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domenica 13 marzo 2011

Vendita obbligazioni Giacomelli - la banca deve informare l'investitore retail dei rischi relativi al bond societario

La sentenza proposta questa domenica ha ad oggetto l'attività di intermediazione svolta da una banca nella vendita di obbligazioni Giacomelli (argomento trattato nella puntata dello scorso mercoledì a Trentino inBlu radio).

Il giudice senese ha considerato la condotta della banca gravemente lesiva degli interessi del consumatore/investitore, in quanto i dipendenti dell'istituto di credito non hanno avvertito il cliente dei rischi collegati all'acquisto di obbligazioni Giacomelli e non avrebbero valutato l'adeguatezza dell'investimento al profilo di rischio, così come previsto ex art. 28 comma 1 Reg. Consob 11522/1998, dell'investitore.

L'obbligo di informazione, violato dalla banca, è espressione dei generali doveri di diligenza, correttezza e trasparenza che sempre devono accompagnare la condotta dell'operatore professionale nei rapporti con l'investitore retail.

La violazione di tali doveri da parte della banca comporta l'obbligo di risarcimento del danno sofferto dal cliente retail per la perdita sofferta a causa del default delle obbligazioni acquistate.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SIENA, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati

 [omissis]

svolgimento del processo
xxx conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale ai sensi dell'art. 2 del decreto legisl.vo 5/2003 (rito societario) la Banca legale rappresentante con atto dicitaizone ritualmente notificato ed esponeva che la stessa intratteneva un rapporto di conto corrente con l'istituto convenuto presso filiale di Torino sul quale le veniva addebitato in data 17.6.2002 l'importo complessivo di € 16.069,60 per l'acquisto di obbligazioni GIACOMELLI F07 8,375, che ella non ricordava di avere impartito il relativo ordine, né di avere sottoscritto un contratto quadro per la intermediazione in valori mobiliari, né di aver ricevuto il documento sui rischi generali di investimento, né di aver rilasciato alla banca informazioni sulla sua esperienza in materia di strumenti finanziari, né esposto alla banca i propri obiettivi di investimento e il livello della propria propensione al rischio, che in ogni caso, a prescindere dagli obblighi informativi di carattere generale necessari per un corretto inquadramento del cliente, l'istituto di credito convenuto non aveva assicurato alla cliente alcuna specifica informazione sulla natura, caratteristiche, grado di rischio dell'investimento in obbligazioni GIACOMELLI, prive di rating ufficiale e di prospetto informativo, destinate a investitori istituzionali e che pertanto nessuna reale informazione era stata assicurata in punto ad adeguatezza dell'investimento, soprattutto in relazione allo stato di indebitamento del gruppo GIACOMELLI, nonchè allo stato di tensione finanziaria che era subentrato nel corso del 2003; che inoltre l'operazione era stata assunta dalla banca in conto partita diretta, su un mercato non regolamentato, era in conflitto di interessi, che il grado di conoscenza degli strumenti finanziari da parte della xxx era molto limitato, che in data 9.10.2003 era stato dichiarato dal Tribunale di Rimini lo stato di insolvenza della GIACOMELLI SPORT GROUP s.p.a. garante del prestito obbligazionario con conseguente azzeramento del valore del titolo obbligazionario acquisito, che nulla era stato rimborsato o risarcito, che dai segnati comportamenti tenuti dall'istituto di credito convenuto nei confronti dell'investitore discendeva la nullità del contratto di intermediazione e comunque la nullità dei singoli ordini eseguiti per conto della cliente per in violazione di norme imperative di legge e di regolamento; in subordine veniva richiesto l'annullamento dell'investimento in presenza di un comportamento induttivo dell'intermediario ovvero la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'intermediario per violazione dei doveri di diligenza e correttezza e comunque per violazione delle norme che disciplinano gli obblighi di trasparenza, informazione e conoscenza del mercato e collaborazione con il cliente nello specifico settore della intermediazione finanziaria.
Si costituiva in giudizio la Banca xxx con comparsa di costituzione e risposta ritualmente notificata e depositata in cancelleria e contestava integralmente la domanda dell'attore; assumeva che nel caso in specie era intervenuto tra le parti un regolare contratto quadro per la intermediazione di valori mobiliari in data 23.3.2001 con consegna del documento sui rischi generali; che successivamente la xxxx aveva rilasciato una procura ad operare in titoli al marito, xxxx, riconoscendo la validità e la efficacia degli ordini dallo stesso imparitti, che quest'ultimo aveva operato costituendo un nutrito pacchetto di titoli speculativi tra cui valori obbligazionari emessi da paesi emergenti, manifestando evidente vocazione nell'acquisto di titoli ad alto rendimento e pertanto significava propensione al rischio; che in relazione ai titoli GIACOMELLI, oggetto di causa, era stato lo stesso sig. xxxx a sollecitarne l'acquisto e la stessa operazione si appalesava adeguata al profilo di rischio fino a quel momento assunto dall'investitore; successivamente al default del gruppo GIACOMELLI, intervenuto nell'ottobre 2003, la cliente, che pure aveva incamerato le cedole sui titoli fino a quel momento maturate, aveva cessato i propri rapporti con l'istituto convenuto trasferendo altrove le proprie posizioni; che era seguita una procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo GIACOMELLI in relazione alla quale era possibile attendersi parziale rimborso, nella misura stimata del 25% delle obbligazioni de quo che nell'ordine di acquisto, oggetto di contestazione, l'investitore aveva riconosciuto di avere ricevuto informazioni adeguate nella prospettiva dell'investimento de quo.
Deduceva altresì che essa aveva operato nel pieno rispetto di tutta la normativa Consob posta a tutela del consumatore, che aveva reso edotto dei rischi connessi ad ogni singolo investimento, di cui aveva valutato la propensione al rischio, aveva valutato l'adeguatezza di ogni singola operazione di investimento, indirizzando il cliente nelle sue scelte di investimento consegnandogli altresì il "documento generale sui rischi".
Assumeva che non esisteva alcun obbligo di trasmettere ai clienti le conoscenze sulle offering circulars, né sussisteva conflitto di interessi poiché l'istituto convenuto non deteneva i titoli nel proprio portafoglio e che comunque doveva ritenersi legittima la negoziazione dei suddetti titoli su mercati secondari in favore di investitori non professionali nella fase in cui detti tioli non fossero ancora stati emessi; rilevava che non sussistevano i presupposti per pronunciarsi la nullità degli ordini di acquisto dei titoli, in assenza di una violazione relativa alla forma scritta dell'ordine non essendo prevista la sanzione della nullità per la violazione delle norme regolamentari in difetto di imperatività delle stesse; contestava la sussistenza di ipotesi di annullabilità degli ordini e di inadempimento imputabile idoneo a determinare la risoluzione del contratto; comunque, in ipotesi di soccombenza, chiedeva che i titoli oggetto di investimento fossero restituiti.
Le parti scambiavano memorie di replica; quindi, con atto depositato il 27 ottobre 2009, l'attrice formulava l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 16 del drc. legis. 5/2003.
Desiganto il Giudice istruttore, questi fissava la udienza collegiale di discussione della causa e la Banca convenuta precisava a sua volta le proprie conclusioni.
Alla udienza del 17 Marzo 2010 dinanzi al collegio, come in epigrafe composto, a seguito di scambio di difese conclusionali e della discussione orale, fallito il tentativo di conciliazione delle parti, il Tribunale assumeva la causa in decisione con il termine di legge per il deposito della sentenza
Motivi della decisione
In primo luogo va affermato che la attrice xxxx ebbe a stipulare con la Banca xxxxx un contratto per intermediazione in valori mobiliari e un'apertura di deposito titoli in data 23.3.2001; in tale circostanza la stessa non ebbe a evidenziare particolari propensioni al rischio, esperienza finanziaria, obiettivi di investimento ecc., ma provvedette esclusivamente a sottoscrivere alcuni documenti e alcune clausole contrattuali e a dare atto di avere preso conoscenza del documento sui rischi generali degli investimenti. In data 12 giugno 2002 xxx, marito della xxxx, e titolare di una procura ad operare in titoli sul predetto deposito titoli e in attuazione del contratto di intermediazione di cui sopra, e che già in precdenza aveva imparitto diverse disposizioni in obbligazioni di paesi emergenti e in obbligazioni corporate, impartiva tramite l'intermediario convenuto, l'ordine di acquisto di 16.000 obbligazioni GIACOMELLI F07 8,375 al prezzo di 98,28; l'attrice ebbe a precepire le cedole sul predetto investimento fino a quando, nell'ottobre 2003, veniva dichiarato il default del gruppo GIACOMELLI garante dell'intera operazione finanziaria sottostante la emissione obbligazionaria de quo.
Osserva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 23 del decr. leg.vo n. 58/1998, <>. Per giurisprudenza ormai prevalente, che questo Tribunale condivide, la norma di cui all'art. 23, comma primo del decr. leg.vo 58/1998, si riferisce al c.d. contratto quadro (<>), mentre i singoli ordini o le compravendita degli strumenti finanziari o alle prestazioni di servizio, che la Banca pone in essere in esecuzione degli impegni assunti con il contratto quadro, possono rivestire la forma scritta o altra forma stabilita con il regolamento. Le signole operazioni di acquisto di strumenti finanziari sono disciplinate dagli artt. 30 e 60 del Regolamento Consob 11.522 del 1° luglio 1998. Secondo tali norme: <> di cui una copia deve essere consegnata all'investitore, ed in cui devono essere indicate <> (art. 30). Quando l'intermediario riceve gli ordini presso la propria sede legale, deve rilasciare all'investitore una attestazione cartacea contenente gli elementi dell'operazione. Qualora invece l'ordine viene impartito per telefono gli intermediari devono registrarlo su nastro magnetico o supporto equivalente (art. 60). Nel caso in esame, l'acquisto delle obbligazioni GIACOMELLI è avvenuto da parte dell'attrice in costanza del contratto quadro, e di uno specifico e successivo ordine scritto di acquisto che del contratto quadro rappresenta attuazione ed espressione.  
Neppure sussistono le violazioni denunciate dell'attrice xxx relativamente alle operazioni poste in essere dalla Banca in conflitto di interessi (art. 27, comma 2°, Regol. Consob), e alla mancata consegna all'investitore del prospetto informativo approvato dalla Consob e relativo a ciascun titolo e cioé il c.d. <>. Deve invero convenirsi con la difesa della Banca che nessun conflitto di interessi sussiste in ordine alla vendita delle obbligazioni in oggetto. Ed infatti non solo non è stata fornita alcuna prova che la Banca, al momento dell'operazione, già fosse in possesso delle obbligazioni vendute al cliente, ma dalla stessa documentazione fornita dalla convenuta, risulta che la Banca convenuta non si è posta sul mercato quale collocatrice di questi titoli. Quanto alla consegna da parte dell'intermediario finanziario al cliente del prospetto informativo conforme al modello Consob, in occasione delle singole operazioni di acquisto, è sufficiente osservare che un obbligo di consegna all'investitore di tale prospetto informativo (offering circular) non è neppure contemplato dalle norme vigenti all'epoca delle operazioni e neppure successivamente. Il documento illustrativo degli strumenti finanziari e delle relative informazioni che andava consegnato all'investitore è unicamente quello di cui all'art. 28, 1° comma , Regol. Consob , denominato <>, che viene di regola consegnato al momento del contratto quadro, documento che all'attrice fu consegnato con il contratto quadro del 12.1.1998, come dalla stessa attrice non negato. I prospetti informativi specifici dei singoli strumenti finanziari disponibili sul mercato mobiliare (i c.d. <>), sono di norma riservati agli istituti collocatori e non sono perciò disponibili dagli intermediari non collocatori, come la Banca xxxxx, né dovuti obbligatoriamente agli investitori individuali, che agli operatori finanziari si rivolgono in proprio se non nell'ipotesi di "sollecitazione all'investimento" rivolta verso il pubblico.
La Banca di Italia nel bollettino economico n. 41/03 (doc. 8 di parte convenuta), nonché la CONSOB nella audizione del 27.4.2004 alla Camera dei Deputati Commissione Finanze (vedi sentenze Tribunale di Genova 3 Novembre 2006 n. 3771 e n. 1887/2006, nonché Tribunale di Milano 25.7.2005) hanno evidenziato come i titoli emessi nsull'Euromercato ed acquistati, secondo prassi generalizzata, a fermo da investitori istituzionali, siano successivamente negoziabili sul mercato secondario senza l'obbligo della consegna del prospetto informativo, salvo che la successiva vendita assuma le caratteristiche della sollecitazione all'investimento al pubblico sopra indicata. Si è affermato invero da parte della CONSOB e della Banca d'Italia che la successiva vendita agli investitori c.d. retail comporta l'obbligo della consegna del prospetto quando, a fronte di una sollecitazione all'investimento, vi sia stata una attività promozionale qualificabile come offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, che tale offerta sia indirizzata ad un pubblico indistinto di soggetti e che ricorra l'adozione di forme standardizzate per lo svolgimento di tali attività. Non essendo stata fornita la prova della ricorrenza di tali elementi nella fattispecie, deve ritenersi che la convenuta non aveva l'obbligo di rilasciare alcun prospetto informativo sui titoli in oggetto e che la stessa fosse legittimata a negoziare il tiotlo anche sul c.d. grey market, allorquando da un lato gli investitori professionali acquistano i titoli dalle banche collocatrici anticipando il momento della sottoscrizione dei titoli e della loro quotazione sul mercato ufficiale, dall'altro provvedono a negoziarli ai clienti che ne facciano richiesta nell'ambito di un meccanismo assimilabile alla vendita di cosa futura. Con i suddetti prospetti informativi non devono essere confuse <>, informazioni che ai sensi dell'art. 28, comma 2°, Regolam. Consob n. 11.522 del 1998, sono obbligati a fornire agli investitori tutti gli intermediari autorizzati.
Venendo poi all'esame degli asseriti comportamenti non regolamentari tenuti dall'istituto di credito e alle conseguenze lesive che ne sono derivate, la parte attrice ha sostenuto che la Banca ha violato gli artt. 21 del decr. leg.vo n. 58/1998 e 27, 28 e 29 del Regolamento Consob 11.522/1998 perch ha omesso di informare esso investitore sulla natrua dell'operazione e sui rischi e le implicazioni che l'acquisto in questione comportava, di valutare l'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio che l'investitore presentava, e per aver violato il divieto di dare corso all'operazione che si presentava come inadeguata al cliente, traendone conseguenze di nullità ovvero di inadempimento contrattuale.
Va a tale proposito evidenziato come alla stregua dei principi regolamentari sopra indicati la intermediazione di prodotti finanziari deve avvenire secondo regole di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e il rispetto di tali regole, desumibili peraltro dai principi generali in materia di adempimento di obbligazioni da assolversi sulla base della natura dell'attività esercitata e secondo i modelli del soggetto eiusdem professionis et condicionis, di cui agli art. 1175, 1176 II comma, 1374, 1375 c.c., trova riscontro nl comma VI dell'art. 23 TUF in base al quale "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova dia vere agito con la diligenza richiesta".
Nel caso in oggetto, la banca convenuta si è del tutto sottratta a tale onere. In particolare allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per i danni subiti dall'investitore "va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di intermediazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligatoriamente poste a suo carico dal decr. Les.vo 14.2.1998 n. 58 nonché dalla normativa secondaria, risultando così disciplinato il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazione da parte dell'intermediario nonché fornire prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario a sua volta deve provare l'adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avre agito con la specifica diligenza richiesta" (Cass. Sez. I, 17.2.2009 n. 3773).
Già al sorgere del rapporto di intermediazione emergono rilevantissimi profili di negligenza in capo all'intermediario il quale, assunta tale veste, non si peritò minimamente di acquisire informazioni sulla cliente per apprendere il suo grado di esperienza e di conoscenza del mercato finanziario, i suoi obiettivi di investimento, la rilevanza delle somme da investire, la propensione al rischio della stessa, né si peritò di verificare se la cliente fosse o meno disposta a fornire tali informazioni o a rilevare tali intendimenti ovvero siffatti obiettivi. Tale indagine risultava nella specie ancora più doverosa in quanto la xxx, titolare del deposito e contraente nel rapporto di intermediazione, in calce al quale risulta la sottoscrizione anche del di lei marito xxxx, ebbe a delegare quest'ultimo ad operare l'investimento sui titoli, accettando preventivamente e senza riserve i risultati di un siffatto mandato, rinunciando a qualsiasi contestazione. Orbene, considerata la intensa operatività del xxx sul conto titoli era non solo necessario, ma doveroso, anche a tutela e nell'interesse della contraente rappresentata, l'odierna attrice xxx, che la banca convenuta acquisisse informazioni atte a definire il profilo effettivo dell'investitore, che era appunto il xxxx il quale, si era posto subito ad operare nel settore dei corporate e delle obbligazioni dei paesi emergenti. In conclusione l'intermediario, contravvenendo specifiche disposizioni regolamentari, si era del tutto disinteressato di conoscere il proprio cliente, omettendo qualsivoglia forma di intervista o di preliminare acquisizione di elementi conoscitivi, attività chiaramente propedeutica e strumentale al fine poi di orientare lo stesso cliente nella scelta degli strumenti finanziari, in un periodo (anni 2001 - 2002) di rincorsa all'investimento più remunerativo a fronte di corsi azionari e obbligazionari con rendimenti annuali percentuali a due cifre, ovvero a dissuaderlo da investimenti eccessivamente speculativi in quanto inadeguati rispetto agli obiettivi perseguiti, ovvero non consoni al profilo di investitori e alla sua propensione al rischio, ovvero ancora a procedere all'operazione soltanto su specifica richiesta del cliente a fronte della segnalata inadeguatezza dell'investimento. In definitiva sotto il profilo dell'investimento in strumenti finanziari xxxx e xxxx erano due perfetti sconosciuti per l'intermediario, né una tale conoscenza poteva ritenersi acquisita per il fatto che il xxxx era solito procedere ad acquisti selezionati su titoli obbligazionari ad alta redditività (e quindi ad alto rischio) laddove la propensione al rischio evidenziata dall'investitore nella pratica ma non accompagnata da una preliminare valutazione dello stesso, non costituiva di per sé univoca dimostrazione degli obiettivi di investimento perseguiti dal cliente ovvero espressione di conoscenza approfondita da parte di questi del mercato di riferimento, né ritenersi sintomo di una particolare esperienza e capacità gestionale il fatto che xxx investisse prevalentemente in obbigazioni su paesi esteri emergenti (Turchi, Russia e Brasile), del tutto premettendo altre forme di investimento anche più a lungo termine, laddove costituiscono circostanze rientranti nel fatto notorio la utilità e la importanza di diversificare gli investimenti e di diluire gli stessi nei diversi settori finanziari, a breve e a lungo lasso temporale, azionari ed obbligazionari, così da razionalizzare le risorse a disposizione dell'investitore non istituzionale.
Se é vero che non esiste agli atti la prova che l'attrice e il suo procuratore si siano avvalsi della consulenza dei funzionari della Banca, è anche vero che da nessun atto processuale emerge che il personale dell'agenzia della Banca xxxx iun cui era in essere il rapporto rappresentarono ai clienti il particolare rischio connesso alla operazione di cui all'ordine del 12.6.2002 (obbligazioni GIACOMELLI) e prospettarono la non adeguatezza dell'investimento parametrata al profilo di rischio degli investitori, né la volontà di questi ultimi di procedere ugualmente all'acquisto del prodotto, nonostante l'avviso di non adeguatezza dell'investimento.
Invero né l'ordine di acquisto contiene la clausola di non adeguatezza, speficatamente rappresentata e avvallata dall'ordinante, né quest'ultimo ebbe ad esprimere l'intenzione di procedere all'acquisto sebbene gli forsse rapprestato che l'investimento non presentava profili di suitability.
Tanto meno risulta che qualche funzionario della banca evve a rappresentare il rischio di insolvenza dell'emittente, prima o in epoca successiva all'investimento, ovvero a proporre o a dirottare l'interesse dell'investitore verso altre forme di investimento; risulta invece che l'intermediario ebbe ad assumere l'ordine senza l'allegazione di avere impartito alcuna specifica informazione sul prodotto, nonché di avere verificato la adeguatezza dello stesso rispetto al cliente che chiedeva la esecuzione dell'ordine, laddove le informazioni provenienti dalle agenzie di rating avrebbero dovuto indurre il promotore alla cautela o, comunque, ad una adeguata esposizione al cliente degli elementi che potevano deporre a sfavore di quello specifico investimento.
Senonché, quantunque, sia certo che non sussista alcuna nullità dei singoli negozi di acquisto dei titoli in conformità e nell'ambito del contratto quadro validamente stipulato tra le parti, non profilandosi vizi di forma né contrasto con norme imperative, il comportamento della Banca deve essere valutato in relazione agli obblighi assunti da essa proprio con il contratto quadro, laddove si era impegnata, in adesione in osservanza alle prescrizioni del Regolamento Consob n. 11522/1998 a non eseguire gli ordini di investimento se non dopo aver fornito all'investitore le informazioni adeguate sulla reale natura dell'operazione e sui rischi specifici che essa comportava (artt. 28 e 29 Regol. Consob n. 11.522/1998), nonché l'obbligo di non procedere all'acquisto se non dopo avere acquisito per iscritto la volontà dell'investitore di procedere ugualmente all'acquisto (art. 29, c. 3° Regol. Consob cit.). Nel modulo sottoscritto dal xxx in data 12.6.2002 la clausola ivi contenuta, relativa alla volontà del predetto di effettuare l'operazione di acquisto ancorché non adeguata all'investitore, e nonostante essere stato dalla Banca reso edotto di tale inadeguatezza, non risulta espressamente richiamata e spuntata con la croce e conseguentemente manca qualsiasi collegamento negoziale tra la sottoscrizione del xxx posta in calce al documento di ordine di acquisto, e una manifesta volontà dell'investitore di procedere all'investimento benché lo stesso fosse stato espressamente sconsigliato come inadeguato. Sotto tale aspetto la Banca convenuta si è resa, invero, inadempiente e l'inadempimento appare conclamato. Non solo la Banca, invero, era tenuta a fornire al cliente le informazioni specifiche sul grado di rischio che l'acquisto delle obbligazioni in oggetto comportava, ma a fronte della decisione espressa dal xxx procuratore della xxx di procedere comunque all'acquisto, aveva l'obbligo di acquisire per iscritto l'ordine di acquisto dei titoli in questione evidenziando la consapevolezza dell'investitore in ordine al rischio che assumeva e della segnalazione di inadeguatezza che l'intermediario rappresentava, tanto più nel caso in specie in cui non vi era stata alcuna preliminare attività di indagine sulla esperienza e conoscenza di struemnti finanziari del cliente, delgi obiettivi di investimento e della propensione al rischio e della capacità economica dello stesso. In altri termini, occorre che, in ogni caso, l'intermediario fornisca all'investitore informazioni adeguate sulla specifica operazione richiesta, sui rischi connessi e sulla adeguatezza dell'acquisto al profilo dell'investitore precedentemente acquisito. L'inadempimento della Banca non può considerarsi di scarsa importanza e come tale giustifica la domanda di risoluzione del negozio di acquisto dei tioli avvenuto nel Giugno 2002.
Va chiarito che la risoluzione contrattuale non investe direttamente il contratto qudro che, come fonte del  complesso delle obbligazioni assunte reciprocamente dalle parti, deve ritenersi valido ed efficace, ma concerne unicamente gli specifici ordini di investimento, considerati come singoli ordini di investimento, considerati come singoli negozi di acquisto, sia pure posti in essere in esecuzione del contratto quadro.
L'inadempimento della Banca xxx, infatti, si riferisce alla mancata informazione dell'investitore sui rischi specifici che l'acquisto delle obbligazioni GIACOMELLI comportava e sulla mancata acquisizione dell'ordine scritto del cliente in merito all'esecuzione dell'operazione, pure nella consapevolezza del rischio relativo, e non già all'osservanza delle norme generali e delle prestazioni richiamate o imposte con il contratto quadro. Quantunque i singoli ordini di investimento siano ricollegabili al contratto quadro, essi conservano tuttavia la propria autonomia negoziale e le patologie ad essi afferenti non inficiano automaticamente anche il contratto quadro.
La risoluzione del negozio di investimento del 16.2.2002, relativo all'acquisto di 16.000 obbligazioni GIACOMELLI F07 8,375%, per l'importo di euro 16.069,60 comporta l'obbligo, da parte della Banca xxxx di restituzione all'attrice della somma indicata, maggiorata degli interessi al tasso legale e della rivalutazione determinati equitativamente nella misura omnicomprensiva del 4% dalla data dell'addebito fino al saldo. Vista la domanda restitutoria della banca gli attori vanno dichiarati tenuti a restituire alla Banca le 16.000 obbligazioni e gli interessi percepiti su tali titoli. Nessuna altra somma è dovuta dalla Banca a titolo risarcitorio, non avendo la parte attrice provato ulteriori danni cagionati in rapporto causale diretto con l'operato della Banca. Le spese di causa vanno poste a carico della parte convenuta.

P.Q.M.
[omissis] 



sabato 12 marzo 2011

Unicredit aumenta i controlli sui propri sportelli bancomat dopo gli ultimi tentativi di truffa

A seguito degli ultimi tentativi di truffa operati attraverso il sistema di bancomat, Unicredit ha deciso di potenziare i controlli su alcuni sistemi di riscossione per cassa automatica.

I tentativi di manomissione dei bancomat, realizzati probabilmente da bande di malviventi esperte, sono avvenuti in alcune città attraverso il sistema del nastro adesivo nell'erogatore del denaro.

Il gruppo bancario ha deciso, quindi, di aumentare i controlli sugli erogatori automatici di denaro ed avvisare gli utenti di prestare la massima cautela nel momento di utilizzo del bancomat e, nel caso di anomalie, avvisare le forze dell'ordine.


giovedì 10 marzo 2011

Da Trentino inBlu al blog: i dissesti finanziari dei gruppi Cirio/Giacomelli – a che punto siamo?


Negli ultimi anni si è sviluppata una nuova forma di emissione dei titoli obbligazionari con la quale i grossi gruppi industriali possono facilmente procurarsi i fondi necessari per poter avviare progetti industriali.

Queste emissioni obbligazionarie societarie presentano le seguenti caratteristiche:
  • le emissioni sono effettuate in un mercato estero con quotazione alla borsa locale;
  • sono effettuate attraverso società estere ad hoc.
  • sono soggette al diritto inglese;
  • sono oggetto di collocamento sull’euromercato secondo tecniche operative standard attraverso offerte destinate esclusivamente ad investitori istituzionali;
  • la mancanza di attuazione di procedure di “sollecitazione del pubblico risparmio” (artt. 94 e ss. TUF);
  • presentano un documento informativo destinato solo alle banche, la circolare di offerta, contenente tutti i rischi di investimento;
  • sono prive di rating.
In generale, queste emissioni di titoli obbligazionari sono finalizzate alla raccolta di denaro liquido sul mercato al fine di sviluppare progetti industriali.

In verità, negli ultimi anni l'emissione di obbligazioni europee (“eurobond”) è stata realizzata dai grossi gruppi industriali al fine di coprire i debiti accumulati con il sistema bancario.

Accade, infatti, che ai grandi gruppi industriali che intendevano accedere al credito bancario veniva imposto dalle banche, quale condizioni decisiva per la concessione di nuove linee di credito, la condizione di garantire il credito attraverso l'emissione di titoli obbligazionari.

Titoli piazzati sul mercato secondario, ovvero venduti ai piccoli risparmiatori.

Questi titoli tossici circolavano fino al momento in cui il soggetto emittente, non più in grado di coprire i debiti accumulati, dichiarava la propria impossibilità di ripagare gli obbligazionisti (c.d default), con successiva dichiarazione di fallimento della del soggetto emittente.

Tra i casi di dissesto finanziario più importanti, vale la pena ricordare le vicende Cirio e Giacomelli.

a.- Il caso Cirio, ossia i risparmiatori pelati alla meta

Il Gruppo societario Cirio è famoso in tutto il mondo per le confetture di pomodoro, per l'olio e per gli altri prodotti alimentari.
Verso la fine degli anni '90, il Gruppo non godeva di grande merito finanziario, e decideva di avviare una fase di emissione di titoli obbligazionari finalizzato – così dichiarato dai dirigenti della società – a nuove acquisizioni societarie e ristrutturazioni.
I titoli obbligazionari venivano emessi sul mercato del Lussemburgo, attraverso società create ad hoc per svolgere tale attività. Il Gruppo, attraverso il sistema delle scatole cinesi, arrivava ad emettere 6 prestiti obbligazionari con i quali, nel giro di pochi anni, riusciva a tamponare il debito accumulato con le banche.
Ogni singola emissione obbligazionaria era accompagnata da un documento informativo, la offering circular, con la quale Cirio rendeva note le criticità delle obbligazioni offerte sul mercato.
Il Gruppo Cirio comunicava al mercato che l'emissione del titolo era finalizzata alla copertura dei debiti bancari “il rifinanziamento dell’indebitamento esistente di Cirio al fine di prorogare il debito del gruppo”.
Cirio, infatti, presentava dei grossi problemi di natura economico – finanziaria, conosciuti dall'intero mondo finanziario, tant'è che nel documento informativo si potevano trovare tutti i richi di investimento. Cirio, in particolare, avvertiva che “Non esiste alcuna assicurazione che CIRIO genererà nel futuro sufficiente liquidità dalle operazioni per coprire il proprio debito e consentirle di fare le necessarie spese in conto capitali. Se CIRIO non riuscirà a generare sufficiente liquidità nel prossimo futuro, può essere richiesto il rifinanziamento di tutto o parte del proprio debito con la vendita del patrimonio o attraverso addizionali (ulteriori) finanziamenti. In aggiunta, l’abilità di CIRIO di generare liquidità sufficiente per ripagare la somma principale delle obbligazioni dipenderà anche dall’abilità di disporre del proprio capitale. Non c’è alcuna assicurazione che tali finanziamento sia possibile e che queste vendita di patrimonio o ulteriori finanziamenti siano ottenuti.
L’alto livello d’indebitamento di CIRIO e delle sue controllate ed avrà molti importanti effetti sulle sue future operazioni, incluse le seguenti:

1. La futura liquidità di cassa dovrebbe essere portata a coprire il debito (“service debt”) con la conseguente riduzione di fondi disponibili finalizzati per le future opportunità finanziarie, incrementando la vulnerabilità di CIRIO rispetto alle avverse condizioni economico/industriali;

2. CIRIO potrebbe essere ulteriormente limitata da poter ottenere ulteriori finanziamenti, per acquisizioni, capitale d’uso corrente o per altri propositi”.

Cirio, insomma, era un titolo pericoloso, altamente speculativo e non destinato a piccoli risparmiatori. Peccato che questi ultimi erano gli unici a non conoscere il reale livello di pericolo delle obbligazioni Cirio.
L’estrema rischiosità del titolo, derivante da caratteristiche proprie e dal soggetto emittente, era aggravata dall’assenza di un coefficiente di rischiosità stabilito da apposite agenzie indipendenti e che, di solito, accompagna l’emissione dei titoli azionari e obbligazionari: il c.d. rating.

Insomma, la rischiosità delle obbligazioni Cirio emergeva sotto diversi profili, tant'è che la dichiarazione di default del prestito obbligazionario del 3 novembre 2002 non coglieva sorpresi gli analisti del mondo finanziario.
Gli unici sorpresi sono erano (e forse lo sono tuttora) i poveri risparmiatori pelati alla meta.

A che punto siamo?

Abbiamo visto come si sono susseguiti gli avvenimenti che hanno portato al fallimento del Gruppo Cirio, causa della perdita dei risparmi di molti risparmiatori italiani.

- Cirio in amministrazione straordinaria

In seguito al crac finanziario di Cirio è stata avviata la procedura di amministrazione straordinaria per tutte le società del Gruppo con possibilità per tutti gli obbligazionisti di accedere alle varie procedure.

Le procedure sono in fase di conclusione e la possibilità di recupero per gli acquirenti di titoli Cirio sono scarse, per non dire nulla.

- Procedura penale

I vertici della Gruppo Cirio (in primis l'Ing. Cragnotti) sono stati coinvolti nella procedura penale per le presunte condotte illegali che avrebbero posto in essere in danno della stessa Cirio.

La procedura sta procedendo anche se la possibilità per gli obbligazionisti – costituitisi parte civile nel processo penale – sono minori di quelle che hanno di ottenere parte del denaro investito dalla procedura fallimentare.

La scorsa settimana la pubblica accusa ha formulato le richieste di condanna dei vertici di Cirio, ma ha altresì richiesto la condanna di Cesare Geronzi, al vertice di Banca di Roma all'epoca delle emissioni Cirio.

In particolare, il PM ha proposto la condanna a 8 anni per l’ex presidente del Banco di Roma e di 6 anni per l'Ing. Cragnotti. Pesanti anche le richieste per i figli di Cragnotti: Elisabetta e Andrea (8 anni) e Massimo (6 anni). Per tutti l’accusa è, in primo luogo, di bancarotta.

- Azione legale

Abbiamo già trattato la possibilità che il risparmiatore ha di agire in giudizio per il recupero delle somme investite nei titoli obbligazionari.
Le sentenze di condanna della Banca per l'attività di intermediazione nella vendita di titoli Cirio sono oramai numerose.

b.- Gli eurobond Giacomelli: la piccola realtà locale viene “distrutta” dal mercato finanziario

La vicenda Giacomelli descrive in modo calzante gli effetti negativi conseguenti all'accesso al mercato delle emissioni obbligazionari di soggetti societari privi della necessaria solidità economico-finanziaria indispensabile per poter operare nel mercato finanziario.

La vicenda dimostra, da altro punto di vista, come il mezzo degli eurobond è stato a lungo utilizzato (e forse lo è tuttora) dal sistema bancario per tutelare il proprio credito nei confronti delle grosse società girandolo verso la clientela retail.

Questi ultimi, ancora una volta, rivestono la parte di ignare vittime di un sistema che vede da una parte i Gruppi industriali alla continua ricerca di nuova liquidità per le proprie operazioni industriali e finanziarie, mentre dall'altra le banche garantiscono il proprio credito nei confronti delle società girandolo verso il mercato secondario.

Giacomelli era una catena di negozi specializzati in abbigliamneto sportivo e casual che si era sviluppata, con un certo successo, lungo il territorio italiano.

La società aveva, inoltre, avviato la vendita dei propri prodotti anche attraverso la rete digitale, rappresentando una delle prime realtà di commercio elettronico italiano.

Anche Giacomelli, come le altre realtà italiane, si trova ad un certo punto inuna sitauzione di ristrettezza econommica e riesce ad ottenere prestiti da parte del sistema bancario solo con la promessa, mantenuta, di emettere successivamente titoli obbligazionari con la medesima modalità già vista per i titoli Cirio.

I prestiti obbligazionari Giacomelli, quindi, venivano collocati sul mercato del Lussemburgo ed erano finalizzati, come dichiarato dall’emittente, alla copertura del debito esistente nel Gruppo Giacomelli:“L’incasso netto dall’emissione dell’obbligazione […] sarà usato dall’emittente per assistere, direttamente ed indirettamente, altre società del gruppo Giacomelli con obbiettivi generali che includono […] il risanamento del debito esistente”.

I titoli Giacomelli, quindi, presentavano grandi rischi per l'acquirente/risparmiatore sia sotto il profilo del prodotto finanziario acquistato (eurobond), sia sotto il profilo del soggetto emittente.

La delicatezza e pericolosità dell’investimento era avvertita dalla stessa Giacomelli la quale invitava ogni potenziale acquirente delle obbligazioni a “leggere l’intera offering circular (circolare di offerta) con attenzione. Prima di prendere una qualsiasi decisione d’investimento, il potenziale investitore dovrebbe attentamente studiare, tra le altre cose, certe considerazioni riportate qui di seguito relativamente all’emittente e alle obbligazioni.”.

Le obbligazioni Giacomelli, come nel caso Cirio, erano prive di giudizio di merito (rating) ed anche tale elemento conferma l'estrema rischiosità dei titoli in quanto non sottoposti all'analisi di apposite agenzie indipendenti.

A che punto siamo?

Il fallimento del Gruppo Giacomelli si è oramai concluso da qualche tempo e gli obbligazionisti hanno recuperato poco o nulla dalla procedura in quanto i debiti accumulati dalla società fallita non sono stati coperti dai pochi crediti ricavati dalla procedura.

L'unica possibilità rimasta aperta all'investitore è quella di agire in giudizio nei confronti dell'intermediario per contestare l'inadempimento degli obblighi di informativi.

domenica 6 marzo 2011

Cassazione: quando la banca vende i bond deve informare adeguatamente il cliente

Lo scorso mercoledì abbiamo affrontato i c.d. "tango bond" nella nostra trasmissione settimanale con Trentino inBlu Radio. Questa settimana proponiamo una sentenza con la quale la Cassazione è intervenuta in materia di vendita di obblicazioni Argentina ed ha stabilito il principio secondo il quale la banca, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore/consumatore tutte le informazioni adeguate al caso concreto.
Il dipendente della banca, quindi, deve adeguare il livello delle informazioni da comunicare al cliente in ragione delle specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e alle sue prospettive/finalità di investimento.



Cassazione sez. I civile 25 giugno 2008 n. 17340/2008

[omissis]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - S. Antonino e A. L. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano la s.p.a. Banca **, esponendo: che nel maggio 1998 si erano recati presso la succursale di Avezzano della Banca per effettuare un'operazione "pronti contro termine" con scadenza 20 settembre 1998, avendo già in precedenza preferito operazioni di quel tipo a rendita sicura piuttosto che forme di investimento speculativo; che, su suggerimento dei dipendenti della Banca D. e C., i quali avevano garantito un rendimento pari all'8,75% netto senza alcun rischio per il capitale, e rassicurati anche dal direttore, avevano sottoscritto il diverso investimento loro proposto senza ricevere alcuna specifica informazione; che i dipendenti della Banca dei Fucino, lasciando intendere che l'investimento effettuato era in linea con le direttive impartite dagli attori, avevano acquistato titoli emessi da Stati sudamericani senza consegnare agli attori il relativo contratto; che il 21 settembre 1998, essendo tornati in banca per il riaccredito delle somme investire, avevamo saputo di avere subito una perdita di oltre L. cento milioni, in linea capitale; che - poiché ad essi attori non era stato fatto sottoscrivere prima dell'investimento il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (che la Banca aveva inviato loro solo un mese dopo pretendendone la sottoscrizione senza prima dare spiegazioni) e l'operazione suggerita e portata a compimento doveva essere definita non adeguata - chiesero la condanna della Banca al risarcimento dei danni conseguenti all'operazione stessa.

Si costituì la Banca **, resistendo alla domanda attrice. Precisò di avere rispettato pienamente i doveri di diligenza e correttezza di cui al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, informando gli attori sulla reale natura dell'investimento e dei rischi che esso presentava e sconsigliandoli dal compiere l'operazione.

Con sentenza in data 28 dicembre 2000, l'adito Tribunale di Avezzano rigettò la domanda di risarcimento dei danni, ponendo a carico degli attori soccombenti le spese del giudizio.

2. - Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza in data 31 ottobre 2003.

2.1. - Così come il primo Giudice, la Corte territoriale ha dato rilievo alla circostanza che, contrariamente agli assunti della citazione, il S. e l'A., già prima di acquistare, nel maggio 1998, le obbligazioni Mexico 10% per un controvalore di L. 260 milioni, (operazione cui si imputa la perdita per cui è processo), avevano acquistato altri titoli a rischio (le obbligazioni Telecom Argentina, con ordine dell'8 aprile 1998).

Di qui il motivato, condivisibile convincimento del primo Giudice circa la propensione degli attori a forme di investimento finanziario, non già di sicura conservazione del capitale investito (come, appunto, le operazioni di pronti contro termine e su titoli di Stato, ove il rischio di perdita del capitale è inesistente a fronte della modestia della remunerazione), ma di fatto speculativi, perché finalizzati a elevata remunerazione, epperò a rischio. Secondo i Giudici del gravame, correttamente il Tribunale ha disatteso la deposizione testimoniale del funzionario bancario Di Giacomo, sia perché in contrasto con le risultanze documentali (avendo costui riferito soltanto di operazioni su titoli di Stato e di pronti contro termine), sia perché in posizione di conflitto con la Banca convenuta, contro la quale - dopo le dimissioni - pendeva giudizio di risarcimento danni.

La Corte d'appello ha inoltre sottolineato che, al di là della sottoscrizione formale della scheda rischi (prima del disinvestimento), gli appellanti erano stati specificamente informati, nella specie, del rischio dell'operazione finanziaria non solo all'atto dell'investimento, ma anche al momento del disinvestimento, avvenuto non per autonoma scelta della Banca, ma in virtù di espresso ordine del cliente, nell'ambito di un contratto di deposito a custodia con amministrazione dei titoli, senza conferimento di poteri di gestione del patrimonio, per cui la Banca risultava vincolata alle istruzioni del cliente.

Secondo la Corte territoriale, nella specie non è configurabile alcuna responsabilità della Banca, ne' ai sensi dell'art. 1710 c.c., nè sotto il profilo della violazione degli obblighi di diligenza e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., come richiamati dal cit. T.U. art. 21, avendo la Banca adempiuto, nella sostanza, a tali obblighi mediante adeguata informazione ai clienti e, nondimeno, volontariamente disattesa.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il S. e l'A. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 10 maggio 2004, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, la Banca **. In prossimità dell'udienza la Banca ha depositato una memoria illustrativa.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, e succ. modif., e dell'art. 29, del regolamento CONSOB n. 11522), i ricorrenti precisano che, con la proposta azione risarcitoria, essi, che avevano sempre diretto i propri investimenti verso forme assolutamente non propense al rischio capitale, hanno lamentato la mancata informazione da parte della Banca al momento in cui erano stati indotti ad acquistare titoli su mercati finanziari sudamericani che, se da un lato offrivano la possibilità di potere effettuare consistenti guadagni, dall'altro comportavano il rischio - poi verificatosi -di veder ridotto in modo considerevole il capitale investito a causa della eccessiva instabilità dei mercati. Le operazioni suggerite dovevano ritenersi, a norma dell'art. 29, del regolamento CONSOB n. 11522, assolutamente non adeguate alla tipologia dei clienti, avuto riguardo alla loro propensione al risparmio e alla loro conoscenza degli strumenti finanziari. Tale disposizione regolamentare - si osserva - non ammette deroghe e non potrebbe essere superata, come invece ha riconosciuto la Corte di merito, da una prova testimoniale (peraltro resa da soggetti a credibilità "ridotta" per essere dipendenti della Banca) che semplicemente riferisca sul fatto che vi è stata la dovuta informazione.

Al contrario, tale circostanza deve risultare da elementi obiettivi previsti dalla normativa regolamentare CONSOB: in particolare, dalla consegna del documento informativo predisposto dalla banca (la c.d. scheda rischi).


2. - Il secondo mezzo denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., numero 5. Con esso i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto che le informazioni rese dai dipendenti si erano rivelate sufficienti a fornire tutti i chiarimenti necessari per compiere operazioni finanziarie.

Se esiste un obbligo (quello della consegna della scheda rischi), esso non può essere ignorato ne' sostituito da una informazione orale che, per quanto corretta, non consente di superare il ragionevole dubbio in ordine alla sua recepibilità da parte del cliente.

La Corte si sarebbe "limitata a recepire le considerazioni già espresse dal primo Giudice in merito alla credibilità dei testi assunti, dimenticando di approfondire un passaggio importante, quale quello legato alla data delle dimissioni del teste D., che rendevano la sua testimonianza non contrastante con la documentazione prodotta e, comunque, di dare un'adeguata motivazione sul ragionamento logico - giuridico seguito per accreditare i testi dipendenti della Banca anche se in contrasto con la disciplina dettata dal testo unico".

La sentenza impugnata sarebbe inoltre contraddittoria. La Corte d'appello, infatti, dopo avere confermato che anche il disinvestimento deve essere preceduto da una corretta informazione del cliente in ordine ai rischi connessi con l'operazione stessa, ha ritenuto che sconsigliare l'operazione poteva essere sufficiente ad integrare la corretta informazione richiesta dalla norma. I Giudici del gravame, senza soffermarsi sulla personalità dei clienti e sul loro grado culturale, avrebbero erroneamente considerato che il semplice consiglio di non compiere l'operazione potesse sostituire tutto il materiale informativo che la banca avrebbe dovuto consegnare.


3. - I due motivi - i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente -sono fondati, nei termini di seguito precisati.


3.1. - Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, (che riproduce l'identica disposizione già prevista dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 17, recante il recepimento, tra l'altro, della la direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" (comma 1, lett. b).


Questa regola - nell'assoggettare la prestazione dei servizi di investimento ad una disciplina diversa e più intensa rispetto a quella discendente dall'applicazione delle regole di correttezza previste dal c.c., impone all'operatore il dovere sia di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, sia di informare adeguatamente il cliente, al fine di porre il risparmiatore nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento o disinvestimento.


Il duplice riferimento alle informazioni adeguate e necessarie e la direzione dell'obbligo nei confronti del cliente inducono a ritenere che le informazioni debbano essere modellate alla luce della particolarità del rapporto con l'investitore, in modo da soddisfare le specifiche esigenze proprie di quel singolo rapporto. L'obbligo di informazione nella prestazione dei servizi di investimento ha ricevuto una specificazione di dettaglio nella disciplina regolamentare introdotta dalla CONSOB: prima con la Delib. 30 settembre 1997, n. 10943, applicabile ratione temporis al momento dell'acquisto (maggio 1998) dei titoli Mexico 10% da cui è sorta la presente controversia - poi con la Delib. 1 luglio 1998, n. 11522. La disciplina regolamentare prevede tra l'altro:


- che l'intermediario autorizzato non può effettuare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento (Delib. CONSOB n. 10943, art. 5, comma 2; Delib. CONSOB n. 11522, art. 28, comma 2);


- che l'intermediario, quando riceve da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; e che qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, l'intermediario può eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico), in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Delib. n. 10943, art. 6, comma 3; Delib. n. 11522, art. 29, comma 3). 3.2. - Nella specie la Corte d'appello ha escluso qualsiasi negligenza in capo alla Banca, rilevando che il funzionario addetto aveva informato il cliente del rischio dell'operazione finanziaria de qua (acquisto e successivo disinvestimento delle obbligazioni Mexico 10%).


La motivazione contenuta nella sentenza impugnata è, al riguardo, insufficiente.
Al di là dell'aspetto relativo alla consegna o meno del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (adempimento che non era nella specie, ratione temporis, necessario prima dell'investimento, dato che, quanto ai rapporti in corso, la Delib. CONSOB 25 febbraio 1993, n. 11254, ha differito al 30 giugno 1998 l'obbligo di consegna di detto documento), l'argomentazione dei Giudici del gravame, nella sua genericità, non da conto di quali concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio sotteso all'operazione siano state date agli investitori e nulla dice circa l'adeguatezza dell'informazione fornita dall'intermediario, se cioè essa sia stata tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria dei clienti; e, soprattutto, non indica se, a fronte di un'operazione ritenuta dalla stessa Banca non adeguata, questa abbia osservato la norma che consente di darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.


La decisione della Corte territoriale è altresì erronea in diritto. Invero - diversamente da quanto lascia implicitamente intendere la sentenza impugnata (nella quale si sottolinea che l'operazione è avvenuta "non per autonoma scelta della banca, ma in virtù di espresso ordine del cliente, nell'ambito di un contratto di deposito a custodia con amministrazione dei titoli, senza conferimento di poteri di gestione del patrimonio") - l'ambito oggettivo delle disposizioni concernenti le informazioni e le operazioni non adeguate è destinato a trovare applicazione anche là dove il servizio prestato dall'intermediario consista nell'esecuzione degli ordini dell'investitore.


Il Collegio ritiene infatti che la regola in base alla quale in presenza di un'operazione non adeguata l'intermediario deve astenersi dal dare esecuzione all'operazione se prima non abbia avvertito l'investitore e ottenuto dal medesimo l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente sulla base di un ordine contenente l'esplicito riferimento alle informazioni ricevute, trova applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qual-siasi investitore che non sia un operatore qualificatore sia con riguardo ai servizi di investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell'intermediario, come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento, sia là dove l'operazione avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini.


Tale interpretazione pare preferibile sia in ragione della natura e delle finalità sottostanti ai doveri di informazione imposti agli intermediari nei servizi di investimento (servizi nel cui ambito rientra, accanto alla gestione di portafogli, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti: del cit. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, art. 1, comma 5, sulla scia di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 1, comma 3), sia in considerazione del tenore letterale della, già ricordata, normativa regolamentare proveniente dalla CONSOB, la quale, per un verso, richiede che siano fornite informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione non solo prima di consigliare operazioni o di prestare il servizio di gestione, ma anche di effettuare operazioni con o per conto dell'investitore, e, per l'altro verso, fa esplicito riferimento al caso in cui l'intermediario abbia ricevuto dall'investitore una disposizione per effettuare una operazione non adeguata. Nè, a questo riguardo, rileva la circostanza che, in epoca immediatamente precedente all'effettuazione in questione (appena un mese prima), il cliente avesse acquistato altri titoli a rischio (obbligazioni Telecom Argentina): giacché il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non sulla base di un ordine impartito dall'investitore per iscritto contenente l'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e tale è anche chi - non rientrante in una delle speciali categorie di investitori menzionate nei regolamenti CONSOB (Delib. n. 10943, art. 8, comma 2; Delib. n. 11522, art. 31, comma 2), abbia in precedenza occasionalmente investito in titoli a rischio. 4.- Il ricorso è accolto per quanto di ragione.


La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila.


Il Giudice del rinvio - che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione - si adeguerà al seguente principio di diritto:


"In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore una informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente; e, a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nella esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nel caso: obbligazioni Telecom Argentina), perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla CONSOB".


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008



giovedì 3 marzo 2011

Da Trentino in Blu al blog: obbligazioni Argentina - a che punto siamo?

La trasmissione di Consumatore Informato di questa settimana si è interessata alle possibili soluzioni che il possessore di titoli Argentina può percorrere a distanza di quasi dieci anni dalla dichiarazione di Moratoria del debito estero da parte dello Stato Argentino.

L'argomento è già stato trattato in questo blog, ma vale la pena ritornare sul punto analizzando brevemente le soluzioni adottate dagli obbligazionisti Argentina in questi anni.

Come è oramai noto, il 22 dicembre 2001, nonostante i ripetuti interventi del Fondo Monetario Internazionale, la Repubblica Argentina dichiara la Moratoria ed interrompe il pagamento dei propri debiti nei confronti degli investitori.

Molti piccoli risparmiatori si trovano, nello spazio di pochi giorni, senza la possibilità non solo di poter percepire gli interessi collegati al titolo acquistato, ma di non poter nemmeno vendere il bond.

Negli anni si sono sviluppate diverse possibilità per l'obbligazionista per poter rientrare dei denari erroneamente investiti nelle obbligazioni Argentina.



- I concambi proposti dal Governo Argentina
La prima strada percorsa dal risparmiatore italiano (e trentino) è stata quella di accettare le inique offerte di concambio proposte dall'Argentina, la quale già nel 2005 avanzava una proposta di scambio dei titoli.

Secondo i termini dell'offerta, il risparmiatore doveva rendere il titolo caduto in default (insolvenza) e acquistarne uno con scadenza oltre il 2030 per un valore pari al 30 – 35% di quello inizialmente acquistato.

A questa offerta, che ha trovato il riscontro di parte degli investitori privati italiani, è seguita, lo scorso 30 aprile 2010, una seconda offerta formalizzata dal Governo Argentino.

Queste offerte, se da un lato hanno portato una grave perdita per i risparmiatori, dall'atro punto di vista hanno permesso a questi ultimi di ottenere una chiusura di tutta la vicenda Argentina.

Secondo il Prof. Scienza, il recupero effettivo degli obbligazionisti Argentina sarebbe stata superiore, così come chiarito qualche mese fa su questo stesso blog“Capire quanto è stato effettivamente recuperato non è immediato e varia leggermente da titolo a titolo. Nel caso in particolare dei piccoli risparmiatori, bisogna sommare cinque voci (vedi tabellina), arrivando così a circa 54 euro per ogni 100 di valore nominale delle obbligazioni originarie. È più di quanto ci si aspettava al momento dell’offerta, perché i titoli argentini sono complessivamente saliti. È però comunque meno rispetto a quanti, in barba ai tanti cattivi consigli, aderirono già nel 2005. Costoro hanno ottenuto 6,7 euro aggiuntivi grazie ai pagamenti dello strano titolo Argentina Pil 2035, con un recupero complessivo intorno ai 61 euro.”.

Ecco il calcolo proposto dal Prof. Scienza




- L'azione giudiziaria proposta contro l'Argentina con la TFA

La Task Force Argentina nasce nel settembre 2002, allorchè un gruppo di banche, attraverso l'ABI, decide di istituire un soggetto che rappresenti gli interessi dei risparmiatori di fronte allo Stato Argentino.

La TFA viene presieduta da Nicola Stock, il quale si dichiara subito fiducioso di ottenere giustizia in favore degli investitori italiani attraverso un'azione comune nei confronti del Governo Argentino.

Viene avviato un arbitrato internazionale nei cofronti dello Stato Argentino, il quale viene convenuto in giudizio di fronte al Tribunale arbitrale di New York (c.d. icsid).

A che punto siamo?


Dal comunicato si intuisce che il Giudice deciderà, a breve (!?!), se il Tribunale arbitrale è competente a decidere la causa, oppure se non esiste la giurisdizione con rinvio ad altro Organo Giurisdizionale.

In altri termini, a marzo 2011 il Tribunale non ha ancora affrontato il merito della questione, ovvero se i titoli Argentina potevano essere venduti a soggetti privati e se i piccoli risparmiatori possono ottenere giustizia nei confronti dello Stato Argentino.

L'adesione all'arbitrato non ha portato, quindi, alcuna soddisfazione in favore degli investitori.

- Azione giudiziaria nei confronti della banca intermediaria

Qui richiamiamo le considerazioni già svolte qualche tempo fa, ovvero che la strada intrapresa dai risparmiatori e finalizzata all'azione giudiziaria nei confronti delle banche ha trovato, sino ad oggi, seguito limitato ma grandi soddisfazioni.

Le azioni legali avviate dagli investitori nei confronti degli intermediari finanziari si sono moltiplicate con esiti assolutamente positivi.

I tribunali italiani hanno individuato gravi responsabilità da parte delle banche, le quali hanno venduto con eccessiva leggerezza i titoli Argentina a piccoli risparmiatori privi di esperienza e conoscenza in materia finanziaria.

I risparmiatori che hanno intrapreso la strada dell'azione civile nei confronti della banca venditrice hanno, in generale, ottenuto soddisfazione vedendo ritornare non solo il capitale investito, ma anche gli interessi legali maturati dalla data di investimento.

Questa strada, osteggiata dal sistema bancario, ha consentito al piccolo risparmiatore di ottenere giustizia ed ha costretto le banche ad adottare sistemi informativi più adeguati al servizio offerto.


Attenzione ai termini di prescrizione del diritto di risarcimento del danno contrattuale che si estinguono passati 10 anni dal momento in cui si verifica il danno (la Moratoria): per chi non lo avesse già fatto, consigliamo di inviare una lettera di diffida per l'interruzione dei termini di prescrizione.

lunedì 28 febbraio 2011

Con il Milleproroghe un colpo di spugna all'anatocismo?

Con il Decreto Milleproroghe approvato quache giorno fa, il Governo ha percorso i primi passi verso la cancellazione del contezioso in materia di interessi anatocistici, con notevole vantaggio in favore del sistema bancario, oramai costantemente perdente nelle cause contro i correntisti e quindi costretto a restituire le somme indebitamente sottratte con il "calcolo degli interessi sugli interessi".

L'intervento del Governo Berlusconi si è reso necessario in quanto la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha stabilito, risolvendo il contrasto sul punto, che il termine di prescrizione del diritto di restituzione delle somme indebitamente versate per interessi anatocistici decorre non tanto dall'ultima annotazione sul conto, bensì dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 24418/2010).

E' evidente che con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha riaperto i termini di prescrizione del diritto vantato dal correntista alla ripetizione delle somme versate alla banca ed ha prodotto, quale effetto secondario, un notevole "stress" sugli istituti di credito, i quali si trovano a dover affrontare nuovo ed inaspettato contenzioso.


In questo senso, non può che essere vista, a parere di chi scrive, come una interferenza lobbystica quella che ha portato la recente norma del Milleproroghe a ricomprendere, al suo interno, la cancellazione degli effetti prodotti con la sentenza della Cassazione.

Il Governo, infatti, ha introdotto una norma, l’art. 2 quinques, comma 9, che stabilisce esplicitamente “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto corrente inizia a decorrere dall’annotazione stessa”.

E' evidente che il Governo è seriamente intenzionato a dare un colpo di spugna sull'intera vicenda anatocismo, in aperto aiuto del sistema bancario, tant'è che gli stessi rappresentanti delle banche hanno salutato con estremo favore l'aiutino ricevuto: "Bene per le norme su anatocismo e differimento crediti d'imposta contenuti nel decreto Milleproroghe" ha dichiarato Mussari (ABI).

Il commento delle associazioni dei consumatori è di segno diametralmente opposto ed in particolare ADUSBEF parla apertamente di cause compromesse e di rimborso negato per l'anatocismo. L'associazione, però, osserva che gli effetti della sentenza della Cassazione non vengono mitigati da questa norma "salvabanche", in quanto la Suprema Corte avrebbe comunque previsto la nullità della norma anatocistica con conseguente diritto - imprescrittibile - alla restituzione delle somme versate dal correntista per interessi non dovuti.

"Siamo indignati - dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, Presidenti di Federconsumatori e ADUSBEF - e metteremo in campo ogni iniziativa, anche di carattere legale, perché tali provvedimenti non trovino applicazione".

Anche Federcontribuenti, attraverso l'Avv. Russo, parla di norma inaccettabile "Con un colpo di spugna, però, questo Governo, pur non pronunciandosi in merito alla correttezza dell’applicazione degli “interessi sugli interessi” , di fatto impedisce a molti utenti bancari di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione degli stessi, accorciando i termini per promuovere l’azione.



Questo intervento legislativo, a mio parere, sovverte il sistema in quanto si pone in netto contrasto con l’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, unico organo legittimato ad interpretare le norme di diritto, creatore del “diritto vivente”.


Questo Governo che mostra un ingiustificato favor per le Banche che determina un grave pregiudizio per i correntisti.


Fortunatamente, all’ultimo momento, la norma de qua ha subito una modifica in fase di approvazione definitiva, ovvero si è stabilito che la stessa non troverà applicazione per i rimborsi già pagati: ma questo intervento correttivo è tuttavia residuale.".


domenica 27 febbraio 2011

La banca è responsabile per le scorrettezze del proprio promotore finanziario

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di condotta scorretta del promotore finanziario nei confronti del cliente.

Il caso tipico, affrontato nella sentenza che vi proponiamo di seguito, è quello del promotore che si appropria delle somme ricevute dal cliente per i singoli investimenti finanziari.

La Corte ribadisce il principio della responsabilità della banca per il fatto illecito del proprio promotore, in quanto esiste un collegamento necessario tra l'attività del promotore e l'istituto di credito.

Agli occhi del cliente, in altri termini, il promotore rappresenta la banca  la quale ha il dovere di controllare la regolarità dell'attività svolta dal private banker.
Nel caso di omesso controllo, la banca deve rimborsare il cliente delle somme sottratte dal professionista.


Corte di Cassazione, sez. III Civile, 
sentenza 10 dicembre 2010 – 25 gennaio 2011, n. 1741

Presidente Amatucci – Relatore Amendola

Svolgimento del processo
I fatti di causa possono essere così ricostruiti sulla base della sentenza impugnata.
Con citazione del 30 ottobre 2001 L..D.  convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trieste BNL Investimenti S.I.M. p.a. (di seguito BNL S.I.M.) e T..R.  chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro 432.671,06, oltre rivalutazione e interessi.
Espose che negli anni 1995/1996 aveva eseguito, su indicazioni del R.  , il quale, all’epoca promotore finanziario monomandatario della BNL, le aveva proposto alcuni investimenti all’estero, versamenti di rilevanti somme, parte a mezzo di bonifici in favore di BNL Fiduciaria Gestioni e di GE.FIN. S.A. di San Marino, parte a mezzo di assegni bancari consegnati direttamente al R.  e da lui incassati; che, insospettita dalla mancanza di comunicazioni da parte della BNL, aveva contattato la società, la quale le aveva comunicato di non avere riscontrato la sua posizione e di non avere più alcun rapporto di collaborazione col R..,che gli assegni da questi consegnatile, a fronte della sua richiesta di disinvestimento, erano andati protestati; che il R.  , tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 646 cod. proc. civ. in suo danno, aveva patteggiato; che lo stesso era stato altresì cancellato dall’albo dei promotori per disposizione della CONSOB; che di tali fatti erano responsabili in solido il R.  e BNL, ex art. 5 legge 2 gennaio 1991, n. 1, poi sostituito dall’art. 23 d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente dall’art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998.
BNL, costituitasi in giudizio, contestò l’avversa pretesa, chiedendo e ottenendo di chiamare in causa, per esserne manlevata in caso di soccombenza, Lloyds di Londra, società con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, nonché GE.FIN. S.A.
I chiamati in causa, a loro volta, chiesero il rigetto delle domande azionate nei loro confronti.
Con sentenza del 5 febbraio 2004 il giudice adito condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice, della somma di Euro 276.859r00, oltre interessi; ordinò a Lloyds di Londra di tenere indenne BNL, nei limiti dell’80% di quanto liquidato alla D.  ; condannò il R.  a rimborsare a BNL quanto quest’ultima avrebbe pagato per effetto della sentenza.
Proposto gravame principale da BNL Investimenti s.p.a. e incidentale da Lloyds di Londra, la Corte d’appello di Trieste, in data 26 aprile 2006, lo ha accolto, per l’effetto rigettando la domanda proposta da L..D.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D.L.  , formulando quattro motivi con pedissequi quesiti e notificando l’atto a RASBANK s.p.a., a T..R.  , a LLOYDS di Londra e a GEFIN S.A.
Resistono con due distinti controricorsi RASBANK S.A. e LLOYDS, già LLOYDS di Londra.
Tutte le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 5, comma A, legge 2 gennaio 1991, n. 1; 23, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415; 31 d.lgs. n. 58 del 1998; 2049 e 2697 cod. civ..
Oggetto delle critiche è l’assunto del giudice di merito secondo cui, tenuto conto del disposto delle norme innanzi menzionate – volte a sancire la responsabilità solidale della società di intermediazione per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari – era necessario, per potere affermare la responsabilità della S.I.M., che la dazione di denaro fosse avvenuta all’esclusivo fine (perseguito dal risparmiatore), di effettuare le operazioni di investimento proposte dal promotore, nell’ambito dei prodotti della S.I.M. che lo (aveva) preposto alle relative incombenze, fermo peraltro che l’onere di provare la predetta circostanza gravava su colui che la invocava, e cioè sullo stesso risparmiatore, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
1/ impugnante sostiene invece che la responsabilità prevista dalle norme innanzi menzionate, di contenuto sostanzialmente sovrapponile, è di natura indiretta e, in definitiva, oggettiva, con conseguente onere del danneggiato di provare il solo nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, e non anche una specifica finalità di investimento in prodotti della SIM per la quale aveva operato il promotore, spettando dunque alla società preponente la prova liberatoria della natura esclusivamente personale del rapporto instauratosi tra promotore e risparmiatore.
Secondo l’esponente, gli artt. 5, legge 2 gennaio 1991, n. 1, 23, comma 3, d.lgs. 23 luglio 1996 e 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avrebbero cioè un contenuto normativo sostanzialmente contiguo al disposto dell’art. 2049 cod. civ., donde l’applicabilità, alla fattispecie dedotta in giudizio, dei principi elaborati in parte qua dalla giurisprudenza, in conformità a quanto ripetutamente statuito dal Supremo Collegio.
In tale prospettiva la Curia territoriale avrebbe dovuto fermarsi alla considerazione che l’attività di promotore del R.  , che aveva già curato diversi investimenti per la D.  , aveva agevolato la commissione del fatto illecito, offrendogli l’occasione di accreditarsi presso la cliente, e tanto a prescindere dagli strumenti finanziari nel cui acquisto erano stati spesi i risparmi dell’investitrice.
1.2 Col secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1; 23;d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415; 31, d.lgs. n. 58 del 1998; 2049 e 1227 cod. civ.. Le censure si appuntano contro la valorizzazione dell’irregolarità dei versamenti effettuati dalla risparmiatrice, pur non nuova a simili operazioni, in chiave di insussistenza di qualsivoglia prova del necessario nesso tra fatto produttivo del danno e incombenze al cui svolgimento il R.  era stato preposto dalla SIM.
A confutazione delle argomentazioni svolte dalla Corte d’appello, ricorda l’impugnante che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’irregolarità dei mezzi di pagamento non è valutabile in termini di interruzione del nesso di occasionalità necessaria, ma tutt’al più, in concorso con altri elementi, ai fini della valutazione della colpa delle parti, ex art. 1227 cod. civ. E tanto nell’ottica che l’intermediario non può scaricare sul risparmiatore il rischio della violazione di regole di comportamento gravanti sui promotori della cui opera essa si avvale.
1.3 Col terzo motivo l’impugnante lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di valutazione delle prove.
Ribadito che, in ogni caso, non spettava all’attrice dimostrare la finalizzazione dei suoi versamenti all’acquisto di prodotti finanziari della SIM di riferimento del promotore, evidenzia l’esponente come i prospetti prodotti in giudizio e riportati in ricorso, in due casi sottoscritti anche dal promotore, specificamente menzionassero l’intenzione della risparmiatrice di effettuare un investimento in linea monetaria/obbligazionaria BNL, di talché, a fronte di tale materiale probatorio non era sostenibile che la finalità perseguita dalla D.  fosse quella di eseguire un prestito personale al promotore.
1.4 Col quarto mezzo si deduce omessa considerazione di un fatto decisivo, ai fini della valutazione del nesso di occasionalità necessaria, quale la delibera della CONSOB di radiazione del R.       dall’Albo dei promotori finanziari, delibera adottata proprio a seguito di segnalazione, per iniziativa della stessa SIM ora convenuta in giudizio, dei fatti oggetto del presente giudizio, con conseguente insostenibilità dell’assunto secondo cui le dazioni di danaro sarebbero state eseguite a fini personali e non di investimento.
2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono fondate.
Occorre muovere dalla considerazione che gli artt. 5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1, 23, d.lgs 24 febbraio 1998, n. 415, e 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, via via succedutisi nel tempo, pongono a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Non interessa in questa sede soffermarsi a discutere se quella così configurata sia o meno una forma di responsabilità oggettiva, né indagare, in astratto, sui suoi rapporti sistematici con la responsabilità contemplata, in via generale, dall’art. 2049 cod. civ. a carico dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti imputabili ai domestici e ai commessi, ancorché la giurisprudenza di questa Corte ne abbia ripetutamente sottolineato l’appartenenza alla medesima area concettuale (confr. Cass. civ. 24 luglio 2009, n. 17393).
Preme invece rimarcare che la suindicata responsabilità dell’intermediario preponente, la quale pur sempre presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all’esercizio delle incombenze a lui facenti capo (cfr. Cass. n. 20588 del 2004 e Cass. 10580 del 2002), trova la sua ragion d’essere, per un verso, nel fatto che l’agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l’intermediario si avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l’antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda; per altro verso, e in termini più specifici, nell’esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall’intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (confr. Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8229).
Se dunque la trasparente ratio legis è quella di rafforzare la garanzia del risparmiatore e se, in tale ottica, il legislatore ha avuto cura di precisare che la commissione di un illecito penale da parte del promotore non può essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità (perché di questo, in definitiva, si tratta), l’assunto secondo cui per affermare la responsabilità della S.I.M. è necessario che la dazione di denaro sia avvenuta all’esclusivo fine, perseguito dal risparmiatore, di effettuare le operazioni di investimento nell’ambito dei prodotti della stessa preponente – assunto che costituisce uno dei postulati intorno ai quali ruota l’impianto argomentativo della sentenza impugnata – è invincibilmente errato.
È sufficiente al riguardo considerare che gli indici ermeneutici non solo non avvalorano tale lettura, ma piuttosto la smentiscono, nella misura in cui il meccanismo normativo appare congegnato in modo da responsabilizzare l’intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti – quali sono i promotori – che egli medesimo sceglie, della cui opera si avvale per il perseguimento dei suoi interessi imprenditoriali, e sui quali, conseguentemente, nessuno meglio dell’intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo, di talché nulla autorizza ad attribuire all’inciso nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari una valenza limitativa della tutela dell’investitore alle sole operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari della S.I.M. preponente.
3 Pure condivisibili sono le critiche formulate alla pretesa insussistenza di ogni prova in ordine alla finalizzazione dei versamenti effettuati dalla D. .all’acquisto di prodotti finanziari, in ragione della irregolarità degli stessi.
Sul punto, questa Corte ha più volte ribadito che le disposizioni regolamentari che la Consob è stata chiamata a dettare, in base al disposto degli artt. 5, comma 8, legge 2 gennaio 1991, n. 1, 23, comma 6, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e 31^d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in ordine alle regole che i promotori devono osservare nel riceversi somme di denaro dai loro clienti, sono consustanzialmente dirette a porre obblighi di comportamento in capo al promotore e traggono la propria fonte da prescrizioni di legge, come quelle citate, espressamente volte a tutelare gli interessi del risparmiatore, di talché non è logicamente postulabile che esse, viceversa, si traducano in un onere di diligenza a carico di quest’ultimo, tale per cui l’eventuale violazione di detta prescrizione ad opera del promotore si risolva in un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) a carico del cliente danneggiato dall’altrui atto illecito.
In sostanza, l’implicito presupposto dal quale muovono tutte le disposizioni volte a conformare a regole prefissate il comportamento di intermediari e promotori è proprio l’insufficienza delle tradizionali forme di tutela dell’investitore affidate alla mera sottoscrizione di moduli e formulari, di talché, ove si ammettesse la possibilità per l’intermediario di scaricare in tutto o in parte sull’investitore il rischio della violazione di regole di comportamento gravanti sui promotori, si finirebbe per vanificare lo scopo della normativa.
In tale contesto, ancorché non sia stata affatto negata, in assoluto, la possibilità di applicare l’art. 1227 cod. civ. (comma 1 o 2, a seconda dei casi), qualora l’intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su quest’ultimo gravanti, si è tuttavia escluso sia che la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle valga, in caso d’indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell’illecito, e quindi precluda la possibilità d’invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente; sia che un tal fatto possa essere addotto dall’intermediario come concausa del danno subito dall’investitore in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore al fine di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto (confr. Cass. civ. n. 8229 del 2006 e n. 17393 del 2009 cit.).
4 Deriva da quanto sin qui detto che l’approccio del giudice di merito al materiale istruttorio acquisito è stato fuorviato da un equivoco di fondo in ordine alla incidenza della allegata irregolarità di alcuni dei mezzi di pagamento utilizzati dall’investitore per l’acquisto dei prodotti finanziari. A ciò aggiungasi che la mancata considerazione del provvedimento di radiazione del R.  adottato dalla CONSOB, acquisito agli atti del giudizio, implica certamente un vizio di motivazione, trattandosi di documento, se non decisivo, certamente potenzialmente significativo del livello di coinvolgimento del preponente nella vicenda dedotta in giudizio.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio e che nel decidere, oltre a tener conto del provvedimento di radiazione testé menzionato, si atterrà ai seguenti principi di diritto:
1) gli artt. 5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1; 23 d.lgs 24 febbraio 1998, n. 415, e 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che pongono a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiedono, ai fini della sussistenza della responsabilità del soggetto abilitato, un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, non aprioristicamente limitato alle sole negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari della S.I.M. preponente, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze allo stesso affidate;
b) la circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, a interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività del promotore finanziario e la consumazione dell’illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente. Un tal fatto, in mancanza di altri elementi di giudizio, neppure può essere tout court individuato quale concausa del danno subito dall’investitore, in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione

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