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giovedì 28 dicembre 2023

Si all'Antitrust che sospende il trasferimento di clienti tra Intesa Sanpaolo e Isybank

Fonte: comunicato stampa
30 novembre 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un provvedimento cautelare nei confronti di Intesa Sanpaolo e di Isybank per impedire il passaggio alla banca digitale dei correntisti che non forniscano il proprio consenso espresso. Questa operazione al momento ha riguardato circa 300 mila clienti su un totale di 2,4 milioni che Intesa Sanpaolo intenderebbe trasferire a Isybank. Sono stati oltre 5.000 i consumatori (di cui più di 3.000 dopo l’avvio dell’istruttoria) che hanno chiesto l’intervento dell’Autorità.

Per l’Autorità il trasferimento è stato previsto con modalità non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo.

martedì 1 marzo 2022

Mutuo indicizzato - la prova può arrivare anche dal provvedimento dell'Antitrust

Abbiamo già trattato la questione mutuo indicizzato al franco svizzero, evidenziando le diverse clausole vessatorie sottoposte al cliente, così come accertato dai vari giudici, secondo i quali il cliente non dispone, sin dall’inizio, di dati e strumenti di calcolo per prevedere quanto dovrà rimborsare, in punto interessi, alla banca. 

Uno degli istituti di credito che più hanno collocato questo tipo di finanziamenti, Barclays, per anni si è limitata a predisporre nelle proprie condizioni generali di contratto, nei propri moduli, modelli e formulari delle clausole - e tra queste il famigerato articolo 7 - che vincolano l’importo degli interessi dovuti alla banca alle oscillazioni della valuta svizzera. 

La clausola, di per sé, non è di difficile comprensione: gli interessi vengono rimodulati, sulla base dell’andamento del tasso di cambio tra Euro e franco Svizzero, fluttuante dal 2015; più difficile, se non arduo, diventa predeterminare, valutare e ponderare quali sono gli effetti economici di tale clausola sul consumatore.

Per rispondere a tali attese, il consumatore deve essere messo per forza nelle condizioni di conoscere quale formula matematica, e avere a propria disposizione ex ante i dati da inserire in quella formula. 

Purtroppo, non soltanto la Barclays si è sempre guardata bene dal fornire questi importantissimi strumenti al consumatore, ma anche molti tribunali italiani, con quel formalismo che rende questa previsione farraginosa, affermano che è sufficiente conoscere la clausola, e non valutarne gli effetti. 

Tale indeterminatezza è stata presa dalla Barclays, ben consapevole dei vantaggi rappresentati dal libero andamento del tasso di cambio, come pretesto per imporre di volta in volta al cliente rivalutazioni calcolate a propria esclusiva convenienza. 

Non ci dilungheremo tanto su questo argomento, perché sono anni che diciamo che queste clausole, per costante giurisprudenza comunitaria, sono vessatorie se non sono sufficientemente chiare e predeterminate; riprova né è che la Cassazione, nella sentenza oggi in commento, ha nuovamente esplicitato il principio secondo cui: “un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” deve essere “posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso (quello indicizzato, s’intende) e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”. 

Piuttosto, è da valorizzare il valore che la Cassazione, questa volta, ha attribuito al provvedimento dell’Antitrust italiano (l’AGCM) che, tra le attribuzioni che annovera, può dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra i professionisti e i consumatori, quantunque abbia funzioni di public enforcement che trascendono quelle delle parti private (che, di norma, adiscono il giudice ordinario per far valere i propri diritti).

L’Antitrust, non nuova in questo tipo di esperienze, già nel 2018 aveva spiegato che, se non si esplicita il meccanismo di calcolo, non si pone il consumatore nelle concrete condizioni di formulare la propria scelta (vedi qui). 

Sebbene l’Antitrust non sia alla medesima stregua di un giudice civile, le sue deliberazioni, a detta della Corte di Cassazione, costituiscono fonte di prova privilegiata “in un giudizio di fatto espresso sul tenore di un documento contrattuale, valutato a monte nella sua potenzialità di adeguata capacità esplicativa per un comune contraente, versante in posizione di debolezza e di asimmetria informativa, al fine di porlo in condizione, ciononostante, di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e operare così scelte consapevoli e corrette”.

Il provvedimento dell'Antitrust può, in ultima istanza, divenire indizio idoneo a determinare il modus operandi del professionista nel rapporto con il consumatore oggetto di decisione da parte del giudice, e nel caso concreto attestare la carenza informativa che ha caratterizzato la vendita del mutuo indicizzato.

Qui di seguito, la sentenza n. 23655/2021 della Cassazione.

sabato 25 dicembre 2021

Vendita diamanti allo sportello. Confermata la condanna della banca al risarcimento del danno

La banca deve risarcire il danno al cliente che acquista diamanti di una società terza nei locali della filiale dell'istituto di credito.

Il principio è stato confermato dalla Corte d'Appello di Venezia, in un giudizio di secondo grado avviato da un istituto di credito contro il provvedimento ex art. 702 ter c.p.c. emesso dal Tribunale di Verona (vedi qui).

La Corte d'Appello di Venezia ha voluto ribadire il ruolo centrale assunto dalle banche nella vendita dei preziosi presso le proprie filiali, partendo dal presupposto che il consumatore si era fatto convincere all'acquisto dei diamanti, in quel caso come in molti altri, riconoscendo fiducia ed affidabilità nei dipendenti della banca.

La Corte d'Appello ha ribadito, sotto altro profilo, che nel caso di specie non si trattava di vendita di strumento finanziario, avendo la banca svolto un mero ruolo di suggeritore, non trovando applicazione la normativa prevista in tale materia ex TUF e regolamenti Consob.

Qui potete leggere il provvedimento della Corte d'Appello di Venezia.

lunedì 30 settembre 2019

Diamanti - esclusa la responsabilità della banca nella vendita di preziosi nella filiale

Chi ha comprato i “diamanti da investimento” o, meglio, delle pietre piazzate con la collaborazione di molte banche come “beni rifugio” al doppio del loro reale valore e per di più con certificati incompleti e falsi, rimarrà deluso dalla sentenza resa dal Tribunale di Milano, la n. 66 dell’8 gennaio 2019. 

Il giudice milanese, in buona sostanza, è giunto a negare che la banca abbia assunto responsabilità di qualche tipo nel rapporto concluso tra il risparmiatore e le società di settore (tra le note: la ormai fallita Intermarket diamond business (Idb) di Milano  e Diamond private investment di Roma), anche se le vendite dei preziosi avvenivano nei suoi locali. 

Percorriamo, ora, i motivi che hanno spinto il Tribunale a rigettare il rimborso, cogliendo fin da subito che per vincere in giudizio è essenziale saper mettere in luce il ruolo autonomo che le banche assumono in questo tipo vendite (c.d. vendite piramidali).


Abbiamo già visto che tra il 2010 ed il 2015 alcuni istituti bancari – complice anche la formidabile demonizzazione dei risparmiatori italiani che si ostinano a tenere liquidità infruttifera nei propri conti dormienti ) – hanno fattivamente collaborato con alcune società, mettendo a loro disposizione il proprio pacchetto di clienti per proporre l’investimento in diamanti.

È facile, almeno nei fatti, scorgere una commistione di interessi tra la banca e le società di settore per truffare i clienti, ma molto più complesso evidenziarlo nelle aule di giustizia: a nostro parere, la mossa vincente è quella di far risaltare gli accordi commerciali che le banche stabiliscono con le società di settore e, posta questa premessa, contestare sin da subito la responsabilità da contatto sociale (vedi qui).

Tuttavia, così non è stato fatto nel caso che ci occupa, tanto è vero che la difesa del risparmiatore si è limitata a rappresentare alcune circostanze molto indicative, ma non determinanti, come ad esempio la vendita delle pietre all’interno dei locali della banca e per mezzo di suoi promotori, per poi chiedere, per ciò solo, sia l’annullamento del contratto concluso tra il cliente e la società di settore che l’inadempimento contrattuale, oltre che il risarcimento del danno in stretto collegamento.

Giocoforza il giudice, ha stoppato la domanda di risarcimento, peraltro affermando che “non solo le azioni di invalidità o di risoluzione devono essere ritenute infondate, non essendo state intentate nei confronti della controparte contrattuale, ma anche le azioni di natura restitutoria e risarcitoria.
Ciò in quanto le stesse sono inevitabilmente correlate (“per l’effetto”), come da conclusione, alle suddette azioni di natura contrattuale, e non sono state sviluppate in via autonoma, ossia dando risalto al ruolo autonomo di parte convenuta. (...) Mai del resto la posizione di parte convenuta [n.d.r. la banca] è stata specificamente illustrata nell’atto di citazione alla stregua di un terzo rispetto alla parte alienante, e ne è riprova la circostanza che ciò avrebbe comportato uno specifico onere argomentativo, nel senso di chiarire il fondamento sistematico di una responsabilità del terzo in ordine ad un contratto stipulato da altri soggetti”.


In altre parole, nonostante il ruolo della banca sia abbastanza articolato in queste vicende (e il dibattito ne dà atto) la difesa del cliente non è riuscita a sviluppare in modo determinate il ruolo della banca ed in particolare il profilo degli accordi commerciali. 


Di seguito, la sentenza n. 66/2019 del Tribunale di Milano.

lunedì 25 marzo 2019

Diamanti 2019 - a che punto siamo?

Negli ultimi mesi è esplosa la questione diamanti, ovverossia alcune società hanno commercializzato certificati relativi a diamanti, vendendo i preziosi ad un valore superiore a quello effettivo.

La vendita di questi prodotti ha riguardato molti consumatori, in quanto le società si sono avvalse della collaborazione di alcuni istituti di credito (tra le altre Unicredit, MPS, Banco Popolare), i quali hanno ottenuto i propri vantaggi dalla conclusioni dei contratti tra i propri clienti (in precedenza contattati) e la venditrice di diamanti (sul punto, puoi approfondire cliccando qui).

La vicenda è stata oggetto di sanzioni amministrative irrogate dall'antitrust sia alle società venditrici che alle banche che hanno partecipato a questo commercio, e sono state successivamente confermate dal TAR Lazio.

A che punto siamo adesso?

venerdì 24 novembre 2017

Unicredit sanzionata dall'Antitrust per aver sollecitato i clienti all'addebito diretto in conto degli interessi anatocistici

Vi proponiamo, qui di seguito, uno degli interessanti provvedimenti pronunciati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 31 ottobre 2017, con la quale ha sanzionato Unicredit per una pratica commerciale scorretta adottata nei confronti dei clienti.

La banca è stata sanzionata per euro 5.000.000,00 per aver adottato una condotta aggressiva verso i correntisti, costretti ad aderire all'addebito diretto degli interessi anatocistici risultanti sul conto corrente.

La condotta aggressiva, contestata anche a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (4.000.000,00 euro) e Intesa San Paolo S.p.A. (2.000.000,00 euro), ha ad oggetto la recente decisione di reintrodurre l'anatocismo nei rapporti bancari (vedi).

E' noto che l'addebito diretto degli interessi sul conto corrente può avvenire solo con il consenso espresso dal cliente (vedi).

Nella concreta fattispecie, Unicredit ha utilizzato il canale on line con i clienti al fine di incentivare questi ultimi a concedere il consenso per l'addebito diretto sul conto degli interessi anatocistici.


La condotta tenuta da Unicredit è stata considerata aggressiva da AGCM, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto finalizzata a sollecitare i clienti al consenso
, facendo credere che tale addebito in conto corrente sarebbe un ordinario modus operandi e senza rendere note le possibilità di pagamento alternativo degli interessi negativi.


La strategia di marketing è stata portata avanti sia attraverso l'internet banking (email, comunicazioni personalizzate e pop-up), sia attraverso le filiali dell'istituto di credito e con le comunicazioni tradizionali (posta).

Di seguito, il provvedimento di AGCM.

martedì 22 agosto 2017

Veneto Banca: sanzione dall'Antitrust per la vendita di mutui

Non finiscono le grane per Veneto Banca, istituto di credito coinvolto in uno degli ultimi scandali bancari, ed oggetto di una nuova sanzione da parte dell'Antitrust,  per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, e connessa alla vendita di prodotti bancari in violazione delle norme del Codice del Consumo.

L'autorità garante, in particolare, ha contestato a Veneto Banca di aver posto in essere due pratiche commerciali scorrette nella erogazione dei contratti di mutuo in favore dei consumatori attraverso  il modello della vendita combinata ovverossia collegata all'acquisto di proprie azioni o altri prodotti bancari presso lo stesso operatore, come ad esempio un conto corrente.

Nella concreta fattispecie, così come già rilevato da AGCM in altra indagine conclusa verso Banca Popolare di Vicenza (vedi), avrebbe condizionato l'erogazione di un finanziamento/mutuo in favore di un consumatore all'acquisto di azioni della banca, e tale pratica commerciale scorretta è avvenuta in occasione delle operazioni di ricapitalizzazione dell'istituto di credito avvenute tra il 2012 e il 2014.

In quel periodo, la banca versava in grave crisi patrimoniale e decise di far gravare la propria situazione sui sottoscrittori dei mutui, imponendo loro l'acquisto dei titoli azionari.

La figura del “mutuo socio” è stata creata, secondo la conclusione raggiunta da AGCM, per i  consumatori al fine di ottenere gli stessi pacchetti minimi di azioni della Banca pari a n. 200 azioni, superiore a quello minimo necessario per diventare soci (pari a n. 100 azioni), imponendo al mutuatario di non procedere alla vendita del pacchetto azionario per un determinato periodo, al fine di non perdere le condizioni economiche previste per il mutuo.

Vero è che il mutuo soci garantisce dei vantaggi in favore dei consumatori sottoscrittori, ma è altresì dimostrato che tali aspetti positivi sono stati compensati, in termini negativi, dai costi connessi al pacchetto azionario al quale tale prodotto era di fatto vincolato.

A ciò si aggiunga, come sopra evidenziato, che oltre all'acquisto di titoli azionari, Veneto Banca ha indotto molti consumatori a sottoscrivere un conto corrente presso la stessa filiale e su cui regolare il rapporto di mutuo.


L’Antitrust ha rilevato che tali condotte, limitative della libertà di scelta dei consumatori, siano contrarie ai principi del Codice del Consumo, condannando Veneto Banca per pratiche commerciali scorrette.


Di seguito, il provvedimento di AGCM.

venerdì 24 marzo 2017

Unicredit si impegna ad essere più trasparente con i propri clienti

La recente vicenda Euribor ha innescato una serie di conseguenze nel sistema bancario (vedi), peraltro chiamato a fronteggiare le continue discese del tasso di riferimento monetario.


Sul punto è intervenuta anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha avviato un’indagine nei confronti di Unicredit volta a verificare la trasparenza e correttezza delle clausole contrattuali contenute nei contratti di mutuo a tasso variabile con la presenza di spread.
L’intervento di AGCM è risultato positivo, in quanto è stato accertato che molti contratti di mutuo fatti stipulare in questi ultimi anni ai consumatori da Unicredit non indicano in modo chiaro il tasso reale applicato al mutuatario, rappresentato dal solo spread nel caso di Euribor pari a “0”.
L’Antitrust ha contestato ad Unicredit alcune pratiche commerciali scorrette come si legge nel provvedimento che potete leggere di seguito “La prima pratica, in particolare, riguarda i contratti stipulati prima del verificarsi dei valori negativi dell’Euribor e consiste nella mancata applicazione di tali valori nella determinazione del tasso di interesse applicabile alle rate dei mutui immobiliari ipotecari a tasso variabile; il tutto in assenza di clausole inerenti il tasso minimo e senza informare i consumatori in merito ai criteri di calcolo adottati dalla Banca. La seconda pratica considerata riguarda i contratti stipulati successivamente al divenire negativo dell’indice Euribor e consiste nella carente informativa resa in merito alla circostanza che lo spread rappresenta di fatto il tasso minimo applicabile al contratto di mutuo in presenza di valori negativi dell’indice di riferimento.”.

L’indagine di AGCM ha evidenziato, in altre parole, la reale condotta tenuta da Unicredit di fronte alla progressiva riduzione dei valori Euribor, arrivato a segnare valori negativi, decidendo di adottare un’interpretazione del contratto di mutuo finalizzata ad ottenere comunque una remunerazione minima, in termini di interessi, pari allo spread, senza avvisare i consumatori di tale decisione.

Alcuni modelli contrattuali successivi al 2015, inoltre, presentano una carente informativa in merito al meccanismo applicato nel calcolo degli interessi periodici che conducono ad applicare il tasso fisso (spread) nel caso di Euribor negativo, trasformando di fatto il mutuo da variabile a fisso e periodico.

Tali carenze sono state contestate dall’Antitrust ad Unicredit, la quale ha assunto alcuni impegni per risolvere la questione, ed in particolare:
1) automatica rideterminazione retroattiva e per tutta la durata futura del rapporto del tasso di interesse nominale annuo dei contratti di mutuo a cui la Banca non aveva applicato i valori negativi dell’Euribor;
2) integrazione della documentazione precontrattuale e contrattuale destinata ai consumatori che hanno stipulato o stipuleranno con la Banca contratti che prevedono espresse clausole di tasso minimo pari allo spread, al fine di rendere esplicita, anche nella denominazione del contratto, la presenza di un tasso floor che limita la variabilità del contratto.
Questi impegni, seppur parzialmente, rappresentano un buon risultato garantendo maggior trasparenza per i consumatori che si rivolgeranno ad Unicredit per chiedere un mutuo a tasso variabile.
Di seguito, il provvedimento di AGCM con gli impegni assunti da Unicredit.

venerdì 18 novembre 2016

Banca Popolare di Vicenza & mutuo soci: è pratica commerciale scorretta

Ancora bufera per la Banca Popolare di Vicenza, già al centro della cronaca negli ultimi mesi, ed ora condannata dall'Antitrust per aver costretto a diventare soci migliaia di consumatori, al fine di poter ottenere un mutuo casa a condizioni agevolate. 

Il provvedimento di AGCM, che potete leggere di seguito, è interessante perché riguarda molti consumatori chiamati a coprire l'aumento di capitale sociale di BPVI del 2013 e 2014, trovandosi in seguito 100 azioni che, oggi, non valgono nulla. 


La condotta tenuta dai dipendenti delle varie filiali è stata bollata da AGCM come pratica commerciale  scorretta per la quale l’Antitrust ha inflitto una multa di 4 milioni e 500.000 euro Banca Popolare di Vicenza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'esito di una lunga indagine, ha appurato che la banca ha, nel periodo 2013-aprile 2015, condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’investimento di parte dell'importo ottenuto in titoli emessi dallo stesso istituto di credito, ed in particolare proprie azioni od obbligazioni convertibili.


Con tale operazione, BPVI si è garantita il successo degli aumenti di capitale intervenuti nel periodo di riferimento, "spalmando" il rischio tra i diversi mutuatari.


Si tratta dei cosiddetti “mutui soci”, ove al socio che acquista un mutuo vengono applicate condizioni di favore, sempreché:

i) il consumatore acquisti un pacchetto minimo di 100 azioni della Banca;

ii) il consumatore non venda il pacchetto azionario per tutta la durata del mutuo, per poter beneficiare delle condizioni economiche di favore.


L'Autorità garante ha potuto notare, inoltre, che i  rapporti tra le parti si sono moltiplicati, avendo i clienti sottoscritto anche contratti di conto corrente e deposito titoli, senza essere nella condizione di poter rivolgersi ad altro istituto di credito.


Tutte queste condotte, a parere dell’Antitrust, hanno limitato la scelta dei consumatori, costretti ad avviare tutti i rapporti bancari con la Banca Popolare di Vicenza.

I consumatori, in particolare, hanno dovuto sottoscrivere i titoli della Banca, illiquidi e difficilmente rivendibili, e che il cliente non avrebbe comunque potuto rivendere per tutta la durata del finanziamento, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste.

L’Antitrust ha, infine, accertato anche la scorrettezza della condotta della Banca Popolare di Vicenza, laddove abbia obbligato i consumatori anche all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo, in quanto contraria al Codice del Consumo.

Qui il provvedimento dell'Antitrust.

giovedì 10 marzo 2016

L'Antitrust indaga Pop Vicenza per la vendita di azioni abbinate ai servizi bancari

AGCM - comunicato 8 marzo 2016
Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio per presunta pratica commerciale scorretta nei confronti di Banca Popolare di Vicenza. La Banca avrebbe nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei clienti (mutui, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente) all’acquisto da parte loro di azioni od obbligazioni convertibili dell’istituto, anche concedendo somme superiori agli importi richiesti in caso di accettazione di questi titoli. Una tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta, in quanto idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento.

martedì 7 aprile 2015

Maxi sanzione ad UnipolSai e Generali dall’Antitrust

Fonte: AGCM
comunicato stampa del 26 marzo 2015
Due multe, per complessivi 29 milioni di euro, sono state irrogate dall’Antitrust alle compagnie di assicurazioni Generali (euro 12.013.443) e Unipol-Fondiaria, queste ultime confluite oggi nel gruppo UnipolSai (euro 16.930.031). L’Autorità ha sanzionato così un’intesa restrittiva della concorrenza sulla partecipazione alle gare per la copertura assicurativa Rca dei mezzi di 15 aziende di Trasporto pubblico locale (Tpl) in altrettante città italiane. 

venerdì 23 gennaio 2015

Intesa Banca d’Italia–AGCM per tutelare i consumatori

Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella, hanno firmato un Protocollo d’intesa in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario. Il Protocollo, che sostituisce il precedente del 22 febbraio 2011, rafforza il coordinamento fra le due Autorità al fine di rendere più efficace la tutela dei consumatori nei rapporti con le banche e gli intermediari finanziari. In particolare, il Protocollo intende favorire lo sviluppo della cooperazione attraverso:

martedì 4 novembre 2014

Ok dell’antitrust alla nuova procedura di chiusura del conto corrente postale

Fonte:: AGCM
19 agosto 2014
Niente più ostacoli o ritardi per le richieste dei consumatori di estinguere i rapporti di conto corrente. L’Antitrust ha accettato gli impegni presentati da Poste Italiane S.p.A. ritenendoli idonei a rendere effettiva la possibilità di risolvere il contratto di conto corrente in tempi rapidi.

Si chiude così l’istruttoria avviata a novembre dello scorso anno per verificare eventuali comportamenti scorretti sulla chiusura dei C/C. Secondo l’Autorità, gli impegni presentati da Poste Italiane S.p.A. sono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale in quanto consentono di accelerare il processo di estinzione dei conti correnti e favoriscono la mobilità della clientela. 

domenica 14 luglio 2013

Recupero crediti e pratica commerciale aggressiva - interviene l'Antitrust

Questa domenica proponiamo il recente provvedimento amministrativo con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato una società di recupero crediti per pratica commerciale aggressiva.

Il soggetto sanzionato aveva, come si evince dalla lettura del provvedimento, inoltrato a molti consumatori, attraverso vari avvocati, atti di citazione presso diverse sedi dei Giudici di Pace, chiedendo il pagamento di determinati crediti.

Le varie azioni legali, però, non sono mai effettivamente partite in quanto le domande giudiziali non sono state successivamente iscritte a ruolo presso le diverse cancellerie dei GdiP.

La pratica commerciale contestata dall'Antitrust alla società Ã¨ quella di aver minacciato di promuovere azioni legali manifestamente temerarie o infondate, in quanto aventi ad oggetto crediti scaduti o prescritti.

L'invio dell'atto di citazione aveva come unico fine quello di mettere pressione psicologica sui consumatori, e costringerli a pagare crediti ormai inesistenti.

AGCM - Provvedimento 15/06/2013

mercoledì 15 agosto 2012

Carenza informativa delle spese istruttorie per il fido - l'Antitrust "pizzica" BNL

L'Autorità Garante Concorrenza e Mercato sanziona BNL per non aver adeguatamente informato i propri clienti delle spese di istruttoria per il fido concesso sullo scoperto di conto corrente. 

Ancora una volta l'Antitrust "spulcia" tra i contratti delle banche e rileva l'esistenza di carenze informative in merito ai costi che gli utenti sono chiamati a pagare per poter usufruire dei servizi bancari.

1. La vicenda - BNL non informa i clienti dei "diritti di istruttoria"
L'Autorità Garante ha avviato una indagine nei confronti della banca accertando che sino al 2009 l'istituto di credito aveva predisposto un modulo contrattuale relativo al conto corrente che non indicava tutti i costi che il correntista avrebbe sostenuto per ottenere il servizio.

Il contratto conteneva l'indicazione del tasso di interesse e di alcune spese di conto, mentre per altri costi (esempio per lo scoperto di conto corrente o per gli affidamenti), l'utente veniva invitato a prendere visione dei fogli informativi presenti presso le filiali.

I contratti non indicavano, in particolare, il costo relativo alle spese di istruttoria collegate allo scoperto di conto corrente.

Nel 2009, la Banca ha iniziato ad operare diversamente rispetto alla concessione del fido ai propri correntisti, avviando una revisione anche dei costi di istruttoria addebitati all'utente.

Nel 2010, con l'entrata in vigore della Direttiva sui servizi di pagamento, BNL ha adeguato i propri modelli contrattuali indicando anche le spese di istruttoria che il correntista era tenuto a versare per la propria richiesta di fido, indipendentemente dall'esito della valutazione operata dalla banca.

Per una parte dei clienti, però, non è stato né comunicato il cambiamento operato, né sono state applicate le nuove spese di istruttoria previste già dal 2009.

Tale omissione si sarebbe protratta almeno sino al 1° gennaio 2012.

L'Antitrust ha rilevato anche delle errate modalità di comunicazione delle variazioni sfavorevoli dei contratti per la propria clientela, la quale non è stata resa completamente edotta delle nuove condizioni contrattuali relative alla spese per l'istruttoria.

2. La violazione delle norme in materia di condotta commerciale scorretta
L'attività di BNL è stata qualificata dall'Antitrust come come condotta commerciale scorretta, in  violazione dell'art. 27 del Codice del Consumo.

L'Autorità Garante ha individuato la violazione dell'art. 27 con riferimento alle omissioni informative delle condizioni contrattuali da parte di BNL nei confronti dei clienti almeno sino al novembre 2009.

In seguito, l'AGCM ha rilevato e sanzionato le informazioni ingannevoli fornite dalla banca ad alcuni clienti negli ultimi anni, con applicazione di spese di istruttoria superiori a quelle dovute.

Infine è stata considerata condotta commerciale scorretta l'omessa - totale o parziale - informativa della variazione sfavorevole delle condizioni contrattuali verso la clientela.

Tutte queste attività hanno condotto AGCM ha sanzionare con 1.200.000,00 euro BNL per violazione del Codice del Consumo.

Pur avendo la Banca tutta la possibilità di vedere annullato il provvedimento attraverso il ricorso al TAR, osserviamo che ancora una volta l'AGCM interviene nei contratti bancari rilevando condotte scorrette delle banche nei confronti degli utenti.

Ci chiediamo perchè questi interventi non sono posti in essere dall'Organo di controllo delle banche, ossia la Banca d'Italia.

AGCM sanziona BNL

venerdì 10 giugno 2011

La pubblicità del finanziamento revolving deve indicare tutte le caratteristiche del prestito - AGCM sanziona COFIDIS

I finanziamenti revolving sono stati oggetto di continue lamentele negli ultimi anni, in quanto le società di intermediazione bancaria non hanno sempre chiarito in modo trasparente le condizioni contrattuali.

La scarsa trasparenza che caratterizza questo tipo di prodotti bancari ha indotto molto associazioni dei consumatori a richiamare il concetto di "pubblicità ingannevole" per le proposte commerciali aventi ad oggetto i famigerati revolving.

L'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) è intervenuta ripetutamente contestando alle varie società finanziarie la violazione delle norme del Codice del Consumo in materia di pubblicità ingannevole per non aver chiarito i termini dell'offerta bancaria proposta all'utente attraverso lo spot pubblicitario.

L'ultima società sanzionata da AGCM per aver pubblicizzato in modo ingannevole un finanziamento revolving  è COFIDIS, la quale avrebbe realizzato attività commerciale di un prodotto bancario senza chiarire i termini del contratto.


La vicenda prende avvio da una segnalazione di una associazione dei consumatori, la quale ritiene ingannevole una pratica commerciale avviata da COFIDIS e avente ad oggetto la commercializzazione del prestito revolving.

L'Autorità Garante si attiva per verificare se un particolare messaggio pubblicitario di COFIDIS possa essere considerato ingannevole.

La società veicola, attraverso alcuni periodici, il seguente messaggio "il prestito revolving è un credito rotativo a durata indeterminata", "Prestito Revolving Cofidis, fino a 5.000 € lo chiedi al telefono e mentre lo restituisci si ricarica! (¼) man mano che lo rimborsi, ripristini il tuo credito che puoi rendere nuovamente disponibile in qualunque momento!" e "TAN 18,50% TAEG MAX 21,80%". Le restanti indicazioni erano oggetto di indicazione nei "Fogli informativi disponibili sul sito internet (¼) o chiamando il numero verde (¼)".

AGCM contesta alla società di aver pubblicizzato un servizio - il "prestito revolving COFIDIS", senza aver chiarito in modo completo i termini dell'offerta ed in particolare il Tasso Annuo Effettivo Globale applicato al cliente che intenda sottoscrivere un contratto revolving.

L'Autorità spiega che nel caso specifico "Il messaggio in esame lascia intendere la possibilità, con la Cofidis, di ottenere un prestito revolving, e, al riguardo, vengono prospettati esempi dei finanziamenti richiedibili e delle singole rate di rimborso, unitamente alla specifica "TAN 18,50% TAEG MAX 21,80%.

Il messaggio, tuttavia, limitandosi a riportare indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti e alle relative rate di rimborso, non indica chiaramente gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi dei finanziamenti. Infatti, il TAEG, indicatore che consente al consumatore di valutare e calcolare l'esatto importo dell'operazione finanziaria, è unicamente indicato attraverso la specifica "TAEG MAX 21,80%" e l'espressione appare troppo generica e tale da non consentire al consumatore un effettivo e valido calcolo circa i costi complessivi dei finanziamenti di cui agli esempi.

L'assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente quindi al consumatore di effettuare un'adeguata valutazione della effettiva convenienza dell'offerta, perché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell'operazione, del costo, cioè, inclusivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito.".

Tale grave carenza, sostiene l'Autorità Garante, pone il consumatore in una posizione di debolezza psicologica, non consentendogli di comprendere completamente l'offerta proposta dal professionista.

Il consumatore, infatti, viene invitato ad attivare questa forma di finanziamento senza avere la possibilità di poter comprendere, già nella fase sollecitatoria rappresentata dalla pratica commerciale, i costi effettivi del finanziamento.

In questi termini, la pratica commerciale realizzata da COFIDIS viene ritenuta da AGCM ingannevole e dannosa per i consumatori. L'Autorità Garante, rilevata la violazione dell'art. 22 del Codice del Consumo da parte di COFIDIS, sanziona la società con euro 70.000,00 di multa.

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