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sabato 26 novembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: i rapporti banca - utente



In questa e nelle prossime puntate, tratteremo il rapporto tra i clienti che le banche evidenziando le varie tipologie di offerte che ci propongono.

Cominceremo ad analizzare quello che il più comune rapporto tra banca e cliente e che riguarda naturalmente il conto corrente.

Tutti sappiamo, che con rapporto di conto corrente la banca ci offre una serie di servizi (accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, bonifici domiciliazione bollette, uso di varie carte di debito di credito uso degli assegni, versamenti di denaro in conto corrente, prelievo di denaro in conto corrente ecc.).

Tutti questi servizi naturalmente hanno un costo, che la banca ci propone al momento della sottoscrizione del rapporto di conto corrente, di cui che spesso ne ignoriamo il contenuto.
Analizzeremo quindi quali sono costi standard di ogni conto corrente proposto, per capire infine quali siano i reali costi che andiamo sostenere.

Un aiuto sicuramente importante c'è dato dalla sottoscrizione di molte banche di un sistema di autoregolamentazione sottoscritto nel 2003 che porta il nome di patti chiari cui aderiscono, ben il 75% degli istituti presenti sul territorio nazionale.

Nello stesso sito http://www.pattichiari.it/si possono trovare preziose informazioni per mettere a confronto le varie proposte di conto corrente.

Tuttavia non tutte le realtà bancarie vicino a noi aderiscono a tale iniziativa, pertanto riteniamo utile evidenziare quali siano i costi cui prestare attenzione nel nostro conto corrente.
Naturalmente il costo del nostro conto corrente dipenderà anche in parte dal tipo di utilizzo che ne faremo (vi è notevole differenza tra l'utilizzo di un conto corrente da parte di un pensionato, di una giovane famiglia, di un'impresa ecc.) e del tipo di operatività (sportello o home banking).

Analizzeremo in primis quelle "voci comuni" presenti in questi conti.

Principalmente per valutare il costo del nostro conto corrente dobbiamo tener presente che esso è composto di una parte fissa e una parte variabile. Da parte di costo fissa naturalmente non dipende dal tipo di utilizzo del conto e comprende generalmente il canone annuo, l'imposta di bollo, spese d’invio comunicazioni ed estratti di conto corrente, eventuali carte di pagamento comprese nel contratto.

Giova evidenziare spesso le banche propongono di conti cosiddetti "a pacchetto” in cui il canone comprende anche una serie di servizi aggiuntivi e un numero limitato o illimitato di operazioni.

Questi conti a pacchetto si distinguono da quelli conosciuti come conti ordinari in cui oltre al canone fisso, le spese dipendono dal numero di operazioni effettuate (più operazioni più spese.)

Altra tipologia di conti sono quelli in convenzione sottoscritte per determinate categorie di clienti.

Indipendentemente da quale tipo di conto corrente sottoscriviamo i costi sono evidenziati dall'indicatore sintetico di corso che stima il costo del conto corrente in conformità a uno o più profili di operatività.

Al momento della sottoscrizione del conto propiniamo di prestare particolare attenzione ad alcune voci e nel dubbio chiedere chiarificazioni su eventuali costi aggiuntivi.
In particolare e per elencare solo i più comuni:
  1. conto correnti in promozione (generalmente ai nuovi clienti è offerto questo tipo di conto corrente per attirare la clientela).
  2. Presenza di eventuale canone decrescente (per giacenza, per patrimonio, per servizi). In alcuni casi il canone che parte da un importo mensile massimo si può ridurre fino ad arrivare a zero in relazione al possesso e/o utilizzo di alcuni prodotti e/o servizi ed al patrimonio posseduto con la Banca.
  3. Eventuali carte Bancomat incluse
  4. Eventuali carte di credito incluse
  5. Eventuali carte revolving o multifunzione
  6. Sportelli Bancomat evoluti con servizi di versamento.
  7. Servizi della banca via Internet inclusi nel canone.
  8. Eventuali servizi di assistenza telefonica
  9. Agevolazioni sui mutui (comprendenti spese di istruttoria dei mutui).
  10. Servizi di sicurezza con sms, costi e operatività
  11. Diritti di custodia
  12. Agevolazioni per l'uso di cassette di sicurezza (o eventuali sconti in base alla misura richiesta).
  13. Agevolazioni su eventuali assicurazioni casa, famiglia, auto, sanitarie.
  14. Agevolazioni su negoziazione titoli
  15. Tutor in filiale
  16. Costi estratto conto
  17. Condizioni economiche per gli assegni
Naturalmente a questi costi vi è da aggiungere sempre l’imposta di Bollo annuale salvo diversa indicazione della banca.  

sabato 19 novembre 2011

Da Trentino InBlu al blog: società di rating e giudizio di affidabilità creditizia

Un argomento molto dibattuto di recente nel nostro paese riguarda il giudizio di affidamento (c.d. rating) che viene attribuito a stati, comuni, società pubbliche, società private, debiti finanziari etc.
Molto spesso questi giudizi sono utilizzati strumentalmente dalle banche per vendere ai piccoli risparmiatori valori mobiliari, quali azioni – obbligazioni – quote di fondi comuni etc.
In cosa consiste questo giudizio e chi lo esprime?
 
a.- La agenzie di rating
Una società di rating è un soggetto indipendente che esprime una opinione, sotto forma di giudizio di merito, sul rischio di credito di società ed enti statali.


Il giudizio espresso dalle agenzie di rating è formalmente indipendente anche se non pochi dubbi si sono di recente addensati sulla effettiva autonomia di queste società.


In particolare, le più famose agenzie di rating, le americane Moody's – Standard & Poor's – Fitch's ratings, sono controllate da importanti banche d'affari e fondi comuni internazionali.


Queste agenzie di rating sono state oggetto di critiche da parte degli analisti finanziari indipendenti, i quali hanno contestato la posizione di conflitto di interessi con il resto del mercato.


Esistono, però, altre agenzie di rating appartenenti ad altri paesi come ad esempio la cinese Dagong Global, la giapponese Japan Credit Rating Agency, la canadese Dominion Bond Rating Agency.


Anche a livello europeo si sta discutendo l'ipotesi, per ora molto lontana, di introdurre una agenzia di rating pubblica, indipendente e sovranazionale (vedi infra).
 
b.- rating
Il risultato dell'attività di controllo, analisi e valutazione operato dalla singola agenzia di rating si esprime attraverso un giudizio di affidabilità del soggetto sottoposto ad analisi, il c.d. rating.


Il diverso giudizio di merito è finalizzato a chiarire la rischiosità del soggetto emittente, o dell'emissione azionaria/obbligazionaria, nel breve/medio/lungo termine.


Il giudizio è variabile, ossia il singolo soggetto viene sottoposto regolarmente ad una valutazione che può crescere o decrescere attraverso il c.d. “notch”: consiste nel cambio del giudizio di rating che può essere aumentato o “tagliato”.


Se ad esempio il giudizio di uno Stato passa da “Aaa” a “Aa1” allora abbiamo avuto un “notch” al ribasso, ovvero l'agenzia di rating ha espresso una valutazione di minor fiducia nei confronti dello Stato, manifestata attraverso il rating.


Quali sono i parametri di giudizio di affidabilità espressi dalle agenzie di rating. Ve li proponiamo di seguito.
image
 
c.- procedimento per ottenere un giudizio di rating
Il giudizio di rating non viene predisposto da parte delle agenzie nei confronti di tutti i soggetti, pubblici o privati, o delle emissioni di prodotti finanziari, ma deve seguire un preciso percorso.


- istanza di rating
A molti non è noto che il giudizio di solvibilità viene usualmente chiesto dalla società/Stato che intende sottoporre alla valutazione indipendente dell'agenzia il proprio debito o l'emissione obbligazionaria che intende proporre sul mercato.


In base al giudizio, infatti, risulterà più agevole “piazzare” il prestito obbligazionario tra gli investitori, sia istituzionali che privati, ed ottenere il relativo importo.


Per ottenere un giudizio di rating, quindi, la società o lo Stato si rivolge all'Agenzia e chiede di essere sottoposto a valutazione. Il servizio prestato dalla società è a pagamento.


- la fase di analisi del soggetto
L'agenzia ottiene l'incarico ed opera una scrupolosa analisi di tutti i dati del soggetto richiedente, sia pubblici che privati. Acquisisce informazioni dai manager della società e accerta eventuali ulteriori dati tramite soggetti terzi. Se necessario, avvia proprie indagini in merito alla solidità finanziaria ed economica del soggetto.


- Il giudizio di rating
All'esito dell'attività di controllo ed analisi, l'intero lavoro viene sottoposto ad un soggetto collegiale, il comitato di rating, il cui compito è quello di valutare tutto il materiale raccolto ed esprimere, sottoforma di giudizio, una opinione in merito al soggetto richiedente o all'emissione obbligazionaria sottoposta a giudizio.


- Opposizione al giudizio di rating
L'Agenzia di rating comunica l'esito della propria attività alla società o allo Stato destinatari, chiarendo i termini della propria valutazione e rendendo noto, oltre al giudizio di rating, anche la il report che verrà reso pubblico ai mercati.

Il richiedente può proporre una istanza con la quale opporsi al giudizio e produrre nuovi documenti e dati al comitato. Quest'ultimo deve riunirsi e, presa visione della nuova documentazione ricevuta, deve esprimere un nuovo giudizio di affidabilità creditizia.


- Pubblicazione del giudizio di rating
All'esito del nuovo incontro, l'Agenzia di rating provvede a pubblicare il giudizio espresso rendendolo noto ai mercati, a meno che il soggetto non chieda che tale giudizio non sia sottoposto a pubblicazione.
 
d.- quanto sono attendibili questi giudizi? La proposta UE di introdurre una agenzia di rating statale
In questi ultimi anni si sono levati sempre più frequentemente critiche e dubbi in merito alle valutazioni espresse dalle società di rating le quali sono state accusate di essere in posizione di conflitto di interesse o comunque di non operare con la dovuta professionalità e trasparenza.

E' evidente che quando un'Agenzia riceve un incarico da un soggetto, pubblico o privato, di sottoporre quest'ultimo ad un giudizio in merito all'affidabilità economica di quest'ultimo, già si trova in un potenziale conflitto di interesse, in quanto “chi viene controllato è anche colui che paga per essere sottoposto a controllo”.


Un secondo conflitto di interesse potenziale è riscontrabile, come esposto in precedenza, dalla stessa composizione dei soggetti azionisti di queste società, i quali sono banche d'affari o grandi fondi comuni.


Esiste, infine, un conflitto d'interessi di riflesso, ossia il giudizio, positivo o negativo, espresso verso un soggetto può essere “influenzato” dalle conseguenze che possono riverberarsi verso altra società.


Al di là dei problemi di conflitto di interessi, dall'attività svolta da queste società si evince sempre con maggior continuità che il giudizio espresso non sempre esprime la reale situazione economica/finanziaria del soggetto sottoposto ad analisi finanziaria.


Nel passato si sono riscontrati notevoli errori di giudizio, ad esempio l'omessa corretta valutazione di Parmalat o Lehman Brothers.


Anche a livello di debito sovrano sono aumentati i casi di errata valutazione espressa dalle società di rating come accaduto per i titoli irlandesi o la recente debacle per il giudizio nei confronti della Francia.


Tale ultimo evento ha indotto la Commissione europea a riproporre l'idea di creare un'Agenzia di rating europea indipendente e statale.


In questi ultimi giorni la proposta è stata però accantonata proprio per evitare che tale soggetto vada ad allargare il mercato controllato dalle tre sorelle Moody's, Fitch, Standard and Poor's.


L'idea che si sta sviluppando è quella di prevedere sanzioni verso queste società nel caso di giudizi errati o comunque poco trasparenti.


Il fine più importante è, come dichiarato da Mario Nava, Direttore per le Istituzioni finanziarie della Commissione Europea, quello di garantire che“il giudizio dell'investitore non sia dipendente solo e soltanto dal giudizio delle agenzie di rating".

sabato 29 ottobre 2011

Da Trentino inBlu al blog: cambiamo il mutuo: negoziazione vs. surrogazione



Il pagamento della rata del mutuo è un problema centrale nella vita delle famiglie italiane ed è in netto aumento la percentuale dei nuclei familiari che non riescono ad onorare il finanziamento della propria casa.
Il problema è stato oggetto di interventi politici, si pensi alla sospensione del pagamento delle rate, il cui fine è stato quello di aiutare la parte della popolazione più in difficoltà nell’adempimento del proprio debito bancario.
Tale difficoltà si è più facilmente presentata per chi aveva scelto il mutuo a tasso variabile, collegato ad indici quali, ad esempio, l’EURIBOR, e quindi si è trovato nella situazione di non poter più sostenere la rata mensile.
Esistono, invero, delle possibilità di cambiare le condizioni di mutuo attraverso un istituto nuovo e temporaneo, in quanto introdotto solo con il DL 70/2011, la negoziazione del mutuo, ovvero con un altro strumento ormai introdotto nel nostro paese da anni, la portabilità del mutuo, e che consente al debitore di cambiare banca ed ottenere diverse condizioni.

a. la negoziazione del mutuo ex DL 70/2011
In generale, le condizioni del mutuo possono essere modificate solo con l’accordo tra cliente e banca.
Il Decreto Legge 70/2011 (c.d. decreto Sviluppo) ha introdotto la possibilità per il mutuatario di poter modificare le condizioni del contratto, con una rinegoziazione del mutuo anche senza il consenso della banca.
La norma ha, invero, riconosciuto tale opportunità solo al verificarsi di una serie di condizioni, tant’è che tale misura riguarda solo una piccola parte dei mutuatari.
Quali sono le condizioni per l’applicazione delle norme previste ex DL 70/2011?
1) deve trattarsi di mutuo ipotecario;
2) l’importo originario del finanziamento deve essere inferiore a 200.000,00;
3) il mutuo deve essere stato contratto per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
4) il mutuo deve presentare una rata con tasso variabile;
5) il mutuatario deve avere dichiarazione Isee non superiore a 35.000,00;
6) il mutuatario non deve aver omesso o ritardato il pagamento di alcuna rata;

Queste condizioni, invero, limitano l’ambito di applicazione della misura introdotta con il Decreto Legge 70/2011, la quale ha anche una validità temporale temporanea in quanto la misura può essere usufruita sino al 31 dicembre 2012 e solo per i mutui accesi prima del 14 maggio 2011.

b. surrogazione del mutuo - la portabilità
La surrogazione del mutuo è, contrariamente alla negoziazione, una opportunità che viene prevista anche dal codice civile, che disciplina l'ipotesi generale della surrogazione agli artt. 1201 e seguenti.
Per quello che ci interessa, l'atto di surrogazione di un mutuo da parte del debitore è previsto dall'art. 1202 c.c. "Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo".

Una surrogazione del mutuo deve rispettare tre caratteristiche:

a) mutuo e quietanza devono presentare data certa;
b) deve essere indicata con certezza la destinazione della somma oggetto di mutuo;
c) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

La surrogazione del mutuo avviene attraverso atto pubblico.

La surrogazione dei mutui bancari prende il nome di portabilità del mutuo e consente al mutuatario di sostituire l'istituto di credito che ha erogato inizialmente il mutuo con altra banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo viva l’ipoteca originariamente costituita.

Occorre ricordare che tale opportunità è stata introdotta con il decreto Bersani sulle liberalizzazioni – decreto legge 7/2007 – il quale ha disposto la previsione ex lege del meccanismo già previsto dall'articolo 1202 del codice civile anche nei rapporti bancari.
Tale norma non era infatti utilizzabile in precedenza in quanto le banche inserivano alcune clausole nel contratto proprio per escludere tale possibilità alla clientela. 
Il decreto Bersani ha permesso di attivare la procedura di portabilità del mutuo da una banca ad altro istituto di credito, vietando la possibilità di inserimento di penali o altri oneri nel contratto di finanziamento.

L'art. 8, DL n. 7/2007, convertito con modificazione nella L.n. 40/2007, reca disposizioni sulla portabilità del mutuo, stabilendo che:

> la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude a debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui all'art. 1202 cod. civ. (comma 1);

> nel caso di surrogazione per volontà del debitore il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato (comma 2);

> è nullo ogni patto che impedisca o renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione (comma 3);

> la predetta surrogazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (comma 4). 


La procedura per la portabilità del mutuo si articola in tre fasi:
  • Fase di avvio della procedura
Il cliente prende contatto con altro istituto di credito e verifica la possibilità di spostare il proprio mutuo. Richiede, alla banca originaria, l'indicazione dell'esatto importo del debito residuo e concorda con la nuova banca una possibile data di formalizzazione dell'operazione.
La banca subentrante comunica alla banca originaria la data di formalizzazione dell'operazione e richiede essa stessa l'importo oggetto di mutuo.

  • Comunicazione dell'importo residuo di mutuo
La banca originaria rende noto, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla banca l'importo residuo avvalendosi dei sistemi di colloquio elettronico interbancario e conferma la data di formalizzazione dell'operazione. 

  • Formalizzazione dell'operazione di portabilità del mutuo
La banca subentrante procede alla realizzazione dell'operazione di portabilità con la firma di nuovo contratto  con il cliente e con la sostituzione nelle garanzie. 
Questa fase avviene attraverso atto pubblico e si perfezione con il contestuale rilascio della quietanza da parte della banca originaria.

La banca subentrante provvede a richiedere l'annotazione ai sensi dell'art. 2843 cod. civ. del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta , in conseguenza della stipula del nuovo contratto di mutuo.

c.- cosa scegliere?
La scelta tra negoziazione o surrogazione è inevitabilmente legata al rapporto bancario intrattenuto e all'esigenza che si deve soddisfare. La possibilità introdotta con il Decreto sviluppo permette al cliente di negoziare il mutuo con maggiore forza contrattuale, ma pur sempre limitato in quanto la banca può sempre riconoscere un tasso fisso maggiore (comprensivo anche di spread) maggiore sul nuovo contratto di finanziamento oggetto di negoziazione.

Il potere contrattuale può essere maggiore per la portabilità perchè il mutuatario può stabilire più facilmente le condizioni per il trasferimento del mutuo. 

Le difficoltà maggiori s'incontrano nel trovare una banca disposta ad accettare nuove condizioni contrattuali da parte del cliente.


giovedì 6 ottobre 2011

Moody's declassa il rating delle Provincie di Trento e Bolzano

Gli effetti del declassamento del debito pubblico italiano da parte di Moody's  si producono, con un effetto domino, anche sull'indice di valutazione del merito degli enti locali.
La società di rating ha annunciato il taglio del rating delle Province autonome di Trento e di Bolzano passate ad "Aa3" da "Aa1".
La valutazione negativa rimane, in ogni caso, superiore a quella dello Stato italiano. 

Così giustifica Moody's la scelta: ''Le province autonome di Bolzano e Trento - dice Moody's - mantengono un rating superiore di due livelli allo stato italiano per l'unicita' del loro statuto, che conferisce un certo grado di isolamento dalle dinamiche macroeconomiche e finanziarie del Paese e per i loro eccellenti indicatori finanziari e di debito''

Ecco il commento della Provincia di Trento


A seguito del declassamento del rating della Repubblica Italiana di ben tre gradini, da quota "Aa2" a quota "A2" con prospettive negative, Moody’s ha automaticamente adeguato il rating di tutti gli enti territoriali e locali sotto-ordinati fra cui anche le Province autonome di Trento e di Bolzano e Cassa del Trentino, i cui rating conseguentemente sono scesi anch’essi di tre gradini, dal livello Aaa al livello Aa3. Di fatto, l’adeguamento del rating della Provincia autonoma di Trento (e di Cassa del Trentino) alle nuove valutazioni sull’affidabilità creditizia dello Stato italiano è per Moody’s una sorta di atto dovuto.
Ecco cosa scrive il comunicato ufficiale di Moody's: "Le province autonome di Bolzano e Trento (con rating Aa3) mantengono un rating superiore di due livelli allo stato italiano (A2) per: (i) l’unicità del loro statuto, che conferisce un certo grado di isolamento dalle dinamiche macroeconomiche e finanziarie del paese e (ii) i loro eccellenti indicatori finanziari e di debito".
Quindi per Moody’s il declassamento del rating delle Province autonome è connesso al peggioramento delle condizioni della finanza pubblica e dalle prospettive di solvibilità dello Stato italiano. I mercati risentono del quadro di forte incertezza e di deterioramento della fiducia degli investitori e sono pertanto molto più sensibili al rischio di shock finanziario. Nella sua valutazione, Moody's riconferma peraltro ancora una volta la solidità della Provincia autonoma di Trento, derivante innanzitutto dallo Statuto speciale di Autonomia, riconosciuto dalla Costituzione italiana, che per l’Agenzia dovrebbe consertirle di continuare a salvaguardarla dalla debolezza del contesto italiano.
Grazie all’Autonomia garantita dallo Statuto e agli ottimi fondamentali economico-finanziari la Provincia è in grado di mantenere due “notches” in più dell’Italia, il che le consente di riconfermare il più elevato rating assegnato da Moody's ad un ente italiano. Anche nell'attuale negativa congiuntura della finanza pubblica Moody's si aspetta che l'eccellente performance finanziaria e l'elevata flessibilità fiscale della Provincia possano continuare.”.

domenica 2 ottobre 2011

La banca è responsabile per i bonifici truffa sul contro corrente del cliente


Negli ultimi anni si sono moltiplicati i conti correnti on line ed anche casi di bonifici truffa disposti da ladri digitali in danno dei correntisti.

Quando viene sottratto il denaro dal conto corrente usualmente ci si reca dalla propria banca per chiedere informazioni ed in generale l'istituto di credito, verificato l'ammanco, provvede a rimborsare la somma sottratta.

In alcuni casi, la banca non ritiene di dover rimborsare il proprio cliente dell'importo sottratto ed adduce giustificazioni (scuse) ritenendo quest'ultimo il responsabile del danno.

In molte circostanze, però, il danno subito dal correntista è conseguenza del comportamento tenuto dalla banca, la quale non si attiva per evitare questo tipo di truffa.

La sentenza che vi proponiamo di seguito è stata di recente pronunciata dal Giudice di Pace di Asti, il quale ha accertato l'esistenza della responsabilità della banca per il bonifico truffa subito dai clienti e conseguentemente condannato l'intermediario bancario a restituire al risparmiatori i soldi sottratti dal conto corrente.

La responsabilità della banca sussiste, come si legge nella sentenza, non tanto sotto il profilo dell'omesso controllo del conto corrente dei propri clienti, ma sotto il diverso aspetto di non aver fornito a questi ultimi i codici per poter disporre bonifici internazionali e quindi di aver dato seguito ad operazioni (bonifici internazionali truffa) che i clienti nemmeno potevano disporre perché privi delle apposite autorizzazioni bancarie.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ASTI

[omissis]

oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:.....in via preliminare: - attesa la mancata osservanza degli obblighi contrattuali ex art. 1856 c.c. previsti dalla legge da parte della convenuta, dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito xxxx in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, ex art. 1226 e 2056 c.c., nei limiti della competenza per valore dell'adito Giudice. Nel merito: - dichiarare tenuta e condannare la xxxxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere la somma complessiva di euro 4.700,00 a favore dell'esponente. Col favore delle spese ed onorari di patrocinio.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria ed incidentale, respingere le domande tutte proposte dagli attori contro xxxxx, siccome carenti di azione ed in particolare di legittimazione attiva, almento per quanto riguarda la sig.ra xxxxx e, in ogni caso, siccome inammissibili, improponibili, improcedibili e infondate sia in fatto che in diritto. In via suordinata, disporre CTU sui tracciati elettronici agli atti relativi al bonifico per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali al 12,5% ex art. 14 DM 127/2004, IVA e CPA come per legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parti attoree chiedevano il rimborso di un ordine di bonifico effettuato mediante il sistema di home banking mai disposto dagli attori.

I convenuti contestavano le pretese attoree e pertanto, previe memorie autorizzate, si procedeva all'istruttoria con l'escussione dei dipendenti del servizio informatico della controparte e l'intimazione di un funzionario di Polizia Giudiziaria al fine di verificare l'esito della denuncia presentata dagli attori.

Veniva disposta l'esibizione da parte della Banca xxxxx di documentazione idonea a comprendere l'indirizzo IP dal quale sono partiti gli ordini di bonifico oggetto di contestazione, ed all'esito tratteneva la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si respinge la eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto dall'esame del doc. 3 di parte ocnvenuta si desume che il conto corrente è intestato ad entrambi i coniugi xxxx e che il servizio di banca telematica è stato attivato nei confronti si di xxxxxx che di xxxxx (cfr. intestazione doc. 3).
Sempre nel doc. 3 di parte convenuta si specifica poi, nel capo relativo a “Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto”, che “Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazione separatametne (firma disgiunta), le disposizioni possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente”.

I Sig.ri xxxx, titolari del conto corrente bancario n. xxxxxx, in data 05/02/2009 si accorgevano, attraverso un controllo dell'estratto conto, che risultavano essere stati effettuati due bonifici bancari esteri, entrambi indirizzati al Sig. yyyy, rispettivamnete in data 26/01/2009 e 03/02/2009.

Immediatamente gli attori contestavano i citati addebiti alla Banca convenuta in quanto non avevano mai fornito ordini per bonifici esteri, diffettando peraltro dell'apposito codice Bic – Swift, mai richiesto alla Banca xxxxx.

Dai documenti esibiti si è evinto che i bonifici non sono stati eseguiti da computer degli attori, ma da un IP relativo a postazione in altra sede, se ben si ricorda, Palermo.

Dalla documentazione prodotta da parte convenuta (doc. 3) i bonifici esteri non erano compresi all'interno del servizio di home banking dei Sig.ri xxxxxx, e la difesa attorea sottolinea che i medesimi “erano abilitati ad effettuare esclusivamente bonifici ordinari su conto corrente banca xxxx” e “bonifici ordinari su conto corrente altre banche”, nonché i pagamenti di alcune utenze quali ENEL, Italgas etc...”.

La Convenuta sostiene che “ per i bonifici esteri non sono previste password o passaggi informatici diversi dai bonifici da eseguire in Italia e pertanto le modalità di conferma dell'operazione non cambiano”.

Tuttavia dal doc. 4della convenuta si desume una disciplina speciale per i bonifici all'estero, e che è necessario un codice ulteriore, detto Bic – Swift rispetto a quelli consegnati ai clienti al momento dell'attivazione del sistema di home banking.

La Banca non ha fornito alcuna prova di aver fornito detto codice ai Sig.ri xxxx con la conseguenza che non solo il loro home banking non era abilitato ai bonifici internazionali, ma, anche se lo fosse stato, gli attori non avrebbero mai potuto effettuarlli per mancanza dell'apposito codice.

Pertanto si concorda con la difesa attorea quando rileva che “la Banca non fornisce alcuna prova di aver fornito ai Sig.ri xxxx il codice Bic – Swift nonostante gli attori avessero fin dall'inizio contestato l'inadempienza contrattuale dell'istituto di credito, con la conseguenza di dover ritenere provata la doglianza”.
La condotta tenuta dalla Banca xxxxx intergra la fattispecie dell'inadempimento contrattuale atteso che la stessa ha permesso che venissero imputati sul conto delgi attori degli addebiti per bonifici esteri, nonostante i Sig.ri xxx non fossero abilitati a tale operazione.

Da tale inadempimento discende necessariamente la responsabilità risarcitoria della convenuta che si deve quantificare nella osmma illegittimamente addebitata sul conto dei clienti e relativa al primo bonifico internazione (il secondo è stato infatti regolarmente stornato), ossia euro 4.700,00 oltre interessi e spese come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Asti condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori della osmma di Euro 4.700,00, oltre interessi legali dal fatto al saldo, oltre spese di giudizio liquidate in Euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario ed oneri di legge sugli elementi imponibili.

Asti, 26/04/2011

Il Giudice di Pace



sabato 24 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: alcuni suggerimenti per difendersi dai finti promotori finanziari


Alcuni mesi fa sul quotidiano “Il Tirreno” è stato raccontato l'ultimo esempio di truffa perpetrata da un falso promotore finanziario a danno di piccoli risparmiatori e che di seguito riportiamo “LUCCA. Prometteva lauti guadagni e interessi intorno al 10%, ma una volta che i clienti consegnavano i loro risparmi il capitale spariva e non restava altro che sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Anche due donne residenti in Lucchesia sarebbero state raggirate da uno pseudo promotore finanziario empolese che, stando all'accusa, in totale avrebbe spillato alle malcapitate e ai loro familiari oltre 140mila euro. Il broker di 48 anni, residente ad Empoli, è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di truffa e appropriazione indebita. Si sarebbe spacciato con le due vittime lucchesi - entrambe operaie - per un consulente della «Milano Financial Consulting» che la polizia giudiziaria ha accertato come inattiva e non esistente. Una delle due vittime avrebbe cercato di ricontattare il promotore per disinvestire parte dell'importo versato nel 2009, ma dopo i primi contatti via internet il presunto consulente si sarebbe reso irreperibile.”(Fonte: “Il Tirreno”).

Queste truffe si ripetono quotidianamente con gravi danni per i piccoli risparmiatori che si vedono sottratti i propri risparmi da sedicenti operatori del sistema che promettono al cliente immediati guadagni con l'investimento in prodotti finanziari “esotici”.

Cosa si può fare per evitare questo tipo di truffe?

Di seguito, vi proponiamo alcune regole che si possono seguire quando si “contratta” un investimento finanziario con un promotore (o un private banker).


(1) conoscere il promotore finanziario e verificare l'identità


I promotori finanziari devono obbligatoriamente essere iscritti all'albo e la loro attività deve avvenire nel rispetto di norme deontologiche. E' facile verificare se il promotore finanziario è iscritto all'albo anche attraverso il sito web della CONSOB (controlla).
In secondo luogo, il promotore opera per conto di un intermediario (banca - società finanziaria etc.) regolarmente iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Colui che vi propone l'investimento, quindi, deve possedere quantomeno un documento (ad esempio un tesserino) che attesti la sua regolare iscrizione all'albo dei promotori.
Non esitate a richiedere l'esibizione del documento al promotore e fatevi dire per quale intermediario egli presta la propria opera.
Il Regolamento Consob prevede che il promotore, al momento del primo contratto, è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni rispetto alla propria qualifica: "[il promotore] consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato (n.d.r. banca o sim), da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso [...]"(art. 108 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (c.d. Regolamento intermediari)).

(2) chiedere informazioni dettagliate al promotore in merito al prodotto offerto – farsi consegnare il prospetto informativo

Colui che vi offre il prodotto finanziario, al fine di invogliarvi all'acquisto, tenderà ad illustrarvi i rendimenti dello stesso e le possibilità di guadagno nel breve/medio termine.
In molte circostanze l'investimento viene descritto come interessante attraverso l'utilizzo di termini finanziari estremamente complessi e poco comprensibili.
E' vostro diritto richiedere al proponente di utilizzare un linguaggio assolutamente comprensibile e chiaro nell'illustrazione delle caratteristiche del prodotto offerto.
Fatevi indicare con chiarezza quale è il soggetto emittente, su quale mercato è negoziato il prodotto, la divisa, le commissioni di investimento previste, le modalità di rimborso.
Con la nuova normativa in materia finanziaria introdotta attraverso la direttiva Mifid, molti prodotti finanziari, anche se negoziati fuori dai mercati regolamentati, sono accompagnati da apposito prospetto informativo con il quale sono indicate le caratteristiche ed i rischi di investimento.
E' vostro diritto ottenere copia del prospetto.

(3) cercate di acquisire autonomamente notizie sul prodotto finanziario

La migliore difesa di fronte a questi tentativi di truffa è rappresentata dall'informazione, ovvero un investitore informato difficilmente può cadere in questi tranelli.
Non limitatevi a prendere copia dei documenti che vi vengono consegnati dal promotore, ma attivatevi e ricercate informazioni rispetto alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento che vi viene prospettato.
In questo senso, internet è certamente un mezzo che vi può aiutare permettendovi di ottenere, con estrema facilità, molte informazioni rispetto ai titoli offerti e può rappresentare, inoltre, una ottima opportunità per comparare i dati ottenuti dal promotore con quelli reperiti per via telematica.
Confrontate le strategie di investimento e le performance che il proponente vi ha promesso e verificate l'attendibilità rispetto ai risultati storici ottenuti dal prodotto.

(4) il promotore finanziario non può ricevere somme di denaro dal cliente – rifiutatevi di lasciare somme al proponente

Se il finto promotore vi chiede di perfezionare l'investimento attraverso la consegna di somme di denaro, ricordatevi che questa modalità e vietata dalla legge e rappresenta un evidente indizio che vi state trovando di fronte ad un tentativo di truffa.
L' art. 108 comma 5 del già citato Regolamento Intermediari dispone l'obbligo per il promotore di rifiutare ogni somma di denaro, anche a titolo di compenso.
Il cliente può perfezionare l'investimento mediante il versamento della somma pattuita attraverso assegno bancario, circolare o ordine di bonifico intestato al soggetto abilitato (banca intermediaria).
Ogni altra forma di pagamento è severamente vietata dalla legge e se vi viene richiesto un pagamento in denaro da consegnare al fantomatico promotore, dovete dubitare della bontà della proposta di investimento prospettatavi da quest'ultimo.

(5) controllate l'andamento del prodotto finanziario attraverso la documentazione inviata dalla banca
Ricordate, inoltre, che per verificare se l'investimento è stato effettivamente realizzato dovete prendere visione degli estratti conto che vengono regolarmente inviati presso il vostro domicilio da parte della banca.
Questi documenti sono gli unici che vi permettono di accertare che l'operazione è stata effettivamente posta in essere, nonché verificare il reale andamento del vostro investimento.

Può accadere, infatti, che il promotore si presenti presso la vostra abitazione con propri documenti dai quali risulti una diverso andamento del prodotto venduto, con performance ben più elevate rispetto a quelle realizzate. Dubitate di detti documenti e ricordatevi di verificare di persona quale è il risultato ottenuto dallo strumento finanziario che avete acquistato.

(6) Se siete stati raggirati dal promotore finanziario, ricordate che la sua banca è responsabile per i vostri danni
Gli episodi di comportamenti infedeli tenuti dai promotori finanziari si sono moltiplicati negli ultimi anni.
Usualmente la banca per la quale il promotore opera, pur rammaricandosi per l'attività illegale del proprio collaboratore, si dissocia dal opera truffaldina e si rifiuta di restituire i denari sottratti al cliente dal promotore infedele.

Il caso tipico è quello del promotore che si appropria delle somme ricevute dal cliente per i singoli investimenti finanziari.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito il principio secondo il quale la banca è responsabile per il fatto illecito del proprio promotore, in quanto esiste un collegamento necessario tra l'attività del promotore e l'istituto di credito.
La banca deve operare un'attività di controllo sull'opera svolta dal proprio promotore, cosicché nel caso di danni subiti dal cliente, anche l'istituto di credito è chiamato a rispondere per l'attività del collaboratore, come ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza sentenza 10 dicembre 2010 – 25 gennaio 2011, n. 1741.

giovedì 15 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: obbligazioni Argentina – il giudice americano si esprime in favore dei risparmiatori italiani

A Trentino inBlu radio sono stati trattati gli ultimi sviluppi della vicenda obbligazioni Argentina e di seguito vi proponiamo alcuni spunti emersi dalla trasmissione.

Novità importanti per gli acquirenti dei tango bond che hanno deciso di adire il tribunale dell'Icsid (Banca Mondiale) al fine di ottenere dall'Argentina la restituzione del capitale investito in obbligazioni.

Ricordiamo che la causa era stata avviata alcuni anni fa dagli obbligazionisti italiani attraverso la TFA (Task Force Argentina), un organismo creato dall'ABI e presieduto da Nicola Stock, con lo specifico fine di chiedere direttamente all'emittente (Argentina) il pagamento delle somme versate con l'acquisto delle obbligazioni. Somme rimaste congelate a seguito del rifiuto di rimborso opposto dal Governo Argentino nel dicembre 2001 con la dichiarazione di moratoria del debito estero.

La controversia legale è a lungo rimasta “bloccata” in quanto il giudice americano doveva valutare l'esistenza della propria giurisdizione rispetto all'azione, ovvero se il tribunale fosse o meno competente a decidere sull'intera vicenda.

Dopo aver a lungo atteso, lo scorso 4 agosto 2011 il tribunale dell'Icsid ha depositato il provvedimento con il quale si è dichiarato competente a decidere nel merito la causa, ordinando di avviare la discussione del merito della vicenda.

Questa decisione ha di fatto cancellato una delle principali difese proposte dalla Repubblica Argentina, la quale puntava sull'assenza di potere di decisione da parte del tribunale e conseguente affossamento della causa intentata dagli obbligazionisti italiani nei propri confronti.

Nicola Stock ha espresso soddisfazione per il provvedimento adottato ed ha osservato che “la decisione è un successo ed una soddisfazione per gli obbligazionisti italiani e sancisce il loro diritto ad avviare azioni legali contro l'Argentina”.

E' evidente, infatti, che l'esito positivo dell'azione legale – per la quale questa Associazione esprime ancora una volta i propri dubbi – appare più vicino alla luce del provvedimento pronunciato dal giudice americano.

Continueremo ad agire affinché sia stabilita la responsabilità dell'Argentina al fine di ottenere un equo risarcimento del danno patito dagli obbligazionisti italiani” ha aggiunto Stock, manifestando un nuovo ottimismo.

Stock dimentica, però, che il giudice americano ha risolto, solo dopo 5/6 anni, una questione preliminare e ancora non è stata avviata la fase di discussione del merito della vicenda.

In altri termini, a distanza di 10 anni dalla moratoria dichiarata dalla Repubblica Argentina, il processo nei confronti di quest'ultima non è ancora di fatto iniziato.

A ciò si aggiunga, e questo rende più incerta la bontà di questa azione legale, che anche in caso di esito positivo dell'azione giudiziaria avviata da TFA, non si intuisce in che modo potranno essere recuperati i soldi dei risparmiatori italiani.

Tutti questi aspetti rendono poco credibile, a parere nostro, questa azione legale anche se registriamo il punto segnato da TFA nei confronti dell'Argentina. 

lunedì 29 agosto 2011

Libretti di risparmio al portatore con importo superiore a 2.500 euro? entro il prossimo 30 settembre 2011 devono essere estinti


La scadenza è prossima e quindi vale la pena ricordare la novità che interviene con il prossimo 1° ottobre 2011 per i libretti di risparmio al portatore.
La nuova normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 con aggiornamento del d.l. 138/11) ha stabilito che dallo scorso mese di luglio il saldo dei libretti di deposito a risparmio al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 €.
Il possessore di libretto con importo superiore a 2.500€ deve, entro il prossimo 30 settembre 2011, essere estinto o ridotto al di sotto della soglia appena richiamata.


La violazione è punita, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto stesso e che comunque non potrà essere inferiore a 3.000 €.


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