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domenica 15 aprile 2012

Anatocismo: la Corte Costituzionale "cancella" il colpo di spugna sulla prescrizione

Questa domenica vi proponiamo una sentenza molto importante pronunciata di recente dalla Corte Costituzionale, con la quale è stato cancellato il colpo di spugna tentato lo scorso febbraio 2011 con il famoso decreto "milleproroghe" (vedi).

La norma introdotta con il milleproroghe aveva sostanzialmente ridotto la possibilità per il correntista di chiedere la restituzione delle maggiori somme versate per gli interessi anatocistici, reclamando l'illegittimità di quanto fatto pagare dagli istituti di credito per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

La legge n. 10 del 2011, pur non incidendo sul limite prescrittivo decennale entro il quale il correntista può reclamare la restituzione dei propri denari, aveva disposto che tale termine doveva decorrere dalla data dell'annotazione, ossia dal momento in cui il correntista aveva versato sul conto la provvista per coprire l'addebito da anatocismo, e non dalla data di chiusura del rapporto bancario, così come previsto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (vedi).

La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 78 del 2 aprile 2012, ha ritenuto detta norma in contrasto con l'ordinamento ed in particolare con l'art. 2935 c.c., così come rilevato da recenti sentenze dei giudici di merito che vengono richiamati dalla Consulta "in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine".

Secondo la Corte, la scelta adottata dal Legislatore, attraverso il richiamato "milleproroghe" produce un effetto dannoso nei confronti del correntista, in quanto rende "asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente" fra questi e la banca. Infatti, tale norma conduce all'effetto di "ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto, pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme illegittimamente addebitate".

I Giudici della Corte Costituzionale hanno, inoltre, contestato la scelta del decreto adottata dal Legislatore la qual non sarebbe nemmeno  motivata da ragioni di urgenza ed importanza tali da giustificare tale norma.

In conclusione, la Consulta ha ritenuto di dover dichiarare la incostituzionalità di tale norma, con conseguente cancellazione della stessa. Con buona pace del sistema bancario nazionale che tanto ha confidato in tale norma per salvare le proprie posizioni svantaggiose nei confronti dei correntisti.

Di seguito, vi proponiamo la sentenza n. 78 del 5 aprile 2012.


Corte Costituzionale sentenza 78/2012 anatocismo

giovedì 14 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog: i punti salienti delle nuove norme in materia di credito al consumo


Con il recente D.Lgs. n. 141/2010 anche il legislatore italiano ha dato piena attuazione alle nuove norme comunitarie previste in materia di credito al consumo e contratti di finanziamento, introdotte attraverso la Direttiva 2008/48/CE.
In seguito all'entra in vigore della norma di attuazione, il CICR sta predisponendo l'emanazione di tutte le norme secondarie volte a garantire il pieno rispetto delle novità legislative.
In seguito, gli intermediari bancari (banche, finanziarie etc) avranno 90 giorni per adeguarsi al nuovo quadro normativo: i primi mesi del 2011 dovrebbero consentire una piena attuazione delle nuove regole previste in materia.


Perchè queste norme?
L'intento perseguito dall'Unione Europea attraverso la Direttiva 2008/48/CE è quello di uniformare il diritto in materia di credito al consumo e permettere una più efficacie tutela in favore della parte più debole di questi contratti, ossia il consumatore.
Non di rado, infatti, è accaduto che molti di questi contratti nascondevano al loro interno clausole poco trasparenti e volte a sfavorire il consumatore.
Le norme introdotte con la Direttiva mirano a consentire una maggiore trasparenza nei rapporti di credito consentendo, in primo luogo, l'esercizio di tale attività solo a soggtti affidabili e sicuri.
Vengono introdotti nuovi e più efficaci sistemi di controllo delle attività svolte dall'intermediario bancario e vengono previste sanzioni più incisive nei confronti dei soggetti trasgressori.
Le novità, invero, non si esauriscono a ciò, ma riguardano anche i consumatori, per i quali vengono previste positive novità.


Quali novità?
- In primo luogo, la norma stabilisce che le novità reolamentari riguardano tutti i contratti di credito al consumo di importo compreso tra € 200 e € 75.000,00: viene quindi ampliata la forbice dei rapporti finanziari di concessione di credito rientrante in questa disciplina;
- Vengono introdotte nuove e più stringenti norme in materia di pubblicità del servizio offerto. L'intermediario bancario è tenuto ad offrire annunci più chiari ed illustrati al fine di specificare tutte le condizioni contrattuali applicate per quello specifico rapporto (tasso, spese, TAEG, importo rate e montante);
- Il requisito di trasparenza non si esaurisce alla sola divulgazione delle caratteristiche del contratto, ma impone al finanziatore di aggiornare ed adeguare i dati forniti al potenziale cliente.;
- Viene ampliata la possibilità per il consumatore di acquisire la fonte delle informazioni creditizie sul suo conto da parte della banca;
Un aspetto molto importante è quello relativo al recesso dal contratto: il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni. L'esercizio del diritto di recesso, inoltre, deve essere gratuito;
- Cambiano le regole che riguardano il caso in cui il fornitore del bene e/o del servizio risulti inadempiente. In tal caso, ossia quando il vendore non rispetta il contratto ovvero i prodotti o i servizi sono viziati, il consumatore ha diritto al recesso e alla restituzione delle somme versate.
- Novità anche in materia di contratto di mutuo. In seguito all'entrata in vigore della riforma, la banca non potrà più prevedere nei nuovi contratti di mutuo modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, come ad esempio quella relativa al tasso di interesse applicato. Viene inoltre estesa la disciplina della portabilità del mutuo anche ai contratti nei quali il mutuatario non è un consumatore (i.e. società).
- Gli operatori commerciali (supermercato, negozio, store, catene) non potranno più promuovere ed offrire carte revolving, carte a saldo, anche fidelity in assenza di intermediario bancario.
- Infine, le nuove norme prevedono che l'invalidità del contratto principale di acquisto comporterà probabilmente anche la dichiarazione di invalidità del contratto di finanziamento (invalidità indiretta).


Entrata in vigore:
Come già detto, la riforma entrerà in vigore da quando il CICR emanerà le norme secondarie (entro 120 gg). In seguito, gli intermediari finanziari, ai quali viene comunque lasciata la possibilità di proporre osservazioni rispetto alle norme applicate, dovranno adattarsi entro 90gg.
Riteniamo plausibile che le nuove norme entreranno a pieno regime nei primi mesi del 2011.

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