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domenica 14 aprile 2013

Derivati venduti al Comune di Milano - banche condannate per truffa

Questa domenica vi proponiamo la sentenza n. 13976 del 4 febbraio 2013 con la quale i Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità penale di alcuni dirigenti di quattro banche internazionali, condannandoli per il reato di truffa a danno del Comune di Milano nella vendita di prodotti finanziari derivati.

Con la medesima sentenza, il giudice ha riconosciuto la responsabilità penale delle banche  ex D. Lgs. 231/01, individuando una carenza di trasparenza nella vendita di questi prodotti finanziari altamente speculativi, così motivando: “Gli istituti bancari (…) non hanno rispettato le norme ed i principi previsti a protezione dei clienti che non siano classificabili come (…) controparti di mercato con uguale esperienza commerciale e finanziaria”.

La condotta truffaldina delle banche, le quali non avrebbero rispettato le norme ed i principi di trasparenza e diligenza previsti nella negoziazione di prodotti finanziari, avrebbe causato il danno subito dal Comune di Milano (vedi).

Tribunale di Milano, sez. IV, 04 febbraio 2013, n. 13976

domenica 14 ottobre 2012

Tribunale di Torino - gestione patrimoniale - falsi ordini disinvestimento

La chiusura di una gestione patrimoniale in prodotti finanziari deve rispettare il requisito di forma previsto dal contratto, cosicché non è valido l'ordine di disinvestimento impartito con e-mail nel caso in cui tale modalità non sia contemplata dal contratto quadro sottoscritto dal cliente.

Questa è la soluzione raggiunta dal Tribunale di Torino nella incredibile vicenda oggetto della controversia sottoposta alla sua decisione.

La vicenda affrontata dal giudice era alquanto complessa in quanto l'attore era un cliente particolare della banca, avendo aperto un rapporto di conto corrente ed un rapporto di gestione patrimoniale in Italia pur vivendo in Sud Africa.

La banca era solita inviare tutti i documenti via posta al cliente, residente all'estero, tramite posta ordinaria.

L'istituto di credito aveva chiarito al cliente, sia contrattualmente che attraverso le comunicazioni dei propri dipendenti, che la chiusura dei rapporti bancari doveva necessariamente avvenire con comunicazione sottoscritta dallo stesso correntista. Non era prevista alcuna attività via fax o posta elettronica.

Tra il settembre e il novembre del 2008, la banca riceveva distinti ordini di borsa da un indirizzo di posta elettronica - successivamente dimostratosi falso - con il quale un truffatore disponeva la chiusura della gestione patrimoniale e il trasferimento dell'ingente somma ricavata su conti correnti esteri (Indonesia e Sud Africa).

I soldi del cliente venivano, quindi, trasferiti a terzi attraverso bonifici su estero e, cosa più importante, senza il consenso del titolare del conto.

Il cliente della banca, venuto a conoscenza dei trasferimenti di queste somme di denaro senza suo consenso, sporgeva denuncia (sia in Sud Africa che in Italia) e disconosceva gli ordini di disinvestimento sostenendo che le firme apposte sui documenti elettronici non erano sue; non era suo nemmeno l'indirizzo di posta elettronica dal quale erano stati impartiti i diversi ordini al dipendente della filiale.

Il Tribunale di Torino ha osservato, in primo luogo, che il disconoscimento delle sottoscrizioni, tra l'altro inviate come allegato alle e-mail truffaldine, comporta la esclusione della paternità del documento rispetto al piccolo risparmiatore.

Conseguentemente, la banca ha autorizzato le operazioni di chiusura di gestione patrimoniale e di bonifico verso terzi, solo sulla base di e-mail inviate al dipendente della filiale.

Il Tribunale di Torino ha considerato nullo il finto ordine di chiusura del conto gestione, in quanto disposti attraverso una modalità non prevista dal contratto di gestione patrimoniale sottoscritto dal cliente.

Conseguentemente, il Tribunale di Torino ha dichiarato nulli gli ordini di borsa ed ha ordinato alla banca di restituire al cliente tutti i soldi trasferiti via bonifico.

Di seguito, potete leggere la sentenza con la descrizione della vicenda affrontata dal giudice.


gestione patrimoniale - falsi ordini disinvestimento

domenica 12 agosto 2012

Tribunale di Torino - gestione patrimoniale & conflitto di interessi


Questa domenica proponiamo la recente ed inedita sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino che ha dichiarato la risoluzione del contratto di gestione patrimoniale in fondi comuni sottoscritto da una coppia di consumatori piemontesi.

I piccoli risparmiatori avevano deciso di investire i propri denari in un prodotto del cd. risparmio gestito e si erano rivolti alla banca per chiedere dei suggerimenti.

Il dipendente della banca non aveva esitato a proporre ai clienti l'investimento nella gestione patrimoniale in fondi creata ad hoc da altro soggetto bancario del medesimo gruppo.

Il dipendente della banca aveva elogiato il prodotto del risparmio gestito sostenendo che si trattava di strumento finanziario sicuro e privo di rischi nel medio/lungo termine.

Gli ignari risparmiatori si erano fidati del dipendente della banca ed avevano dato avvio al rapporto di gestione patrimoniale in fondi con la SGR dello stesso Gruppo.

Come accaduto per altri rapporti finanziari rientranti nel risparmio gestito, i risparmiatori si erano accorti, in seguito, che il loro contratto non solo non stava generando alcun utile, ma addirittura risultava in perdita.

I consumatori si sono rivolti al Tribunale di Torino ed hanno contestato alla SGR di aver operato in conflitto di interessi senza comunicare tale situazione agli investitori. 

Il giudice ha accolto la contestazione sollevata dai risparmiatori, osservando che quando una società di gestione del risparmio opera in favore del cliente, deve informare regolarmente quest'ultimo delle operazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari ove si trova in posizione di conflitto.

Nella concreta fattispecie, il giudice ha accertato che durante il rapporto contrattuale, la SGR non ha adeguatamente informato i clienti della posizione di conflitto di interessi, violando le norme in materia di conflitto e cagionando il danno patito dagli investitori. 

Il giudice ha dato ragione ai piccoli risparmiatori, restituendo loro tutte le somme investite nella gestione patrimoniale.

domenica 27 maggio 2012

Banca responsabile del danno subito dall'investitore per l'acquisto di tango bond

Questa settimana proponiamo la sentenza con la quale la Cassazione è tornata ad affrontare la vicenda tango bond, riconoscendo la responsabilità della banca per il danno subito dal proprio cliente a seguito dell'acquisto di titoli caduti successivamente in default.



Cassazione III sentenza n.6142/2012

sabato 19 maggio 2012

Da Trentino inBlu al blog: come investire in modo responsabile (2)

 
Nel nostro incontro del venerdì con gli amici di Trentino inBlu abbiamo fornito altre regole pratiche in materia di investimenti in prodotti finanziari.

6° L'investimento con “0” rischi? Non esiste e bisogna diffidare di chi lo propone
Come abbiamo già osservato la scorsa settimana, ogni investimento presenta un rischio più o meno elevato. Occorre conoscere bene tale rischio di investimento e valutare se si è intenzionati ad accollarselo.
Conseguentemente, non esiste l'investimento “a rischio zero”, o comunque con rendimento molto elevato e rischio basso.
Occorre sempre diffidare delle proposte di investimento di questo tipo e ricordare che ad un rendimento elevato corrisponde un altrettanto elevato livello di rischio.
E' questo il caso delle catene/truffa che si sono sviluppate in questi ultimi anni. Basti ricordare il famoso caso Madoff, ove migliaia di risparmiatori sono stati aggirati e truffati con l'idea di poter trarre immediato giovamento da investimenti con rischio pari a zero.
E' evidente che spesso queste offerte di facili guadagni, attraverso proposte di investimento vaghe e generiche, nascondono tentativi truffaldini per spillare denaro agli investitori inesperti (vedi Da Trentino inBlu al blog: alcuni suggerimenti per difendersi dai finti promotori finanziari).

7° Non firmare moduli in bianco
Firmare un modulo di investimento in bianco equivale a firmare un assegno in bianco.
Appare una affermazione quasi scontata, ma nella realtà è assai diffusa la prassi di firmare moduli di acquisto in bianco in favore del proprio promotore finanziario o private banker.
In primo luogo, tale attività è illecita ed è passibile di sanzione penale nei confronti del professionista che operi in tal senso.
Inoltre, molto spesso accade che siano sottoscritti contratti senza che siano accuratamente letti. Purtroppo capita a tutti noi perché ci fidiamo di coloro che ci sottopongono il modulo, magari nemmeno compilato.
Questa prassi può essere di pericoloso aiuto per gli operatori disonesti che siano intenzionati a commettere abusi traendone vantaggio in favore dell'investitore.
In questi casi, cerchiamo almeno di farci rilasciare una copia del documento firmato o comunque controlliamo, successivamente, se il prodotto finanziario acquistato corrisponde a quello oggetto di sottoscrizione.

8° Mezzi di pagamento: utilizzare quelli più sicuri
Le operazioni di borsa si concludo con il versamento della somma corrispondente all'acquisto da parte dell'investitore. Quasi sempre tale acquisto avviene attraverso il conto corrente ove è depositato il denaro dell'acquirente.
In questi casi, è agevole controllare quando e come è stata effettuata l'operazione.
Caso diverso e più rischioso è quello ove il pagamento avviene attraverso assegni o contante, in particolar modo laddove l'operazione sia effettuata con l'intervento di un promotore finanziario.
Occorre ricordare che il promotore finanziario non può in alcun caso effettuare versamenti di denaro in contante in favore del cliente, né assegni privi di intestazione o intestati allo stesso promotore.
In altri termini, il promotore finanziario non può ricevere somme di denaro dal proprio cliente, ma deve raccogliere l'ordine che verrà in seguito eseguito dall'intermediario bancario.
Al più, il promotore può raccogliere l'assegno del cliente indirizzato all'intermediario bancario e munito di clausola "non trasferibile" sul retro.
Ricordatevi, quindi, di non consegnare alcuna somma a promotori finanziari o private banker o consulenti finanziari.

9° Seguire il proprio investimento anche dopo l'acquisto
Il piccolo risparmiatore che decide di destinare i propri denari ad uno strumento finanziario deve, in seguito, continuare a monitorare il proprio investimento e, periodicamente, verificare se tale prodotto sta generando effettivo vantaggio.
Non dimenticatevi dei vostri investimenti e seguiteli, anche solo controllando gli estratti conto deposito che vi vengono regolarmente inoltrati dalla banca ove sono collocati i prodotti finanziari acquistati.
Ricordiamoci di operare un controllo anche autonomo degli investimenti, ovverossia seguendo altri canali per comprendere se il titolo acquistato sia in fase positiva, oppure se conviene valutare l'ipotesi di venderlo.

10° Problemi con la vostra banca o con il promotore finanziario? Esiste la via della mediazione civile obbligatoria
Da ultimo, ricordiamo che se vi sono dei problemi con la banca che vi ha negoziato i titoli, o il gestore che ha amministrato il vostro risparmio, o il promotore che vi ha sollecitato ad un determinato acquisto, potete/dovete preliminarmente azionare la mediazione civile obbligatoria.
Questo mezzo, che è condizione di procedibilità, può portare ad una positiva conclusione del contrasto creatosi con la vostra banca senza dovervi rivolgere al tribunale.

sabato 12 maggio 2012

Da Trentino inBlu al Blog: come investire in modo responsabile (1)


Questa settimana riprendiamo alcuni suggerimenti forniti dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) a coloro che intendono investire i propri risparmi in prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali etc.).

Investire in modo responsabile ed oculato è, infatti, necessario per vedere valorizzati i propri risparmi. Il piccolo investitore deve, quindi, avere piena consapevolezza delle opportunità (e rischi) a cui va incontro nel momento in cui destina i propri denari al mercato finanziario.


Regole pratiche per il cd. “investitore informato”.

1° Valutare le proprie esigenze e preferenze in materia di investimenti finanziari
Ogni singolo investitore ha conoscenze, esperienze e livello di rischio diverso.
Ne consegue che anche gli obiettivi finanziari perseguiti dal singolo investitore/risparmiatore variano e sono collegati alle sue preferenze in materia finanziaria.
Colui che intende investire in prodotti finanziari deve quindi avere una chiara idea dell'investimento che intende operare, sia sotto il profilo del rendimento atteso che sotto l'aspetto del periodo d'investimento.
E' evidente, infatti, che le aspettative di rendimento variano a seconda del periodo in cui intendiamo operare sul mercato finanziario acquistando determinati prodotti.
In altri termini, se è nostro interesse quello di operare un investimento sul breve periodo, ci dovremo orientare su prodotti dinamici e immediatamente redditizi; se riteniamo di voler operare un investimento a lungo termine, ci potremo orientare verso prodotti con minor rischio di investimento, ma che generano il proprio vantaggio negli anni.
Quale conseguenza?
Come chiarisce la CONSOB, “Se l'orizzonte temporale è di breve periodo è bene che l'investimento sia a basso rischio e, quindi, tenda soprattutto a conservare il capitale: il breve periodo temporale, infatti, non ci consentirebbe di recuperare eventuali perdite.
Al contrario, in un’ottica di lungo periodo è possibile, ammesso che la nostra propensione al rischio lo consenta, accettare rischi maggiori per conseguire maggiori guadagni: il lungo orizzonte temporale rende infatti possibile compensare eventuali perdite dovute ad andamenti negativi dei mercati
”.
Questo suggerimento deve, a nostro avviso, essere equilibrato con la propensione al rischio dell'investitore, ovverossia la sua propensione a sopportare perdite patrimoniali conseguenti all'andamento del singolo titolo acquistato o del mercato finanziario in generale.

2° Informarsi sul prodotto finanziario
Prima di operare un investimento, il risparmiatore deve acquisire le necessarie informazioni sul prodotto finanziario verso il quale intende destinare i propri risparmi.
Cercate di informarvi attraverso i vari mezzi informativi tradizionali o più recenti e se operate attraverso un consulente finanziario o un promotore, chiedetegli informazioni e/o di fornirvi eventuali documenti obbligatori che accompagnano l'investimento.
Prima di firmare il contratto, inoltre, cercate di leggere attentamente i documenti che vi vengono sottoposti e chiedete informazioni sul prodotto acquistato.

3° il promotore di un investimento deve essere autorizzato ad operare in materia finanziaria
Prima di effettuare un investimento e consegnare i tuoi denari, accerta che l'intermediario a cui ti rivolgi sia autorizzato ad operare sul mercato finanziario.
Ogni operatore, infatti, deve essere autorizzato ad intermediarie sul mercato finanziario e tale autorizzazione viene conferita solo all'esito di controlli da parte della Banca d'Italia e della CONSOB.
L'autorizzazione, infatti, viene rilasciata solo in presenza di specifici requisiti che sono anche oggetto di controllo costante da parte delle Autorità di vigilanza.
Tale controllo ha funzione di garanzia del mercato e dei risparmiatori.
Gli intermediari che usualmente operano su questo mercato sono banche, imprese di investimento che hanno ottenuto apposita autorizzazione, oppure promotori finanziari che possono operare solo dopo aver superato un esame di idoneità ed essere iscritti all'albo.


4° L’investimento può essere operato solo se viene compresa la natura ed i  rischi
Per operare un acquisto in prodotti finanziari consapevole e responsabile è necessario comprendere tutte le informazioni che si acquisiscono e relative alla natura, le caratteristiche ed i rischi di investimento che accompagnano questo tipo di acquisto. Come ogni prodotto, anche lo strumento finanziario presenta specifiche caratteristiche che devono essere ben individuate dal risparmiatore.
Se tali aspetti non sono ben chiari, o non ne comprendete le norme, allora è meglio non investire.
Il più grande rischio di investimento che potete assumere è quello collegato all'acquisto di prodotti finanziari non accuratamente compresi e le cui caratteristiche e rischi sono consapevolmente assunti.

5° Ogni investimento è accompagnato da un rischio

Questa è la regola che gli investitori/risparmiatori faticano a comprendere: il singolo investimento è accompagnato da un livello di rischio.
Il rischio può essere più o meno elevato, ma è “compagno fedele” di ogni singolo investimento in prodotti finanziari.
I recenti dissesti finanziari hanno reso definitivamente chiaro che il rischio di investimento è collegato anche all'acquisto di titoli obbligazionari emessi da  Autorità Statali.
Altra regola che deve essere tenuta in considerazione è collegata al rendimento del singolo prodotto finanziario: più è alto il rendimento, maggiore è il livello di rischio.
Questo parametro risulta utile anche per comprendere la natura, le caratteristiche ed il livello di rischio connesso ad un determinato prodotto finanziario che si intende acquistare.

sabato 24 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: alcuni suggerimenti per difendersi dai finti promotori finanziari


Alcuni mesi fa sul quotidiano “Il Tirreno” è stato raccontato l'ultimo esempio di truffa perpetrata da un falso promotore finanziario a danno di piccoli risparmiatori e che di seguito riportiamo “LUCCA. Prometteva lauti guadagni e interessi intorno al 10%, ma una volta che i clienti consegnavano i loro risparmi il capitale spariva e non restava altro che sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Anche due donne residenti in Lucchesia sarebbero state raggirate da uno pseudo promotore finanziario empolese che, stando all'accusa, in totale avrebbe spillato alle malcapitate e ai loro familiari oltre 140mila euro. Il broker di 48 anni, residente ad Empoli, è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di truffa e appropriazione indebita. Si sarebbe spacciato con le due vittime lucchesi - entrambe operaie - per un consulente della «Milano Financial Consulting» che la polizia giudiziaria ha accertato come inattiva e non esistente. Una delle due vittime avrebbe cercato di ricontattare il promotore per disinvestire parte dell'importo versato nel 2009, ma dopo i primi contatti via internet il presunto consulente si sarebbe reso irreperibile.”(Fonte: “Il Tirreno”).

Queste truffe si ripetono quotidianamente con gravi danni per i piccoli risparmiatori che si vedono sottratti i propri risparmi da sedicenti operatori del sistema che promettono al cliente immediati guadagni con l'investimento in prodotti finanziari “esotici”.

Cosa si può fare per evitare questo tipo di truffe?

Di seguito, vi proponiamo alcune regole che si possono seguire quando si “contratta” un investimento finanziario con un promotore (o un private banker).


(1) conoscere il promotore finanziario e verificare l'identità


I promotori finanziari devono obbligatoriamente essere iscritti all'albo e la loro attività deve avvenire nel rispetto di norme deontologiche. E' facile verificare se il promotore finanziario è iscritto all'albo anche attraverso il sito web della CONSOB (controlla).
In secondo luogo, il promotore opera per conto di un intermediario (banca - società finanziaria etc.) regolarmente iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Colui che vi propone l'investimento, quindi, deve possedere quantomeno un documento (ad esempio un tesserino) che attesti la sua regolare iscrizione all'albo dei promotori.
Non esitate a richiedere l'esibizione del documento al promotore e fatevi dire per quale intermediario egli presta la propria opera.
Il Regolamento Consob prevede che il promotore, al momento del primo contratto, è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni rispetto alla propria qualifica: "[il promotore] consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato (n.d.r. banca o sim), da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso [...]"(art. 108 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (c.d. Regolamento intermediari)).

(2) chiedere informazioni dettagliate al promotore in merito al prodotto offerto – farsi consegnare il prospetto informativo

Colui che vi offre il prodotto finanziario, al fine di invogliarvi all'acquisto, tenderà ad illustrarvi i rendimenti dello stesso e le possibilità di guadagno nel breve/medio termine.
In molte circostanze l'investimento viene descritto come interessante attraverso l'utilizzo di termini finanziari estremamente complessi e poco comprensibili.
E' vostro diritto richiedere al proponente di utilizzare un linguaggio assolutamente comprensibile e chiaro nell'illustrazione delle caratteristiche del prodotto offerto.
Fatevi indicare con chiarezza quale è il soggetto emittente, su quale mercato è negoziato il prodotto, la divisa, le commissioni di investimento previste, le modalità di rimborso.
Con la nuova normativa in materia finanziaria introdotta attraverso la direttiva Mifid, molti prodotti finanziari, anche se negoziati fuori dai mercati regolamentati, sono accompagnati da apposito prospetto informativo con il quale sono indicate le caratteristiche ed i rischi di investimento.
E' vostro diritto ottenere copia del prospetto.

(3) cercate di acquisire autonomamente notizie sul prodotto finanziario

La migliore difesa di fronte a questi tentativi di truffa è rappresentata dall'informazione, ovvero un investitore informato difficilmente può cadere in questi tranelli.
Non limitatevi a prendere copia dei documenti che vi vengono consegnati dal promotore, ma attivatevi e ricercate informazioni rispetto alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento che vi viene prospettato.
In questo senso, internet è certamente un mezzo che vi può aiutare permettendovi di ottenere, con estrema facilità, molte informazioni rispetto ai titoli offerti e può rappresentare, inoltre, una ottima opportunità per comparare i dati ottenuti dal promotore con quelli reperiti per via telematica.
Confrontate le strategie di investimento e le performance che il proponente vi ha promesso e verificate l'attendibilità rispetto ai risultati storici ottenuti dal prodotto.

(4) il promotore finanziario non può ricevere somme di denaro dal cliente – rifiutatevi di lasciare somme al proponente

Se il finto promotore vi chiede di perfezionare l'investimento attraverso la consegna di somme di denaro, ricordatevi che questa modalità e vietata dalla legge e rappresenta un evidente indizio che vi state trovando di fronte ad un tentativo di truffa.
L' art. 108 comma 5 del già citato Regolamento Intermediari dispone l'obbligo per il promotore di rifiutare ogni somma di denaro, anche a titolo di compenso.
Il cliente può perfezionare l'investimento mediante il versamento della somma pattuita attraverso assegno bancario, circolare o ordine di bonifico intestato al soggetto abilitato (banca intermediaria).
Ogni altra forma di pagamento è severamente vietata dalla legge e se vi viene richiesto un pagamento in denaro da consegnare al fantomatico promotore, dovete dubitare della bontà della proposta di investimento prospettatavi da quest'ultimo.

(5) controllate l'andamento del prodotto finanziario attraverso la documentazione inviata dalla banca
Ricordate, inoltre, che per verificare se l'investimento è stato effettivamente realizzato dovete prendere visione degli estratti conto che vengono regolarmente inviati presso il vostro domicilio da parte della banca.
Questi documenti sono gli unici che vi permettono di accertare che l'operazione è stata effettivamente posta in essere, nonché verificare il reale andamento del vostro investimento.

Può accadere, infatti, che il promotore si presenti presso la vostra abitazione con propri documenti dai quali risulti una diverso andamento del prodotto venduto, con performance ben più elevate rispetto a quelle realizzate. Dubitate di detti documenti e ricordatevi di verificare di persona quale è il risultato ottenuto dallo strumento finanziario che avete acquistato.

(6) Se siete stati raggirati dal promotore finanziario, ricordate che la sua banca è responsabile per i vostri danni
Gli episodi di comportamenti infedeli tenuti dai promotori finanziari si sono moltiplicati negli ultimi anni.
Usualmente la banca per la quale il promotore opera, pur rammaricandosi per l'attività illegale del proprio collaboratore, si dissocia dal opera truffaldina e si rifiuta di restituire i denari sottratti al cliente dal promotore infedele.

Il caso tipico è quello del promotore che si appropria delle somme ricevute dal cliente per i singoli investimenti finanziari.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito il principio secondo il quale la banca è responsabile per il fatto illecito del proprio promotore, in quanto esiste un collegamento necessario tra l'attività del promotore e l'istituto di credito.
La banca deve operare un'attività di controllo sull'opera svolta dal proprio promotore, cosicché nel caso di danni subiti dal cliente, anche l'istituto di credito è chiamato a rispondere per l'attività del collaboratore, come ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza sentenza 10 dicembre 2010 – 25 gennaio 2011, n. 1741.

domenica 27 marzo 2011

Tribunale di Cassino: limiti della responsabilità della banca per operazioni false disposte sul conto del correntista

  La sentenza di questa settimana è stata di recente pronunciata dal Tribunale di Cassino che è ritornato sullo spinoso argomento della responsabilità della banca per il comportamento infedele di un dipendente il quale abbia cagionato un danno al cliente.

Il giudice ha delineato i limiti della responsabilità della banca ed ha evidenziato che l'eventuale risarcimento del danno in favore del correntista è condizionato dal comportamento da quest'ultimo tenuto.

Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Cassino, il cliente, venuto a conoscenza delle irregolarità contabili realizzate dalla banca in suo danno, non si è attivato per tempo al fine di evitare il danno.

Tale inerzia del cliente esclude parzialmente la responsabilità della banca, in quanto, come commenta il giudice, "il comportamento assolutamente negligente dell'attore  [cliente] assume i connotati di una condotta colposa di efficacia tale da rompere il nesso eziologico fra la causa ed il danno ed idonea ad escludere ogni diritto al risarcimento del danno da parte della Banca ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Tale palese concorso di colpa, infatti, è senza dubbio idoneo ad escludere sia la responsabilità oggettiva della Banca, sia quella ex art. 2409 c.c. perché il comportamento omissivo del Ca. è stato l'unico elemento che ha, di fatto, provocato il danno lamentato ed incrementato i suoi effetti negativi (Trib. Brescia, 23 dicembre 2002).".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dr. Giuseppe De Carolis di Prossedi - Presidente
Dr. Andrea Petteruti - Giudice Relatore ed Estensore
Dr.ssa Simona Rossi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxxx del R.G.A.C.C., avente ad oggetto risoluzione contratto, pagamento somme e risarcimento danni, vertente

Tra

Ca.Sa., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del notaio Or.Di., Rep. (...), dall'avv. Ni.Se. ed elettivamente domiciliato in Cassino (FR), (...), presso lo studio dell'avv. Em.Ve.
Attore

E

Ce.Su. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Lo.De. e Pa.Ca. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassino (FR), (...)

Nonché:
Ad.An.
Ri.An.
Contumaci

discussa all'udienza del 17 dicembre 2010, sulle seguenti

CONCLUSIONI

per l'attore ed il convenuto costituito: come da verbali ed atti di causa.


Svolgimento del processo e motivi della decisione


1. Fatti accertati.

L'istruzione probatoria svolta ha consentito di accertare quanto segue.
Non è contestato che l'attore, nell'anno 2002, era titolare di una somma pari a Lire 9.714.807.099 giacente su un conto corrente in dollari U.S.A. ed un conto corrente in Euro, entrambi accesi presso la Cr.Su. S.p.A. (di seguito anche Banca), istituto di credito presso cui era stato anche acceso, in data 15 gennaio 2002, un "conto investimento" a lui intestato.

Il Ca., inoltre aveva conferito alla Banca un "mandato per la gestione patrimoniale G." in data 2 ottobre 2002 (si veda la copia del mandato in allegato al fascicolo della Banca).

Nemmeno è contestato che Ad.An. fosse promotore finanziario per conto della Cr.Su. S.p.A. almeno dal 17 dicembre 2001 e che lo stesso fu, successivamente all'accertamento dei fatti per cui è causa, allontanato dalla Banca convenuta per gravi irregolarità.

Dall'esame dei documenti in atti, poi, si evince che l'Ad. ha disposto di somme facenti capo all'attore per complessivi Euro 1.054.000,00, di cui Euro 735.500,00 in favore di Ri.An., a mezzo di bonifici bancari con firma apocrifa (si vedano i bonifici e la C.T.U. in atti).

Non è contestato che l'Ad. tentò di effettuare, senza autorizzazione dell'attore, un ordine di trasferimento di U.S.D. 2.754.843,00 in favore di "Gr.Ca." presso la Banque (...) di Monaco e che lo stesso non è andato a buon fine.

Pure pacifico è che l'Ad. ha, sempre senza autorizzazione dell'attore, venduto anzitempo un'obbligazione a lungo termine di U.S.D. 1.600.000,00 intestata al Ca..

E' stato, inoltre, dimostrato che fu effettuato un trasferimento di Euro 1.000.000,00 sulla Co.Ba. di Lugano.

2. Posizione di Ri.An.

La convenuta Ri. ha senza dubbio beneficiato di versamenti effettuati dall'Ad. a mezzo di bonifici con firma apocrifa del Ca. per Euro 735.500,00 (si vedano il prospetto dei bonifici prodotto dalla banca ed i bonifici in atti).

Non vi è alcuna prova, tuttavia, né della collusione fra costei e l'Ad., né del fatto che la Ri. fosse a conoscenza della provenienza illecita delle somme accreditate sul suo conto corrente.

L'istruttoria svolta (si vedano gli estratti conto prodotti dalla Banca Se. S.p.A. in esecuzione dell'ordine di esibizione del Tribunale e le dichiarazioni rese dai testi escussi), infatti, ha dimostrato unicamente che:

a) il Ca. conosceva bene la Ri., che sapeva essere la madre dell'Ad.; b) sul conto di quest'ultima sono affluiti alcuni bonifici bancari provenienti dall'estero (per somme cospicue) e non dal conto corrente del Ca., nonché dal conto corrente del di lei figlio (per importi molto ridotti).

Null'altro.

Di tale grave carenza probatoria, del resto, mostra di essere consapevole lo stesso attore, il quale, in comparsa conclusionale, ammette espressamente che "...l'Ad. probabilmente con la collaborazione della madre....ha depauperato il patrimonio del Ca...".

Ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Ri. va rigettata.

Va, invece, accolta la domanda avente ad oggetto la restituzione di dette somme, costituendo le stesse oggetto di una indebita appropriazione.

La Ri. va, dunque, condannata, in solido con Ad.An. (che è colui che materialmente ha operato l'illegittimo trasferimento dei fondi), a restituire all'attore la somma complessiva di Euro 735.500,00, oltre interessi dal di dei singoli bonifici.

Nulla va, invece, riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.

E' noto, infatti, che la Suprema Corte, avuto riguardo all'area di applicazione della norma di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. ha affermato a più riprese che il maggior danno va risarcito solo laddove il creditore dimostri, da un lato, che per la mancata disponibilità di un bene della vita sia stato costretto a sopperirvi con un altro (ottenuto eventualmente tramite il ricorso al credito bancario) e, dall'altro, che il danno deve essere in concreto provato attraverso l'allegazione di elementi idonei ad evidenziare le reali propensioni economiche del creditore ed a provare la sua appartenenza ad una determinata categoria di soggetti utilizzatori di denaro, non essendo sufficiente il mero richiamo al suo status (si vedano sul punto Cass. Civ., n. 2182/91; Cass. Civ., n. 7337/98; Cass. Civ., n. 1257/98; Cass. Civ., 25365/06; Cass. Civ., n. 24142/07).

2. Banca

2.1. Ordine di trasferimento presso la Bangue (...).

Lo stesso attore riferisce nell'atto introduttivo del giudizio che detto ordine di trasferimento non è andato a buon fine.

Alcuna richiesta risarcitoria o restitutoria, dunque, può essere avanzata con riferimento alla somma oggetto del trasferimento.

2.2. Operazione presso la Co.Ba..

Quanto all'operazione sulla Co.Ba., invece, si evidenzia che non vi è prova del fatto che le somme che ne hanno formato oggetto siano state prelevate dall'Ad. dal conto corrente intrattenuto dall'attore presso la Cr.Su. S.p.A..

Ed invero: a) il Ca. ha depositato unicamente la copia di una ricevuta di versamento di Euro 1.000.000,00, dal cui esame non si evince né l'ordinante il trasferimento, né la provenienza della somma; b) la Co.Ba. non ha esibito la documentazione richiesta dal Tribunale; c) l'attore era titolare di conti correnti anche presso altre banche (si vedano le dichiarazioni rese dal teste Ca.).

In ogni caso, pur volendosi prescindere da tale assorbente valutazione, come ammesso dall'attore stesso, dette somme sono ancora presso la Co.Ba., per cui, di fatto, non è avvenuta alcuna distrazione (si veda il capitolo di prova sub e) dell'atto di citazione, in cui l'attore chiede dimostrarsi che la somma di Euro 1.000.000,00 oggetto del trasferimento è ancora ivi depositata).

2.3. Vendita dell'obbligazione "It. 27 sep. 23 6,875 US.D.".

Quanto all'obbligazione a lungo termine di cui sopra, è stato dimostrato che la stessa è stata anzitempo venduta dall'Ad. senza autorizzazione del Ca., ma non che il primo si sia appropriato dell'importo risultante dalla vendita.

Nemmeno è stato provato che dalla vendita sia derivato un danno per l'attore, sia (per quanto appena detto) sotto forma di distrazione, sia sotto forma di mancato guadagno.

Il mancato guadagno, del resto, poiché il disinvestimento è del 22 aprile 2004 ed è stato conosciuto dall'attore nell'estate del 2004, sarebbe, al limite, ridotto ai due/tre mesi intercorrenti fra la vendita e la conoscenza della stessa, atteso che il Ca., per il periodo successivo, avrebbe potuto immediatamente reinvestire proficuamente le somme.

Nemmeno con riferimento a tale breve lasso di tempo, però, vi è prova dell'esistenza di un danno effettivo.

Il Ca., infatti, non ha in alcun modo dimostrato, attraverso la produzione di idonea documentazione, che il titolo in questione ha avuto, nel corso del tempo, un costante valore superiore a quello che aveva al momento dell'ordine di acquisto o della vendita: egli, infatti, si è limitato ad effettuare un calcolo sulle cedole dovute non solo con riferimento a tutta la durata dell'investimento, ma, oltretutto, completamente avulso da ogni valutazione circa la natura del titolo e, quindi, assolutamente inattendibile.

Nemmeno è ipotizzabile una richiesta di risarcimento danni per la perdita di chances, atteso che il Ca. non ha concretamente dimostrato l'uso alternativo che avrebbe potuto fare, per il periodo compreso fra il 22 aprile 2004 e la scoperta del disinvestimento, delle somme nella sua disponibilità a seguito della vendita del titolo.

Ne consegue che alcuna pretesa restitutoria o risarcitoria di qualsivoglia genere può essere avanzata anche con riferimento a detta operazione.

2.4. Bonifici.

Si è detto l'Ad. ha sottratto la somma complessiva di Euro 1.057.400,00 a mezzo bonifici bancari con firma apocrifa del Ca. (si vedano i bonifici in atti).

Al riguardo si osserva quanto segue.

Va in primo luogo evidenziato che alcuna domanda restitutoria può essere avanzata nei confronti della Banca: le somme, in epoca successiva all'esecuzione degli ordini di bonifico, infatti, non sono e non sono mai state in possesso della società convenuta.

L'unica domanda che merita attenzione è, dunque, quella risarcitoria.

Fatta questa premessa, si osserva che la falsità delle firme apposte sugli ordini di bonifico, attesa la grande somiglianza del tratto di scrittura usato rispetto a quello del Ca., non poteva essere conosciuta dalla Banca usando la diligenza del bonus argentarius (si vedano le sottoscrizioni apposte sugli ordini di bonifico).

Ciò, tuttavia, è a dirsi soprattutto ove si consideri che lo stesso C.T.U. nominato in corso di causa ha chiaramente evidenziato che "... il grafismo del signor Sa.Ca. ha un notevole ambito di variabilità nelle componenti esteriori, tanto che le sottoscrizioni finiscono per presentarsi diverse fra loro negli aspetti formali...".

Insomma, le sottoscrizioni non apparivano palesemente apocrife e solo all'esame di un occhio esperto ed all'esito di specifiche analisi potevano essere qualificate come false.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza è unanime nell'affermare che la banca convenuta in giudizio può fornire la prova liberatoria del pagamento per essere la falsità non rilevabile con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria (ex plurimis Cass. Civ., n. 12471/01).

Quanto esposto, poi, va affermato indipendentemente dal fatto che non a tutti gli ordini via telefax sia seguito il deposito degli originali: anche ove tale attività fosse stata espletata, infatti, comunque la Banca non avrebbe potuto rilevare la falsità della sottoscrizione usando l'ordinaria diligenza richiesta nello svolgimento dell'attività bancaria.

Assume notevole rilevanza, poi, il comportamento dell'attore.

Lo stesso Ca. nel proprio atto di citazione ha ammesso di avere affidato all'Ad. circa 5.000.000,00 di Euro e di essersi completamente disinteressato della sua situazione patrimoniale sino al 2004, allorché si è accorto che era stata effettuata anzitempo la vendita di un'obbligazione a lungo termine.

Se ne deduce che dall'estate del 2004 in poi l'attore era pienamente consapevole dell'anomalo andamento della propria gestione patrimoniale e che costui avrebbe potuto evitare ogni danno ulteriore semplicemente cessando immediatamente ogni rapporto con la Banca convenuta e con l'Ad..

Ciò, tuttavia, è a dirsi anche con riferimento agli anni precedenti.

Il teste Ca.Gi., infatti, escusso in corso di causa, ha riferito che l'istante ogni anno si recava in Italia nel periodo estivo per controllare i propri affari e che se lui non era presente sul territorio nazionale, i controlli erano sempre effettuati dai suoi figli.

Se così è, appare assolutamente impossibile che l'attore non si sia accorto dei consistenti ammanchi di somme ben prima dell'estate del 2004 e già dalla fine del 2002 (data di inizio dei rapporti con l'Ad.) o, al massimo, gii inizi del 2003, ciò specie ove si consideri che a fine marzo dell'anno 2003 era stata già sottratta la somma di Euro 500.000,00 circa.

In ogni caso, il Ca., che, giova evidenziare, ha svolto in passato attività imprenditoriale, e, quindi, era sicuramente a conoscenza delle dinamiche dei rapporti bancari, avrebbe dovuto senza dubbio accorgersi delle anomalie facendo uso dell'ordinaria diligenza, a nulla rilevando, ovviamente, le "rassicurazioni telefoniche" ricevute dall'Ad., le quali non valgono certo ad esonerare l'attore dal proprio obbligo di diligenza.

Egli, infatti, tenuto anche conto della rilevanza dei depositi (oltre Euro 5.000.000,00), avrebbe dovuto consultare con regolarità gli estratti conto inviatigli dalla Banca (che sono tutti allegati in copia agli atti del processo), documenti da cui sarebbe emersa immediatamente l'anomala gestione dell'Ad..

Lasciano stupefatti soprattutto le seguenti circostanze: a) il Ca. nulla ha comunicato alla Banca prima del 2004; b) costui, verificato che un ordine di vendita era stato emesso senza sua autorizzazione, non ha tempestivamente interrotto ogni rapporto in essere con la Cr.Su. S.p.A.; c) l'attore stesso era domiciliato presso la Banca.

Ciò induce a ritenere che, ammesso e non concesso che le comunicazioni periodiche non siano state effettivamente ritirate dall'avv. Pa. (suo procuratore), era, come detto, comunque onere del Ca. prendere tempestiva e costante conoscenza degli estratti conto periodici inviatigli dalla Banca.

Ed invero, il primo estratto conto comunicato dalla Cr.Su. S.p.A. presso il domicilio eletto del Ca. è quello al 31 dicembre 2002 (comunicato in pari data) documento dal cui esame l'attore avrebbe facilmente rilevato il primo bonifico disposto in favore della Ri. (in data 14 ottobre 2002) senza sua autorizzazione.

Se ciò avesse fatto, il Ca., si ribadisce, avrebbe immediatamente verificato l'ammanco ed avrebbe potuto immediatamente allertare la Banca e/o cessare ogni rapporto con la stessa.

In contrario non giova evidenziare che gli estratti conto fino al marzo del 2003 furono ritirati da un falsus procurator: il ritiro, infatti, è del marzo del 2003, mentre il primo estratto conto è, giova ribadire, del 31 dicembre 2002 ed è stato comunicato in pari data, ossia, ben prima del ritiro della corrispondenza da parte dell'avv. Pa..

Insomma, il comportamento assolutamente negligente dell'attore assume i connotati di una condotta colposa di efficacia tale da rompere il nesso eziologico fra la causa ed il danno ed idonea ad escludere ogni diritto al risarcimento del danno da parte della Banca ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Tale palese concorso di colpa, infatti, è senza dubbio idoneo ad escludere sia la responsabilità oggettiva della Banca, sia quella ex art. 2409 c.c. perché il comportamento omissivo del Ca. è stato l'unico elemento che ha, di fatto, provocato il danno lamentato ed incrementato i suoi effetti negativi (Trib. Brescia, 23 dicembre 2002).

La Suprema Corte, del resto, ha affermato a chiare lettere che la responsabilità oggettiva dell'intermediario deve essere esclusa ex art. 1227 c.c. ogni volta che si provi che vi sia stata "se non collusione, quantomeno acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, delle regole di condotta su quest'ultimo gravanti" (Cass. Civ., 8229/06).

Non giova in contrario evidenziare, come fatto dall'attore, che la Banca era a conoscenza dell'avvenuta radiazione dell'Ad. dall'albo dei promotori finanziari tenuto presso la Consob: detta radiazione, infatti, è stata disposta del 2008 (si veda la delibera Consob n. 16349/08 in atti), ossia ben sei anni dopo i fatti di causa.

Anzi, la Banca ha correttamente operato, in quanto, non appena venuta a conoscenza dei fatti, ha immediatamente cessato, come ammesso dallo stesso attore, ogni rapporto con l'Ad..

Le uniche appropriazioni che non potevano essere agevolmente evitate dal Ca. sono quelle relative al periodo antecedente al gennaio del 2003, essendo il rapporto con l'Ad. iniziato alla fine del 2002 ed il primo estratto conto comunicato in data 31 dicembre 2002.

Tutti i prelievi successivi, infatti, o erano conosciuti dal Ca. o avrebbero dovuto esserlo perché riportati negli estratti conto periodici ritualmente comunicati.

Anche con riferimento a detti ammanchi, tuttavia, la Banca è esente da colpa, poiché, come detto, anche usando la ordinaria diligenza del bonus argentarius, non avrebbe potuto rilevare la falsità delle firme apposte sui bonifici.

In conclusione, tutte le domande risarcitorie e restitutorie avanzate nei confronti della Banca, su qualsiasi titolo fondate, devono essere rigettate.


4. Posizione di Ad.An..
4.1. Ordine di trasferimento presso la Bangue (...).

Si ribadisce che lo stesso attore riferisce nell'atto introduttivo del giudizio che detto ordine di trasferimento non è andato a buon fine.

Alcuna richiesta risarcitoria o restitutoria, dunque, può essere avanzata con riferimento alla somma oggetto del trasferimento.

4.2. Operazione presso la Co.Ba..

Quanto all'operazione sulla Co.Ba., ancora si ribadisce quanto già detto, ossia che non vi è prova del fatto che le somme che ne formano oggetto siano state prelevate dal conto intrattenuto dall'attore presso la Cr.Su. S.p.A.: il Ca., infatti, ha depositato unicamente la copia della ricevuta di versamento di Euro 1.000.000,00 dal cui esame, tuttavia, non si evince la provenienza della somma e la Co.Ba. non ha esibito la documentazione richiesta dal Tribunale.

In ogni caso, come ammesso dall'attore stesso, dette somme sono ancora presso la Co.Ba., per cui, di fatto, non è avvenuta alcuna distrazione (si veda il capitolo di prova sub e) dell'atto di citazione, in cui l'attore chiede dimostrarsi che la somma di Euro 1.000.000,00 oggetto del trasferimento è ancora ivi depositata).

4.3. Vendita dell'obbligazione "Italy 27sep23 6,875 U.S.D.".

Quanto alla vendita dell'obbligazione a lungo termine di cui sopra, è stato dimostrato che la stessa è stata anzitempo venduta dall'Ad. senza autorizzazione del Ca., ma, giova ripetere, non che il primo si sia appropriato dell'importo risultante dalla vendita.

Nemmeno, si ribadisce, è stato provato che dalla vendita sia derivato un danno per l'attore, sia (per quanto appena detto) sotto forma di distrazione, sia sotto forma di mancato guadagno.

Il mancato guadagno, del resto, poiché il disinvestimento è del 22 aprile 2004 ed è stato conosciuto dall'attore nell'estate del 2004, sarebbe, al limite, ridotto ai due/tre mesi intercorrenti fra la vendita e la conoscenza della stessa, atteso che l'attore, per il periodo successivo, avrebbe potuto immediatamente reinvestire proficuamente le somme.

Nemmeno con riferimento a tale breve lasso di tempo, però, vi è prova dell'esistenza di un danno effettivo.

Il Ca., infatti, non ha in alcun modo dimostrato, attraverso la produzione di idonea documentazione, che il titolo in questione ha avuto, nel corso del tempo, un costante valore superiore a quello che aveva al momento dell'ordine o della vendita.

Nemmeno è ipotizzabile una richiesta di risarcimento danni per la perdita di chances, atteso che il Ca. non ha concretamente dimostrato l'uso alternativo che avrebbe potuto fare delle somme nella sua disponibilità a seguito della vendita del titolo.

Ne consegue che alcuna pretesa restitutoria o risarcitoria di qualsivoglia genere può essere avanzata anche con riferimento a detta operazione.

4.4. Bonifici.

E' stato, invece, dimostrato che il D'A. ha sottratto la somma complessiva di Euro 1.057.400,00 a mezzo bonifici bancari con firma apocrifa del Ca. (si vedano i bonifici e le C.T.U. in atti).

Per quanto attiene alla pretesa risarcitoria, anche con riferimento a tali atti di distrazione vale tutto quanto detto avuto riguardo alla Banca: il Ca., poiché ogni anno, di persona o per tramite dei propri figli, riceveva informazioni sui propri affari e poiché, essendo domiciliato presso la Banca, avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la propria situazione patrimoniale esaminando gli estratti conto inviati, di nulla può dolersi se non ha immediatamente informato la Banca delle anomalie riscontate e riscontrabili tempestivamente e se non ha interrotto ogni rapporto con quest'ultima, così impedendo all'Ad. di continuare ad operare sui propri conti.

Le uniche appropriazioni che non potevano essere agevolmente evitate dal Ca. sono quelle relative al periodo antecedente al gennaio del 2003, essendo il rapporto con l'Ad. iniziato alla fine del 2002, ed essendo stato comunicato il primo estratto conto in data 31 dicembre 2002 presso il domicilio eletto dell'istante.

Tutti i prelievi successivi, infatti, o erano conosciuti dal Ca. o avrebbero dovuto esserlo perché riportati negli estratti conto periodici che, come si evince dall'esame della documentazione agli atti del processo (si vedano gli estratti conto dal luglio 2002 al 31 dicembre 2004 depositati dalla Banca) erano stati comunicati all'attore.

In contrario non giova evidenziare, ancora una volta, che gli estratti conto fino al marzo del 2003 furono ritirati da un falsus procurator; il ritiro, infatti, è del marzo del 2003, mentre il primo estratto conto del 2003 è stato comunicato in data 31 dicembre 2002.

Orbene, i bonifici effettuati con firma apocrifa nell'anno 2002 sono: 1) bonifico in data 14 ottobre 2002 di Euro 35.000,00; 2) bonifico in data 25 ottobre 2002 di Euro 60.000,00; 3) bonifico in data 28 novembre 2002 di Euro 90.000,00.

Tutti gli altri recano, invece, date successive al 2002.

L'Ad., dunque, va condannato a risarcire l'attore per i danni subiti unicamente in conseguenza di detti indebiti prelievi.

Il danno subito, in difetto di prova di un uso alternativo che l'attore avrebbe potuto fare delle somme nella sua disponibilità, non può che ammontare alla sommatoria degli importi dei bonifici di cui sopra, pari ad Euro 185.000,00.

Detta somma, poi, considerato che l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore, essendo diretta a reintegrare integralmente il patrimonio del danneggiato, deve essere attualizzata computando, anche d'ufficio (per tutte si vedano Cass. Civ., n. 10433/94; Cass. Civ., n. 166/96), sia il danno da svalutazione monetaria per il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e la presente pronuncia (in base agli indici ISTAT del costo della vita), sia, in via equitativa, il danno da lucro cessante, applicando gli interessi legali sull'importo iniziale annualmente rivalutato (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1712/95).

Mentre, infatti, la rivalutazione monetaria ha la funzione di attualizzare il valore dell'equivalente monetario del bene perduto, gli interessi compensativi svolgono la funzione di risarcire il danno da lucro cessante dovuto al mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno che, qualora fosse stata corrisposta al momento dell'illecito, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un utile finanziario.

Tale voce di danno deve essere liquidata equitativamente (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1712/95), ma a base del calcolo, non va presa la somma sopra liquidata ai valori attuali, ma l'originario importo (ricavato mediante la devalutazione dei valori espressi all'attualità) rivalutato anno per anno e su tale importo va applicato il saggio degli interessi legali con decorrenza dalla data dell'illecito all'attualità.

Sulla somma risultante sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

L'Ad. va poi condannato a restituire all'attore tutte le residue somme di cui ha disposto a titolo di bonifico con firma apocrifa: detti atti dispositivi, infatti, hanno consentito l'indebita appropriazione della somma complessiva di Euro 872.400,00 (Euro 1.057.400,00, pari al totale dei bonifici, detratta la somma da restituire a titolo di risarcimento del danno).

Detto importo, dunque, maggiorato di interessi legali dal dì di ogni singolo bonifico, l'Ad. va condannato, in solido con Ri.An. per Euro 735.000,00, a restituire all'attore.

Nulla, invece, è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria su detto importo.

Come si osservava, infatti, la Suprema Corte, avuto riguardo all'area di applicazione della norma di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., ha affermato a più riprese che il maggior danno va risarcito solo laddove il creditore dimostri, da un lato, che per la mancata disponibilità di un bene della vita sia stato costretto a sopperirvi con un altro (ottenuto eventualmente tramite il ricorso al credito bancario) e, dall'altro, che il danno deve essere in concreto provato attraverso l'allegazione di elementi idonei ad evidenziare le reali propensioni economiche del creditore ed a provare la sua appartenenza ad una determinata categoria di soggetti utilizzatori di denaro, non essendo sufficiente il mero richiamo al suo status (si vedano sul punto Cass. Civ., n. 2182/91; Cass. Civ., n. 7337/98; Cass. Civ., n. 1257/98; Cass. Civ., 25365/06; Cass. Civ., n. 24142/07).

5. Conclusioni.

In conclusione, a) va rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di Ri.An.; b) in accoglimento della domanda restitutoria, quest'ultima va condannata a pagare, in solido con Ad.An., in favore dell'attore la somma complessiva di Euro 735.500,00, oltre interessi legali dal di dei singoli bonifici; c) vanno rigettate tutte le domande avanzate nei confronti della Banca; d) Ad.An. va condannato a risarcire i danni subiti dall'attore, che si quantificano in complessivi Euro 185.000,00, oltre interessi e rivalutazione come in precedenza indicato; e) Ad.An. va, inoltre, condannato a restituire all'attore, la somma di Euro 872.400,00, di cui Euro 735.500,00 in solido con Ri.An., oltre interessi legali dal di dei singoli bonifici.
Le spese di lite, nei rapporti fra le parti seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese per la espletata C.T.U. vanno, attese le risultanze della stessa, definitivamente poste a carico del convenuto Ad.An..

 P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C., n. 1114/07, instaurato ad istanza di Ca.Sa. nei confronti di Ri.An., di Ad.An. e della Cr.Su. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore nei confronti di Ri.An.;
2) in accoglimento della domanda restitutoria, condanna quest'ultima a pagare, in solido con Ad.An., in favore dell'attore la somma complessiva di Euro 735.500,00, oltre interessi legali dal di dei singoli bonifici;
3) rigetta tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti della Cr.Su. S.p.A.;

4) condanna Ad.An. a risarcire i danni subiti dall'attore, che si quantificano in complessivi Euro 185.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;

5) condanna Ad.An. a restituire all'attore la somma di Euro 872.400,00, di cui Euro 735.500,00 in solido con Ri.An., oltre interessi legali dal di dei singoli bonifici;

6) condanna l'attore a rifondere le spese sostenute per questo giudizio dalla Cr.Su. S.p.A., che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, di cui Euro 4.000,00 per diritti ed Euro 6.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge;

7) condanna Ri.An. e Ad.An. a rifondere, in solido fra loro, le spese sostenute per questo giudizio dall'attore, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, di cui Euro 4.000,00 per diritti ed Euro 6.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge;
8) pone le spese per la espletata C.T.U. definitivamente a carico di Ad.An..
Così deciso in Cassino, il 17 dicembre 2010.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2011.



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