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venerdì 23 marzo 2012

Lehman Brothers: passo indietro del Tribunale di Torino - non esiste alcun obbligo della Banca di avvisare l'investitore del peggioramento dell'andamento del titolo negoziato


L'intermediario bancario non è obbligato ad avvisare il cliente nel caso di peggioramento dell'andamento dell'obbligazione venduta, anche laddove vi sia un rischio default del soggetto emittente (la Banca Lehman Brothers nel caso di specie) con conseguente perdita dell'intero capitale investito da parte dell'investitore.


Questa sembra la nuova e sbalorditiva conclusione raggiunta dal Tribunale di Torino con una recentissima sentenza pronunciata in materia di adempimento dei doveri informativi ex TUF e Regolamento Consob 16190/2007 da parte dell'operato professionale.



- Il primo orientamento del Tribunale di Torino


La pronuncia, che appena possibile posteremo sul nostro blog, contrasta con altra sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale, Giudice Relatore dr.ssa Tassone, dove era stata riconosciuta la responsabilità di Banca IntesaSanpaolo nei confronti di un proprio cliente per omessa informativa successiva alla negoziazione di un titolo Lehman (vedi qui).


In quel caso, il Tribunale di Torino ha accertato che la Banca aveva assunto veri e propri obblighi di informativa specifica in favore della cliente, impegnandosi a rendere noto al risparmiatore ogni possibile variazione del valore dei titoli.


Tale obbligo informativo successivo, di natura convenzionale, è stato ricavato dall'indicazione contenuta nell'ordine di investimento: "N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".

La Banca aveva assunto l'obbligo contrattuale di rendere noto all'investitore  l'andamento delle obbligazioni Lehman Brothers ed in particolare ogni significativa variazione del livello di rischio delle stesse.


L'omesso avvertimento da parte della Banca del peggioramento di Lehman ha configurato la violazione dell'obbligo convenzionale di informazione continuativa, con conseguente risarcimento del danno da parte dell'intermediario finanziario in favore del piccolo risparmiatore.


- il secondo orientamento del Tribunale di Torino


Con la recente sentenza, il Tribunale di Torino sembra fare una retromarcia in merito all'esistenza del dovere di informazione successiva alla vendita teorizzato con la sentenza sopra richiamata.


La fattispecie vede ancora coinvolta Banca IntesaSanpaolo ed ha ad oggetto altro ordine di acquisto di bond Lehman Brothers con la medesima indicazione attraverso la quale "Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".


Il Giudice piemontese non ritiene, con questa nuova pronuncia, di attribuire alcun valore negoziale tale indicazione "non pare che la annotazione abbia un contenuto negoziale, poiché manca una manifestazione di volontà diretta ad assumere una specifica obbligazione".


Ed anzi, il Tribunale di Torino sostiene che l'informazione contenuta nel contratto di borsa perde di qualsiasi senso se non letta unitamente al Regolamento di Patti Chiari a cui l'ordine fa riferimento "Gli elementi fondamentali dell'obbligazione descritta in questa annotazione, cioè i presupposti per dar corso all'informazione  e il tempo dell'informazione, sopra indicati con terminologia generica e imprecisa, che si definisce in modo univoco solo in base al regolamento del Consorzio Patti Chiari. In altri termini: l'ordine di borsa non dice quando si verifichi una "variazione significativa del livello di rischio"; né definisce cosa significhi che "il cliente sarà tempestivamente informato". I concetti di variazione del rischio e di tempestività dell'informazione sono essenziali per comprendere l'oggetto dell'obbligazione indicata nell'ordine; essi però non sono contenuti nell'ordine stesso, ma nel regolamento del Consorzio Patti Chiari, a cui l'ordine fa riferimento.".


Il Regolamento di Patti Chiari diviene il codice interpretativo della clausola inserita in calce all'ordine di borsa, sicché, se ben si comprende la pronuncia, tale dovere informativo "opera" in collegamento con Patti Chiari.


Quale conseguenza? la Banca era tenuta ad informare il cliente tempestivamente  solo nel caso in cui il titolo avesse subito una variazione significativa del livello di rischio consistente nella sua uscita dall'elenco di Patti Chiari!


Nel caso di Lehman Brothers, il titolo è uscito dall'elenco di Patti Chiari solo poche ore prima del default dichiarato dalla banca d'affari americana.


Insomma, con tale sentenza viene reso più debole il diritto ad ottenere informazioni da parte del contraente debole (il risparmiatore) mentre viene rafforzata la posizione del contraente forte (la banca).


Patti Chiari, sorto per garantire l'investitore, rischia di divenire un mezzo per limitare/annullare le responsabilità dell'intermediario finanziario.

venerdì 17 dicembre 2010

La presunta solidità del sistema bancario italiano e la silenziosa scomparsa del Banco Emiliano Romagnolo

Premessa

Il sistema bancario italiano è stato oggetto, negli ultimi mesi, di continui elogi da parte della stampa italiana la quale ne ha esaltato la solidità rispetto alla crisi internazionale sofferta dall'intero settore dell'intermediazione creditizia di altri importanti paesi. Si pensi a tutti gli istituti di credito falliti negli Stati Uniti (in primo luogo Lehman Brothers), al crac delle banche islandesi, alla crisi del sistema creditizio irlandese fino alle recenti difficoltà attraversate dagli istituti di credito spagnoli.
In questo contesto, sostengono i grossi media nazionali, le nostre banche avrebbero dimostrato una inaspettata solidità finanziaria tale da escluderle dai tracolli vissuti da rilevanti istituti bancari di altri stati e riuscire a superare brillantemente gli stress test realizzati secondo i criteri previsti da Basilea 3.

tutto vero? probabilmente il sistema italiano è integro e sufficientemente organizzato da evitare le crisi vissute da altri stati.

Fa specie, però, il silenzio mediatico calato sulla prossima scomparsa di una banca italiana, seppur di piccole dimensioni, dovuto alle gravi difficoltà finanziarie ed economiche.

Il caso del Banco Emiliano Romagnolo

E' questo il caso del Banco Emiliano Romagnolo (BER), piccolo istituto di credito che ha di recente perduto la sua operatività bancaria in seguito al provvedimento adottato dalla Banca d'Italia lo scorso 6 dicembre 2010.
La banca Ã¨ da tempo in amministrazione straordinaria a causa della difficoltà del credito ed alle insufficienti disponibilità liquide. 
Tale grave situazione aveva già portato BER alla procedura di amministrazione straordinaria nel 2009, ma era fondata la speranza di poter salvare il piccolo istituto di credito.

Il provvedimento di Bankitalia: sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e della restitituzione degli strumenti finanziari alla clientela ex art. 74 TUB

La Banca d'Italia ha invece reso noto, qualche giorno fa, di aver provveduto a bloccare le attività di intermediazione offerte dalla banca ed in particolare il pagamento delle passività e la restituzione degli strumenti finanziari alla clientela, a causa delle difficoltà economico/finanziarie attraversate da BER.


"In data 6 dicembre 2010 i Commissari straordinari del Banco Emiliano Romagnolo “BER” (BO), in amministrazione straordinaria, con il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, hanno deliberato la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e della restituzione degli strumenti finanziari alla clientela, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), per il periodo massimo di un mese, fatte salve eventuali proroghe.

La misura si è resa necessaria stante il ricorso di circostanze eccezionali, che si sostanziano nell’insufficienza delle disponibilità liquide a far fronte alle passività in scadenza e nell’impossibilità di attivare canali alternativi di sostegno finanziario.
Nel corso della procedura gli Organi straordinari hanno esperito numerosi tentativi per portare a soluzione la situazione di grave tensione finanziaria della banca, manifestatasi sin dall’avvio dell’amministrazione straordinaria e, con la supervisione della Banca d’Italia, stanno operando per portare a compimento, quanto prima, un piano di intervento che, con il sostegno del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e delle banche creditrici, realizzi la salvaguardia degli interessi della clientela.".

Il silenzio mediatico sulla vicenda BER

Tale vicenda, invero, non ci sembra sia stata trattata con attenzione dai grandi media.

Vero è che molto spesso il silenzio viene giustificato per salvaguardare gli interessi dei clienti e dei lavoratori, ma è altresì innegabile che le difficoltà di BER erano conosciute da tempo.


E' inoltre nota la vicenda giudiziaria che riguarda alcuni componenti della vecchia gestione della banca e le operazioni finanziarie azzardate in derivati bancari realizzate con clienti dell'istituto di credio.

In ogni caso, e nella speranza che il Banco Emiliano Romagnolo possa trovare una felice soluzione alle difficoltà finanziarie di recente affrontate, appare evidente che il sistema bancario italiano non è poi così solido come si vorrebbe fare intendere e che tale vicenda potrebbe anche non essere l'unica.

giovedì 9 dicembre 2010

La Banca d'Italia mette in gioco le regole economiche con "€conomia - il gioco della politica monetaria" e "Inflation island"

Si chiamano  "€conomia - il gioco della politica monetaria" e "Inflation island" le due iniziative didattiche avviate dalla Banca d'Italia per sensibilizzare i risparmiatori rispetto alle tematiche che caratterizzano la politica economica di uno stato. Le iniziative, proposte come videogame ai quali chiuque può partecipare, sembrano mirate a far comprendere più facilmente quali presupposti economici si nascondono dietro determinate scelte di politica finanziaria che vengono adottate dal singolo stato.

Così viene presentata l'iniziativa dalla Banca d'Italia "Come è possibile assicurare la stabilità dei prezzi? In che modo la vita di tutti noi è influenzata dai diversi andamenti del livello dei prezzi?
Sono queste le domande a cui vogliono dare risposta due nuovi tools multimediali realizzati dall'Eurosistema e rivolti a giovani che desiderano apprendere i meccanismi fondamentali della politica monetaria anche senza avere specifiche conoscenze economiche."








lunedì 11 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog - Il credito al consumo


La pubblicità spesso ci induce a credere che chiunque possa permettersi di acquistare anche i prodotti in apparenza più inaccessibili e non sia un problema trovare il denaro per approfittare delle varie offerte o superofferte propinate dalla pubblicità televisiva, da ditte di vendita per corrispondenza, da grandi magazzini, mobilifici, negozi di apparecchi elettronici, ecc.
Conseguentemente appare che qualsiasi bene o servizio, può essere acquistato "a credito", o come si sul dire anche a “piccole rate” che poi cominceremo a pagare “tranquillamente” più in avanti nel tempo anche se ad oggi non abbiamo il denaro necessario per procedere al pagamento dell'intero acquisto, o meglio anche se lo avessimo, ci fa apparire comunque più conveniente l'acquisto previo finanziamento per rendere meno forte l’impatto economico del nuovo acquisto sulla nostra reale ed attuale situazione economica.
Queste forme di finanziamento, sono conosciute come "credito al consumo" ed è pertanto importante stabilire le condizioni vincolanti per le cessioni di beni e servizi, definire con precisione il contenuto dei contratti di credito al consumo, cominciando dalla stessa definizione.


Cos'è il credito al consumo?


Il credito al consumo è quindi la concessione di un prestito con dilazione del rimborso in forma rateale da parte di un soggetto autorizzato (banca - società finanziaria) a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (cd. consumatore).
In questo senso è importante ricordare che "consumatore" per il nostro codice è soltanto ed esclusivamente una persona fisica e non sia titolare di un'impresa individuale o familiare, né eserciti una professione intellettuale o un'attività economica in regime di autonomia. Sono pertanto sempre da considerarsi consumatori quanti, lavoratori dipendenti, pensionati, persone fisiche che non svolgono alcuna attività economica, si rapportino con un professionista come definito dall'art. 3 lettera c del Codice del Consumo.
Ne consegue per contro, che le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o un'attività gestionale autonoma (cioè imprenditori individuali-liberi professionisti) possono essere qualificati come consumatori soltanto se il contratto che concludono con il professionista non è ricollegabile nemmeno indirettamente all'attività che svolgono.
Le regole sul credito al consumo si applicano ai finanziamenti fra i 154,94 ed i 30.987,41 euro.


Fatta questa breve premessa, esporremo brevemente alcune nozioni fondamentali riguardo al credito consumo iniziando dalla distinzione fondamentale dei due tipi di credito Disponibili che sono:
  • crediti finalizzati: il consumatore prende a prestito una somma determinata di denaro per l’acquisto di un bene specifico che deve essere indicato in contratto
  • crediti non finalizzati: il consumatore richiede una somma in credito ma il soggetto erogatore non si preoccupa di controllare la destinazione di detta somma
Per la validità del contratto di credito al consumo la legge prevede alcuni requisiti fondamentali che sono:
  • nome del soggetto erogatore (banca o finanziaria) e i dati identificativi del consumatore che lo richiede
  • ammontare e modalità del finanziamento
  • numero, importi e scadenza delle singole rate
  • indicazione di TAN (Tasso annuo nominale) e di TAEG (Tasso annuo effettivo globale) detto anche ISC (Indicatore sintetico di costo)
  • importo e causale di oneri esclusi dal TAEG
  • eventuali maggiori oneri in caso di mora
  • eventuali garanzie richieste
  • eventuali coperture assicurative del credito e non comprese nel TAEG
  • descrizione analitica dei beni o dei servizi acquistati (in caso di credito cd. finalizzato)
  • prezzo di acquisto in contanti, prezzo da contratto e importo di eventuale acconto (sempre in caso di credito finalizzato)
  • nessuna somma può essere addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali
  • il contratto deve essere stipulato per iscritto altrimenti è nullo.
Opportuno evidenziare anche quali siano le forme più diffuse di credito al consumo e le troviamo principalmente in:
  • prestito personale rateale
  • prestito finalizzato
  • carte di credito a saldo
  • carta di credito revolving
  • carte prepagate
  • cessione del quinto dello stipendio
Quando si procede all'acquisto di un bene tramite finanziamento con le modalità sopradescritte è importante ricordare che in realtà si pongono in essere due contratti distinti.
Il primo contratto intercorre tra noi e il venditore del bene che vogliamo acquistare, mentre il secondo intercorre fra noi e la società finanziaria o la banca che ci concede il finanziamento per l'acquisto di quel bene se trattasi di acquisto finalizzato, una serie di beni non definiti se trattasi di finanziamento non finalizzato. È importante tenere presente questa duplicità di rapporti per calcolare attentamente ed esattamente il costo reale del bene (o dei beni) che andiamo ad acquistare.
Per quanto riguarda infine la possibilità di rimborso anticipato di credito al consumo è utile ricordare che questo può essere effettuato in genere in qualsiasi momento; in tal caso dovranno essere saldate le rate non ancora pagate fino a quel momento oltre il capitale residuo più un'eventuale penale non superiore all'1% del residuo. Per particolari categorie di credito al consumo - vedi le cessioni del quinto dello stipendio - l'estinzione anticipata può essere particolarmente onerosa, a seguito dell'integrale addebito di spese accessorie (es di intermediazione o di assicurazione).

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