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mercoledì 12 febbraio 2020

Omesso controllo di Consob? si al risarcimento del danno per i risparmiatori

L'autorità di vigilanza ha un obbligo di controllo del mercato e dei vari operatori e, nel caso in cui non si sia attivata in favore dei consumatori, questi ultimi hanno il diritto ad ottenere il risarcimento del danno dalla stessa per violazione dei propri doveri.

La Corte di Cassazione, con la sentenza che potete leggere di seguito, ha voluto ribadire il principio secondo il quale esiste un dovere di vigilanza da parte dell'organo di controllo, il quale deve controllare il mercato, ma anche tutelare i consumatori contro eventuali condotte scorrette degli operatori professionali.

Nel caso di specie, è emersa la responsabilità di Consob per non aver vigilato, e bloccato, la società di intermediazione Girardi nel primi anni '90, con continui danni per i risparmiatori coinvolti con la società fallita nel 1994.

Non aver vigilato sull'operatore professionale configura una responsabilità dell'organo di vigilanza per i danni patiti dai risparmiatori coinvolti nella disavventura di Girardi, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza che potete leggere qui di seguito.

giovedì 2 novembre 2017

Cariferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti: la domanda per l'arbitrato scade il prossimo 11 novembre

Gli obbligazionisti delle quattro banche in liquidazione (Cariferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti) che non hanno aderito/o sono stati esclusi all’indennizzo forfettario possono avviare il procedimento di arbitrato avanti all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'obbligazionista, o il suo successore, può compilare il modulo per richiedere l’accesso al Fondo di solidarietà tramite procedura arbitrale, così come previsto dal decreto n. 83/2017.

La norma in parola ha previsto che con il ricorso all'arbitrato il richiedente è obbligato ad inviare tutte le informazioni necessarie per consentire la valutazione da parte di ANAC, allegando tutta la documentazione inerente gli strumenti subordinati acquistati (contratto quadro, moduli di sottoscrizione, attestazione degli ordini eseguiti) ed ogni altro documento idoneo a valutare la fondatezza della domanda risarcitoria.

Vi ricordiamo che la domanda deve, a pena di decadenza, essere presentata entro e non oltre il prossimo 11 novembre 2017 con l'indicazione di tutte le ragioni poste a fondamento della richiesta del ristoro dei danni, ed allegazione dei relativi documenti.

Qui di seguito, il modulo per l'avvio della procedura alla camera arbitrale di ANAC.

martedì 16 maggio 2017

Maximulta di Consob ai vertici di Banca Popolare di Vicenza

Le recenti sanzioni irrogate da Consob verso i vertici di Banca Popolare di Vicenza, attraverso tre distinte delibere, risulta alquanto beffarda (per non dire grottesca) visto l'eccessivo ritardo con il quale l'organo di controllo è intervenuto nella vicenda già trattata in questo blog.

E' di tutta evidenza, infatti, che Consob ha sanzionato la Banca Popolare di Vicenza per condotte irregolari poste in essere dal vertice aziendale tra aprile 2011 e aprile 2015.

Si tratta di violazioni delle norme di settore che hanno cagionato gravi danni ai risparmiatori (clienti - azionisti), finalizzate ad alterare le informazioni dei titoli azionari proposti sul mercato e, più in generale, il reale stato patrimoniale e finanziario dell'istituto di credito.

I provvedimenti hanno riguardato il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale in carica nel periodo oggetto di verifica, nonchè alcuni dirigenti della banca.

Di seguito, potete leggere una delle delibere Consob, la n. 19930, con la quale Consob ha accertato che la vendita dei titoli della banca sono avvenuti in assenza di corretta e trasparente informativa fornita agli investitori.

La banca, come accertato all'esito dell'ispezione di Consob, ha violato le discipline in materia di regole di condotta degli intermediari nei confronti della clientela, di prospetto, di offerte al pubblico e di informazione societaria.

Peccato che, ancora una volta, questo intervento sia tardivo e di scarsa utilità per i risparmiatori.

Qui il provvedimento di Consob.

lunedì 23 gennaio 2017

Offerta di transazione di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Conviene accettare?

Banca Popolare di Vicenza la definisce "una proposta concreta", mentre il Presidente di Veneto Banca dichiara "Vogliamo dare un segnale forte e tangibile a coloro che hanno subito gravi conseguenze a causa della passata gestione del nostro Gruppo, che sarà oggetto di una rigorosa azione di responsabilità. Sono proposte chiare e concrete, le uniche che possano alleviare in tempi brevi i disagi provocati a tante famiglie e imprese.".

Stiamo parlando delle proposte di transazione tombale avanzate dalle due banche verso i possessori di azioni  acquistate tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016.

Le offerte provenienti dagli istituti di credito sono state definite "tombali", in quanto gli aderenti "rinunciano, irrevocabilmente e incondizionatamente a qualunque pretesa - nei confronti di chiunque e in qualunque sede (sia civile, sia penale) - relativa all'investimento".

L'offerta prevede, in buona sostanza, le seguenti condizioni:

- Banca Popolare di Vicenza verserà 9 euro per ogni azione;
- Veneto Banca rimborsa il 15% del valore nominale di acquisto.

Si tratta di un indennizzo, in quanto i titoli rimangono nelle mani dei consumatori, e si perfezionerà solo nel caso di adesione alla proposta dell'80% dei possessori di azioni che rientrano nel regolamento che accompagna l'offerta.

Ricordiamo, infine, che la "proposta concreta" (sic!) rimane valida sino al prossimo 15 marzo 2017, data di scadenza dell'offerta.

> Conviene aderire a questa offerta?

Premettiamo che da una lettura dei regolamenti che riguardano le offerte di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e che vi invitiamo a leggere con attenzione (vedi qui per BPVI, e qui per Veneto Banca), si evince con chiarezza che non tutti i possessori dei titoli azionari, anche acquistati successivamente al gennaio 2007, rientrano nell'offerta avanzata dalle banche.

Come anticipato in precedenza, stiamo parlando di una proposta di indennizzo, ove la banca si limita a versare l'importo oggetto di accordo, acquistandosi il silenzio giudiziario del consumatore (cioè il suo diritto ad agire per le vie legali), a fronte di pagamenti molto esigui.

Il valore dell'offerta è decisamente basso, ma può risultare interessante per i consumatori che non hanno intenzione, volontà e risorse monetarie per potersi vedere riconosciuto un reale risarcimento del danno attraverso l'arbitro in materia di investimenti finanziari o il giudice.

> Se non si aderisce? diffida - ricorso all'ACF o la mediazione civile

Chi non aderisce all'offerta dovrebbe, a nostro parere, inviare una diffida alla banca con la quale interrompere il termine di prescrizione e, successivamente, avviare un tentativo di soluzione stragiudiziale attraverso l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) o con un procedimento di mediazione obbligatoria.

giovedì 8 dicembre 2016

Titoli Etruria - quale soluzione?

La recente vicenda che ha riguardato la vendita dei titoli bancari emessi da Banca Etruria (obbligazioni ed azioni illiquide) ha riguardato molti clienti che hanno visto azzerati i propri risparmi dopo le note vicende che hanno riguardato l'istituto di credito lo scorso mese di novembre.



E' noto che, a seguito dell'intervento del Governo (il salva banche del 3 maggio 2016), sono state predisposte possibili soluzioni alla vicenda che riguarda molti possessori di obbligazioni Banca Popolare dell' e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti.



Sappiamo che, ad oggi, le soluzioni prospettate per i risparmiatori sono le seguenti e variano a seconda del momento dell''acquisto.

A) Acquisto titoli illiquidi pre 12 giugno 2014 - il rimborso
Gli azionisti e obbligazionisti “subordinati” che hanno acquistato i titoli prima  del 12 giugno 2014 stanno partecipando al procedimento di rimborso previsto dal salva banche.

Vi ricordiamo che il decreto dispone che il titolare di questi titoli possa ottenere un rimborso forfettario fino all'80% del valore, se vengono rispettati i seguenti presupposti:


- acquisto entro il 12 giugno 2014 e possesso delle obbligazioni al momento della risoluzione delle 4 banche;
- patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 inferiore ai 100.000 euro OPPURE reddito Irpef nell’anno 2014 inferiore ai 35.000 euro.

Per accedere a questo rimborso occorre, entro il 3 gennaio 2017, inviare la richiesta secono la seguente modalità:


- il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;
- l’attestazione degli ordini eseguiti;
- una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo, con le modalità previste dall’art. 9, comma 8, lettera e) comprendente espressa dichiarazione di consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000.

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della procura conferita, nel caso in cui l’istanza sia presentata al FITD tramite Studi legali o Associazioni di Consumatori.

B) Conciliazione - Autorità anticorruzione
Tutti coloro che sono  esclusi dal rimborso previsto con  il "salva banche", possono  avviare la procedura di conciliazione paritetica prevista presso l'Autorità Anticorruzione, ma che ad oggi non risulta  ancora definita ed attuata. Ricordiamo che questa è una procedura  di soluzione extragiudiziale della lite attraverso un mediatore terzo, imparziale e neutrale, istituito presso l'Autorità anticorruzione.

C) Ombudsman bancario
Una ulteriore soluzione prospettabili per i possessori di azioni ed  obbligazioni illiquide possono cercare una soluzione ai titoli  caduti in default attraverso l'Ombudsman - Giurì bancario, un arbitro privato istituito all'interno del conciliatore bancario e finanziario e che si occupa  di dare soluzione alle controversie inerente la materia finanziaria.

Si può ricorrere a questo procedimento extragiudiziale, contestando alla banca che vi ha venduto questo titolo di non avervi fornito informazioni adeguate in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi a questa forma di investimento.

Il  ricorrente può, infatti, contestare alla banca che ha venduto i titoli:
- la carenza di informazioni fornite dalla banca;
- la scarsa trasparenza delle informazioni fornite dalla banca in merito alla caratteristica  di "illiquidità" delle azioni/obbligazioni;
- la omessa indicazione dell'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento.

Attraverso questa procedura, il Giurì bancario può ritenere non corretto il comportamento tenuto dalla banca venditrice ed ordinare la restituzione del  capitale investito.

Vi ricordiamo, però, che l'operatività del Giurì bancario è limitata sino al 7 gennaio 2017, data di termine dell'attività dell'organismo come risulta da un recente comunicato pubblicato: "Il 9 gennaio 2017 sarà pienamente operativo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. Poiché i ricorsi che possono essere proposti all’Ombudsman-Giurì Bancario saranno proponibili anche all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l’Ombudsman-Giurì Bancario a partire dalla stessa data del 9 gennaio 2017 non accetterà più ricorsi, ma si limiterà a gestire i ricorsi ricevuti fino all’8 gennaio 2017".

D) Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
A partire dal prossimo gennaio 2017, le controversie inerenti i titoli illiquidi dovranno essere sottoposti al giudizio   (extragiudiziale) dell'Arbitro  per le Controversie Finanziarie, organismo creato all'interno di Consob e il cui fine è quello di regolare questo tipo di controversie.
Il regolamento attribuisce a Consob i poteri per dare soluzione extragiudiziale delle controversie in materia finanziaria, mediante la procedura introdotta con il  regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007.

L'accesso alla procedura  arbitrale è gratuito per l'investitore ed i tempi perla decisione sono estremamente ridotti, ossia entro 90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti.

Il limite di competenza dell'Arbitro è di 500.000 euro e gli interventi di ACF riguarderanno la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza che gravano sull'intermediario finanziario a mente dell'art. 21 del TUF.


Un aspetto rilevante è che la decisione del collegio non è vincolante per l'investitore, il quale può liberamente ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui non sia soddisfatto di quanto stabilito da ACF.

 
Qui di seguito la Delibera Consob n. 19770.

venerdì 30 settembre 2016

Arbitro finanziario - da ottobre importanti novità

La recente Delibera Consob del 4 maggio 2016, con la quale è stata data emanazione all’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007, ha introdotto novità interessanti per quel che concerne la figura del  nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf).

Qui alcune novità interessanti che entreranno in vigore il prossimo ottobre:

- composizione del collegio dell'ACF
Gli arbitri che comporranno il collegio dovranno rispecchiare tutte le realtà e gli interessi coinvolti nelle controversie sottoposte al procedimento ADR, e quindi il Presidente e due membri del collegio sono nominati da Consob, altri due membri sono scelti su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.

- materia oggetto delle decisioni dell'ACF
Oggetto delle decisioni dell'arbitro sono tutte le controversie che riguardano la violazione degli obblighi di informazione da parte delle banche in materia di investimenti finanziari e di gestione collettiva del risparmio. Esiste un limite quantitativo all'accesso all'arbitro nel senso che questo sistema di soluzione alternativa delle controversie può avvenire solo per importi inferiori ad euro 500.000,00.

- procedura telematica e gratuita
L'avvio e la gestione della procedura è totalmente telematica, sicché l'investitore (od anche l'intermediario finanziario) che intenda rivolgersi all'arbitro lo dovrà fare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Solo il ricorso può, in particolare nel caso di investitori poco telematici, essere inviato attraverso la normale raccomandata.

Il sistema telematico dovrebbe consentire una condivisione real time di documenti, istanze ed ogni fase della procedura

La procedura è completamente gratuita e dovrebbe essere abbastanza rapida dovendosi concludere entro 90 giorni dall'invio della domanda di mediazione.

- Avvio vigilanza Consob
Una novità interessante che dovrebbe essere introdotta con il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie della Consob riguarda, secondo molti commentatori, la possibilità da parte dell'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) di attivare la vigilanza Consob, laddove dall'istruttoria dello specifico fascicolo, il collegio dovesse ravvisare  condotte gravi e ripetute da parte dell'intermediario finanziario.

Qui la Delibera Consob.

venerdì 24 giugno 2016

Il Presidente di Consob si deve dimettere?

La trasmissione "Report" di domenica 5 giugno ha scosso il mondo della finanza, ed in particolare le alte sfere dell'autorità di controllo del mercato borsistico, la Consob, insinuando possibili condotte poco trasparenti del Presidente Vegas.

E proprio alla luce della denuncia di "Report" che abbiamo posto il quesito che trovate nel titolo, ossia è ancora credibile il Presidente di Consob, autorità di controllo dei mercati, e può ancora rappresentare il soggetto che ha l'obbligo di controllare il mercato mobiliare, in qualità di garante degli investitori?

Nel blog trovate, per le prossime settimane, il nostro box con la possibilità di esprimere la vostra opinione: Vegas si deve dimettere?

- L'affondo di "Report"

 La trasmissione della RAI ha, la scorsa domenica, affrontato il tema della vendita delle obbligazioni subordinate, titoli illiquidi, poco trasparenti che sono stati venduti agli investitori retail negli ultimi anni.

Le obbligazioni bancarie di cui stiamo parlando sono quelle delle famose banche (Banca Etruria, Cari Ferrara, Banca Marche, Cari Chieti), ma anche Popolare Vicenza e Banca del Veneto. Si tratta, in altri termini, degli istituti di credito che hanno venduto titoli altamente rischiosi senza avvisare in modo appropriato i piccoli investitori che le obbligazioni bancarie proposte erano strettamente collegate alla vita delle azioni. 

Con la caduta dei titoli azionari, stessa sorte è toccata alle obbligazioni subordinate, rimaste insolvibili per i risparmiatori che hanno visto andare in fumo i propri risparmi.

Uno degli aspetti più dibattuti in relazione alla vendita di questi prodotti finanziari poco trasparenti è collegato alle informazioni fornite agli investitori, ed in particolare la carenza di "scenari probabilistici", con i quali l'intermediario bancario avrebbe dovuto informare il potenziale acquirente dell'alta percentuale di perdita dell'intero capitale.

E Report ha rilevato, proponendo un documento inedito, che già da alcuni anni la Consob aveva, attraverso i vertici, escluso l'obbligo degli intermediari di fornire ai consumatori i diversi scenari probabilistici nel caso di vendita di titoli illiquidi.

Il documento, che potete vedere qui di seguito, dispone il divieto da parte delle banche di dover fornire agli investitori tutti i documenti contenti scenari di probabilità "le banche saranno invitate a non inserire le informazioni sugli scenari di probabilità nel prospetto e ne richiederanno l'eliminazione nel caso in cui il prospetto le dovesse riportare per autonoma iniziativa del proponente conformemente alle indicazioni fornite per le vie brevi dalla S.V. ...".

E quindi, non solo l'organo di controllo sconsigliava di inserire questi dati informativi nel prospetto informativo, ma addirittura ordinava alle banche di toglierli laddove il proponente corretto le avesse inserite nel documento informativo.

Qui la Comunicazione Consob.




La Gabanelli ha concluso  il proprio intervento chiedendo al Presidente di Consob Vegas di fornire una spiegazione in merito al documento, oppure dimettersi.

- La risposta di Vegas
"La Consob non ha mai abrogato l'obbligo di inserire gli scenari probabilistici di rendimento nei prospetti informativi delle obbligazioni bancarie per il semplice fatto che non è mai stato introdotto, né a livello nazionale né a livello europeo, alcun obbligo di includere nei prospetti questa informativa". Con questa nota di Consob, il Presidente Vegas ha rintuzzato l'attacco proveniente da Report, evidenziando che tale norma non sarebbe mai stata applicata in ambito europeo.

Vegas, inoltre, ha sostenuto di aver sempre agito nell'interesse del mercato e dei consumatori, favorendo l'intervento di Consob tempestivamente ogni volta che se ne è reso necessario.

Voi cosa ne pensate? se volete potete rispondere attraverso Consumatore Informato e prendere posizione: Vegas deve dimettersi?

venerdì 1 gennaio 2016

Fonte: comunicato stampa 25 novembre 2015
Emanata una Comunicazione sulla prestazione dei servizi di investimento alla luce della nuova normativa in materia di salvataggi bancari

Gli intermediari dovranno esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e tenerne conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.

domenica 20 dicembre 2015

Bail in: l'audizione di Vegas (Consob) al Senato

Torniamo ad affrontare il tema del bail in (vedi), proponendovi la recente audizione del Presidente di Consob, Vegas, resa alla V° Commissione del Senato.

martedì 18 agosto 2015

Popolare di Vicenza: modificate le regole dello statuto in vista di una nuova riduzione delle azioni?

Lo scorso 30 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione della Popolare di Vicenza ha approvato una serie di interventi finalizzati, secondo le intenzioni del board della banca veneta, a consentire la futura trasformazione della banca in una società per azioni, come previsto dalle norme del Testo Unico Bancario, e dalle circolari della Banca d'Italia (vedi).

Il Consiglio di Amministrazione di BPopVi ha adeguato le disposizioni normative in vista della trasformazione, ma non si può negare il dubbio che tale intervento possa, di fatto, aprire la strada verso una nuova contrazione del valore delle azioni emesse dalla banca vicentina (sul punto, si veda qui).

Invitiamo i possessori di titoli Banca Popolare di Vicenza di rimanere in constante aggiornamento rispetto all'evoluzione societaria dell'istituto di credito, e non esitare a contattare l'Associazione (info@consumatoreinformato.it) che sta predisponendo una azione comune volta a tutelare i piccoli azionisti.

Si invita, chi interessato, a contattarci per predisporre comuni iniziative e far sentire la voce dei piccoli consumatori.

sabato 25 luglio 2015

Azioni illiquide - PopVi, i titoli non quotati e le difese del consumatore

Il problema emerso lo scorso 11 aprile, all'esito dell'Assemblea degli azionisti di della Banca Popolare di Vicenza, non è del tutto nuovo e sta riguardando gli istituto di credito, in particolar modo le banche popolari, che hanno venduto ai propri clienti titoli illiquidi e non facilmente commerciabili sul mercato, in particolar modo alla luce della recente svalutazione.

Gli azionisti, in quella sede, hanno potuto apertamente contestare la riduzione del valore delle azioni, pari al 23%, aprendo seri dubbi sulla possibilità di poter recuperare il capitale investito in valori mobiliari privi di mercato.

a. Titoli illiquidi: cosa sono?
La categoria dei titoli illiquidi è divenuta molto famosa di recente, nel momento in cui alcuni istituti di credito hanno accusato la crisi, dovendo svalutare il valore delle azioni collocate presso il pubblico, in particolare i propri clienti.

Questi strumenti finanziari sono stati oggetto di molti interventi da parte della Consob, a seguito delle direttive comunitarie emanate in materia finanziaria, la quale ha previsto gli obblighi informativi che devono essere assolti dal venditore con Comunicazione n. 9019104 del marzo 2009, e che potete leggere di seguito.

L'Autorità ha definito i prodotti finanziari illiquidi quelli per i quali all'investitore siano posti ostacoli o limitazioni per la vendita, tali da rendere difficile lo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di mercato soddisfacenti per il risparmiatore.

In tale categoria rientrano, tra gli altri, i valori mobiliari non quotati, come le azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza (ma anche Carife e Banca Veneto), ossia titoli esclusi dalla quotazione della borsa e quindi, più difficilmente alienabili.

In termini più semplici, la illiquidità di questi valori mobiliari sorge dalla difficoltà alla vendita nel momento in cui l'acquirente intenda smobilizzare il proprio portafoglio, e tale aspetto emerge in modo più evidente laddove, come nel caso di PopVi, l'istituto di credito denunci una minore solidità patrimoniale, con conseguente difficoltà per i titolari di titoli della banca di poter trovare qualcuno interessato ad acquisire un prodotto rischioso.

Ecco perché, nel caso di vendita di questo tipo di titoli, come chiarito dalla Consob con la citata Comunicazione del 2009, la banca deve indicare in modo corretto e trasparente, le caratteristiche del titolo oggetto di vendita, proprio per colmare il gap informativo esistente tra l'intermediario e il cliente.

L'obbligo a carico della banca permane anche in seguito alla vendita di questo tipo di prodotti finanziari, e si estende anche nelle comunicazioni annuali successive, proprio al fine di consentire all'investitore di poter comprendere l'eventuale difficoltà di vendita dei titoli presenti nel proprio portafoglio.

La questione, invero, si allarga nel momento in cui l'acquisto di questi valori mobiliari è stato accoppiato all'accensione di un contratto di mutuo o un finanziamento, e quindi, il cliente viene "costretto" ad acquistare (vedi).

b. La vicenda Banca Popolare di Vicenza: - 23% del valore dei titoli e consumatori rimangono....al palo
La vicenda Vicenza, invero, trae fondamento dagli aumenti di capitale intervenuti negli ultimi anni, ove i clienti della banca sono stati invitati ad acquistare questo tipo di valore mobiliare, proprio sulla base della presunta solidità della banca veneta.

Il valore del titolo, arrivato fino ad 62,50 euro, verso aprile 2015 subisce un improvviso (ma non troppo) scossone, con il quale viene ridotto a 48 euro, con una improvvisa riduzione del 23% del valore nominale.

Gli acquirenti dei titoli PopVi si trovano, di fatto, in mano valori mobiliari già fortemente deprezzati, con il rischio di veder ulteriormente ridotto il prezzo reale e, quindi, azzerato l'investimento. 

La vicenda azioni illiquide, invero, non riguarda la sola Banca Popolare di Vicenza, ma molti altri soggetti emittenti, i quali hanno venduto prodotti finanziari non quotati, e quindi al di fuori delle regole Mifid che regolano i mercati.

c. Risparmiatori: che fare?

Per chi possiede questi titoli e, magari, ha già provato venderli sul mercato, consigliamo di inviare una lettera di reclamo alla banca, chiedendo spiegazioni in merito alle recenti vicende e, se del caso, avanzando una diffida verso l'intermediario perché provveda a restituire tutto il capitale.

Nel caso in cui la risposta fornita dalla banca non sia ritenuta soddisfacente, è possibile avviare una procedura di mediazione o un ricorso al garante bancario (Ombudsman).

Per maggiori informazioni, info@consumatoreinformato.it

Di seguito, la Comunicazione n. 9019104 del  2 marzo 2009.

sabato 28 febbraio 2015

Polizza unit linked ed obbligo di informativa precontrattuale: banca condannata a risarcire il cliente

La banca è tenuta ad informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

Tale obbligo deve essere assolto dall'intermediario finanziario in modo più completo, laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E secondo il Tribunale di Gela, nella sentenza che vi proponiamo di seguito, tale rischio di confusione nella quale può cadere il cliente, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale operando in buona fede deve rendere noto che una polizza unit linked consiste in uno strumento finanziario, e non in una normale polizza assicurativa.

Tale dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza unit linked, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

Ed il giudice pare proprio non aver riscontrato che tale informazioni siano state fornite dall'intermediario al cliente secondo i criteri previsti dalla legge, ed anzi, dopo aver qualificato il prodotto oggetto di proposta come uno strumento finanziario, ha ritenuto violate le norme in materia previste dal citato TUF e dal Regolamento Consob attuativo ratione temporis applicabile.

Quale conseguenza all'inadempimento da parte della banca? il risarcimento del danno in favore del cliente, quantificato nella differenza tra quanto versato al momento dell'acquisto ed il valore residuo attuale.

Di seguito, la sentenza n. 8629/2013 del Tribunale di Gela. 

venerdì 17 maggio 2013

Crisi Fonsai: avvisi di garanzia per i vertici della compagnia assicurativa

L'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Torino sui bilanci del Gruppo Fonsai pare arrivata ad un punto deciso, in quanto negli ultimi giorni sono stati recapitati vari avvisi di garanzia ai vertici della prestigiosa compagnia assicurativa.

La vicenda è nota, ed è stata già affrontata in questo blog, e riguarda possibili attività poco trasparenti con le quali gli amministratori della società avrebbero occultato fondi societari, procurando un danno non solo nei confronti della stessa, ma anche dei numerosi consumatori che hanno acquistato titoli azionari e obbligazionari Fonsai.

Le indagini, avviate alcuni mesi addietro, si sono di recente concentrate sul bilancio Fonsai del 2010, ove risulterebbero delle anomalie contabili in merito a riserve destinate ai sinistri RC Auto, come rivelato anche dall' IVASS.

Tale attività pare sia stata realizzata al fine di fornire al mercato una rappresentazione distorta della reale situazione economica e finanziaria di Fonsai, così come sospettano i PM della Procura della Repubblica di Torino.

La vicenda Fonsai è oggetto di indagine penale avviata anche dalla Procura della Repubblica di Milano, la quale sta indagando in merito alla liceità di determinate operazioni finanziarie poste in essere negli ultimi anni dai vertici dell'Assicurazione.

Allo stato attuale, coloro che hanno contratto una assicurazione con la Compagnia non corrono particolari rischi in merito alla solidità della società, mentre dubbi possono essere sollevati in merito alla solidità delle azioni Fonsai, il cui valore continua a ridursi in modo sensibile.

Anche la Consob ha avviato attività di controllo al fine di verificare eventuali violazioni della normativa di settore.

giovedì 17 gennaio 2013

FonSai: in arrivo la "class action" penale?


Novità in arrivo per la vicenda relativa al Gruppo FonSai, in quanto potrebbe essere avviata una azione collettiva nei confronti degli amministratori che hanno curato gestione nel periodo 2008 - 2011, ovvero la fase che ha portato alla uscita del Gruppo Ligresti dal colosso assicurativo.

La Procura della Repubblica di Torino sta indagando sulle operazioni finanziarie che hanno riguardato il periodo 2008 - 2011 già dallo scorso agosto, allorché ha cominciato ad ipotizzare il reato di falso in bilancio nei confronti degli amministratori.

Questi ultimi hanno sempre negato qualsiasi addebito ed hanno ribadito la correttezza della propria condotta nelle vicende societarie oggetto del controllo penale avviato dalla Procura della Repubblica.

Quest'ultima ha, negli ultimi giorni, avanzato una ulteriore ipotesi di reato, quello di infedeltà patrimoniale, sulla base della condotta tenuta dai  medesimi amministratori.

Tale fattispecie penale può essere oggetto di contestazione solo a querela delle persone offese che nella vicenda sono gli azionisti di minoranza, tra i quali rientrano molti risparmiatori che hanno investito i propri risparmi nella compagnia assicurativa.

Si potrebbe, quindi, profilare la possibilità che i soci di minoranza diano avvio a querele, accompagnate da azioni civili, per contestare agli amministratori, oltre al falso in bilancio, anche l'infedeltà patrimoniale nelle operazioni di compravendita immobiliare concluse nel periodo 2008 - 2011.

Tali azioni, congiunte, potrebbero dare il via ad una "class action" penale volta a tutelare gli interessi dei risparmiatori in sede penale.  

mercoledì 19 dicembre 2012

Derivati - truffa: JP Morgan, Deutsche Bank, Ubs e Depfa Bank condannate per la vendita di strumenti finanziari esotici al Comune di Milano

Riconosciuta la truffa nei confronti del Comune di Milano

Quattro tra i gruppi bancari più importanti sono stati riconosciuti colpevoli del reato di truffa a danno del Comune di Milano da parte del Tribunale di Milano, in persona del giudice Dr. Oscar Magi.
La vicenda risale al 2005, allorché Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa Bank negoziarono con il Comune di Milano la vendita di derivati finanziari (swap) per un ingente importo. Il Comune accettò la proposta avanzata dalle banche, nella convinzione di poter "controllare" il proprio debito attraverso strumenti finanziari molto complessi.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la condotta truffaldina tenuta dalle suddette banche nella vendita dei prodotti finanziari derivati.
Il Giudice Magi ha condannato i dirigenti delle banche per truffa, ha riconosciuto la violazione di varie norme della legge n. 231/2001 da parte di Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa Bank. Ogni istituto di credito è stato condannato a pagare un milione di euro.

Il Tribunale ha altresì disposto la confisca di circa 88 milioni di euro nei confronti delle medesime banche condannate. 

mercoledì 7 novembre 2012

Banca BPM: già più di duemila adesioni alla conciliazione del bond convertendo

Il bond convertendo 2009/2012, caduto in default ed oggetto di indagine anche da parte della Consob, ha convinto Banca Popolare di Milano ad avviare una procedura di conciliazione con gli acquirenti di questo prodotto finanziario. In accordo con alcune dei consumatori, l'istituto di credito ha previsto dei tavoli di conciliazione ove vengono prese in considerazione tutte le posizioni "critiche" (vedi).  BPM sta cercando di chiudere questi rapporti con i propri clienti in via transattiva, proponendo un rimborso di parte del valore nominale investito dai piccoli risparmiatori.  
La procedura di conciliazione, che dovrebbe partire con i primi mesi del 2013, sta riscontrando un imprevisto successo, in quanto sino ad oggi pare che oltre 2000 domande di adesione siano state avanzate dai piccoli risparmiatori rimasti "scottati" dall'acquisto della vicenda.

La Banca Popolare di Milano ha comunicato che Ã¨ ancora possibile  aderire alla procedura sino al prossimo aprile 2013.

Consumatore Informato ribadisce la propria perplessità in merito a tale iniziativa ed invita coloro che intendono partecipare alla conciliazione di verificare le condizioni concrete di conciliazione previste.


domenica 14 ottobre 2012

Tribunale di Torino - gestione patrimoniale - falsi ordini disinvestimento

La chiusura di una gestione patrimoniale in prodotti finanziari deve rispettare il requisito di forma previsto dal contratto, cosicché non è valido l'ordine di disinvestimento impartito con e-mail nel caso in cui tale modalità non sia contemplata dal contratto quadro sottoscritto dal cliente.

Questa è la soluzione raggiunta dal Tribunale di Torino nella incredibile vicenda oggetto della controversia sottoposta alla sua decisione.

La vicenda affrontata dal giudice era alquanto complessa in quanto l'attore era un cliente particolare della banca, avendo aperto un rapporto di conto corrente ed un rapporto di gestione patrimoniale in Italia pur vivendo in Sud Africa.

La banca era solita inviare tutti i documenti via posta al cliente, residente all'estero, tramite posta ordinaria.

L'istituto di credito aveva chiarito al cliente, sia contrattualmente che attraverso le comunicazioni dei propri dipendenti, che la chiusura dei rapporti bancari doveva necessariamente avvenire con comunicazione sottoscritta dallo stesso correntista. Non era prevista alcuna attività via fax o posta elettronica.

Tra il settembre e il novembre del 2008, la banca riceveva distinti ordini di borsa da un indirizzo di posta elettronica - successivamente dimostratosi falso - con il quale un truffatore disponeva la chiusura della gestione patrimoniale e il trasferimento dell'ingente somma ricavata su conti correnti esteri (Indonesia e Sud Africa).

I soldi del cliente venivano, quindi, trasferiti a terzi attraverso bonifici su estero e, cosa più importante, senza il consenso del titolare del conto.

Il cliente della banca, venuto a conoscenza dei trasferimenti di queste somme di denaro senza suo consenso, sporgeva denuncia (sia in Sud Africa che in Italia) e disconosceva gli ordini di disinvestimento sostenendo che le firme apposte sui documenti elettronici non erano sue; non era suo nemmeno l'indirizzo di posta elettronica dal quale erano stati impartiti i diversi ordini al dipendente della filiale.

Il Tribunale di Torino ha osservato, in primo luogo, che il disconoscimento delle sottoscrizioni, tra l'altro inviate come allegato alle e-mail truffaldine, comporta la esclusione della paternità del documento rispetto al piccolo risparmiatore.

Conseguentemente, la banca ha autorizzato le operazioni di chiusura di gestione patrimoniale e di bonifico verso terzi, solo sulla base di e-mail inviate al dipendente della filiale.

Il Tribunale di Torino ha considerato nullo il finto ordine di chiusura del conto gestione, in quanto disposti attraverso una modalità non prevista dal contratto di gestione patrimoniale sottoscritto dal cliente.

Conseguentemente, il Tribunale di Torino ha dichiarato nulli gli ordini di borsa ed ha ordinato alla banca di restituire al cliente tutti i soldi trasferiti via bonifico.

Di seguito, potete leggere la sentenza con la descrizione della vicenda affrontata dal giudice.


gestione patrimoniale - falsi ordini disinvestimento

domenica 23 settembre 2012

La banca non deve avvertire il risparmiatore del prossimo default del titolo Lehman

La vicenda Lehman Brothers ha riguardato molti risparmiatori italiani, i quali hanno investito i propri risparmi nelle obbligazioni emesse dalla Banca d'affari americana.


La banca era considerato un soggetto finanziariamente solido, tant'è che le stesse società internazionali di rating avevano attribuito valore di merito elevatissimo ai titoli obbligazionari emessi da Lehman, considerando estremamente solidi e privi di rischio.

Il giudizio di rating era rimasto invariato sino a poche settimane prima che la banca dichiarasse il default del proprio debito, ossia nel settembre 2008.

Anche il consorzio Patti Chiari, soggetto istituito dall' ABI, aveva incluso le obbligazioni Lehman tra i titoli sicuri e consigliati ai piccoli risparmiatori.

Al fallimento della banca americana sono seguite numerose azioni legali avviate dai risparmiatori italiani nei confronti delle banche che avevano venduto loro bond Lehman, nonché nei confronti dello stesso consorzio Patti Chiari, accusato di aver fuorviato i risparmiatori in merito alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento in tali prodotti finanziari.
  
Ad oggi, i tribunali italiani hanno in maggioranza respinto le cause degli investitori non individuando una particolare violazione del dovere di informativa da parte delle banche nella vendita di titoli Lehman.

Anche il Tribunale di Torino, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha respinto la domanda di risarcimento dell'investitore, sostenendo che la banca avrebbe rispettato i doveri di informativa previsti in materia.

Abbiamo già trattato questa pronuncia del Tribunale di Torino (qui), evidenziando che il giudice ha ritenuto che nella concreta fattispecie non vi sarebbe alcuna responsabilità nè della banca nè del consorzio Patti Chiari.

Il giudice torinese ha escluso l'obbligo della banca di dover avvertire il risparmiatore del prossimo fallimento di Lehman, nonchè quello di suggerirgli la vendita del titolo in suo possesso.

Vi invitiamo, quindi, a valutare attentamente l'ipotesi di avviare una controversia contro la vostra banca per l'operazione di investimento in titoli Lehman, facendovi aiutare da un professionista o da una associazione consumatori e considerando tutti gli aspetti legali collegati alla vostra vicenda. 


Tribunale Torino Lehman Brothers

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