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giovedì 19 marzo 2020

Trasparenza bancaria: le informazioni devono essere fornite al cliente sempre in modo chiaro e completo

Questo blog tratta, come noto, le questioni relative ai consumatori e non di rado evidenziamo una carenza di trasparenza nei rapporti tra venditore e consumatore, ove quest'ultimo non viene messo a conoscenza delle reali condizioni applicate.

Il deficit di trasparenza sussiste anche nei rapporti bancari, dove non sempre la banca fornisce informazioni complete e corrette al cliente, e come è noto non sempre il prodotto che ci viene offerto/sollecitato è quello da noi richiesto o comunque conforme alle esigenze.

Ed ecco che ai contratti di finanziamento, od anche nel famoso credito al consumo, vengono vendute delle polizze assicurative del tutto inutili, ma che "appesantiscono" il costo del credito pagato dal consumatore per ottenere la somma necessaria.

Senza dimenticare i continui casi di portabilità del mutuo dove la banca pretende l'apertura di un conto corrente presso la propria filiale da parte dei nuovi clienti, sostenendo che è necessaria la presenza di un conto per appoggiare le somme del mutuo: tale scusa non è vera, come puoi leggere qui.

L'obbligo di trasparenza, quindi, dovrebbe essere centrale nei rapporti banca/cliente, ma in realtà non viene sempre rispettato dall'operatore professionale, più interessato a vendere al cliente il prodotto più remunerativo per la banca.

Per questa ragione abbiamo ritenuto necessario segnalare, con questo intervento domenicale, la recente ordinanza con la quale la Cassazione ha ritenuto doveroso tornare a trattare la questione della trasparenza bancaria nei contratti di mutuo.

Occorre premettere che la vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corte è decisamente complessa, e quindi decidiamo di non riprenderla lasciandola alla vostra lettura, ma ci piace segnalare alcuni passaggi con i quali il giudice di legittimità ha voluto puntualizzare il concetto di trasparenza e le sue conseguenze pratiche nei rapporti bancari.

La Cassazione precisa, in primo luogo, la tipologia e natura del dovere di correttezza e buona fede "Il dovere di correttezza e buona fede in ambito bancario implica un obbligo di fornire informazioni esatte e di non addebitare poste indebite, dà luogo a responsabilità contrattuale, anche laddove vengano realizzate condotte non solidaristiche ....[...]".

La natura contrattuale di tali obblighi posti a carico dell'intermediario bancario è oggetto di ulteriore riflessione da parte degli Ermellini "Il dovere di correttezza ex art. 1175, opera in ogni forma di responsabilità contrattuale, specificandosi nella regola di cui all'art. 1375 c.c. e in tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia come impegno o obbligo di solidarietà".

Ne consegue che l'intermediario bancario deve agire, nell'esecuzione del contratto, rispettando i suddetti principi di correttezza e buona fede, fornendo al cliente informazioni trasparenti, anche sotto il profilo della chiarezza, ed idonee a consetire al contraente debole di poter effettuare delle scelte consapevoli e utili per lo stesso.

Purtroppo, continuiamo a ricevere segnalazioni o racconti di vicende dove risultano coinvolti consumatori che hanno concluso contratti bancari inutili e gravosi sotto il profilo delle spese.

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 34535/2019 della Corte di Cassazione - Sezione I^ Civile.

venerdì 6 marzo 2020

Chi garantisce Confidi?

La pronuncia dell’ABF oggi in commento, la n. 423 del 21 gennaio 2015, ci dà l’occasione, finalmente, di vedere insieme che cos’è e come funziona la Garanzia Confidi, i quali oggi si affiancano a banche e assicurazioni per offrire più garanzie di solidità del tessuto imprenditoriale.

In tempi nei quali avere i capitali propri per aprire un’impresa è difficile, soluzioni come quella dei Confidi, che si impegnano per rendere accessibile alle imprese il sistema bancario, sono da tenere in considerazione.

Tuttavia, è meglio evitare di pensare alla Garanzia Confidi come ad una sorta di El Dorado che permette all’imprenditore di scrollarsi opportunisticamente di dosso ogni responsabilità.  

1. CHE COSA SONO?
Il meccanismo è semplice. 

I Confidi sono consorzi che si occupano della garanzia collettiva dei fidi.

Le MPMI (micro, piccola e media impresa) fanno capo ad associazioni di categoria (costituite, appunto, in consorzi ovvero società cooperative) alle quali versano contributi che promuovono (vedremo meglio come) i nuovi arrivati (e non solo) che vorrebbero fare impresa, ma non hanno il credito. 



Si tratta, dunque, di uno strumento mutualistico da sempre sotto l’occhio del nostro Legislatore: dall’inserimento negli elenchi generali degli intermediari finanziari di Confidi “solidi” (ossia, con requisiti minimi di patrimonio netto e capitale), alla vigilanza da parte della Banca d’Italia, fino ad alcune norme che oggi disciplinano le garanzie dei Confidi verso il Fisco.

Lo strumento è utile e conveniente, dal punto di vista delle banche, sia perché queste ottengono più informazioni sul proprio debitore che una riduzione complessiva del rischio nell’erogazione del credito. 

Sono anche utili per gli imprenditori perché questi, erogando un contributo, possono accollare, almeno in parte, il proprio rischio di impresa sui consorzi che garantiscono verso le banche, con un meccanismo non molto distante da quello della R.C. auto.

Quale garanzia fornisce, in ultima istanza, Confidi?

Come avremo modo di approfondire in seguito, il Confidi può rilasciare una garanzia a “prima richiesta” (detto anche bid bond), ove il creditore, a seguito dell’inadempimento del debitore principale, può rivolgersi al garante ed escutere immediatamente la propria garanzia.

Più spesso, però, il Confidi rilascia una garanzia sussidiaria, ove il creditore (usualmente le banche e gli intermediari garantiti) possono richiedere il rimborso del finanziamento al garante dopo aver preventivamente agito nei confronti del debitore principale (c.d. escussione preventiva).

In altri termini, e come vedremo in seguito, se la banca creditrice concede un finanziamento ad un piccolo imprenditore, assistito da garanzia sussidiaria Confidi, e quest’ultimo non paga tutte le rate, il creditore dovrà prima ottenere il credito dal debitore principale e solo successivamente potrà rivolgersi al Confidi, chiedendo in via sussidiaria di coprire il residuo del credito, nonché i relativi interessi di mora. 

2. I CONFIDI E LE RISORSE PUBBLICHE
I Confidi, per la loro funzione, si avvicinano di più alle assicurazioni, e non sono “strumenti anticrisi”. 

Però, molte risorse pubbliche vengono investite nei Confidi. In pratica, i Confidi impiegano spesso risorse dello Stato (quindi Regioni, Camere di Commercio, Province, ecc.) e possono attuare una politica creditizia meno garantista, ad esempio indirizzando le garanzie su specifiche iniziative, di volta in volta individuate dal soggetto Pubblico.

Sono soggetti creati per aiutare le piccole iniziative imprenditoriali locali, consentendo di accedere al credito anche a categorie che non dispongono dei requisiti minimi necessari per ottenere l’erogazione di un finanziamento da parte delle banche.

Invero, non può sfuggire che tale soggetto fornisce delle garanzie in favore dei creditori, ma non subentra al debitore nel caso di inadempimento da parte di quest’ultimo.

3. IN CONCRETO, COME OPERANO LE GARANZIE CONFIDI?
Veniamo, ora, al punto.

La Garanzia Confidi, nella prassi, prevede due “livelli di garanzia”.

1. la “fideiussione” prestata dalle imprese associate al Confidi in favore, e affianco, all’impresa insolvente;  

2.  un “fondo rischi” che copre, in tutto o in parte, i debiti dell’impresa insolvente.

Come anticipato in precedenza, si deve notare che le banche sono sempre tenute ad avviare azioni di recupero del credito, anzitutto, nei confronti dell’impresa insolvente. In altre parole, anche se l’impresa è iscritta alla Confidi e versa i contributi, ciò non la riparerà da eventuali azioni di recupero del credito garantito, da parte della banca.

Anzi, vi è da dire che i rapporti che le banche intrattengono con i Confidi sono un aspetto del tutto separato, indipendente dalle sorti del rapporto tra banca e impresa.

In concreto, quindi, quando paghiamo un Confidi quale tipo di garanzia otteniamo come debitori della banca/imprenditori?

Come già sopra riportato, la garanzia viene fornita esclusivamente nell’interesse del creditore/banca, ma non ripara il debitore dalla copertura del debito contratto.

In termini più semplici e contrariamente a quanto ritengono in molti, nel momento in cui otteniamo un credito con una banca con l’intervento di una garanzia Confidi, non dobbiamo pensare che se non paghiamo le rate, sarà il Confidi a coprire il nostro inadempimento verso la banca, liberandoci dal debito in modo definitivo.

Pagare il “servizio di garanzia Confidi” (di solito per una percentuale tra l’1 e il 3% del finanziamento) vuol dire pagare la garanzia del creditore (banca), ma non tutelare la posizione del debitore.

Quale conseguenza? Facciamo un caso concreto ed attuale.

Una piccola imprenditrice locale, utilizzando le norme regionali che agevolano l’impresa femminile, ottiene un finanziamento da una banca. L’istituto di credito subordina la concessione del credito ad alcune garanzie che la cliente dovrà fornire, quali:

- garanzia personale (ad esempio, un parente o una persona amica);

- accensione di una garanzia Confidi.

Se la piccola imprenditrice non riesce a versare tutte le rate, la banca agisce per il recupero per il proprio credito, avviando un’azione legale verso il debitore principale e verso i garanti.

Come visto in precedenza, nel caso di garanzia a prima richiesta, la banca creditrice si rivolge al Confidi e chiede di essere pagata immediatamente per la somma garantita, essendosi avverato il presupposto per l’esercizio del proprio diritto, ossia l’inadempimento del debitore.

Nel caso di garanzia sussidiaria, la banca deve prima agire verso il debitore principale (e il garante personale) e solo successivamente, quando non ha trovato soddisfazione del proprio credito attraverso le azioni legali, si può rivolgere al Confidi.

Ciò che viene spesso ignorato è che in entrambi i casi (intervento diretto o garanzia sussidiaria), dopo aver pagato la banca, il Confidi diviene titolare di un potere di surroga, ossia si sostituisce al creditore originario (la banca) ed agisce verso il debitore principale per ottenere il pagamento della somma versata all’istituto di credito: Confidi si “trasforma” da garante del debitore a titolare del credito vantato verso quest’ultimo, subentrando nel rapporto contrattuale avviato tra banca e, nel caso di specie, la nostra piccola imprenditrice.

Quando sottoscrivete un contratto con Confidi, quindi, dovete aver ben chiaro che:

• Non state ottenendo una garanzia che vi tutelerà dalla banca che interviene nel caso di vostro inadempimento. Confidi è una garanzia esclusiva per la banca.


• Se non pagate la banca, dovrete pagare in seguito Confidi che si sostituisce all’istituto di credito e diviene il vostro nuovo creditore.

Di seguito, il provvedimento ABF n. 423/2015.

martedì 25 febbraio 2020

Cambio mutuo: la nuova banca non può obbligarvi ad aprire un conto corrente

Avete notato come abbondano le sollecitazioni al cambio dl mutuo? molto spesso i suggerimenti sono dati in buona fede e si fondano su corrette informazioni (in questo momento i tassi sono bassi, il cambio dal tasso variabile a quello fisso potrebbe essere vantaggioso, oppure quella banca offre condizioni migliori etc.....).

Q
uando avete la possibilità di rottamare il mutuo è forte la tentazione di ricercare condizioni migliori, ossia un tasso più basso con delle spese azzerate e dei costi periodici più bassi.

E' noto che potete rinegoziare il mutuo con la propria banca, oppure recarsi presso altri istituti di credito e cercare nuove e più favorevoli condizioni, utilizzando l'istituto della portabilità.

domenica 16 febbraio 2020

Quando la banca può legittimamente rifiutarvi il mutuo

Questa domenica vi proponiamo la recente decisione del collegio ABF di Napoli chiamato a decidere in merito alla legittimità del rifiuto opposto da un istituto bancario alla richiesta di mutuo di un proprio cliente.

Nel caso di specie, un consumatore aveva chiesto la concessione di un mutuo per l'acquisto di un immobile, ma la banca aveva opposto motivato rifiuto all'esito di un controllo del richiedente e dell'immobile oggetto di finanziamento.

A seguito del ricorso avanzato dal consumatore, l'ABF ha analizzato la copiosa documentazione versata in atti ed ha ritenuto corretta la condotta tenuta dalla banca, non ravvisando alcuna violazione del TUB.

L'arbitro ha premesso che la banca non è obbligata a concedere il credito al cliente, e può opporvi rifiuto rispettando, però, alcune regole di condotta, così come previsto dall'art. 120 bis del Testo Unico Bancario.

La Banca deve, in primo luogo, fornire una risposta al cliente in un termine ragionevole, ossia deve concludere l'istruttoria entro un periodo congruo, invitando il cliente anche a fornire documentazione o chiarimenti se necessari per favorire l'esito positivo della richiesta di mutuo.

L'istituto di credito deve, inoltre, motivare il rifiuto opposto al cliente, fondando la propria richiesta negativa solo su questioni/dati/valutazioni oggettive che riguardano il soggetto richiedente o il bene oggetto di finanziamento.

L'intermediario deve agire, infatti, secondo i canoni di buona fede, correttezza e trasparenza nei confronti del cliente, cercando di agevolarlo nell'ottenimento del credito o comunque fornendo la motivata risposta negativa senza eccessivo ed immotivato ritardo.

E nel caso di specie, la banca ha rispettato tutti i principi sopra richiamati.

Qui la decisione n. 8467/2019 dell'ABF.

mercoledì 12 febbraio 2020

Omesso controllo di Consob? si al risarcimento del danno per i risparmiatori

L'autorità di vigilanza ha un obbligo di controllo del mercato e dei vari operatori e, nel caso in cui non si sia attivata in favore dei consumatori, questi ultimi hanno il diritto ad ottenere il risarcimento del danno dalla stessa per violazione dei propri doveri.

La Corte di Cassazione, con la sentenza che potete leggere di seguito, ha voluto ribadire il principio secondo il quale esiste un dovere di vigilanza da parte dell'organo di controllo, il quale deve controllare il mercato, ma anche tutelare i consumatori contro eventuali condotte scorrette degli operatori professionali.

Nel caso di specie, è emersa la responsabilità di Consob per non aver vigilato, e bloccato, la società di intermediazione Girardi nel primi anni '90, con continui danni per i risparmiatori coinvolti con la società fallita nel 1994.

Non aver vigilato sull'operatore professionale configura una responsabilità dell'organo di vigilanza per i danni patiti dai risparmiatori coinvolti nella disavventura di Girardi, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza che potete leggere qui di seguito.

martedì 5 novembre 2019

Risparmio, rendimento e rischio non sempre vanno a braccetto

Fonte: Il Fatto Quotidiano
10 giugno 2019
I Btp italiani sono più rischiosi di quelli greci, ha recentemente sbattuto in prima pagina il Sole 24 Ore. Il motivo? I titoli quinquennali del Tesoro rendevano leggermente più di quelli ateniesi, il che significherebbe maggiori probabilità di fallimento per l’Italia rispetto alla Grecia. Il Fatto Quotidiano ha subito contestato tale conclusione affrettata.

Ma il discorso merita di essere ampliato, per smontare uno dei tanti falsi teoremi dell’educazione finanziaria. Cioè che rendimento e rischio vadano sempre a braccetto. In realtà molte sono le eccezioni alla tesi che i titoli che rendono poco siano sempre i meno rischiosi (e viceversa). Una regoletta troppo semplicistica per la complessità della realtà finanziaria.

Prendiamo la famigerata iniziativa “Patti Chiari” delle banche italiane. Fra i titoli definiti a basso rischio e basso rendimento c’erano le obbligazioni delle tre banche islandesi, poi fallite, e soprattutto le Lehman Brothers. Che rendessero poco era vero, alla faccia però del basso rischio!

giovedì 31 ottobre 2019

Buoni serie "O" - ABF ancora contro i risparmiatori

Anche l'Arbitro Bancario Finanziario si allinea all'orientamento definitivamente indicato dalla Corte di Cassazione in materia di buoni fruttiferi, così definitivamente affossando le speranze dei molti risparmiatori che hanno richiesto il maggior rimborso degli interessi.

Abbiamo già trattato diffusamente la questione (vedi qui)  evidenziando come il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 abbia sensibilmente ridotto i tassi d’interesse riconosciuti ai risparmiatori, sicuramente inferiore a quello riportato sui buoni cartacei all'atto della sottoscrizione.

La Cassazione, con decisione  richiamata dall'ABF nel provvedimento in lettura, ha ritenuto legittima la riduzione operata dal citato decreto, legittimando la riduzione degli interessi riconosciuti al risparmiatore (vedi qui).


Di seguito, il provvedimento del Collegio di Torino.

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