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venerdì 24 marzo 2017

Unicredit si impegna ad essere più trasparente con i propri clienti

La recente vicenda Euribor ha innescato una serie di conseguenze nel sistema bancario (vedi), peraltro chiamato a fronteggiare le continue discese del tasso di riferimento monetario.


Sul punto è intervenuta anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha avviato un’indagine nei confronti di Unicredit volta a verificare la trasparenza e correttezza delle clausole contrattuali contenute nei contratti di mutuo a tasso variabile con la presenza di spread.
L’intervento di AGCM è risultato positivo, in quanto è stato accertato che molti contratti di mutuo fatti stipulare in questi ultimi anni ai consumatori da Unicredit non indicano in modo chiaro il tasso reale applicato al mutuatario, rappresentato dal solo spread nel caso di Euribor pari a “0”.
L’Antitrust ha contestato ad Unicredit alcune pratiche commerciali scorrette come si legge nel provvedimento che potete leggere di seguito “La prima pratica, in particolare, riguarda i contratti stipulati prima del verificarsi dei valori negativi dell’Euribor e consiste nella mancata applicazione di tali valori nella determinazione del tasso di interesse applicabile alle rate dei mutui immobiliari ipotecari a tasso variabile; il tutto in assenza di clausole inerenti il tasso minimo e senza informare i consumatori in merito ai criteri di calcolo adottati dalla Banca. La seconda pratica considerata riguarda i contratti stipulati successivamente al divenire negativo dell’indice Euribor e consiste nella carente informativa resa in merito alla circostanza che lo spread rappresenta di fatto il tasso minimo applicabile al contratto di mutuo in presenza di valori negativi dell’indice di riferimento.”.

L’indagine di AGCM ha evidenziato, in altre parole, la reale condotta tenuta da Unicredit di fronte alla progressiva riduzione dei valori Euribor, arrivato a segnare valori negativi, decidendo di adottare un’interpretazione del contratto di mutuo finalizzata ad ottenere comunque una remunerazione minima, in termini di interessi, pari allo spread, senza avvisare i consumatori di tale decisione.

Alcuni modelli contrattuali successivi al 2015, inoltre, presentano una carente informativa in merito al meccanismo applicato nel calcolo degli interessi periodici che conducono ad applicare il tasso fisso (spread) nel caso di Euribor negativo, trasformando di fatto il mutuo da variabile a fisso e periodico.

Tali carenze sono state contestate dall’Antitrust ad Unicredit, la quale ha assunto alcuni impegni per risolvere la questione, ed in particolare:
1) automatica rideterminazione retroattiva e per tutta la durata futura del rapporto del tasso di interesse nominale annuo dei contratti di mutuo a cui la Banca non aveva applicato i valori negativi dell’Euribor;
2) integrazione della documentazione precontrattuale e contrattuale destinata ai consumatori che hanno stipulato o stipuleranno con la Banca contratti che prevedono espresse clausole di tasso minimo pari allo spread, al fine di rendere esplicita, anche nella denominazione del contratto, la presenza di un tasso floor che limita la variabilità del contratto.
Questi impegni, seppur parzialmente, rappresentano un buon risultato garantendo maggior trasparenza per i consumatori che si rivolgeranno ad Unicredit per chiedere un mutuo a tasso variabile.
Di seguito, il provvedimento di AGCM con gli impegni assunti da Unicredit.

venerdì 18 novembre 2016

Banca Popolare di Vicenza & mutuo soci: è pratica commerciale scorretta

Ancora bufera per la Banca Popolare di Vicenza, già al centro della cronaca negli ultimi mesi, ed ora condannata dall'Antitrust per aver costretto a diventare soci migliaia di consumatori, al fine di poter ottenere un mutuo casa a condizioni agevolate. 

Il provvedimento di AGCM, che potete leggere di seguito, è interessante perché riguarda molti consumatori chiamati a coprire l'aumento di capitale sociale di BPVI del 2013 e 2014, trovandosi in seguito 100 azioni che, oggi, non valgono nulla. 


La condotta tenuta dai dipendenti delle varie filiali è stata bollata da AGCM come pratica commerciale  scorretta per la quale l’Antitrust ha inflitto una multa di 4 milioni e 500.000 euro Banca Popolare di Vicenza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'esito di una lunga indagine, ha appurato che la banca ha, nel periodo 2013-aprile 2015, condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’investimento di parte dell'importo ottenuto in titoli emessi dallo stesso istituto di credito, ed in particolare proprie azioni od obbligazioni convertibili.


Con tale operazione, BPVI si è garantita il successo degli aumenti di capitale intervenuti nel periodo di riferimento, "spalmando" il rischio tra i diversi mutuatari.


Si tratta dei cosiddetti “mutui soci”, ove al socio che acquista un mutuo vengono applicate condizioni di favore, sempreché:

i) il consumatore acquisti un pacchetto minimo di 100 azioni della Banca;

ii) il consumatore non venda il pacchetto azionario per tutta la durata del mutuo, per poter beneficiare delle condizioni economiche di favore.


L'Autorità garante ha potuto notare, inoltre, che i  rapporti tra le parti si sono moltiplicati, avendo i clienti sottoscritto anche contratti di conto corrente e deposito titoli, senza essere nella condizione di poter rivolgersi ad altro istituto di credito.


Tutte queste condotte, a parere dell’Antitrust, hanno limitato la scelta dei consumatori, costretti ad avviare tutti i rapporti bancari con la Banca Popolare di Vicenza.

I consumatori, in particolare, hanno dovuto sottoscrivere i titoli della Banca, illiquidi e difficilmente rivendibili, e che il cliente non avrebbe comunque potuto rivendere per tutta la durata del finanziamento, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste.

L’Antitrust ha, infine, accertato anche la scorrettezza della condotta della Banca Popolare di Vicenza, laddove abbia obbligato i consumatori anche all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo, in quanto contraria al Codice del Consumo.

Qui il provvedimento dell'Antitrust.

giovedì 10 marzo 2016

L'Antitrust indaga Pop Vicenza per la vendita di azioni abbinate ai servizi bancari

AGCM - comunicato 8 marzo 2016
Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio per presunta pratica commerciale scorretta nei confronti di Banca Popolare di Vicenza. La Banca avrebbe nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei clienti (mutui, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente) all’acquisto da parte loro di azioni od obbligazioni convertibili dell’istituto, anche concedendo somme superiori agli importi richiesti in caso di accettazione di questi titoli. Una tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta, in quanto idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento.

venerdì 4 marzo 2016

Maxi sanzione alle casse di risparmio del Trentino Alto Adige per la vendita di mutui a Trento e Bolzano

Antitrust - comunicato stampa 26/2/2016
L’Antitrust ha irrogato una serie di sanzioni, per un totale di circa 27 milioni di euro, a carico di alcuni istituti di credito, della Federazione Cooperative Raiffeisen e della Federazione Trentina della Cooperazione, per due distinte intese anti-concorrenziali nel mercato degli impieghi alle famiglie, attuate rispettivamente nelle province di Bolzano e di Trento.


A conclusione della sua istruttoria, l’Autorità ha accertato che la Federazione Cooperative Raiffeisen e 14 Casse Raiffeisen (Cassa Rurale di Bolzano, Casse Raiffeisen di Brunico, Lana, Valle Isarco, Merano, Castelrotto-Ortisei, Oltradige, Lagundo, Wipptal, Tures Aurina, Prato-Tubre, Nova Ponente-Aldino, Silandro e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige) hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione del diritto antitrust. Questo accordo consisteva nel coordinamento delle politiche commerciali, anche attraverso lo scambio di informazioni sensibili (tassi di interesse e altre condizioni economiche dei finanziamenti), con l’obiettivo di limitare il confronto competitivo nel mercato degli impieghi bancari alle famiglie nella provincia di Bolzano. L’intesa s’è protratta per un arco temporale di circa sette anni (2007-2014).


martedì 7 aprile 2015

Maxi sanzione ad UnipolSai e Generali dall’Antitrust

Fonte: AGCM
comunicato stampa del 26 marzo 2015
Due multe, per complessivi 29 milioni di euro, sono state irrogate dall’Antitrust alle compagnie di assicurazioni Generali (euro 12.013.443) e Unipol-Fondiaria, queste ultime confluite oggi nel gruppo UnipolSai (euro 16.930.031). L’Autorità ha sanzionato così un’intesa restrittiva della concorrenza sulla partecipazione alle gare per la copertura assicurativa Rca dei mezzi di 15 aziende di Trasporto pubblico locale (Tpl) in altrettante città italiane. 

mercoledì 4 dicembre 2013

Bene l’Antitrust europeo che multa diverse banche per la manipolazione di Euribor e Libor

Dura sanzione comminata dall’Antitrust della Commissione europea nei confronti di otto grandi gruppi bancari, tra i quali  Barclays, Societe' Generale', Rbs, Jp Morgan e Citigroup, multati per 1,712 miliardi di euro, in quanto facenti parte di un cartello illegale nel mercato dei derivati finanziari.La Commissione, o meglio l’Autorità di controllo dei mercati europea, hanno accertato, all’esito di una inchiesta avviata mesi addietro, che vi sarebbe stata una manipolazione di Libor, Euribor e sul tasso in yen. Le suddette banche avrebbero alterato gli indici, traendo illegittimi vantaggi in danno dei consumatori, come si legge nel comunicato stampa (vedi).

domenica 28 luglio 2013

Pratica commerciale scorretta - Unicredit sanzionata per "Conto risparmio sicuro"

Questa settimana proponiamo all'attenzione dei lettori di questo blog il recente provvedimento con il quale l'Antitrust ha sanzionato Unicredit Banca per pratica commerciale scorretta.

L'Antitrust ha sanzionato il Gruppo bancario per i messaggi pubblicitari diffusi attraverso le principali reti televisive italiane, via internet e presso le proprie filiale, con i quali è stato proposto il prodotto bancario "conto risparmio sicuro".

Il sottoscrittore di questo prodotto bancario poteva, depositando un importo presso la banca per un periodo minimo di diciotto mesi, vedere rivalutato il proprio capitale a tassi di interesse ritenuti interessanti dalla stessa Unicredit.

Gli annunci pubblicitari, infatti, lasciavano intendere che la sottoscrizione di questo prodotto bancario avrebbe garantito al cliente un "risparmio sicuro", con capitale garantito e con interessi crescenti sino al 7%.

Il messaggio televisivo indicava, solo in caratteri estremamente ridotti, che trattavasi di proposta pubblicitaria e che vi era la necessità di leggere tutte le condizioni contrattuali, accedendo al sito web di Unicredit, o chiedendone copia presso una delle filiali della banca.

Il prodotto bancario veniva, inoltre, pubblicizzato mediante messaggi radiofonici ove era sostanzialmente riportato il messaggio di cui sopra, rinviando al call center per tutte le informazioni dettagliate in merito a "conto risparmio più".

L'AGCM ha sanzionato la campagna pubblicitaria di Unicredit, accertando che alcune delle informazioni fornite attraverso il messaggio proposto ai consumatori erano parziali, non rappresentando la reale performance del prodotto bancario.

Osserva l'Authority "dagli atti si evince che il tasso di interesse pubblicizzato, che fino al 2012 era pari al 7% e successivamente pari agli inferiori importi indicati nella TAB 1, è riconosciuto esclusivamente per il quinto anno di vincolo delle somme depositate, mentre nei quattro anni precedenti i tassi di interesse sono notevolmente inferiori. Inoltre, è previsto un vincolo temporale minimo di diciotto mesi delle somme depositate, sono imposte limitazioni per svincoli successivi ed è richiesto un deposito minimo di 5.000 euro.

Pertanto, i messaggi oggetto del presente procedimento sono idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo all'effettivo rendimento ottenibile complessivamente dal prodotto e alle sue caratteristiche, in quanto omettono di fornire tutte le informazioni essenziali per effettuare una scelta finanziaria consapevole.

In particolare, i messaggi omettono di specificare o non evidenziano con sufficiente chiarezza, che il tasso di interesse massimo, superiore a quello offerto nel medesimo periodo da operatori commerciali concorrenti per conti di deposito con vincolo a dodici mesi, è riconosciuto, in realtà, solo ad esito di un vincolo di lunga durata, ovvero di cinque anni, ed esclusivamente per il quinto anno".

Il messaggio pubblicitario, quindi, ha rappresentato solo parzialmente le caratteristiche del prodotto bancario, favorendo l'errore in chi lo visioni e non riesca a comprenderne a pieno le caratteristiche del prodotto bancario.

L'Autorità Garante Concorrenza e Mercato ha, quindi, sanzionato Unicredit per violazione dell'art. 27, comma 9 del Codice del Consumo, per pratica commerciale scorretta. 

Potete leggere, di seguito, il Provvedimento n. 24402/2013. 

AGCM Provvedimento n. 24402 2013

venerdì 4 maggio 2012

Antitrust su UGF-PREMAFIN: si limitato all'assemblea per l'aumento di capitale

 
Comunicato stampa
"Premafin potrà procedere con l’aumento di capitale, con la stipulazione degli accordi di ristrutturazione con le banche creditrici in attuazione del Piano di Risanamento e le parti potranno proseguire la negoziazione sui concambi, mentre sono sospese le fasi di sottoscrizione degli aumenti di capitale UGF e Premafin, l’approvazione del progetto di fusione e ogni attività che riguardi la condivisione del piano industriale congiunto della fusione. Lo ha deciso l’Antitrust, che ha giudicato coerenti con la delibera di sospensione, varata il 26 aprile scorso, le modalità di attuazione della delibera stessa presentate dalle parti: vengono infatti sospesi tutti gli atti che avrebbero effetti irreversibili ed è stato presentato l’impegno ad adottare una procedura che preveda un sistema rafforzato di segregazione delle informazioni. A questo fine entro cinque giorni le parti dovranno indicare le specifiche modalità che intendono osservare per garantire che non si realizzi lo scambio di informazioni di natura strategico-industriale.
Coerente con la delibera dell’Autorità anche la predisposizione delle bozze dei prospetti informativi ai fini degli aumenti di capitale UGF e Fonsai.
Resta impregiudicata la valutazione dell’Antitrust sul merito dell’operazione, che è subordinata anche alla specificazione del piano industriale UGF, alla luce degli impegni preannunciati dalle Parti e da Mediobanca."
Roma, 3 maggio 2012

fonte: Autorità Garante Concorrenza e Mercato

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