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domenica 24 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

lunedì 28 maggio 2018

Segnalazione Centrale Rischi: la banca non vi può segnalare per il ritardo momentaneo di un pagamento

In questo blog abbiamo trattato con una certa frequenza il ruolo assunto negli anni dalle banche dati ove sono segnalati i clienti delle banche morosi, ossia coloro che non hanno regolarmente adempiuto al proprio obbligo di rimborso di un finanziamento/mutuo in favore dell'istituto di credito (vedi qui).

Uno degli aspetti più delicati di questo sistema, il cui fine è quello di rendere noto al sistema bancario che un cliente è in una posizione di difficoltà ad onorare il proprio debito (evitando che il cattivo pagatore continui ad aumentare la propria esposizione verso gli intermediari del credito), riguarda la segnalazione illegittima.

Vi sono casi, infatti, ove la segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, o alle altre banche dati private non corrisponda alla realtà, ovverossia non rappresenti in modo corretto la posizione debitoria, oppure non vi siano i presupposti per l'indicazione del debitore.

La segnalazione è altresì illegittima quando il debitore rimane segnalato pur avendo adempiuto al proprio dovere, non trovando più giustificazione la presenza del proprio nominativo nella banca dati.

La segnalazione non è legittima, inoltre, nel caso in cui il debitore sia in ritardo nel pagamento di una rata del proprio finanziamento/mutuo o altra posizione con la banca, in quanto può derivare da una  vicenda transitoria legata anche a difficoltà temporanee e collegate, ad esempio, allo specifico ambito ove il credito bancario è stato richiesto e concesso.

La sentenza che potete leggere di seguito affronta tale argomento, evidenziando il ruolo che deve assumere l'istituto di credito segnalante, il quale è chiamato a valutare in modo attento la posizione creditizia "entrata in crisi".

La banca, in altri termini, non può limitarsi a prendere atto del mancato pagamento della rata da parte del cliente, ma deve operare una valutazione della posizione comprendendo anche le ragioni dell'inadempimento momentaneo della controparte.

Questa valutazione rientra negli obblighi dell'intermediario verso il cliente e consentono di gestire in modo più corretto il rapporto, consentendo alla banca di segnalare adeguatamente il debitore moroso solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa di settore e laddove sia giustificato tale atto.

E' noto, infatti, che la segnalazione alla Centrale dei Rischi (o ad altra banca dati privata) comporta un marchio verso il segnalato, impedendogli di fatto di accedere al credito.

La mancata valutazione della posizione in modo corretto comporta, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (tesi peraltro già affermata in altre sentenze), una responsabilità contrattuale della banca, chiamata a risarcire il danno sofferto dal cliente nel caso in cui siano violati i doveri di correttezza, diligenza e trasparenza. 

La Corte di Cassazione è, sul punto, estremamente chiara ed evidenzia che: "La normativa emanata al fine di dare attuazione al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, comma 1, (per una ricostruzione del sistema, v., ad es., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428), infatti, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla cd. Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente.

E', infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla reputazione economica e l'operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso.

Ne discende che la violazione di tale disciplina - laddove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l'adempimento dei propri obblighi (ancorchè essi siano frutto, come nella specie, dell'integrazione del contenuto del contratto).
Ulteriore conseguenza delle superiori considerazioni è che le contestazioni del cliente rappresentano mere difese sottratte al regime delle preclusioni.".

Si tratta, quindi, non tanto di un inadempimento dei doveri formali legati alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi, ma piuttosto di un inadempimento del generale  dovere di valutare (secondo buona fede) se il cliente doveva essere segnalato, tenuto conto della posizione e del credito concesso.

Il solo inadempimento momentaneo della rata del mutuo, quindi, non può generare la segnalazione se non accompagnato da una valutazione della posizione bancaria.

Qui di seguito la sentenza.

giovedì 14 marzo 2013

Se non paghi la rata del mutuo, rischi di entrare nella black list delle banche–come difendersi

Quale rischio corriamo quando non paghiamo regolarmente le rate del mutuo o del finanziamento contratto con la banca?
E’ evidente che il mancato versamento della rata rende il cliente inadempiente verso la banca, la quale è legittimata a chiedere al consumatore il “rientro” della somma finanziata. L’istituto di credito può, quindi, attivare una procedura per il recupero forzato del credito anche con l’intervento del giudice.
L’omesso pagamento della rata comporta, però, una ulteriore conseguenza negativa per il soggetto finanziato, il quale rischia di essere “segnalato” per una o più rate non pagate entro la scadenza prestabilita.
In altri termini, il debitore inadempiente può essere iscritto come “cattivo pagatore” in una delle banche dati, pubbliche e private, organizzate dalla Banca d’Italia e dal sistema bancario italiano.
Quali conseguenze se si entra nella black list delle banche? e se la segnalazione è errata?
L’argomento è già stato trattato in alcune trasmissioni radiofoniche di Trentino inBlu che in parte richiamiamo in questo intervento.

a. Banche dati pubbliche e private: la Centrale Rischi e i SIC
Nel nostro sistema bancario sono previste delle banche dati il cui fine è quello di monitorare i soggetti che accedono al credito ed in particolare il loro livello di affidabilità.
Nel caso in cui un soggetto richiedente non sia solvibile, il singolo istituto di credito deve segnalare la circostanza a queste banche dati al fine di rendere noto al sistema dell’esistenza di un “cattivo pagatore”, ossia di un soggetto con scarso merito creditizio.
Le banche dati possono essere pubbliche, come la Centrale Rischi gestita da Bankitalia ove sono “censiti” tutti i rapporti di prestito bancario di rilevante valore (superiore ai 30.000,00 euro): la Banca d'Italia ha  il compito di segnalare le insolvenze più gravi (vedi).
Esistono, poi, i SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) che sono soggetti privati istituiti dalle banche, il cui compito è quello di raccogliere ed elaborare i dati relativi alle esposizioni bancarie anche di poche migliaia di euro, come accade per i finanziamenti del credito al consumo (vedi).
Rientrano tra i SIC, le società CRIF, CTC ed Experian.
Ogni banca, prima di concedere un credito al soggetto richiedente, opera una verifica in merito alla sua solvibilità ed accerta se tale soggetto sia segnalato in una delle banche dati sopra richiamate.
La sua segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d’Italia o il SIC compromette la sua reputazione creditizia e rende più difficile il suo accesso al credito bancario.

b. Segnalazione – diritti dei consumatori
Il Garante della Privacy ha, alcuni anni addietro, indicato le linee guida che devono accompagnare la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia o un SIC, prevedendo una serie di regole generali che devono essere rispettate dall’intermediario che si trovi nella posizione di dover segnalare il cliente alla banca dati, sia essa pubblica o privata.
Possiamo sinteticamente richiamare i diritti che il Garante Privacy ha delineato in favore del consumatore segnalato dalla banca come “cattivo pagatore”:

(1) La banca può comunicare l’insolvenza del cliente alla Centrale rischi o al SIC solo dopo averlo diffidato a “coprire le rate”
Nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, la banca non può immediatamente segnalare il cliente alla Centrale Rischi o al SIC, ma deve prima sollecitare il debitore ad adempiere al proprio dovere.
L’intermediario deve, in particolare, avvertire il cliente che nel caso in cui si prolunghi la sua insolvenza, egli sarà segnalato in una delle banche dati.

(2) La segnalazione scatta solo in seguito al ritardo nel pagamento di due o più di due rate
La banca può segnalare il cliente solo nel caso in cui quest'ultimo abbia omesso o ritardato il rimborso di due o più rate, ossia laddove il debitore sia effettivamente inadempiente.

(3) Diritto di accesso ai dati personali contenuti presso la banca dati
Nel caso in cui il consumatore sia segnalato presso una banca dati, questi ha il diritto di prendere visione della segnalazione e verificarne la provenienza. Tale diritto gli è riconosciuto ex art. 7 del Codice della Privacy e non può essere negato o limitato dal gestore della banca dati.
La richiesta dei dati è gratuita nel caso di Centrale Rischi, mentre devono essere sostenuti costi di ricerca nel caso in cui sia avanzata domanda di accesso ai dati personali contenuti in un SIC privato.

(4) Diritto alla corretta indicazione dei dati contenuti nella banca dati
Il consumatore ha altresì il diritto che le informazioni personali indicati nella banca dati siano corrette ed aderenti alla realtà e ciò al fine di rendere meno gravosa la sua “immagine creditizia” nei confronti degli altri intermediari.
I dati personali devono essere, inoltre, sempre aggiornati e conformi alla realtà, al fine di evitare il rischio di una errata segnalazione (vedi).

(5) Errata segnalazione – diritto di rettifica
Nel caso in cui la segnalazione contenuta in una banca dati non sia conforme alla realtà, ad esempio perché non vi è alcun ritardo/omissione nel pagamento delle rate, il consumatore ha il diritto a veder modificata/cancellata la sua posizione nella black list.
Il diritto di rettifica viene esercitato con apposita lettera da inviare al gestore della banca dati, accompagnata da documentazione idonea a giustificare la richiesta.

(6) Diritto all’oblio – cancellazione del nominativo dalle banche dati
Nel caso in cui un consumatore sia stato segnalato in una black list delle banche per ritardo nel pagamento delle rate del finanziamento, la segnalazione è legittima e non può essere contestata.
Quando, successivamente, il cliente adempie al proprio obbligo e paga le rate con regolarità, la banca dati deve provvedere a cancellare la segnalazione, in quanto non più giustificata.
Il consumatore è titolare di una posizione di tutela della propria privacy che consiste nel diritto  di non vedere diffusi o meglio conservati i propri dati, in rapporto a situazioni già definite o comunque non più rilevanti per il diritto.
La banca deve, quindi, provvedere a far cancellare la segnalazione alla banca dati nel caso in cui non sia più giustificata, o nel caso in cui il finanziamento/mutuo sia stato interamente rimborsato dal cliente.
Tale servizio deve essere offerto gratuitamente dalla banca e non può essere chiesto al cliente alcun pagamento per lo stesso.

c. Quando la segnalazione è errata – risarcimento del danno
Accade, molto spesso, che la segnalazione presso la Centrale rischi o le altre banche dati sia errata o comunque non aderente alla realtà.
L’iscrizione sui registri, pubblici o privati, può essere erroneamente indicata a causa di un errore informatico o per una inadempienza della banca.
Il cliente che viene erroneamente segnalato in una banca dati subisce un danno a causa della negligenza dell’intermediario o del gestore della banca dati?
La risposta non può che essere affermativa, in quanto il cliente ingiustamente segnalato subisce un pregiudizio che consiste, in primo luogo, nella sua impossibilità di poter accedere al credito credito bancario.
Tale danno emerge sia nell'ipotesi di errore nella segnalazione (ex viene indicato il mio nominativo, ma io non sono il soggetto destinatario), sia in ipotesi del c.d. "errore di categoria" (ossia viene indicata la sofferenze ma siamo in ipotesi di finanziamento rielaborato) o ancora in ipotesi di c.d. errore da quantificazione (viene indicato un importo errato - l'importo non è aggiornato etc.).
Nelle prime ipotesi al cliente viene preclusa, in ultima istanza, l'opportunità di poter ottenere altro credito; mentre, specificatamente nella seconda ipotesi, si configura la situazione del cd saturazione del credito, ossia il cliente viene escluso dal circuito di credito bancario.
L'erronea segnalazione di un credito configura, secondo la giurisprudenza di merito, una lesione del diritto di impresa, in quanto viene lesa la possibilità per l’imprenditore di poter svolgere la propria attività commerciale usufruendo del credito bancario, ossia del mezzo idoneo per poter sviluppare il proprio business.
La errata segnalazione alla Centrale Rischi o ad un SIC configura, inoltre, un danno da informazione inesatta fornita dal professionista e dalla quale può emergere una lesione della reputazione personale e commerciale dell'imprenditore, nonchè della sua immagine.
Nel caso di segnalazione errata si determina, peraltro, un danno che si ritiene in re ipsa e che legittima il diritto al risarcimento senza che il danneggiato debba fornire prova del pregiudizio sofferto (Cass. Civ. sez. III 4881/2001).

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