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sabato 28 febbraio 2015

Polizza unit linked ed obbligo di informativa precontrattuale: banca condannata a risarcire il cliente

La banca è tenuta ad informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

Tale obbligo deve essere assolto dall'intermediario finanziario in modo più completo, laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E secondo il Tribunale di Gela, nella sentenza che vi proponiamo di seguito, tale rischio di confusione nella quale può cadere il cliente, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale operando in buona fede deve rendere noto che una polizza unit linked consiste in uno strumento finanziario, e non in una normale polizza assicurativa.

Tale dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza unit linked, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

Ed il giudice pare proprio non aver riscontrato che tale informazioni siano state fornite dall'intermediario al cliente secondo i criteri previsti dalla legge, ed anzi, dopo aver qualificato il prodotto oggetto di proposta come uno strumento finanziario, ha ritenuto violate le norme in materia previste dal citato TUF e dal Regolamento Consob attuativo ratione temporis applicabile.

Quale conseguenza all'inadempimento da parte della banca? il risarcimento del danno in favore del cliente, quantificato nella differenza tra quanto versato al momento dell'acquisto ed il valore residuo attuale.

Di seguito, la sentenza n. 8629/2013 del Tribunale di Gela. 

giovedì 12 febbraio 2015

Anche Banca dell’Etruria e del Lazio finisce commissariata

Con questo comunicato, nella giornata di ieri siamo venuti a conoscenza che una nuova banca è stata oggetto di commissariamento <<Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto n. 45 del 10.2.2015, ha disposto, su proposta della Banca d’Italia, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, con sede in Arezzo, ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. B), e, in qualità di capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, dell’art. 98 del Testo Unico Bancario>>.

Il commissariamento della banca, soggetto operante in molte regioni italiane, arriva al termine di una serie di controlli portati avanti dalla Banca d’Italia e dai quali sono emerse anomalie finanziarie, con gravi perdite nel patrimonio dell’istituto di credito.

Purtroppo dobbiamo segnalare, ancora una volta, che una nuova banca sia oggetto di controlli dai quali emergono condotte poco chiare, con danno per gli azionisti e per la clientela.

lunedì 9 febbraio 2015

Bond Lehman Brothers - banca condannata perché "non poteva non sapere"

La banca non poteva non avere alcuna conoscenza della situazione economica e finanziaria di Lehman Brothers e, di conseguenza, avrebbe dovuto avvertire i propri clienti, invitandoli a non acquistare bond emessi da un soggetto altamente rischioso.

Queste le conclusioni, pressoché simili, raggiunte dai giudici italiani in due recenti sentenze aventi ad oggetto la responsabilità dell'istituto di credito per i danni occorsi al risparmiatore per aver investito i propri denari in obbligazioni Lehman.

I risparmiatori, non avvertiti dal dipendente della banca in merito ai rischi di investimento finanziario, perdevano i capitali investiti a causa dell'improvviso default dichiarato dalla banca d'affari americana in data 15 settembre 2008. 

martedì 3 febbraio 2015

Collegamento negoziale nel credito al consumo: importante intervento della Cassazione

L'acquisto di beni e servizi avviene sempre più spesso attraverso forme più o meno particolari di credito al consumo, ossia un finanziamento concesso da parte della banca e che consente al consumatore di perfezionare l'acquisto e rimborsare la somma ricevuta all'istituto di credito, attraverso più rate.

La materia è sempre più dibattuta, in particolar modo laddove il consumatore non ottenga il bene e il servizio oggetto di finanziamento, e quindi si trovi nella bizzarra situazione di dover pagare per un disservizio.

La Cassazione è intervenuta di recente, chiarendo alcuni aspetti inerenti la materia, ed in particolare diritti ed obblighi del consumatore e del soggetto che eroga il credito in suo favore.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, con la sentenza che potete leggere di seguito, di dover specificare i limiti e l’ambito di applicazione dell’art. 125, comma 4 del Testo Unico Bancario (norma vigente al periodo oggetto dell’intervento giurisprudenziale), chiarendo che l’azione legale prevista dalla norma in parola non esclude le altre azioni previste in favore del consumatore,ma anzi rappresenta un mezzo di difesa ulteriore per il contraente debole.

I giudici di legittimità intervengono in un settore, quello del credito al consumo, molto diffuso in questi ultimi anni, ove si sono ripetuti gli episodi di rapporti bancari accesi con il solo fine di finanziare l’acquisto di un bene, o la fornitura di un servizio. Il tema molto delicato, affrontato anche nella sentenza pronunciata lo scorso settembre 2014, è collegata alla circostanza, tutt’altro che rara, che a fronte del pagamento delle rate del contratto di finanziamento, il consumatore non ottiene il bene finanziato, oppure si trova di fronte ad un inadempimento da parte della società che offre il servizio. Si pensi, a tal proposito, all’acquisto di un certificato di associazione o di altro diritto di multiproprietà, argomento molto trattato in questo blog, e all’impossibilità da parte del consumatore di poter usufruire del periodo vacanza.

Si pensi, come nel caso affrontato dalla Suprema Corte, all’acquisto di un veicolo avvenuto a mezzo di finanziamento, altro argomento ripetutamente trattato da Consumatore Informato, e all’evenienza che l’auto risulti presentare vizi che non ne consentano un corretto uso.

In tali casi, il consumatore si trova nella assurda situazione di dover “pagare per un disservizio”, e quindi non poter giovarsi del bene/servizio oggetto di finanziamento.

A seguito della riforma del 2010, il D. Lgs. n. 385/1993 prevede che “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile”.

Con la risoluzione del contratto principale, il consumatore può decidere di non pagare le rate future del finanziamento e chiedere la restituzione degli importi già versati, proprio in ragione del collegamento esistete tra i rapporti contrattuali.

In tema di credito al consumo, l’esistenza di un collegamento tra i contratti è conosciuta e disciplinata già da prime del 2010, e nel caso affrontato dalla Corte sono stati presi in considerazione gli articoli 121 e seguenti del TUB, in particolare l’art. 124, comma 3 il quale, secondo la Cassazione, deve “essere interpretata come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore prevista dall'art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle condizioni di cui a tale articolo può essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di detta disposizione. In ogni altro caso, spetta al giudice di merito individuare le conseguenze, in riferimento al contratto ed al rapporto di finanziamento, del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, secondo i principi vigenti in materia contrattuale.”.

La Corte chiarisce che la norma del Testo Unico Bancario non si sostituisce ai normali rimedi messi a disposizione del consumatore, ma rappresenta un ulteriore mezzo di difesa e tutela in favore di quest'ultimo, sempre che ne ricorrano i presupposti.

venerdì 23 gennaio 2015

Intesa Banca d’Italia–AGCM per tutelare i consumatori

Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella, hanno firmato un Protocollo d’intesa in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario. Il Protocollo, che sostituisce il precedente del 22 febbraio 2011, rafforza il coordinamento fra le due Autorità al fine di rendere più efficace la tutela dei consumatori nei rapporti con le banche e gli intermediari finanziari. In particolare, il Protocollo intende favorire lo sviluppo della cooperazione attraverso:

mercoledì 7 gennaio 2015

Risparmio. La sorpresa dei fondi pensione

Fonte
Fatto Quotidiano
29 ottobre 2014
Non tutto il male viene per nuocere. L'aumento della tasse sulla previdenza integrativa, previsto dalla legge di stabilità, può essere l'occasione buona per interrompere i versamenti o evitare di sana pianta fondi pensione, piani individuali previdenziali (pip) ecc. Necessariamente ci basiamo sul testo presentato dal governo, salvo rifare i conti, se il Parlamento apporterà rilevanti modifiche.

Il discorso è duplice, ma conduce alla stessa conclusione. Primo, vediamo cosa dicono i numeri, ragionando sulle nuove aliquote: l'imposta su interessi, rivalutazioni ecc. passa per il TFR dall'11 al 17% e per la previdenza complementare al 20%, dopo che era già stata elevata all'11,5% da luglio. C'è anche una piccola cattiveria del governo, perché l'aumento per il TFR scatta dal 2015, mentre nel secondo caso opera da inizio 2014. Infatti, non per merito dei gestori, ma per le buone sorti del mercato obbligazionario, quest'anno i fondi pensione dovrebbero rendere bene. Al che il governo si è detto: "Piatto ricco, mi ci ficco".

venerdì 26 dicembre 2014

Rifiuto illegittimo della banca a ricevere l’assegno del correntista–risarcimento del danno del cliente

Può la banca rifiutarsi di ricevere un assegno postdatato da parte del cliente e provvedere all'incasso?  e nel caso in cui tale rifiuto sia illegittimo, quali possono essere le conseguenze a carico dell'intermediario bancario che si sia reso responsabile di tale condotta? può essere chiamato a risarcire i danni subiti dal correntista?

Questi argomenti sono stati trattati dall'Arbitro bancario finanziario con la decisione n. 468/2013 resa nel 2013 e che potete leggere in questo post.

All'Arbitro bancario si era rivolto un correntista che si era visto rifiutare l'incasso di un assegno da parte della banca, in quanto recava al suo interno come data il 30 giugno 2019, in luogo del 30 giugno 2011.

La banca non solo non aveva provveduto al pagamento dell'assegno, ma aveva altresì avviato la procedura di protesto, con segnalazione del titolo di credito.

Il correntista, rivolgendosi all'ABF, contestava la decisione assunta dall'istituto di credito, considerando irrilevante sotto il profilo della validità dell'assegno la data (ed anzi sostenendo che la data era il 30 giugno 2011), e quindi illegittimo il rifiuto della banca trattaria di provvedere al pagamento del proprio titolo di credito.

La banca, per contro, insisteva nel ritenere del tutto legittima la propria condotta, sostenendo che non vi era possibilità alcuna di procedere all'incasso del titolo di credito. 

A.- Rifiuto illegittimo
L'ABF, presa visione dei documenti prodotti dalle parti, ha considerato non legittimo il rifiuto opposto dalla banca al cliente alla richiesta di pagamento dell'assegno bancario, non ritenendo sussistere i presupposti, per tali motivi "Ora, anche ammesso (e non concesso) che la data di emissione dell’assegno fosse il 30/06/2019, deve chiedersi se sia stato legittimo il rifiuto della banca trattaria di provvedere al pagamento per l’asserita “irregolarità” della data di emissione. In verità, l’emissione di un assegno post-datato al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 121 del R.D. 1736/1933 non dà luogo alla nullità del titolo di credito, ma soltanto del patto di postdatazione in quanto in frode alla legge, che conferisce all’assegno funzione di mezzo di pagamento e non di credito. 

Ne consegue che l’assegno postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento nel momento stesso della sua emissione, coincidente con il distacco dalla sfera giuridica del traente e con il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cass., 3 marzo 2010, n. 5069, Cass., 6 giugno 2006, n. 13259, Cass., 31 gennaio 2006, n. 2160; Cass., 25 maggio 2001, n. 7135, Cass., 30 maggio 1996, n. 5039, Cass., 11 maggio 1991, n. 5278 nonché, tra le pronunce dell’ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 2269 del 24 ottobre 2011). È quindi espressamente consentita la presentazione immediata dell’assegno post-datato per il pagamento a vista (ex art. 31, 2° comma, R.D. 1736/1933), residuando delle implicazioni di natura fiscale (applicazione all’assegno dell’imposta prevista per le cambiali) e sull’efficacia di titolo esecutivo (in prevalenza negata anche a seguito di regolarizzazione nel bollo), che però non impediscono alla banca trattaria di provvedere al pagamento o, in caso di mancanza di fondi, di inviare il titolo al protesto ed avviare la procedura per l' iscrizione del nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)."

Il giudice sostiene, in buona sostanza, che l'indicazione di una data posteriore, seppur estremamente lontana, non invalida l'assegno che deve essere considerato come venuto ad esistenza, e quindi accettato per l'incasso da parte dell'intermediario bancario che lo riceve.

B.- Conseguenze del rifiuto illegittimo
Quali sono le conseguenze nel caso in cui la banca si rifiuti illegittimamente di incassare l'assegno per conto del correntista? può rispondere dei danni subiti da quest'ultimo?

E' interessante, sotto tale profilo, l'intervento dell'ABF, il quale determina un potenziale danno che il cliente può aver sofferto dalla condotta illegittima tenuta dall'intermediario bancario, così argomentando la propria decisione 
"Accertata l’illegittimità del rifiuto della banca trattaria resistente, il Collegio ritiene, in sintonia con la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass., S.U., 26 giugno 2007, n. 14712), che l’obbligo posto a carico del banchiere dall’art. 31 del R.D. 1736/1933 costituisca un’obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, alla cui violazione consegue il diritto al risarcimento a favore del danneggiato. 

Tale conclusione non è posta in discussione, peraltro, dall’obiezione sollevata dalla banca trattaria, ad avviso della quale la mancata levata del protesto ed apertura della pratica CAI non sarebbe idonea a pregiudicare l’esercizio dei diritti da parte del prenditore nei confronti del traente, secondo quanto previsto dall’art. 45 del R.D. 1736/1933 (cfr. fra le ultime le decisioni n. 2791/11,1635/11) protesto al solo fine di legittimare le azioni cartolari di regresso contro gli ulteriori giratari e che la mancata levata non importi decadenza dall’azione di regresso contro altrettanto certo che la funzione del protesto non è soltanto quella di impedire la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili, ben potendo esso venir rilevato, del tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare,ad indurre l’insolvente a far fronte alla propria obbligazione per evitare il segnale socioeconomico negativo che il protesto rappresenta. 

A ciò deve aggiungersi il fatto, non trascurabile, che il rifiuto della banca trattaria di eseguire l’ordine impartito dal traente dell’assegno adducendo l’irregolarità della data di emissione ha impedito anche l’avvio della procedura di segnalazione in CAI, che notoriamente ha l’analogo effetto di spingere il traente verso un sollecito pagamento dell’assegno, al fine di evitare la corresponsione degli interessi e della penale prevista in caso di adempimento tardivo o, in mancanza, la revoca di sistema delle convenzioni di assegno. Infine, la condotta illegittima della banca trattaria ha frustrato il vincolo di destinazione della provvista sorto nei confronti del traente con l’emissione dell’assegno, che, a seguito della circolazione e della presentazione alla banca trattaria, assume un rilievo che non può più essere limitato alle parti contraenti ma si estende anche nei confronti del prenditore, che ha ricevuto l’assegno nel presupposto dell’esistenza dell’ordine di pagamento impartito dal traente alla banca e del suo adempimento. 

Se è vero che il Collegio non ha elementi circa l’esistenza di sufficienti fondi disponibili alla data della presentazione dell’assegno per il pagamento, è indubbio che, anche ammesso il caso contrario, il comportamento della banca trattaria abbia quanto meno impedito alla società ricorrente di accertare tempestivamente la presenza o meno di detti fondi ed assumere le iniziative più opportune per il recupero del proprio credito o per l’interruzione di eventuali ulteriori forniture di merci. 

Ne consegue che, pur non avendo pregiudicato, in astratto, i diritti della società ricorrente, la condotta della banca trattaria resistente ha comunque sensibilmente ridotto le chances di recupero del credito portato dal titolo (in questo senso v. anche la decisione di questo Collegio n. 2791 del 21 dicembre 2011). La misura del pregiudizio subito dalla ricorrente non può ricondursi al valore facciale del titolo non onorato, dato che, in primo luogo, ai sensi dell’art. 4 del R.D. 1736/1933, l’assegno bancario non può essere accettato dalla banca trattaria convenuta. In ogni modo, la perdita di un’opportunità è fatto la cui capacità lesiva – soprattutto laddove non vi è la prova, come nel caso di cui si discute, che il comportamento dell’intermediario sia stato doloso o collusivo con gli interessi del traente – va valutata in ragione delle concrete utilità che il suo sfruttamento avrebbe potuto assicurare e che non può tradursi nel mero accollo, sul soggetto responsabile, dell’intero pregiudizio economico subito dal danneggiato. 

Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio stima in via equitativa il danno da perdita di chance connesso alla condotta illegittima della banca trattaria resistente nella misura del dieci per cento del valore facciale dell’assegno contestato, ossia euro 5.040. [...]".

Di seguito, il testo integrale della decisione n. 468/2013 dell'ABF.

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