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martedì 10 novembre 2020

Pignoramento prima casa? possibile rinegoziare il mutuo ed evitare di perderla

La recente legge di bilancio ha introdotto una norma tutela dei consumatori oggetto di procedura di pignoramento della prima casa.


E' stata definita la "salva casa" perché consente al proprietario della prima casa, oggetto  di procedura di espropriazione giudiziaria avviata dalla banca, di salvare in extremis l'abitazione tramite la rinegoziazione del mutuo  o l'apertura di un nuovo finanziamento con surroga.

La norma prevede, peraltro, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotti entro breve un documento che descrive come, nella concretezza dei fatti, funzionerà la misura.


Ma procediamo con ordine, ricalcando la disposizione in commento per quegli aspetti che più possono interessare i nostri lettori.


(1) Il “Fondo di garanzia per la prima  casa”


Frequenti crisi di liquidità e sovraesposizioni dei consumatori verso banche e fisco hanno motivato  il legislatore a mettere a punto diversi  istituti con funzione di esdebitazione (piano del consumatore e procedura di liquidazione dei beni, ad esempio).



Alla luce di questo scenario, sempre più frequente negli ultimi anni, già dal 2014 è stato attivato il “Fondo di garanzia per la prima casa”, a finanziamento di questi provvedimenti.



Non fa eccezione la tutela in commento, anche questa agganciata all'apposito Fondo, che dà garanzia al 50%.



(2) Le condizioni operative della norma


Vediamo un po' meglio, però, come è stato congegnato l'articolo 41-bis.



Anzitutto, il contesto della norma è quello di un punto avanzato della crisi del consumatore, ossia il pignoramento.



In buona sostanza, se una banca o una società di recupero crediti (in genere incaricata dalla prima a recuperare i crediti deteriorati) vanta un'ipoteca di primo grado e ha dato il via ad un'esecuzione immobiliare (oppure, caso plausibilissimo, è intervenuta in un'esecuzione immobiliare già aperta da altri creditori), il debitore non si troverà del tutto spiazzato, costretto a farsi portare via la prima casa.


Dimostrando che la casa su cui pende l'esecuzione è davvero quella dove abita, egli potrà  scegliere, e ciò entro il 31 dicembre 2021, una delle due alternative:

(a) rinegoziazione: si chiede al creditore di rivedere, dilazionare, insomma rendere più agevole per il debitore il mutuo in essere;

(b) finanziamento e surroga: si chiede ad un'altra banca un finanziamento per mettere a tacere il mutuo in essere e l'ipoteca, che era iscritta a favore del precedente creditore, viene portata  (si dice “surrogata”) a favore della banca che ha concesso il rifinanziamento.

Sullo “sfondo” di queste misure di salvataggio si pone, come abbiamo visto di sfuggita, il Fondo governativo, di cui vedremo meglio le modalità operative.

(3) I soggetti
I presupposti di applicazione della norma sono molto chiari e stringenti e chiunque la legga può avvedersi del fatto che devono essere rispettati tutti quanti, nessuno escluso.

Presupposti

- debitore=consumatore
Anzitutto, il debitore deve essere una persona fisica qualificata come consumatore, vale a dire un soggetto che opera per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale. 

- no procedimento di sovra indebitamento
Per di più, non deve essere stata già avviata una procedura di risoluzione della crisi da sovra indebitamento, essendo quest'ultima studiata per crisi ben più gravi, che richiedono  accordi di ristrutturazione dei propri debiti più drastici.

- creditore bancario
Per quanto riguarda il creditore, la norma non fa riferimento a chiunque, bensì ad una categoria stretta, in quanto la norma trova applicazione solo per procedimenti esecutivi avviati da società che svolgono attività bancaria oppure società di cartolarizzazione del credito.

Di quale credito si parla?

giovedì 15 ottobre 2020

Nullo il finanziamento "baciato" venduto da Veneto Banca

Questa domenica dedichiamo il nostro intervento ad una recente sentenza del Tribunale di Treviso chiamato a giudicare la (in)validità delle famose operazioni "baciate".

Questa vicenda ha riguardato molti risparmiatori, sia di Veneto Banca che di Banca Popolare di Vicenza, rimasti "incastrati" nei vari aumenti di capitale disposti dagli istituti di credito prima del loro default (vedi qui).

- Le operazioni baciate 
Le "baciate" consistono in due operazioni bancarie, formalmente distinte, ma in pratica collegate con le quali il consumatore viene costretto a diventare azionista della banca.

Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Treviso, dei consumatori avevano fatto la richiesta alla filiale di Veneto Banca di un mutuo fondiario, con costituzione di ipoteca da parte di un terzo su altro immobile.

La banca, così come accertato all'esito del procedimento giudiziario, aveva subordinato la concessione del credito all'acquisto da parte del mutuatario di 4172 azioni dall'importo complessivo di euro 170.000,00. Le azioni, così come risulta dal provvedimento, sarebbero state poste in pegno in favore di una società finanziaria.

L'intreccio tra le operazioni finanziarie, all'apparenza distinte ed autonome, presentava i caratteri di un collegamento con il quale il finanziamento era strumentalmente utilizzato all'acquisto di titoli della stessa banca, vincolando il consumatore alle sorti dell'istituto di credito concedente il mutuo.

In altri termini, la proposta della banca era subordinata all'utilizzo di parte dell'importo concesso a prestito all'acquisto di titoli azionari dello stesso istituto di credito. 

- Violazione dell'art. 2358 c.c. - limite 
Anche il Tribunale di Treviso, come evidenziato da altri giudici di merito (vedi Tribunale di Vicenza), ha accertato e dichiarato la nullità delle operazioni baciate per aver superato il limite previsto all'art. 2358 c.c., norma che dispone il divieto di acquisto di azioni proprie da parte della società: "La società non può, direttamente e indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, se non nel alle condizioni previste dal presente articolo", che nel caso di specie non sono risultate ricorrenti.

La complessa operazione creata dalla banca, così come in altri casi accertati anche dall'Antitrust nell'indagine dei "mutui soci" (vedi qui), era diretta a creare un chiaro vantaggio per la stessa banca, la quale acquisiva nuovi soci con denaro, di fatto, della stessa banca.

Come è noto questa pratica ha creato un patrimonio delle banche interessate "gonfiato", ossia rappresentato da capitali solo formalmente di terzi, mentre erano dello stesso istituto di credito, aumentando il valore delle azioni, in danno dei consumatori/azionisti e del mercato.

Nel caso di specie, la nullità delle operazioni rileva sia sotto il profilo della destinazione di parte della somma ottenuta dai clienti della banca all'acquisto delle azioni di quest'ultima, sia dal punto di vista della successiva costituzione del pegno sui medesimi valori mobiliari.

- Nullità - conseguenze
Quali conseguenze sono legate alla violazione del divieto ex art. 2358 c.c.? il Tribunale di Treviso è estremamente chiaro, spiegando che: "La violazione della norma imperativa determina in primo luogo la nullità delle operazioni di sottoscrizione e di acquisto delle azioni di Veneto Banca […] in quanto esito della condotta di finanziamento vietata; essa si riflette anche sul contratto di mutuo, nella parte relativa alla messa a disposizione della provvista utilizzata illecitamente per l'acquisto non consentito delle azioni, atteso che la norma di cui all'art. 2358 c.c. riferisce espressamente il divieto ivi sancito proprio al finanziamento […]".

I due negozi giuridici (finanziamento - acquisto di azioni di Veneto Banca), seppur formalmente autonomi e giuridicamente slegati, sono tra essi collegati, sicché la nullità dell'acquisto delle azioni comporta la nullità del finanziamento, entro il limite della somma destinata all'acquisto dei titoli bancari.

E quindi, mentre rimane valida la restante parte del mutuo fondiario, quella destinata al finanziamento della ormai scomparsa Veneto Banca non è valida.

In che misura la banca subentrante (Intesa Sanpaolo) risponde per la nullità sopra richiamata? Anche per il Tribunale di Treviso, la banca subentrante può rispondere solo per il debito accumulato successivamente alla cessione in quanto le viene contestato di "[…] aver continuato a incassare, dopo la cessione, ratei di mutuo in parte ab origine nullo e in parte in realtà già estinto".

E quindi, sulla base di un controllo e ricalcolo della posizione, risulta che il debito dovuto dal cliente era già estinto essendo stato ampiamente rimborsato dal consumatore.

Il Tribunale, in conclusione, dichiara estinto il mutuo ed ordina la cancellazione delle ipoteche legate alla concessione del finanziamento in favore del consumatore veneto.

Qui potete trovare la sentenza del Tribunale di Treviso del 4 maggio 2020.

martedì 6 ottobre 2020

Consulenti finanziari. I venditori porta a porta non forniscono pareri: piazzano prodotti costosi

Fonte: Il Fatto Quotidiano
22 giugno 2020
Caesar non supra grammaticos: anche l’imperatore non aveva potere sulla lingua. Così nessuna legge della Repubblica può cambiare il significato delle parole. Non vogliamo però affrontare questioni di purismo linguistico, bensì una grave stortura della normativa sul risparmio in Italia.

I venditori porta a porta di investimenti ci provarono subito, quando negli anni '70 collocavano gli sciagurati titoli atipici. Già allora cercavano di presentarsi come consulenti finanziari, per ispirare più fiducia. Ma per fortuna il Testo Unico della Finanza (Tuf) tenne la barra a dritta, imponendo la corretta denominazione di promotori finanziari. Poi però, col governo Renzi e ministro dell’economia Pier Carlo Padoan, all’industria del risparmio gestito riuscì il colpaccio. La Legge di Stabilità 2016 ribattezzò in consulenti i promotori finanziari, senza per altro cambiare la sostanza delle cose. Così ora si fregiano di tale titolo soprattutto venditori, agenti di commercio o dipendenti di banca. In tal modo gli è più facile carpire la fiducia dei risparmiatori, intrappolando i loro soldi in tutta una serie di scatole nere: fondi comuni, polizze vita, piani previdenziali ecc.

I pochissimi in Italia che davvero campano fornendo consigli ai risparmiatori, meno di 300 persone fisiche e 50 società, sudano quattro camicie per smarcarsi dai venditori porta a porta e sportello a sportello. In particolare dagli oltre 50 mila sedicenti consulenti ma di fatto promotori finanziari.

sabato 26 settembre 2020

Come determinare il danno da errata segnalazione al Crif

Il soggetto che assume come illegittima la segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi e, per l’effetto, si è visto rifiutare il credito deve allegare e provare con concretezza il proprio pregiudizio.

In prima approssimazione, è questa l’ennesima lezione che si ricava dalla sentenza in commento, la Cassazione n. 6167 del 5 marzo 2020, la quale ha dato il responso su una segnalazione  omonima: un errore identificativo del cliente, scambiato per un altro nominativo.

Questa lezione non è così facile da imparare, dal momento che dalla giurisprudenza di merito emergono poche condanne risarcitorie per danno patrimoniale

In questo campo, spesso nelle aule di giustizia ci si limita ad affermare che la segnalazione indebita ha inciso sugli affari (bancari e non) del cliente: ma il principale scoglio riguarda due elementi: 

(1)  l’indicazione di una inferenza causale, basata sul criterio del “più probabile che non”; 

(2) la quantificazione della perdita patrimoniale, fosse anche per fornire un appiglio su base equitativa.

A fronte di allegazioni poco o per nulla specifiche, i giudici ammettono a malapena le consulenze tecniche di natura esplorativa o i testimoni indicati dal cliente. E se il quadro fattuale è privo di ogni sostegno, nemmeno ci si può attendere sentenze di condanna.

Problemi di natura analoga si presentano sul versante del danno non patrimoniale.

Sotto questo profilo si cerca di eludere l’onere di specifica allegazione dei fatti, facendo leva su alcune pronunce che intravedono conseguenze automatiche sulla reputazione e sull'immagine del cliente.

Tuttavia, almeno dal 2008 la Cassazione – e la sentenza in commento non fa eccezione - continua a respingere questa tesi e a ribadire che i danni alla reputazione sono ‘danni conseguenza’, che come tali vanno allegati e provati. 

In altre parole, il risarcimento postula pur sempre elementi idonei a dimostrare, almeno su base presuntiva, il danno da risarcire.

Di là dalle formule utilizzate per descrivere i tipi di danno, ciò che davvero rileva in argomento è l’adeguata specificità e precisione dell’allegazione dei fatti rilevanti.

La lesione della reputazione personale, infatti, non deve essere trattata come se fosse un “fatto notorio”, tale da esimere il cliente dall’onere della prova; piuttosto, si deve (e si può, per pacifica giurisprudenza di legittimità) fare affidamento alle presunzioni semplici. Con questo strumento, si può partire da dati di natura statistica o logica – ovviamente diversi da mere generalizzazioni – dai quali si possono ricavare deduzioni e inferenze. Tanto più l’inferenza è serrata, quanto più è difficile che sia disattesa dal giudice. Per corroborare l’inferenza, poi, si può fare leva su prove testimoniali e documentali, purché coerenti e concordanti con i dati scelti.

Quanto ai criteri di stima del danno non patrimoniale, se non vi sono parametri risarcitori veri e propri (e nemmeno è richiesto all'attore di giungere a tale grado di dettaglio), parametri validi sono i seguenti:

(1) nei casi di segnalazione quantitativa, l’entità della somma per cui la segnalazione è avvenuta;

(2) la durata della segnalazione illegittima;

(3) se il segnalato è un imprenditore, il volume d’affari e il tipo di attività imprenditoriale concretamente svolta;

(4) se il segnalato è un consumatore, il volume delle linee di credito non concesse da altre finanziarie: nel caso affrontato dalla sentenza in commento, è stato negato un prestito finalizzato all'acquisto di un’automobile.

In conclusione, ad opinione di chi scrive è da privilegiarsi un approccio di tipo induttivo che, prima ancora di individuare le categorie di danno, deve soffermarsi sui fatti noti e su quelli ricavabili per via presuntiva, senza tuttavia indulgere verso generalizzazioni che possono persino spingere il giudice a non ammettere le prove.

Cassazione Civile - Sez. III^ Civ. sentenza n. 6167/2020.

martedì 1 settembre 2020

Banco Popolare condannato per la vendita dei diamanti: si al risarcimento del danno!

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale il Tribunale di Modena ha riconosciuto il diritto di un consumatore ad essere risarcito dalla perdita per l'acquisto di diamanti intervenuto presso i locali di una filiale con promotori della società Intermarket Diamond Business. Abbiamo già trattato la vicenda (vedi qui), 

Nella vicenda affrontata dal Tribunale, il consumatore aveva acquistato euro 226.594,09 euro in diamanti, dietro la garanzia che l'investimento sarebbe risultato redditizio.

Il consumatore aveva, successivamente, fatto accertare il vero valore dei diamanti, risultato decisamente inferiore a quello di vendita (euro 78.508,00) e proprio per tale differenza che il cliente della banca ha agito verso la banca, lamentando il danno sofferto anche a causa della banca.

Il Tribunale di Modena ha ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria avanzata dal consumatore, evidenziandosi che nel caso di specie la banca non aveva operato il corretto controllo del soggetto venditore, omettendo di informare il cliente dei rischi connessi a quel tipo di acquisto.

Osserva, sul punto, il giudice modenese: "la responsabilità della banca, nel caso di specie, deve ravvisarsi o nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra la banca e il cliente si atteggia  a mero presupposto storico (art. 1173 c.c.) o addirittura nel rapporto stesso, in quanto l'attività di vendita di beni preziosi, a cui Banco BPM ha sicuramente contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come "attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata".

E la banca non ha, nel caso di specie, controllato le informazioni fornite al consumatore che stava concludendo il contratto di acquisto di diamanti con IDB all'interno della filiale di BPM.

La brochure di Intermarket Diamond Business, infatti, era incompleta e non chiara, non consentendo all'acquirente di comprendere in modo pieno e trasparente la natura e tipologia di acquisto a cui andava incontro.

A ciò si aggiunga, come evidenziato dal tribunale, che "l'obbligo del cui inadempimento i ricorrenti si dolgono Ã¨ l'omessa informazione in ordine al fatto che il valore delle pietre acquistate non era (neppure lontanamente) pari al corrispettivo versato, tenuto conto dell'incidenza dei servizi pure elencati nelle condizioni di vendita, allegate alle proposte di acquisto, di cui Banco BPM verosimilmente aveva contezza, se doveva "segnalare" l'interesse del cliente a IDB".

E la banca non ha assunto le giuste informazioni sul valore dei diamanti, nè ha fornito corrette informazioni al cliente, così come accertato dal giudice, il quale ha condannato Banco BPM al risarcimento del danno in favore dei consumatori.  

Potete leggere, qui di seguito, la sentenza n. 1036/2020 del Tribunale di Modena.

giovedì 27 agosto 2020

La consegna del prospetto informativo non esaurisce il dovere informativo della banca verso l'investitore

Anche questa domenica torniamo a trattare i doveri informativi che gravano sulla banca nella proposta/vendita di strumenti finanziari.

Il cliente che impartisce un ordine di investimento (o disinvestimento) deve essere accuratamente reso edotto dalla banca in merito ai rischi connessi all'operazione bancaria, in particolar modo laddove l'intermediario finanziario svolga un servizio di consulenza, ovvero si avvalga di un promotore finanziario, come nella vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione.

Occorre premettere che la sentenza che potete leggere di seguito fa riferimento ad un quadro normativo leggermente mutato negli anni, tant'è che viene richiamato il Regolamento Consob n. 11522/1998, norma abrogata e sostituita prima dal Regolamento n. 16190/2007 e poi, più di recente, dal Regolamento n. 20307/2018.

Ci sembra comunque interessante segnalarvi la sentenza n. 9460/2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. I^ Civ.), in quanto viene data piena applicazione all'art. 21 del Testo Unico della Finanza, norma tuttora valida e secondo la quale nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, i soggetti abilitati (banche, promotori finanziari ed altri operatori) devono offrire il proprio servizio ai cliente con diligenza, correttezza e trasparenza, operando nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.

Abbiamo già ripetutamente trattato la questione in questo blog, evidenziando che la condotta dell'intermediario è finalizzata a favorire uno sviluppo dei mercati e la tutela del contraente debole (l'investitore), il quale merita ogni migliore attenzione da parte del professionista bancario.

Ed il primo dovere della banca consiste nel fornire al cliente una informativa adeguata in merito ai prodotti finanziari che propone, con indicazione di natura, tipologia e rischi sottesi all'investimento in determinati valori mobiliari.

Le informazioni fornite dall'operatore professionale devono essere precise, attuali e complete.

Tale obbligo permane, come evidenziato dal Giudice di legittimità, anche nel caso di collocamento di strumenti finanziari, ove il ruolo del collocatore è quello di piazzare prodotti propri o dove ha un significativo interesse.

Nella vicenda trattata dalla Suprema Corte, un investitore aveva acquistato fondi comuni di investimento collocati da Finanza & Futuro (società del Gruppo Deutsche) attraverso un proprio promotore finanziario. Il cliente, a causa delle scarsa informativa ottenuta dal promotore, aveva accusato una grave perdita dall'investimento.

La vicenda, dopo i due gradi di merito, è terminata avanti alla Corte di Cassazione chiamata, in buona sostanza, a verificare se l'intermediario finanziario abbia, attraverso il promotore, adeguatamente informato il cliente in merito alla natura ed i rischi nell'investimento in fondi comuni.

Mentre l'investitore aveva contestato alla banca di non avergli comunicato a quali rischi andasse incontro, quest'ultima si era difesa sostenendo di aver soddisfatto il dovere informativo disciplinato ex art. 21 TUF attraverso la consegna del prospetto informativo.

Il quesito che si è posto la Cassazione è molto semplice: la consegna del prospetto informativo soddisfa il requisito di adeguata informativa?

La soluzione al quesito da parte della Corte è chiara, laddove evidenzia che l'intermediario finanziario deve consegnare il prospetto informativo, illustrando al cliente tutti i rischi patrimoniali collegati all'acquisto di quel prodotto, considerando il periodo di riferimento e l'andamento del mercato.

Nella vicenda affrontata dalla Cassazione, quindi, "[…] la consegna del prospetto informativo emesso dall'emittente era adempimento necessario, ma non sufficiente, a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario".

Condividiamo questa soluzione, in quanto viene responsabilizzato il promotore finanziario (la banca) che sollecita all'acquisto un determinato prodotto e che deve avere cura specifica affinché il suo cliente sia adeguatamente informato. 

Potete leggere la sentenza 9460/2020 della Cassazione.

domenica 16 agosto 2020

Investimento finanziario: la banca deve fornire tutte le informazioni, altrimenti risponde del danno subito dal risparmiatore

Il provvedimento che vi segnaliamo di seguito riguarda uno dei tanti investimenti in titoli Parmalat terminato nel peggiore dei modi, ossia con la perdita del capitale da parte dei risparmiatori.

Anche nella vicenda oggetto di giudizio, la vendita dei titoli era avvenuta presso la filiale del più importante gruppo bancario italiano (l'allora Banca Intesa, oggi Intesa Sanpaolo S.p.a.), la quale aveva intermediato l'acquisto di obbligazioni della società olandese Parmalat Finance BV per conto di alcuni investitori fiorentini.

Il Tribunale di Firenze accoglieva le domande formulate dai consumatori, accertando il loro diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta inadempiente della banca, la quale non aveva in particolare informato i clienti dei rischi connessi all'acquisto di titoli obbligazioni Parmalat.

La Corte d'Appello di Firenze ribaltava la sentenza di primo grado, ritenendo che seppur Banca Intesa Sanpaolo non avesse correttamente comunicato le informazioni agli investitori, questi ultimi avrebbero comunque operato l'investimento in corporate bond, prodotto già acquistato in precedenza e quindi ben conosciuto. 

La vicenda termina avanti alla Corte di Cassazione, chiamata a valutare il ricorso proposto dai risparmiatori, ed in particolare se l'omesso adempimento degli obblighi informativi da parte della banca comporti una sua responsabilità nei confronti del contraente debole (l'investitore).

Come già evidenziato in precedenza, la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza causale dell'inadempimento dei doveri di informazione da parte della banca, partendo dal presupposto che i clienti vantavano esperienza e propensione al rischio, così come emerso dalle scelte di investimento antecedenti all'acquisto delle obbligazioni Parmalat.

La Cassazione censura tale ragionamento, contrario ai principi giurisprudenziali consolidati, secondo i quali tra operatore professionale ed investitore esiste un naturale handicap informativo che deve essere colmato dall'intermediario.

Sul punto, il Giudice di legittimità è chiaro laddove evidenzia che è palese: "[…] lo squilibrio, di carattere prevalentemente conoscitivo - informativo, nella posizione delle parti, fondato sull'elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell'ambito degli investimenti finanziari, che è oggetto dell'intervento correttivo del legislatore, attuato anche attraverso la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario".

L'obbligo informativo da parte della banca nei confronti dell'investitore esiste e non può mai essere derogato, e la sua omissione è causalmente legata al danno sofferto dal consumatore, a meno che l'istituto di credito non dimostri di aver agito con cautela, trasparenza e correttezza o che il danno non sia conseguenza del proprio inadempimento.

Appare anche interessante richiamare la Cassazione laddove chiarisce quale sia il contenuto del citato obbligo informativo, ovvero: "[…] l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio".

La banca deve fornire informazioni puntuali, attuali, specifiche, complete e trasparenti, al fine di consentire all'investitore di potersi orientare tra le offerte del mercato finanziario.

Nel caso in cui tali informazioni non rispettano i "paletti" appena richiamati, non potrà essere negata la condanna della banca al risarcimento del danno subito dal cliente (nei limiti ed in considerazione del principio della compensatio lucri cum damno).

Trovate, qui di seguito, il testo completo della sentenza n. 7905/2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. I^ Civ.).

martedì 21 aprile 2020

TAEG deve essere espresso in modo chiaro. Così la Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha affrontato in più circostanze la tematica dei contratti di finanziamento e dell'obbligo di indicazione in modo chiaro e trasparente delle condizioni economiche.

Il giudice europeo è intervento in questo ambito richiamando la Direttiva 2008/48/CE avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori, norma che ha disciplinato la materia, introducendo maggiori tutele per i consumatori.

Ed anche quest'ultima sentenza ha ad oggetto un contratto di credito ai consumatori, ove la Corte ha chiarito quali informazioni devono essere inserite nel contratto e, con particolare riferimento al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), come deve essere indicato e comunicato al consumatore.

Nel caso di specie, un istituto di credito aveva espresso il TAEG era stato indicato nel contratto in modo non univoco, ossia compreso in un intervallo tra due valori (21,5% e 22,4%), subordinando la determinazione del tasso ad alcuni presupposti.

La Corte di Giustizia ha dichiarato tale modalità contraria a quanto stablito dalle norme comunitarie, affermando la invalidità della condotta della  banca che non prevede il tasso annuo effettivo globale espresso in un unico valore, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

Di seguito, la sentenza relativa alla causa C- 290/2019.

giovedì 9 aprile 2020

Polizza & mutuo: attenzione ai costi accessori collegati al prestito

A volte, la scelta di un mutuo è una questione di spread. Sembra lo slogan di una pubblicità, ma in realtà è uno dei parametri più seguiti da coloro che si rivolgono ai vari istituti di credito per ottenere una somma a prestito.

Nel momento in cui discutiamo con il funzionario per la firma di un prestito ipotecario, chiediamo quale sia il tasso che viene applicato al mutuo e quale lo spread. Ciò accade, inoltre, quando vogliamo rinegoziare il nostro prestito, oppure utilizzare lo strumento della portabilità e spostarlo verso un'altra banca.

Lo spread è certamente una spesa importante che grava sul finanziamento, incidendo sul costo effettivo che il mutuatario deve pagare alla banca per ottenere la somma a prestito, ma non è l'unico in quanto l'istituto di credito vi può applicare ulteriori pesi finanziari collegati (in via diretta o meno) alla concessione del credito.

Già abbiamo analizzato il tentativo, non tanto raro, di costringere il mutuatario ad accendere un conto corrente presso la stessa filiale della banca che concede il credito: come abbiamo avuto modo di chiarire, non esiste alcun obbligo per il consumatore di avere un conto corrente presso la banca ove ottiene un mutuo (vedi).

Diverso è il caso dei c.d. costi accessori, ossia quelli collegati al mutuo, seppur non direttamente, tanto da incidere sul TAN (Tasso Annuo Nominale) e sul TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

Il TAEG comprende, oltre agli interessi del mutuo, anche tutti i costi accessori eventuali del finanziamento, trai quali rientrano anche le spese di istruttoria (la valutazione sulla solidità patrimoniale e reddituale dell’aspirante mutuatario), le spese di perizia (valutazione dell’immobile), le spese di incasso rata e le famigerate spese di salvaguardia del credito bancario: le polizze assicurative.

Ma la polizza assicurativa a tutela del mutuo è obbligatoria? e deve essere obbligatoriamente accesa presso la banca con cui si firma il contratto di mutuo?

giovedì 19 marzo 2020

Trasparenza bancaria: le informazioni devono essere fornite al cliente sempre in modo chiaro e completo

Questo blog tratta, come noto, le questioni relative ai consumatori e non di rado evidenziamo una carenza di trasparenza nei rapporti tra venditore e consumatore, ove quest'ultimo non viene messo a conoscenza delle reali condizioni applicate.

Il deficit di trasparenza sussiste anche nei rapporti bancari, dove non sempre la banca fornisce informazioni complete e corrette al cliente, e come è noto non sempre il prodotto che ci viene offerto/sollecitato è quello da noi richiesto o comunque conforme alle esigenze.

Ed ecco che ai contratti di finanziamento, od anche nel famoso credito al consumo, vengono vendute delle polizze assicurative del tutto inutili, ma che "appesantiscono" il costo del credito pagato dal consumatore per ottenere la somma necessaria.

Senza dimenticare i continui casi di portabilità del mutuo dove la banca pretende l'apertura di un conto corrente presso la propria filiale da parte dei nuovi clienti, sostenendo che è necessaria la presenza di un conto per appoggiare le somme del mutuo: tale scusa non è vera, come puoi leggere qui.

L'obbligo di trasparenza, quindi, dovrebbe essere centrale nei rapporti banca/cliente, ma in realtà non viene sempre rispettato dall'operatore professionale, più interessato a vendere al cliente il prodotto più remunerativo per la banca.

Per questa ragione abbiamo ritenuto necessario segnalare, con questo intervento domenicale, la recente ordinanza con la quale la Cassazione ha ritenuto doveroso tornare a trattare la questione della trasparenza bancaria nei contratti di mutuo.

Occorre premettere che la vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corte è decisamente complessa, e quindi decidiamo di non riprenderla lasciandola alla vostra lettura, ma ci piace segnalare alcuni passaggi con i quali il giudice di legittimità ha voluto puntualizzare il concetto di trasparenza e le sue conseguenze pratiche nei rapporti bancari.

La Cassazione precisa, in primo luogo, la tipologia e natura del dovere di correttezza e buona fede "Il dovere di correttezza e buona fede in ambito bancario implica un obbligo di fornire informazioni esatte e di non addebitare poste indebite, dà luogo a responsabilità contrattuale, anche laddove vengano realizzate condotte non solidaristiche ....[...]".

La natura contrattuale di tali obblighi posti a carico dell'intermediario bancario è oggetto di ulteriore riflessione da parte degli Ermellini "Il dovere di correttezza ex art. 1175, opera in ogni forma di responsabilità contrattuale, specificandosi nella regola di cui all'art. 1375 c.c. e in tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia come impegno o obbligo di solidarietà".

Ne consegue che l'intermediario bancario deve agire, nell'esecuzione del contratto, rispettando i suddetti principi di correttezza e buona fede, fornendo al cliente informazioni trasparenti, anche sotto il profilo della chiarezza, ed idonee a consetire al contraente debole di poter effettuare delle scelte consapevoli e utili per lo stesso.

Purtroppo, continuiamo a ricevere segnalazioni o racconti di vicende dove risultano coinvolti consumatori che hanno concluso contratti bancari inutili e gravosi sotto il profilo delle spese.

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 34535/2019 della Corte di Cassazione - Sezione I^ Civile.

venerdì 6 marzo 2020

Chi garantisce Confidi?

La pronuncia dell’ABF oggi in commento, la n. 423 del 21 gennaio 2015, ci dà l’occasione, finalmente, di vedere insieme che cos’è e come funziona la Garanzia Confidi, i quali oggi si affiancano a banche e assicurazioni per offrire più garanzie di solidità del tessuto imprenditoriale.

In tempi nei quali avere i capitali propri per aprire un’impresa è difficile, soluzioni come quella dei Confidi, che si impegnano per rendere accessibile alle imprese il sistema bancario, sono da tenere in considerazione.

Tuttavia, è meglio evitare di pensare alla Garanzia Confidi come ad una sorta di El Dorado che permette all’imprenditore di scrollarsi opportunisticamente di dosso ogni responsabilità.  

1. CHE COSA SONO?
Il meccanismo è semplice. 

I Confidi sono consorzi che si occupano della garanzia collettiva dei fidi.

Le MPMI (micro, piccola e media impresa) fanno capo ad associazioni di categoria (costituite, appunto, in consorzi ovvero società cooperative) alle quali versano contributi che promuovono (vedremo meglio come) i nuovi arrivati (e non solo) che vorrebbero fare impresa, ma non hanno il credito



Si tratta, dunque, di uno strumento mutualistico da sempre sotto l’occhio del nostro Legislatore: dall’inserimento negli elenchi generali degli intermediari finanziari di Confidi “solidi” (ossia, con requisiti minimi di patrimonio netto e capitale), alla vigilanza da parte della Banca d’Italia, fino ad alcune norme che oggi disciplinano le garanzie dei Confidi verso il Fisco.

Lo strumento è utile e conveniente, dal punto di vista delle banche, sia perché queste ottengono più informazioni sul proprio debitore che una riduzione complessiva del rischio nell’erogazione del credito. 

Sono anche utili per gli imprenditori perché questi, erogando un contributo, possono accollare, almeno in parte, il proprio rischio di impresa sui consorzi che garantiscono verso le banche, con un meccanismo non molto distante da quello della R.C. auto.

Quale garanzia fornisce, in ultima istanza, Confidi?

Come avremo modo di approfondire in seguito, il Confidi può rilasciare una garanzia a “prima richiesta” (detto anche bid bond), ove il creditore, a seguito dell’inadempimento del debitore principale, può rivolgersi al garante ed escutere immediatamente la propria garanzia.

Più spesso, però, il Confidi rilascia una garanzia sussidiaria, ove il creditore (usualmente le banche e gli intermediari garantiti) possono richiedere il rimborso del finanziamento al garante dopo aver preventivamente agito nei confronti del debitore principale (c.d. escussione preventiva).

In altri termini, e come vedremo in seguito, se la banca creditrice concede un finanziamento ad un piccolo imprenditore, assistito da garanzia sussidiaria Confidi, e quest’ultimo non paga tutte le rate, il creditore dovrà prima ottenere il credito dal debitore principale e solo successivamente potrà rivolgersi al Confidi, chiedendo in via sussidiaria di coprire il residuo del credito, nonché i relativi interessi di mora. 

2. I CONFIDI E LE RISORSE PUBBLICHE
I Confidi, per la loro funzione, si avvicinano di più alle assicurazioni, e non sono “strumenti anticrisi”. 

Però, molte risorse pubbliche vengono investite nei Confidi. In pratica, i Confidi impiegano spesso risorse dello Stato (quindi Regioni, Camere di Commercio, Province, ecc.) e possono attuare una politica creditizia meno garantista, ad esempio indirizzando le garanzie su specifiche iniziative, di volta in volta individuate dal soggetto Pubblico.

Sono soggetti creati per aiutare le piccole iniziative imprenditoriali locali, consentendo di accedere al credito anche a categorie che non dispongono dei requisiti minimi necessari per ottenere l’erogazione di un finanziamento da parte delle banche.

Invero, non può sfuggire che tale soggetto fornisce delle garanzie in favore dei creditori, ma non subentra al debitore nel caso di inadempimento da parte di quest’ultimo.

3. IN CONCRETO, COME OPERANO LE GARANZIE CONFIDI?
Veniamo, ora, al punto.

La Garanzia Confidi, nella prassi, prevede due “livelli di garanzia”.

1. la “fideiussione” prestata dalle imprese associate al Confidi in favore, e affianco, all’impresa insolvente;  

2.  un “fondo rischi” che copre, in tutto o in parte, i debiti dell’impresa insolvente.

Come anticipato in precedenza, si deve notare che le banche sono sempre tenute ad avviare azioni di recupero del credito, anzitutto, nei confronti dell’impresa insolvente. In altre parole, anche se l’impresa è iscritta alla Confidi e versa i contributi, ciò non la riparerà da eventuali azioni di recupero del credito garantito, da parte della banca.

Anzi, vi è da dire che i rapporti che le banche intrattengono con i Confidi sono un aspetto del tutto separato, indipendente dalle sorti del rapporto tra banca e impresa.

In concreto, quindi, quando paghiamo un Confidi quale tipo di garanzia otteniamo come debitori della banca/imprenditori?

Come già sopra riportato, la garanzia viene fornita esclusivamente nell’interesse del creditore/banca, ma non ripara il debitore dalla copertura del debito contratto.

In termini più semplici e contrariamente a quanto ritengono in molti, nel momento in cui otteniamo un credito con una banca con l’intervento di una garanzia Confidi, non dobbiamo pensare che se non paghiamo le rate, sarà il Confidi a coprire il nostro inadempimento verso la banca, liberandoci dal debito in modo definitivo.

Pagare il “servizio di garanzia Confidi” (di solito per una percentuale tra l’1 e il 3% del finanziamento) vuol dire pagare la garanzia del creditore (banca), ma non tutelare la posizione del debitore.

Quale conseguenza? Facciamo un caso concreto ed attuale.

Una piccola imprenditrice locale, utilizzando le norme regionali che agevolano l’impresa femminile, ottiene un finanziamento da una banca. L’istituto di credito subordina la concessione del credito ad alcune garanzie che la cliente dovrà fornire, quali:

- garanzia personale (ad esempio, un parente o una persona amica);

- accensione di una garanzia Confidi.

Se la piccola imprenditrice non riesce a versare tutte le rate, la banca agisce per il recupero per il proprio credito, avviando un’azione legale verso il debitore principale e verso i garanti.

Come visto in precedenza, nel caso di garanzia a prima richiesta, la banca creditrice si rivolge al Confidi e chiede di essere pagata immediatamente per la somma garantita, essendosi avverato il presupposto per l’esercizio del proprio diritto, ossia l’inadempimento del debitore.

Nel caso di garanzia sussidiaria, la banca deve prima agire verso il debitore principale (e il garante personale) e solo successivamente, quando non ha trovato soddisfazione del proprio credito attraverso le azioni legali, si può rivolgere al Confidi.

Ciò che viene spesso ignorato è che in entrambi i casi (intervento diretto o garanzia sussidiaria), dopo aver pagato la banca, il Confidi diviene titolare di un potere di surroga, ossia si sostituisce al creditore originario (la banca) ed agisce verso il debitore principale per ottenere il pagamento della somma versata all’istituto di credito: Confidi si “trasforma” da garante del debitore a titolare del credito vantato verso quest’ultimo, subentrando nel rapporto contrattuale avviato tra banca e, nel caso di specie, la nostra piccola imprenditrice.

Quando sottoscrivete un contratto con Confidi, quindi, dovete aver ben chiaro che:

• Non state ottenendo una garanzia che vi tutelerà dalla banca che interviene nel caso di vostro inadempimento. Confidi è una garanzia esclusiva per la banca.


• Se non pagate la banca, dovrete pagare in seguito Confidi che si sostituisce all’istituto di credito e diviene il vostro nuovo creditore.

Di seguito, il provvedimento ABF n. 423/2015.

martedì 25 febbraio 2020

Cambio mutuo: la nuova banca non può obbligarvi ad aprire un conto corrente

Avete notato come abbondano le sollecitazioni al cambio dl mutuo? molto spesso i suggerimenti sono dati in buona fede e si fondano su corrette informazioni (in questo momento i tassi sono bassi, il cambio dal tasso variabile a quello fisso potrebbe essere vantaggioso, oppure quella banca offre condizioni migliori etc.....).

Q
uando avete la possibilità di rottamare il mutuo è forte la tentazione di ricercare condizioni migliori, ossia un tasso più basso con delle spese azzerate e dei costi periodici più bassi.

E' noto che potete rinegoziare il mutuo con la propria banca, oppure recarsi presso altri istituti di credito e cercare nuove e più favorevoli condizioni, utilizzando l'istituto della portabilità.

domenica 16 febbraio 2020

Quando la banca può legittimamente rifiutarvi il mutuo

Questa domenica vi proponiamo la recente decisione del collegio ABF di Napoli chiamato a decidere in merito alla legittimità del rifiuto opposto da un istituto bancario alla richiesta di mutuo di un proprio cliente.

Nel caso di specie, un consumatore aveva chiesto la concessione di un mutuo per l'acquisto di un immobile, ma la banca aveva opposto motivato rifiuto all'esito di un controllo del richiedente e dell'immobile oggetto di finanziamento.

A seguito del ricorso avanzato dal consumatore, l'ABF ha analizzato la copiosa documentazione versata in atti ed ha ritenuto corretta la condotta tenuta dalla banca, non ravvisando alcuna violazione del TUB.

L'arbitro ha premesso che la banca non è obbligata a concedere il credito al cliente, e può opporvi rifiuto rispettando, però, alcune regole di condotta, così come previsto dall'art. 120 bis del Testo Unico Bancario.

La Banca deve, in primo luogo, fornire una risposta al cliente in un termine ragionevole, ossia deve concludere l'istruttoria entro un periodo congruo, invitando il cliente anche a fornire documentazione o chiarimenti se necessari per favorire l'esito positivo della richiesta di mutuo.

L'istituto di credito deve, inoltre, motivare il rifiuto opposto al cliente, fondando la propria richiesta negativa solo su questioni/dati/valutazioni oggettive che riguardano il soggetto richiedente o il bene oggetto di finanziamento.

L'intermediario deve agire, infatti, secondo i canoni di buona fede, correttezza e trasparenza nei confronti del cliente, cercando di agevolarlo nell'ottenimento del credito o comunque fornendo la motivata risposta negativa senza eccessivo ed immotivato ritardo.

E nel caso di specie, la banca ha rispettato tutti i principi sopra richiamati.

Qui la decisione n. 8467/2019 dell'ABF.

mercoledì 12 febbraio 2020

Omesso controllo di Consob? si al risarcimento del danno per i risparmiatori

L'autorità di vigilanza ha un obbligo di controllo del mercato e dei vari operatori e, nel caso in cui non si sia attivata in favore dei consumatori, questi ultimi hanno il diritto ad ottenere il risarcimento del danno dalla stessa per violazione dei propri doveri.

La Corte di Cassazione, con la sentenza che potete leggere di seguito, ha voluto ribadire il principio secondo il quale esiste un dovere di vigilanza da parte dell'organo di controllo, il quale deve controllare il mercato, ma anche tutelare i consumatori contro eventuali condotte scorrette degli operatori professionali.

Nel caso di specie, è emersa la responsabilità di Consob per non aver vigilato, e bloccato, la società di intermediazione Girardi nel primi anni '90, con continui danni per i risparmiatori coinvolti con la società fallita nel 1994.

Non aver vigilato sull'operatore professionale configura una responsabilità dell'organo di vigilanza per i danni patiti dai risparmiatori coinvolti nella disavventura di Girardi, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza che potete leggere qui di seguito.

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