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domenica 31 ottobre 2010

Secondo la Cassazione anche l'emittente di un prodotto finanziario è responsabile del danno subito dal risparmiatore

La sentenza della Suprema Corte non è recentissima, ma riteniamo utile proporla in quanto stabilisce che il soggetto emittente di prodotti finanziari, in particolar modo fondi comuni di investimento, è tenuto a controllare l'attività svolta dagli intermediari che sollecitano l'investimento presso la propria clientela.

Il settore del risparmio gestito ha scontato negli ultimi anni grosse perdite ed il malcontento dei risparmiatori, i quali non hanno tratto alcun giovamento da questo tipo di operazioni finanziarie.

In molti casi, l'investitore si è rivolto al soggetto emittente il prodotto lamentando di non essere stato adeguatamente informato sulle caratteristiche del prodotto venduto.

Quest'ultimo declinava qualsiasi responsabilità per le negative performance segnate dallo strumento finanziario ed invitava il consumatore a rivolgersi, eventualmente, alla sua banca per contestazioni in merito all'informativa.

La Cassazione ha stabilito che anche il soggetto emittente può, a seconda dei casi, essere responsabile per i danni subiti dal cliente per l'esito negativo del prodotto finanziario.


Corte di Cassazione Sez. III Civile, 5 giugno 2009, n. 12994 – Pres. Vittoria – Rel. Lanzillo.

omissis


Fatto

- Il giorno 12.11.2008 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- Con atto notificato il 15.4.1992 C.G. e P.S. hanno convenuto davanti al Tribunale di Messina la s.p.a. Interbancaria Nazionale di Gestione (d'ora in avanti, I.N. GESTIONE), per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illecito di un agente della società.

Esponevano che nel 1989, avendo deciso di investire i propri risparmi nei fondi gestiti dalla società convenuta, avevano consegnato a B.R.M., responsabile dell'Agenzia di Messina dell'Interbancaria, due assegni per complessive L. 12.300.000, ricevendo successivamente lettere 4.4.1989 e 25.7.1989 di conferma dell'investimento, su carta intestata della società convenuta.

Nell'ottobre del 1990, avendo chiesto il rimborso dell'investimento e degli interessi maturati, nulla avevano potuto ottenere, in quanto il B. si era indebitamente appropriato del loro denaro, come di quello di altri clienti, per il che ha successivamente riportato condanna in sede penale.

Avendo essi chiesto il risarcimento dei danni alla convenuta, questa li aveva invitati a rivolgersi alla s.p.a. Interbancaria Nazionale Investimenti (d'ora in avanti, I.N.INVESTIMENTI) che aveva conferito al B. l'incarico di agente. Quest'ultima non aveva dato alcun seguito alle loro richieste e pertanto essi hanno citato in giudizio la società titolare della gestione del fondo.

2.- La I.N.GESTIONE si è costituita, contestando la sua legittimazione passiva, in quanto la distribuzione delle quote del fondo da essa gestito era affidata ad altra società, cioè alla suddetta I.N.INVESTIMENTI, per la quale lavorava come agente il B.; che pertanto ogni responsabilità per gli illeciti di quest'ultimo era da ascrivere a questa seconda società.

3.- Gli attori hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la I.N. INVESTIMENTI, ma il Tribunale non si è pronunciato sull'istanza e - con sentenza n. 2157 del 2002 - ha condannato la società convenuta alla restituzione della somma versata dagli attori, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, nonchè al risarcimento dei danni, equitativamente liquidati in L. 2.500.000, oltre al rimborso delle spese processuali.

4.- Su appello della società soccombente, a cui hanno resistito i danneggiati, con sentenza 26 marzo-29 maggio 2007 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto le domande di risarcimento dei danni, per difetto di legittimazione attiva della I.N.Gestione.

Ha rilevato la Corte di appello che l'appellante ha documentato di essere società separata e diversa dalla consociata I.N.Investimenti, alla quale era affidato il collocamento dei fondi da essa gestiti, e che il B.R. era agente provinciale di questa seconda società, la quale ultima, quindi, è tenuta rispondere dell'illecita appropriazione dei denari dei clienti. Ha condannato gli appellati a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado ed a pagare la metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensando la metà rimanente.

5.- Con atto notificato il 13.12.2007 i coniugi C.- P. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza, affidandone l'accoglimento ad un solo motivo. Resiste con controricorso la I.N. Gestione (oggi BNL Gestioni Società di gestione del risparmio p.a.).

6.- Con l'unico motivo - deducendo violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti assumono che la società resistente è da ritenere responsabile ai sensi della L. 4 giugno 1985, n. 281, art. 15, comma 4, e dell'art. 7 n. 7 del Regolamento Consob 10 luglio 1985 n. 727, norme che entrambe subordinano il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di sollecitazione del pubblico risparmio alla presentazione di garanzie relative al risarcimento dei danni arrecati a terzi da coloro che a qualunque titolo operino nel loro interesse, nonchè all'impegno di risarcire tali danni. La stessa responsabilità va desunta dall'art. 2049 cod. civ. e dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1.

Rilevano che agli effetti della responsabilità non occorre un rapporto di subordinazione fra la società e l'ausiliario che abbia arrecato il danno, essendo sufficiente la mera collaborazione e, quanto al nesso causale, un rapporto di occasionalità necessaria fra il danno arrecato a terzi e l'incombenza disimpegnata per il contraente. La società resistente è da ritenere responsabile poichè essa stessa gestiva i fondi di cui era stato affidato al B. il collocamento nella provincia di Messina. Si tratterebbe pertanto di un rapporto di commissione, idoneo a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l'incarico. Il motivo di ricorso si conclude con il seguente quesito: "Dica la Corte di cassazione se nel caso in esame vi sia stata, da parte della Corte di appello di Messina, violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 2049 cod. civ., essendosi di fatto instaurato un rapporto di commissione ex art. 1188 cod. civ., idoneo a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha dato l'incarico, per il fatto illecito compiuto dall'incaricato".

7.- Il ricorso è inammissibile.

7.1.- La formulazione del quesito non è in termini, così come non appaiono rilevanti le censure sollevate con il motivo di ricorso. A parte l'erroneo richiamo dell'art. 1188 cod. civ., che nulla ha a che fare con il contratto di commissione e con la responsabilità del mandante, la questione rilevante ai fini del decidere non consiste nello stabilire se l'ausiliario, del cui comportamento il contraente deve rispondere ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., possa essere anche un collaboratore non dipendente, ed in particolare un commissionario.

Si tratta invece di stabilire se l'agente che ha commesso l'illecito sia da considerare ausiliario della IN Gestioni, come assume la ricorrente, o ausiliario della IN Investimenti, come ha ritenuto la Corte di appello, negando la legittimazione passiva della prima società, ed in base a quali principi di diritto la decisione impugnata sarebbe da ritenere errata.

La Corte di appello ha accertato in fatto - con valutazione di merito, non suscettibile di riesame in questa sede, e comunque non contestata - che il B. ha ricevuto l'incarico di agente dalla s.p.a. IN Investimenti, società diversa ed autonoma rispetto alla s.p.a. IN Gestioni, pur se appartenente al medesimo gruppo. Ha perciò ritenuto che del comportamento del B. debba rispondere solo la IN Investimenti.

1 ricorrenti avrebbero dovuto specificare a che titolo ed in base a quale principio di diritto l'illecito comportamento del B. sarebbe imputabile non solo alla società che si è direttamente avvalsa della collaborazione di lui, ma anche alla IN Gestioni.

Le leggi speciali richiamate dai ricorrenti (L. 4 giugno 1985, n. 281; Regolamento Consob 10 luglio 1985 n. 727; L. 2 gennaio 1991, n. 1) riguardano in genere obblighi e responsabilità delle società di intermediazione mobiliare, ivi incluse quelle che si occupano solo del collocamento dei valori mobiliari, qual'è la IN Investimenti.

Non sono quindi significative in ordine al problema di stabilire quale delle due società sia da ritenere responsabile del comportamento del B., nel caso di specie.

L'attività di collocamento dei fondi si potrebbe certamente presentare come ausiliaria delle attività di emissione e di gestione (per esempio ove la società di collocamento agisca quale mandataria delle società di emissione e di gestione e non in proprio), si che si potrebbe configurare una responsabilità di queste ultime per il comportamento della prima, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ..

Ma, per l'appunto, ausiliaria sarebbe da considerare la società, prima ancora che il singolo dipendente di cui essa si sia avvalsa e che abbia commesso l'illecito (diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti), e dovrebbero essere dedotti e dimostrati i presupposti di fatto di una tale qualificazione giuridica (che la società di gestione abbia agito come mandataria e non in proprio, ecc.). Ciò non risulta in alcun modo non solo dalla formulazione del quesito - il che sarebbe di per sè sufficiente a comportare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. civ., S.U. 8 maggio 2008 n. 11210; Cass. civ., Sez. 3, 9 maggio 2008 n. 11353) - ma neppure dall'illustrazione del motivo, che trascura l'accertamento in fatto della Corte di appello e formula le censure come se il B. avesse ricevuto l'incarico (ancorchè di mera collaborazione) direttamente dalla società resistente, senza peraltro contestare il relativo accertamento in fatto, contenuto nella sentenza impugnata.

Il motivo di ricorso, ed il quesito in cui esso si riassume, risultano quindi inidonei a giustificare la cassazione della sentenza impugnata.

8.- Il ricorso si presta ad essere avviato alla trattazione in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile." La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

- Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Inizio documento


Diritto


1.- Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso e del controricorso, ritiene che erroneamente la Corte di appello abbia escluso la legittimazione passiva della I.N. Gestione, quale responsabile dei danni subiti dai ricorrenti.

2.- Questi hanno dedotto che il B.R., responsabile dell'appropriazione indebita del denaro dei clienti, era il diretto responsabile dell'Agenzia di Messina della resistente, alla quale questa aveva affidato il collocamento dei fondi da essa gestiti, e la circostanza non risulta contestata.

L'agenzia, pur se costituita in forma di società per azioni, ebbe ad agire quale mandataria ed ausiliaria della resistente, ai fini della distribuzione delle quote del fondo.

Tanto è vero che il contratto sottoscritto dai ricorrenti è stato redatto su moduli forniti dalla stessa IN-Gestione e che quest'ultima ebbe a confermare direttamente agli investitori l'avvenuta sottoscrizione delle quote, con lettere 4.4.1989 e 25.7.1989 redatte su propria carta intestata e inviate dalla propria sede in Milano, manifestando così di essere essa stessa la parte contraente.

3.- A fronte di tali elementi di fatto - che non appaiono contestati - la sentenza impugnata non avrebbe potuto escludere, senza motivazione alcuna, la corresponsabilità della IN-Gestione per l'operato della sua mandataria, IN-investimenti, come ha più volte deciso questa Corte, in materia di responsabilità della società mandante per i danni arrecati dagli agenti di assicurazione nell'esercizio delle incombenze loro affidate, quando l'agente si sia avvalso della sua qualità per consumare l'illecito, e la sua attività sia apparsa al terzo in buona fede verosimilmente rientrante nei limiti del mandato (Cass. Civ. Sez. 3^, 27 giugno 1984 n. 3776; Cass. Civ. Sez. 3^, 19 dicembre 1995 n. 12945; Cass. Civ. Sez. 3^, 3 aprile 2000 n. 4005).

La circostanza che l'agente operi in forma di società per azioni non vale ad escludere che, con la responsabilità diretta della società agente per l'operato dei suoi dipendenti - ben messa in luce dalla resistente nelle sue difese - possa concorrere la responsabilità della mandante e diretta interessata al collocamento, in base ai principi generali di cui agli artt. 1228 e 2049 cod. civ., circa la responsabilità del contraente per gli inadempimenti dei suoi ausiliari, qual è da considerare l'agente di vendita (sia esso individuo o società) ed i soggetti del cui comportamento l'agente è tenuto a rispondere.

Ove poi la mandante sia una società di gestione di titoli di investimento, come nel caso di specie, non si può consentire che essa si sottragga alle rigorose norme in tema di responsabilità delle società finanziarie nei confronti degli investitori per il solo fatto che i soggetti a cui abbia affidato la distribuzione delle quote del fondo operino in forma societaria (tanto più quando la società affidataria appartenga al suo medesimo gruppo).

Solo nei rapporti interni fra mandante e mandataria si potrà discutere di quale sia il soggetto effettivamente e direttamente responsabile dell'illecito.

4. - In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, la quale deciderà la vertenza uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

"In virtù dei principi contenuti negli artt. 1228 e 2049 cod. civ., la società di gestione di fondi di investimento è tenuta a rispondere nei confronti dei terzi in buona fede dei danni loro arrecati dall'illecito comportamento della società mandataria a cui sia stata affidata la distribuzione delle quote del fondo.

La mandante risponde nei confronti dei terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari della mandataria, restando relegata ai rapporti interni la ripartizione delle responsabilità fra mandante e mandataria".




P.Q.M



La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2009

giovedì 28 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al Blog:Il mutuo


Il contratto di mutuo.

Secondo il codice civile che né da la definizione all’art.1813 c.c. "il mutuo è un contratto con il quale una parte (mutuante) concede all'altra parte (mutuatario) una determinata quantità di denaro (o di altre cose fungibile) e l'altra si obbliga a restituirne altrettante della stessa specie e qualità”.

Costi e rate del mutuo.

Il contratto di mutuo è un contratto a titolo oneroso e pertanto il mutuatario oltre a restituire la somma prestata a mutuo (capitale) deve corrispondere all’istituto erogante anche gli interessi secondo le scadenze concordate (rata mensile, trimestrale, semestrale).
Vi sono molte forme e modalità di calcolo degli interessi, ma ne esporremo solo alcune tipologie normalmente più diffuse. Giova ricordare che il calcolo degli interessi avviene con il riferimento a dei parametri comuni, (detti anche più propriamente parametri di indicizzazione) oltre all’aggiunta dello spread (il guadagno della banca).

Tipologia di tassi:

Tasso fisso: per questa tipologia di mutui il tasso di riferimento è di solito Eurirs (Euro Interest Rate swap) e corrisponde alla media delle quotazioni alla quale le banche operanti nell’unione monetaria realizzano interest rate swap.
Questo tipo di finanziamento è consigliabile per persone con reddito fisso costante nel tempo, perché permette di conoscere sin da subito e a priori il costo totale del finanziamento, perché le rate rimarranno costanti e invariate nel tempo.
Lo svantaggio di questo tipo di finanziamento è legato al fatto che il debitore non potrà usufruire di alcun vantaggio se vi fosse un calo dei tassi di riferimento. Inoltre per tale tipologia di mutuo normalmente il tasso è più elevato rispetto a quello variabile.

Tasso variabile: per questa tipologia di mutui il tasso di riferimento è l’Euribor (Euro interbank offered rate), rilevato come la media ponderata dei tassi d’interesse al quale le banche europee operano i prestiti interbancari.
Questo tipo di finanziamento è consigliato per chi ha un reddito molto alto, ed eventualmente può accollarsi anche il rischio di un possibile aumento del tasso d’interesse e quindi della rata da pagare, a fronte della possibilità di poter veder diminuire la propria rata ed il proprio tasso d'interesse se muta il tasso di riferimento. Ne consegue che il mutuatario conosce l'importo della rata solo fino al primo momento di revisione contrattuale e le successive rate mutano in funzione dell'andamento dell’Euribor.

Tasso misto: questa tipologia di mutui è attuata per permettere al cliente di non dover scegliere subito il tipo di tasso, e l’ente erogante permette quindi che, per un certo periodo, il mutuo accordato possa avere tasso fisso, dopo di che il cliente può scegliere di mantenere il tasso fisso oppure passare a tasso variabile.
Doveroso precisare che sono definiti "a tasso misto "anche quei mutui caratterizzati anche dalla presenza simultanea di una componente di mutuo a tasso fisso ed una propria del mutuo a tasso variabile. Questo tipo di mutuo è anche detto "a tasso bilanciato" o “mix”.

Accanto a queste tipologie ve ne sono molte altre che qui elenchiamo a mero titolo di esempio:

1. Mutuo a tasso variabile e rata costante
2. Mutuo a tasso variabile con tetto massimo o a tetto massimo prestabilito o “CAP”
3. Mutuo a tasso rinegoziabile
4. Mutuo a gestione autonoma
5. Mutuo a tasso variabile con rata crescente
6. Mutuo a tasso fisso con rata crescente
7. Mutuo a tasso variabile con rata protetta
8. Mutui per i lavoratori atipici

Questi sono solo alcuni esempi dei tipi di mutuo proposti dalle banche, è opportuno pertanto ciascuno veda quale è il più adatto alle proprie esigenze.

Scelta del mutuo

Prima di effettuare la scelta del tipo di mutuo è importante che il consumatore sappia che anche in campo europeo il legislatore ha previsto alcune norme per la tutela del consumatore.
Ne è scaturito un "codice di condotta" che prescrive gli obblighi d’informativa precontrattuale che le banche sono tenute a fornire al consumatore interessato ad ottenere un mutuo diretto l'acquisto o alla ristrutturazione della propria casa di abitazione. Si è stabilito l’obbligo delle banche di fornire le informazioni necessarie attraverso un modello uniforme chiamato Prospetto informativo europeo Standardizzato (ESIS), cioè il contratto standard che ogni banca deve proporre per la presentazione di ogni mutuo e che chiunque può richiedere per poter confrontare offerte diverse e trovare la soluzione più vantaggiosa.
Grazie a questo tipo di prospetto unificato (sono presenti infatti 15 voci obbligatorie che costituiscono il contratto europeo) è possibile attraverso una griglia di parametri standard confrontare le condizioni di mutuo casa offerti alle varie banche.
Naturalmente, la fase d’informativa specifica tramite l’ESIS è preceduta da una fase d’informazione generale dove l'istituto di credito ha l’obbligo di fornire al potenziale cliente tutte le informazioni sui contratti di mutuo (garanzie richieste, tipologie di mutuo, tassi d’interesse, spese da sostenere per il contratto, informazioni sui vari fiscali) per consentire una scelta consapevole ed informata.

Limite di indebitamento

Prima di contrarre mutuo è opportuno che il consumatore sappia con precisione assoluta quale potrebbe essere il suo limite d’indebitamento per far fronte ad una spesa costante nel tempo, non dimenticando che anche il mancato pagamento anche di una sola rata può avere conseguenze molto pesanti.
Si consiglia pertanto nella valutazione della rata del mutuo, in particolare per i lavoratori dipendenti o comunque a stipendio fisso, di non superare un terzo dello stipendio netto mensile. Questo parametro è anche usato dalle banche per la concessione del mutuo stesso.

Rinegoziazione e portabilità

Qualora dovessero verificarsi difficoltà nel pagamento della rata, è opportuno rivolgersi al proprio istituto per chiedere eventualmente la rinegoziazione del mutuo stesso.
La rinegoziazione pertanto, è la modifica dei termini del contratto di mutuo e serve appunto a ricondurre il rimborso del prestito a condizioni più in linea con la situazione finanziaria del cliente.

La rinegoziazione può pertanto riguardare:
1. tipologia di mutuo
2. livello di tasso d'interesse applicato con revisione eventuale anche dello spread
3. La durata del mutuo (es: con l'allungamento del periodo di ammortamento, che comporta sicuramente un aumento complessivo degli interessi ma contestualmente l'abbassamento dell'importo delle singole rate).
La rinegoziazione del mutuo richiede necessariamente il consenso dell'ente erogante e si può effettuare senza spese tramite una scrittura privata, anche non autenticata, cioè senza la presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale. È bene ricordare che né la banca né il cliente possono esigere una modifica unilaterale delle condizioni del contratto di mutuo (salvo espressa previsione contrattuale).

La portabilità (o surrogazione)
Qualora la banca erogante non intenda modificare le condizioni contrattuali, o qualora si trovi in mutuo le cui condizioni sono migliori, si può pensare a trasferire in mutuo dalla banca ad un'altra tramite la detta operazione di portabilità.
L'importante precisare, che la portabilità permette la stipula di nuovo mutuo d’importo pari a quello residuo in essere, naturalmente a nuove condizioni più consone alla condizione finanziaria del cliente. Tale operazione avviene anche senza la richiesta preventiva di consenso della banca di provenienza, permettendo alla nuova banca anche di subentrare nella garanzia ipotecaria eventualmente rilasciata per il mutuo stipulato con la banca precedente.
La portabilità inoltre, non fa venir meno eventuali contributi o benefici fiscali precedentemente acquisiti, oltre ad essere un'operazione totalmente gratuita. La banca originaria, infatti, non può porre ostacoli ad effettuare la portabilità. Sono pertanto assolutamente gratuite sia la chiusura del vecchio contratto di mutuo, sia l'annotazione della surroga, sia la concessione del nuovo mutuo, includendovi istruttoria accertamenti catastali, eventuali costi notarili.

Estinzione anticipata del mutuo.
L'estinzione anticipata del mutuo è sempre possibile secondo quanto previsto dallo stesso contratto che comunque non deve mancare di indicare la "penale" da rimborsare alla banca in caso di esercizio di questo diritto.
Si ricorda inoltre, che nelle comunicazioni periodiche che devono essere inviate dalla banca al debitore, deve essere indicato almeno una volta all'anno, il compenso onnicomprensivo che il debitore sarà tenuto a pagare per estinguere anticipatamente il finanziamento.
Con l'entrata in vigore della legge n.40/2007 la penale di estinzione è vietata. La stessa legge, disciplina e limita le penali relative ai contratti di mutuo firmati anteriormente alla stessa legge.

venerdì 22 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog: social lending ovvero una forma alternativa di credito al consumo


In questo blog abbiamo già affrontato in precedenza il social lending identificandolo come forma alternativa attraverso la quale il risparmiatore può ottenere un finanziamento senza affidarsi al tradizionale intermediario bancario (banca - finanziaria).

Il prestito tra privati (anche definito come prestito peer to peer) è caratterizzato dal dialogo diretto tra le parti, ovvero tra il soggetto richiedente il denaro (il prenditore) e il finanziatore.

Il mezzo usualmente utilizzato è quello della rete, dove potenziali "acquirenti" e "venditori" trovano il luogo, una comunità virtuale che si appoggia su una piattoforma digitale, ove contrattare.

L'elemento caratterizzante il social lending è la disintermediazione, ovvero la presenza quasi "trasparente" di un soggetto che gestisce il rapporto tra le parti e si limita a controllare il grado di affidabilità di ogni soggetto che accede al mercato digitale.

Il vantaggio sostanziale di questa forma di credito al consumo è rappresentato dai tassi di interesse ai quali viene offerto il denaro, i quali sono sensibilimente più bassi rispetto a quelli praticati attraverso i canali ufficiali.

1. Come funziona un mercato di social lending?

Il consumatore interessato a veder finanziato un proprio progetto si iscrive ad una comunità digitale, richiedendo informazioni rispetto alla possibilità di ottenere la somma necessaria per sviluppare la propria idea.

L'intermediario "censisce" il richiedente determinando il suo grado di solidità finanziaria, ovvero la capacità per il debitore di adempiere regolarmente al proprio obbligo di restituzione del denaro ricevuto a prestito. Il giudizio espresso dall'intermediario riguarda anche la tipologia di progetto per la quale il consumatore avanza la propria richiesta di finanziamento
Sulla base dei dati ricevuti, l'intermediario esprime una classifica di merito del richiedente (A+, A, B, C) fondata sulla garanzia di rimborso del credito: il soggetto classificato C viene usualmente ritenuto non idoneo ad ottenere importi a prestito.

Il finanziatore, quindi, può venire a conoscenza immediatamente del grado di affidabilità del soggetto a cui viene destinato il proprio denaro.

Il grado di affidabilità del richiedente assolve anche la funzione di determinare la rischiosità del prestito e quindi il tasso di interesse che andrà applicato: più alto è il rischio di insolvenza del creditore, più elevato sarà il tasso d'interesse a cui quest'ultimo sarà assoggettato.

Successivamente alla determinazione del grado di solvenza del prenditore di denaro, quest'ultimo provvede ad inserire la richiesta di finanziamento sulla bacheca digitale per un periodo, al fine di trovare quale soggetto disposto a finanziare il suo progetto.

Durante questo periodo, infatti, i potenziali finanziatori potranno intercettare la richiesta e di fatto finanziarla. In alcuni casi, l'incontro tra domanda e offerta è automatico e si realizza attraverso l'incontro tra prestatore e richiedente.

Lo scambio, quindi, avviene direttamente tra le parti, le quali entrano in dialogo con il semplice accesso alla comunità virtuale offerta dall'intermediario. Quest'ultimo, come già detto in precedenza, si limita a controllare la regolarità delle procedure e raccolto il denaro dai prestatori secondo il tasso di interesse determinato, provvede a "girare" l'importo al richiedente, incaricandosi del servizio di gestione del successivo incasso mensile della rata composta dal capitale rimborsato, maggiorato dei relativi interessi.

Trovato il finanziatore, quindi, il richiedente potrà ottenere la somma finanziata che si impegnerà a rendere attraverso rate mensili, come avviene in un normale contratto di credito al consumo.

2. Il finanziatore come viene tutelato?

In realtà, il social lending può essere visto come una opportunità di investimento per coloro che dispongono di liquidità e vogliono trovare vie alternative, e più reddittizie, ove investire i propri risparmi.

Quali garanzie vengono offerte al prestatore di denaro in un mercato di social lending?

Il creditore viene tutelato attraverso il controllo e monitoraggio svolto dalla società che offre questo tipo di servizio, la quale si attiva per accertare la veridicità dei dati del richiedente il finanziamento attraverso le banche dati tradizionali (ad esempio eventuali segnalazioni alla centrale rischi a Banca d'Italia).

La società intermediaria, inoltre, si impegna a garantire una percentuale - che varia a seconda dei casi - del capitale investito dal finanziatore, sicchè nell'ipotesi di insolvenza del debitore, l'intermediario assume l'obbligo di rendere al finanziatore parte della somma da quest'ultimo corrisposta.
L'intermediario assume, inoltre, l'obbligo di assitere, anche giudizialmente, il finanziatore in tutte le azioni volte al recupero della somma di denaro concessa in prestito.

In alcuni casi, la società propone al finanziatore anche delle forme di garanzia - attraverso contratti assicurativi - volte ad evitare eventuali insolvenze del richiedente del prestito.

3. Quali garanzie dal soggetto fornitore di social lending?

Un ulteriore punto di critico collegato alla fornitura del servizio di social lending è collegato al grado di affidabilità che può fornire l'intermediario, ovvero colui che "dirige" l'intera attività di collegamento tra le parti.

Appare chiaro che questo tipo di mercato, fondato principalmente sulla fiducia esistente tra tutti i componenti, deve essere trasparente e sottoposto al controllo periodico finalizzato a consentire la regolarità delle operazioni.

In quest'ottica, l'attività svolta dalla Banca d'Italia è finalizzata a consentire che i soggetti fornitori del servizio bancario rientrino nel perimetro legale del Testo Unico Bancario evitando la creazione di zone grige prive di qualsiasi controllo.

Le vicende Zopa e Boober, con la cancellazione delle due società realizzata da Banca d'Italia, dimostrano che l'Organo di Vigilanza ha operato con finalità di controllo e verifica dell'attendibilità del soggetto erogatore del servizio.

L'iscrizione all'albo (intermediari finanziari o istituti di pagamento) creato da Bankitalia rappresenta, in tal senso, la prima garanzia di solidità finanziaria e trasparenza dell'iniziativa fornita dalla società che vuole dare avvio ad una attività di micro credito.
Quest'ultima, al fine di poter svolgere tale attività, è tenuta a rispettare i limiti legali previsti dalla Banca d'Italia.

Abbiamo già espresso il nostro pensiero positivo rispetto a questo tipo di iniziativa e confermiamo la nostra opinione rispetto al social lending che rappresenta una forma alternativa e nuova di credito al consumo attraverso la quale soggetti alternativi possono presentarsi sul mercato ed offrire altre opportunità per i risparmiatori che intendano ottenere piccoli finanziamenti. Appare comunque importante l'attività di monitoraggio e controllo svolta da Banca d'Italia e finalizzata a garantire la trasparenza dell'operazione.

mercoledì 20 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog: quando e come può essere ceduto il quinto


La cessione quinto dello stipendio è un finanziamento personale non finalizzato, a tasso fisso con rimborso a rate costanti, che può essere ottenuto dai lavoratori dipendenti e dai pensionati.
Differenza sostanziale rispetto al prestito personale sta nel fatto che il rimborso della rata concordata non è eseguito dal richiedente ma dal datore di lavoro nel caso di dipendenti, dall'istituto di previdenza nel caso dei pensionati. Questo pagamento avviene trattenendo l'importo concordato direttamente dallo stipendio o dalla pensione prima di questi siano versati ai legittimi titolari.

La cessione del quinto, giuridicamente parlando, si inquadra nell'articolo 1260 del codice civile come cessione di credito a terzi a titolo oneroso.

Si parla di cessione quinto giacché l'importo della rata che deve essere trattenuta dallo stipendio (o dalla pensione) per il pagamento del finanziamento ricevuto non può eccedere la quinta parte dello stipendio netto mensile, salva l'ipotesi residuale qualora sia concessa la cessione dei due quinti dello stipendio. Si parla in questo caso di prestito con delega di pagamento o "doppio quinto". E' comunque un'eccezione alla regola generale. La delega di pagamento, in questo caso, è in pratica una seconda trattenuta di aumentare massimo pari fino al 20% dello stipendio che si affianca alla rata della cessione del quinto portando la cessione totale al 40%.

Unica differenza sostanziale tra cessione quinto e delega di pagamento (o doppio quinto) e che nel primo caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare, mentre nel secondo caso (del doppio quinto) può decidere di accettala o meno. Tale forma di cessione, legislativamente parlando, sarebbe possibile solo sullo stipendio pertanto non è teoricamente accessibile ai pensionati.

La quota di finanziamento legata alla cessione del quinto dipende dalla durata del rapporto di lavoro e dal TFR maturato. Infatti, oltre alla stabilità del posto di lavoro, l'operazione trova un'altra garanzia formale e sostanziale nel trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente o nella pensione, che hanno una funzione di tutela per il finanziatore di fronte al rischio di perdita di lavoro, l'infortunio o rischio vita. Anche per questo motivo il debitore non può, durante il finanziamento, chiedere anticipi sul TFR. Deve inoltre sottoscrivere un'assicurazione rischio vita o rischio impiego, che garantisca in caso di mancato pagamento la copertura dell'importo ancora dovuto eventualmente eccedente il TFR cumulato. Il costo di tali assicurazioni è trattenuto direttamente dall'istituto finanziatore che versa naturalmente al richiedente un importo del finanziamento al netto dei suddetti costi.

La cessione del quinto ha trovato larga diffusione soprattutto grazie alla possibilità che concede di ricorrere a forme di finanziamento a chi abbia subito protesti o che sia considerato come cattivo o rischioso pagatore.

Possono accedere al prestito coloro possiedono una pensione:

• di anzianità
• di vecchiaia
• di reversibilità (con dei limiti)

Non possono essere oggetto di cessione del quinto le pensioni:

• di invalidità civile
• di inabilità
• le pensioni e l'assegno sociale

Non posso essere inoltre cedute le pensioni con più titolari (cointestati) e l'istituto potrebbe non accettare la cessione di una pensione di reversibilità.

Determinazione del quinto

Ai fini della determinazione del quinto, è possibile cumulare tutte le pensioni dello stesso ente e che rientrano fra quelli cedibili, se intestate alla stessa persona.
In ogni caso la rata del finanziamento non può comunque intaccare il trattamento minimo di euro 530.

L’istituto finanziatore inoltre potrebbe non considerare cedibile una pensione sulla quale è in corso un pignoramento non estinguibile. In questo caso l'importo cedibile è calcolato sino ad un quinto della pensione, meno la parte pignorata, salvo comunque il reddito minimo di euro 530.

Vincoli particolari minimi sono in vigore per i lavoratori con contratti a tempo determinato (durata minima del finanziamento non può essere mai inferiore a due anni) per gli apprendisti (alcuni istituti propongono cessione ad hoc.)

Poiché la cessione del quinto è un'operazione di credito piuttosto tutelata (dallo stipendio e dal TFR o dalla pensione) la possibilità del richiedente di accedere al finanziamento è molto alta.

L’importo massimo finanziabile dipende quindi da:

• anni di anzianità lavorativa
TFR accumulato
• importo della retribuzione o della pensione

Molti operatori propongono di ottenere un anticipo della somma finanziata prima dell'erogazione del finanziamento vero e proprio. Si sconsiglia di accettare tale modus operandi in quanto sulla somma anticipata è richiesto spesso il pagamento di ulteriori commissioni che vanno ad aumentare il costo del finanziamento.

Documentazione necessaria richiesta cessione quinto:

• dati anagrafici personali
• certificato di stipendio (per i lavoratori dipendenti), TFR maturato, eventuale pignoramento o trattenute sullo stipendio.
• ultima busta paga (o cedolino di pensione per i pensionati.)
• il benestare dell'azienda che s’impegna ad effettuare i pagamenti.
• il richiedente finanziamento dovrà inoltre disporre opportuna delega a favore del datore di lavoro, a prelevare mensilmente dallo stipendio l'importo necessario per il pagamento delle rate e per la cessione a terzi.

La cessione del quinto dello stipendio non comporta per il datore di lavoro alcun rischio. Infatti, nel caso di cessione quinto per i dipendenti di aziende private, il TFR già maturato e le quote che matureranno, sono vincolate a favore dell'istituto erogante e in caso di perdita del posto di lavoro l'istituto potrà rivalersi sul TFR maturato fino alla copertura del debito residuo. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici non esiste alcun vincolo sul loro TFR in quanto questo è gestito dall'Inpadap e quindi non può costituire oggetto di grazia.

Elementi del contratto di cessione quinto:

• ammontare del finanziamento e modalità
• tasso d'interesse praticato (tan)
• tasso annuo effettivo globale (taeg)
• numero, importi, scadenze delle singole rate
• dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il taeg può essere eventualmente modificato e l'importo da causare degli oneri che sono esclusi dal calcolo del taeg
• eventuali garanzie richieste
• coperture assicurative

Estinzione anticipata:

E' sempre possibile estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, con il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento, oltre ad una penale di estinzione anticipata (generalmente è sempre prevista nel contratto). Tale penale è di solito dell'1%.

Quesiti:

Cosa succede se il datore di lavoro non paga le rate del finanziamento?

Può accadere che il datore di lavoro decida di non versare regolarmente le rate del finanziamento soggetto a cessione del quinto. In questi casi, il debitore principale deve avvisare la finanziaria che le somme oggetto di rimborso sono già state trattenute dal proprio stipendio, inviando, ove del caso, copia delle buste paga.

La società finanziaria può, in tali casi, chiedere il pagamento sia al datore di lavoro che al debitore principale, pretendendo da quest'ultimo di adempiere all'obbligo pecuniario disatteso dall'azienda.

Nel caso di mancato pagamento delle rate si rischia di essere segnalati al Crif?

Il mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento con cessione del quinto non può provocare la segnalazione del debitore nella banca dati del Crif.



giovedì 14 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog: i punti salienti delle nuove norme in materia di credito al consumo


Con il recente D.Lgs. n. 141/2010 anche il legislatore italiano ha dato piena attuazione alle nuove norme comunitarie previste in materia di credito al consumo e contratti di finanziamento, introdotte attraverso la Direttiva 2008/48/CE.
In seguito all'entra in vigore della norma di attuazione, il CICR sta predisponendo l'emanazione di tutte le norme secondarie volte a garantire il pieno rispetto delle novità legislative.
In seguito, gli intermediari bancari (banche, finanziarie etc) avranno 90 giorni per adeguarsi al nuovo quadro normativo: i primi mesi del 2011 dovrebbero consentire una piena attuazione delle nuove regole previste in materia.


Perchè queste norme?
L'intento perseguito dall'Unione Europea attraverso la Direttiva 2008/48/CE è quello di uniformare il diritto in materia di credito al consumo e permettere una più efficacie tutela in favore della parte più debole di questi contratti, ossia il consumatore.
Non di rado, infatti, è accaduto che molti di questi contratti nascondevano al loro interno clausole poco trasparenti e volte a sfavorire il consumatore.
Le norme introdotte con la Direttiva mirano a consentire una maggiore trasparenza nei rapporti di credito consentendo, in primo luogo, l'esercizio di tale attività solo a soggtti affidabili e sicuri.
Vengono introdotti nuovi e più efficaci sistemi di controllo delle attività svolte dall'intermediario bancario e vengono previste sanzioni più incisive nei confronti dei soggetti trasgressori.
Le novità, invero, non si esauriscono a ciò, ma riguardano anche i consumatori, per i quali vengono previste positive novità.


Quali novità?
- In primo luogo, la norma stabilisce che le novità reolamentari riguardano tutti i contratti di credito al consumo di importo compreso tra € 200 e € 75.000,00: viene quindi ampliata la forbice dei rapporti finanziari di concessione di credito rientrante in questa disciplina;
- Vengono introdotte nuove e più stringenti norme in materia di pubblicità del servizio offerto. L'intermediario bancario è tenuto ad offrire annunci più chiari ed illustrati al fine di specificare tutte le condizioni contrattuali applicate per quello specifico rapporto (tasso, spese, TAEG, importo rate e montante);
- Il requisito di trasparenza non si esaurisce alla sola divulgazione delle caratteristiche del contratto, ma impone al finanziatore di aggiornare ed adeguare i dati forniti al potenziale cliente.;
- Viene ampliata la possibilità per il consumatore di acquisire la fonte delle informazioni creditizie sul suo conto da parte della banca;
Un aspetto molto importante è quello relativo al recesso dal contratto: il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni. L'esercizio del diritto di recesso, inoltre, deve essere gratuito;
- Cambiano le regole che riguardano il caso in cui il fornitore del bene e/o del servizio risulti inadempiente. In tal caso, ossia quando il vendore non rispetta il contratto ovvero i prodotti o i servizi sono viziati, il consumatore ha diritto al recesso e alla restituzione delle somme versate.
- Novità anche in materia di contratto di mutuo. In seguito all'entrata in vigore della riforma, la banca non potrà più prevedere nei nuovi contratti di mutuo modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, come ad esempio quella relativa al tasso di interesse applicato. Viene inoltre estesa la disciplina della portabilità del mutuo anche ai contratti nei quali il mutuatario non è un consumatore (i.e. società).
- Gli operatori commerciali (supermercato, negozio, store, catene) non potranno più promuovere ed offrire carte revolving, carte a saldo, anche fidelity in assenza di intermediario bancario.
- Infine, le nuove norme prevedono che l'invalidità del contratto principale di acquisto comporterà probabilmente anche la dichiarazione di invalidità del contratto di finanziamento (invalidità indiretta).


Entrata in vigore:
Come già detto, la riforma entrerà in vigore da quando il CICR emanerà le norme secondarie (entro 120 gg). In seguito, gli intermediari finanziari, ai quali viene comunque lasciata la possibilità di proporre osservazioni rispetto alle norme applicate, dovranno adattarsi entro 90gg.
Riteniamo plausibile che le nuove norme entreranno a pieno regime nei primi mesi del 2011.

lunedì 11 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog - Il credito al consumo


La pubblicità spesso ci induce a credere che chiunque possa permettersi di acquistare anche i prodotti in apparenza più inaccessibili e non sia un problema trovare il denaro per approfittare delle varie offerte o superofferte propinate dalla pubblicità televisiva, da ditte di vendita per corrispondenza, da grandi magazzini, mobilifici, negozi di apparecchi elettronici, ecc.
Conseguentemente appare che qualsiasi bene o servizio, può essere acquistato "a credito", o come si sul dire anche a “piccole rate” che poi cominceremo a pagare “tranquillamente” più in avanti nel tempo anche se ad oggi non abbiamo il denaro necessario per procedere al pagamento dell'intero acquisto, o meglio anche se lo avessimo, ci fa apparire comunque più conveniente l'acquisto previo finanziamento per rendere meno forte l’impatto economico del nuovo acquisto sulla nostra reale ed attuale situazione economica.
Queste forme di finanziamento, sono conosciute come "credito al consumo" ed è pertanto importante stabilire le condizioni vincolanti per le cessioni di beni e servizi, definire con precisione il contenuto dei contratti di credito al consumo, cominciando dalla stessa definizione.


Cos'è il credito al consumo?


Il credito al consumo è quindi la concessione di un prestito con dilazione del rimborso in forma rateale da parte di un soggetto autorizzato (banca - società finanziaria) a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (cd. consumatore).
In questo senso è importante ricordare che "consumatore" per il nostro codice è soltanto ed esclusivamente una persona fisica e non sia titolare di un'impresa individuale o familiare, né eserciti una professione intellettuale o un'attività economica in regime di autonomia. Sono pertanto sempre da considerarsi consumatori quanti, lavoratori dipendenti, pensionati, persone fisiche che non svolgono alcuna attività economica, si rapportino con un professionista come definito dall'art. 3 lettera c del Codice del Consumo.
Ne consegue per contro, che le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o un'attività gestionale autonoma (cioè imprenditori individuali-liberi professionisti) possono essere qualificati come consumatori soltanto se il contratto che concludono con il professionista non è ricollegabile nemmeno indirettamente all'attività che svolgono.
Le regole sul credito al consumo si applicano ai finanziamenti fra i 154,94 ed i 30.987,41 euro.


Fatta questa breve premessa, esporremo brevemente alcune nozioni fondamentali riguardo al credito consumo iniziando dalla distinzione fondamentale dei due tipi di credito Disponibili che sono:
  • crediti finalizzati: il consumatore prende a prestito una somma determinata di denaro per l’acquisto di un bene specifico che deve essere indicato in contratto
  • crediti non finalizzati: il consumatore richiede una somma in credito ma il soggetto erogatore non si preoccupa di controllare la destinazione di detta somma
Per la validità del contratto di credito al consumo la legge prevede alcuni requisiti fondamentali che sono:
  • nome del soggetto erogatore (banca o finanziaria) e i dati identificativi del consumatore che lo richiede
  • ammontare e modalità del finanziamento
  • numero, importi e scadenza delle singole rate
  • indicazione di TAN (Tasso annuo nominale) e di TAEG (Tasso annuo effettivo globale) detto anche ISC (Indicatore sintetico di costo)
  • importo e causale di oneri esclusi dal TAEG
  • eventuali maggiori oneri in caso di mora
  • eventuali garanzie richieste
  • eventuali coperture assicurative del credito e non comprese nel TAEG
  • descrizione analitica dei beni o dei servizi acquistati (in caso di credito cd. finalizzato)
  • prezzo di acquisto in contanti, prezzo da contratto e importo di eventuale acconto (sempre in caso di credito finalizzato)
  • nessuna somma può essere addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali
  • il contratto deve essere stipulato per iscritto altrimenti è nullo.
Opportuno evidenziare anche quali siano le forme più diffuse di credito al consumo e le troviamo principalmente in:
  • prestito personale rateale
  • prestito finalizzato
  • carte di credito a saldo
  • carta di credito revolving
  • carte prepagate
  • cessione del quinto dello stipendio
Quando si procede all'acquisto di un bene tramite finanziamento con le modalità sopradescritte è importante ricordare che in realtà si pongono in essere due contratti distinti.
Il primo contratto intercorre tra noi e il venditore del bene che vogliamo acquistare, mentre il secondo intercorre fra noi e la società finanziaria o la banca che ci concede il finanziamento per l'acquisto di quel bene se trattasi di acquisto finalizzato, una serie di beni non definiti se trattasi di finanziamento non finalizzato. È importante tenere presente questa duplicità di rapporti per calcolare attentamente ed esattamente il costo reale del bene (o dei beni) che andiamo ad acquistare.
Per quanto riguarda infine la possibilità di rimborso anticipato di credito al consumo è utile ricordare che questo può essere effettuato in genere in qualsiasi momento; in tal caso dovranno essere saldate le rate non ancora pagate fino a quel momento oltre il capitale residuo più un'eventuale penale non superiore all'1% del residuo. Per particolari categorie di credito al consumo - vedi le cessioni del quinto dello stipendio - l'estinzione anticipata può essere particolarmente onerosa, a seguito dell'integrale addebito di spese accessorie (es di intermediazione o di assicurazione).

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