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martedì 31 marzo 2026

Truffe bancarie telefoniche: quando paga anche la banca (ma non sempre). La lezione dell’ABF sulla responsabilità condivisa

Nelle ultime settimane, uno degli argomenti più trattati da questo blog ha riguardato le truffe digitali, un odioso fenomeno in grave ascesa e che sta colpendo molti consumatori italiani, con diverse e sempre innovative modalità (vedi la "truffa della ballerina" - clicca qui).

Una delle versioni più classiche della truffa digitale riguarda il vishing, ossia il furto dei dati bancari attraverso una telefonata e che può comportare gravi danni al consumatore raggirato, come accaduto nella vicenda oggetto della decisione n. 1880/2025 dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma.

Il provvedimento che trovate di seguito è particolare perché determina, da una parte, la responsabilità della banca, ma dall'altra anche quella del correntista "distratto", stabilendo che anche il consumatore deve stare accorto e tenere comportamenti che evitino il il furto dei suoi denari (per chi è rimasto vittima di phishing/vishing o comunque vuole assistenza in materia bancaria, può scrivere a sos@consumatoreinformato.it).


1. La vicenda: una truffa telefonica sempre più sofisticata

Un correntista subisce una truffa di tipo “vishing”, ossia phishing telefonico, venendo contattato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: l’interlocutore conosce dati personali del cliente e si presenta come operatore incaricato di completare il questionario antiriciclaggio tramite una presunta applicazione di sicurezza.

Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente, il cliente installa sul proprio smartphone un’applicazione che consente il controllo remoto del dispositivo.

Nei giorni successivi viene disposto un bonifico di 49.500,00 euro verso un beneficiario sconosciuto con causale “acconto immobile” e viene tentato un secondo bonifico di 28.500,00 euro, poi bloccato dal sistema.

Il cliente denuncia immediatamente i fatti e disconosce l’operazione, sostenendo di non aver mai autorizzato il pagamento né comunicato credenziali o codici.

La banca, invece, produce i log informatici attestanti:

  • accesso con PIN;
  • autenticazione tramite mobile token;
  • autorizzazione mediante OTP.

Secondo l’intermediario, dunque, l’operazione risulta formalmente corretta.


2. PSD2 e autenticazione forte: perché non basta dire “i codici erano giusti”

Il Collegio richiama il quadro normativo della PSD2, recepita nel nostro ordinamento mediante modifica del d.lgs. 11/2010.

Nel caso concreto l’operazione era protetta dalla cosiddetta strong customer authentication (SCA):

  1. PIN come fattore di conoscenza;
  2. OTP generato tramite mobile token come fattore di possesso.
  3. Sistema ritenuto conforme anche agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea.

Ma il punto centrale — e ormai consolidato nella giurisprudenza ABF — è un altro.

La corretta autenticazione tecnica non equivale automaticamente ad autorizzazione consapevole del cliente.

La banca non può limitarsi a dimostrare che i codici sono stati inseriti: deve anche dimostrare di aver adottato presidi idonei a prevenire frodi prevedibili nel contesto attuale.


3. Il numero telefonico “riconducibile” alla banca: un problema anche dell’intermediario

Elemento rilevante della decisione è il cosiddetto caller ID spoofing.

Ma cos'è il caller ID spoofing? l'ABF l'ha definito come una sofisticata truffa informatica  basata sulla falsificazione del numero del mittente (chiamata o SMS) per simulare un'entità affidabile,la banca inducendo la vittima a rivelare credenziali o spostare fondi.

Il numero utilizzato dal truffatore non coincideva formalmente con quello ufficiale del call center, ma risultava comunque riconducibile all’intermediario.

Secondo l’orientamento ormai prevalente dei Collegi territoriali, ciò può integrare un concorso di responsabilità della banca, perché l’intermediario deve adottare presidi tecnici adeguati per evitare l’uso fraudolento dei propri riferimenti telefonici.

Per il consumatore medio, infatti, vedere comparire un numero associabile alla banca genera un affidamento comprensibile e spesso determinante.


4. L’errore decisivo del cliente: installare l’app di controllo remoto

Il Collegio dell'Arbitro, dando seguito a precedenti analoghe vicende, individua anche una responsabilità grave del correntista.

Seguendo le indicazioni del falso operatore, il cliente installa un’applicazione che consente l’accesso remoto allo smartphone.

Secondo una linea ormai costante dell’ABF, questa condotta integra colpa grave.

⇒ Chi consente ad uno sconosciuto di controllare il proprio dispositivo:

⇒ permette al truffatore di visualizzare notifiche;

⇒ inserire credenziali;

⇒ autorizzare operazioni.

In sostanza, il frodatore può operare indisturbato simulando l’operatività del cliente.

Il Collegio sottolinea inoltre che non è stato prodotto alcun “messaggio esca”, elemento spesso utilizzato per dimostrare un affidamento ragionevole nei casi di spoofing o smishing.


5. Operazione anomala: quando la banca avrebbe dovuto fermarsi

Nonostante la colpa grave del cliente, la banca non viene esonerata completamente, in quanto il bonifico presentava infatti diversi indici di anomalia tali da indurre l'intermediario bancario a bloccare/non dare esecuzione all'ordine di bonifico, previo ulteriore controllo. 

Elementi di anomalia che possono essere rilevati dalla banca, utilizzando il criterio della diligenza professionale (c.d. "accorto banchiere") ex art. 1176 c.c., comma 2, sono l'importo estremamente elevato; operazione non coerente con la storia del conto; tentativo successivo di ulteriore bonifico poi bloccato.

E tale attività di controllo può essere rispettata, attraverso sistemi capaci di intercettare trasferimenti manifestamente fuori linea rispetto al comportamento abituale del cliente.

Se un’operazione appare abnorme già prima facie, il controllo automatizzato non basta.


6. La decisione: responsabilità condivisa e rimborso solo parziale

In conclusione, il Collegio individua quindi un concorso di colpa tra banca e cliente:

a.- del cliente, per aver installato l’app di controllo remoto;

b.- della banca, per non aver adeguatamente intercettato l’operazione anomala.

Il ricorso viene parzialmente accolto e la banca viene condannata a pagare15.000 euro a titolo equitativo, su 49.500 richiesti.

La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata in questa materia, in quanto nelle frodi digitali più evolute la responsabilità non è quasi mai totalmente unilaterale, come ci ha detto l'ABF con questa decisione.

Quando il cliente agevola la truffa con comportamenti gravemente imprudenti, il rimborso integrale diventa difficile, o comunque parziale, avendo partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

Ma allo stesso tempo l’intermediario non può rifugiarsi dietro la correttezza tecnica dei log informatici se l’operazione presenta segnali evidenti di anomalia.

In un contesto di truffe sempre più sofisticate, la sicurezza dei pagamenti resta una responsabilità condivisa — e la prevenzione, oggi più che mai, è il vero strumento di tutela del consumatore.

Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma - decisione n. 1880/2025.

domenica 3 luglio 2022

Digital wallet - Poste Italiane condannata a rimborsare il consumatore per i prelievi fraudolenti

Questa domenica torniamo a trattare un tema a noi caro, ossia la responsabilità di Poste Italiane per i prelievi fraudolenti avvenuti sul conto dei vari clienti a seguito di una attività di spoofing.

Ricordiamo che  Caller ID Spoofing (o solo spoofing) è una particolare tecnica di manipolazione dell'identità telefonica, attraverso la quale sul vostro display appare un numero di telefono di altri, al fine di contattare la vittima designata ed ottenere dati personali.

Il malfattore utilizza questo sistema con il fine di truffare il consumatore, attraverso utenze conosciute dal destinatario della telefonata, in modo tale che questi risponda alla chiamata e così  attivando il servizio di sollecitazione telefonica o, ancor peggio, un servizio a pagamento.

E' chiaro che questa tecnica si è sviluppata grazie alle nuove linee di  telefonia Voice over IP (VOIP), ossia attraverso il protocollo TCP/IP, evitando le linee telefoniche tradizionali.

Invero, questo fenomeno non è recente, ma si è sviluppato in modo rilevante solo negli ultimi anni, parallelamente alla nascita di nuovi servizi di telefonia mobile.

Nel caso affrontato dall'ABF, un utente aveva rinvenuto, nella pagina dell'operatore, un link che rimandava ad una presunta attivazione di un servizio di Poste Italiane.

In seguito, il consumatore riceveva delle telefonate di una persona che si palesava come consulente di Poste Italiane, il quale invitava il cliente ad installare Team Viewer Quick Support, attraverso il quale i truffatori riuscivano a carpire i dati personali del truffato e sottrargli delle somme di denaro dal conto di Poste.

Il consumatore si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario per chiedere il risarcimento del danno, assumendo che Poste Italiane non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare la truffa digitale.

Per la soluzione della controversia, l'arbitro ha richiamato le regole previste in questa materia ed in particolare il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell’entrata in vigore (il 13/01/2018) del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 

Le norme di riferimento (artt. 7, 10, 10-bis e 12) disciplinano il servizio di cui trattasi, prevedendo le tutele in favore dell'utente, proteggendolo dal rischio di utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento.

L'art. 10 grava sul prestatore di servizi di pagamento (Poste Italiane nel  caso di specie) l’onere di fornire adeguata prova “che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”.

Il secondo comma del citato art. 10 dispone che “l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7”.

Peraltro, all'intermediario viene data la possibilità di fornire adeguata prova volta a dimostrare che la frode sia stata posta in essere, con dolo o della colpa grave, dell'utente

Giova richiamare, l’art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 11/2010, norma che addebita il danno derivate dalla frode al prestatore di un servizio di pagamento, laddove quest'ultimo non abbia richiesto l’autenticazione forte “Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente”.

Le norme previste in materia di sistemi di sicurezza conformemente alle indicazioni della Direttiva Europea Payment Services Directive (PSD2), hanno il fine di contrastare in modo ancora più efficace possibili tentativi di frode, anche se appare chiaro che la tecnologia apporta la migliore tutela possibile per il consumatore, mentre il diritto può solo parzialmente salvaguardare gli interessi del consumatore.

Nel fattispecie oggetto del giudizio dell'ABF, Poste Italiane non ha fornito prova di aver adottato tutte le misure di tutela, violando il citato art. 10.

Qui la decisione dell'ABF.

venerdì 6 marzo 2020

Chi garantisce Confidi?

La pronuncia dell’ABF oggi in commento, la n. 423 del 21 gennaio 2015, ci dà l’occasione, finalmente, di vedere insieme che cos’è e come funziona la Garanzia Confidi, i quali oggi si affiancano a banche e assicurazioni per offrire più garanzie di solidità del tessuto imprenditoriale.

In tempi nei quali avere i capitali propri per aprire un’impresa è difficile, soluzioni come quella dei Confidi, che si impegnano per rendere accessibile alle imprese il sistema bancario, sono da tenere in considerazione.

Tuttavia, è meglio evitare di pensare alla Garanzia Confidi come ad una sorta di El Dorado che permette all’imprenditore di scrollarsi opportunisticamente di dosso ogni responsabilità.  

1. CHE COSA SONO?
Il meccanismo è semplice. 

I Confidi sono consorzi che si occupano della garanzia collettiva dei fidi.

Le MPMI (micro, piccola e media impresa) fanno capo ad associazioni di categoria (costituite, appunto, in consorzi ovvero società cooperative) alle quali versano contributi che promuovono (vedremo meglio come) i nuovi arrivati (e non solo) che vorrebbero fare impresa, ma non hanno il credito



Si tratta, dunque, di uno strumento mutualistico da sempre sotto l’occhio del nostro Legislatore: dall’inserimento negli elenchi generali degli intermediari finanziari di Confidi “solidi” (ossia, con requisiti minimi di patrimonio netto e capitale), alla vigilanza da parte della Banca d’Italia, fino ad alcune norme che oggi disciplinano le garanzie dei Confidi verso il Fisco.

Lo strumento è utile e conveniente, dal punto di vista delle banche, sia perché queste ottengono più informazioni sul proprio debitore che una riduzione complessiva del rischio nell’erogazione del credito. 

Sono anche utili per gli imprenditori perché questi, erogando un contributo, possono accollare, almeno in parte, il proprio rischio di impresa sui consorzi che garantiscono verso le banche, con un meccanismo non molto distante da quello della R.C. auto.

Quale garanzia fornisce, in ultima istanza, Confidi?

Come avremo modo di approfondire in seguito, il Confidi può rilasciare una garanzia a “prima richiesta” (detto anche bid bond), ove il creditore, a seguito dell’inadempimento del debitore principale, può rivolgersi al garante ed escutere immediatamente la propria garanzia.

Più spesso, però, il Confidi rilascia una garanzia sussidiaria, ove il creditore (usualmente le banche e gli intermediari garantiti) possono richiedere il rimborso del finanziamento al garante dopo aver preventivamente agito nei confronti del debitore principale (c.d. escussione preventiva).

In altri termini, e come vedremo in seguito, se la banca creditrice concede un finanziamento ad un piccolo imprenditore, assistito da garanzia sussidiaria Confidi, e quest’ultimo non paga tutte le rate, il creditore dovrà prima ottenere il credito dal debitore principale e solo successivamente potrà rivolgersi al Confidi, chiedendo in via sussidiaria di coprire il residuo del credito, nonché i relativi interessi di mora. 

2. I CONFIDI E LE RISORSE PUBBLICHE
I Confidi, per la loro funzione, si avvicinano di più alle assicurazioni, e non sono “strumenti anticrisi”. 

Però, molte risorse pubbliche vengono investite nei Confidi. In pratica, i Confidi impiegano spesso risorse dello Stato (quindi Regioni, Camere di Commercio, Province, ecc.) e possono attuare una politica creditizia meno garantista, ad esempio indirizzando le garanzie su specifiche iniziative, di volta in volta individuate dal soggetto Pubblico.

Sono soggetti creati per aiutare le piccole iniziative imprenditoriali locali, consentendo di accedere al credito anche a categorie che non dispongono dei requisiti minimi necessari per ottenere l’erogazione di un finanziamento da parte delle banche.

Invero, non può sfuggire che tale soggetto fornisce delle garanzie in favore dei creditori, ma non subentra al debitore nel caso di inadempimento da parte di quest’ultimo.

3. IN CONCRETO, COME OPERANO LE GARANZIE CONFIDI?
Veniamo, ora, al punto.

La Garanzia Confidi, nella prassi, prevede due “livelli di garanzia”.

1. la “fideiussione” prestata dalle imprese associate al Confidi in favore, e affianco, all’impresa insolvente;  

2.  un “fondo rischi” che copre, in tutto o in parte, i debiti dell’impresa insolvente.

Come anticipato in precedenza, si deve notare che le banche sono sempre tenute ad avviare azioni di recupero del credito, anzitutto, nei confronti dell’impresa insolvente. In altre parole, anche se l’impresa è iscritta alla Confidi e versa i contributi, ciò non la riparerà da eventuali azioni di recupero del credito garantito, da parte della banca.

Anzi, vi è da dire che i rapporti che le banche intrattengono con i Confidi sono un aspetto del tutto separato, indipendente dalle sorti del rapporto tra banca e impresa.

In concreto, quindi, quando paghiamo un Confidi quale tipo di garanzia otteniamo come debitori della banca/imprenditori?

Come già sopra riportato, la garanzia viene fornita esclusivamente nell’interesse del creditore/banca, ma non ripara il debitore dalla copertura del debito contratto.

In termini più semplici e contrariamente a quanto ritengono in molti, nel momento in cui otteniamo un credito con una banca con l’intervento di una garanzia Confidi, non dobbiamo pensare che se non paghiamo le rate, sarà il Confidi a coprire il nostro inadempimento verso la banca, liberandoci dal debito in modo definitivo.

Pagare il “servizio di garanzia Confidi” (di solito per una percentuale tra l’1 e il 3% del finanziamento) vuol dire pagare la garanzia del creditore (banca), ma non tutelare la posizione del debitore.

Quale conseguenza? Facciamo un caso concreto ed attuale.

Una piccola imprenditrice locale, utilizzando le norme regionali che agevolano l’impresa femminile, ottiene un finanziamento da una banca. L’istituto di credito subordina la concessione del credito ad alcune garanzie che la cliente dovrà fornire, quali:

- garanzia personale (ad esempio, un parente o una persona amica);

- accensione di una garanzia Confidi.

Se la piccola imprenditrice non riesce a versare tutte le rate, la banca agisce per il recupero per il proprio credito, avviando un’azione legale verso il debitore principale e verso i garanti.

Come visto in precedenza, nel caso di garanzia a prima richiesta, la banca creditrice si rivolge al Confidi e chiede di essere pagata immediatamente per la somma garantita, essendosi avverato il presupposto per l’esercizio del proprio diritto, ossia l’inadempimento del debitore.

Nel caso di garanzia sussidiaria, la banca deve prima agire verso il debitore principale (e il garante personale) e solo successivamente, quando non ha trovato soddisfazione del proprio credito attraverso le azioni legali, si può rivolgere al Confidi.

Ciò che viene spesso ignorato è che in entrambi i casi (intervento diretto o garanzia sussidiaria), dopo aver pagato la banca, il Confidi diviene titolare di un potere di surroga, ossia si sostituisce al creditore originario (la banca) ed agisce verso il debitore principale per ottenere il pagamento della somma versata all’istituto di credito: Confidi si “trasforma” da garante del debitore a titolare del credito vantato verso quest’ultimo, subentrando nel rapporto contrattuale avviato tra banca e, nel caso di specie, la nostra piccola imprenditrice.

Quando sottoscrivete un contratto con Confidi, quindi, dovete aver ben chiaro che:

• Non state ottenendo una garanzia che vi tutelerà dalla banca che interviene nel caso di vostro inadempimento. Confidi è una garanzia esclusiva per la banca.


• Se non pagate la banca, dovrete pagare in seguito Confidi che si sostituisce all’istituto di credito e diviene il vostro nuovo creditore.

Di seguito, il provvedimento ABF n. 423/2015.

domenica 16 febbraio 2020

Quando la banca può legittimamente rifiutarvi il mutuo

Questa domenica vi proponiamo la recente decisione del collegio ABF di Napoli chiamato a decidere in merito alla legittimità del rifiuto opposto da un istituto bancario alla richiesta di mutuo di un proprio cliente.

Nel caso di specie, un consumatore aveva chiesto la concessione di un mutuo per l'acquisto di un immobile, ma la banca aveva opposto motivato rifiuto all'esito di un controllo del richiedente e dell'immobile oggetto di finanziamento.

A seguito del ricorso avanzato dal consumatore, l'ABF ha analizzato la copiosa documentazione versata in atti ed ha ritenuto corretta la condotta tenuta dalla banca, non ravvisando alcuna violazione del TUB.

L'arbitro ha premesso che la banca non è obbligata a concedere il credito al cliente, e può opporvi rifiuto rispettando, però, alcune regole di condotta, così come previsto dall'art. 120 bis del Testo Unico Bancario.

La Banca deve, in primo luogo, fornire una risposta al cliente in un termine ragionevole, ossia deve concludere l'istruttoria entro un periodo congruo, invitando il cliente anche a fornire documentazione o chiarimenti se necessari per favorire l'esito positivo della richiesta di mutuo.

L'istituto di credito deve, inoltre, motivare il rifiuto opposto al cliente, fondando la propria richiesta negativa solo su questioni/dati/valutazioni oggettive che riguardano il soggetto richiedente o il bene oggetto di finanziamento.

L'intermediario deve agire, infatti, secondo i canoni di buona fede, correttezza e trasparenza nei confronti del cliente, cercando di agevolarlo nell'ottenimento del credito o comunque fornendo la motivata risposta negativa senza eccessivo ed immotivato ritardo.

E nel caso di specie, la banca ha rispettato tutti i principi sopra richiamati.

Qui la decisione n. 8467/2019 dell'ABF.

giovedì 31 ottobre 2019

Buoni serie "O" - ABF ancora contro i risparmiatori

Anche l'Arbitro Bancario Finanziario si allinea all'orientamento definitivamente indicato dalla Corte di Cassazione in materia di buoni fruttiferi, così definitivamente affossando le speranze dei molti risparmiatori che hanno richiesto il maggior rimborso degli interessi.

Abbiamo già trattato diffusamente la questione (vedi qui)  evidenziando come il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 abbia sensibilmente ridotto i tassi d’interesse riconosciuti ai risparmiatori, sicuramente inferiore a quello riportato sui buoni cartacei all'atto della sottoscrizione.

La Cassazione, con decisione  richiamata dall'ABF nel provvedimento in lettura, ha ritenuto legittima la riduzione operata dal citato decreto, legittimando la riduzione degli interessi riconosciuti al risparmiatore (vedi qui).


Di seguito, il provvedimento del Collegio di Torino.

lunedì 25 giugno 2018

Home banking ed internet banking: come difendersi dalle operazioni di phishing e malware

In tema di servizi telematici di pagamento (internet banking o home banking), l’utente medio si trova a dover affrontare il problema della sicurezza ed affidabilità di detti servizi, contro le operazioni effettuate abusivamente da terzi utilizzatori, perlopiù mediante e-mail “esca” e malware sul computer (e non solo).


Il problema: a differenza di quanto avviene per le frodi su bancomat, dove il terzo riesce a captare il PIN soltanto se il titolare (e lui soltanto) non ha adottato alcun accorgimento per la custodia materiale della carta, per quelle su home banking il cliente si confronta con piattaforme sofisticate, dove si affacciano rischi più difficili da scongiurare. A ciò si aggiunge che, allo stato attuale della tecnica, non esistono sistemi di protezione che garantiscono l’inviolabilità della piattaforma da parte dei terzi abusivi.


Nel complicato contesto dei servizi di home banking, è pertanto decisivo il ruolo di protezione della piattaforma da parte dell’intermediario bancario: in effetti, soltanto questo soggetto riesce a predisporre ed aggiornare con continuità dei sistemi di sicurezza con minor costo e ad evitare che i rischi ricadano in modo generalizzato sui clienti.


 la posizione storica dell' Arbitro: ed infatti l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), investito negli ultimi anni di una mole di casi molto più estesa di quella dei tribunali, ha fatto leva sul principio del “rischio di impresa” e sbilanciato la responsabilità sul lato dell’intermediario. In particolare, ha evidenziato che la banca, nel momento in cui offre servizi online, ha il dovere di adempiere al proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti, predisponendo misure di protezione idonee ad evitare l'accesso fraudolento di terzi, o a neutralizzarne gli effetti, salva peraltro l'eventuale responsabilità concorrente del titolare del conto (tra le tante, si segnalano ABF, Collegio di Milano - decisione n. 46 del 15 febbraio 2010 [v.link]; Collegio di coordinamento -  decisione n. 3498 del 2012 [v.link]; Collegio di Milano - decisione n. 467 del 2014 [v. link]).

In tale ottica e con il fine di “mappare” le truffe, il Collegio di coordinamento ABF ha distinto tra le truffe realizzate mediante metodi ormai conosciuti alla clientela (le classiche email di phishing), dalle truffe più insidiose in cui maggiore è la difficoltà di avvedersi della situazione di apparenza generata dal malware (v. le decisioni n. 3498/2012 e n. 1820/2013 [v. link] ).


 il caso: Nel solco di questi orientamenti si inserisce, da ultimo, il Collegio ABF di Bologna con la recente decisione n. 8120 del 6 luglio 2017, la quale si occupa di un caso di phishing tradizionale. In tal caso, l’ABF ha ravvisato la responsabilità del titolare del conto per colpa grave, avendo questi fornito in risposta ad un SMS le credenziali di accesso al conto, nonostante la notorietà di tale pratica e la sua pericolosità.


E quindi il cliente non ha ottenuto il risarcimento, poiché ha contribuito egli stesso, e non la banca, all’accesso al proprio conto.


 Cosa vi consigliamo? In primo luogo, è necessario un maggior grado di diligenza nella fruizione del conto online, evitando soprattutto di accedere a siti e pagine sospette e non utilizzate dalla banca online.


Tuttavia, può essere che i terzi si siano introdotti sul vostro conto tramite sistemi sofisticati, che il cliente non riesce a scongiurare (vedi malware). In tal caso, sottoponete a perizia da parte di un consulente informatico il vostro PC e diffidate la banca a restituirvi i soldi sottratti dal conto online e, in caso di risposta negativa, rivolgetevi all’ABF.

Di seguito, la decisione n. 8120 del 6 luglio 2017.

sabato 28 aprile 2018

Hanno aumentato i costi del conto corrente di 25 euro? non è sempre legittimo (come difendersi)

Il Collegio di Torino dell'ABF, con la recente decisione n. 4845 del 5 maggio 2017, ha dichiarato illegittima la condotta della banca che aumenta i costi del conto corrente in assenza di un giustificato motivo.

Nel caso di specie, un correntista si è rivolto all'ABF per chiedere la restituzione delle spese addebitate dalla banca a titolo di "spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione" un aumento di euro 25,00, giustificate quale partecipazione una tantum del correntista alla creazione del Fondo Nazionale di Risoluzione creato per le crisi bancarie.

La banca, quindi, aveva giustificato l'addebito ai clienti con il recepimento in Italia della Direttiva 2014/59/UE che ha istituito del citato Fondo, al quale ogni intermediario bancario deve partecipare.

La scelta è stata, nella specifica vicenda affrontata dall'Arbitro, così giustificata "Il Banco in questo frangente ha ritenuto opportuno evitare di aumentare strutturalmente il costo puntuale di singoli prodotti o voci di spesa (peraltro i nostri conti correnti, come da tabelle di confronto degli Indici Sintetici di Costo, continuano a rimanere tra i più competitivi del mercato), ma ha preferito agire con la massima trasparenza introducendo una spesa, della quale viene chiaramente indicata la finalità, limitata alla sola liquidazione del 31/12/2016. La nota in calce alla "proposta" precisa, infatti, che a partire dal 1/1/2017 le spese in esame torneranno ad assumere il valore precedentemente attribuito".

L'Arbitro ha ritenuto tale aumento una tantum non legittimo, ovvero non conforme all'esercizio da parte della banca dello ius variandi che le spetta ex art. 118 TUB, ovvero la possibilità di poter modificare unilateralmente le condizioni del rapporto bancario con aumento - anche momentaneo - delle spese di tenuta del conto corrente.

In particolare, l'ABF ha ritenuto che la banca non abbia rispettato il principio del giustificato motivo, presupposto necessario per legittimare la modifica delle condizioni contrattuali, né abbia chiarito tali ragioni al cliente.

E quindi, il cliente ha ottenuto la restituzione dei 25 euro addebitati dalla banca.

Cosa vi consigliamo? diffidate la banca a restituirivi gli euro addebitati dalla banca e, in caso di risposta negativa, rivolgetevi all'Arbitro Bancario Finanzario.

venerdì 30 settembre 2016

Arbitro finanziario - da ottobre importanti novità

La recente Delibera Consob del 4 maggio 2016, con la quale è stata data emanazione all’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007, ha introdotto novità interessanti per quel che concerne la figura del  nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf).

Qui alcune novità interessanti che entreranno in vigore il prossimo ottobre:

- composizione del collegio dell'ACF
Gli arbitri che comporranno il collegio dovranno rispecchiare tutte le realtà e gli interessi coinvolti nelle controversie sottoposte al procedimento ADR, e quindi il Presidente e due membri del collegio sono nominati da Consob, altri due membri sono scelti su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.

- materia oggetto delle decisioni dell'ACF
Oggetto delle decisioni dell'arbitro sono tutte le controversie che riguardano la violazione degli obblighi di informazione da parte delle banche in materia di investimenti finanziari e di gestione collettiva del risparmio. Esiste un limite quantitativo all'accesso all'arbitro nel senso che questo sistema di soluzione alternativa delle controversie può avvenire solo per importi inferiori ad euro 500.000,00.

- procedura telematica e gratuita
L'avvio e la gestione della procedura è totalmente telematica, sicché l'investitore (od anche l'intermediario finanziario) che intenda rivolgersi all'arbitro lo dovrà fare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Solo il ricorso può, in particolare nel caso di investitori poco telematici, essere inviato attraverso la normale raccomandata.

Il sistema telematico dovrebbe consentire una condivisione real time di documenti, istanze ed ogni fase della procedura

La procedura è completamente gratuita e dovrebbe essere abbastanza rapida dovendosi concludere entro 90 giorni dall'invio della domanda di mediazione.

- Avvio vigilanza Consob
Una novità interessante che dovrebbe essere introdotta con il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie della Consob riguarda, secondo molti commentatori, la possibilità da parte dell'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) di attivare la vigilanza Consob, laddove dall'istruttoria dello specifico fascicolo, il collegio dovesse ravvisare  condotte gravi e ripetute da parte dell'intermediario finanziario.

Qui la Delibera Consob.

venerdì 18 marzo 2016

Anche l’arbitro bancario dichiara la fine dell’anatocismo

Una nuova decisione conferma l'orientamento assunto, da più parti, di voler escludere l'applicazione dell'anatocismo bancario ai rapporti bancari a partire dallo scorso 1° gennaio 2014, così come stabilito dal comma 2 introdotto dall’art.1, comma 629, della legge n.147/2013 (sul punto, vedasi qui).

E questa volta è l'Arbitro Bancario Finanziario che, con la recente decisione dell’08 ottobre 2015, n. 7854, ritiene di dover aderire in merito all'applicazione temporale della novità normativa - il divieto di anatocismo - di cui all’art. 120, comma 2, del TUB, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La vicenda è nota, ed è stata abbondantemente affrontata in questo blog, e quindi vi rimandiamo ai precedenti interventi che trattano questo tema, in particolare laddove si evidenzia che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha cancellato, di fatto, l'anatocismo bancario, stabilendo che a far data dal 1° gennaio 2014 gli istituti di credito non possono operare alcuna capitalizzazione nei rapporti bancari intrattenuti con i clienti.

L'ABF, facendo proprie queste semplici valutazioni già ribadite di recente dalla giurisprudenza di merito, ritiene che tale norma contenga una interpretazione abrogatrice dell'anatocismo, senza la necessità di alcuna interpretazione successiva da parte del CICR, e quindi di per sé idonea a divenire immediatamente applicabile da parte degli istituti di credito.

D'altronde, continua il Collegio, questa abrogazione si può comprendere sia dagli intenti normativi perseguiti con la norma, sia dalla circostanza che la norma non lasciava alcun spazio interpretativo al CICR, chiamato soltanto a definire alcuni aspetti meramente pratici.

Trattandosi di una abrogazione intervenuta con una norma successiva, l'ABF conclude sostenendo che dal 2014 è divenuta illegittima la pratica commerciale dell'anatocismo bancario.

Qui la sentenza dell'ABF.

sabato 28 febbraio 2015

Polizza unit linked ed obbligo di informativa precontrattuale: banca condannata a risarcire il cliente

La banca è tenuta ad informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

Tale obbligo deve essere assolto dall'intermediario finanziario in modo più completo, laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E secondo il Tribunale di Gela, nella sentenza che vi proponiamo di seguito, tale rischio di confusione nella quale può cadere il cliente, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale operando in buona fede deve rendere noto che una polizza unit linked consiste in uno strumento finanziario, e non in una normale polizza assicurativa.

Tale dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza unit linked, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

Ed il giudice pare proprio non aver riscontrato che tale informazioni siano state fornite dall'intermediario al cliente secondo i criteri previsti dalla legge, ed anzi, dopo aver qualificato il prodotto oggetto di proposta come uno strumento finanziario, ha ritenuto violate le norme in materia previste dal citato TUF e dal Regolamento Consob attuativo ratione temporis applicabile.

Quale conseguenza all'inadempimento da parte della banca? il risarcimento del danno in favore del cliente, quantificato nella differenza tra quanto versato al momento dell'acquisto ed il valore residuo attuale.

Di seguito, la sentenza n. 8629/2013 del Tribunale di Gela. 

venerdì 26 dicembre 2014

Rifiuto illegittimo della banca a ricevere l’assegno del correntista–risarcimento del danno del cliente

Può la banca rifiutarsi di ricevere un assegno postdatato da parte del cliente e provvedere all'incasso?  e nel caso in cui tale rifiuto sia illegittimo, quali possono essere le conseguenze a carico dell'intermediario bancario che si sia reso responsabile di tale condotta? può essere chiamato a risarcire i danni subiti dal correntista?

Questi argomenti sono stati trattati dall'Arbitro bancario finanziario con la decisione n. 468/2013 resa nel 2013 e che potete leggere in questo post.

All'Arbitro bancario si era rivolto un correntista che si era visto rifiutare l'incasso di un assegno da parte della banca, in quanto recava al suo interno come data il 30 giugno 2019, in luogo del 30 giugno 2011.

La banca non solo non aveva provveduto al pagamento dell'assegno, ma aveva altresì avviato la procedura di protesto, con segnalazione del titolo di credito.

Il correntista, rivolgendosi all'ABF, contestava la decisione assunta dall'istituto di credito, considerando irrilevante sotto il profilo della validità dell'assegno la data (ed anzi sostenendo che la data era il 30 giugno 2011), e quindi illegittimo il rifiuto della banca trattaria di provvedere al pagamento del proprio titolo di credito.

La banca, per contro, insisteva nel ritenere del tutto legittima la propria condotta, sostenendo che non vi era possibilità alcuna di procedere all'incasso del titolo di credito. 

A.- Rifiuto illegittimo
L'ABF, presa visione dei documenti prodotti dalle parti, ha considerato non legittimo il rifiuto opposto dalla banca al cliente alla richiesta di pagamento dell'assegno bancario, non ritenendo sussistere i presupposti, per tali motivi "Ora, anche ammesso (e non concesso) che la data di emissione dell’assegno fosse il 30/06/2019, deve chiedersi se sia stato legittimo il rifiuto della banca trattaria di provvedere al pagamento per l’asserita “irregolarità” della data di emissione. In verità, l’emissione di un assegno post-datato al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 121 del R.D. 1736/1933 non dà luogo alla nullità del titolo di credito, ma soltanto del patto di postdatazione in quanto in frode alla legge, che conferisce all’assegno funzione di mezzo di pagamento e non di credito

Ne consegue che l’assegno postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento nel momento stesso della sua emissione, coincidente con il distacco dalla sfera giuridica del traente e con il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cass., 3 marzo 2010, n. 5069, Cass., 6 giugno 2006, n. 13259, Cass., 31 gennaio 2006, n. 2160; Cass., 25 maggio 2001, n. 7135, Cass., 30 maggio 1996, n. 5039, Cass., 11 maggio 1991, n. 5278 nonché, tra le pronunce dell’ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 2269 del 24 ottobre 2011). È quindi espressamente consentita la presentazione immediata dell’assegno post-datato per il pagamento a vista (ex art. 31, 2° comma, R.D. 1736/1933), residuando delle implicazioni di natura fiscale (applicazione all’assegno dell’imposta prevista per le cambiali) e sull’efficacia di titolo esecutivo (in prevalenza negata anche a seguito di regolarizzazione nel bollo), che però non impediscono alla banca trattaria di provvedere al pagamento o, in caso di mancanza di fondi, di inviare il titolo al protesto ed avviare la procedura per l' iscrizione del nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)."

Il giudice sostiene, in buona sostanza, che l'indicazione di una data posteriore, seppur estremamente lontana, non invalida l'assegno che deve essere considerato come venuto ad esistenza, e quindi accettato per l'incasso da parte dell'intermediario bancario che lo riceve.

B.- Conseguenze del rifiuto illegittimo
Quali sono le conseguenze nel caso in cui la banca si rifiuti illegittimamente di incassare l'assegno per conto del correntista? può rispondere dei danni subiti da quest'ultimo?

E' interessante, sotto tale profilo, l'intervento dell'ABF, il quale determina un potenziale danno che il cliente può aver sofferto dalla condotta illegittima tenuta dall'intermediario bancario, così argomentando la propria decisione 
"Accertata l’illegittimità del rifiuto della banca trattaria resistente, il Collegio ritiene, in sintonia con la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass., S.U., 26 giugno 2007, n. 14712), che l’obbligo posto a carico del banchiere dall’art. 31 del R.D. 1736/1933 costituisca un’obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, alla cui violazione consegue il diritto al risarcimento a favore del danneggiato. 

Tale conclusione non è posta in discussione, peraltro, dall’obiezione sollevata dalla banca trattaria, ad avviso della quale la mancata levata del protesto ed apertura della pratica CAI non sarebbe idonea a pregiudicare l’esercizio dei diritti da parte del prenditore nei confronti del traente, secondo quanto previsto dall’art. 45 del R.D. 1736/1933 (cfr. fra le ultime le decisioni n. 2791/11,1635/11) protesto al solo fine di legittimare le azioni cartolari di regresso contro gli ulteriori giratari e che la mancata levata non importi decadenza dall’azione di regresso contro altrettanto certo che la funzione del protesto non è soltanto quella di impedire la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili, ben potendo esso venir rilevato, del tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare,ad indurre l’insolvente a far fronte alla propria obbligazione per evitare il segnale socioeconomico negativo che il protesto rappresenta. 

A ciò deve aggiungersi il fatto, non trascurabile, che il rifiuto della banca trattaria di eseguire l’ordine impartito dal traente dell’assegno adducendo l’irregolarità della data di emissione ha impedito anche l’avvio della procedura di segnalazione in CAI, che notoriamente ha l’analogo effetto di spingere il traente verso un sollecito pagamento dell’assegno, al fine di evitare la corresponsione degli interessi e della penale prevista in caso di adempimento tardivo o, in mancanza, la revoca di sistema delle convenzioni di assegno. Infine, la condotta illegittima della banca trattaria ha frustrato il vincolo di destinazione della provvista sorto nei confronti del traente con l’emissione dell’assegno, che, a seguito della circolazione e della presentazione alla banca trattaria, assume un rilievo che non può più essere limitato alle parti contraenti ma si estende anche nei confronti del prenditore, che ha ricevuto l’assegno nel presupposto dell’esistenza dell’ordine di pagamento impartito dal traente alla banca e del suo adempimento. 

Se è vero che il Collegio non ha elementi circa l’esistenza di sufficienti fondi disponibili alla data della presentazione dell’assegno per il pagamento, è indubbio che, anche ammesso il caso contrario, il comportamento della banca trattaria abbia quanto meno impedito alla società ricorrente di accertare tempestivamente la presenza o meno di detti fondi ed assumere le iniziative più opportune per il recupero del proprio credito o per l’interruzione di eventuali ulteriori forniture di merci. 

Ne consegue che, pur non avendo pregiudicato, in astratto, i diritti della società ricorrente, la condotta della banca trattaria resistente ha comunque sensibilmente ridotto le chances di recupero del credito portato dal titolo (in questo senso v. anche la decisione di questo Collegio n. 2791 del 21 dicembre 2011). La misura del pregiudizio subito dalla ricorrente non può ricondursi al valore facciale del titolo non onorato, dato che, in primo luogo, ai sensi dell’art. 4 del R.D. 1736/1933, l’assegno bancario non può essere accettato dalla banca trattaria convenuta. In ogni modo, la perdita di un’opportunità è fatto la cui capacità lesiva – soprattutto laddove non vi è la prova, come nel caso di cui si discute, che il comportamento dell’intermediario sia stato doloso o collusivo con gli interessi del traente – va valutata in ragione delle concrete utilità che il suo sfruttamento avrebbe potuto assicurare e che non può tradursi nel mero accollo, sul soggetto responsabile, dell’intero pregiudizio economico subito dal danneggiato. 

Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio stima in via equitativa il danno da perdita di chance connesso alla condotta illegittima della banca trattaria resistente nella misura del dieci per cento del valore facciale dell’assegno contestato, ossia euro 5.040. [...]".

Di seguito, il testo integrale della decisione n. 468/2013 dell'ABF.

lunedì 11 agosto 2014

Argentina: default "selettivo" per 29 miliardi di euro

L’Argentina è stata dichiarata inadempiente per la seconda volta in tredici anni e il suo debito estero è caduto in “default”. Questa è la novità sostanziale che riguarda il paese sudamericano, il quale rivive l’incubo del dicembre 2001. 

La situazione critica era nota da tempo, ma il nuovo disastro argentino è divenuto inevitabile, a seguito del taglio del rating, operato prima da Standard & Poor’s seguito dalle altre principali agenzie di rating internazionali. 

Motivo principale del declassamento? l’Argentina non ha onorato il pagamento di 539 milioni di dollari di interessi su titoli emessi con scadenza 2033, violando l’accordo di concambio sottoscritto con alcuni fondi comuni americani.  

Invero, secondo quanto si legge da fonti sudamericane, l’Argentina ha depositato su un conto corrente di un istituto di credito americano l’importo previsto, ossia i 539 milioni di interessi (per i bond scadenza 2033), ma tale importo sarebbe stato congelato dal Giudice di New York Thomas Griesa, il quale ha agito per conto di alcuni hedge fund americani che pretendono il rimborso integrale dei bond in loro possesso, pari a 1,3 miliardi. 

Da più parti viene sostenuto che il default dichiarato dallo Stato Argentina nasconderebbe il vero contrasto in atto tra il governo sudamericano ed i grandi investitori americani, interessati a recuperare (e lucrare?) gli investimenti operati in Argentina.

L'Argentina, pur disponendo dei denari per adempire ai propri obblighi verso i debitori, sta portando avanti ogni iniziativa volta a "svincolarsi" dalla presa aggressiva dei fondi avvoltoio, ridiscutendo il proprio debito a condizioni più favorevoli.

Al momento la situazione appare alquanto fluida e per i risparmiatori italiani che avessero accettato le proposte di concambio, le prospettive di ottenere le somme dovute si riducono sensibilmente.

giovedì 12 dicembre 2013

Se il mutuo viene estinto anticipatamente, la banca deve restituire al cliente il residuo premio dell'assicurazione

Non è noto a tutti, ma quando viene estinto un mutuo prima della naturale scadenza del contratto, il cliente ha diritto ad ottenere il rimborso del premio pagato ed addebitato nel contratto per la parte del finanziamento rimborsato in anticipo.

Il diritto al rimborso è previsto dalla legge 221/2012, la quale ha stabilito che “le imprese devono restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.

La banca deve informare il cliente di tale evenienza e deve, inoltre, restituire immediatamente al cliente la somma non utilizzata per la copertura assicurativa del periodo residuo del mutuo. Tale condotta dell'intermediario rientra nei generali doveri di correttezza, diligenza e trasparenza che sempre devono accompagnare la condotta della banca nei confronti del cliente.Nel caso di omesso rimborso della somma da parte dell'istituto di credito, il cliente può contestare la violazione del dovere di buona fede contrattuale e chiedere il risarcimento del danno, oltre al rimborso della somma illegittimamente trattenuta dalla banca.

Questa conclusione è stata confermata dall'Arbitro Bancario Finanziario con la recente decisione 4362/2013 che potete leggere di seguito.

domenica 6 ottobre 2013

Esiste l'usura anche nel calcolo degli interessi della carta revolving

La recente decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 1796 del 3 aprile 2013 ci consente di tornare ad affrontare l'argomento usura bancaria, ovvero l'applicazione da parte di una banca di interessi superiori alla soglia usura nel rapporto bancario intrattenuto con il cliente.

Nel caso affrontato dall'ABF (Collegio di Napoli), il cliente era titolare di una carta di credito rimborsabile a rate (carta revolving) ottenuta dal suo istituto di credito nel 2007.

Dopo aver utilizzato la carta e non aver rimborsato con regolarità le rate alla banca, quest'ultima aveva addebitato al cliente maggiori spese per interessi di mora.Il consumatore si era rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario contestando il conteggio degli interessi operato dalla banca, ed in particolare l'applicazione di un interesse effettivo superiore alla soglia usura prevista per alcuni trimestri dalla Banca d'Italia.

L'Arbitro ha accolto il ricorso proposto dal cliente, contestando alla banca, in primo luogo, di aver imputato gli importi ricevuti dal cliente prima agli interessi maturati e, solo successivamente, alla riduzione del capitale concesso a credito con la carta revolving.

L'Arbitro Bancario Finanziario ha anche accertato che, visti i documenti, l'istituto di credito aveva applicato un tasso effettivo al contratto superiore alla soglia usura, facendo pagare al cliente maggiori importi privi di giustificazione.

L'usura nella determinazione degli interessi applicati comporta, secondo l'organo giudicante, la sostituzione immediata del tasso soglia ai tassi divenuti, anche in momento successivo alla conclusione del contratto, usurari.

Il caso affrontato dall'ABF non è il primo e dimostra come in molti casi le banche abbiano applicato nei confronti dei clienti un tasso di interesse effettivo ben superiore al limite usura previsto ex Legge n. 108/1996.

Di seguito, la sentenza dell'ABF.

venerdì 28 giugno 2013

Conto corrente più caro per il correntista che va in "rosso"

Avrete sicuramente notato che da alcuni mesi maturare un saldo negativo sul proprio conto corrente risulta decisamente più costoso.
In termini più semplici, andare in "rosso" sul conto corrente bancario comporta il pagamento di una commissione bancaria più elevata per il correntista.

Quale ragione si nasconde dietro questo improvviso incremento del tasso di interesse debitorio?

- Disciplina commissioni bancarie di scoperto di conto corrente – operazioni extra fido – l'intervento legislativo del 2008
La banca usualmente svolge una attività con la quale concede del credito al cliente consentendogli di utilizzare somme di denaro superiori alla sua disponibilità.

Sono numerose le operazioni bancarie con le quali la banca offre tale servizio: si va dall'apertura di credito, sino allo smobilizzo anticipato di crediti commerciali del cliente.

Il modello contrattuale che più correttamente rappresenta il rapporto bancario di cui trattasi è il contratto di apertura di credito, ove l'istituto di credito mette a disposizione del correntista una determinata somma per una determinato periodo, o a tempo indeterminato.

Il correntista remunera la banca per tale attività versando la relativa commissione bancaria prevista dal contratto, calcolata con un tasso di interesse, e che varia a seconda del periodo di "scoperto" e dell'importo utilizzato dal cliente.

Stiamo parlando della Commissione di Massimo Scoperto (CMS), con la quale l'istituto di credito ottiene dal correntista la remunerazione per il servizio appena descritto.

L'applicazione di tale commissione ha creato non pochi problemi, tra i quali quello di incidere in modo decisivo nella determinazione del Tasso Effettivo Globale praticato dalla banca sullo scoperto di conto corrente del proprio cliente.

Quest'ultimo tasso risultava superiore alla "soglia usura" prevista ex Legge n. 108/1996 (c.d. "tasso usura").

La Commissione di Massimo Scoperto è stata posta in discussione dal 2008, allorché con decreti legge "anticrisi", il legislatore ha cominciato ad intervenire per disciplinare la materia, ed in particolare le commissioni bancarie previste per gli utilizzi extra – fido e lo scoperto di conto corrente.

- La novità introdotte con il decreto CICR del 30 giugno 2012
L'art. 117 bis del TUB, modificato nel 2012 con la conversione il legge del Decreto Salva Italia, ha delimitato la possibilità per la banca di ottenere remunerazioni per la concessione del credito al correntista, introducendo nuove regole di trasparenza.

La norma, in seguito alla riforma del 2012, ha previsto che:

a. Contratti di conto corrente e apertura di credito con affidamento bancario:
1. I contratti di apertura  di  credito  possono  prevedere,  quali unici oneri a carico del cliente,  una  commissione  onnicomprensiva, calcolata in  maniera  proporzionale rispetto  alla  somma  messa  a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un  tasso di  interesse  debitore  sulle  somme  prelevate.  L'ammontare  della commissione, determinata in coerenza  con  la  delibera  del  CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non puo' superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa  a  disposizione  del cliente. 

b. Contratti di conto corrente o di apertura di credito senza affidamento (o oltre il limite di fido)
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.


Il regolamento CICR, introdotto con D.M. del 30 giugno 2012 e che potete trovare di seguito, ha dato applicazione definitiva all'art. 117 bis TUB, ed ha disciplinato alcuni aspetti innovativi in materia di concessione del credito da parte della banca.

In particolare, la normativa in parola ha delineato le modalità mediante le quali la banca deve istruire la procedura per il calcolo del CIV (Commissione di Istruttoria Veloce) nel caso di sconfinamento senza affidamento da parte del cliente.

L'intervento legislativo ha avuto il merito di introdurre maggior trasparenza nelle condizioni contrattuali applicate dalla banca al correntista nel caso di sconfinamento con/senza affidamento, costringendo gli istituti bancari ad indicare con chiarezza tasso di interesse e costi addebitati al cliente, nel caso in cui questi "vada in rosso".

- Segue: quali conseguenze? Il tasso di interesse applicato al cliente è più elevato
Le nuove norme hanno radicalmente mutato il rapporto banca/cliente, in quanto l'istituto bancario non può più indicare un tasso di interesse debitorio, per il cliente, e separatamente i diversi ed ulteriori costi applicati nei suoi confronti (ad esempio la commissione di massimo scoperto).

In altri termini, i costi addebitati al cliente per il servizio con il quale la banca gli mette a disposizione un determinato importo rientrano tutti nel tasso di interesse applicato.

Va da sé che il tasso di interesse passivo è, improvvisamente, salito attestando il vero costo sostenuto dal cliente quando va a debito nei confronti della banca.

Il tasso debitorio applicato per lo sconfinamento di conto corrente è, quindi, più elevato in quanto viene indicato in modo maggiormente trasparente il costo pagato dal cliente alla banca per il servizio di apertura di credito offerto.

domenica 16 dicembre 2012

La banca deve risarcire il cliente vittima di phishing

La truffa on line è una pratica sempre più frequente e riguarda anche i rapporti bancari, in particolar modo coloro che hanno acceso un servizio di home banking.

Usualmente, attraverso una operazione di phishing, il codice del correntista viene "scippato" dal ladro digitale, il quale si intrufola nel conto corrente del consumatore e provvede a svuotarlo con bonifici su altri rapporti di conto corrente in paesi esteri.

Usualmente la banca si difende in questi casi addossando la responsabilità per il furto al cliente che non ha predisposto sufficienti misure di controllo del proprio personal computer.

La sentenza pronunciata dall'Arbitro Bancario e Finanziario, affrontando una vicenda simile a quella appena ricostruita, ha riconosciuto la responsabilità della banca per il danno sofferto dal correntista.

Quest'ultimo, vittima di una operazione di phishing, si era visto derubare i soldi presenti nel proprio conto corrente ed aveva segnalato alla propria banca il prelievo fraudolento dal proprio conto corrente, sporgendo formale denuncia alla Polizia.

La banca, come in altre circostanze, aveva opposto rifiuto di rimborso della somma rubata al correntista, affermando che la sottrazione del denaro da parte del ladro era da addebitare alla condotta negligente del correntista.

L'Arbitro Bancario ha invece riconosciuto la condotta negligente della banca, evidenziando che in siffatte occasioni, l'intermediario bancario si deve sempre attivare per tutelare il proprio cliente o comunque deve fornire prova di aver adottato tutte le misure idonee per salvaguardare il correntista.

L’ ABF ha rilevato che “qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento sia stata autenticata”.

Nel caso di specie, l'Arbitro ha ritenuto non provata tale circostanza e riconosciuto la responsabilità della banca per il danno sofferto dal cliente.
Di seguito, la pronuncia dell' ABF.

  
Truffa on line - home banking - risarcimento del danno

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