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domenica 6 settembre 2015

Lehman - non valido l'acquisto delle obbligazioni privo di contratto

Questa domenica concludiamo la nostra rapida rassegna delle sentenze pronunciate da vari tribunali italiani, i quali si sono trovati a dover decidere in merito alla condotta tenuta dalle banche che hanno venduto agli investitori obbligazioni Lehman Brothers (vedi).

I giudici sono intervenuti giudicando la responsabilità della banca sotto diversi profili, arrivando a riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dell'importo investito in Lehman Brothers.

In molte circostanze, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità da parte dell'intermediario finanziario, e del Consorzio Patti Chiari, per non aver avvertito il consumatore in merito all'improvviso deterioramento del titolo obbligazionario, condannando l'istituto di credito per la condotta omissiva.

Questa settimana, invece, vi proponiamo la lettura della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, ove il giudice si è limitato ad accertare che la banca aveva operato in favore del cliente in assenza di valido contratto scritto, così come previsto ex art. 23 del Testo Unico della Finanza.

A fronte di questa grave carenza formale, il giudice lombardo ha dichiarato la nullità dell'ordine di investimento, ordinando alla Banca di voler restituire al risparmiatore i soldi versati per l'acquisto di obbligazioni Lehman.

Buona lettura.

lunedì 20 luglio 2015

Tribunale di Milano: vendita Lehman Brothers e violazione obblighi di condotta da parte della banca

Se l'ordine di borsa prevede uno specifico obbligo da parte della banca di informare il cliente in caso di rischio default del titolo, l'intermediario assume uno specifico obbligo contrattuale verso l'investitore. 

La violazione di tale obbligo contrattuale configura una responsabilità nei confronti della banca, la quale può essere condannata al risarcimento del danno verso il risparmiatore.

Questa è la conclusione raggiunta dal Tribunale di Milano, in una recente sentenza che potete leggere di seguito, ove il giudice è stato chiamato a valutare la responsabilità dell'intermediario bancario per non aver informato tempestivamente il cliente in merito al prossimo default dei titoli Lehman Brothers.

Il Tribunale di Milano, dando applicazione anche all'art. 21, comma 2 del Testo Unico della Finanza, ha riconosciuto un obbligo informativo continuo da parte della banca, la quale non deve limitarsi ad informare il cliente in merito ai rischi di investimento al momento dell'acquisto del titolo, ma deve fornire a quest'ultimo ogni ulteriore informazione anche in seguito, laddove vi siano significative variazioni di valore.

Nel caso affrontato dal giudice, il titolo obbligazionario aveva ricevuto valutazioni positive dalle agenzie di rating, ma vi erano molti dati economici e finanziari che avevano, sin dall'anno antecedente al fallimento della banca d'affari americana, denotato un progressivo peggioramento della situazione.

La banca avrebbe dovuto, adempiendo all'obbligo contrattuale indicato nell'ordine di investimento, avvertire il cliente del peggioramento dell'obbligazione, e l'omesso adempimento di tale obbligo legittima il risparmiatore ad ottenere il risarcimento del danno, pari quantomeno alla somma investita in Lehman Brothers.

Qui la sentenza. 

mercoledì 24 giugno 2015

Tribunale di Cuneo - Patti Chiari condannata per Lehman Brothers

Questa domenica torniamo ad affrontare la vicenda Lehman Brothers, proponendovi una nuova sentenza ove l'intermediario finanziario è stato riconosciuto colpevole per non aver valutato ed esposto al cliente il rischio collegato a questo tipo di investimento. Il Tribunale di Cuneo, con una sentenza del gennaio 2015 che potete leggere di seguito, ha riconosciuto la responsabilità della banca che ha venduto i titoli Lehman Brothers, Banca Regionale Europea.

Nel caso affrontato, però, il giudice piemontese ha altresì riconosciuto la presponsabilità solidale del consorzio Patti Chiari, per aver inserito nella propria lista "obbligazioni sicure" un titolo dimostratosi altamente rischioso.

Nella concreta fattispecie, come accertato dal giudice, l'ordine di investimento predisposto dalla BRE indicava chiaramente che "il titolo in ordine fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio - rendimento "pattichiari" emesso alla data dell'ordine. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una significativa variazione del livello di rischio".

I clienti della banca, per tale ragione, hanno citato in giudizio anche Patti Chiari, ritenendo anche il Consorzio responsabile per il danno subito a causa del default di Lehman.

Il Tribunale di Cuneo, accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dai clienti, ha considerato solidalmente responsabili sia la Banca che il Consorzio, per aver fornito all'investitore informazioni parziali e approssimative, fondando il proprio giudizio di solidità di Lehman sul solo rating della banca d'affari indicato dalle principali società di rating internazionale.

Il Giudice di Cuneo ritiene, invece, che Banca Regionale Europea avrebbe dovuto valutare la solidità dell'obbligazione proposta ai clienti utilizzando altri indici di rischio dai quali sarebbe risultato agevole accertare una scarsa affidabilità del titolo Lehman oggetto di negoziazione

E il Giudice piemontese individua, in particolare, le variazioni dell'indice di rischio rappresentato dal VaR (Value at Risk) che nel caso dei bond Lehman aveva ottenuto una significativa variazione già nel 2007 e, in modo più marcato, nell'anno 2008.

Da una analisi approfondita delle obbligazioni Lehman, il Tribunale di Cuneo ha accertato che il titolo in oggetto non presentava alcuna solidità e sicurezza tale da poter essere inserito nel listino Patti Chiari, come obbligazione a basso rischio.

Il Tribunale di Cuneo, inoltre, ha contestato alla Banca e a Patti Chiari di non disporre di indici di valutazione del rischio appropriati per valutare il reale livello di rischiosità dei titoli Lehman, e quindi fornire al cliente informazioni appropriate per una decisione consapevole.

Banca Regionale Europea viene condannata, quindi, in quanto responsabile per non aver informato il cliente sui rischi di investimento e per non aver valutato la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti.

I risparmiatori piemontesi, grazie alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, hanno ottenuto la restituzione dell'importo investito in bond Lehman brothers, e gli interessi legali non percepiti negli anni.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Cuneo.

martedì 9 giugno 2015

Tribunale di Venezia: obbligazioni Lehman - banca responsabile per non aver informato il cliente del default

Negli ultimi mesi sono in aumento le sentenze aventi ad oggetto vendite di titoli obbligazionari Lehman Brothers ove è stata riconosciuta la responsabilità della banca per non aver fornito valide informazioni in merito al prossimo default della banca d'affari americana.

Una recente pronuncia del Tribunale di Venezia, che potete leggere di seguito, ha condannato la banca a restituire al proprio cliente l'importo oggetto di investimento in titoli Lehman, accertando che nella specifica fattispecie, l'istituto di credito non avrebbe valutato in modo corretto la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio del risparmiatore. 


Nel caso di specie, gli investitori convenivano in giudizio la Banca Popolare di San Marco, contestando all'intermediario finanziario gravi violazioni di legge, ed in particolare del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), e chiedendo la restituzione di tutte le somme investite nel valore mobiliare Lehman Brothers TV/2012.

Il Tribunale di Venezia, a seguito di CTU, ha appurato che il titolo Lehman Brothers presentava gravi rischi economici e finanziari sin dall'estate 2007, allorché vi era stata una lenta, ma costante, discesa del prezzo del titolo. 

Così il Giudice veneziano ha analizzato le valutazioni del consulente tecnico "Il Ctu, er arrestarsi ad uno solo di parametri da lui valutati (gli altri sono l'andamento dei CDS e il criterio VaR) ha chiaramente affermato [...] che il prezzo di mercato dei titoli obbligazionari in oggetto è stato sostanzialmente stazionario dal giorno di emissione (20/7/2005) fino al giugno 2007; nel mese di agosto 2007 ha iniziato a scendere vertiginosamente con un breve rialzo alla metà di settembre, per procedere poi nella discesa con un forte picco in ribasso nel marzo 2008, un rialzo in aprile e maggio 2008, e una ridiscesa vertifinosa da giugno alla metà di settembre. Ciò disegna le vicende di un titolo che gli investitori più accorti progressivamente rifiutavano. Fra gli investitori più accorti non può annoverarsi una Banca, tanto più se essa, come la convenuta, intratteneva rapporti di mercato e affari con Lehman, come riferisce il CTU" (Tribunale di Venezia). 

Il Giudice è chiaro nel sostenere che la banca non poteva non conoscere la reale situazione del soggetto emittente, sia per il ruolo di investitore istituzionale che, nello specifico, per l'attività commerciale svolta direttamente con Lehman.

Ed anzi, il Giudice veneziano, arriva ad osservare che "In sostanza, la banca, che deteneva uno stock di titoli Lehman, consapevole della progressiva (e non recente) caduta del loro apprezzamento sul mercato, segnale da solo di rischio elevato - ove anche non si fossero avute notizie dirette sulla salute della società emittente [...]".

Tutte queste valutazioni hanno indotto il Tribunale di Venezia, accertata la violazione di norme di condotta da parte dei dipendenti di Banco Popolare, ha annullato l'ordine di investimento, ordinando alla banca la restituzione delle somme versate.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Venezia.

lunedì 9 febbraio 2015

Bond Lehman Brothers - banca condannata perché "non poteva non sapere"

La banca non poteva non avere alcuna conoscenza della situazione economica e finanziaria di Lehman Brothers e, di conseguenza, avrebbe dovuto avvertire i propri clienti, invitandoli a non acquistare bond emessi da un soggetto altamente rischioso.

Queste le conclusioni, pressoché simili, raggiunte dai giudici italiani in due recenti sentenze aventi ad oggetto la responsabilità dell'istituto di credito per i danni occorsi al risparmiatore per aver investito i propri denari in obbligazioni Lehman.

I risparmiatori, non avvertiti dal dipendente della banca in merito ai rischi di investimento finanziario, perdevano i capitali investiti a causa dell'improvviso default dichiarato dalla banca d'affari americana in data 15 settembre 2008. 

giovedì 4 dicembre 2014

Lehman Brothers: la banca non deve avvertire il cliente del mutamento del rischio di investimento

Le sentenze in materia di acquisto di titoli Lehman Brothers si continuano ad alternare, e si può notare come non esista un orientamento in merito alla responsabilità delle banche per i danni subiti dai clienti per aver acquistato prodotti finanziari altamente rischiosi. 

Non si può negare che la giurisprudenza di merito maggioritaria ha ritenuto di escludere la responsabilità dell'istituto di credito per non aver segnalato al cliente l'elevato grado di rischio dei titoli Lehman, in quanto solo negli ultimi mesi era emerso il reale grado (basso) di affidamento dei bond emessi dalla banca americana. 

Molti giudici, quindi, hanno sostenuto che la stessa banca che ha intermediato i titoli con i propri clienti non si trovava nella posizione di poter accertare l'elevata rischiosità di tali bond, avvisando il cliente del possibile rischio default

In alcune sentenze si legge, peraltro, che non esisterebbe alcun obbligo da parte della banca di informare il cliente, successivamente all'acquisto dei bond Lehman, in merito al mutamento del rischio di investimento, laddove alcuni parametri avevano reso chiaro che la società bancaria americana non avrebbe onorato il proprio debito. 

Il Tribunale di Roma, nella sentenza che potete leggere di seguito, non ha individuato una specifica responsabilità della banca verso il proprio cliente, per non averlo tempestivamente informato in merito al peggioramento della situazione di Lehman successivamente all'acquisto del titolo da parte del risparmiatore. Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza, nell'ordine di acquisto del titolo Lehman la banca specificava che "il titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio - rendimento Patti Chiari emesso alla data dell'ordine. In base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato nel caso di una variazione significativa del livello di rischio". 

Il giudice romano ritiene infondata la domanda dell'attore, premettendo che anche se era notorio già dall'inizio del 2008 che i titoli Lehman stavano peggiorando, e che la situazione finanziaria della banca d'affari americana difficilmente sarebbe peggiorata, tale evento si è verificato in modo improvviso in data 15 settembre 2008 e neppure le banche potevano immaginare tale repentina ed imprevista evoluzione. 

Non esiste, secondo il giudice romano, alcun obbligo di informazione di mutamento del livello di rischio del titolo Lehman da parte dell'intermediario bancario nei confronti del cliente, anche se nell'ordine viene indicato un livello di rischio che in seguito muta a causa delle difficoltà attraversate dal soggetto emittente.
Di seguito, la sentenza n. 489 del giorno 11 gennaio 2013.

giovedì 23 maggio 2013

Lehman Brothers: in arrivo nuovi rimborsi?

Novità in arrivo per coloro che avevano deciso di investire i propri risparmi in obbligazioni Lehman Brothers, rimanendo bidonati dal default dichiarato dalla banca d'affari americana nel settembre 2008.

I titolari di obbligazioni Lehman che non hanno deciso di agire in giudizio nei confronti dell'intermediario finanziario che ha venduto loro questo prodotto finanziario, hanno ottenuto solo parziale restituzione dei denari investiti.

Ora, a distanza di cinque anni dalla dichiarazione di insolvenza operata da Lehman Brothers, pare che una parte del capitale investito possa tornare in favore dei piccoli risparmiatori che avevano scommesso nella banca d'affari.

Lehman Brothers Treasury, società olandese controllata della banca americana, ha cominciato a rimborsare i propri creditori, in particolare i titolari di obbligazioni, riconoscendo loro un rimborso che si avvicina al 30% del capitale investito.

Tra i creditori che beneficeranno del rimborso disposto dalla società olandese, ci sono anche molti italiani che hanno investito nei titoli Lehman, i quali si devono attivare per verificare l'effettivo accredito della somma rimborsata.


Le banche sono legittimate a chiedere il rimborso in favore dei propri clienti

Lehman Brothers Treasury, infatti, ha riconosciuto come controparte a cui destinari i denari oggetto di rimborso non i singoli investitori, ossia i soggetti legittimati a proporre istanza di rimborso, bensì i singoli istituti di credito ove gli investitori hanno aperto un conto deposito titoli.

Cosa vuol dire? il singolo investitore, infatti, si deve rivolgere alla propria banca e sollecitarla a rivolgersi a Lehman Brothers Treasury per ottenere il rimborso di parte del proprio credito.

Invero, questo rimborso non è il primo operato da Lehman, così come già segnalato in questo blog (vedi).

Cosa fare?

Il possessore di obbligazioni Lehman deve chiedere informazioni in merito a tale possibilità di rimborso, alla banca ove i titoli sono stati acquistati, o sono ora depositati.

La banca, accertato che l'investitore è legittimato al rimborso parziale del valore dei titoli, deve attivarsi in favore di quest'ultimo, per consentirgli la partecipazione alla procedura avviata da Lehman Brothers Treasury

mercoledì 17 ottobre 2012

Bond Lehman: arriva la seconda tranche di rimborso per gli obbligazionisti italiani

Nuovo rimborso per i risparmiatori italiani che hanno acquistato i bond Lehman, caduto in default, e che hanno aderito alla procedura fallimentare della banca americana (cd Chapter 11) avviata dal Tribunale di New York.

Ricordiamo che gli obbligazionisti italiani, più di 50.000, avevano già ottenuto un primo rimborso lo scorso aprile, così come avevamo evidenziato a suo tempo (vedi).

Nei primi giorni di ottobre, la procedura fallimentare ha provveduto a liquidare una seconda tranche di rimborso, pari al 3,8% sul valore nominale per i bond emessi direttamente dalla banca americana, e del 2,4% sul valore nominale per i bond emessi dall società olandese LBT, consociata di Lehman.

Invitiamo i possessori di obbligazioni Lehman Brothers che hanno aderito alla procedura fallimentare di prendere contatto con la propria banca e verificare l'accredito sul proprio conto corrente della somma liquidata dal Tribunale di New York.

domenica 23 settembre 2012

La banca non deve avvertire il risparmiatore del prossimo default del titolo Lehman

La vicenda Lehman Brothers ha riguardato molti risparmiatori italiani, i quali hanno investito i propri risparmi nelle obbligazioni emesse dalla Banca d'affari americana.


La banca era considerato un soggetto finanziariamente solido, tant'è che le stesse società internazionali di rating avevano attribuito valore di merito elevatissimo ai titoli obbligazionari emessi da Lehman, considerando estremamente solidi e privi di rischio.

Il giudizio di rating era rimasto invariato sino a poche settimane prima che la banca dichiarasse il default del proprio debito, ossia nel settembre 2008.

Anche il consorzio Patti Chiari, soggetto istituito dall' ABI, aveva incluso le obbligazioni Lehman tra i titoli sicuri e consigliati ai piccoli risparmiatori.

Al fallimento della banca americana sono seguite numerose azioni legali avviate dai risparmiatori italiani nei confronti delle banche che avevano venduto loro bond Lehman, nonché nei confronti dello stesso consorzio Patti Chiari, accusato di aver fuorviato i risparmiatori in merito alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento in tali prodotti finanziari.
  
Ad oggi, i tribunali italiani hanno in maggioranza respinto le cause degli investitori non individuando una particolare violazione del dovere di informativa da parte delle banche nella vendita di titoli Lehman.

Anche il Tribunale di Torino, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha respinto la domanda di risarcimento dell'investitore, sostenendo che la banca avrebbe rispettato i doveri di informativa previsti in materia.

Abbiamo già trattato questa pronuncia del Tribunale di Torino (qui), evidenziando che il giudice ha ritenuto che nella concreta fattispecie non vi sarebbe alcuna responsabilità nè della banca nè del consorzio Patti Chiari.

Il giudice torinese ha escluso l'obbligo della banca di dover avvertire il risparmiatore del prossimo fallimento di Lehman, nonchè quello di suggerirgli la vendita del titolo in suo possesso.

Vi invitiamo, quindi, a valutare attentamente l'ipotesi di avviare una controversia contro la vostra banca per l'operazione di investimento in titoli Lehman, facendovi aiutare da un professionista o da una associazione consumatori e considerando tutti gli aspetti legali collegati alla vostra vicenda. 


Tribunale Torino Lehman Brothers

mercoledì 18 aprile 2012

Obbligazioni Lehman: al via il rimborso per gli obbligazionisti

Buone notizie per gli obbligazionisti Lehman che hanno aderito, entro lo scorso 18 marzo 2012, alla procedura fallimentare (cd Chapter 11) di Lehman Brothers Holding che potrebbero vedere rimborsata piccola parte dell'investimento operato nella banca d'affari fallita nel settembre 2008.

Lo scorso dicembre la procedura fallimentare aveva definitivamente approvato il piano di ristrutturazione del debito della banca con il quale era stato previsto il rimborso parziale degli obbligazionisti per una quota pari al 21,1%.

La United States Banckruptcy Court Southern District of New York ha disposto, lo scorso 11 aprile, un primo rimborso, pari al 6,02%, in favore degli obbligazionisti di Lehman Brothers Holding. 

Come si evince dal documento che vi proponiamo di seguito, il giudice fallimentare ha deliberato il rimborso di molti creditori della banca, titolari di posizioni più privilegiate rispetto agli obbligazionisti, riconoscendo però comunque un piccolo iniziale indennizzo in favore dei titolari di bond Lehman Brothers Holding.

Ricordiamo, infine, che per i possessori di bond emessi da Lehman Brothers Treasury, ma garantiti da Lehman Brothers Holding, il piano di ristrutturazione dello scorso dicembre ha previsto un rimborso  pari al 12,2%.

Per questi ultimi obbligazionisti, il Tribunale di New York ha disposto un primo risarcimento pari al 3,61% del credito vantato.

Di seguito la decisione della United States Banckruptcy Court Southern District of New York.

Lehman Brothers - United States Banckruptcy Court Southern District of New York 4/11/2012

venerdì 23 marzo 2012

Lehman Brothers: passo indietro del Tribunale di Torino - non esiste alcun obbligo della Banca di avvisare l'investitore del peggioramento dell'andamento del titolo negoziato


L'intermediario bancario non è obbligato ad avvisare il cliente nel caso di peggioramento dell'andamento dell'obbligazione venduta, anche laddove vi sia un rischio default del soggetto emittente (la Banca Lehman Brothers nel caso di specie) con conseguente perdita dell'intero capitale investito da parte dell'investitore.


Questa sembra la nuova e sbalorditiva conclusione raggiunta dal Tribunale di Torino con una recentissima sentenza pronunciata in materia di adempimento dei doveri informativi ex TUF e Regolamento Consob 16190/2007 da parte dell'operato professionale.



- Il primo orientamento del Tribunale di Torino


La pronuncia, che appena possibile posteremo sul nostro blog, contrasta con altra sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale, Giudice Relatore dr.ssa Tassone, dove era stata riconosciuta la responsabilità di Banca IntesaSanpaolo nei confronti di un proprio cliente per omessa informativa successiva alla negoziazione di un titolo Lehman (vedi qui).


In quel caso, il Tribunale di Torino ha accertato che la Banca aveva assunto veri e propri obblighi di informativa specifica in favore della cliente, impegnandosi a rendere noto al risparmiatore ogni possibile variazione del valore dei titoli.


Tale obbligo informativo successivo, di natura convenzionale, è stato ricavato dall'indicazione contenuta nell'ordine di investimento: "N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".

La Banca aveva assunto l'obbligo contrattuale di rendere noto all'investitore  l'andamento delle obbligazioni Lehman Brothers ed in particolare ogni significativa variazione del livello di rischio delle stesse.


L'omesso avvertimento da parte della Banca del peggioramento di Lehman ha configurato la violazione dell'obbligo convenzionale di informazione continuativa, con conseguente risarcimento del danno da parte dell'intermediario finanziario in favore del piccolo risparmiatore.


- il secondo orientamento del Tribunale di Torino


Con la recente sentenza, il Tribunale di Torino sembra fare una retromarcia in merito all'esistenza del dovere di informazione successiva alla vendita teorizzato con la sentenza sopra richiamata.


La fattispecie vede ancora coinvolta Banca IntesaSanpaolo ed ha ad oggetto altro ordine di acquisto di bond Lehman Brothers con la medesima indicazione attraverso la quale "Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".


Il Giudice piemontese non ritiene, con questa nuova pronuncia, di attribuire alcun valore negoziale tale indicazione "non pare che la annotazione abbia un contenuto negoziale, poiché manca una manifestazione di volontà diretta ad assumere una specifica obbligazione".


Ed anzi, il Tribunale di Torino sostiene che l'informazione contenuta nel contratto di borsa perde di qualsiasi senso se non letta unitamente al Regolamento di Patti Chiari a cui l'ordine fa riferimento "Gli elementi fondamentali dell'obbligazione descritta in questa annotazione, cioè i presupposti per dar corso all'informazione  e il tempo dell'informazione, sopra indicati con terminologia generica e imprecisa, che si definisce in modo univoco solo in base al regolamento del Consorzio Patti Chiari. In altri termini: l'ordine di borsa non dice quando si verifichi una "variazione significativa del livello di rischio"; né definisce cosa significhi che "il cliente sarà tempestivamente informato". I concetti di variazione del rischio e di tempestività dell'informazione sono essenziali per comprendere l'oggetto dell'obbligazione indicata nell'ordine; essi però non sono contenuti nell'ordine stesso, ma nel regolamento del Consorzio Patti Chiari, a cui l'ordine fa riferimento.".


Il Regolamento di Patti Chiari diviene il codice interpretativo della clausola inserita in calce all'ordine di borsa, sicché, se ben si comprende la pronuncia, tale dovere informativo "opera" in collegamento con Patti Chiari.


Quale conseguenza? la Banca era tenuta ad informare il cliente tempestivamente  solo nel caso in cui il titolo avesse subito una variazione significativa del livello di rischio consistente nella sua uscita dall'elenco di Patti Chiari!


Nel caso di Lehman Brothers, il titolo è uscito dall'elenco di Patti Chiari solo poche ore prima del default dichiarato dalla banca d'affari americana.


Insomma, con tale sentenza viene reso più debole il diritto ad ottenere informazioni da parte del contraente debole (il risparmiatore) mentre viene rafforzata la posizione del contraente forte (la banca).


Patti Chiari, sorto per garantire l'investitore, rischia di divenire un mezzo per limitare/annullare le responsabilità dell'intermediario finanziario.

giovedì 7 aprile 2011

Da Trentino inBlu al Blog: Lehman Brothers - a che punto siamo?

PREMESSA

Il fallimento di Lehman Brothers rappresenta il punto più basso (o punto iniziale?) della crisi economica che ha avvolto il sistema bancario mondiale del 2008 e che a tutt'oggi non si è ancora risolto.

Una banca prestigiosa con un giudizio di merito (rating) elevato collassa all'improvviso e attesta il fallimento dell'intero sistema del credito fondato sui mutui subprime.

CRONOLOGIA DI UNA CADUTA

Descriviamo i passaggi che hanno portato alla caduta del sistema bancario americano ed in particolare alla crisi Lehman

8 febbraio 2007: arrivano i primi segnali di crisi – colossi bancari come HSBC e New Century Financial Corp annunciano pesanti perdite nel proprio portafoglio di subprime USA

Aprile 2007: in Europa si manifestano i primi segnali della crisi bancaria. Negli Stati Uniti, Bear Stearns – uno degli istituti bancari più esposti in titoli garantiti da mutui subprime, annuncia la propria difficoltà a mantenere l'impegno in tali operazioni.

Giugno 2007: si acuisce la crisi mutui in Europa. Varie banche annunciano conti in rosso e sicuri tagli;

Agosto 2007: si accentua lo stato di emergenza di alcuni istituti bancari inglesi. La Northern Rock e Barclays chiedono un finanziamento straordinario alla Bank of England. In America si moltiplicano i casi di piccoli istituti bancari che dichiarano la propria difficoltà economico/finanziaria.

7 agosto 2007: American Home Mortgage Investment Corporation si dichiara insolvente

9 agosto 2007: la Banca Centrale Europea, dopo aver atteso gli eventi, decide di immettere sul mercato quali 100 miliardi di euro per venire incontro alle banche in difficoltà.

20 agosto 2007: la FED avvia una serie di misure in favore delle banche. Taglia il tasso di sconto e si impegna a ritirare i titoli bancari tossici dal mercato.

Settembre 2007: i clienti della Northern Rock chiedono di estinguere i depositi. Il Governo Inglese si impegna a garantire i correntisti per i propri risparmi.

Dicembre 2007: la crisi bancaria si avverte anche nei giudizi di solvibilità dele banche: le principali società internazionali di rating abbassano il grado di merito di molti istituti di credito.

Febbraio 2008: la Northern Rock viene nazionalizzata

Marzo 2008: JP Morgan Chase acquista Bear Stearns

Luglio 2008: continuano i fallimenti di piccoli istituti di credito americanti – gli USA nazionalizzano Fannie Mae e Freddie Mac (tra i più grandi produttori di finanza strutturata fondata su mutui subprime).

15 settembre2008: fallisce Lehman Brothers

La sequenza temporale degli eventi appena proposta è parziale e si ferma alla fine di Lehman Brothers. Successivamente alla scomparsa di una delle banche americane più prestigiose e storiche, altri istituti di credito hanno sofferto pesanti crisi e sono stati oggetto di operazioni di salvataggio.
Quali conseguenze per gli obbligazionisti? Il fallimento di Lehman ha danneggiato, ancora una volta, gli acquirenti di obbligazioni, i quali si sono trovati con titoli privi di alcun valore.
L'avvio della procedura di fallimento (ancora in corso) ha certificato la fine di Lehman ed ha costretto molti risparmiatori ad inserirsi nella procedura del Chapter 11 pur nella consapevolezza che le possibilità di ottenere parte delle somme percepite è assai minima.

MA I TITOLI LEHMAN NON ERANO GARANTITI DA PATTI CHIARI?

Uno degli aspetti più particolare delle obbligazioni Lehman Brothers è che le stesse godevano, fino a qualche giorno prima della dichiarazione di insolvenza, di buon grado di merito attribuito dalle società di rating indipendenti: Lehman ed i suoi titoli vantavano rating “A”.

Tale giudizio di merito aveva permesso ai titoli Lehman di essere inclusi nella lista “obbligazioni a basso rischio” redatta dal Consorzio Patti Chiari (ABI), in quanto considerati titoli affidabili e di buon rendimento.
Il fallimento di Lehman e il conseguente default dei titoli obbligazionari ha certificato il fallimento dell'esperimento Patti Chiari ed ha dimostrato che tale iniziativa, lacunosa e tutt'altro che affidabile, non ha portato alcun significativo miglioramento nei rapporti cliente/banca. Occorre ricordare che il titolo Lehman è rimasto nella lista “obbligazioni a basso rischio” fino al giorno del fallimento del colosso bancario americano.
Le banche italiane, approfittando del giudizio benevolo dato da Patti Chiari a Lehman, hanno proseguito a vendere titolo pericolosi sino al 15 settembre 2008, sostenendo la solidità delle obbligazioni proprio perchè inserite in tale lista.
Il Tribunale di Torino è di recente tornato sulla vicenda Lehman ed ha individuato una responsabilità della banca per non aver adeguatamente informato il cliente sui rischi di investimento ed anzi aver chiaramente indicato che l'obbligazione era inserita nella lista Patti Chiari. Nel caso in cui il titolo avesse subito forti cali, la banca avrebbe informato tempestivamente la cliente di tale circostanza al fine di valutare se mantenere o meno l'investimento in Lehman Brothers.
Il giudice ha osservato che nella concreta fattispecie la banca aveva assunto un obbligo informativo successivo come si evince dall'indicazione contenuta nell'ordine di investimento: "N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".
La banca avrebbe dovuto informare il cliente dell'imminente rischio insolvenza dei titoli Lehman. Tale mancanza configura una responsabilità della banca per i danni patiti dal risparmiatore (vedi Lehman Brothers: IntesaSanpaolo condannata al risarcimento del danno per omessa informativa).

A CHE PUNTO SIAMO?
La procedura fallimentare sta procedendo ed esiste la possibilità per i risparmiatori che si siano inseriti nel Chapter 11 di Lehman di ottenere parte delle proprie somme investite.

La via alternativa è quella di agire nei confronti dell'intermediario finanziario che vi ha venduto questi titoli anche se tale strada deve essere valutata con la dovuta attenzione.



sabato 2 aprile 2011

La mera dicitura "dichiaro di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente" non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta informativa da parte della banca nei confronti del cliente in merito alle caratteristiche della polizza index linked Lehman Brothers

Il Tribunale di Milano si è di recente pronunciato in materia di vendita di polizze assicurative indicizzate, individuando la responsabilità precontrattuale del venditore per il danno subito dalla cliente.
Il giudice, chiamato a verificare se la Compagnia assicuratrice avesse adempiuto all'obbligo di informare la cliente in merito al prodotto "pseudo assicurativo" sostiene che la mera dicitura "dichiaro di aver ricevuto le Condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente" contenuta nel contratto non è sufficiente a dimostrare l'adempimento di tale dovere informativo.
Il giudice indica quali informazioni l'intermediario avrebbe dovuto fornire al risparmiatore per soddisfare l'esigenza di completa informativa: " come da prassi- cosa fosse una polizza index linked e in particolare che il suo rendimento era indicizzato all'andamento di un paniere di titoli, che il premio versato era legato ad un'obbligazione zero coupon emessa da una primaria banca d'affari internazionale e segnatamente Lehman Brothers, che la polizza prevedeva la corresponsione di un importo a favore dei eneficiari in caso di morte del sottoscrittore.".
Il giudice sostiene, quindi, che tale prodotto - solo all'apparenza assicurativo, ma in realtà prettamente finanziario- avrebbe dovuto portare il professionista (il soggetto venditore) a meglio chiarire la natura del prodotto ed i rischi collegati a tale forma di investimento.
In assenza di tale informativa, il venditore risponde dei danni sofferti dalla cliente per responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo).



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE

Dott. Laura Cosentini         - Pres.

Dott. Amina Sionetti          - Giudice

Dott. Guido Macripò         - Giudice rel.


sentenza n. 9575/2010 (29/07/2010)

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di mutamento di rito sollevata dalla banca convenuta.
Nessun dubbio, invero, che in base alla normativa vigente anche le polizze united linked ovvero le polizze index linked, ossia le assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (v. art. 2 D. Lvo n. 209/05) siano prodotti finanziari, e in particolare prodotti emessi da imprese di assicurazione (v. art. 1 comma 1 lett. w - bis) del D. Lgs. 58/98.

Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto la vendita anche di tali prodotti finanziari rientrano in base all'art. 1 lett. d) D. L.vo n. 5/03 tra le controversie assoggettate al rito societario.
Poiché la legge regolatrice del processo, secondo l'art. 5 c.p.c., è quella vigente al momento della sua istaurazione e atteso che la giurisdizione e la competenza - e, quindi, anche il rito applicabile attengono appunto al processo, essi si determinano con riferimento alla legge in vigore al momento della proposizione della domanda e non con riferimento alla legge applicabile ai fatti oggetto della controversia (v. anche Cass. S.U. n. 2786/10).
Orbene, attesa l'incidenza in ambito processuale del principio tempus regit actum e rilevato che anche il presente procedimento è stato instaurato con la notificazione dell'atto di citazione in data 14.5.09 è indubbio che il rito societario (visto l'art. 54 comma 1 (L. 69/09) si applica alla presente controverisa, avente ad oggetto il collocamento in data 27.6.05 da parte della banca convenuta all'attrice di una polizza index linked, essendo rilevanti, invece, la data della sottoscrizione della proposta contrattuale e quella dell'accettazione sotto i profili sostanziali della disciplina da applicare al contratto.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'istanza di fissazione udienza sollevata dall'attrice nella nota ex art. 10 D.L.vo n. 5/03, il Tribunale rileva che non è stata riproposta all'udienza del 16.6.2010 e che, anzi, in tale data l'attrice ha chiesto una sollecita sentenza, così evidenziando il suo interesse ad una celere pronuncia sul merito della controversia: il Tribunale ritiene, quindi, che la predetta eccezione di inammissibilità sia stata rinunciata e la stessa non viene esaminata e decisa.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall Banca convenuta in relazione alle domande attoree di nullità della polizza stipulata dalla xxxx ovvero di annullamento della stessa ovvero di risoluzione della stessa per inadempimento contrattuale, il Tribunale ritiene che essa sia meritevole di accoglimento, atteso che il contratto de quo, ossia la polizza Maextra n. xxxxxxx, è stato pacificamente concluso da xxxxxx con la società xxxxxx e non con la xxxxxxx, la quale, quindi, non è parte contrattuale, avendo svolto solo attività di promozione del predetto prodotto finanziario, la cui raccolta della sottoscrizione dell'attrice e il successivo inoltro della proposta alla xxxxx.
Ne consegue che, non essendo la banca convenuta il destinatario degli effetti delle richieste di pronuncia di nullità ovvero di annullamento o di risoluzione della polizza, le domande vanno rigettate per difetto di legitimatio ad causam della convenuta xxxxx spa.
In via subordinata alle predette domande, l'attrice ha proposto la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della banca convenuta, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Orbene, la banca convenuta è certamente legittimata passiva con riferimento alla domanda risarcitoria proposta, fondata dala comportametno da essa tenuto quale soggetto distributore nella fase precontrattuale e allegato dall'attrice come generatore di un danno.
Va osservato, difatti, in primo luogo che sussisteva un vinvolo contrattuale sorto in data 5.2.02 tra la Compagnia di assicurazione xxx e la convenuta xxxx (v. doc. 2 convenuta "Italian Cooperation Agreement for the distribution of products") in base al quale , come ammesso anche dalla stessa convenuta (v. p. 25 comparsa di risposta), essa era stata nominata esclusivo distributore dei prodotti assicurativi - tra cui la polizza per cui è causa - forniti dall xxxx, e percepiva delle commissioni in relazione a tali prestazioni.
In secondo luogo, essendo ovviamente necessario che il cliente riceva le necessarie informazioni in ordine al contratto che sta per stipulare - come era del resto previsto in modo specifico anche in tema di polizze index linked dalla circolare n. 451/D emanata dall'ISVAP in data 24.7.01, che vista la maggiore complessità e diversificazione dei profili di rischio derivanti dalla stipulazione di tali contratti sottolinea l'esigenza di un'informativa precontrattuale di tali prodotti al pubblico più dettagliata, secondo uno schema fisso di nota inforamtiva- non può affermarsi che il cliente stipulante la polizza tramite uno sportello bancario debba essere tutelato di meno, proprio nella delicata fase precontrattuale, solo perché la Compagnia di assicurazione abbia deciso di avvalersi di distribuzione diverse da quelle rappresentate dagli agenti e dai mediatori di assicurazione, e in particolare si sia avvalso di un canale alternativo rappresentato, come nel caso di specie, dagli sportelli bancari.
Sotto tale profilo rileva il Tribunale, con riferimento alla normativa in vigore al momento della stipulazione dell polizza de qua, che l'art. 109 D.L.vo n. 174/95 prescriveva che "prima" della conclusione del contratto dovessero essere fornite per iscritto al cliente talune informazioni e la citata circolare n. 451/D emanata dall'ISVAP in data 24.7.01 aveva predisposto, quale informativa "precontrattuale", uno schema fisso di nota informativa.
E' chiaro, pertanto, che alla luce della predetta normativa specifica e più in generale del fondamentale canone di buona fede che deve essere osservato ex art. 1337 c.c. nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, non è sufficiente che contestualmente alla sottoscrizione della proposta contrattuale il cliente dichiari, su un modulo prestampato, "di aver ricevuto le Condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente": sarebbe, difatti, del tutto inutile a fini di una scelta realmente informata e consapevole di acquisto che il cliente - il quale stai per negoziare, come evidenziato dall'ISVAP, un contratto che presenta maggiore complessità e diversifcicazione del profilo di rischio, qual'è la polizza index linked stipulata dalla xxx riceva l'informativa dettagliata scritta solo contestualmente alla sottoscrizione del contratto ovvero in precedenza ma con un tempo non sufficiente per formarsi una rappresentazione veritiera e corretta quanto meno degli elementi essenziali concernenti la specifica operazione che va a concludere.
Nel caso in esame, a fronte delle deduzioni dell'attrice e della documentazione da essa prodotta, non vi è prova del momento in cui sia stata consegnata alla xxxx l'informativa scritta e, quindi, non vi è la prova che al stessa sia stata consegnata "prima" della formazione del contratto e comunque in epoca precednete alla sottoscrizione della proposta in modo da lasciare alla cliente uno spazio di tempo sufficiente per colmare le asimmetrie informative che sussistevano con riferimento alla polizza index linked rispetto alla controparte, e poter così effettuare una scelta consapevole di negoziazione, tenuto conto altresì del profilo personale della xxxx la quale aveva raggiunto il diploma di scuola media inferiore e svolgeva l'attività di collaboratrice domestica ed era cliente da tempo della banca convenuta.
Del resto, è la stessa banca -contraddicendosi- ad ammettere sia di non aver svolto un ruolo meramente esecutivo, di semplice raccolta della sottoscrizione del cliente e di inoltro alla Compagnia di assicurazione, sia l'esigenza di fornire un'informazione ulteriore oltre a quella scritta laddove essa afferma (v. p. 13 comparsa di risposta) -senza poi chiedere al Tribunale di poter fornire la prova- di aver chiarito proprio prima della stipulazione in data 27.6.05 alla xxx -come da prassi- cosa fosse una polizza index linked e in particolare che il suo rendimento era indicizzato all'andamento di un paniere di titoli, che il premio versato era legato ad un'obbligazione zero coupon emessa da una primaria banca d'affari internazionale e segnatamente Lehman Brothers, che la polizza prevedeva la corresponsione di un importo a favore dei eneficiari in caso di morte del sottoscrittore.
D'altro canto, che anche la banca convenuta -sebbene non fosse la controparte contrattuale della polizza- fosse tenuta a fornire la necessaria informativa precontrattuale, deriva dall'avere essa svolto in concreto -nell'ambito del compito che si era assunto di distribuzione dei prodotti assicurativi della xxxxx un'attività di sollecitazione all'investimnto e comunque alla stipulazione della polizza Maextra (v. p. 13 comparsa di risposta "nel maggio - giugno 2005 veniva prospettata all'attrice la possibilità di sottoscrivere delle polizze vita index linked") nei confronti della propria cliente xxxxxx; avendo la banca deciso autonomamente di svolgere tale attività, la stessa avrebbe dovuto essere svolta quanto meno con osservanza delle predette norme in vigore all'epoca della stipulazione del cocntratto e del fondamentale canone di comportamento di buona fede nelle trattative e nella formazione dello stesso, tenuto altresì conto che il prodotto da essa promosso aveva una natura quanto meno mista di strumento assicurativo e strumento finanziario.
E' priva di pregio l'affermazione della banca convenuta secondo cui non vi sarebbe la prova della conclusione del contratto, atteso che la banca stessa a fornirla poichè tra le clausole della proposta sottoscritta dalla xxxxx è previsto che l'ammontare del premio venga addebitato sul conto corrente intrattenuto dalla stessa con la banca "non appena la xxxx comunicherà alla banca stessa l'avvenuta accettazione della proposta" e la banca non ha contestato di aver addebitato l'importo sul conto corrente dell'attrice, né ha dedotto di averlo -in violazione delle clausole- addebitato prima della conclusione del contratto con la xxxxxx.
Non rileva, d'altro canto, che, nonostante il comportamento antigiuridico tenuto dalla banca convenuta in sede di trattative e di formazione del contratto, il contratto sia stato poi concluso: secondo il condivisibile orientamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 14056/10) la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase anteriore a qualsiasi rapporto contrattuale espone all'obbligo di risarcire i danni, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato poi concluso o meno e che la violazione del dovere di buona fede possa o meno aver inciso sulla validità dello stesso.
Pertanto, in considerazione del suddescritto comportamento antigiuridico tenuto dalla banca, va dichiarata la sua responsabilità precontrattuale con riferimento alla stipulazione in data 27.6.05 della polizza index linked Maextra n.......
Avendo stipulato tale polizza index linked senza avere prima ricevuto l'informativa necessaria per operare una scelta realmente consapevole, la xxx ha subito un danno pari alla perdita del premio unico del valore di euro 5.000,00, atteso che la predetta polizza - a causa del default della Banca Lehman Brothers, che aveva garantito il capitale investito nella polizza- non più ha alcun valore, circostanza quest'ultima non contestata specificatamente dalla banca convenuta.
Invero, nell'ipotesi di violazione della buona fede in contrahendo, il danno risarcibile consiste nel c.d. interesse contrattuale negativo, inteso come la pretesa del danneggiato al ripristino della situaizone in cui si sarebbe trovato qualora il contrtto non fosse mai stato concluso.
Non vi è prova che l'attrice abbia ricevuto, a titolo di cedole annuali, taluni importi nell'anno 2006 e nell'anno 2007.
Pertanto, il danno da risarcire va liquidato nella osmma complessiva di euro 5.000,00.
In tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, la quale costituisce un tipico debito di valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante i cd. interessi compensativi. Pertanto, su tale somma progressivamente rivalutata anno  per anno dal giorno dell'addebito sul conto corrente dell'attrice, spettano gli interessi in misura legale.

omissis

giovedì 13 gennaio 2011

Lehman Brothers: IntesaSanpaolo condannata al risarcimento del danno per omessa informativa

La banca deve informare il cliente delle oscillazioni intervenute sul titolo obbligazionario anche nel caso in cui questo sia stato inserito nel paniere di Patti Chiari.

Così almeno ritiene il Tribunale di Torino con una recente sentenza (Giudice dr.ssa Tassone) con la quale il giudice piemontese torna ad affrontare il tema della vendita dei titoli Lehman Brothers e la responsabilità delle banche  per i danni subiti dai risparmiatori (IntesaSanpaolo nella specifica fattispecie).

La vicenda

Una cliente si reca presso la filiale di IntesaSanpaolo nel 2007 per investire i propri risparmi in titoli sicuri e redditizi. Convinta dal funzionario della banca, la cliente acquista titoli Lehman Brothers, in quanto obbligazioni bancarie e quindi assolutamente sicure.

L'ordine di investimento, si legge dalla sentenza, presentava la seguente dicitura "Il titolo fa parte dell'elenco di obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso alla data dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto Patti Chiari. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".   

La cliente, rassicurata dalla presenza del titolo tra quelli consigliati da Patti Chiari, si convinceva ad investire i propri soldi nelle obbligazioni bancarie Lehman Brothers.

Successivamente, IntesaSanpaolo informava la risparmiatrice che i titoli stavano soffrendo dei cali imprevisti sul mercato e quest'ultima, preoccupata per le oscillazioni intervenute sul titolo, richiedeva il disinvestimento integrale delle obbligazioni.

Solo parte dei titoli venivano venduti e la malcapitata investitrice vedeva sfumare tutti i propri risparmi con il fallimento della prestigiosa banca americana.

Il Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino ritiene responsabile la banca per il danno subito dalla cliente.

IntesaSanpaolo, infatti, aveva assunto veri e propri obblighi di informativa specifica in favore della cliente, impegnandosi a rendere noto alla risparmiatrice ogni possibile riduzione del valore dei titoli.

Nel caso in cui il titolo avesse subito forti cali, la banca avrebbe informato tempestivamente la cliente di tale circostanza al fine di valutare se mantenere o meno l'investimento in Lehman Brothers.

Questo dovere informativo successivo, sostiene il giudice torinese, supera i normali obblighi di legge imposti al professionista nello svolgimento della propria attività e configura un nuovo obbligo convenzionale tra le parti.

Obbligo nascente dall'indicazione contenuta nell'ordine di investimento: "N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".

IntesaSanpaolo, quindi, si era impegnata a rendere noto alla cliente  l'andamento delle obbligazioni Lehman Brothers ed in particolare ogni significativa variazione del livello di rischio delle stesse.


Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso affrontato dal giudice, il quale ha ritenuto IntesaSanpaolo responsabile per i danni sofferti dalla risparmiatrice.

Dalla violazione di questo obbligo convenzionale di informazione continuativa - così come viene definito dal Tribunale di Torino -  discende l'obbligo della banca di rimborsare la cliente del soldi investiti in titoli Lehman.

E' evidente che questa sentenza potrebbe aprire una nuova strada nelle cause intentate dai risparmiatori nei confronti delle banche per la vendita di titoli inseriti nell'elenco Patti Chiari e, ciò nonostante, successivamente caduti in default.

Si pensi, a tal proposito, anche ai titoli islandesi.

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