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lunedì 9 marzo 2026

Quando la banca promette “più sicurezza”, deve mantenerla davvero

Torniamo a parlare del Consorzio "Patti Chiari" che molti di voi ricorderanno come una delle più controverse iniziative avviate dalle banche negli ultimi decenni e che  ha fatto discutere anche su questo blog (un approfondimento qui).

La questione affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32225/2025 che commentiamo, e che trovate in calce al nostro intervento, ragioniamo di un tema molto attuale tra banche e assicurazioni, ossia la trasparenza delle promesse commerciali.

In tema di investimenti finanziari, il dovere dell'intermediario di informare il cliente in modo trasparente è diventato sempre più caldo ed attuale, stante la necessità che il nostro sistema di regole (comunitarie e nazionali) prevede un obbligo di riequilibrio della distanza tra operatore professionale e consumatore. 

E sotto questo profilo, risulta attuale un quesito che coinvolge tutti gli operatori professionali, da una parte, ed i consumatori dall'altra: se una banca promette più sicurezza o standard più elevati, è davvero obbligata a mantenerli?

La Corte di Cassazione, con il provvedimento n. 32225/2025, risponde in senso affermativo, chiarendo che le maggiori promesse introdotte dalle banche, attraverso messaggi pubblicitari, non possono essere ridotte a sole operazioni di marketing, ma introducono veri e propri obblighi giuridici di natura contrattuale che vincolano l'operatore professionale verso il cliente.


➜ Esempio di pubblicità con maggiori obblighi verso l'intermediario (l'autovincolo)

Facciamo un esempio pratico attraverso uno slogan inventato: "Banca....garanzia zero rischio: investi solo in assets AAA", come reinventato qui di seguito, ove la banca pubblicizza un prodotto/servizio indicando una serie di vantaggi/garanzie.

Nel nostro esempio, l'ipotetica banca pubblicizza alcune caratteristiche, quali:

- il prodotto finanziario è a garanzia "zero rischio";

- il prodotto finanziario investe in "asset AAA";

- il prodotto finanziario con monitoraggio 24/7;

- assenza di costi e servizio personalizzato.

Tutti questi elementi indicati nel messaggio pubblicitario, ma diventano anche obblighi contrattuali indiretti assunti dalla banca nei confronti del cliente e che, come chiarito dalla Cassazione che vedremo di seguito, creando un vincolo ulteriore da parte della banca verso il cliente (o meglio autovincolo).

Il professionista, attraverso la pubblicità, garantisce degli standard e delle caratteristiche del prodotto finanziario o del servizio garantito che devono essere rispettate dalla banca. 


➜ L'adesione al Consorzio come messaggio marketing per la vendita di prodotti finanziari apparentemente più sicuri

E secondo la Suprema Corte anche l'adesione al Consorzio Patti Chiari, era un mezzo per pubblicizzare dei prodotti finanziari, considerati a basso rischio, in quanto rientranti tra quelli indicati dal Consorzio in una apposita sezione del sito web.

Anche in questo caso il Consorzio è stato utilizzato come pubblicità per consentire alle banche di vendere gli strumenti finanziari, garantendo basso rischio e resa certa.

L'utilizzo del Consorzio è stato usato in modo strumentale dalle banche per attribuirsi una maggiore trasparenza e sicurezza dei prodotti venduti, in quanto selezionati all'interno di Patti Chiari.

Il Consorzio diviene, per le banche, il marchio di qualità e di sicurezza che serve a far svanire il senso di insicurezza e timore degli investitori retail che vogliono acquistare strumenti finanziari sicuri.


➜ La Cassazione: lo slogan pubblicitario della banca può diventare un obbligo contrattuale ulteriore a carico della banca verso il cliente

La Cassazione mette un punto fermo su questo aspetto, stabilendo che se la banca si propone al cliente veicolando determinate garanzie (come ad esempio, l'adesione a Patti Chiari), tali promesse incidono nel rapporto con il cliente, diventando parte del contratto.

Se la banca dice di seguire uno standard più elevato di tutela, se tu scegli quella banca fidandoti proprio di quello standard, la banca si autovincola a rispettarlo, essendo parte degli obblighi contrattualmente assunti, anche se non indicati nel contratto quadro ex art. 23 TUF.

E se la banca non rispetta tali impegni, si rende contrattualmente inadempiente nei confronti del cliente.


➜ Il caso deciso dalla Cassazione: “Patti Chiari” e bond poi rivelatisi rischiosi

La vicenda nasce da investimenti in obbligazioni Lehman Brothers proposti da una banca che aderiva al consorzio “Patti Chiari”, già oggetto di provvedimenti resi da vari tribunali italiani (approfondisci qui).

La Banca presentava il Consorzio “Patti Chiari” come un sistema di:

  1. selezione dei prodotti,
  2. semplicità e trasparenza,
  3. bassa rischiosità per il risparmiatore.

A causa del noto default dichiarato da Lehman Brothers, i clienti hanno fatto causa all'istituto di credito sostenendo che l'intermediario non aveva rispettato gli impegni di informazione e controllo che derivavano proprio da quella adesione.

La vicenda è terminata davanti alla Cassazione, la quale ha chiarito tre principi fondamentali:

(A)

L’adesione a “Patti Chiari” non è neutra: entra nel contratto con il cliente

(B)

La banca deve contrattualmente garantire un livello di caratteristiche, sicurezza e rischi più complesso 

(C)

Le garanzie, le informazioni e i doveri della banca sono ulteriori e più gravosi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (art. 21 TUF).

In altri termini, se la banca promette uno standard più alto al cliente, attraverso l'adesione a Patti Chiari, deve impegnarsi a rispettarlo, non perché lo stabilisce la legge (art. 21 TUF), ma la sua comunicazione pubblicitaria che induce il consumatore ad avere un livello di affidamento più elevato.

Qui si crea l'autovincolo contrattuale verso il cliente a cui la banca si impegna, in quanto quest'ultima sceglie volontariamente di:

  • aderire a uno standard (consorzio, codice, protocollo);
  • lo pubblicizza per apparire più affidabile e prudente;
  • il cliente fa affidamento su quella promessa per decidere se investire;
  • quello standard diventa contenuto del contratto.

Di conseguenza, la proposta marketing assume un nuovo e più intenso obbligo contrattuale che il giudice può usare per valutare se la banca ha davvero fatto ciò che aveva promesso.

In termini più semplici, la promessa commerciale entra nel contratto ed introduce una nuova tutela in favore del cliente.


➜ Legge minima (art. 21 TUF) vs standard promessi: lo “scatto in avanti” di responsabilità

Come è noto l'art. 21 TUF prevede una serie di obblighi verso le banche che negoziano valori mobiliari verso i clienti, imponendo loro di:

  • essere diligenti, corrette e trasparenti,
  • informare il cliente sui rischi,
  • proporre prodotti adeguati al profilo dell’investitore.

La Cassazione sostiene che se la banca propone uno standard di servizi ed obblighi più elevato di quelli previsti dalla legge, il consumatore ha diritto ad ottenerli e la loro fonte non è la legge, ma la promessa pubblicitaria che ha indotto il consumatore ad aderire alla proposta contrattuale.

Ne consegue che il livello della responsabilità dell'intermediario deve essere superiore, in quanto la se la banca promette standard superiori, non può fermarsi al minimo di legge. 

Assume obblighi contrattuali più alti a cui segue una responsabilità maggiore verso il cliente.

Cosa vuol dire sotto il profilo pratico?

Se l’investimento è stato presentato come “a bassa rischiosità” o “selezionato”, la banca deve seguire nel tempo la situazione dell’emittente e controllare segnali di crisi, downgrade, peggioramenti.

E quindi se emergono notizie negative rilevanti, la banca deve avvisare avvisare il cliente in tempi ragionevoli; non aspettare che la situazione diventi irreversibile ed avere un rapporto più intenso con il cliente.

Nel caso di violazione di tali obblighi, non più di origine legale ma contrattuale, la responsabilità della banca è maggiore e gli oneri probatori del consumatore sono inferiori

Il giudice, infatti, non guarda solo se la banca ha rispettato le regole minime stabilite dal Testo Unico della Finanza, ma anche se ha rispettato gli impegni extra che aveva promesso (vedasi Patti Chiari) al cliente.

Se mancano le informazioni dovute, la giurisprudenza riconosce una presunzione del legame tra omissione e danno: è la banca che deve dimostrare che il cliente avrebbe comunque investito o mantenuto il titolo anche se correttamente informato.

Corte di Cassazione - sentenza n. 32225/2025

venerdì 14 giugno 2024

Vicenda Euribor - nuovo intervento della Cassazione

Passo indietro nella vicenda Euribor da parte della Cassazione nella vicenda che ha riguardato coloro che hanno sottoscritto, o comunque pagato interessi, nel periodo 29 settembre 2005/30 maggio 2008.

Molti consumatori che speravano di poter ottenere un parziale rimborso degli interessi versati, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte del 13 dicembre 2023, n.  34889 (vedi qui), provvedimento che ha riconosciuto il diritto ai clienti delle banche di avere un rimborso per i tassi variabili "gonfiati" a causa del cartello europeo bancario tra Crédit Agricole, Hsbc e Jp Morgan Chase che aveva manipolato i tassi di riferimento (qui un recente approfondimento).

Con la nuova sentenza numero 12007/2024 del 3 maggio 2024, che trovate di seguito, la Cassazione ha fatto un passo indietro, limitando fortemente il diritto di rimborso spettante ai consumatori, obbligando questi ultimi a dover provare che la banca mutante, nel caso in cui non rientri nel cartello sanzionato dall'Antitrust europea, fosse al corrente dell'esistenza dell'accordo manipolativo dell'Euribor. 

Questa prova è tutt'altro che facile, anche perché i privati consumatori non hanno i mezzi per trovare tale prova, tanto da rendere poco conveniente una azione legale verso la banca.

A ciò si aggiunga che, laddove sia accertata la condotta scorretta dell'intermediario bancario, l'eventuale rimborso dovrebbe essere calcolato nella differenza tra il tasso applicato dalla banca e il tasso minimo del BTP per un anno, così come disposto a mente dell'art. 117, comma 7 TUB, con evidente riduzione delle prospettive di soddisfazione per il ricorrente.

Cassazione Sez. III Civ. - sentenza n. 12007/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

venerdì 29 settembre 2023

Responsabilità per investimento negativo: il nesso causale può essere presunto

Il provvedimento della Cassazione oggetto del nostro intervento odierno rientra nel florido, mai esaurito, filone delle pronunce in materia di vendita di titoli obbligazionari Argentina, vicenda che ha riguardato molti risparmiatori coinvolti nel crack dello Stato sudamericano del 2001 (vedi qui).

La recente ordinanza della Suprema Corte ha il merito di ricordare alcuni principi che caratterizzano la responsabilità dell'intermediario finanziario nella vendita dei tango bond, ed in particolare ha voluto analizzare il nesso causale (collegamento) tra la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca e il danno occorso all'investitore.

La banca, infatti, risponde per i danni derivanti dai dalla violazione dei propri doveri di informazione al cliente, al quale omette di rendere noto il rischio di investimento piuttosto che il proprio conflitto di interessi o l'inadeguatezza dell'operazione finanziaria.

Richiamando i precedenti già intervenuti in materia (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864 - Cass. 27 aprile 2018, n. 10286 - Cass. 14 novembre 2018, n. 29353) il provvedimento ricorda che la banca deve risarcire il danno cagionato all'investitore qualora abbia provveduto alla vendita senza aver adempiuto ai propri obblighi informativi.

Il danno risarcibile consiste, osserva la Cassazione, "«nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato»: danno che può essere poi liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.".

Tale obbligo informativo non può essere limitato (o addirittura escluso) dalla circostanza che l'investitore sia esperto e propenso ad investimenti ad alto rischio, in quanto la banca è comunque obbligata a fornire al cliente tutte le informazioni inerenti la natura, i rischi  e le caratteristiche del valore mobiliare oggetto di compravendita.

Corte di Cassazione - Sez. I^ Civ. - Ordinanza n. 18293/2023 (visibile con brower Opera - VPN attivo)

mercoledì 29 marzo 2023

Euribor manipolato: finalmente un giudice italiano stabilisce che le banche hanno preteso troppi interessi

Torna di attualità la vicenda “manipolazione euribor”, ossia la famosa alterazione del “tasso parametro” europeo, utilizzato ai fini del calcolo degli interessi periodici applicati dalle banche ai propri clienti nei finanziamenti a tasso variabile.

Un giudice italiano ha finalmente deciso di dare seguito alla segnalazione della Commissione europea, ordinando la restituzione del maggiori interessi versati alla banca dai consumatori (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Come è noto, nel dicembre 2013 venne pubblicata una famosa decisione della Commissione dell’Unione europea, la quale rese nota la manipolazione del tasso interbancario Euribor da parte di un cartello formato da alcuni gruppi bancari (tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale).

Tale condotta aveva, di fatto, alterato i tassi di interessi applicati ai mutui a tasso variabile tra il 2005 e, quantomeno, il 2008, con richiesta di interessi da parte delle banche del tutto illegittima.

La vicenda non ha mai trovato un giusto riscontro mediatico, ed è stata ampiamente contestata dal sistema bancario, il quale non ha mai ritenuto di dover riconoscere il proprio errore, rendendo ai clienti le maggiori somme illegittimamente trattenute per interessi non dovuti.

Di recente, la Corte di Appello di Cagliari Sezione di Sassari è tornata sull’argomento, con la sentenza n. 260/2022 (Pres. Rel. Spanu), ribadendo che è nulla la clausola contrattuale che preveda, quale parametro per il calcolo degli interessi mensili, il tasso Euribor manipolato, così come denunciato nel 2013.

E’ interessante evidenziare un passaggio del provvedimento reso dal giudice di secondo grado sardo, il quale osserva come: “La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.” (qui un approfondimento).

E’ del tutto irrilevante che la banca non abbia partecipato al cartello che ha posto in essere la condotta anticoncorrenziale, in quanto ha comunque tratto giovamento dalla violazione delle norme anticoncorrenziali, le quali hanno valenza imperativa ed inderogabile.

Anche questo ultimo rilievo è fondamentale, in quanto supera la più comune eccezione sollevata dalle varie banche, le quali affermano che la segnalazione della Commissione non le riguarderebbe, in quanto non facenti parte del cartello oggetto della condotta incriminata.

Nè può assumere alcuna importanza che il contratto de quo sia stato stipulato in periodo antecedente all'accertata condotta anticoncorrenziale, per le ragioni affermate dalle Sezioni Unite della Cassazione (30 dicembre 2021, n. 41994 – Pres. Raimondi, Rel. Valitutti) in materia di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI.

Quale conseguenza? beh, appare chiaro che gli interessi del mutuo relativi al periodo contestato andranno calcolati sulla base del tasso legale ex art. 1284 c.c., con evidente vantaggio per il consumatore.


sabato 12 giugno 2021

Omessa valutazione di appropriatezza nell'acquisto di azioni - la responsabilità della banca per il danno subito dal cliente

Torniamo a trattare, questa domenica, la responsabilità dell'intermediario bancario nella vendita di valori mobiliari offerti ad un consumatore.

Nel caso di specie, il consumatore era stato indotto dalla banca ad investire parte dei propri risparmi in titoli divenuti, in seguito, illiquiditi e con una discreta perdita sofferta dall'investitore.

Quest'ultimo si rivolgeva all'arbitro per le controversie finanziarie chiedendo il risarcimento del danno non essendo stato adeguatamente informato dalla banca in merito alle caratteristiche e rischi di investimento, e di non aver ottenuto una adeguata valutazione di appropriatezza delle operazioni di borsa concluse presso la filiale.

Il collegio giudicante ha considerato fondato il ricorso presentato non tanto sotto il profilo delle informazioni che l'intermediario avrebbe fornito al cliente, ma dal punto di vista della valutazione di appropriatezza dell'investimento, ossia conformità rispetto alle caratteristiche, propensione al rischio ed esperienza dell'investitore.

Secondo l'ACF, la banca non avrebbe valutato, ai fini del proprio giudizio di appropriatezza, alcuni elementi di fatto inconfutabili quali: "l’età decisamente avanzata (ottantacinque anni) ed il titolo di studio (licenza elementare) del cliente odierno ricorrente; dall’altro e in ogni caso, la mancanza in atti di elementi che possano far ritenere effettivamente comprovato che la banca abbia svolto una valutazione siffatta.".

Di seguito, ACF - decisione n. 3480/2021 del 7 giugno 2021.

domenica 16 agosto 2020

Investimento finanziario: la banca deve fornire tutte le informazioni, altrimenti risponde del danno subito dal risparmiatore

Il provvedimento che vi segnaliamo di seguito riguarda uno dei tanti investimenti in titoli Parmalat terminato nel peggiore dei modi, ossia con la perdita del capitale da parte dei risparmiatori.

Anche nella vicenda oggetto di giudizio, la vendita dei titoli era avvenuta presso la filiale del più importante gruppo bancario italiano (l'allora Banca Intesa, oggi Intesa Sanpaolo S.p.a.), la quale aveva intermediato l'acquisto di obbligazioni della società olandese Parmalat Finance BV per conto di alcuni investitori fiorentini.

Il Tribunale di Firenze accoglieva le domande formulate dai consumatori, accertando il loro diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta inadempiente della banca, la quale non aveva in particolare informato i clienti dei rischi connessi all'acquisto di titoli obbligazioni Parmalat.

La Corte d'Appello di Firenze ribaltava la sentenza di primo grado, ritenendo che seppur Banca Intesa Sanpaolo non avesse correttamente comunicato le informazioni agli investitori, questi ultimi avrebbero comunque operato l'investimento in corporate bond, prodotto già acquistato in precedenza e quindi ben conosciuto. 

La vicenda termina avanti alla Corte di Cassazione, chiamata a valutare il ricorso proposto dai risparmiatori, ed in particolare se l'omesso adempimento degli obblighi informativi da parte della banca comporti una sua responsabilità nei confronti del contraente debole (l'investitore).

Come già evidenziato in precedenza, la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza causale dell'inadempimento dei doveri di informazione da parte della banca, partendo dal presupposto che i clienti vantavano esperienza e propensione al rischio, così come emerso dalle scelte di investimento antecedenti all'acquisto delle obbligazioni Parmalat.

La Cassazione censura tale ragionamento, contrario ai principi giurisprudenziali consolidati, secondo i quali tra operatore professionale ed investitore esiste un naturale handicap informativo che deve essere colmato dall'intermediario.

Sul punto, il Giudice di legittimità è chiaro laddove evidenzia che è palese: "[…] lo squilibrio, di carattere prevalentemente conoscitivo - informativo, nella posizione delle parti, fondato sull'elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell'ambito degli investimenti finanziari, che è oggetto dell'intervento correttivo del legislatore, attuato anche attraverso la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario".

L'obbligo informativo da parte della banca nei confronti dell'investitore esiste e non può mai essere derogato, e la sua omissione è causalmente legata al danno sofferto dal consumatore, a meno che l'istituto di credito non dimostri di aver agito con cautela, trasparenza e correttezza o che il danno non sia conseguenza del proprio inadempimento.

Appare anche interessante richiamare la Cassazione laddove chiarisce quale sia il contenuto del citato obbligo informativo, ovvero: "[…] l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio".

La banca deve fornire informazioni puntuali, attuali, specifiche, complete e trasparenti, al fine di consentire all'investitore di potersi orientare tra le offerte del mercato finanziario.

Nel caso in cui tali informazioni non rispettano i "paletti" appena richiamati, non potrà essere negata la condanna della banca al risarcimento del danno subito dal cliente (nei limiti ed in considerazione del principio della compensatio lucri cum damno).

Trovate, qui di seguito, il testo completo della sentenza n. 7905/2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. I^ Civ.).

mercoledì 12 febbraio 2020

Omesso controllo di Consob? si al risarcimento del danno per i risparmiatori

L'autorità di vigilanza ha un obbligo di controllo del mercato e dei vari operatori e, nel caso in cui non si sia attivata in favore dei consumatori, questi ultimi hanno il diritto ad ottenere il risarcimento del danno dalla stessa per violazione dei propri doveri.

La Corte di Cassazione, con la sentenza che potete leggere di seguito, ha voluto ribadire il principio secondo il quale esiste un dovere di vigilanza da parte dell'organo di controllo, il quale deve controllare il mercato, ma anche tutelare i consumatori contro eventuali condotte scorrette degli operatori professionali.

Nel caso di specie, è emersa la responsabilità di Consob per non aver vigilato, e bloccato, la società di intermediazione Girardi nel primi anni '90, con continui danni per i risparmiatori coinvolti con la società fallita nel 1994.

Non aver vigilato sull'operatore professionale configura una responsabilità dell'organo di vigilanza per i danni patiti dai risparmiatori coinvolti nella disavventura di Girardi, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza che potete leggere qui di seguito.

mercoledì 13 febbraio 2019

ACF: la banca deve sempre dare informazioni al cliente

Questa domenica vi proponiamo una recente decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie, chiamato a decidere in merito alla responsabilità di una banca per aver venduto ad un cliente titoli azionari e obbligazioni convertibili emesse dall'allora stessa Banca Capogruppo dell'intermediario, causando un grave danno all'investitore.

L'ACF ha individuato la responsabilità della banca nella vendita dei titoli emessi dalla Capogruppo, accertando che il professionista avrebbe violato gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti del cliente.

La banca, su cui grava anche il dovere di valutare se l'operazione è adeguata al profilo di rischio, ha altresì l'obbligo di informare correttamente il  cliente in merito alle caratteristiche e i rischi connessi all'investimento in titoli altamente pericolosi.

E nel caso di specie, tali obblighi non risultano essere stati assolti dall'intermediario che ha venduto questi titoli, valutandoli adeguati al profilo di rischio, nonostante "[…] fossero in realtà inadeguate rispetto al profilo del ricorrente, vantando egli conoscenze ed esperienza limitate, in quanto tali incompatibili con l'acquisto di titoli non quotati su un mercato non regolamentato".

L'arbitro bancario ha peraltro evidenziato come l'intermediario abbia violato il precetto previsto all'art. 21 del TUF, e volto a garantire che il cliente sia sempre informato in modo tale consentirgli di poter operare in modo  consapevole.  

Queste carenze hanno reso, nella vicenda che potete leggere di seguito, la banca responsabile per la perdita accusata dal cliente, condannandola al risarcimento del danno occorso a quest'ultimo.

Qui la decisione ACF n. 1285/2019 del 3 gennaio 2019.

domenica 10 febbraio 2019

Difendersi dalla truffa dei diamanti

Negli ultimi anni, una delle attività di vendita che più si sono sviluppate riguarda la vendita dei diamanti, avvenuta attraverso la fattiva collaborazione di alcune banche.

Sembra incredibile, ma ancora una volta i principali istituti di credito hanno trovato uno stratagemma alternativo per vendere ai propri clienti prodotti presentati come rientranti nella categoria “bene rifugio”, quando in realtà il valore del bene offerto era ben inferiore.


La vendita di diamanti ha avuto avvio a partire dal 2010, allorchè alcune società sono state affiancate dalle principali banche italiane (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM e MPS) nella vendita di pietre preziose.

In particolare, due società del settore, Intermarket Diamond Business (Idb) e Diamond Private Investment, hanno potuto usufruire del pacchetto clienti delle società per poter proporre loro l’investimento in diamanti.

Questa offerta non avrebbe mai potuto riguardare tanti risparmiatori, si stima che oltre 120.000 siano rimasti vittime di tali operazioni, in assenza del decisivo ruolo svolto dalle banche.

martedì 1 maggio 2018

Intermediazione finanziaria: è valido il contratto monofirma!

Le Sezioni Unite della Cassazione mettono fine al contrasto relativo alla validità del contratto monofirma, ossia il contratto quadro ex art. 23 TUF sottoscritto dal solo investitore, ma non dalla banca.

Ricordiamo che il contrasto sorto nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aveva ad oggetto la validità di un contratto non firmato da una delle parti, la banca (vedi).

I Giudici di legittimità hanno, in alcune circostanze, cominciato a dichiarare non valido il contratto quadro (ex art. 23 TUF) firmato dal solo investitore e non dalla banca.

Vi ricordiamo che questo contratto è quello mediante il quale la banca ottiene il mandato dall'investitore ad operare per suo conto sui mercati finanziari, acquistando e vendendo valori mobiliari.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che questo contratto è valido anche in assenza di firma della banca, in quanto tale requisito ha una finalità di tutela del contraente debole, l'investitore, che deve esprimere un consenso informato rispetto al rapporto che viene avviato con la banca. Tale risultato viene, secondo la Corte, raggiunto con la firma del contratto da parte del risparmiatore, mentre l'eventuale assenza della firma della banca non compromette il rapporto contrattuale.

La Cassazione ha così concluso: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato over sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.".

Qui la sentenza.

martedì 22 agosto 2017

Veneto Banca: sanzione dall'Antitrust per la vendita di mutui

Non finiscono le grane per Veneto Banca, istituto di credito coinvolto in uno degli ultimi scandali bancari, ed oggetto di una nuova sanzione da parte dell'Antitrust,  per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, e connessa alla vendita di prodotti bancari in violazione delle norme del Codice del Consumo.

L'autorità garante, in particolare, ha contestato a Veneto Banca di aver posto in essere due pratiche commerciali scorrette nella erogazione dei contratti di mutuo in favore dei consumatori attraverso  il modello della vendita combinata ovverossia collegata all'acquisto di proprie azioni o altri prodotti bancari presso lo stesso operatore, come ad esempio un conto corrente.

Nella concreta fattispecie, così come già rilevato da AGCM in altra indagine conclusa verso Banca Popolare di Vicenza (vedi), avrebbe condizionato l'erogazione di un finanziamento/mutuo in favore di un consumatore all'acquisto di azioni della banca, e tale pratica commerciale scorretta è avvenuta in occasione delle operazioni di ricapitalizzazione dell'istituto di credito avvenute tra il 2012 e il 2014.

In quel periodo, la banca versava in grave crisi patrimoniale e decise di far gravare la propria situazione sui sottoscrittori dei mutui, imponendo loro l'acquisto dei titoli azionari.

La figura del “mutuo socio” è stata creata, secondo la conclusione raggiunta da AGCM, per i  consumatori al fine di ottenere gli stessi pacchetti minimi di azioni della Banca pari a n. 200 azioni, superiore a quello minimo necessario per diventare soci (pari a n. 100 azioni), imponendo al mutuatario di non procedere alla vendita del pacchetto azionario per un determinato periodo, al fine di non perdere le condizioni economiche previste per il mutuo.

Vero è che il mutuo soci garantisce dei vantaggi in favore dei consumatori sottoscrittori, ma è altresì dimostrato che tali aspetti positivi sono stati compensati, in termini negativi, dai costi connessi al pacchetto azionario al quale tale prodotto era di fatto vincolato.

A ciò si aggiunga, come sopra evidenziato, che oltre all'acquisto di titoli azionari, Veneto Banca ha indotto molti consumatori a sottoscrivere un conto corrente presso la stessa filiale e su cui regolare il rapporto di mutuo.


L’Antitrust ha rilevato che tali condotte, limitative della libertà di scelta dei consumatori, siano contrarie ai principi del Codice del Consumo, condannando Veneto Banca per pratiche commerciali scorrette.


Di seguito, il provvedimento di AGCM.

lunedì 26 giugno 2017

Contratto quadro e assenza di firma della banca: la questione finisce alle Sezioni Unite della Cassazione

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha deciso, superando il precedente orientamento, di ritenere privi di validità i contratti di intermediazione conclusi tra banca e investitore nel caso di assenza di sottoscrizione da parte dell'intermediario finanziario.

Abbiamo già affrontato la questione, ricordando che in materia di intermediazione finanziaria sussiste un generale obbligo di forma scritta, in base al quale il risparmiatore può conferire alla banca un generale mandato per la negoziazione di valori mobiliari solo attraverso un contratto firmato.

Tale obbligo di firma, secondo quanto stabilito di recente dalla Cassazione (vedi Cass. n. 5919/2016 e Cass. 8395/2016) riguarda non solo il risparmiatore, ma anche l'istituto di credito. Ne consegue, che se la banca non firma il contratto quadro, questo è nullo con le conseguenze del caso.

La questione, tutt'altro che secondaria, è stata oggetto di nuova analisi da parte del Giudice di legittimità, ed in particolare dalla Sez. I^ Civ, la quale ha ritenuto di devolvere la questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere il dubbio interpretativo delle norme.

Qui l'Ordinanza intermedia n. 10447 del 2017.

giovedì 1 giugno 2017

Barclays: le difese per il mutuo in franchi svizzeri

Una decina di anni addietro andava molto di moda, anche per motivi di risparmio, accendere un contratto di mutuo legandolo ai franchi svizzeri, ossia con un tasso di indicizzazione in valuta straniera.

Questo tipo di prodotto bancario ha, a seguito della svalutazione della valuta elevetica, creato notevoli problemi per i risparmiatori che volevano (o vogliono) estinguere il rapporto, costretti a versare ingenti somme alla banca.

In aiuto dei risparmiatori è intervenuta la recente sentenza del Tribunale di Roma, il quale ha riconosciuto le ragioni dei consumatori, aumentando le speranze di coloro che hanno contratto un mutuo collegato al cambio euro/franco svizzero e che ora non riescono ad uscire dal contratto perché la banca, Barclays in particolare, pretende il versameto di ingenti somme.

La sentenza tratta una complessa questione e coinvolge centinaia di clienti-consumatori che hanno stipulato la medesima tipologia di mutuo a tasso variabile indicizzato al franco svizzero e che vorrebbero ora anticipare l’estinzione del loro contratto o spostarsi ad altra banca con una surroga.

Se fino ad oggi, la strada per uscire da questi contratti era impraticabile, ora esistono più possibilità anche alla luce della sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rilevato la nullità parziale di questo tipo di mutui, nella parte relativa al calcolo degli interessi.

La vicenda
Nel caso di specie, un consumatore stipula con la Banca un contratto di mutuo che prevede “l'indicizzazione rapportata ad una valuta straniera”, vincolando l’importo degli interessi dovuti alla banca alle oscillazioni della valuta svizzera.

Così facendo, al momento della sua anticipata estinzione o in sede di surroga, Barclays richiede il versamento di una consistente somma derivante dall'applicazione del meccanismo della doppia conversione previsto da una apposita clausola contrattuale (art. 7).

Il consumatore viene incentivato a sottoscrivere questo tipo di contratto dietro la promessa, proveniente dai funzionari della banca, di poter ottenere un  risparmio evidente sugli interessi da versare alla banca.

Accade, invece, che a con l’applicazione di questa regola contrattuale, il consumatore che voglia estinguere il mutuo si trovi a versare ingenti somme in favore della banca, favorita dall’applicazione del cambio (e della famosa clausola 7).

Questa norma è regolare? Dovete sapere che nei rapporti bancari esiste una norma, l’art. 116 del Testo Unico Bancario, che impone alla banca di comunicare al cliente in modo completo e trasparente tutte le clausole del mutuo che non devono essere ambigue ed indeterminate.

Anche la clausola relativa agli interessi deve essere chiara e non deve far ricadere sul consumatore lo squilibrio dei diritti ed obblighi, altrimenti è vessatoria ai sensi dell’articolo 33 del Codice del Consumo.

Ma il contratto di Barclays prevede una clausola poco trasparente, con maggiori obblighi poco trasparenti per il cliente e quindi, contraria alle norme appena richiamate?

Il Tribunale di Roma in favore dei consumatori
Secondo il Tribunale di Roma, l’art. 7 del contratto del mutuo svizzero è contraria al Testo Unico Bancario e al Codice del consumo è una norma indeterminata, poco trasparente e inapplicabile al consumatore.

Quale ragionamento segue il giudice?

Il Giudice è stato chiamato ad esprimere un giudizio sulle norme del contratto di mutuo, ed ha osservato che il  contratto è scritto in modo tale da non risultare chiaro per il consumatore quale sia il meccanismo di determinazione dei interessi applicati, del criterio di indicizzazione e della modalità di estinzione anticipata del mutuo.

Di conseguenza, al momento della firma, il consumatore non può comprendere né quale sia il tasso di interesse effettivo, né quali gli obblighi all’estinzione, né i rischi, in quanto le clausole del contratto di mutuo  sono così generiche, vaghe ed indeterminate che "rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali attesa la pluralità di singoli atti pur facenti parte di un unico contratto di mutuo".

Il contratto, scritto in modo generico ed indeterminato, produce come effetto la creazione di un significativo squilibrio nel rapporto tra banca e cliente a danno di quest’ultimo.

Tale squilibrio emerge, in particolare, nel momento in cui il consumatore voglia uscire anticipatamente dal contratto, oppure chiede la surroga, perché le condizioni per poter esercitare il suo diritto sono gravose, tali da rendere eccessivamente “cara” tale scelta.

Per tale ragione, il giudice ha dichiarato la nullità parziale del contratto in particolare delle norme relative al calcolo degli interessi nel caso di estinzione anticipata del mutuo tant’è che la banca non può utilizzare tale norma per impedire al cliente di chiudere il mutuo, o trasferirsi ad altra banca.

Grazie a questa sentenza è possibile chiedere alla banca di estinguere il mutuo o surrogarlo verso altra banca senza dover pagare elevati interessi derivanti dal cambio franco svizzero/euro (vedi qui la sentenza).

Cosa fare?
Vi consigliamo di scrivere alla banca, contestando tutte le clausole che vi impediscono di poter liberamente uscire dal contratto, eccependo la nullità degli articoli del contratto che prevedono il ricalcolo degli interessi nel caso di estinzione anticipata o surroga.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it

sabato 20 maggio 2017

Usura bancaria: la questione relativa agli interessi usurari pre 1996 verrà decisa dalle Sezioni Unite

Ancora una volta la Cassazione a Sezioni Unite viene chiamata a decidere una questione relativa al diritto bancario e, in particolare, l'applicazione delle norme in materia di usura bancaria.

Il problema, affrontato più volte dai giudici di merito, riguarda la possibile applicazione delle norme relative all'usura, introdotte nel 1996, anche verso i contratti di mutuo già accesi in quel periodo.

La Cassazione civile, sez. I^ Civile, ha ritenuto necessario una decisione unitaria sul punto, e quindi ha rimesso gli atti per l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili in relazione al contrasto sorto in relazione all'applicazione ai contratti di mutuo già avviati prima del 1996 dei criteri previsti dalla l. n. 108 del 1996 per la determinazione degli interessi usurari.

Le Sezioni unite della Cassazione dovranno, in questo senso, sciogliere il dubbio interpretativo della norma, e del suo spazio di applicazione, considerando anche la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., nella l. n. 24 del 2001).

Qui l'ordinanza della Cassazione.

domenica 16 aprile 2017

Interessi bancari - si applica il tasso legale se manca il contratto

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento molto rilevante in materia di contratti bancari, ossia quale tasso di interesse la banca può applicare al cliente nel caso di carenza di contratto che disciplini i rapporti tra lo stesso e l'istituto di credito.


La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Civ. III ha affermato un importate principio secondo il quale, per i contratti bancari stipulati prima del 1999, in assenza di valido contratto firmato tra le parti, il tasso di interesse  che deve essere applicato all'apertura di credito è quello legale (molto basso) e non quello convenzionale o TUB (Testo Unico Bancario).

Con il recente provvedimento n.   5609/2017, che potete leggere di seguito, il Giudice di legittimità ha chiarito, ancora una volta, che se non esiste una esplicita pattuizione del calcolo degli interessi applicati dalla banca al correntista dovrà essere applicato il tasso legale previsto dall’art. 1284 c.c..

La banca non può regolare in altro modo il calcolo degli interessi, sia sotto il profilo del tasso da applicare sia dal punto di vista della cadenza periodica in vigenza del rapporto bancario.

La Cassazione, oltre a ribadire il carattere illegittimo dell'anatocismo, ha ritenuto non applicabile al contratto condizioni non stabilite per iscritto tra banca e cliente, escludendo il calcolo degli interessi convenzionali  e la commissione di massimo scoperto.

Qui la sentenza.

domenica 15 gennaio 2017

Manipolazione euribor - chiedete la restituzione degli interessi

Questa domenica vi proponiamo la decisione con la quale Commissione Europea, datata 4 dicembre 2013, ma pubblicata solo qualche settimana addietro e che, in versione inglese, potete leggere di seguito.

La decisine del 2013 ha riguardato alcuni grossi gruppi bancari europei, tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale, accusate di aver creato un cartello per la manipolazione del tasso Euribor, alterando i tassi di interesse applicati alla clientela retail tra il 2005 e il 2008.

In altri termini, le banche sono state condannate al pagamento di multe salate per aver violato le regole comunitarie in tema di concorrenza, avendo manipolato le quotazioni dell’Euribor, il tasso di riferimento del mercato interbancario europeo, usato per determinato il prezzo di moltissimi prodotti finanziari, in primis i mutui a tasso variabile. 

Tale condotta ha cagionato un danno per i consumatori, in particolare coloro che hanno sottoscritto contratti finanziari,  con la variabile Euribor, tra il 2005 ed il 2008, i quali hanno diritto al risarcimento del danno e, probabilmente, alla restituzione degli interessi pagati sulla base   di un tasso di interesse falsato dall'Euribor alterato.

Vi consigliamo, quindi, di scrivere alla banca e chiedere la restituzione degli interessi pagati per  il  vostro mutuo a tasso variabile, citando la decisione delle Commissione Europea del 4 dicembre 2013 che potete leggere di seguito.

giovedì 8 dicembre 2016

Titoli Etruria - quale soluzione?

La recente vicenda che ha riguardato la vendita dei titoli bancari emessi da Banca Etruria (obbligazioni ed azioni illiquide) ha riguardato molti clienti che hanno visto azzerati i propri risparmi dopo le note vicende che hanno riguardato l'istituto di credito lo scorso mese di novembre.



E' noto che, a seguito dell'intervento del Governo (il salva banche del 3 maggio 2016), sono state predisposte possibili soluzioni alla vicenda che riguarda molti possessori di obbligazioni Banca Popolare dell' e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti.



Sappiamo che, ad oggi, le soluzioni prospettate per i risparmiatori sono le seguenti e variano a seconda del momento dell''acquisto.

A) Acquisto titoli illiquidi pre 12 giugno 2014 - il rimborso
Gli azionisti e obbligazionisti “subordinati” che hanno acquistato i titoli prima  del 12 giugno 2014 stanno partecipando al procedimento di rimborso previsto dal salva banche.

Vi ricordiamo che il decreto dispone che il titolare di questi titoli possa ottenere un rimborso forfettario fino all'80% del valore, se vengono rispettati i seguenti presupposti:


- acquisto entro il 12 giugno 2014 e possesso delle obbligazioni al momento della risoluzione delle 4 banche;
- patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 inferiore ai 100.000 euro OPPURE reddito Irpef nell’anno 2014 inferiore ai 35.000 euro.

Per accedere a questo rimborso occorre, entro il 3 gennaio 2017, inviare la richiesta secono la seguente modalità:


- il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;
- l’attestazione degli ordini eseguiti;
- una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo, con le modalità previste dall’art. 9, comma 8, lettera e) comprendente espressa dichiarazione di consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000.

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della procura conferita, nel caso in cui l’istanza sia presentata al FITD tramite Studi legali o Associazioni di Consumatori.

B) Conciliazione - Autorità anticorruzione
Tutti coloro che sono  esclusi dal rimborso previsto con  il "salva banche", possono  avviare la procedura di conciliazione paritetica prevista presso l'Autorità Anticorruzione, ma che ad oggi non risulta  ancora definita ed attuata. Ricordiamo che questa è una procedura  di soluzione extragiudiziale della lite attraverso un mediatore terzo, imparziale e neutrale, istituito presso l'Autorità anticorruzione.

C) Ombudsman bancario
Una ulteriore soluzione prospettabili per i possessori di azioni ed  obbligazioni illiquide possono cercare una soluzione ai titoli  caduti in default attraverso l'Ombudsman - Giurì bancario, un arbitro privato istituito all'interno del conciliatore bancario e finanziario e che si occupa  di dare soluzione alle controversie inerente la materia finanziaria.

Si può ricorrere a questo procedimento extragiudiziale, contestando alla banca che vi ha venduto questo titolo di non avervi fornito informazioni adeguate in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi a questa forma di investimento.

Il  ricorrente può, infatti, contestare alla banca che ha venduto i titoli:
- la carenza di informazioni fornite dalla banca;
- la scarsa trasparenza delle informazioni fornite dalla banca in merito alla caratteristica  di "illiquidità" delle azioni/obbligazioni;
- la omessa indicazione dell'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento.

Attraverso questa procedura, il Giurì bancario può ritenere non corretto il comportamento tenuto dalla banca venditrice ed ordinare la restituzione del  capitale investito.

Vi ricordiamo, però, che l'operatività del Giurì bancario è limitata sino al 7 gennaio 2017, data di termine dell'attività dell'organismo come risulta da un recente comunicato pubblicato: "Il 9 gennaio 2017 sarà pienamente operativo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. Poiché i ricorsi che possono essere proposti all’Ombudsman-Giurì Bancario saranno proponibili anche all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l’Ombudsman-Giurì Bancario a partire dalla stessa data del 9 gennaio 2017 non accetterà più ricorsi, ma si limiterà a gestire i ricorsi ricevuti fino all’8 gennaio 2017".

D) Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
A partire dal prossimo gennaio 2017, le controversie inerenti i titoli illiquidi dovranno essere sottoposti al giudizio   (extragiudiziale) dell'Arbitro  per le Controversie Finanziarie, organismo creato all'interno di Consob e il cui fine è quello di regolare questo tipo di controversie.
Il regolamento attribuisce a Consob i poteri per dare soluzione extragiudiziale delle controversie in materia finanziaria, mediante la procedura introdotta con il  regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007.

L'accesso alla procedura  arbitrale è gratuito per l'investitore ed i tempi perla decisione sono estremamente ridotti, ossia entro 90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti.

Il limite di competenza dell'Arbitro è di 500.000 euro e gli interventi di ACF riguarderanno la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza che gravano sull'intermediario finanziario a mente dell'art. 21 del TUF.


Un aspetto rilevante è che la decisione del collegio non è vincolante per l'investitore, il quale può liberamente ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui non sia soddisfatto di quanto stabilito da ACF.

 
Qui di seguito la Delibera Consob n. 19770.

martedì 8 novembre 2016

Investimento in options - la banca risponde per il danno subito dall'investitore in derivati finanziari

La banca che offre il servizio di intermediazione in strumenti finanziari derivati (options, future, swap etc.) è tenuta ad informare il cliente in modo più completo ed appropriato al fine di informare l'investitore sui rischi collegati a queste particolari forme di investimento.

La Cassazione ha ribadito, con la sentenza che potete leggere di seguito, il principio per il quale l'intermediario finanziario è chiamato a rispondere del danno subito dal cliente a seguito di questo investimento, laddove non dimostri di aver adeguatamente informato il risparmiatore, adempiendo in modo completo ai suoi obblighi di informazione.

Nel caso di specie, la banca era stata conavenuta in giudizio da alcuni risparmiatori danneggiati dall'investimento in prodotti finanziari derivati a causa delle scarse informazioni ricevute dal funzionario della filiale chiamato a negoziare i titoli per ocnto degli investitori.

La Cassazione, dopo aver richiamato la normativa di settore, ha evidenziato che esiste un generale dovere di informazione che, nel caso di operazioni di investimento in derivati finanziari, è ancora più preciso ed impone all'intermediario di fornire al cliente dati e valutazioni idonei per una corretta decisione da assumere al momento dell'acquisto, e aggiornarlo/avvertirlo nel caso di perdite subite sucessivamente all'acquisto.

L'omesso adempimento di tali obblighi informativi legittima l'investitore ad ottenere dalla banca il risarcimento del danno sofferto a causa della cattiva consulenza.

Qui la sentenza.

giovedì 13 ottobre 2016

Banche venete, il bacio della morte

Fonte: Il Fatto Quotidiano
Le “rime baciate” sono versi di una poesia o canzone, dove uno fa rima col successivo, diversamente dalle rime alternate o dalla dantesca terza rima. Non c’è invece nulla di poetico nei “prestiti baciati” venuti alla ribalta coi dissesti della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. L’espressione si riferisce all’obbligo di sottoscrivere un po’ di azioni della banca, imposto a chi voleva un finanziamento. Una combinazione con conseguenze sciagurate, col valore di quei titoli vicino a zero. Su di essa indaga la Magistratura.

venerdì 30 settembre 2016

Arbitro finanziario - da ottobre importanti novità

La recente Delibera Consob del 4 maggio 2016, con la quale è stata data emanazione all’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007, ha introdotto novità interessanti per quel che concerne la figura del  nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf).

Qui alcune novità interessanti che entreranno in vigore il prossimo ottobre:

- composizione del collegio dell'ACF
Gli arbitri che comporranno il collegio dovranno rispecchiare tutte le realtà e gli interessi coinvolti nelle controversie sottoposte al procedimento ADR, e quindi il Presidente e due membri del collegio sono nominati da Consob, altri due membri sono scelti su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.

- materia oggetto delle decisioni dell'ACF
Oggetto delle decisioni dell'arbitro sono tutte le controversie che riguardano la violazione degli obblighi di informazione da parte delle banche in materia di investimenti finanziari e di gestione collettiva del risparmio. Esiste un limite quantitativo all'accesso all'arbitro nel senso che questo sistema di soluzione alternativa delle controversie può avvenire solo per importi inferiori ad euro 500.000,00.

- procedura telematica e gratuita
L'avvio e la gestione della procedura è totalmente telematica, sicché l'investitore (od anche l'intermediario finanziario) che intenda rivolgersi all'arbitro lo dovrà fare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Solo il ricorso può, in particolare nel caso di investitori poco telematici, essere inviato attraverso la normale raccomandata.

Il sistema telematico dovrebbe consentire una condivisione real time di documenti, istanze ed ogni fase della procedura

La procedura è completamente gratuita e dovrebbe essere abbastanza rapida dovendosi concludere entro 90 giorni dall'invio della domanda di mediazione.

- Avvio vigilanza Consob
Una novità interessante che dovrebbe essere introdotta con il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie della Consob riguarda, secondo molti commentatori, la possibilità da parte dell'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) di attivare la vigilanza Consob, laddove dall'istruttoria dello specifico fascicolo, il collegio dovesse ravvisare  condotte gravi e ripetute da parte dell'intermediario finanziario.

Qui la Delibera Consob.

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