Highlights Consumatore informato

Caricamento notizie in corso...

mercoledì 16 dicembre 2015

Obbligazioni di Banca Marche, Popolare Etruria, CariChieti e CariFerrara. Dopo il danno la beffa per chi ha visto azzerarsi tutto

Fonte
www.ilrisparmiotradito.it
Dopo il danno, anche la beffa. Chi pochi giorni fa ha visto azzerarsi le sue obbligazioni, può prendersela (anche) con la Banca d'Italia per il danno subito, ma il resto deve dire grazie all'informazione economica italiana. Avrà infatti sentito in televisione e letto sui giornali che "non è stato applicato il bail-in", tanto temuto, e che "i risparmiatori sono salvi". La prima affermazione è formalmente vera ma fuorviante, la seconda bellamente falsa.

domenica 6 dicembre 2015

Bond Cirio: a Genova la banca condannata per non aver avvertito il cliente dei rischi

La sentenza che potete leggere di seguito affronta, ancora una volta, uno dei fallimenti imprenditoriali più importanti degli ultimi anni, ossia Cirio, nel quale sono rimasti coinvolti molti risparmiatori che avevano investito i propri risparmi.

La Corte d'Appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, ha ribadito il principio secondo il quale la banca che non renda noto al cliente i rischi collegati all'investimento di un prodotto finanziario ad alto rischio, negoziato fuori dai mercati regolamentati, risponde per i danni subiti dall'investitore.

Il Giudice di secondo grado genovese, riprendendo i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, ha chiarito che la banca ha un dovere di informazione verso l'investitore/cliente con il quale deve rendere noto a quest'ultimo le caratteristiche ed i rischi di investimento collegati all'acquisto di questo tipo di prodotti finanziari, e valutare l'adeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo di rischio.

Nella concreta vicenda, è stato dimostrato che il dipendente della filiale ove è stato negoziato il titolo Cirio, il piccolo investitore non era stato reso edotto di tutti i rischi connessi all'acquisto di corporate bond, emessi fuori dai mercati regolamentati.

La banca, in conclusione, viene condannata dalla Corte d'Appello per la propria condotta contraria alle norme di settore, con vittoria del risparmiatore.

Qui la sentenza.

domenica 8 novembre 2015

"For You" - investimento invece che piano pensionistico: nullo il contratto di Monte dei Paschi

La vendita di presunti piani pensionistici denominati "For You", avvenuta nei primi anni 2000, da parte di istituti di credito appartenenti al Gruppo Banca Monte dei Paschi è salita alle cronache degli ultimi anni a seguito dei ripetuti interventi con i quali i giudici hanno dichiarato la nullità di queste operazioni.

Ed anche la recente sentenza n. 15559/2015 della Cassazione ha ad oggetto questo particolare tipo di investimento finanziario, presentato dalla banca come "piano pensionistico integrativo dai profilo di rischio molto basso".

E la Cassazione, chiamata ancora una volta ad analizzare questo particolare tipo di contratto, ha ritenuto non valido questo rapporto finanziario, che non può essere qualificato come un piano previdenziale, ma come un vero investimento con trasferimento dell'alea di rischio verso il cliente/risparmiatore.

E la Corte di Cassazione osserva che in questa tipologia di investimento, si ravvisa un esclusivo trasferimento del rischio verso il consumatore, senza che tale circostanza sia resa nota dalla banca, la quale addirittura si prende quale garanzia i titoli del cliente, e dalle ulteriori garanzie inserite nel contratto.

E la banca avrebbe dovuto chiarire al cliente la natura e la tipologia di questa operazione, solo all'apparenza con finalità previdenziale, mentre in realtà altro non è che un investimento finanziario.

Per tale ragione, la Cassazione arriva a decidere che il ricorso di Monte dei Paschi debba essere rigettato perchè questo tipo di contratto "non integra, ai fini del secondo comma dell'art. 1322 cod. civ., un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i princpi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni del cliente da parte degli operatori professionali, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all'investitore destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi".


Qui il testo della sentenza della Corte di Cassazione.   

sabato 31 ottobre 2015

Unicredit condannata a non applicare più l’anatocismo!

Questa domenica vi proponiamo la recente ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione VI civile, con la quale il giudice, dott. Antonio S. Stefani, ha ordinato ad Unicredit di non applicare più l’anatocismo ai rapporti di conto corrente con i propri clienti.

Il provvedimento è importante perché rappresenta un nuovo esempio dell’orientamento assunto dal Tribunale di Milano, il quale ha deciso di dare pieno ed immediata applicazione al divieto di anatocismo introdotto dal Governo dal 1° gennaio 2014.

Il Giudice ha ordinato alla banca di avvertire i singoli correntisti della decisione assunta con l’ordinanza, vietando l’applicazione dell’anatocismo bancario per i saldi negativi.

L’aspetto grottesco dell’intera vicenda è che Unicredit sta avvisando i propri clienti di aver proposto reclamo contro l’ordinanza e che la prossima riforma del cicr dovrebbe introdurre le nuove norme in merito all'applicazione dell’anatocismo bancario “si evidenzia, inoltre, che, nella materia della produzione degli interessi, sia attivi che passivi, la Banca si adeguerà scrupolosamente alle disposizioni che il Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio (CICR) emanerà, in applicazione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93), per stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria”.

Insomma, come ignorare la realtà……..

Qui, l’Ordinanza del Tribunale di Milano

martedì 20 ottobre 2015

Quei fondi italiani gestiti all'estero: se li avete, il consiglio è liberarsene

Fonte:
Il Fatto Quotidiano
27 luglio 2015
Un monito che ricorda le grida manzoniane. Gli intenti della comunicazione Consob n. 55927 del 10-7-2015 sono lodevoli, ma si può scommettere che non cambierà nulla.

Tutto parte da una grave anomalia: il 70% dei fondi comuni sbolognati in Italia a italiani da società italiane sono prodotti la cui gestione e soprattutto regolamentazione è oltre confine. Senza nessuno sciovinismo, vien da chiedersi perché tanti fondi siano domiciliati all'estero e per questo detti estero-vestiti o round-trip. Infatti le loro società di gestione, lussemburghesi o irlandesi, sono spesso possedute o controllate da società italiane.

sabato 10 ottobre 2015

Tribunale di Milano: la banca non può più applicare l'anatocismo bancario dal 1° gennaio 2014

Questa domenica vi proponiamo la recente Ordinanza del 29 luglio 2015, con la quale il Tribunale di Milano, ribadendo un proprio orientamento formatosi negli ultimi mesi, ha negato la possibilità da parte della banca di poter continuare ad applicare la capitalizzazione degli interessi (anatocismo bancario) nei rapporti con i propri correntisti.

Abbiamo già trattato l'argomento di recente, evidenziando che a seguito dell'intervento del Legislatore, con la modifica dell'art. 120 TUB, si è creata un particolare contrasto tra l'interpretazione della norma fornita dai giudici, e quella offerta di recente dalla Banca d'Italia, la cui volontà è quella di ripristinare l'anatocismo (vedi).

Il Tribunale di Milano, già con due ordinanze del 23 marzo e 3 aprile 2015, ribadite dal provvedimento che potete leggere di seguito, ha preso una posizione netta sull'argomento, proprio analizzando l'art. 120 del TUB.

I giudici milanesi hanno evidenziato che la modifica dell'articolo appena richiamato, la quale introduce il divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° gennaio 2014, sarebbe norma immediatamente valida e vincolante nei rapporti tra banca e correntista, senza la necessità di alcuna norma applicativa (nello specifico intervento del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio) che alla data odierna non è ancora intervenuto.

In termini più semplici, il Tribunale di Milano afferma che l'art. 120, comma 2 del TUB è immediatamente valido e vincolante nella parte in cui stabilisce che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

Con l'Ordinanza del 29 luglio 2015, riprendendo le conclusioni già raggiunte in precedenza dallo stesso giudice, il Tribunale di Milano osserva che "la modifica dell'art. 120, II comma Tub introdotta con l'art. 1, comma 629 l. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi", in collegamento col successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale.

Questa interpretazione corrisponde anche alla volontà del Legislatore, come si evince dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale si afferma che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo e come si deduce dalla mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva ripristinato l'anatocismo bancario.

La norma in esame è d'immediata applicazione, senza necessità di attendere l'intervento del CICR, considerato che la norma ha demandato al CICR il compito d'individuare le modalità ed i criteri per la contabilizzazione degli interessi che maturano nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di produzione d'interessi ulteriori su quelli contabilizzati periodicamente, sancito dalla lettera b della norma.".

E quindi, il Tribunale di Milano ritiene che, trovando applicazione diretta ed immediata la novità normativa di cui all'art. 120 TUB e non avendola seguita la banca a partire dal 1° gennaio 2014, l'istituto di credito ha violato il generale dovere di correttezza e diligenza nei rapporti con il cliente/consumatore sancito, peraltro, dall'art. 2 della Costituzione.

Qui l'Ordinanza del 29 luglio 2015 pronunciata dal Tribunale di Milano. 

Trasforma questo post