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domenica 30 ottobre 2022

Centrale rischi: la segnalazione deve essere preceduta dalla comunicazione al consumatore

La segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia (o alle varie banche dati private) è circostanza tutt'altro che rara per il consumatore, ed anzi sono molti i casi di persone che segnalano all'associazione questo tipo di vicenda.

Abbiamo  già trattato la questione nel blog, chiarendo anche in cosa consiste l'iscrizione alla banca dati (clicca qui), e quando può essere importante che la banca rispetti i presupposti per la segnalazione del cliente.

Stiamo ponendo la nostra attenzione su una specifica vicenda, tutt'altro che rara, ove il cliente della banca non abbia pagato più rate del proprio debito  con la banca, e quest'ultima sia costretta a segnalarlo nelle varie banche dati previste per legge.

La banca segnalante deve, a tal proposito, avvertire il consumatore della sua prossima segnalazione alla Centrale rischi, informandolo delle rate pagate in ritardo e dandogli la possibilità di poter di saldare il debito.

E' uno dei requisiti che rendono la segnalazione legittima e rispettosa della legge, ed in particolare l'art. 125 del Testo Unico Bancario e delle successive comunicazioni di Banca d'Italia.

L'art. 125 comma 3 del TUB prevede, infatti, che la banca sia tenuta, prima di segnalare il cliente ad informarlo della sua prossima segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, così come ribadito con la Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4.

La banca deve inviare, quindi, una lettera con l'avvertimento rivolto al cliente della sua prossima segnalazione alla Banca d'Italia.

Ma cosa succede se non procede alla comunicazione preventiva verso il cliente? e questo tipo di comunicazione riguarda il solo caso di "segnalazione a sofferenza" od ogni tipo di segnalazione in Centrale rischi?

Il Tribunale di Napoli risponde a questi quesiti, premettendo che la segnalazione è regolare se rispettosa dei presupposti previsti dalla legge, i quali valgono non solo per le segnalazioni “a sofferenza”, ma devono trovare applicazione in tutte le procedure di segnalazione alla centrale rischi.

Ciò premesso, ogni tipo di segnalazione deve essere preceduta dalla comunicazione al cliente, proprio per consentirgli di poter saldare le rate arretrate e mettersi in regola.

E se non viene inviata tale comunicazione? il Tribunale di Napoli (in contrasto con alcune sentenze di altri giudici vedi qui) afferma che la mancata comunicazione comporta la invalidità della segnalazione alla Centrale rischi con obbligo di cancellazione in capo alla banca.

Tribunale di Napoli.

domenica 24 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

giovedì 5 luglio 2018

Ti hanno iscritto a sofferenza alla Centrale Rischi? Cosa puoi fare per cancellare la segnalazione

Negli ultimi mesi sono aumentati i casi ove la banca ha provveduto a segnalare in modo affrettato, ed errato (o meglio illegittimo), i propri clienti nelle banche dati, trasformando questi ultimi in "indegni del credito bancario", e quasi marchiati a vita di fronte all'intero sistema bancario.

Questa Associazione ha denunciato più volte questo modus operandi, anche tutelando i propri associati da evidenti casi di errata segnalazione alla Banca d'Italia o alle altre banche dati private (scrivi la tua storia a sos@consumatoreinformato.it).

Per tale ragione, questa domenica riteniamo importante proporvi in lettura il recentissimo provvedimento con il quale il Tribunale di Lanciano (ordinanza del 12 febbraio 2018 che potete leggere qui sotto) ha ordinato ad una banca di provvedere all'eliminazione del nominativo di un proprio cliente dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, erroneamente indicato con il rischio "a sofferenza", in quanto l'istituto di credito aveva segnalato il consumatore nella banca dati senza avere né verificato la sua situazione patrimoniale né informato quest'ultimo dell'imminente aggravamento della sua immagine creditizia

    Il problema: in tempi di crisi, è assai frequente che il privato, in genere una piccola società, si veda "stringere il cordone della borsa" perché inserito dall'intermediario finanziario nella "black list" della Banca d'Italia, in quanto considerato "cattivo pagatore".   

Premesso che l'iscrizione alla CR (Centrale Rischi) è legittima se rispetta le regole, il problema è quello che sovente la banca utilizza la segnalazione in modo rigido e "punitivo": basta un minimo sconfinamento nel fido, un ritardo nei pagamenti (v. qui) e, complici i controlli di routine del funzionario di banca, parte un'illegittima segnalazione alle Banche Dati che vedono tutti gli intermediari finanziari. 

Il cerchio si chiude quando l'ignaro cliente viene a conoscenza della segnalazione dopo che gli intermediari gli hanno chiuso i rubinetti del credito, condannandolo, a stretto giro di vite, a crisi di liquidità e fallimento. 

Specie per le imprese ancora sane, in questi casi è indicata una "corsa contro il tempo" e, prima ancora di parlare di risarcimento del danno (v. errata segnalazione alla Centrale Rischi), occorre portare d'urgenza a casa la cancellazione della segnalazione

Ebbene, come si fa ad ottenere questo risultato? Il provvedimento in esame ci aiuta a comprenderlo meglio.  

▢    Il caso di specie: come da copione, una società si è vista sospendere improvvisamente
una delle sue linee di credito. Per gentile comunicazione dell'Istituto apprendeva che era stato "valutato il sopravvenuto indice di criticità consistente in presenza in Centrale Rischi Banca d'Italia di posizione "in sofferenza" (...)".  

Proprio a seguito di questa traumatica comunicazione, la società decideva di rivolgersi al giudice, attraverso un procedimento d'urgenza, per chiedere di veder cancellata la propria iscrizione alla Centrale Rischi, sul presupposto che la segnalazione era illegittima perché "non era stata preceduta dalla comunicazione (prevista dalla regolamentazione della Banca d'Italia) e per la mancanza dei presupposti di fatto necessari per l'iscrizione (...)". 

▢      Cosa dice il Collegio: la cancellazione del passaggio a sofferenza è stata giustificata nei presupposti di urgenza sotto almeno tre importanti profili.  

(1) Devi essere avvisato dalla banca che verrai segnalato alla Centrale Rischi 
      (obbligo informativo dell'intermediario)
Il primo in quanto "l'istituto di credito non ha fornito alcun elemento probatorio (...) idoneo a dimostrare che, prima dell'iscrizione a sofferenza della sua posizione, la società fosse stata posta a conoscenza di tanto". A sostegno di tale assunto, ha richiamato le innumerevoli previsioni di legge e regolamento che indicano come deve fare la banca prima di segnalare il passaggio a sofferenza (v. art. 125 Testo Unico Bancario;  art. 4, co. 7, del Codice in materia di protezione dei dati personali; la Circolare n. 139 del 11.02.1991 della Banca d'Italia).

(2) La banca ti deve segnalare in modo corretto ed attuale
      (obbligo di corretta segnalazione)
Il secondo poiché, in pratica, "non risulta che [la banca] abbia posto in essere un'istruttoria (...) con riferimento a tutti gli indici evidenziati (liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, la sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreto ingiuntivi)". 

(3) La corretta informazione ti consente di accedere al credito
      (obbligo di tutela del consumatore nell'accesso al credito) 
il terzo ed ultimo, in quanto "la segnalazione ha proprio lo scopo di rendere edotte le banche sull'identità dei soggetti inaffidabili i quali, verosimilmente, non potranno più accedere al credito, con conseguente pregiudizio che assume il carattere dell'irreparabilità nel caso in cui la parte abbia bisogno di ricorrere a finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale". 

Il mancato rispetto di questi tre presupposti rende
(A) illegittima la segnalazione;
(B) obbliga la banca a cancellarti subito dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia;
(C) ti legittima ad ottenere il risarcimento del danno da errata segnalazione.

▢      Cosa puoi fare: Se sei un imprenditore commerciale (ma anche semplice privato) che non può più accedere al credito per via di una illegittima segnalazione, ma non sei ancora in grave ed imminente crisi di liquidità, allora è bene correre ai ripari e compiere queste mosse. 

(a) anzitutto, fare un'istanza di accesso ai documenti della Banca d'Italia, per avere sott'occhio tutte le informazioni relativi alla natura e qualità della segnalazione (ad incaglio, a sofferenza etc.) e a quando risale; 

(b) contestare alla banca la segnalazione, magari affidandoti ad un'associazione dei consumatori o un legale, e chiedere la rimozione del tuo nome dalla CR.

(c) rivolgerti al giudice per ottenere un provvedimento di urgenza che condanni la banca a rettificare immediatamente il flusso di dati trasmesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con effetto retroattivo (come se il monitor della Centrale Rischi fosse "vergine") ed eventualmente chiedere il ristoro dei danni; 

(d) azionare l'Arbitro Bancario Finanziario per chiedere la cancellazione o rettifica dei dati inviati a Banca d'Italia: tale strumento è più snello della causa davanti al tribunale e, a differenza delle altre procedure arbitrali, la banca è tenuta ad aderire (ma non sempre esegue i provvedimenti dell'Arbitro). 

Per leggere il provvedimento, vedi sotto. 

giovedì 16 dicembre 2010

Da Trentino in Blu radio al blog: quando la segnalazione alla Centrale Rischi di Bankitalia diventa illegittima


L'incontro radiofonico di questa settimana è stato dedicato ad un argomento decisamente attuale ed importante: la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Di seguito riportiamo alcuni spunti della trasmissione.

a. Segnalazione alla Centrale Rischi
L'istituto bancario deve usualmente segnalare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia l'indebitamento del proprio cliente (la c.d. sofferenza bancaria), al fine di rendere noto al sistema bancario l'esistenza di un potenziale cattivo pagatore.

b. Quali sono i presupposti per l'iscrizione?
In realtà non esistono molti parametri in base al quale l'intermediario deve procedere all'iscrizione del cattivo pagatore presso la Centrale Rischi, ma esistono alcuni criteri ormai consolidati e sono:

I criteri di segnalazione sono i seguenti

1) valore del debito
La segnalazione è legittima se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell' utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 75.000,00 €;

- la posizione del cliente è in sofferenza;

- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 75.000,00 €;

- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;

- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 75.000,00 €;

- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo;

La normativa bancaria ha provveduto anche a suddividere i c.d. "crediti in sofferenza":

1. crediti di cassa

2. crediti di firma

2) valutazione intermediario stato della sofferenza
La segnalazione del cattivo pagatore alla Centrale Rischi è determinata, in generale, dai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;(come già detto)ma l'intermediario gode, però, di un certo ambito di discrezionalità della banca che può essere individuato nell'esistenza dei presupposti di segnalazione, nella classificazione della sofferenza e nell'aggiornamento della stessa.

La Banca d'Italia ha, sotto questo aspetto, indicato delle linee guida che ogni istituto di credito deve seguire nella segnalazione delle sofferenze bancarie.

Per quanto riguarda il concetto di "sofferenza; in detta categoria categoria va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) a presidio dei crediti.

Sono inoltre escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".

Sul punto, occorre osservare che in giurisprudenza si sono sviluppati due orientamenti in merito al alla definizione del concetto "stato di insolvenza", quale presupposto per la segnalazione della sofferenza.

Per un primo orientamento molto restrittivo lo stato di insolvenza indicato dalla Banca d'Italia corrisponde a quello previsto dall'art. 5 l. fallimentare., mentre altra parte della giurisprudenza esclude tale ipotesi, sostenendo che tale interpretazione in particolare l’applicazione della disciplina della legge fallimentare, non può trovare applicazione in quanto avente ad oggetto disciplina diversa, sostiene che sia dovere dell'intermediario individuare lo stato di insolvenza idoneo alla segnalazione nella situazione di potenziale deterioramento del soggetto debitore tale da porre in grave rischio il proprio credito, nonché gli altri eventuali crediti vantati da altri istituti di credito.

In questo senso, la segnalazione da parte della banca non è finalizzata solo alla tutela della propria situazione, ma funge anche da informativa per gli altri intermediari i quali possono meglio valutare la qualità del cliente/cattivo pagatore.

In questa seconda ipotesi è evidenziata la funzione discrezionale della Banca nel segnalare o meno la sofferenza bancaria, in quanto rientra nella mera valutazione del professionista se procedere ad inserire nella centrale rischi il nominativo del proprio cliente.

Apprezzamento che, come specificato dalla norma, implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito

In cosa consiste la valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente?

La giurisprudenza di merito sviluppatasi in materia ha chiarito - riprendendo le "istruzioni per gli intermediari creditizi" - che il solo ritardo nel pagamento del debito non è condizione sufficiente per la segnalazione della posizione a sofferenza.

In realtà, ai fini dell'apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l'intera situazione patrimoniale del debitore, o come chiarito dal Tribunale di Roma, l'intera gamma dei rapporti di credito/debito esistenti tra questi e l'istituto bancario.

Sul punto è meritevole di citazione l'ordinanza promulgata dal Tribunale di Parma, la quale chiarisce il concetto appena esposto affermando che:"ai fini della (legittimità della) segnalazione a sofferenza, non possa, sic et simpliciter, farsi riferimento allo stato di insolvenza, sì come concepito e ricostruito nell'interpretazione dell'art. 5 L.F., là dove l'insolvenza equivale ad uno stato di impotenza economico-finanziaria irreversibile, tale da non consentire l'adempimento regolare delle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, debitamente considerando che l'art. 2, sezione I, capitolo I della circolare del 1991 specifica che attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela, e in generale, per la gestione del rischio di credito” e prosegue inoltre precisando che “in tanto ha senso (e una funzionalità effettiva) il sistema di segnalazione dei rischi in quanto l'interpretazione della norma sia tale da consentire al sistema economico di premunirsi, senza attendere un irreversibile stato di decozione, fondando la propria valutazione su una situazione di crisi finanziaria”.

Per altra giurisprudenza, (Trib. Catania) “la segnalazione in tanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca, dovendosi distinguere tra la posizione che legittima la appostazione della relativa posizione tra quelle a cd incaglio (che si risolve in un temporaneo disagio superabile senza necessità di ricorrere allo strumento giudiziario) e la posizione che giustifica la voltura della posizione a sofferenza, idonea a legittimare la segnalazione perché si concreta in un inadempimento protratto nel tempo, ingiustificato, che rende verosimile, ma non necessariamente attuale e coattivo, il recupero coattivo (pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito)”.

Infine,anche Trib. Parma con sentenza del 6 dicembre 2006 ha affermato che “la banca non può fondare il proprio convincimento sulla base del mero ritardo nell'adempimento, ma deve valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, effettuando, all'uopo, prognosi sulla capacità del cliente di generare quelle risorse di cassa necessarie per il rientro nello scoperto che si è generato".


c. Conseguenze per scorretta ed inesatta segnalazione.

Danno e nesso di causalità.
In ipotesi di segnalazione errata alla Centrale rischi, il danno derivante al cliente consiste, spesso nell'impossibilità del debitore (o presunto tale) di poter usufruire del credito bancario.

Tale danno emerge sia nell'ipotesi di errore nella segnalazione (ex viene indicato il mio nominativo, ma io non sono il soggetto destinatario), sia in ipotesi del c.d. "errore di categoria" (ossia viene indicata la sofferenze ma siamo in ipotesi di finanziamento rielaborato) o ancora in ipotesi di c.d. errore da quantificazione (viene indicato un importo errato - l'importo non è aggiornato etc.).

Nelle prime ipotesi al cliente viene preclusa, in ultima istanza, l'opportunità di poter ottenere altro credito; mentre, specificatamente nella seconda ipotesi, si configura la situazione del c.d. saturazione del credito, la quale impedisce in buona sostanza al cliente di ottenere altro credito dal sistema bancario.

L'erronea segnalazione di un credito configura, secondo il Tribunale di Brindisi, una lesione del diritto di impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all'imprenditore che voglia accedere al credito bancario o potendo determinare la revoca di quello già concesso.

A medesime conclusioni giunge altra giurisprudenza (Trib. Bari) il quale considera tali ipotesi come danno da informazione inesatta fornita dal professionista e dalla quale può emergere una lesione della reputazione personale e commerciale dell'imprenditore.

Esiste, peraltro, una giurisprudenza la quale configura, in ipotesi di segnalazione errata, una lesione del diritto di immagine ed alla reputazione della società, laddove la stessa goda di alto merito all'interno del proprio settore merceologico e nell'ambito bancario.

Nel caso di segnalazione errata si determina, peraltro, un danno che si ritiene in re ipsa e che legittima il diritto al risarcimento senza che il danneggiato debba fornire prova del danno (Cass. Civ. sez. III 4881/2001).

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