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sabato 18 aprile 2026

FWU Life Insurance Lux: come ci si è arrivati e cosa fare ora

A seguito di alcune segnalazioni ricevute in associazione negli ultimi tempi, abbiamo deciso di di dedicare questo nostro intervento alla recente vicenda che ha riguardato la compagnia assicurativa lussemburghese FWU (per informazioni o assistenza, scrivi a (sos@consumatoreinformato.it).

Purtroppo questa compagnia ha operato anche sul territorio italiano ed ha, di recente, dichiarato la propria messa in liquidazione, lasciando scoperti molti consumatori.

Ed invero, ancora una volta non possiamo rimarcare che c'è una storia dietro ogni fallimento assicurativo, e quella di FWU Life Insurance Lux S.A. vale la pena di raccontarla — perché capire cosa è successo aiuta anche a orientarsi su cosa fare adesso.


Chi era FWU e come operava in Italia

FWU era una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo che vendeva polizze vita a contenuto finanziario — prodotti complessi, spesso di lungo periodo, con rendimenti legati all'andamento dei mercati e comunque offrendo prodotti finanziari complessi. 

In Italia operava non come società italiana, ma in libera prestazione di servizi: un regime europeo che consente a un'impresa di uno Stato membro di commercializzare i propri prodotti in altri Paesi dell'Unione senza aprirvi una sede, restando sotto la vigilanza del proprio Paese d'origine. In questo caso, il Lussemburgo.

E questo dettaglio non è secondario, in quanto questo tipo di operatività comporta una rilevante limitazione dei poteri di controllo ed intervento di IVASS — l'autorità di vigilanza italiana sulle assicurazioni — e che opera come "segnalatore di anomalie". 

La sorveglianza primaria spettava all'autorità lussemburghese, e oggi è da lì che si gestisce tutto: la liquidazione, la verifica dei creditori, i rimborsi.


Cosa è andato storto

Le ragioni precise del dissesto non sono ancora del tutto accertate, ma il profilo di FWU corrisponde a un modello di rischio noto nel settore: polizze con struttura di costi elevata nei primi anni di sottoscrizione, rendimenti dipendenti da mercati finanziari volatili, e una crescita che nel tempo può nascondere squilibri patrimoniali. 

In termini più semplici, la società ha assunto rischi finanziari superiori alle proprie possibilità ed è rimasta "bloccata" a causa di una crisi di liquidità che, emersa in un contesto di mercati difficili, ha fatto crollare rapidamente la compagnia lussemburghese, coinvolgendo circa 120.000 assicurati italiani con un capitale "bruciato" di 360 milioni di euro.


Dove siamo oggi

La compagnia è in liquidazione in Lussemburgo, gestita da Maître Yann Baden, nominato liquidatore dall'autorità competente, a seguito di alcuni provvedimenti adottati dal giudice lussemburghese.

Con il comunicato del 23 febbraio 2026, l'IVASS ha informato i consumatori italiani che tutti i moduli di insinuazione al passivo già ricevuti sono in fase di elaborazione. 

Vista la mole di richieste, non viene inviata una conferma automatica di ricezione: l'unico modo per monitorare la propria pratica è registrarsi al portale clienti della liquidazione (https://cp.fwulifelux.com/welcome).

La procedura è lunga per natura: si tratta di accertare tutto l'attivo disponibile, verificare le richieste di tutti i creditori e distribuire le somme secondo le priorità previste dalla legge lussemburghese. I titolari di polizze vita godono in linea generale di una tutela rafforzata rispetto ad altri creditori, ma quanto si recupererà dipenderà dal rapporto tra ciò che la liquidazione riesce a recuperare e il totale dei debiti accertati. Non esistono garanzie di rimborso integrale.


Cosa fare concretamente

Chi ha una polizza FWU dovrebbe verificare di aver presentato la domanda di insinuazione al passivo, registrarsi al portale clienti per seguire l'iter, conservare tutta la documentazione originale (polizza, condizioni, KID, estratti conto). 

Vale anche la pena valutare con un professionista o associazione consumatori (sos@consumatoreinformato.it) se esistano profili di responsabilità a carico dell'intermediario che ha collocato il prodotto: in caso di informazioni carenti, inadeguatezza rispetto al profilo del cliente o violazioni degli obblighi di trasparenza, potrebbero esistere spazi di tutela autonomi rispetto alla procedura di liquidazione.

Per informazioni è disponibile il numero verde IVASS 800-486661 (lun-ven, 8:30-14:30) e la linea multilingue del liquidatore 00352 26 26 11 11, attiva anche in italiano.

Di seguito, il comunicato di IVASS.

sabato 17 dicembre 2022

Polizza assicurativa index linked - le informazioni della banca devono essere chiare e semplici

L'investimento in prodotti finanziari complessi necessita di una conoscenza approfondita da parte di colui che intende trarre profitto dall'intermediazione finanziaria.

Non tutti i consumatori, in particolare i piccoli consumatori, hanno una approfondita conoscenza, ad esempio, della polizza assicurativa index linked, la quale non è un prodotto assicurativo, bensì una vera e propria forma di investimento.

In quest'ottica, il ruolo dell'intermediario finanziario è molto delicato, nel senso che è onere della banca quello di  informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

L'adempimento dell'obbligo informativo deve avvenire in modo trasparente, completo e chiaro, in particolare laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E' importante, come osservato dalla Corte di Cassazione nel provvedimento che potete leggere di seguito, che le diverse informazioni fornite dalla banca al cliente siano univoche e chiare, non portando il contraente debole in una situazione di disorientamento.

Nella vicenda trattata dal giudice di legittimità, la banca aveva consegnato alcuni documenti (brochure informativa ed alcuni estratti conto) dai quali emergeva che il prodotto finanziario avrebbe garantito il rimborso integrale del capitale, mentre nel prospetto informativo illustrato, tra i rischi di investimento, la possibilità di non poter recuperare tutto l'investimento iniziale.

E l'ambiguità delle informazioni fornite al cliente, e il consequenziale rischio di confusione nel quale quest'ultimo può essere tratto in inganno, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale deve tenere una condotta in buona fede rendendo noti i vari rischi connessi all'investimento in uno strumento finanziario complesso.

Giova ricordare che detto dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza indicizzata, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di merito, ha chiarito che il giudice aveva correttamente accertato che nella brochure informativa il capitale veniva "garantito alla scadenza mediante il rimborso del 100%", mentre il fascicolo informativo non includeva tale garanzia, creando un contrasto informativo, presupposto della violazione delle norme di condotta. 

Osserva la Cassazione che " La violazione rilevante ai fini dell'obbligo restitutorio del capitale versato non è dunque quella della mancata consegna del fascicolo informativo e del prospetto esemplificativo, di  cui trattano i motivi del ricorso, ma la "contraddittorietà" fra l'informativa resa dall'intermediario e quanto risultante dalla brochure informativa e dagli estratti conto.".

Il carattere fuorviante dell'informativa ha disorientato il cliente, non aiutandolo nella scelta dell'investimento nella polizza index linked, con conseguente diritto dello stesso a vedersi restituito il capitale investito.

Cass. Sez. III^ Civ. ordinanza n. 23073/2022

giovedì 9 aprile 2020

Polizza & mutuo: attenzione ai costi accessori collegati al prestito

A volte, la scelta di un mutuo è una questione di spread. Sembra lo slogan di una pubblicità, ma in realtà è uno dei parametri più seguiti da coloro che si rivolgono ai vari istituti di credito per ottenere una somma a prestito.

Nel momento in cui discutiamo con il funzionario per la firma di un prestito ipotecario, chiediamo quale sia il tasso che viene applicato al mutuo e quale lo spread. Ciò accade, inoltre, quando vogliamo rinegoziare il nostro prestito, oppure utilizzare lo strumento della portabilità e spostarlo verso un'altra banca.

Lo spread è certamente una spesa importante che grava sul finanziamento, incidendo sul costo effettivo che il mutuatario deve pagare alla banca per ottenere la somma a prestito, ma non è l'unico in quanto l'istituto di credito vi può applicare ulteriori pesi finanziari collegati (in via diretta o meno) alla concessione del credito.

Già abbiamo analizzato il tentativo, non tanto raro, di costringere il mutuatario ad accendere un conto corrente presso la stessa filiale della banca che concede il credito: come abbiamo avuto modo di chiarire, non esiste alcun obbligo per il consumatore di avere un conto corrente presso la banca ove ottiene un mutuo (vedi).

Diverso è il caso dei c.d. costi accessori, ossia quelli collegati al mutuo, seppur non direttamente, tanto da incidere sul TAN (Tasso Annuo Nominale) e sul TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

Il TAEG comprende, oltre agli interessi del mutuo, anche tutti i costi accessori eventuali del finanziamento, trai quali rientrano anche le spese di istruttoria (la valutazione sulla solidità patrimoniale e reddituale dell’aspirante mutuatario), le spese di perizia (valutazione dell’immobile), le spese di incasso rata e le famigerate spese di salvaguardia del credito bancario: le polizze assicurative.

Ma la polizza assicurativa a tutela del mutuo è obbligatoria? e deve essere obbligatoriamente accesa presso la banca con cui si firma il contratto di mutuo?

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