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giovedì 17 ottobre 2019

Etruria & C.: la via crucis burocratica per i risparmiatori vittime dei crac

Fonte: Il Fatto Quotidiano
8 luglio 2019
La Consap, società del ministero dell’economia, ha aperto il portale del Fondo indennizzi risparmiatori (Fir) delle banche “fallite”: Banca Etruria, Veneto Banca ecc. Manca solo la data, imminente, da cui partiranno i 180 giorni entro cui presentare le domande.

Nessuna obiezione sulla cosa in sé. Gravissime sono infatti le responsabilità degli organi di controllo e vigilanza, che hanno lasciato incancrenire le situazioni degli istituti di credito in questione, chiudendo gli occhi su cosa combinavano, allo sportello e nei bilanci. Qualche critica sulla procedura d’indennizzo però ci sta, in particolare per la burocrazia richiesta. Impietoso è il confronto con la vicenda degli azionisti e obbligazionisti Alitalia, conclusasi giusto dieci anni fa. Allora bastò firmare un modulo e consegnarlo alla banca o sim. Adesso è un lavoraccio: ci vuole una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la prova dell’eventuale provenienza da familiari o per successione e, oltre ad altro, in particolare gli estremi contabili degli acquisiti. Personalmente conservo i documenti bancari dal 1974, ma temo che alcuni risparmiatori siano meno ordinati.

venerdì 11 ottobre 2019

Mutuo indicizzato? valido se la banca fornisce tutte le informazioni al consumatore

Chi ha comprato i “diamanti da investimento” o, meglio, delle pietre piazzate con la collaborazione di molte banche come “beni rifugio” al doppio del loro reale valore e per di più con certificati incompleti e falsi, rimarrà deluso dalla sentenza resa dal Tribunale di Milano, la n. 66 dell’8 gennaio 2019. 

Il giudice milanese, in buona sostanza, è giunto a negare che la banca abbia assunto responsabilità di qualche tipo nel rapporto concluso tra il risparmiatore e le società di settore (tra le note: la ormai fallita Intermarket diamond business (Idb) di Milano  e Diamond private investment di Roma), anche se le vendite dei preziosi avvenivano nei suoi locali. 

Percorriamo, ora, i motivi che hanno spinto il Tribunale a rigettare il rimborso, cogliendo fin da subito che per vincere in giudizio è essenziale saper mettere in luce il ruolo autonomo che le banche assumono in questo tipo vendite (c.d. vendite piramidali).


Abbiamo già visto che tra il 2010 ed il 2015 alcuni istituti bancari – complice anche la formidabile demonizzazione dei risparmiatori italiani che si ostinano a tenere liquidità infruttifera nei propri conti dormienti ) – hanno fattivamente collaborato con alcune società, mettendo a loro disposizione il proprio pacchetto di clienti per proporre l’investimento in diamanti.

È facile, almeno nei fatti, scorgere una commistione di interessi tra la banca e le società di settore per truffare i clienti, ma molto più complesso evidenziarlo nelle aule di giustizia: a nostro parere, la mossa vincente è quella di far risaltare gli accordi commerciali che le banche stabiliscono con le società di settore e, posta questa premessa, contestare sin da subito la responsabilità da contatto sociale (vedi qui).

Tuttavia, così non è stato fatto nel caso che ci occupa, tanto è vero che la difesa del risparmiatore si è limitata a rappresentare alcune circostanze molto indicative, ma non determinanti, come ad esempio la vendita delle pietre all’interno dei locali della banca e per mezzo di suoi promotori, per poi chiedere, per ciò solo, sia l’annullamento del contratto concluso tra il cliente e la società di settore che l’inadempimento contrattuale, oltre che il risarcimento del danno in stretto collegamento.

Giocoforza il giudice, ha stoppato la domanda di risarcimento, peraltro affermando che “non solo le azioni di invalidità o di risoluzione devono essere ritenute infondate, non essendo state intentate nei confronti della controparte contrattuale, ma anche le azioni di natura restitutoria e risarcitoria.
Ciò in quanto le stesse sono inevitabilmente correlate (“per l’effetto”), come da conclusione, alle suddette azioni di natura contrattuale, e non sono state sviluppate in via autonoma, ossia dando risalto al ruolo autonomo di parte convenuta. (...) Mai del resto la posizione di parte convenuta [n.d.r. la banca] è stata specificamente illustrata nell’atto di citazione alla stregua di un terzo rispetto alla parte alienante, e ne è riprova la circostanza che ciò avrebbe comportato uno specifico onere argomentativo, nel senso di chiarire il fondamento sistematico di una responsabilità del terzo in ordine ad un contratto stipulato da altri soggetti”.


In altre parole, nonostante il ruolo della banca sia abbastanza articolato in queste vicende (e il dibattito ne dà atto) la difesa del cliente non è riuscita a sviluppare in modo determinate il ruolo della banca ed in particolare il profilo degli accordi commerciali. 


Di seguito, la sentenza n. 66/2019 del Tribunale di Milano.

sabato 5 ottobre 2019

Deutsche bank: la fine del mito bancario tedesco

La vicenda che sta riguardando il Gruppo Deutsche Bank nelle ultime settimane non può passare inosservata e rappresenta, ancora una volta, la fine del tradizionale metodo di concessione del credito in modo aggressivo e, alla lunga, inefficace.

E come al solito, coloro che subiscono (e subiranno) le conseguenze della grave crisi che ha riguardato il colosso tedesco sono (e saranno) i lavoratori, vittime della scure dei licenziamenti previsti dal maxi piano di ristrutturazione, e i consumatori (vedasi i piccoli investitori) che hanno visto i propri investimenti nella banca perdere valore negli ultimi tempi.

Analisti ed osservatori considerano positivo questo piano, idoneo a riposizionare Deutsche Bank nella giusta dimensione, e quindi dettato da un realismo in merito alle potenzialità della banca tedesca.

Non sappiamo se questo pensiero, positivo ed ottimista, sarà accompagnato da un miglioramento dei conti del Gruppo, ma a nostro parere questo piano di tagli rappresenta, innanzitutto, il fallimento della politica del credito attuata da Deutsche negli ultimi anni, da quanto cioè la banca ha cercato di proporsi sui mercati con il medesimo ruolo assunto dalle banche d'affari americane (Goldman Sachs, JP Morgan etc).

Questo ruolo ha portato la banca a depauperare molte risorse in operazioni risultate fallimentari, e coperte attraverso una politica fondata sui derivati finanziari, che alla lunga ha presentato il suo conto estremamente salato.

lunedì 30 settembre 2019

Diamanti - esclusa la responsabilità della banca nella vendita di preziosi nella filiale

Chi ha comprato i “diamanti da investimento” o, meglio, delle pietre piazzate con la collaborazione di molte banche come “beni rifugio” al doppio del loro reale valore e per di più con certificati incompleti e falsi, rimarrà deluso dalla sentenza resa dal Tribunale di Milano, la n. 66 dell’8 gennaio 2019. 

Il giudice milanese, in buona sostanza, è giunto a negare che la banca abbia assunto responsabilità di qualche tipo nel rapporto concluso tra il risparmiatore e le società di settore (tra le note: la ormai fallita Intermarket diamond business (Idb) di Milano  e Diamond private investment di Roma), anche se le vendite dei preziosi avvenivano nei suoi locali. 

Percorriamo, ora, i motivi che hanno spinto il Tribunale a rigettare il rimborso, cogliendo fin da subito che per vincere in giudizio è essenziale saper mettere in luce il ruolo autonomo che le banche assumono in questo tipo vendite (c.d. vendite piramidali).


Abbiamo già visto che tra il 2010 ed il 2015 alcuni istituti bancari – complice anche la formidabile demonizzazione dei risparmiatori italiani che si ostinano a tenere liquidità infruttifera nei propri conti dormienti ) – hanno fattivamente collaborato con alcune società, mettendo a loro disposizione il proprio pacchetto di clienti per proporre l’investimento in diamanti.

È facile, almeno nei fatti, scorgere una commistione di interessi tra la banca e le società di settore per truffare i clienti, ma molto più complesso evidenziarlo nelle aule di giustizia: a nostro parere, la mossa vincente è quella di far risaltare gli accordi commerciali che le banche stabiliscono con le società di settore e, posta questa premessa, contestare sin da subito la responsabilità da contatto sociale (vedi qui).

Tuttavia, così non è stato fatto nel caso che ci occupa, tanto è vero che la difesa del risparmiatore si è limitata a rappresentare alcune circostanze molto indicative, ma non determinanti, come ad esempio la vendita delle pietre all’interno dei locali della banca e per mezzo di suoi promotori, per poi chiedere, per ciò solo, sia l’annullamento del contratto concluso tra il cliente e la società di settore che l’inadempimento contrattuale, oltre che il risarcimento del danno in stretto collegamento.

Giocoforza il giudice, ha stoppato la domanda di risarcimento, peraltro affermando che “non solo le azioni di invalidità o di risoluzione devono essere ritenute infondate, non essendo state intentate nei confronti della controparte contrattuale, ma anche le azioni di natura restitutoria e risarcitoria.
Ciò in quanto le stesse sono inevitabilmente correlate (“per l’effetto”), come da conclusione, alle suddette azioni di natura contrattuale, e non sono state sviluppate in via autonoma, ossia dando risalto al ruolo autonomo di parte convenuta. (...) Mai del resto la posizione di parte convenuta [n.d.r. la banca] è stata specificamente illustrata nell’atto di citazione alla stregua di un terzo rispetto alla parte alienante, e ne è riprova la circostanza che ciò avrebbe comportato uno specifico onere argomentativo, nel senso di chiarire il fondamento sistematico di una responsabilità del terzo in ordine ad un contratto stipulato da altri soggetti”.


In altre parole, nonostante il ruolo della banca sia abbastanza articolato in queste vicende (e il dibattito ne dà atto) la difesa del cliente non è riuscita a sviluppare in modo determinate il ruolo della banca ed in particolare il profilo degli accordi commerciali. 


Di seguito, la sentenza n. 66/2019 del Tribunale di Milano.

sabato 13 luglio 2019

Fallimenti banche - arrivano le istruzioni per il risarcimento dei risparmiatori

Notizie positive per i truffati dalle banche venete che potrebbero ottenere, grazie al "Decreto crescita", un parziale ristoro della somma perduta a causa dell'errato investimento.

Consap, la Concessionaria per i servizi assicurativi Spa, ha pubblicato le istruzioni necessarie per partecipare alla procedura di rimborso delle somme investiti in titoli di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti.

Le istruzioni comunicate attraverso il sito web di Consap (www.consap.it) ribadiscono quanto previsto attraverso la via legislativa, ovverossia che le strade per il rimborso sono due, ed in particolare:

a.- Sei hai un reddito inferiore ad euro 35.000,00 o un patrimonio di investimenti inferiore a 100.000 euro, potrai accedere all'indennizzo forfettario pari al 30% dell’investimento per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti subordinate;

b,- Se non rientri tra i risparmiatori descritti nel punto a, la tua richiesta sarà sottoposta alla valutazione di una commissione che valuterà caso per caso.

Negli ultimi giorni, peraltro, è stato pubblicato via web il modulo per la domanda con tutte le istruzioni, attraverso un sito web specifico (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/)dove potete trovare tutte le informazioni per partecipare alla procedura.

Ricordatevi, a tal proposito, che per poter avere una maggiore possibilità di esito positivo, è necessario possedere tutti i documenti giustificativi della pretesa, e quindi il contratto di investimento, l'ordine di borsa, il fissato bollato, l'estratto del conto deposito titoli e tutte le informazioni idonee a legittimare la propria richiesta.

Per maggiori informazioni ed assistenza potete scrivere sos@consumatoreinformato.it.

giovedì 2 maggio 2019

Fideiussore e consumatore: quale tutela deve essere prevista?

Questa settimana torniamo a concentrare il ruolo di consumatore sotto un particolare profilo, ossia quando viene chiamato a prestare una garanzia in favore di un terzo (la fideiussione). 

In questo caso, trova applicazione il Codice del Consumo e tutte le norme previste in favore del consumatore? il Tribunale di Milano, la n. 12047/2018 emessa in data 29 novembre 2018, ha dato una risposta al tema sopra genericamente proposto, richiamando la normativa comunitaria ed analizzando i diversi profili che emergono in tale materia. 


In particolare, i diritti del consumatore come possono trovare applicazione nell’ambito di un rapporto di fideiussione bancaria, specie quando i fideiussori si limitano ad erogare garanzie ad una società senza assumere al suo interno incarichi e posizioni?

Il giudice milanese, nel caso di specie, è stato chiamato a decidere su una questione di competenza, chiamato a decidere in una vicenda processuale ormai usuale, ossia la pretesa di pagamento avanzata da una banca nei confronti del fideiussore.

Nel caso di specie, un’importante banca milanese ha chiesto ed ottenuto dal tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pagamento da parte dei fideiussori (coniugi dei soci) delle somme concesse in favore di una società.

Successivamente, i coniugi si sono opposti al decreto ingiuntivo sostenendo che, in qualità di meri fideiussori della società e quindi di consumatori, la banca doveva perorare la causa nel tribunale di Cremona, luogo di residenza degli opponenti, e non nel Tribunale di Milano.
Secondo il Tribunale di Milano, è dirimente il fatto che la banca non abbia dimostrato quale fosse la posizione professionale assunta dai coniugi all’interno della società garantita; in mancanza di questa prova fondamentale, la causa deve dunque essere radicata nel foro del consumatore, vale a dire il luogo di residenza dei fideiussori.


Di particolare pregio e chiarezza sono alcune porzioni della sentenza: “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata. Tale orientamento, infatti, in quanto fondato sull’esame della posizione del fideiussore, in relazione alle obbligazioni assunte, come soggetto autonomo e distinto rispetto al debitore principale, si ritiene maggiormente aderente alle finalità proprie della tutela consumeristica (…)”.


Peraltro, il giudice prende atto della carenza di prova offerta dalla banca in questi termini: “Nel caso di specie, deve poi rilevarsi come parte opposta, a fronte della contestazione avversaria, non forniva alcuna prova di un collegamento funzionale tra le odierne opponenti e la società debitrice (…) essendosi limitata a dedurre il rapporto di coniugio tra le stesse ed i soci della società”.

In definitiva, la circostanza che i fideiussori siano coniugi dei soci (ma, più in generale, la presenza di legami familiari o parentali coi soci) non vale a dimostrare che questi abbiano prestato la garanzia per scopi di natura imprenditoriale. Tale finalità, infatti, va dimostrata, ad esempio, indicando qual è l’incarico ricoperto dal fideiussore nella società o se questi ha sottoscritto o versato una quota del capitale sociale.

Di seguito, vi proponiamo la sentenza per esteso:

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