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lunedì 15 settembre 2025

Polizze unit linked: se l’intermediario non informa, deve pagare

Questa domenica vi proponiamo la recente decisione assunta dall'Arbitro per le controversie finanziarie, la n. 8075 del 26 giugno 2025, con la quale viene ribadito il principio della tutela informativa dei consumatori, vero e proprio pilastro nei rapporti con gli operatori finanziari.


Nel caso in esame, una risparmiatrice aveva sottoscritto una polizza unit linked multi-opzione – una forma di investimento assicurativo – sulla base della consulenza fornita dall’intermediario (per una valutazione della vostra posizione, scrivete a sos@consumatoreinformato.it). 

A seguito della liquidazione, la consumatrice ritirava un importo inferiore al capitale versato e, non avendo ricevuto le informazioni dalla banca, decideva di rivolgersi all’ACF, proponendo le seguenti contestazioni:
a.- mancata consegna della documentazione informativa obbligatoria;
b.- profilatura approssimativa;
c.- omessa valutazione di adeguatezza del prodotto finanziario.

- I rilievi dell'ACF
Informazione inadeguata sulle opzioni d’investimento: trattandosi di una polizza che consente la scelta tra oltre 200 fondi interni, era necessario fornire non solo il KID generico, ma anche i KID specifici relativi ai fondi effettivamente selezionati.

Valutazione di adeguatezza discutibile: i report risultavano vaghi, formulati con frasi standard, e non emergeva alcuna vera motivazione sulla coerenza tra profilo dell’investitore e scelta del prodotto.

Il principio ribadito è chiaro: la sottoscrizione di dichiarazioni precompilate non prova la reale consapevolezza dell’investitore, soprattutto quando si tratta di strumenti complessi e altamente personalizzabili.

L’ACF ha quindi accolto il ricorso e condannato l’intermediario al risarcimento integrale del danno patrimoniale subito dalla risparmiatrice.

- Perché è una decisione importante per i consumatori
Sempre più spesso i risparmiatori vengono indirizzati verso prodotti assicurativi che mascherano un investimento, minimizzando i rischi in fase di consulenza. Ma come abbiamo spiegato anche nell’articolo Il consumatore davanti alla complessità delle polizze unit linked, la reale comprensione del rischio dipende dalla correttezza delle informazioni ricevute, non dalla quantità di firme apposte.

Questa pronuncia ricorda che l’intermediario ha il dovere di informare in modo completo e tempestivo. Indicare che i documenti sono disponibili online non equivale a una consegna: la trasparenza non è una formalità, è un obbligo.

Di seguito, la decisione n. 8075 del 26 giugno 2025.

Intermediario finanziario - obbligo informativo - decisione n. 8075 del 26 giugno 2025 by Consumatore Informato

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