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sabato 18 aprile 2026

FWU Life Insurance Lux: come ci si è arrivati e cosa fare ora

A seguito di alcune segnalazioni ricevute in associazione negli ultimi tempi, abbiamo deciso di di dedicare questo nostro intervento alla recente vicenda che ha riguardato la compagnia assicurativa lussemburghese FWU (per informazioni o assistenza, scrivi a (sos@consumatoreinformato.it).

Purtroppo questa compagnia ha operato anche sul territorio italiano ed ha, di recente, dichiarato la propria messa in liquidazione, lasciando scoperti molti consumatori.

Ed invero, ancora una volta non possiamo rimarcare che c'è una storia dietro ogni fallimento assicurativo, e quella di FWU Life Insurance Lux S.A. vale la pena di raccontarla — perché capire cosa è successo aiuta anche a orientarsi su cosa fare adesso.


Chi era FWU e come operava in Italia

FWU era una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo che vendeva polizze vita a contenuto finanziario — prodotti complessi, spesso di lungo periodo, con rendimenti legati all'andamento dei mercati e comunque offrendo prodotti finanziari complessi. 

In Italia operava non come società italiana, ma in libera prestazione di servizi: un regime europeo che consente a un'impresa di uno Stato membro di commercializzare i propri prodotti in altri Paesi dell'Unione senza aprirvi una sede, restando sotto la vigilanza del proprio Paese d'origine. In questo caso, il Lussemburgo.

E questo dettaglio non è secondario, in quanto questo tipo di operatività comporta una rilevante limitazione dei poteri di controllo ed intervento di IVASS — l'autorità di vigilanza italiana sulle assicurazioni — e che opera come "segnalatore di anomalie". 

La sorveglianza primaria spettava all'autorità lussemburghese, e oggi è da lì che si gestisce tutto: la liquidazione, la verifica dei creditori, i rimborsi.


Cosa è andato storto

Le ragioni precise del dissesto non sono ancora del tutto accertate, ma il profilo di FWU corrisponde a un modello di rischio noto nel settore: polizze con struttura di costi elevata nei primi anni di sottoscrizione, rendimenti dipendenti da mercati finanziari volatili, e una crescita che nel tempo può nascondere squilibri patrimoniali. 

In termini più semplici, la società ha assunto rischi finanziari superiori alle proprie possibilità ed è rimasta "bloccata" a causa di una crisi di liquidità che, emersa in un contesto di mercati difficili, ha fatto crollare rapidamente la compagnia lussemburghese, coinvolgendo circa 120.000 assicurati italiani con un capitale "bruciato" di 360 milioni di euro.


Dove siamo oggi

La compagnia è in liquidazione in Lussemburgo, gestita da Maître Yann Baden, nominato liquidatore dall'autorità competente, a seguito di alcuni provvedimenti adottati dal giudice lussemburghese.

Con il comunicato del 23 febbraio 2026, l'IVASS ha informato i consumatori italiani che tutti i moduli di insinuazione al passivo già ricevuti sono in fase di elaborazione. 

Vista la mole di richieste, non viene inviata una conferma automatica di ricezione: l'unico modo per monitorare la propria pratica è registrarsi al portale clienti della liquidazione (https://cp.fwulifelux.com/welcome).

La procedura è lunga per natura: si tratta di accertare tutto l'attivo disponibile, verificare le richieste di tutti i creditori e distribuire le somme secondo le priorità previste dalla legge lussemburghese. I titolari di polizze vita godono in linea generale di una tutela rafforzata rispetto ad altri creditori, ma quanto si recupererà dipenderà dal rapporto tra ciò che la liquidazione riesce a recuperare e il totale dei debiti accertati. Non esistono garanzie di rimborso integrale.


Cosa fare concretamente

Chi ha una polizza FWU dovrebbe verificare di aver presentato la domanda di insinuazione al passivo, registrarsi al portale clienti per seguire l'iter, conservare tutta la documentazione originale (polizza, condizioni, KID, estratti conto). 

Vale anche la pena valutare con un professionista o associazione consumatori (sos@consumatoreinformato.it) se esistano profili di responsabilità a carico dell'intermediario che ha collocato il prodotto: in caso di informazioni carenti, inadeguatezza rispetto al profilo del cliente o violazioni degli obblighi di trasparenza, potrebbero esistere spazi di tutela autonomi rispetto alla procedura di liquidazione.

Per informazioni è disponibile il numero verde IVASS 800-486661 (lun-ven, 8:30-14:30) e la linea multilingue del liquidatore 00352 26 26 11 11, attiva anche in italiano.

Di seguito, il comunicato di IVASS.

martedì 31 marzo 2026

Truffe bancarie telefoniche: quando paga anche la banca (ma non sempre). La lezione dell’ABF sulla responsabilità condivisa

Nelle ultime settimane, uno degli argomenti più trattati da questo blog ha riguardato le truffe digitali, un odioso fenomeno in grave ascesa e che sta colpendo molti consumatori italiani, con diverse e sempre innovative modalità (vedi la "truffa della ballerina" - clicca qui).

Una delle versioni più classiche della truffa digitale riguarda il vishing, ossia il furto dei dati bancari attraverso una telefonata e che può comportare gravi danni al consumatore raggirato, come accaduto nella vicenda oggetto della decisione n. 1880/2025 dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma.

Il provvedimento che trovate di seguito è particolare perché determina, da una parte, la responsabilità della banca, ma dall'altra anche quella del correntista "distratto", stabilendo che anche il consumatore deve stare accorto e tenere comportamenti che evitino il il furto dei suoi denari (per chi è rimasto vittima di phishing/vishing o comunque vuole assistenza in materia bancaria, può scrivere a sos@consumatoreinformato.it).


1. La vicenda: una truffa telefonica sempre più sofisticata

Un correntista subisce una truffa di tipo “vishing”, ossia phishing telefonico, venendo contattato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: l’interlocutore conosce dati personali del cliente e si presenta come operatore incaricato di completare il questionario antiriciclaggio tramite una presunta applicazione di sicurezza.

Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente, il cliente installa sul proprio smartphone un’applicazione che consente il controllo remoto del dispositivo.

Nei giorni successivi viene disposto un bonifico di 49.500,00 euro verso un beneficiario sconosciuto con causale “acconto immobile” e viene tentato un secondo bonifico di 28.500,00 euro, poi bloccato dal sistema.

Il cliente denuncia immediatamente i fatti e disconosce l’operazione, sostenendo di non aver mai autorizzato il pagamento né comunicato credenziali o codici.

La banca, invece, produce i log informatici attestanti:

  • accesso con PIN;
  • autenticazione tramite mobile token;
  • autorizzazione mediante OTP.

Secondo l’intermediario, dunque, l’operazione risulta formalmente corretta.


2. PSD2 e autenticazione forte: perché non basta dire “i codici erano giusti”

Il Collegio richiama il quadro normativo della PSD2, recepita nel nostro ordinamento mediante modifica del d.lgs. 11/2010.

Nel caso concreto l’operazione era protetta dalla cosiddetta strong customer authentication (SCA):

  1. PIN come fattore di conoscenza;
  2. OTP generato tramite mobile token come fattore di possesso.
  3. Sistema ritenuto conforme anche agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea.

Ma il punto centrale — e ormai consolidato nella giurisprudenza ABF — è un altro.

La corretta autenticazione tecnica non equivale automaticamente ad autorizzazione consapevole del cliente.

La banca non può limitarsi a dimostrare che i codici sono stati inseriti: deve anche dimostrare di aver adottato presidi idonei a prevenire frodi prevedibili nel contesto attuale.


3. Il numero telefonico “riconducibile” alla banca: un problema anche dell’intermediario

Elemento rilevante della decisione è il cosiddetto caller ID spoofing.

Ma cos'è il caller ID spoofing? l'ABF l'ha definito come una sofisticata truffa informatica  basata sulla falsificazione del numero del mittente (chiamata o SMS) per simulare un'entità affidabile,la banca inducendo la vittima a rivelare credenziali o spostare fondi.

Il numero utilizzato dal truffatore non coincideva formalmente con quello ufficiale del call center, ma risultava comunque riconducibile all’intermediario.

Secondo l’orientamento ormai prevalente dei Collegi territoriali, ciò può integrare un concorso di responsabilità della banca, perché l’intermediario deve adottare presidi tecnici adeguati per evitare l’uso fraudolento dei propri riferimenti telefonici.

Per il consumatore medio, infatti, vedere comparire un numero associabile alla banca genera un affidamento comprensibile e spesso determinante.


4. L’errore decisivo del cliente: installare l’app di controllo remoto

Il Collegio dell'Arbitro, dando seguito a precedenti analoghe vicende, individua anche una responsabilità grave del correntista.

Seguendo le indicazioni del falso operatore, il cliente installa un’applicazione che consente l’accesso remoto allo smartphone.

Secondo una linea ormai costante dell’ABF, questa condotta integra colpa grave.

⇒ Chi consente ad uno sconosciuto di controllare il proprio dispositivo:

⇒ permette al truffatore di visualizzare notifiche;

⇒ inserire credenziali;

⇒ autorizzare operazioni.

In sostanza, il frodatore può operare indisturbato simulando l’operatività del cliente.

Il Collegio sottolinea inoltre che non è stato prodotto alcun “messaggio esca”, elemento spesso utilizzato per dimostrare un affidamento ragionevole nei casi di spoofing o smishing.


5. Operazione anomala: quando la banca avrebbe dovuto fermarsi

Nonostante la colpa grave del cliente, la banca non viene esonerata completamente, in quanto il bonifico presentava infatti diversi indici di anomalia tali da indurre l'intermediario bancario a bloccare/non dare esecuzione all'ordine di bonifico, previo ulteriore controllo. 

Elementi di anomalia che possono essere rilevati dalla banca, utilizzando il criterio della diligenza professionale (c.d. "accorto banchiere") ex art. 1176 c.c., comma 2, sono l'importo estremamente elevato; operazione non coerente con la storia del conto; tentativo successivo di ulteriore bonifico poi bloccato.

E tale attività di controllo può essere rispettata, attraverso sistemi capaci di intercettare trasferimenti manifestamente fuori linea rispetto al comportamento abituale del cliente.

Se un’operazione appare abnorme già prima facie, il controllo automatizzato non basta.


6. La decisione: responsabilità condivisa e rimborso solo parziale

In conclusione, il Collegio individua quindi un concorso di colpa tra banca e cliente:

a.- del cliente, per aver installato l’app di controllo remoto;

b.- della banca, per non aver adeguatamente intercettato l’operazione anomala.

Il ricorso viene parzialmente accolto e la banca viene condannata a pagare15.000 euro a titolo equitativo, su 49.500 richiesti.

La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata in questa materia, in quanto nelle frodi digitali più evolute la responsabilità non è quasi mai totalmente unilaterale, come ci ha detto l'ABF con questa decisione.

Quando il cliente agevola la truffa con comportamenti gravemente imprudenti, il rimborso integrale diventa difficile, o comunque parziale, avendo partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

Ma allo stesso tempo l’intermediario non può rifugiarsi dietro la correttezza tecnica dei log informatici se l’operazione presenta segnali evidenti di anomalia.

In un contesto di truffe sempre più sofisticate, la sicurezza dei pagamenti resta una responsabilità condivisa — e la prevenzione, oggi più che mai, è il vero strumento di tutela del consumatore.

Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma - decisione n. 1880/2025.

lunedì 12 maggio 2025

La Cassazione torna sulla definizione di consumatore nel trading on line

Con l’ordinanza oggetto del nostro commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute al fine di ribadire la definizione di consumatore nei contratti di trading online e la conseguente validità delle clausole di proroga della giurisdizione in favore di fori esteri.


- La vicenda: contratti conclusi con società estere - deroga alla giurisdizione italiana

La vicenda sottoposta alla decisione della Suprema Corte riguarda un contratto di trading on line concluso tra un consumatore italiano ed una società cipriota e che prevede, tra le varie clausole, la deroga al giudice italiano in favore di quello di Cipro. 

A seguito di alcune contestazioni sollevate dal consumatore, quest'ultimo ha convenuto in giudizio la società avanti al giudice italiano (Tribunale di Avellino), ma la società si è costituita sollevando l'eccezione di carenza di giurisdizione richiamando la norma contrattuale che, a detta del professionista, derogherebbe la normativa UE in materia di un contratto “concluso da consumatore”.


- La qualificazione del consumatore - conseguenze

Il Giudice di legittimità ha voluto ricordare i principi che regolano tale materia, riaffermando che la qualifica di consumatore dipende dallo stato soggettivo all'interno del quale opera il contrante e non dalla condotta tenuta dal soggetto contrattuale.

Richiamando il Regolamento CE 44/2001 (norma in seguito sostituita), gli Ermellini hanno ricordato che l’articolo 15, § 1, lett. c) precisa che "[...] la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale. Tale disciplina opera in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.". 

Il successivo articolo 16 dispone che l'azione del consumatore proposto verso il professionista può essere introdotta davanti al giudice ove lo stesso è domiciliato, non trovando applicazione eventuali deroghe contrattuali al presente principio.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza Petruchová (C-208/18), secondo la quale nemmeno il coinvolgimento in operazioni speculative esclude automaticamente la qualifica di consumatore, prevalendo l'aspetto soggettivo: chi opera come consumatore, può giovarsi della normativa di tutela in qualsiasi situazione.

Nel caso di specie, l'investitore non ha agito quale operatore qualificato, e rientrando tra i consumatori che agiscono per finalità personali, indipendenti da attività professionali, può giovarsi delle norme previste in suo favore.

Cass. SSUU Ordinanza n. 25954/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 29 marzo 2025

Interessi & usura - banca condannata a restituire al cliente € 12.000,00

Quando la banca esagera può essere condannata a restituire i soldi al consumatore e questo principio, tutt'altro che chiaro, è stato ribadito dal Tribunale di Torino di recente.

Per questa ragione, vi invitiamo a controllare i vostri contratti e verificare se vi sono i presupposti per chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso alla banca (potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

Il provvedimento oggetto del nostro intervento riguarda un contratto di finanziamento stipulato tra un consumatore ed un istituto di credito, ove l'attore ha contestato gli eccessivi costi sostenuti e la relativa usura degli interessi applicati, chiedendo la restituzione delle somme pagate in eccesso.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta formulata dal consumatore, accertando il carattere usurario degli interessi applicati dalla banca, contrari all'art. 1815, comma 2, c.c., e stabilendo che in questi casi, il finanziamento diventa gratuito. Di conseguenza, la banca viene condannata a restituire tutte le somme superiori al capitale ricevute dal consumatore e pari ad euro 12.000,00 circa.

Ma come è possibile che la banca applichi condizioni economiche così elevate per il prestito concesso al consumatore?

La risposta la troviamo nel Tasso Effettivo Globale (TEG), ossia il tasso effettivo che include, al suo interno, tutti gli oneri passivi che il consumatore deve pagare alla banca, tra i quali le spese di istruttoria e quelli di assicurazione collegata al finanziamento.

Il giudice torinese ha ritenuto, ai fini del calcolo del costo effettivo sostenuto dal consumatore per il finanziamento, di includere anche quelli della polizza assicurativa, in applicazione dell’art. 644, comma 4, c.p., così come da giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 3460/2024, n. 29501/2023).

Accertato il superamento della soglia usura, il Tribunale di Torino ha ritento di dover applicare l'art. 1815, comma 2 del c.c., con azzeramento degli interessi e delle commissioni, e restituzione di tutte le somme pagate in eccesso dal consumatore.

Tribunale di Torino (visibile con browser Opera - VPN attivo).

mercoledì 26 febbraio 2025

Difetto di consenso informato - la banca non può esigere gli interessi dal credito concesso

La Corte di giustizia ci ricorda, con la recente pronuncia C - 472/2023, che il ruolo dell'intermediario bancario è quello di informare in modo trasparente e completo il contraente debole (consumatore).

Cosa succede se non adempie a questo obbligo informativo? può essere privata di parte delle somme oggetto di rimborso, come ad esempio gli interessi.

Il giudice comunitario ha voluto ricordare, attraverso il provvedimento, alcuni punti fondamentali che devono caratterizzare la condotta dell'intermediario bancario al momento della firma del contratto da parte del cliente.

Nella sentenza viene richiamato, a ragione, l'art. 5 della Direttiva 2008/48/UE, la quale introduce l'obbligo di informativa precontrattuale nei contratti aventi ad oggetto la vendita di prodotti bancari.

La norma prevede l'obbligo da parte della banca di fornire al consumatore, in tempo utile prima che quest'ultimo sia vincolato dal contratto, tutte le informazioni necessarie per consentirgli "di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito". 

Le informazioni devono essere inserite nel modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".

Quali informazioni? conviene richiamarle qui di seguito: 

"a) il tipo di credito;

b) l'identità e l'indirizzo geografico del creditore, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;

c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

d) la durata del contratto di credito;

e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici e dei contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell'ipotesi di cui all'allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;

h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti a diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

i) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;

j) se del caso, l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito;

k) l'obbligo di ricorrere a un contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare una polizza assicurativa, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste;

l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;

n) se del caso, le garanzie richieste;

o) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso;

p) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo a norma dell'articolo 16;

q) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del merito creditizio;

r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore;

s) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.".

La norma della direttiva è chiara nel ritenere tali informazioni come essenziali al fine di consentire al consumatore di esprimere un consenso informato.

Sotto questo profilo, chi scrive ritiene che le informazioni che l'intermediario deve fornire al cliente devono essere proposte in modo trasparente, completo, semplice e tempestivo.

La Corte ricorda, sotto questo profilo, quale conseguenza può gravare nei confronti del professionista nel caso di omesso adempimento dell'obbligo informativo appena richiamato, in quanto la violazione della norma da parte della banca può comportare la perdita del suo diritto di esigere gli interessi sul credito concesso al consumatore.

Di seguito, la pronuncia del giudice europeo.

Corte di giustizia UE C - 472/2023 (visibile con browser Opera VPN attivo)

domenica 31 dicembre 2023

Cessione in blocco di crediti bancari - legittimazione della finanziaria acquirente

Questa domenica torniamo a trattare la cartolarizzazione dei crediti bancari, e la legittimazione della società acquirente a poter pretendere il pagamento della somma verso il cliente consumatore.

Abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento (vedi qui), ma la recente sentenza n. 21821 del 20 luglio 2023 pubblicata dalla Suprema Corte di Cassazione, ci suggerisce di tornare sul tema della prova che il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB attesti la propria titolarità del credito e la conseguente legittimazione.

E' noto che in materia di cessione di crediti bancari opera una deroga ai generali principi civilistici di cui agli artt. 1260 c.c. ed in particolare l'art. 1264 c.c., in forza dell'art. 58 TUB, norma che esonera il nuovo creditore dall'ottenere il consenso da parte del debitore ceduto.

L’art. 58, comma II^, TUB prevede che la banca cessionaria pubblichi in Gazzetta Ufficiale l'intervenuta cessione del credito e ciò ai fini dell'opponibilità di tale circostanza ai debitori ceduti.

Ma la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore probatorio attestante la cessione del credito e la legittimazione dell'acquirente all'avvio dell'azione esecutiva verso il debitore?

La Cassazione ha affrontato questo particolare profilo, partendo da una vicenda ove l'intermediario bancario aveva ottenuto il credito all'interno di una cessione in blocco (cartolarizzazione), con comunicazione dell'operazione attraverso l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale unitamente alla dichiarazione della banca cedente che dava atto dell’intervenuta cessione.

La Corte d’Appello di Aquila aveva ritenuto non sufficiente, ai fini della legittimazione del creditore, la mera produzione in giudizio della documentazione appena richiamata, sostenendo che “la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione, ovvero altra documentazione contrattuale negoziata con la banca cedente riconducibile al rapporto ceduto”.

Il Giudice di legittimità ha ritenuto, al contrario, che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.

In altri termini, la Cassazione ritiene sufficiente, ai fini della prova della legittimazione della finanziaria, la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sempreché contenga in modo chiaro ed univoco i dati dai quali emerga che il credito per il quale agisce è ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco.

Diversamente, sarà necessario produrre ulteriori documenti che dimostrino la sua titolarità del credito per il quale agisce in giudizio.

Qui di seguito, la sentenza n. 21821/2023 della Cassazione. (visibile con browser Opera - VPN attivo).

giovedì 28 dicembre 2023

Si all'Antitrust che sospende il trasferimento di clienti tra Intesa Sanpaolo e Isybank

Fonte: comunicato stampa
30 novembre 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un provvedimento cautelare nei confronti di Intesa Sanpaolo e di Isybank per impedire il passaggio alla banca digitale dei correntisti che non forniscano il proprio consenso espresso. Questa operazione al momento ha riguardato circa 300 mila clienti su un totale di 2,4 milioni che Intesa Sanpaolo intenderebbe trasferire a Isybank. Sono stati oltre 5.000 i consumatori (di cui più di 3.000 dopo l’avvio dell’istruttoria) che hanno chiesto l’intervento dell’Autorità.

Per l’Autorità il trasferimento è stato previsto con modalità non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo.

martedì 25 aprile 2023

Mutuo fondiario & limite di finanziabilità: nuovo intervento della Cassazione

Il nostro intervento settimanale è focalizzato su una vicenda già trattata in questo blog, ossia la validità del contratto di mutuo fondiario ove sia superata la soglia di finanziabilità prevista ex art. 38 T.U.B. comma 2.

La vicenda è stata risolta, infatti, dalla Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 16/11/2022, n. 33719, con la quale il Giudice di legittimità ha definitamente superato il contrasto creatosi sul punto, stabilendo che la norma non ha natura imperativa volta a tutelare la validità del contratto (vedi qui).

La Cassazione, con il provvedimento in commento, ha voluto dare seguito ai principi sanciti con la citata sentenza n. 33719/2022, stabilendo che l'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 385/1983 è norma introdotta al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività bancaria secondo un criterio prudenziale per la tutela del mercato.

Ne discende che, come osservato dalla Suprema Corte, la norma non incide sul rapporto contrattuale, non rappresentando un elemento essenziale ai fini della validità del contratto, la cui violazione possa comportare la nullità, parziale o totale, del mutuo.

La Cassazione si discosta, però, dalle Sezioni Unite nel momento in cui deve individuare gli effetti della violazione del limite di finanziabilità disciplinato ex art. 38 T.U.B. comma 2.

Mentre le Sezioni Unite hanno ritenuto che la violazione della norma di cui trattasi può al più trasformare il mutuo fondiario in finanziamento ordinario, perdendo così l'istituto di credito tutte le prerogative garantite dalla legge, diversa è la conclusione raggiunta dalla Cassazione con la sentenza n. 7949/2023.

Secondo la Corte, accertata la violazione della citata norma del Testo Unico Bancario, è escluso che il giudice possa riqualificare il mutuo fondiario in mutuo ordinario, ma si deve limitare ad interpretare la volontà delle parti, mantenendo l'applicazione delle norme previste ex art. 38 TUB e deliberazioni CICR.

La questione viene così chiarita dalla Corte: "Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull’astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimo consesso della Corte di Cassazione ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all’interprete intervenire (d’ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.

Pertanto, qualora la volontà dei contraenti – incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione – sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione  della  validità  del  negozio  sotto  il  profilo  del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.".

Di seguito il testo completo del provvedimento della Corte di Cassazione Sez. Civ. III^ - sentenza n. 7949/2023

venerdì 12 agosto 2016

Niente di buono dal decreto banche

Non potevamo aspettarci buone notizie dal recente D.L. 59/2016 (convertito con la legge n. 119/2016) con il quale sono state introdotte alcune novità che dovrebbero rendere più facile l'attività delle banche nei rapporti con i consumatori.

Vediamo alcune delle novità più rilevanti del provvedimento licenziato dal parlamento.

(1) Etruria e sorelle: rimborso per gli acquirenti di obbligazioni entro il 12 giugno 2014

Il D.L. n. 59/2016 ha voluto mettere chiarezza in merito alla vicenda Etruria, intervenendo in favore degli obbligazionisti titolari di titoli emessi dalle banche colpite dal bail in (vedi).

La norma stabilisce che coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate prima del 12 giugno 2014 possono ottenere il rimborso dell'80% del valore nominale dei titoli acquistati se rispettano questi due requisiti:

- il reddito è inferiore ad euro 35.000,00;
- il patrimonio immobiliare non supera 100.000,00.

(2) Etruria e sorelle: rimborso per gli acquirenti di obbligazioni dopo il 12 giugno 2014

Gli acquirenti di obbligazioni dopo il 12 giugno 2014 dovranno, invece, avviare il procedimento arbitrale per ottenere l'eventuale rimborso integrale o parziale dell'importo investito in obbligazioni emesse dalle banche insolventi.

L'arbitrato dovrebbe essere organizzato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), al quale potranno rivolgersi tutti gli obbligazionisti che si riterranno danneggiati dall'acquisto.

Gli investitori, però, dovranno offrire valida prova della violazione dei doveri di diligenza, trasparenza e correttezza da parte dell'intermediario nella fase di negoziazione del titolo secondo le regole stabilite in materia di intermediazione finanziaria.

(3) Patto Marciano - incredibile vantaggio per le banche?

Altra discussa novità introdotta con il D.L. n. 59/2016 (convertito con la L. 119/2016) riguarda il c.d. Patto Marciano, ossia la norma con la quale nel caso di inadempimento del debitore (impresa), il creditore (la banca) può procedere immediatamente all'esproprio del bene (l'immobile), salvo restituire alla controparte la differenza tra il valore del bene e il debito residuo.

La norma ha introdotto questo patto in favore della banca, la quale quando sottopone al mutuatario il contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile, può prevedere una speciale  garanzia sull'immobile, sicché se il mutuatario non paga nove rate l'istituto di credito può entrare immediatamente nella proprietà del bene a garanzia.

Ora, la novità non è da poco, in quanto vengono create due strade per i creditori: quella normale di tutti i creditori che per ottenere soddisfazione del proprio credito dovranno seguire la via ordinaria; quella  della banca più rapida e snella che consentirà all'istituto di credito di agire direttamente verso l'immobile senza dover seguire la normale via, salvo versare al mutuatario la  differenza tra il valore del bene e il debito residuo.

Nel caso di inadempimento del debitore, l'istituto di credito può rivolgersi al tribunale del luogo ove si trova l'immobile, chiedere la nomina di un perito per la stima del bene oggetto di patto e procedere con l'acquisizione del bene, con pagamento del credito residuo al debitore.

(4) Pegno non possessorio - nuova forma di garanzia

Altra dubbia riforma riguarda il pegno non possessorio, una nuova forma di garanzia che dovrebbe consentire agli imprenditori di poter ottenere più facilmente il credito, ove il creditore ottiene una garanzia sul pagamento, ma i beni rimangono di proprietà del debitore richiedente.

La novità legislativa prevede che questa tipologia di debiti, che possono essere assunti dall'imprenditore per finanziare la propria attività produttiva, devono essere iscritti in un apposito registro, fornendo forme di pubblicità.

Nel caso di inadempimento dell'imprenditore, il creditore può procedere alla vendita o locazione del bene, comunicandogli la propria intenzione. La bontà di questa norma dovrà essere verificata sul campo, ossia alla prova del mercato.

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