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sabato 25 dicembre 2021

Vendita diamanti allo sportello. Confermata la condanna della banca al risarcimento del danno

La banca deve risarcire il danno al cliente che acquista diamanti di una società terza nei locali della filiale dell'istituto di credito.

Il principio è stato confermato dalla Corte d'Appello di Venezia, in un giudizio di secondo grado avviato da un istituto di credito contro il provvedimento ex art. 702 ter c.p.c. emesso dal Tribunale di Verona (vedi qui).

La Corte d'Appello di Venezia ha voluto ribadire il ruolo centrale assunto dalle banche nella vendita dei preziosi presso le proprie filiali, partendo dal presupposto che il consumatore si era fatto convincere all'acquisto dei diamanti, in quel caso come in molti altri, riconoscendo fiducia ed affidabilità nei dipendenti della banca.

La Corte d'Appello ha ribadito, sotto altro profilo, che nel caso di specie non si trattava di vendita di strumento finanziario, avendo la banca svolto un mero ruolo di suggeritore, non trovando applicazione la normativa prevista in tale materia ex TUF e regolamenti Consob.

Qui potete leggere il provvedimento della Corte d'Appello di Venezia.

domenica 24 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

venerdì 17 settembre 2021

Mutuo in valuta estera - la clausola abusiva non invalida l'intero contratto

Questa domenica torniamo a trattare la vicenda prestiti in valuta estera, e  la validità di questi contratti proposte con insistenza anche ai consumatori italiani.

Abbiamo già trattato questo tipo di vicende (vedi qui), in quanto il presunto vantaggio nella conclusione di questo tipo di contratti di mutuo si è rapidamente azzerato a causa del valore del moneta e il cambio tra le divise. 

La Corte di Giustizia ha avuto modo di intervenire in questa maniera in più circostanze (vedi qui), fornendo alcuni importanti chiarimenti in merito all'applicazione dei principi comunitari all'interno dei vari stati.

Uno degli aspetti più controversi riguardanti questi contratti è legato alla validità dei prestiti, laddove sia riconosciuta la nullità della clausola che disciplina il calcolo del cambio tra le divise e, in ultima istanza, le rate mensili che devono essere pagate dal mutuatario.

Non di rado, il consumatore si è rivolto al giudice chiedendo che, accertata la invalidità del contratto nella parte in cui dispone il calcolo degli interessi dovuti dal mutuatario sulla base di criteri di cambio poco trasparente, disponga la nullità integrale del contratto.

La Corte di Giustizia ha, invece, chiarito che la singola clausola abusiva non può comportare l'automatica invalidità dell'intero contratto, dovendo invece comportare una mera nullità parziale che non compromette l'intero accordo intervenuto tra banca e consumatore.

In tale caso, il giudice nazionale deve limitarsi a sostituire la norma contrattuale nulla, integrando il contratto con la legge nazionale, ossia stabilire il tasso di interesse applicato al contratto in sostituzione di quello convenzionale dichiarato nullo.

"L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, per quanto riguarda i contratti di mutuo conclusi con un consumatore, commini la nullità di una clausola relativa al divario nel cambio considerata abusiva e obblighi il giudice nazionale competente a sostituire a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale che impone l’uso di un tasso di cambio ufficiale, senza prevedere la possibilità, per il giudice, di accogliere la domanda del consumatore interessato diretta all’annullamento dell’intero contratto di mutuo, quand’anche lo stesso giudice ritenga che la conservazione del contratto sia contraria agli interessi del consumatore, in particolare alla luce del rischio di cambio che quest’ultimo continuerebbe a sopportare in base ad un’altra clausola del contratto, purché in compenso il medesimo giudice, nell’esercizio del suo pieno potere discrezionale e senza che la volontà espressa dal consumatore possa prevalere su quest’ultimo, ravvisi che l’applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale consente effettivamente di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola abusiva.".

Qui di seguito, la sentenza C-239/2019 del 2 settembre 2021.

domenica 27 giugno 2021

Quando è prescritto l'obbligo di pagare le rate del finanziamento?

La sentenza in commento questa domenica, resa dal Tribunale di Roma il 14 luglio 2019, si presta per affrontare il tema della prescrizione nei rapporti di finanziamento, il quale è stato brevemente evidenziato dal Giudice.  

La prescrizione è stata una delle eccezioni preferite dalle difese degli istituti di credito nei confronti del cliente, soprattutto quando questi ultimi facevano le rimesse nei conti correnti e, dopo che il conto era stato chiuso, si accorgevano che il saldo era a loro sfavore e, quindi, agivano per chiedere il rimborso delle somme pagate durante il rapporto. 

Ma, in questi casi, si parla dei rapporti di conto corrente, o al più di castelletti di sconto, che sono ben altre cose rispetto ai finanziamenti al consumo che ci interessano, e vedremo di seguito la sostanziale differenza esistente tra questi rapporti bancari. 

Affrontiamo, allora, l’argomento dal punto di vista del cliente, partendo dall’istituto della prescrizione. Sebbene in origine la parola abbia avuto più a che vedere con i comandi [latino  praescriptio –onis, da praescribÄ•re], nel nostro ordinamento si parla comunemente di prescrizione estintiva (art. 2934 codice civile)

Una persona che vuole far valere i propri diritti, deve agire in modo sollecito, ossia entro un certo periodo di tempo; diversamente il rischio è che decorso un determinato lasso temporale (termine di prescrizione), la tutela del proprio diritto venga meno (rectius il diritto si estingue).

Questo principio, a grandi linee, lo mettiamo in pratica quando portiamo al macero, per così dire, le cartelle esattoriali: sappiamo, cioè, che dopo un certo periodo di tempo queste ultime scadranno e paralizzeranno l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

Ebbene, nel caso dei contratti bancari, e soprattutto del nostro rapporto di finanziamento, quando decorre il termine per la banca creditrice per agire nei vostri confronti? Quando si prescrive un finanziamento non pagato? 

I motivi per i quali non è stato pagato possono essere molti: fra tutti, l’addebito di interessi e commissioni non dovute. 

Anzitutto, collocandoci nella materia contrattuale, l’articolo 2946 codice civile ci dà una prima informazione: la prescrizione dura dieci anni, salvo i tempi più brevi previsti per tipologie di contratti molto specifiche.

Ma non basta, il dato, da solo, non è risolutivo. 

Bisogna anche stabilire con sicurezza da quando vanno computati questi anni (il termine di decorrenza o, dies a quo, per l’appunto). Questa volta il codice non ci aiuta molto, perché si limita a dire che questi anni vanno contati da quando il diritto si può fare valere nelle sedi legali (articolo 2935 codice civile).

Poiché questa affermazione non è lapalissiana, quando si può fare valere il diritto, e il diritto a non pagare una rata del finanziamento?

E qui si apre uno scenario apparentemente scivoloso. Il rimborso del capitale, come pure il pagamento degli interessi e delle commissioni, non avvengono in un solo atto: se così fosse, infatti, non vi sarebbe nemmeno il motivo di chiedere in prestito una somma, perché vorrebbe dire che il cliente disporrebbe di un proprio capitale. 

Resta comunque fermo che il debito contratto dal cliente con l’istituto di credito dopo aver chiesto e ottenuto il prestito è uno, ed uno soltanto. Ciò vale sia in un rapporto di mutuo, che in un finanziamento al consumo: il debito, anche se pagabile a rate, non è inserito in un rapporto di durata. Difatti, secondo la giurisprudenza (e la sentenza in commento non esce dagli schemi), sia per il mutuo che per il credito al consumo le rate non determinano, mese per mese, diversi termini di prescrizione. 

In altre parole, il termine di prescrizione nel contratto di mutuo non adempiuto dal cliente comincia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, perché in quel momento il debito si considera scaduto e il creditore può agire per recuperare il suo credito.

In conclusione, il debito può considerarsi scaduto quando diventa esigibile da parte dell’istituto di credito: vale a dire, quando scade l’ultima rata. In buona sostanza, per stabilire quando si prescrive il finanziamento non pagato, basta contare dieci anni dall’ultima rata scaduta, e verificare se, nel frattempo, non hai ricevuto un sollecito di pagamento. Se nulla ti è arrivato, ti sarai liberato da tutto il debito e non da una singola rata.

Qui di seguito, la pronuncia del Tribunale di Roma.

sabato 12 giugno 2021

Omessa valutazione di appropriatezza nell'acquisto di azioni - la responsabilità della banca per il danno subito dal cliente

Torniamo a trattare, questa domenica, la responsabilità dell'intermediario bancario nella vendita di valori mobiliari offerti ad un consumatore.

Nel caso di specie, il consumatore era stato indotto dalla banca ad investire parte dei propri risparmi in titoli divenuti, in seguito, illiquiditi e con una discreta perdita sofferta dall'investitore.

Quest'ultimo si rivolgeva all'arbitro per le controversie finanziarie chiedendo il risarcimento del danno non essendo stato adeguatamente informato dalla banca in merito alle caratteristiche e rischi di investimento, e di non aver ottenuto una adeguata valutazione di appropriatezza delle operazioni di borsa concluse presso la filiale.

Il collegio giudicante ha considerato fondato il ricorso presentato non tanto sotto il profilo delle informazioni che l'intermediario avrebbe fornito al cliente, ma dal punto di vista della valutazione di appropriatezza dell'investimento, ossia conformità rispetto alle caratteristiche, propensione al rischio ed esperienza dell'investitore.

Secondo l'ACF, la banca non avrebbe valutato, ai fini del proprio giudizio di appropriatezza, alcuni elementi di fatto inconfutabili quali: "l’età decisamente avanzata (ottantacinque anni) ed il titolo di studio (licenza elementare) del cliente odierno ricorrente; dall’altro e in ogni caso, la mancanza in atti di elementi che possano far ritenere effettivamente comprovato che la banca abbia svolto una valutazione siffatta.".

Di seguito, ACF - decisione n. 3480/2021 del 7 giugno 2021.

lunedì 26 aprile 2021

Il giudice ancora in aiuto del consumatore: si alla riduzione dei costi di finanziamento

In tema di estinzione anticipata del finanziamento e di riduzione del costo del credito, il Tribunale di Torino, insieme a quello di Napoli (vedi) è stato uno degli apripista dell’applicazione dei principi contenuti nella sentenza Lexitor: la sentenza di appello del 21 marzo 2020, a firma del Dr. Enrico Astuni, è un esempio. 

La pronuncia in esame oggi dimostra che, nel contenzioso bancario del nostro paese, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la Lexitor, appunto) hanno un peso determinante, soprattutto per i giudici nazionali, i quali sanno che:

la Corte di Giustizia della UE interpreta le direttive e regolamenti della UE;

le norme nazionali devono essere allineate agli atti normativi della UE, e non il contrario

Eppure, questi principi sembrano sfuggire agli intermediari bancari, i quali ancora sostengono che la sentenza Lexitor, alla fin fine, verte su una direttiva che non si applica direttamente ai rapporti tra i privati. 

Teniamo anche conto del fatto che durante la pandemia il nostro legislatore nulla ha detto sulla questione, né nel Decreto “Cura Italia” né nel Decreto “Rilanci”: di conseguenza, due sono gli attori che hanno voce in capitolo, e sono l’ABF (nostro intervento qui) e i tribunali. 

Tornando, allora, alla sentenza oggetto del nostro intervento è emerso ancora una volta che, secondo i giudici torinesi, per interpretare l’articolo 125-sexies del T.U.B. non fanno più fede le circolari della Banca d’Italia, bensì direttamente la sentenza Lexitor, che ha sancito che la riduzione deve includere tutti i costi a carico del consumatore, superando la distinzione tra oneri up front e oneri recurring. 

Infatti, la diretta applicabilità di Lexitor è dovuta al fatto che l’articolo 125-sexies altro non è che la trasposizione di una regola sancita da una direttiva (art. 16 direttiva 2008/48), quest'ultima interpretata, appunto, dalla Corte di Giustizia. Tra l’altro, il Tribunale di Torino rincara la dose, specificando che quanto dice la Corte di Giustizia è vincolante anche per i  contratti già in essere al momento in cui è stata pubblicata la sentenza Lexitor. 

Ciò posto, viene chiarito che il cliente ha diritto alla riduzione di tutti i costi del credito in sede di estinzione anticipata. 

In sede processuale, questo si traduce nelle seguenti allegazioni, da produrre in giudizio: 

(1) il finanziamento rientra nel credito ai consumatori; 

(2) il finanziamento è stato estinto; 

(3) la banca ha trattenuto costi, quale che sia la loro qualifica, spesso resa difficile da contratti opachi e fumosi. 

Tale "semplificazione" processuale esplica i suoi effetti anche nei processi già pendenti.

E qui veniamo, agli ulteriori aspetti importanti di questa pronuncia, che ha toccato anche il tema dei costi assicurativi connessi alla durata del finanziamento. 

Anzitutto, la banca, e non l’assicuratore, viene ritenuto il corretto legittimato passivo di una domanda di riduzione del costo del credito, salvo il suo diritto di regresso verso l’impresa assicuratrice. Benché vi siano norme interne che prevedono il contrario, è ancora una volta l’articolo 125-sexies T.U.B. a fare fede. Questa determinazione, diciamo così, “smonta” gli accordi tra banche e assicurazioni e semplifica le mosse che può compiere il consumatore, che non viene costretto a chiamare in causa anche l’assicurazione per un costo che, alla fin fine, è collegato ad un finanziamento concluso con la banca. 

Quanto al merito della questione, e più precisamente a come si riducono i costi assicurativi, due sono i criteri citati dal Tribunale di Torino, che si applicano in questo preciso ordine: 

(1) anzitutto, il criterio pro rata temporis (vale a dire “in proporzione al tempo”): vi deve, cioè, essere proporzionalità tra la durata residua del finanziamento estinto in anticipo e i costi (tutti) riferiti a quella porzione di durata; 

(2) il criterio definito dal contratto, anche se meno favorevole per il cliente, purché sia conforme sia alle norme di settore (in particolare, agli articoli 22, comma 15-quater e 15-quinquies, del d.l. 179/2012 e dell'art. 49 reg. Isvap n. 35/2020), oltre che chiaro e comprensibile per il cliente. La chiarezza non è una mera questione di correttezza lessicale e grammaticale, infatti: il cliente deve poter applicare le indicazioni matematiche e finanziarie contenute nel contratto, senza condurre disamine proprie di un analista finanziario o di un magistrato. 

Qui trovate il provvedimento del Tribunale di Torino.

lunedì 1 marzo 2021

Conto corrente in rosso? scatta il blocco

Lo scorso 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove norme per i rapporti di conto corrente bancario che renderanno più difficile la vita dei consumatori italiani (ed europei) anche alla luce dalla recente crisi pandemica (ed economica).

A seguito dell'attuazione ed entrata in vigore del c.d. Regolamento UE n. 1093/2010 (c.d. Regolamento EBA), è prevista una importante novità per i conti correnti bancari che risulteranno negativi (in "rosso") per un periodo successivo a novanta giorni.

La nuova norma comunitaria prevede che nel caso di sconfinamento (ossia saldo negativo) del conto corrente di 100 euro, l'intermediario bancario si vedrà costretto a bloccare il conto corrente, non rendendolo più operativo.

Ne consegue che il correntista che si veda bloccare il conto, non potrà più pagare le bollette, vedersi accreditare lo stipendio o comunque operare attraverso quel rapporto bancario.

Nel caso di sconfinamento della c.d.  “soglia di rilevanza” sia assoluta (100 o 500 euro, se si è privato nel primo caso, se si è impresa nel secondo) sia una relativa (1% dell'esposizione totale) che si protrae per oltre  90 giorni consecutivi, la banca potrà bloccare il rapporto bancario e segnalare la posizione come "in default".

venerdì 26 febbraio 2021

Credito al consumo: no alla distinzione tra costi frontali e ricorrenti

La pronuncia in commento oggi, questa volta un’ordinanza del Tribunale di Torino del 22 settembre 2020, uscita nel bel mezzo di una azione di classe contro un grande gruppo bancario, ci consente di inquadrare cosa sta accadendo da quando è stata pubblicata, né più né meno di un anno fa, la sentenza Lexitor (vedi). 

Possiamo dire che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (leggila qui) ha sollevato il vaso di Pandora su una pratica che, almeno tra le banche italiane, andava avanti almeno dal 2010

Si tratta di un esempio abbastanza evidente di come, nel corso degli anni, il settore bancario abbia complicato e annacquato una norma di per sé adamantina come l’articolo 125 sexies Testo Unico Bancario, travisandone il contesto e la finalità, col risultato di sottoporre ai clienti moduli molto analitici nel descrivere in anticipo i costi del credito al consumo, ma molto meno chiari nel commisurare l’entità dei rimborsi in caso di estinzione anticipata. 

Il diavolo si nasconde nei dettagli, perché a poco serve fornire allegati e tabelle con millimetriche sui costi, se non si spiega al cliente quali sono quelli che verranno rimborsati, se egli estinguerà in anticipo il suo finanziamento.

Ma procediamo con ordine, poiché le circostanze richiedono una fedele ricostruzione storica.  

- 2008: arriva la novità legislativa per il credito al consumo

Tutto ha inizio con la c.d. “seconda direttiva” (2008/48/CE) con la quale L’Unione Europea è entrata a gamba tesa nel settore del credito al consumo. 

Questo mercato, di solito, non prevede meccanismi di finanziamento a lungo termine: ragione per cui il legislatore comunitario, al fine di elevare la protezione i consumatori dai soprusi delle banche, ha imposto all’Italia di prevedere, in caso di rimborso anticipato, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, comprendendo i costi e gli interessi dovuti per la restante durata del contratto (vedi art. 16, paragrafo 1, della direttiva). 

E, si noti, già prima dell’entrata in scena di questa direttiva era previsto che il consumatore avesse diritto ad una “equa riduzione del credito”: in altre parole, la seconda direttiva ha precisato e arricchito la tutela già esistente. 

Con consueto ritardo, l’Italia ha recepito la direttiva nell’agosto 2010, e con il Decreto Legislativo 141 del 2010 ha introdotto l’articolo 125 sexies, comma 1, Testo Unico Bancario, disposizione che si applica al credito al consumo in genere (oltre alle cessioni contro il quinto dello stipendio o della pensione). 

Vale la pena, questa volta, di riportare per esteso la norma italiana: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. 

Ancora, l’articolo 121 del medesimo TUB, nel fornire la definizione di “costo totale del credito”, fa riferimento a tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili

- La pratica delle banche: costi frontali/costi di durata......e il consumatore paga!

Benché tali norme siano una fedele traduzione di quanto stava scritto nella seconda direttiva, il sistema bancario italiano ha presto travisato sia il contesto che gli obiettivi che l’Unione Europea si era prefissata con questa direttiva: quello di imprimere una maggiore accelerazione nell’erogazione di crediti di entità non eccessiva. 

Come abbiamo appena evidenziato, il credito al consumo è un mercato con finanziamenti “di corto respiro”, nel quale i costi dovrebbero essere noti sin dal principio, e non determinabili a posteriori. Peraltro, spesso i grandi gruppi bancari non hanno l’interesse a rivolgersi ad intermediari e internalizzano i costi di commercializzazione dei loro contratti, come pure i servizi di assicurazione. 

In altre parole, nel credito al consumo la distinzione tra costi frontali (costi di istruttoria, premi assicurativi, provvigioni per gli intermediari etc.) e costi di durata, ossia quelli che ricorrono durante la vita del finanziamento e si manifestano al pagamento delle singole rate: tale differenza di oneri, oltre a risultare un nominalismo, si è rivelato un espediente per salvaguardare i margini di profitto delle banche. 

Non sfuggirà, infatti, che le banche hanno potuto, con questo stratagemma, fissare costi di istruttoria molto alti all’inizio e rimborsare poco o nulla in caso di estinzione anticipata, perseguendo così disegni palesemente elusivi delle norme comunitarie. 

- Gli effetti della sentenza Lexitor

Diviene così comprensibile il giudizio operato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza Lexitor. Al di là degli appigli cercati dalle banche nel sminuire la portata innovativa di questa sentenza (queste ultime sono persino arrivate a mettere in dubbio la traduzione in italiano), rimane fermo un dato: se deve essere ridotto il costo totale del credito, tale riduzione non può essere riferita solo ad alcune componenti del credito, cioè a quelle spese non ancora maturate nell’arco della durata del contratto. Deve trattarsi di una riduzione “proporzionale alla durata residua del contratto”, cioè relativa a tutte le componenti di costo. E ciò emerge, a chiare lettere, dagli articoli 121 e 125 del Testo Unico Bancario. 

Tra l’altro, la sentenza Lexitor, essendo stata emanata all’esito di un giudizio vòlto ad interpretare il contenuto della direttiva seconda, quest’ultima trasposta nell’ordinamento italiano, ha dispiegato efficacia retroattiva. 

Questo significa, per i non addetti ai lavori, che la sentenza ha dato modo di colpire tutti quei contratti di credito al consumo nei quali, da agosto 2010 ad oggi, sono stati previsti meccanismi di elusione del rimborso dei costi totali. E, tra questi, sono annoverati quelli del gruppo bancario al quale si riferisce l’ordinanza in commento: il giudice, infatti, ha condannato la banca a comunicare a tutti i clienti, oltre che su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale, la possibilità di ottenere ulteriori rimborsi, oltre a quelli preventivati in allora. 

Vedremo, poi, in ulteriori uscite della giurisprudenza in che modo vengono concretamente calcolati i rimborsi. 

Di seguito, trovi in lettura la pronuncia. 

lunedì 25 gennaio 2021

Trasparenza bancaria: le informazioni devono essere fornite al cliente in modo chiaro e completo

Questo blog tratta, come noto, le questioni relative ai consumatori e non di rado evidenziamo una carenza di trasparenza nei rapporti tra venditore e consumatore, ove quest'ultimo non viene messo a conoscenza delle reali condizioni applicate.

Il deficit di trasparenza sussiste anche nei rapporti bancari, dove non sempre la banca fornisce informazioni complete e corrette al cliente, e come è noto non sempre il prodotto che ci viene offerto/sollecitato è quello da noi richiesto o comunque conforme alle esigenze.

Ed ecco che ai contratti di finanziamento, od anche nel famoso credito al consumo, vengono vendute delle polizze assicurative del tutto inutili, ma che "appesantiscono" il costo del credito pagato dal consumatore per ottenere la somma necessaria.

Senza dimenticare i continui casi di portabilità del mutuo dove la banca pretende l'apertura di un conto corrente presso la propria filiale da parte dei nuovi clienti, sostenendo che è necessaria la presenza di un conto per appoggiare le somme del mutuo: tale scusa non è vera, come puoi leggere qui.

L'obbligo di trasparenza, quindi, dovrebbe essere centrale nei rapporti banca/cliente, ma in realtà non viene sempre rispettato dall'operatore professionale, più interessato a vendere al cliente il prodotto più remunerativo per la banca.

Per questa ragione abbiamo ritenuto necessario segnalare, con questo intervento domenicale, la recente ordinanza con la quale la Cassazione ha ritenuto doveroso tornare a trattare la questione della trasparenza bancaria nei contratti di mutuo.

Occorre premettere che la vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corte è decisamente complessa, e quindi decidiamo di non riprenderla lasciandola alla vostra lettura, ma ci piace segnalare alcuni passaggi con i quali il giudice di legittimità ha voluto puntualizzare il concetto di trasparenza e le sue conseguenze pratiche nei rapporti bancari.

La Cassazione precisa, in primo luogo, la tipologia e natura del dovere di correttezza e buona fede "Il dovere di correttezza e buona fede in ambito bancario implica un obbligo di fornire informazioni esatte e di non addebitare poste indebite, dà luogo a responsabilità contrattuale, anche laddove vengano realizzate condotte non solidaristiche ....[...]".

La natura contrattuale di tali obblighi posti a carico dell'intermediario bancario è oggetto di ulteriore riflessione da parte degli Ermellini "Il dovere di correttezza ex art. 1175, opera in ogni forma di responsabilità contrattuale, specificandosi nella regola di cui all'art. 1375 c.c. e in tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia come impegno o obbligo di solidarietà".

Ne consegue che l'intermediario bancario deve agire, nell'esecuzione del contratto, rispettando i suddetti principi di correttezza e buona fede, fornendo al cliente informazioni trasparenti, anche sotto il profilo della chiarezza, ed idonee a consetire al contraente debole di poter effettuare delle scelte consapevoli e utili per lo stesso.

Purtroppo, continuiamo a ricevere segnalazioni o racconti di vicende dove risultano coinvolti consumatori che hanno concluso contratti bancari inutili e gravosi sotto il profilo delle spese.

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 34535/2019 della Corte di Cassazione - Sezione I^ Civile.

martedì 5 gennaio 2021

Corte Costituzionale: legittima la riduzione del tasso dei buoni fruttiferi prima del 1986

Torniamo a trattare la questione buoni fruttiferi postali, già oggetto di nostri precedenti interventi (vedi qui), e vi segnaliamo la recente sentenza con cui la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del ribasso del tasso di interesse per i buoni emessi prima del 1986.

Occorre ricordare che il citato decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha diminuito vertiginosamente il tasso d’interesse applicato rispetto a quello pattuito e riportato sui buoni cartacei. 

Come già evidenziato nel blog, molti consumatori si sono rivolti ai giudici, contestando la legittimità della riduzione del tasso di interesse fondata su un atto unilaterale, privo di adeguata informativa La vicenda è terminata alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata risolta dal Giudice di legittimità che ha considerato legittima la modifica unilaterale del tasso di interesse essendoconsentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione”.

Con questa argomentazione, il Giudice di legittimità ha di fatto legittimato la riduzione degli interessi applicati al cliente dalle poste. 

La Corte Costituzionale ha, per contro, considerato legittima tale norma anche in riferimento ai buoni emessi prima dell'entrata in vigore della norma del 1986, non considerando lesiva degli interessi dei consumatori l'art. 173 del DPR n. 156/1973, norma che prevede l'effetto retroattivo dell'eventuale riduzione degli interessi dei buoni fruttiferi postali.

Qui la sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2020.

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