Highlights Consumatore informato

Caricamento notizie in corso...

domenica 14 ottobre 2012

Tribunale di Torino - gestione patrimoniale - falsi ordini disinvestimento

La chiusura di una gestione patrimoniale in prodotti finanziari deve rispettare il requisito di forma previsto dal contratto, cosicché non è valido l'ordine di disinvestimento impartito con e-mail nel caso in cui tale modalità non sia contemplata dal contratto quadro sottoscritto dal cliente.

Questa è la soluzione raggiunta dal Tribunale di Torino nella incredibile vicenda oggetto della controversia sottoposta alla sua decisione.

La vicenda affrontata dal giudice era alquanto complessa in quanto l'attore era un cliente particolare della banca, avendo aperto un rapporto di conto corrente ed un rapporto di gestione patrimoniale in Italia pur vivendo in Sud Africa.

La banca era solita inviare tutti i documenti via posta al cliente, residente all'estero, tramite posta ordinaria.

L'istituto di credito aveva chiarito al cliente, sia contrattualmente che attraverso le comunicazioni dei propri dipendenti, che la chiusura dei rapporti bancari doveva necessariamente avvenire con comunicazione sottoscritta dallo stesso correntista. Non era prevista alcuna attività via fax o posta elettronica.

Tra il settembre e il novembre del 2008, la banca riceveva distinti ordini di borsa da un indirizzo di posta elettronica - successivamente dimostratosi falso - con il quale un truffatore disponeva la chiusura della gestione patrimoniale e il trasferimento dell'ingente somma ricavata su conti correnti esteri (Indonesia e Sud Africa).

I soldi del cliente venivano, quindi, trasferiti a terzi attraverso bonifici su estero e, cosa più importante, senza il consenso del titolare del conto.

Il cliente della banca, venuto a conoscenza dei trasferimenti di queste somme di denaro senza suo consenso, sporgeva denuncia (sia in Sud Africa che in Italia) e disconosceva gli ordini di disinvestimento sostenendo che le firme apposte sui documenti elettronici non erano sue; non era suo nemmeno l'indirizzo di posta elettronica dal quale erano stati impartiti i diversi ordini al dipendente della filiale.

Il Tribunale di Torino ha osservato, in primo luogo, che il disconoscimento delle sottoscrizioni, tra l'altro inviate come allegato alle e-mail truffaldine, comporta la esclusione della paternità del documento rispetto al piccolo risparmiatore.

Conseguentemente, la banca ha autorizzato le operazioni di chiusura di gestione patrimoniale e di bonifico verso terzi, solo sulla base di e-mail inviate al dipendente della filiale.

Il Tribunale di Torino ha considerato nullo il finto ordine di chiusura del conto gestione, in quanto disposti attraverso una modalità non prevista dal contratto di gestione patrimoniale sottoscritto dal cliente.

Conseguentemente, il Tribunale di Torino ha dichiarato nulli gli ordini di borsa ed ha ordinato alla banca di restituire al cliente tutti i soldi trasferiti via bonifico.

Di seguito, potete leggere la sentenza con la descrizione della vicenda affrontata dal giudice.


gestione patrimoniale - falsi ordini disinvestimento

domenica 23 settembre 2012

La banca non deve avvertire il risparmiatore del prossimo default del titolo Lehman

La vicenda Lehman Brothers ha riguardato molti risparmiatori italiani, i quali hanno investito i propri risparmi nelle obbligazioni emesse dalla Banca d'affari americana.


La banca era considerato un soggetto finanziariamente solido, tant'è che le stesse società internazionali di rating avevano attribuito valore di merito elevatissimo ai titoli obbligazionari emessi da Lehman, considerando estremamente solidi e privi di rischio.

Il giudizio di rating era rimasto invariato sino a poche settimane prima che la banca dichiarasse il default del proprio debito, ossia nel settembre 2008.

Anche il consorzio Patti Chiari, soggetto istituito dall' ABI, aveva incluso le obbligazioni Lehman tra i titoli sicuri e consigliati ai piccoli risparmiatori.

Al fallimento della banca americana sono seguite numerose azioni legali avviate dai risparmiatori italiani nei confronti delle banche che avevano venduto loro bond Lehman, nonché nei confronti dello stesso consorzio Patti Chiari, accusato di aver fuorviato i risparmiatori in merito alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento in tali prodotti finanziari.
  
Ad oggi, i tribunali italiani hanno in maggioranza respinto le cause degli investitori non individuando una particolare violazione del dovere di informativa da parte delle banche nella vendita di titoli Lehman.

Anche il Tribunale di Torino, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha respinto la domanda di risarcimento dell'investitore, sostenendo che la banca avrebbe rispettato i doveri di informativa previsti in materia.

Abbiamo già trattato questa pronuncia del Tribunale di Torino (qui), evidenziando che il giudice ha ritenuto che nella concreta fattispecie non vi sarebbe alcuna responsabilità nè della banca nè del consorzio Patti Chiari.

Il giudice torinese ha escluso l'obbligo della banca di dover avvertire il risparmiatore del prossimo fallimento di Lehman, nonchè quello di suggerirgli la vendita del titolo in suo possesso.

Vi invitiamo, quindi, a valutare attentamente l'ipotesi di avviare una controversia contro la vostra banca per l'operazione di investimento in titoli Lehman, facendovi aiutare da un professionista o da una associazione consumatori e considerando tutti gli aspetti legali collegati alla vostra vicenda. 


Tribunale Torino Lehman Brothers

giovedì 13 settembre 2012

Cirio: ancora poche settimane per interrompere la prescrizione

Volete ottenere dalla banca la restituzione dei vostri risparmi andati in fumo con i bond Cirio? avete ancora pochi giorni per avviare una contestazione del debito nei confronti del vostro istituto di credito.

Il prossimo mese di novembre, infatti, scatta il termine di prescrizione decennale del diritto di risarcimento del danno spettante all'investitore per inadempimento da parte del proprio intermediario finanziario.

Il nostro codice civile prevede che il consumatore che intenda contestare alla banca un grave inadempimento contrattuale deve agire entro e non oltre 10 anni dal momento in cui si manifesta il danno lamentato.

In altri termini, la responsabilità contrattuale della banca si prescrive, ex art. 2946 c.c., entro 10 anni dalla data in cui si è creato il danno sofferto dal suo cliente.

Per quel che riguarda l'acquisto di titoli obbligazionari Cirio, la prescrizione scatta, al più tardi, nel mese di novembre 2012, ossia dopo 10 anni dal default Cirio, come chiariamo in seguito.

Cosa dovete fare?
 
Inviate una lettera di messa in mora (vedi qui) verso la banca contestando l'inadempimento contrattuale e chiedendo il risarcimento del danno.

La lettera di diffida al risarcimento del danno produce l'effetto interruttivo del termine di prescrizione.

Per maggiori informazioni e assistenza info@consumatoreinformato.it



Perché l'azione di risarcimento contro la banca si prescrive nel novembre 2012?


Occorre fare un passo indietro e trattare brevemente la vicenda Cirio.

Il Gruppo Cirio era (ed è tuttora) uno dei leader mondiali del settore alimentare.

Verso la fine degli anni '90, messo alle strette dal sistema bancario, Cirio emetteva titoli obbligazionari destinati al mercato retail, ossia a quello dei piccoli risparmiatori.

Le obbligazioni Cirio presentavano numerosi rischi per gli acquirenti, ma tale circostanza era nota solo alle banche e non agli ignari risparmiatori.

Tali titoli erano, in particolar modo, esclusivamente destinati a ripianare il debito che la società accusava nei confronti delle banche.

Le emissioni avvenivano tramite il mercato obbligazionario del Lussemburgo, notoriamente poco trasparente e con scarsi controlli. i bond Cirio, però, venivano "piazzati" sul mercato italiano.

Come ogni prestito obbligazionario europeo, i titoli Cirio prevedevano un soggetto garante degli obbligazionisti, il trustee, i cui compito era quello di accertare eventuali difficoltà di rimborso da parte della società.

Nel novembre 2002, il trustee del prestito obbligazionario di Cirio rendeva noto che la società non aveva rimborsato uno dei prestiti obbligazionari giunto a scadenza.

Il trustee di Cirio, The Debenture Trust, avviava la fase di default dei bond Cirio, concedendo alla società un "periodo di grazia"  (grace period) per poter onorare il debito contratto con gli obbligazionisti.

La società di Sergio Cragnotti rimaneva inadempiente nei confronti degli obbligazionisti di tutte le emissioni obbligazionarie come segnalato il 22 novembre 2002 dallo stesso trustee «l'emittente e i garanti sono in stato di default nei confronti degli obblighi di pagamento. Non vi è necessità, precisa Law Debenture, che il Trustee certifichi che l'emittente o i garanti sono in default, a fronte dei termini del contratto del Trust e delle condizioni dei bond ...".

Nel novembre del 2002, quindi, si è manifestato il danno subito da tutti i possessori di obbligazioni Cirio e derivante dall'omesso rimborso del denaro investito, nonché degli interessi non percepiti.

Da tale periodo comincia a decorrere il termine entro il quale il singolo investitore può contestare alla propria banca il risarcimento del danno sofferto per il default di Cirio.

Tale termine, come già chiarito in precedenza, scade il prossimo novembre 2012 con conseguente prescrizione del diritto di risarcimento.

La vicenda Cirio è stata trattata anche in uno dei nostri incontri a radio Trentino inBlu e qui puoi trovare ulteriori informazioni.

mercoledì 15 agosto 2012

Carenza informativa delle spese istruttorie per il fido - l'Antitrust "pizzica" BNL

L'Autorità Garante Concorrenza e Mercato sanziona BNL per non aver adeguatamente informato i propri clienti delle spese di istruttoria per il fido concesso sullo scoperto di conto corrente. 

Ancora una volta l'Antitrust "spulcia" tra i contratti delle banche e rileva l'esistenza di carenze informative in merito ai costi che gli utenti sono chiamati a pagare per poter usufruire dei servizi bancari.

1. La vicenda - BNL non informa i clienti dei "diritti di istruttoria"
L'Autorità Garante ha avviato una indagine nei confronti della banca accertando che sino al 2009 l'istituto di credito aveva predisposto un modulo contrattuale relativo al conto corrente che non indicava tutti i costi che il correntista avrebbe sostenuto per ottenere il servizio.

Il contratto conteneva l'indicazione del tasso di interesse e di alcune spese di conto, mentre per altri costi (esempio per lo scoperto di conto corrente o per gli affidamenti), l'utente veniva invitato a prendere visione dei fogli informativi presenti presso le filiali.

I contratti non indicavano, in particolare, il costo relativo alle spese di istruttoria collegate allo scoperto di conto corrente.

Nel 2009, la Banca ha iniziato ad operare diversamente rispetto alla concessione del fido ai propri correntisti, avviando una revisione anche dei costi di istruttoria addebitati all'utente.

Nel 2010, con l'entrata in vigore della Direttiva sui servizi di pagamento, BNL ha adeguato i propri modelli contrattuali indicando anche le spese di istruttoria che il correntista era tenuto a versare per la propria richiesta di fido, indipendentemente dall'esito della valutazione operata dalla banca.

Per una parte dei clienti, però, non è stato né comunicato il cambiamento operato, né sono state applicate le nuove spese di istruttoria previste già dal 2009.

Tale omissione si sarebbe protratta almeno sino al 1° gennaio 2012.

L'Antitrust ha rilevato anche delle errate modalità di comunicazione delle variazioni sfavorevoli dei contratti per la propria clientela, la quale non è stata resa completamente edotta delle nuove condizioni contrattuali relative alla spese per l'istruttoria.

2. La violazione delle norme in materia di condotta commerciale scorretta
L'attività di BNL è stata qualificata dall'Antitrust come come condotta commerciale scorretta, in  violazione dell'art. 27 del Codice del Consumo.

L'Autorità Garante ha individuato la violazione dell'art. 27 con riferimento alle omissioni informative delle condizioni contrattuali da parte di BNL nei confronti dei clienti almeno sino al novembre 2009.

In seguito, l'AGCM ha rilevato e sanzionato le informazioni ingannevoli fornite dalla banca ad alcuni clienti negli ultimi anni, con applicazione di spese di istruttoria superiori a quelle dovute.

Infine è stata considerata condotta commerciale scorretta l'omessa - totale o parziale - informativa della variazione sfavorevole delle condizioni contrattuali verso la clientela.

Tutte queste attività hanno condotto AGCM ha sanzionare con 1.200.000,00 euro BNL per violazione del Codice del Consumo.

Pur avendo la Banca tutta la possibilità di vedere annullato il provvedimento attraverso il ricorso al TAR, osserviamo che ancora una volta l'AGCM interviene nei contratti bancari rilevando condotte scorrette delle banche nei confronti degli utenti.

Ci chiediamo perchè questi interventi non sono posti in essere dall'Organo di controllo delle banche, ossia la Banca d'Italia.

AGCM sanziona BNL

domenica 12 agosto 2012

Tribunale di Torino - gestione patrimoniale & conflitto di interessi


Questa domenica proponiamo la recente ed inedita sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino che ha dichiarato la risoluzione del contratto di gestione patrimoniale in fondi comuni sottoscritto da una coppia di consumatori piemontesi.

I piccoli risparmiatori avevano deciso di investire i propri denari in un prodotto del cd. risparmio gestito e si erano rivolti alla banca per chiedere dei suggerimenti.

Il dipendente della banca non aveva esitato a proporre ai clienti l'investimento nella gestione patrimoniale in fondi creata ad hoc da altro soggetto bancario del medesimo gruppo.

Il dipendente della banca aveva elogiato il prodotto del risparmio gestito sostenendo che si trattava di strumento finanziario sicuro e privo di rischi nel medio/lungo termine.

Gli ignari risparmiatori si erano fidati del dipendente della banca ed avevano dato avvio al rapporto di gestione patrimoniale in fondi con la SGR dello stesso Gruppo.

Come accaduto per altri rapporti finanziari rientranti nel risparmio gestito, i risparmiatori si erano accorti, in seguito, che il loro contratto non solo non stava generando alcun utile, ma addirittura risultava in perdita.

I consumatori si sono rivolti al Tribunale di Torino ed hanno contestato alla SGR di aver operato in conflitto di interessi senza comunicare tale situazione agli investitori. 

Il giudice ha accolto la contestazione sollevata dai risparmiatori, osservando che quando una società di gestione del risparmio opera in favore del cliente, deve informare regolarmente quest'ultimo delle operazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari ove si trova in posizione di conflitto.

Nella concreta fattispecie, il giudice ha accertato che durante il rapporto contrattuale, la SGR non ha adeguatamente informato i clienti della posizione di conflitto di interessi, violando le norme in materia di conflitto e cagionando il danno patito dagli investitori. 

Il giudice ha dato ragione ai piccoli risparmiatori, restituendo loro tutte le somme investite nella gestione patrimoniale.

mercoledì 8 agosto 2012

BFP a rischio solo se l'Italia va in default


Un tempo i risparmiatori erano alla ricerca di investimenti che rendessero tanto. Ma soprattutto dal luglio del 2011, quando cominciò il crollo dei titoli di stato italiani, il clima è cambiato. Ora la prima preoccupazione è evitare le perdite.

Molti ignorano che una delle migliori soluzioni a tale problema, con un unico limite, sono i buoni fruttiferi postali (BFP) indicizzati all'inflazione.



Ogni mese esce un'emissione diversa e i titoli offerti in questo mese di luglio 2012 (serie J26) sono particolarmente buoni. Soprattutto appaiono migliori dei BFP ordinari, cioè a tasso fisso, salvo un improbabile crollo dell'inflazione sotto lo 0,50% annuo medio. Per confronti e altre valutazioni numeriche è disponibile un file Excel.


È vero che i buoni postali rendono meno dei corrispondenti titoli del Tesoro. Ma in compenso nessun sottoscrittore di buoni fruttiferi ci ha mai rimesso in termini nominali in qualunque momento li abbia smobilizzati, a differenza che coi Btp-i o i tanto strombazzati Btp Italia. Né ci rimetterà in futuro, salvo l'insolvenza dell'emittente, argomento su cui torneremo fra poco. Chi poi si assicura un'emissione come la serie J26 non perderà nulla d'adesso alla scadenza neppure in potere d'acquisto e neanche con un'inflazione devastante, cioè nell'ordine del tipo 50% composto annuo.


I BFP si possono riscattare senza nessuna spesa in qualunque momento, anche il giorno averli sottoscritti. Sono come un conto corrente o conto deposito non vincolato. Si tratta cioè a tutti gli effetti di depositi a vista.
Non deve quindi far paura la durata decennale, che è un vincolo solo per l'emittente che non può rimborsarli prima, anche quando magari lo farebbe volentieri. Per approfondimenti si veda una mia pagina web al Dipartimento di matematica dell'università di Torino.


C'è una sola ombra in questo scenario così radioso: il rischio del cosiddetto default dello stato italiano. Esso resta improbabile, però certo ora il problema si pone più che in passato. Sarà magari discutibile, ma certo non assurdo l'abbassamento del rating dell'Italia da parte di Moody's . Comunque per due motivi i buoni postali sono semmai meno rischiosi dei titoli di stato veri e propri (Bot, Cct, Btp ecc.). Primo, per rimetterci bisogna arrivare all'insolvenza congiunta sia della Cassa Depositi e Prestiti (l'emittente) che dello Stato italiano (il garante). Secondo, in tale deprecata eventualità ci si può attendere una tutela per i piccoli risparmiatori, come c'è stato un trattamento di favore per il bollo sui titoli. 

autore: Prof. Beppe Scienza

fonte: www.cadoinpiedi.it

domenica 5 agosto 2012

BPM concilia per il bond convertendo 2009/2013 6,75%

Accordo tra BPM e le associazioni dei consumatori Adiconsum, Federconsumatori e ADOC relativamente al bond convertendo 2009/2013 6,75% "caduto" in default.

In relazione a tale bond, per il quale è scattata l'azione penale nei confronti degli ex amministratori della stessa banca, l'accordo prevede la conciliazione limitatamente ad alcune categorie di investitori, in particolare per i clienti della stessa BPM che abbiano sottoscritto l'acquisto del prodotto finanziario nel periodo compreso tra il 7 settembre 2009 e il successivo 30 dicembre 2009.

Sono esclusi gli investitori professionali (gli investitori istituzionali) e coloro che abbiano acquistato opzioni su tale titolo, o abbiano acquistato il prodotto finanziario via internet.

L'accordo prevede, quindi, una suddivisione dei clienti in tre diverse categorie con rimborso tra il 100% e il 60% per le prime due, mentre per coloro che rientrano nell'ultima categoria non è previsto alcun indennizzo.

In ogni caso, tutti i casi saranno oggetto di apposita analisi da parte della Commissione di conciliazione composta da rappresentanti della banca e delle associazioni di consumatori.

Di seguito il comunicato stampa di BPM.


I clienti - al fine di accedere alla procedura - dovranno compilare un apposito modulo di adesione che sarà disponibile dalla seconda quindicina di settembre 2012 sui siti internet del Gruppo BPM (oltre alla Capogruppo, la Banca di Legnano - incorporante la CR Alessandria - e la Banca Popolare di Mantova) e delle Associazioni firmatarie e aderenti al Protocollo, nonché presso tutte le filiali delle Banche sopra indicate del Gruppo BPM e presso le sedi delle suindicate Associazioni; tale modulo, dovrà essere poi presentato presso una filiale delle suddette Banche del Gruppo BPM, oppure inviato con lettera raccomandata alla Segreteria Tecnica Convertendo, Banca Popolare di Milano, Galleria De Cristoforis, n. 7/8, 20121 Milano oppure ancora per il tramite, o con l'assistenza, di una Associazione dei Consumatori, a scelta del cliente. A tal fine, il suddetto modulo riporterà la lista completa delle Associazioni sottoscrittrici o aderenti al Protocollo, tra le quali il cliente potrà liberamente scegliere quella da cui farsi assistere, senza alcun onere economico o vincolo a carico dello stesso.

Le domande di accesso alla procedura di conciliazione potranno essere presentate a partire dal 1º ottobre 2012 e fino al 30 aprile 2013.
Per qualunque ulteriore informazione sul contenuto del Protocollo approvato, sarà possibile contattare il numero verde 800 100 200. Il servizio sarà attivo dal 3 agosto e in via continuativa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00.

Trasforma questo post