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martedì 31 marzo 2026

Truffe bancarie telefoniche: quando paga anche la banca (ma non sempre). La lezione dell’ABF sulla responsabilità condivisa

Nelle ultime settimane, uno degli argomenti più trattati da questo blog ha riguardato le truffe digitali, un odioso fenomeno in grave ascesa e che sta colpendo molti consumatori italiani, con diverse e sempre innovative modalità (vedi la "truffa della ballerina" - clicca qui).

Una delle versioni più classiche della truffa digitale riguarda il vishing, ossia il furto dei dati bancari attraverso una telefonata e che può comportare gravi danni al consumatore raggirato, come accaduto nella vicenda oggetto della decisione n. 1880/2025 dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma.

Il provvedimento che trovate di seguito è particolare perché determina, da una parte, la responsabilità della banca, ma dall'altra anche quella del correntista "distratto", stabilendo che anche il consumatore deve stare accorto e tenere comportamenti che evitino il il furto dei suoi denari (per chi è rimasto vittima di phishing/vishing o comunque vuole assistenza in materia bancaria, può scrivere a sos@consumatoreinformato.it).


1. La vicenda: una truffa telefonica sempre più sofisticata

Un correntista subisce una truffa di tipo “vishing”, ossia phishing telefonico, venendo contattato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: l’interlocutore conosce dati personali del cliente e si presenta come operatore incaricato di completare il questionario antiriciclaggio tramite una presunta applicazione di sicurezza.

Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente, il cliente installa sul proprio smartphone un’applicazione che consente il controllo remoto del dispositivo.

Nei giorni successivi viene disposto un bonifico di 49.500,00 euro verso un beneficiario sconosciuto con causale “acconto immobile” e viene tentato un secondo bonifico di 28.500,00 euro, poi bloccato dal sistema.

Il cliente denuncia immediatamente i fatti e disconosce l’operazione, sostenendo di non aver mai autorizzato il pagamento né comunicato credenziali o codici.

La banca, invece, produce i log informatici attestanti:

  • accesso con PIN;
  • autenticazione tramite mobile token;
  • autorizzazione mediante OTP.

Secondo l’intermediario, dunque, l’operazione risulta formalmente corretta.


2. PSD2 e autenticazione forte: perché non basta dire “i codici erano giusti”

Il Collegio richiama il quadro normativo della PSD2, recepita nel nostro ordinamento mediante modifica del d.lgs. 11/2010.

Nel caso concreto l’operazione era protetta dalla cosiddetta strong customer authentication (SCA):

  1. PIN come fattore di conoscenza;
  2. OTP generato tramite mobile token come fattore di possesso.
  3. Sistema ritenuto conforme anche agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea.

Ma il punto centrale — e ormai consolidato nella giurisprudenza ABF — è un altro.

La corretta autenticazione tecnica non equivale automaticamente ad autorizzazione consapevole del cliente.

La banca non può limitarsi a dimostrare che i codici sono stati inseriti: deve anche dimostrare di aver adottato presidi idonei a prevenire frodi prevedibili nel contesto attuale.


3. Il numero telefonico “riconducibile” alla banca: un problema anche dell’intermediario

Elemento rilevante della decisione è il cosiddetto caller ID spoofing.

Ma cos'è il caller ID spoofing? l'ABF l'ha definito come una sofisticata truffa informatica  basata sulla falsificazione del numero del mittente (chiamata o SMS) per simulare un'entità affidabile,la banca inducendo la vittima a rivelare credenziali o spostare fondi.

Il numero utilizzato dal truffatore non coincideva formalmente con quello ufficiale del call center, ma risultava comunque riconducibile all’intermediario.

Secondo l’orientamento ormai prevalente dei Collegi territoriali, ciò può integrare un concorso di responsabilità della banca, perché l’intermediario deve adottare presidi tecnici adeguati per evitare l’uso fraudolento dei propri riferimenti telefonici.

Per il consumatore medio, infatti, vedere comparire un numero associabile alla banca genera un affidamento comprensibile e spesso determinante.


4. L’errore decisivo del cliente: installare l’app di controllo remoto

Il Collegio dell'Arbitro, dando seguito a precedenti analoghe vicende, individua anche una responsabilità grave del correntista.

Seguendo le indicazioni del falso operatore, il cliente installa un’applicazione che consente l’accesso remoto allo smartphone.

Secondo una linea ormai costante dell’ABF, questa condotta integra colpa grave.

⇒ Chi consente ad uno sconosciuto di controllare il proprio dispositivo:

⇒ permette al truffatore di visualizzare notifiche;

⇒ inserire credenziali;

⇒ autorizzare operazioni.

In sostanza, il frodatore può operare indisturbato simulando l’operatività del cliente.

Il Collegio sottolinea inoltre che non è stato prodotto alcun “messaggio esca”, elemento spesso utilizzato per dimostrare un affidamento ragionevole nei casi di spoofing o smishing.


5. Operazione anomala: quando la banca avrebbe dovuto fermarsi

Nonostante la colpa grave del cliente, la banca non viene esonerata completamente, in quanto il bonifico presentava infatti diversi indici di anomalia tali da indurre l'intermediario bancario a bloccare/non dare esecuzione all'ordine di bonifico, previo ulteriore controllo. 

Elementi di anomalia che possono essere rilevati dalla banca, utilizzando il criterio della diligenza professionale (c.d. "accorto banchiere") ex art. 1176 c.c., comma 2, sono l'importo estremamente elevato; operazione non coerente con la storia del conto; tentativo successivo di ulteriore bonifico poi bloccato.

E tale attività di controllo può essere rispettata, attraverso sistemi capaci di intercettare trasferimenti manifestamente fuori linea rispetto al comportamento abituale del cliente.

Se un’operazione appare abnorme già prima facie, il controllo automatizzato non basta.


6. La decisione: responsabilità condivisa e rimborso solo parziale

In conclusione, il Collegio individua quindi un concorso di colpa tra banca e cliente:

a.- del cliente, per aver installato l’app di controllo remoto;

b.- della banca, per non aver adeguatamente intercettato l’operazione anomala.

Il ricorso viene parzialmente accolto e la banca viene condannata a pagare15.000 euro a titolo equitativo, su 49.500 richiesti.

La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata in questa materia, in quanto nelle frodi digitali più evolute la responsabilità non è quasi mai totalmente unilaterale, come ci ha detto l'ABF con questa decisione.

Quando il cliente agevola la truffa con comportamenti gravemente imprudenti, il rimborso integrale diventa difficile, o comunque parziale, avendo partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

Ma allo stesso tempo l’intermediario non può rifugiarsi dietro la correttezza tecnica dei log informatici se l’operazione presenta segnali evidenti di anomalia.

In un contesto di truffe sempre più sofisticate, la sicurezza dei pagamenti resta una responsabilità condivisa — e la prevenzione, oggi più che mai, è il vero strumento di tutela del consumatore.

Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma - decisione n. 1880/2025.

domenica 3 luglio 2022

Digital wallet - Poste Italiane condannata a rimborsare il consumatore per i prelievi fraudolenti

Questa domenica torniamo a trattare un tema a noi caro, ossia la responsabilità di Poste Italiane per i prelievi fraudolenti avvenuti sul conto dei vari clienti a seguito di una attività di spoofing.

Ricordiamo che  Caller ID Spoofing (o solo spoofing) è una particolare tecnica di manipolazione dell'identità telefonica, attraverso la quale sul vostro display appare un numero di telefono di altri, al fine di contattare la vittima designata ed ottenere dati personali.

Il malfattore utilizza questo sistema con il fine di truffare il consumatore, attraverso utenze conosciute dal destinatario della telefonata, in modo tale che questi risponda alla chiamata e così  attivando il servizio di sollecitazione telefonica o, ancor peggio, un servizio a pagamento.

E' chiaro che questa tecnica si è sviluppata grazie alle nuove linee di  telefonia Voice over IP (VOIP), ossia attraverso il protocollo TCP/IP, evitando le linee telefoniche tradizionali.

Invero, questo fenomeno non è recente, ma si è sviluppato in modo rilevante solo negli ultimi anni, parallelamente alla nascita di nuovi servizi di telefonia mobile.

Nel caso affrontato dall'ABF, un utente aveva rinvenuto, nella pagina dell'operatore, un link che rimandava ad una presunta attivazione di un servizio di Poste Italiane.

In seguito, il consumatore riceveva delle telefonate di una persona che si palesava come consulente di Poste Italiane, il quale invitava il cliente ad installare Team Viewer Quick Support, attraverso il quale i truffatori riuscivano a carpire i dati personali del truffato e sottrargli delle somme di denaro dal conto di Poste.

Il consumatore si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario per chiedere il risarcimento del danno, assumendo che Poste Italiane non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare la truffa digitale.

Per la soluzione della controversia, l'arbitro ha richiamato le regole previste in questa materia ed in particolare il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell’entrata in vigore (il 13/01/2018) del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 

Le norme di riferimento (artt. 7, 10, 10-bis e 12) disciplinano il servizio di cui trattasi, prevedendo le tutele in favore dell'utente, proteggendolo dal rischio di utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento.

L'art. 10 grava sul prestatore di servizi di pagamento (Poste Italiane nel  caso di specie) l’onere di fornire adeguata prova “che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”.

Il secondo comma del citato art. 10 dispone che “l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7”.

Peraltro, all'intermediario viene data la possibilità di fornire adeguata prova volta a dimostrare che la frode sia stata posta in essere, con dolo o della colpa grave, dell'utente. 

Giova richiamare, l’art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 11/2010, norma che addebita il danno derivate dalla frode al prestatore di un servizio di pagamento, laddove quest'ultimo non abbia richiesto l’autenticazione forte “Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente”.

Le norme previste in materia di sistemi di sicurezza conformemente alle indicazioni della Direttiva Europea Payment Services Directive (PSD2), hanno il fine di contrastare in modo ancora più efficace possibili tentativi di frode, anche se appare chiaro che la tecnologia apporta la migliore tutela possibile per il consumatore, mentre il diritto può solo parzialmente salvaguardare gli interessi del consumatore.

Nel fattispecie oggetto del giudizio dell'ABF, Poste Italiane non ha fornito prova di aver adottato tutte le misure di tutela, violando il citato art. 10.

Qui la decisione dell'ABF.

lunedì 1 marzo 2021

Conto corrente in rosso? scatta il blocco

Lo scorso 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove norme per i rapporti di conto corrente bancario che renderanno più difficile la vita dei consumatori italiani (ed europei) anche alla luce dalla recente crisi pandemica (ed economica).

A seguito dell'attuazione ed entrata in vigore del c.d. Regolamento UE n. 1093/2010 (c.d. Regolamento EBA), è prevista una importante novità per i conti correnti bancari che risulteranno negativi (in "rosso") per un periodo successivo a novanta giorni.

La nuova norma comunitaria prevede che nel caso di sconfinamento (ossia saldo negativo) del conto corrente di 100 euro, l'intermediario bancario si vedrà costretto a bloccare il conto corrente, non rendendolo più operativo.

Ne consegue che il correntista che si veda bloccare il conto, non potrà più pagare le bollette, vedersi accreditare lo stipendio o comunque operare attraverso quel rapporto bancario.

Nel caso di sconfinamento della c.d.  “soglia di rilevanza” sia assoluta (100 o 500 euro, se si è privato nel primo caso, se si è impresa nel secondo) sia una relativa (1% dell'esposizione totale) che si protrae per oltre  90 giorni consecutivi, la banca potrà bloccare il rapporto bancario e segnalare la posizione come "in default".

giovedì 9 aprile 2020

Polizza & mutuo: attenzione ai costi accessori collegati al prestito

A volte, la scelta di un mutuo è una questione di spread. Sembra lo slogan di una pubblicità, ma in realtà è uno dei parametri più seguiti da coloro che si rivolgono ai vari istituti di credito per ottenere una somma a prestito.

Nel momento in cui discutiamo con il funzionario per la firma di un prestito ipotecario, chiediamo quale sia il tasso che viene applicato al mutuo e quale lo spread. Ciò accade, inoltre, quando vogliamo rinegoziare il nostro prestito, oppure utilizzare lo strumento della portabilità e spostarlo verso un'altra banca.

Lo spread è certamente una spesa importante che grava sul finanziamento, incidendo sul costo effettivo che il mutuatario deve pagare alla banca per ottenere la somma a prestito, ma non è l'unico in quanto l'istituto di credito vi può applicare ulteriori pesi finanziari collegati (in via diretta o meno) alla concessione del credito.

Già abbiamo analizzato il tentativo, non tanto raro, di costringere il mutuatario ad accendere un conto corrente presso la stessa filiale della banca che concede il credito: come abbiamo avuto modo di chiarire, non esiste alcun obbligo per il consumatore di avere un conto corrente presso la banca ove ottiene un mutuo (vedi).

Diverso è il caso dei c.d. costi accessori, ossia quelli collegati al mutuo, seppur non direttamente, tanto da incidere sul TAN (Tasso Annuo Nominale) e sul TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

Il TAEG comprende, oltre agli interessi del mutuo, anche tutti i costi accessori eventuali del finanziamento, trai quali rientrano anche le spese di istruttoria (la valutazione sulla solidità patrimoniale e reddituale dell’aspirante mutuatario), le spese di perizia (valutazione dell’immobile), le spese di incasso rata e le famigerate spese di salvaguardia del credito bancario: le polizze assicurative.

Ma la polizza assicurativa a tutela del mutuo è obbligatoria? e deve essere obbligatoriamente accesa presso la banca con cui si firma il contratto di mutuo?

giovedì 19 marzo 2020

Trasparenza bancaria: le informazioni devono essere fornite al cliente sempre in modo chiaro e completo

Questo blog tratta, come noto, le questioni relative ai consumatori e non di rado evidenziamo una carenza di trasparenza nei rapporti tra venditore e consumatore, ove quest'ultimo non viene messo a conoscenza delle reali condizioni applicate.

Il deficit di trasparenza sussiste anche nei rapporti bancari, dove non sempre la banca fornisce informazioni complete e corrette al cliente, e come è noto non sempre il prodotto che ci viene offerto/sollecitato è quello da noi richiesto o comunque conforme alle esigenze.

Ed ecco che ai contratti di finanziamento, od anche nel famoso credito al consumo, vengono vendute delle polizze assicurative del tutto inutili, ma che "appesantiscono" il costo del credito pagato dal consumatore per ottenere la somma necessaria.

Senza dimenticare i continui casi di portabilità del mutuo dove la banca pretende l'apertura di un conto corrente presso la propria filiale da parte dei nuovi clienti, sostenendo che è necessaria la presenza di un conto per appoggiare le somme del mutuo: tale scusa non è vera, come puoi leggere qui.

L'obbligo di trasparenza, quindi, dovrebbe essere centrale nei rapporti banca/cliente, ma in realtà non viene sempre rispettato dall'operatore professionale, più interessato a vendere al cliente il prodotto più remunerativo per la banca.

Per questa ragione abbiamo ritenuto necessario segnalare, con questo intervento domenicale, la recente ordinanza con la quale la Cassazione ha ritenuto doveroso tornare a trattare la questione della trasparenza bancaria nei contratti di mutuo.

Occorre premettere che la vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corte è decisamente complessa, e quindi decidiamo di non riprenderla lasciandola alla vostra lettura, ma ci piace segnalare alcuni passaggi con i quali il giudice di legittimità ha voluto puntualizzare il concetto di trasparenza e le sue conseguenze pratiche nei rapporti bancari.

La Cassazione precisa, in primo luogo, la tipologia e natura del dovere di correttezza e buona fede "Il dovere di correttezza e buona fede in ambito bancario implica un obbligo di fornire informazioni esatte e di non addebitare poste indebite, dà luogo a responsabilità contrattuale, anche laddove vengano realizzate condotte non solidaristiche ....[...]".

La natura contrattuale di tali obblighi posti a carico dell'intermediario bancario è oggetto di ulteriore riflessione da parte degli Ermellini "Il dovere di correttezza ex art. 1175, opera in ogni forma di responsabilità contrattuale, specificandosi nella regola di cui all'art. 1375 c.c. e in tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia come impegno o obbligo di solidarietà".

Ne consegue che l'intermediario bancario deve agire, nell'esecuzione del contratto, rispettando i suddetti principi di correttezza e buona fede, fornendo al cliente informazioni trasparenti, anche sotto il profilo della chiarezza, ed idonee a consetire al contraente debole di poter effettuare delle scelte consapevoli e utili per lo stesso.

Purtroppo, continuiamo a ricevere segnalazioni o racconti di vicende dove risultano coinvolti consumatori che hanno concluso contratti bancari inutili e gravosi sotto il profilo delle spese.

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 34535/2019 della Corte di Cassazione - Sezione I^ Civile.

martedì 25 febbraio 2020

Cambio mutuo: la nuova banca non può obbligarvi ad aprire un conto corrente

Avete notato come abbondano le sollecitazioni al cambio dl mutuo? molto spesso i suggerimenti sono dati in buona fede e si fondano su corrette informazioni (in questo momento i tassi sono bassi, il cambio dal tasso variabile a quello fisso potrebbe essere vantaggioso, oppure quella banca offre condizioni migliori etc.....).

Q
uando avete la possibilità di rottamare il mutuo è forte la tentazione di ricercare condizioni migliori, ossia un tasso più basso con delle spese azzerate e dei costi periodici più bassi.

E' noto che potete rinegoziare il mutuo con la propria banca, oppure recarsi presso altri istituti di credito e cercare nuove e più favorevoli condizioni, utilizzando l'istituto della portabilità.

lunedì 7 maggio 2018

Banco BPM: attenzione alle 313 filiali chiuse

Avviso ai correntisti del Gruppo Banco Popolare - BPM che potrebbero, nelle prossime settimane, rimanere vittime della decisione di chiusura di 313 filiali decisa nelle ultime settimane dalla banca.


Entro fine giugno 2018, la banca ha deciso di tagliare molti sportelli, giustificando la decisione con il fine di eliminare le filiali “meno performanti e più piccole in termini si risorse”. Le filiali oggetto del taglio attuato dal gruppo Banco Bpm ha deciso di chiudere già entro la fine di giugno 2018. 

La scelta attuata dal nuovo gruppo bancario rientra nel piano industriale finalizzato alla completa integrazione tra il Banco Popolare e l’ex- gruppo Bpm.

In alcuni casi, la chiusura delle filiali è volta ad evitare le sovrapposizioni di sportelli, ma in altri casi si nota la semplice eliminazione di istituti di credito collocati in località periferiche, destinate a non avere un istituto bancario sul territorio.

Qui di seguito, l'elenco delle filiali che verranno chiuse a giugno 2018, o comunque nei mesi successivi.

sabato 28 aprile 2018

Hanno aumentato i costi del conto corrente di 25 euro? non è sempre legittimo (come difendersi)

Il Collegio di Torino dell'ABF, con la recente decisione n. 4845 del 5 maggio 2017, ha dichiarato illegittima la condotta della banca che aumenta i costi del conto corrente in assenza di un giustificato motivo.

Nel caso di specie, un correntista si è rivolto all'ABF per chiedere la restituzione delle spese addebitate dalla banca a titolo di "spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione" un aumento di euro 25,00, giustificate quale partecipazione una tantum del correntista alla creazione del Fondo Nazionale di Risoluzione creato per le crisi bancarie.

La banca, quindi, aveva giustificato l'addebito ai clienti con il recepimento in Italia della Direttiva 2014/59/UE che ha istituito del citato Fondo, al quale ogni intermediario bancario deve partecipare.

La scelta è stata, nella specifica vicenda affrontata dall'Arbitro, così giustificata "Il Banco in questo frangente ha ritenuto opportuno evitare di aumentare strutturalmente il costo puntuale di singoli prodotti o voci di spesa (peraltro i nostri conti correnti, come da tabelle di confronto degli Indici Sintetici di Costo, continuano a rimanere tra i più competitivi del mercato), ma ha preferito agire con la massima trasparenza introducendo una spesa, della quale viene chiaramente indicata la finalità, limitata alla sola liquidazione del 31/12/2016. La nota in calce alla "proposta" precisa, infatti, che a partire dal 1/1/2017 le spese in esame torneranno ad assumere il valore precedentemente attribuito".

L'Arbitro ha ritenuto tale aumento una tantum non legittimo, ovvero non conforme all'esercizio da parte della banca dello ius variandi che le spetta ex art. 118 TUB, ovvero la possibilità di poter modificare unilateralmente le condizioni del rapporto bancario con aumento - anche momentaneo - delle spese di tenuta del conto corrente.

In particolare, l'ABF ha ritenuto che la banca non abbia rispettato il principio del giustificato motivo, presupposto necessario per legittimare la modifica delle condizioni contrattuali, né abbia chiarito tali ragioni al cliente.

E quindi, il cliente ha ottenuto la restituzione dei 25 euro addebitati dalla banca.

Cosa vi consigliamo? diffidate la banca a restituirivi gli euro addebitati dalla banca e, in caso di risposta negativa, rivolgetevi all'Arbitro Bancario Finanzario.

giovedì 19 aprile 2018

Conto corrente - la modifica unilaterale delle condizioni da parte della banca non è sempre legittima

Negli ultimi mesi sono numerose le comunicazioni con le quali la banca rende noto ai clienti la modifica unilaterale delle condizioni applicate al conto corrente.

E non è raro che tale modifica comporti un aumento delle spese di tenuta del conto corrente, con conseguente maggiori costi per il cliente.

Questo aumento/modifica è legittimo? la banca può imporre le condizioni (salvo consentirci di cambiare il conto)?

L'argomento, attuale, riguarda le recenti modifiche che molte banche hanno introdotto nei contratti, come ad esempio il Banco Popolare, e che sono state oggetto di numerose polemiche.

La Banca d'Italia, con una recente nota del 28 marzo 2017, ha fornito una serie di indicazioni agli intermediari, volte a chiarire quando le banche possono modificare unilateralmente le condizioni contrattuali con i clienti, esercitando lo jus variandi, previsto dall'art. 118 TUB.

La nota, che potete leggere di seguito, chiarisce che da una parte la banca può modificare unilateralmente le condizioni con la clientela, previa comunicazione, e dall'altra limita tale possibilità da parte dell'intermediario.

In particolare, il diritto di modifica unilaterale delle condizioni può avvenire se:
(a) è prevista dal contratto;
(b) sussiste un “giustificato motivo”.


La Banca d'Italia ha chiarito, sul punto, che il “giustificato motivo” deve essere reso noto al cliente, secondo i criteri di trasparenza e correttezza che deve accompagnare la condotta dell'intermediario bancario nei confronti della clientela.


Proprio per tale ragione, la nota inviata da Banca d'Italia lo scorso 28 marzo 2017 include un invito rivolto alle banche di valutare le modifiche contrattuali introdotte nel 2016, con le quali sono state previste variazioni temporanee delle tariffe (c.d. modifiche una tantum).

Banca d'Italia ricorda, a tal proposito, che tale modifica è legittima solo se:
- è preceduta da comunicazione al cliente (2 mesi prima);
- il cliente può recedere dal contrato senza dover versare alcuna penalità;
- è supportata da "giustificato motivo";
- la ragione della modifica è chiarita al cliente.

Se la banca non ha rispettato questi presupposti, potete rivolgervi all'arbitro bancario per chiedere che sia dichiarata l'illegittimità della modifica contrattuale, previo reclamo inviato alla banca.

Qui di seguito, la nota della Banca d'Italia.

martedì 12 dicembre 2017

Uno sguardo al vostro conto corrente? il garante limita la curiosità della banca

Fonte: Garante privacy
Gli istituti di credito devono svolgere controlli interni, con cadenza almeno annuale, per verificare la legittimità e liceità degli accessi ai dati da parte dei propri dipendenti. Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha dichiarato illecito il comportamento di un dipendente di una banca che aveva effettuato una serie di accessi indebiti al conto corrente di una cliente. [doc. web n. 6629414].

sabato 2 settembre 2017

Nuove regole per il cambio del conto corrente

La recente riforma, intervenuta con il  decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, norma attuativa della Direttiva UE 2014/92/UE, ha introdotto nuove norme per coloro che intendono spostare il proprio conto corrente verso un nuovo istituto di credito.

Stiamo parlando della c.d. "portabilità del conto corrente", ossia quando il correntista estingue il conto corrente, accendendo un nuovo rapporto bancario in una nuova banca.

Le nuove norme in materia si sono rese necessarie alla luce delle condotte tenute dalle banche quando il correntista chiede di voler estinguere il proprio conto, e trasferire i propri fondi verso altra banca.

Quali sono le novità?

venerdì 25 agosto 2017

Conto corrente di base: ecco le novità per i consumatori

Le recenti novità introdotte con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 37, norma attuativa della Direttiva 2014/92/UE, hanno proposto nuove regole per il c.d. conto corrente di base, tipologia di rapporto bancario che gli Istituti di credito devono adottare a far data dal  14 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto.

Il tema conto corrente di base non è completamente nuovo, come già trattato (vedi), ma le novità introdotte di recente non riguardano alcune categorie, ma la grande platea dei consumatori.

Di seguito, alcune regole particolari introdotte con il D. Lgs. n. 37/2017.

venerdì 16 giugno 2017

Euribor - illegittimo solo se viene provato che la banca ha partecipato alla manipolazione

Uno degli argomenti che hanno attirato l'attenzione delle associazioni dei consumatori negli ultimi tempi ha riguardato il tasso Euribor che altro non è che il tasso di interesse medio che viene rilevato periodicamente dalla  European Banking Federation sulla base delle segnalazioni ricevute dalle principali banche europee (in Italia Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena).

Il tasso Euribor viene utilizzato, come è noto, per la determinazione del tasso variabile applicato ai mutui concessi a privati ed imprese, ed è stato oggetto di critiche di recente quando si è venuti a conoscenza di una manipolazione delle rilevazioni tra il 2005 e il 2008 (vedi qui). 

La conseguente assenza di attendibilità e certezza della rilevazione Euribor ha portato esperti e associazioni dei consumatori a ritenere errata la determinazione degli interessi applicati dalle banche ai clienti nella concessione del credito, con conseguente diritto da parte dei consumatori ad ottenere una rideterminazione degli interessi dovuti.

Questa conclusione è valida e viene seguita dai tribunali? a quanto pare, l'idea dei giudici è ben diversa da quella che via abbiamo appena proposto, in quanto l'orientamento è quello di ritenere non applicabile il tasso Euribor solo nel caso in cui sia data prova della effettiva partecipazione della banca che ha concesso il credito al pool che ha alterato/manipolato il tasso Euribor anche violando le norme europee.

Questa soluzione è stata proposta di recente dal Tribunale di Torino, nonostante la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio della Commissione europea, ha ritenuto di non accogliere la contestazione sollevata da un cliente che aveva eccepito la manipolazione del tasso Euribor, con conseguente illegittima determinazione del tasso di interesse del mutuo.

Il giudice torinese ha osservato, sul punto, che "Nonostante queste cautele, la manipolazione del tasso è possibile, come hanno dimostrato in questi anni le indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea (fatto notorio). Può essere cioè che la banca segnalante comunichi deliberatamente dati alterati. O che più banche s’accordino per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.).

Lo scrivente conviene che un’intesa siffatta può determinare violazione dell’art. 101 del trattato UE. L’intesa è nondimeno indimostrata, indimostrato ne è l’effetto sui tassi e, soprattutto, che                   ne sia stata parte. Tanto appare sufficiente a refutare l’eccezione del cliente.
".


Ne consegue che se volete contestare la manipolazione del tasso Euribor, dovete dimostrare che il vostro istituto di credito ha partecipato attivamente all'alterazione delle rilevazioni periodiche.

Qui la sentenza.

domenica 16 aprile 2017

Interessi bancari - si applica il tasso legale se manca il contratto

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento molto rilevante in materia di contratti bancari, ossia quale tasso di interesse la banca può applicare al cliente nel caso di carenza di contratto che disciplini i rapporti tra lo stesso e l'istituto di credito.


La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Civ. III ha affermato un importate principio secondo il quale, per i contratti bancari stipulati prima del 1999, in assenza di valido contratto firmato tra le parti, il tasso di interesse  che deve essere applicato all'apertura di credito è quello legale (molto basso) e non quello convenzionale o TUB (Testo Unico Bancario).

Con il recente provvedimento n.   5609/2017, che potete leggere di seguito, il Giudice di legittimità ha chiarito, ancora una volta, che se non esiste una esplicita pattuizione del calcolo degli interessi applicati dalla banca al correntista dovrà essere applicato il tasso legale previsto dall’art. 1284 c.c..

La banca non può regolare in altro modo il calcolo degli interessi, sia sotto il profilo del tasso da applicare sia dal punto di vista della cadenza periodica in vigenza del rapporto bancario.

La Cassazione, oltre a ribadire il carattere illegittimo dell'anatocismo, ha ritenuto non applicabile al contratto condizioni non stabilite per iscritto tra banca e cliente, escludendo il calcolo degli interessi convenzionali  e la commissione di massimo scoperto.

Qui la sentenza.

sabato 24 dicembre 2016

CMS non entra nel controllo usura fino al 2010

Nuovo intervento della Suprema Corte di Cassazione volto, si  spera, a mettere chiarezza in merito alla intricata questione di quali voci debbano essere incluse nel calcolo del tasso effettivo applicato dalla  banca al  correntista, al fine della verifica dell'eventuale superamento della soglia usura.

La Cassazione, Sez. I^ Civ., (sentenza n. 12965/2016 pubblicata il 22 giugno 2016 e che potete trovare di seguito) ha dato seguito all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito, in base al quale sino al 2010 ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) per la verifica del tasso usura, non debba essere considerata la Commissione di Massimo Scoperto.

Tale voce deve essere considerata, per i fini sopra esposti, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ovvero la data dalla quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in virtù delle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009, ha introdotto le nuove norme nella determinazione dell'usura.

Le norme introdotte dal Ministero, proposte in ottemperanza al D.L. n. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009, hanno dato seguito alle istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, ove viene chiarito che in materia di rilevazione del TEG,  “fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente  nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006” (rif. punto “D” delle suddette Istruzioni 2009). Tali Istruzioni prevedono altresì che: “Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG  per la verifica del limite di cui al punto precedente: a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla Legge 2 del 2009…”. Solo successivamente, invece, devono essere considerate le nuove norme per la  determinazione del tasso effettivo globale.

La Corte di Cassazione ha considerato tale norma come innovativa, e non meramente interpretativa, con la conseguenza che la sua applicazione può valere solo per il futuro:“ in tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall’art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ.,dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl’interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti come quello in esame, esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl’interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto”.

Qui la sentenza.

venerdì 2 dicembre 2016

No alla firma della variazione "anatocismo"

Negli ultimi mesi, le banche stanno inviando ai propri clienti una comunicazione di variazione del rapporto bancario con il quale l'istituto di credito chiede l'autorizzazione preventiva di addebitare gli interessi passivi sugli interessi, ovvero applicare nuovamente l'anatocismo  bancario (sul punto, vedi qui).

Le banche stanno dando attuazione alla delibera n. 343 Cicr del 3 agosto 2016, norma con la quale è stato stabilito che l'intermediario bancario può dare attuazione alle nuove regole sull'anatocismo solo dopo aver comunicato tale novità al cliente, e raccolto il suo consenso a dare seguito all'applicazione del nuovo sistema di norme.

Quale novità?

venerdì 25 novembre 2016

Contratto non valido se manca la firma della banca

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza della Cassazione ove è stato ribadito il principio per il quale il contratto bancario, privo di firma della banca, non è valido e vincolante per le parti.

Abbiamo già analizzato il profilo con una precedente sentenza della Suprema Corte, evidenziando il carattere innovativo dell'intervento del giudice di legittimità.

Questa nuova sentenza pare proprio aver dato piena consistenza al principio sopra richiamato, imponendo l'obbligo di firma del contratto anche alla banca, la quale non può limitarsi a dare consenso alle condizioni contrattuali attraverso l'esecuzione del contratto.

Qui la sentenza. 

venerdì 18 novembre 2016

Banca Popolare di Vicenza & mutuo soci: è pratica commerciale scorretta

Ancora bufera per la Banca Popolare di Vicenza, già al centro della cronaca negli ultimi mesi, ed ora condannata dall'Antitrust per aver costretto a diventare soci migliaia di consumatori, al fine di poter ottenere un mutuo casa a condizioni agevolate. 

Il provvedimento di AGCM, che potete leggere di seguito, è interessante perché riguarda molti consumatori chiamati a coprire l'aumento di capitale sociale di BPVI del 2013 e 2014, trovandosi in seguito 100 azioni che, oggi, non valgono nulla. 


La condotta tenuta dai dipendenti delle varie filiali è stata bollata da AGCM come pratica commerciale  scorretta per la quale l’Antitrust ha inflitto una multa di 4 milioni e 500.000 euro Banca Popolare di Vicenza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'esito di una lunga indagine, ha appurato che la banca ha, nel periodo 2013-aprile 2015, condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’investimento di parte dell'importo ottenuto in titoli emessi dallo stesso istituto di credito, ed in particolare proprie azioni od obbligazioni convertibili.


Con tale operazione, BPVI si è garantita il successo degli aumenti di capitale intervenuti nel periodo di riferimento, "spalmando" il rischio tra i diversi mutuatari.


Si tratta dei cosiddetti “mutui soci”, ove al socio che acquista un mutuo vengono applicate condizioni di favore, sempreché:

i) il consumatore acquisti un pacchetto minimo di 100 azioni della Banca;

ii) il consumatore non venda il pacchetto azionario per tutta la durata del mutuo, per poter beneficiare delle condizioni economiche di favore.


L'Autorità garante ha potuto notare, inoltre, che i  rapporti tra le parti si sono moltiplicati, avendo i clienti sottoscritto anche contratti di conto corrente e deposito titoli, senza essere nella condizione di poter rivolgersi ad altro istituto di credito.


Tutte queste condotte, a parere dell’Antitrust, hanno limitato la scelta dei consumatori, costretti ad avviare tutti i rapporti bancari con la Banca Popolare di Vicenza.

I consumatori, in particolare, hanno dovuto sottoscrivere i titoli della Banca, illiquidi e difficilmente rivendibili, e che il cliente non avrebbe comunque potuto rivendere per tutta la durata del finanziamento, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste.

L’Antitrust ha, infine, accertato anche la scorrettezza della condotta della Banca Popolare di Vicenza, laddove abbia obbligato i consumatori anche all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo, in quanto contraria al Codice del Consumo.

Qui il provvedimento dell'Antitrust.

lunedì 31 ottobre 2016

Internet & home banking: intervento del Garante

Fonte: newsletter garante
Per combattere i furti di identità o le frodi nell'internet banking, una banca potrà analizzare informazioni biometrico-comportamentali dei clienti, quali la pressione sul touch screen o i movimenti del mouse,  in occasione della loro "navigazione" nell'area privata del proprio sito web.

Il sistema, sottoposto al Garante della privacy per una verifica preliminare, si propone di innalzare i livelli di tutela attualmente previsti (come password per l'accesso al conto corrente on line, oppure one time password per bonifici e altre operazioni) con nuove modalità di "identificazione" dell'utente.

venerdì 9 settembre 2016

Anatocismo bancario: introdotte le nuove norme

Lo scorso 3 agosto, con apposito comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze, sono entrate in vigore le modifiche all'art. 120, comma 2 del Testo unico bancario da parte del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, così sostituito dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

E il nuovo intervento normativo dovrebbe porre fine alla lunga diatriba in corso in merito alla corretta applicazione degli interessi bancari da parte dell'istituto di credito verso i propri clienti.

La nuova norma, entrata in vigore da agosto, reintroduce l'anatocismo bancario prevedendo le nuove regole per l’individuazione delle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività di intermediazione bancaria.

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