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sabato 18 aprile 2026

FWU Life Insurance Lux: come ci si è arrivati e cosa fare ora

A seguito di alcune segnalazioni ricevute in associazione negli ultimi tempi, abbiamo deciso di di dedicare questo nostro intervento alla recente vicenda che ha riguardato la compagnia assicurativa lussemburghese FWU (per informazioni o assistenza, scrivi a (sos@consumatoreinformato.it).

Purtroppo questa compagnia ha operato anche sul territorio italiano ed ha, di recente, dichiarato la propria messa in liquidazione, lasciando scoperti molti consumatori.

Ed invero, ancora una volta non possiamo rimarcare che c'è una storia dietro ogni fallimento assicurativo, e quella di FWU Life Insurance Lux S.A. vale la pena di raccontarla — perché capire cosa è successo aiuta anche a orientarsi su cosa fare adesso.


Chi era FWU e come operava in Italia

FWU era una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo che vendeva polizze vita a contenuto finanziario — prodotti complessi, spesso di lungo periodo, con rendimenti legati all'andamento dei mercati e comunque offrendo prodotti finanziari complessi. 

In Italia operava non come società italiana, ma in libera prestazione di servizi: un regime europeo che consente a un'impresa di uno Stato membro di commercializzare i propri prodotti in altri Paesi dell'Unione senza aprirvi una sede, restando sotto la vigilanza del proprio Paese d'origine. In questo caso, il Lussemburgo.

E questo dettaglio non è secondario, in quanto questo tipo di operatività comporta una rilevante limitazione dei poteri di controllo ed intervento di IVASS — l'autorità di vigilanza italiana sulle assicurazioni — e che opera come "segnalatore di anomalie". 

La sorveglianza primaria spettava all'autorità lussemburghese, e oggi è da lì che si gestisce tutto: la liquidazione, la verifica dei creditori, i rimborsi.


Cosa è andato storto

Le ragioni precise del dissesto non sono ancora del tutto accertate, ma il profilo di FWU corrisponde a un modello di rischio noto nel settore: polizze con struttura di costi elevata nei primi anni di sottoscrizione, rendimenti dipendenti da mercati finanziari volatili, e una crescita che nel tempo può nascondere squilibri patrimoniali. 

In termini più semplici, la società ha assunto rischi finanziari superiori alle proprie possibilità ed è rimasta "bloccata" a causa di una crisi di liquidità che, emersa in un contesto di mercati difficili, ha fatto crollare rapidamente la compagnia lussemburghese, coinvolgendo circa 120.000 assicurati italiani con un capitale "bruciato" di 360 milioni di euro.


Dove siamo oggi

La compagnia è in liquidazione in Lussemburgo, gestita da Maître Yann Baden, nominato liquidatore dall'autorità competente, a seguito di alcuni provvedimenti adottati dal giudice lussemburghese.

Con il comunicato del 23 febbraio 2026, l'IVASS ha informato i consumatori italiani che tutti i moduli di insinuazione al passivo già ricevuti sono in fase di elaborazione. 

Vista la mole di richieste, non viene inviata una conferma automatica di ricezione: l'unico modo per monitorare la propria pratica è registrarsi al portale clienti della liquidazione (https://cp.fwulifelux.com/welcome).

La procedura è lunga per natura: si tratta di accertare tutto l'attivo disponibile, verificare le richieste di tutti i creditori e distribuire le somme secondo le priorità previste dalla legge lussemburghese. I titolari di polizze vita godono in linea generale di una tutela rafforzata rispetto ad altri creditori, ma quanto si recupererà dipenderà dal rapporto tra ciò che la liquidazione riesce a recuperare e il totale dei debiti accertati. Non esistono garanzie di rimborso integrale.


Cosa fare concretamente

Chi ha una polizza FWU dovrebbe verificare di aver presentato la domanda di insinuazione al passivo, registrarsi al portale clienti per seguire l'iter, conservare tutta la documentazione originale (polizza, condizioni, KID, estratti conto). 

Vale anche la pena valutare con un professionista o associazione consumatori (sos@consumatoreinformato.it) se esistano profili di responsabilità a carico dell'intermediario che ha collocato il prodotto: in caso di informazioni carenti, inadeguatezza rispetto al profilo del cliente o violazioni degli obblighi di trasparenza, potrebbero esistere spazi di tutela autonomi rispetto alla procedura di liquidazione.

Per informazioni è disponibile il numero verde IVASS 800-486661 (lun-ven, 8:30-14:30) e la linea multilingue del liquidatore 00352 26 26 11 11, attiva anche in italiano.

Di seguito, il comunicato di IVASS.

lunedì 15 settembre 2025

Polizze unit linked: se l’intermediario non informa, deve pagare

Questa domenica vi proponiamo la recente decisione assunta dall'Arbitro per le controversie finanziarie, la n. 8075 del 26 giugno 2025, con la quale viene ribadito il principio della tutela informativa dei consumatori, vero e proprio pilastro nei rapporti con gli operatori finanziari.


Nel caso in esame, una risparmiatrice aveva sottoscritto una polizza unit linked multi-opzione – una forma di investimento assicurativo – sulla base della consulenza fornita dall’intermediario (per una valutazione della vostra posizione, scrivete a sos@consumatoreinformato.it). 

A seguito della liquidazione, la consumatrice ritirava un importo inferiore al capitale versato e, non avendo ricevuto le informazioni dalla banca, decideva di rivolgersi all’ACF, proponendo le seguenti contestazioni:
a.- mancata consegna della documentazione informativa obbligatoria;
b.- profilatura approssimativa;
c.- omessa valutazione di adeguatezza del prodotto finanziario.

- I rilievi dell'ACF
Informazione inadeguata sulle opzioni d’investimento: trattandosi di una polizza che consente la scelta tra oltre 200 fondi interni, era necessario fornire non solo il KID generico, ma anche i KID specifici relativi ai fondi effettivamente selezionati.

Valutazione di adeguatezza discutibile: i report risultavano vaghi, formulati con frasi standard, e non emergeva alcuna vera motivazione sulla coerenza tra profilo dell’investitore e scelta del prodotto.

Il principio ribadito è chiaro: la sottoscrizione di dichiarazioni precompilate non prova la reale consapevolezza dell’investitore, soprattutto quando si tratta di strumenti complessi e altamente personalizzabili.

L’ACF ha quindi accolto il ricorso e condannato l’intermediario al risarcimento integrale del danno patrimoniale subito dalla risparmiatrice.

- Perché è una decisione importante per i consumatori
Sempre più spesso i risparmiatori vengono indirizzati verso prodotti assicurativi che mascherano un investimento, minimizzando i rischi in fase di consulenza. Ma come abbiamo spiegato anche nell’articolo Il consumatore davanti alla complessità delle polizze unit linked, la reale comprensione del rischio dipende dalla correttezza delle informazioni ricevute, non dalla quantità di firme apposte.

Questa pronuncia ricorda che l’intermediario ha il dovere di informare in modo completo e tempestivo. Indicare che i documenti sono disponibili online non equivale a una consegna: la trasparenza non è una formalità, è un obbligo.

Di seguito, la decisione n. 8075 del 26 giugno 2025.

sabato 17 dicembre 2022

Polizza assicurativa index linked - le informazioni della banca devono essere chiare e semplici

L'investimento in prodotti finanziari complessi necessita di una conoscenza approfondita da parte di colui che intende trarre profitto dall'intermediazione finanziaria.

Non tutti i consumatori, in particolare i piccoli consumatori, hanno una approfondita conoscenza, ad esempio, della polizza assicurativa index linked, la quale non è un prodotto assicurativo, bensì una vera e propria forma di investimento.

In quest'ottica, il ruolo dell'intermediario finanziario è molto delicato, nel senso che è onere della banca quello di  informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

L'adempimento dell'obbligo informativo deve avvenire in modo trasparente, completo e chiaro, in particolare laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E' importante, come osservato dalla Corte di Cassazione nel provvedimento che potete leggere di seguito, che le diverse informazioni fornite dalla banca al cliente siano univoche e chiare, non portando il contraente debole in una situazione di disorientamento.

Nella vicenda trattata dal giudice di legittimità, la banca aveva consegnato alcuni documenti (brochure informativa ed alcuni estratti conto) dai quali emergeva che il prodotto finanziario avrebbe garantito il rimborso integrale del capitale, mentre nel prospetto informativo illustrato, tra i rischi di investimento, la possibilità di non poter recuperare tutto l'investimento iniziale.

E l'ambiguità delle informazioni fornite al cliente, e il consequenziale rischio di confusione nel quale quest'ultimo può essere tratto in inganno, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale deve tenere una condotta in buona fede rendendo noti i vari rischi connessi all'investimento in uno strumento finanziario complesso.

Giova ricordare che detto dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza indicizzata, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di merito, ha chiarito che il giudice aveva correttamente accertato che nella brochure informativa il capitale veniva "garantito alla scadenza mediante il rimborso del 100%", mentre il fascicolo informativo non includeva tale garanzia, creando un contrasto informativo, presupposto della violazione delle norme di condotta. 

Osserva la Cassazione che " La violazione rilevante ai fini dell'obbligo restitutorio del capitale versato non è dunque quella della mancata consegna del fascicolo informativo e del prospetto esemplificativo, di  cui trattano i motivi del ricorso, ma la "contraddittorietà" fra l'informativa resa dall'intermediario e quanto risultante dalla brochure informativa e dagli estratti conto.".

Il carattere fuorviante dell'informativa ha disorientato il cliente, non aiutandolo nella scelta dell'investimento nella polizza index linked, con conseguente diritto dello stesso a vedersi restituito il capitale investito.

Cass. Sez. III^ Civ. ordinanza n. 23073/2022

martedì 27 settembre 2016

Life Portfolio Italy - si alla restituzione del capitale se il cliente non viene avvisato dell'aumento di rischio dei fondi Madoff

La vendita di polizze assicurative indicizzate ha segnato, negli ultimi anni, una grossa crescita, alla quale non è seguita una soddisfazione per i consumatori che avevano sottoscritto questo tipo di contratti.

I sottoscrittori di questi prodotti assicurativo/finanziari molto spesso non hanno compreso le caratteristiche e la natura di questo tipo di polizze, collegate all'andamento di determinati prodotti finanziari o dei mercati.

A seguito dei ripetuti interventi dei giudici di merito, è risultato che non sempre le informazioni fornite ai consumatori erano precise e trasparenti, e comunque vi sono stati una serie di inadempimenti da parte della banca o della compagnia assicurativa.

Con la recente sentenza del Tribunale di Torino n. 1540 del 18 marzo 2016, il giudice piemontese ha affrontato l'obbligo informativo che grava sull'intermediario finanziario che propone una polizza assicurativa indicizzata, evidenziando che tale dovere informativo sussiste anche successivamente alla vendita della polizza unit linked.

Nel caso di specie, un risparmiatore aveva investito una ingente somma in una polizza unit linked denominata Life portfolio Italy di Credit Suisse, sostenendo di essere stato sollecitato dalla compagnia assicurativa ad investire in tale contratto assicurativo trattandosi di prodotto “più sicuro” rispetto ad altri investimenti all’epoca detenuti dal cliente.

La  società venditrice e il soggetto emittente non rendevano informazioni complete in merito alla natura del prodotto, ed in particolare alla rischiosità perché fondato su “fondi Madoff”.

Ed anche dopo l'investimento, allorché era scoppiato il caso Madoff, la compagnia assicurativa non aveva trasmesso una comunicazione con l'aggravamento del rischio della polizza conseguente allo scandalo che aveva investito il finanziere americano.

Il consumatore veniva a conoscenza di tale comunicazione solo tre anni dopo, allorché veniva comunicato allo stesso che era giacente una comunicazione a lui indirizzata, mai trasmessa, ove la compagnia assicurativa gli rendeva noto che il Fondo Interno collegato alla sua polizza era caratterizzato da un profilo di rischio molto elevato.

E proprio su questa carenza, che il consumatore si è rivolto al Tribunale di Torino chiedendo che sia dichiarato l'inadempimento della compagnia con risarcimento del danno, consistente nella somma persa a causa della vicenda Madoff.

E il Tribunale di Torino ha dato ragione al consumatore, evidenziando che la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte di Credit Suisse ha cagionato il danno subito dal cliente.

La banca, infatti, è responsabile per la mancata consegna della lettera, non mettendo l'investitore nella condizione di poter eventualmente limitare il suo danno uscendo dal contratto.  

Tale obbligo, peraltro, compare  nel contratto di Credit Suisse all'art. 20 ove la società si era impegnata  a  comunicare tempestivamente per iscritto al contraente, per tutta la durata contrattuale, ogni informazione utile relativa agli elementi essenziali del contratto, nonché tutte le eventuali variazioni conseguenti alla sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure conseguenti ad eventuali modifiche nella legislazione applicabile, od ancora ogni dato ed informazione che possa assumere rilevanza per il contratto sottoscritto.

Ed il Tribunale ritiene estremamente grave che Credit Suisse non abbia informato il cliente in merito alla aggravamento della polizza unit linked, passata da prodotto a rischio "medio" a strumento finanziario a rischio "elevato": "In questa prospettiva si ritiene necessario muovere da un preciso e non contestabile dato di fatto: l’attore aveva deciso di investire una parte consistente del suo patrimonio mobiliare (un milione di euro) in un prodotto finanziario caratterizzato da un livello di rischio “medio”. Se si pone mente al fatto che la redditività degli investimenti è normalmente direttamente proporzionale al loro grado di rischio, può affermarsi che il X. non fosse – almeno per quanto riguarda quella parte del suo patrimonio – alla ricerca di un investimento dai rendimenti particolarmente elevati; ma, piuttosto, di un investimento “ragionevolmente sicuro”, che consentisse cioè, con ragionevole grado di probabilità, di salvaguardare il capitale investito. D’altra parte il X. allega – e le convenute non contestano – che l’investimento nella Life Portfolio Italy fosse (stato prospettato dalle banche convenute come) più sicuro rispetto a quelli dismessi dall’attore al fine di acquistare la polizza. Il fatto che nel settembre 2008 – quando pervenne a CSI la comunicazione circa l’aumentato livello di rischio del fondo interno – il rendimento di questa polizza fosse superiore a quelli degli altri prodotti in cui il X. aveva investito non induce affatto una prognosi negativa sulla probabilità che il X. disinvestisse, ma è, semmai, conferma del grado di rischio più elevato del fondo Alternative Asset Class. I prodotti finanziari “ad alto rischio” si caratterizzano infatti proprio per le prestazioni elevate (anche) nei momenti di crisi generale dei mercati. Salvo però mettere a maggior rischio di perdita il capitale investito. Per valutare l’importanza dell’informazione omessa va ricordato che essa riguardava proprio l’elemento “chiave” di ogni investimento, cioè il livello di rischio del prodotto finanziario (a cui è normalmente legata la prevedibile redditività); e che tale livello era repentinamente salito, non di uno solo, ma di ben due gradini, portandosi al Y. grado contemplato. Un simile grado – contrariamente a quanto afferma CSLP – non era neppure allineato al profilo del X. quale emerge dalla profilatura cliente (doc. 2 CSLP), che era “accentuato” (quarto grado su cinque della scala), e quindi inferiore a quello assunto con il prodotto in esame. La circostanza che il X. non abbia disinvestito dopo il crollo della polizza determinato dalla “vicenda Madoff” non dimostra affatto che, qualora fosse stato tempestivamente informato (nel settembre 2008) del maggior livello di rischio, egli avrebbe comunque mantenuto fermo l’investimento. Anzitutto perché la scelta odierna è verosimilmente dettata da strategie legate al contenzioso in essere con le banche. In secondo luogo, perché è evidente che un disinvestimento dopo che la perdita si è già prodotta (e quindi il rischio insito nello strumento finanziario si è già verificato) è, in generale, operazione economicamente poco oculata, perché non consente di beneficiare di eventuali “recuperi” dei titoli. Alla luce di queste considerazioni si ritiene che se il X. fosse stato informato che il livello di rischio del fondo interno era passato dal livello “medio” a quello “elevato” e che quindi – in una congiuntura già generalmente sfavorevole per i mercati finanziari, caratterizzata dalla crisi delle banche d’affari americane – ben un terzo del suo patrimonio mobiliare era investito in un prodotto che lo esponeva al rischio di perdita del capitale, egli avrebbe presumibilmente riscattato la polizza Life Portfolio Italy e impiegato il ricavato in investimenti allineati con la sua propensione al rischio.".

Tale carenza informativa comporta una ipotesi di grave inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente condanna della società alla restituzione della somma investita e risarcimento del mancato guadagno.

Qui la sentenza del Tribunale di Torino.

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