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domenica 31 dicembre 2023

Cessione in blocco di crediti bancari - legittimazione della finanziaria acquirente

Questa domenica torniamo a trattare la cartolarizzazione dei crediti bancari, e la legittimazione della società acquirente a poter pretendere il pagamento della somma verso il cliente consumatore.

Abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento (vedi qui), ma la recente sentenza n. 21821 del 20 luglio 2023 pubblicata dalla Suprema Corte di Cassazione, ci suggerisce di tornare sul tema della prova che il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB attesti la propria titolarità del credito e la conseguente legittimazione.

E' noto che in materia di cessione di crediti bancari opera una deroga ai generali principi civilistici di cui agli artt. 1260 c.c. ed in particolare l'art. 1264 c.c., in forza dell'art. 58 TUB, norma che esonera il nuovo creditore dall'ottenere il consenso da parte del debitore ceduto.

L’art. 58, comma II^, TUB prevede che la banca cessionaria pubblichi in Gazzetta Ufficiale l'intervenuta cessione del credito e ciò ai fini dell'opponibilità di tale circostanza ai debitori ceduti.

Ma la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore probatorio attestante la cessione del credito e la legittimazione dell'acquirente all'avvio dell'azione esecutiva verso il debitore?

La Cassazione ha affrontato questo particolare profilo, partendo da una vicenda ove l'intermediario bancario aveva ottenuto il credito all'interno di una cessione in blocco (cartolarizzazione), con comunicazione dell'operazione attraverso l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale unitamente alla dichiarazione della banca cedente che dava atto dell’intervenuta cessione.

La Corte d’Appello di Aquila aveva ritenuto non sufficiente, ai fini della legittimazione del creditore, la mera produzione in giudizio della documentazione appena richiamata, sostenendo che “la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione, ovvero altra documentazione contrattuale negoziata con la banca cedente riconducibile al rapporto ceduto”.

Il Giudice di legittimità ha ritenuto, al contrario, che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.

In altri termini, la Cassazione ritiene sufficiente, ai fini della prova della legittimazione della finanziaria, la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sempreché contenga in modo chiaro ed univoco i dati dai quali emerga che il credito per il quale agisce è ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco.

Diversamente, sarà necessario produrre ulteriori documenti che dimostrino la sua titolarità del credito per il quale agisce in giudizio.

Qui di seguito, la sentenza n. 21821/2023 della Cassazione. (visibile con browser Opera - VPN attivo).

giovedì 28 dicembre 2023

Si all'Antitrust che sospende il trasferimento di clienti tra Intesa Sanpaolo e Isybank

Fonte: comunicato stampa
30 novembre 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un provvedimento cautelare nei confronti di Intesa Sanpaolo e di Isybank per impedire il passaggio alla banca digitale dei correntisti che non forniscano il proprio consenso espresso. Questa operazione al momento ha riguardato circa 300 mila clienti su un totale di 2,4 milioni che Intesa Sanpaolo intenderebbe trasferire a Isybank. Sono stati oltre 5.000 i consumatori (di cui più di 3.000 dopo l’avvio dell’istruttoria) che hanno chiesto l’intervento dell’Autorità.

Per l’Autorità il trasferimento è stato previsto con modalità non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo.

mercoledì 29 novembre 2023

Credito bancario: il giudice chiarisce quando è legittima la cartolarizzazione

Il provvedimento oggetto della nostra segnalazione riguarda una particolare forma di tutela dei consumatori che deve essere garantita anche in vicende molto delicate (e dolorose), come ad esempio nel caso di pignoramento e vendita della casa del debitore.

Molto spesso, il pignoramento immobiliare viene avviato e portato avanti dalla banca che deve recuperare il proprio credito verso il cliente che non ha pagato le rate del mutuo, o comunque non ha adempiuto a tutti gli obblighi monetari verso l'istituto di credito.

Questi crediti sono, in talune circostanze, oggetto di cartolarizzazione, venendo venduti ad una particolare società, S.P.V. (special purpose vehicle), chiamata a gestire massa di posizioni debitorie, nella ricerca del recupero della somma a credito.

Il Tribunale di Termini Imerese, con un recentissimo provvedimento molto ben articolato e che potete trovare di seguito, ha avuto modo di chiarire (e chiarirci) come avviene questo procedimento di cartolarizzazione e quali requisiti devono essere rispettati.

Nella vicenda di cui trattasi, una banca aveva cartolarizzato un insieme di crediti, cedendoli ad una S.P.V., la quale aveva avviato una azione di pignoramento di un immobile di un debitore, per uno dei crediti ricevuti.

Il debitore aveva proposto opposizione al pignoramento immobiliare, contestando alla società mandataria la sua legittimazione ad agire verso il debitore, per omesso rispetto della normativa di settore.

Il giudice, dovendo dare seguito alla contestazione sollevata dal consumatore, ha operato una interessante ricostruzione delle norme che regolano la cartolarizzazione bancaria.

Questa particolare forma di cessione dei crediti bancari è regolata dalla Legge n. 130/1990, la quale prevede il seguente schema:

1.- una banca che disponga di una serie di crediti bancari "in difficoltà" (ossia con clienti che non pagano le rate), li vende ad un soggetto terzo, usualmente una società di cartolarizzazione o S.P.V.;

2.- Quest'ultima emette dei titoli (obbligazioni o notes) incorporati ai singoli crediti acquistati, collocandoli sul mercato mobiliare al fine di ottenere la liquidità necessaria per poter pagare la banca cedente e le spese necessarie per il recupero del credito;

3.- In seguito procede con le azioni giudiziarie al recupero del credito, al fine di rimborsare l'acquirente dell'obbligazione della somma ricevuta, aumentata di interessi e ottenere, allo stesso tempo, un profitto dall'intera operazione. 

E' chiaro che il valore a cui viene ceduto il credito dalla banca alla S.P.V. è inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto dal cliente inadempiente, e per il quale la società cartolarizzante procede con le azioni esecutive di recupero del credito.

Per quest'ultima attività di recupero del credito (definita anche attività di servicing), la  S.P.V. si avvale di altra società mandataria chiamata ad eseguire l'attività pratica di recupero dei crediti attraverso un servizio di riscossione.

La legge n. 130/1999 prevede che queste società incaricate devono presentare particolari requisiti, certificati attraverso la loro iscrizione all'art. 106 del Testo Unico Bancario, trattandosi di attività riservata.

La Banca d'Italia, con comunicazione datata 11 novembre 2021, a peraltro previsto la possibilità di prevedere una forma alternativa di servicing: "In particolare, a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto. 

L’affidamento allo “special” dell’incarico di recupero avviene sovente mediante schemi contrattuali complessi, che ruotano intorno alla figura dell’investitore (anche nella scelta dello special stesso) e relegano su un piano meramente formale il ruolo del servicer vigilato, con incertezze nell’individuazione del perimetro delle responsabilità, nell’ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di underperformance dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell’Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece attraverso il presidio sull’esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad assicurare che i servicers siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili.".  

Di fatto, viene prevista anche la possibilità di avere un "master servicer" iscritto all'Albo previsto a mente dell'art. 106 TUB ed un "special servicer" titolare di licenza ex art. 115 TULPS, che svolge tutte le attività pratiche e funzionali per il recupero del credito e che rimane sotto il controllo e responsabilità del "master servicer".

Tutti questi passaggi sono considerati necessari per accertare la titolarità del credito e la legittimità della pretesa avanzata dalla S.P.V. verso il debitore, con i controlli del caso così come operati dal giudice nella vicenda che potete leggere di seguito.

In conclusione, la società che agisce in giudizio per il recupero di un credito cartolarizzato deve provare di essere iscritta all'albo art. 106 TUB (o titolare di licenza ex art. 115 TULPS) e in assenza di tale presupposto, la stessa deve ritenersi non legittimata al recupero del credito.

Tribunale di Termini Imerese - provvedimento del 10 novembre 2023. (Visibile con browser Opera - VPN attivo)

martedì 31 ottobre 2023

Consulente finanziario combina guai con l'aiuto del cliente? ridotto il risarcimento del danno

Sono sempre frequenti le vicende che riguardano investitori rimaste vittime dalla condotta scorretta dei consulenti finanziari e/o promotori, i quali causano danni al patrimonio del cliente o, ancor peggio, si appropriano del denaro di quest'ultimo.

In questo blog abbiamo descritto molte di queste vicende, anche quelle che hanno riguardato i finti promotori finanziari (vedi qui), ma anche i casi più semplici di professionista scorretto ed infedele, oppure che opera al di fuori del mandato ricevuto.

In generale, la banca per la quale il consulente presta la propria opera è chiamata a rispondere per i danni cagionati dal proprio dipendente (un esempio), in forza dell'art. 31 comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Può accadere, però, che l'inerzia del cliente o, ancor peggio, l'acquiescenza dello stesso alla condotta scorretta del consulente possa essere valutato come elemento che attenua o esclude la responsabilità del promotore infedele.

Stiamo trattando quella che nel nostro codice civile viene definito con il concorso di colpa del creditore disciplinato all'art. 1227 "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito  secondo  la  gravità  della  colpa  e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore  avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.".

E' il caso affrontato dall'arbitro per le controversie in materia finanziaria, con la decisione n. 6159/2022 che trovate di seguito.

Nel caso di specie, il consulente finanziario aveva tenuto una condotta spregiudicata con le somme messe a disposizione dello stesso dal cliente, con investimenti che si sono rivelati poco soddisfacenti con riduzione del patrimonio dell'investitore.

La vicenda è finita davanti all'arbitro, il quale è stato chiamato ad affrontare diverse eccezioni che non vengono in questa sede trattate, operando infine una valutazione complessiva della condotta tenuta dalle parti, ossia sia il promotore della banca che il cliente.

Se da un lato, l'ACF ha appurato la condotta inadempiente tenuta dal consulente, il quale aveva omesso di informare l'investitore in merito alla tipologia, natura e rischi dei vari investimenti, nonchè non effettuare alcuna valutazione di adeguatezza, dall'altra è stato accertato che il cliente ha partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

L'aver avvallato gli investimenti spregiudicati, oppure non l'aver evidenziato che certe operazioni erano contrarie al proprio profilo di rischio può essere manifestazione di consenso alla condotta scorretta del professionista e può giustificare una riduzione del danno subito così come chiarito dall'ACF: "appare meritevole di accoglimento l’eccezione, formulata dal resistente, riguardo ad un concorso di colpa della ricorrente nella produzione del danno. Sotto questo profilo appare particolarmente rilevante la circostanza che è la stessa ricorrente ad ammettere di avere creato condizioni favorevoli alla possibilità che il consulente sviluppasse un’attività più rischiosa e non in linea con una sua propensione maggiormente conservativa, accettando di sottoscrivere un questionario che pure sapeva non riflettere adeguatamente il proprio profilo di investitrice. Né si può sottacere che altro profilo di poca diligenza della ricorrente Ã¨ consistito nell’aver tollerato che questa attività si protraesse per più anni, senza preoccuparsi di monitorare i propri investimenti e di confrontarsi periodicamente con il consulente.".

Arbitro per le Controversie Finanziarie - decisione n. 6159/2022. (visibile con browser Opera - VPN attivo).

venerdì 29 settembre 2023

Responsabilità per investimento negativo: il nesso causale può essere presunto

Il provvedimento della Cassazione oggetto del nostro intervento odierno rientra nel florido, mai esaurito, filone delle pronunce in materia di vendita di titoli obbligazionari Argentina, vicenda che ha riguardato molti risparmiatori coinvolti nel crack dello Stato sudamericano del 2001 (vedi qui).

La recente ordinanza della Suprema Corte ha il merito di ricordare alcuni principi che caratterizzano la responsabilità dell'intermediario finanziario nella vendita dei tango bond, ed in particolare ha voluto analizzare il nesso causale (collegamento) tra la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca e il danno occorso all'investitore.

La banca, infatti, risponde per i danni derivanti dai dalla violazione dei propri doveri di informazione al cliente, al quale omette di rendere noto il rischio di investimento piuttosto che il proprio conflitto di interessi o l'inadeguatezza dell'operazione finanziaria.

Richiamando i precedenti già intervenuti in materia (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864 - Cass. 27 aprile 2018, n. 10286 - Cass. 14 novembre 2018, n. 29353) il provvedimento ricorda che la banca deve risarcire il danno cagionato all'investitore qualora abbia provveduto alla vendita senza aver adempiuto ai propri obblighi informativi.

Il danno risarcibile consiste, osserva la Cassazione, "«nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato»: danno che può essere poi liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.".

Tale obbligo informativo non può essere limitato (o addirittura escluso) dalla circostanza che l'investitore sia esperto e propenso ad investimenti ad alto rischio, in quanto la banca è comunque obbligata a fornire al cliente tutte le informazioni inerenti la natura, i rischi  e le caratteristiche del valore mobiliare oggetto di compravendita.

Corte di Cassazione - Sez. I^ Civ. - Ordinanza n. 18293/2023 (visibile con brower Opera - VPN attivo)

mercoledì 2 agosto 2023

Danni subiti dal consulente finanziario? la banca risarcisce il cliente

Sono sempre frequenti i danni subiti dagli investitori che si sono affidati ai consulenti finanziari (o i promotori o family banker), i cui suggerimenti non sono risultati così positivi e corretti.

Spesso, però, i danni cagionati dal promotore finanziario sono conseguenti da condotte scorrette ed in violazione dei doveri a cui il professionista deve attenersi quando entra in contatto con il cliente.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano, con il provvedimento che trovate di seguito, riguarda l'ipotesi in cui il promotore/consulente, in violazione delle norme previste in materia, si fa consegnare dal cliente la somma di denaro (o l'assegno bancario) dietro la promessa di destinare tale importo all'investimento con la banca.

Accade, invece, che la somma viene trattenuta dal professionista, il quale fa credere all'investitore di aver operato in suo favore attraverso falsa documentazione.

L'art. 31 del  D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) dispone che la banca debba rispondere per i danni cagionati dal promotore finanziario: "Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

La responsabilità della banca è, come ribadito dal Tribunale di Milano, oggettiva e quindi l'intermediario risponde per qualsiasi danno causato dalla condotta del promotore finanziario.

La sentenza chiarisce il presupposto che origina la responsabilità della banca per il comportamento illecito del promotore: "[...] all'allocazione del danno per il solo effetto della riconducibilità dello stesso alle mansioni affidate al preposto secondo il criterio del "nesso di occasionalità necessaria". Secondo la giurisprudenza, invero, affinché sussista la responsabilità della banca è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: il rapporto di presupposizione, ossia un rapporto che implichi un potere di direzione e vigilanza del preponente sul preposto; il fatto illecito commesso dal preposto; il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e danno arrecato. Con riguardo in particolare all'occasionalità necessaria, si ritiene che tale requisito sia ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro generale delle attività funzionali dell'intermediario finanziario che lo ha assunto e lo retribuisce per le incombenze che gli affida."

Il criterio della occasionalità necessaria, presupposto per l'identificazione della responsabilità della banca per il danno cagionato dal promotore, si poggia su due principi:

a.- il consulente/promotore deve aver compiuto la condotta contestata nello svolgimento della propria attività;

b.- la banca deve aver agevolato la condotta illecita del promotore, ad esempio omettendo l'attività di vigilanza sulla sua attività.

Nel caso di specie, il Tribunale ha individuato la sussistenza del presupposto (a), nel fatto che il promotore lavorava per la banca all'epoca dei fatti, anche se lo stesso istituto di credito aveva affidato il cliente ad altro promotore nel 2003.

Spiega il Giudice: "Occorre a questo punto chiarire se il promotore abbia agito nell'ambito delle incombenze lui affidate dall'istituto bancario o se invece questi abbia operato al di là di detti confini, perpetrando condotte del tutto esorbitanti e idonee a interrompere il nesso di occasionalità necessaria, presupposto imprescindibile per radicare la responsabilità della Banca".

Nella fattispecie oggetto di giudizio, secondo il Tribunale risulta accertato che il consulente abbia utilizzato materiale della banca, spendendo il nome di quest'ultima nei confronti del cliente/vittima.

Sotto il secondo profilo (b), il giudice ritiene provata la carenza di vigilanza da parte dell'intermediario finanziario rispetto all'attività svolta dal suo promotore.

Accertata la responsabilità della banca, il Tribunale ha voluto accertare se il cliente abbia attivamente concorso alla causazione del danno ex art. 1227 c.c., osservando subito, però, che tale norma trova una applicazione particolare nei rapporti banca/cliente, nel senso che non può essere previsto uno specifico obbligo di diligenza in capo al contraente debole.

In termini più semplici, la responsabilità collusiva del cliente per il danno lamentato può sussistere solo nel caso in cui vi sia un comportamento collusivo o quantomeno di sua fattiva acquiescenza rispetto alla condotta del promotore (vedasi Cass Civ. Sez. III^ 30161/2018).

Nel caso di specie, nulla può essere contestato all'investitore, il quale deve essere risarcito per il danno cagionato dalla banca e dal suo promotore.

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. dott.ssa Adriana Cassano Cicuto

sabato 13 maggio 2023

Art. 1957 c.c. - clausola vessatoria ed effetti sul fideiussore

La sentenza del Tribunale di Pavia che trovate qui di seguito si inserisce nella lunga discussione che investe, negli ultimi anni, una particolare tipologia di contratti bancari: la fideiussione bancaria.

La fideiussione bancaria è una forma di garanzia che la banca acquisisce per tutelarsi nei confronti del debitore, attraverso un garante a cui possa rivolgersi nel caso in cui il soggetto principale non riesca ad onorare il proprio debito con l'istituto di credito.

Abbiamo già trattato questa vicenda ed abbiamo osservato come questo tipo di contratti prevedono una serie di obblighi assunti dal garante (fideiussore), tra i quali emerge quello di cui all'art. 1957 c.c..

La norma prevede che: "Il  fideiussore   rimane   obbligato   anche   dopo   la  scadenza dell'obbligazione principale, purché' il  creditore  entro  sei  mesi abbia proposto le sue istanze contro  il  debitore  e  le  abbia  con diligenza continuate.".

L'art. 1957 obbliga la banca a dover agire nei confronti del debitore, entro il termine di sei mesi, al fine di salvaguardare ogni successiva azione verso il fideiussore, pena la decadenza di ogni suo diritto verso quest'ultimo nel caso di omesso rispetto del termine appena richiamato.

Gran parte delle fideiussioni bancarie, però, prevedono l'esclusione esplicita di questa clausola, consentendo alla banca di poter agire nei confronti del fideiussore anche oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c..

Orbene, la clausola che esonera la banca dal limite di cui all'art. 1957 c.c. ha natura vessatoria nei confronti del fideiussore privato?

Il Tribunale di Pavia risponde in senso affermativo, sostenendo che: "premessa la qualifica di consumatore dell'attrice, in linea generale, ed in punto di diritto, l'art. 33, lett. t) del d.lgs. 206/2005, in parte riprendendo quasi testualmente ed accorpando alcune delle previsioni dell'art. 1341 c.c., pone la presunzione di vessatorietà delle clausole che abbiano l'effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con in terzi”

La norma opera, tuttavia, in modo del tutto diverso sul piano degli effetti e, soprattutto, per quel che concerne il superamento della presunzione di vessatorietà. 

Invero, a tal fine, non è affatto sufficiente il mero adempimento formale della specifica approvazione per iscritto, ma è necessario, nei contratti conclusi su moduli o formulari, che il professionista dia prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale (ex art. 34, co. 5, d.lgs. 206/2005). 

Non v'è dubbio che le parti possano, nell'ambito della loro autonomia negoziale, convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art.  1957 c.c., ma quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali.".

Nel caso in cui la fideiussione bancaria presenti una deroga alla decadenza prevista ex art. 1957 c.c. in favore del fideiussore, la rinuncia a tale diritto da parte di quest'ultimo assume valore solo se oggetto di trattativa personalizzata idonea a dimostrare il consenso informato del consumatore alla rinuncia di una sua prerogativa.

Di seguito, il Tribunale di Pavia - sentenza n. 736/2022

domenica 30 aprile 2023

Debt agency: la clausola vessatoria non vincola il consumatore

La pronuncia oggetto del nostro commento domenicale ha ad oggetto una tipologia di contratti che sono in continua diffusione, ossia quelli di consulenza finalizzata alla gestione dell'esposizione debitoria del consumatore.

La vicenda è molto interessate, in quanto abbiamo avuto modo di poterla affrontare, e riguarda l'ipotesi in cui il consumatore, indebitato, si rivolge ad una società che si propone di prendere in carico i suoi debiti, dietro il pagamento di un compenso, risolvendo le controversie con i banche, fisco ed altri debitori.

Usualmente, il consumatore chiede al consulente un aggiornamento sulla vicenda e dopo non aver ricevuto sufficienti rassicurazioni da parte del professionista, chiede che il contratto sia risolto con restituzione della somma versata.

Quest'ultimo aderisce alla risoluzione del contratto, ma invoca la clausola contrattuale che prevede, come nel caso affrontato dal Tribunale di Bolzano, il riconoscimento dell'intero compenso in favore del professionista: "### in ogni caso di rapporto fiduciario, e ferme restando le previsioni di cui al d.lgs. 206/05, è facoltà del cliente di recede dal presente contratto in qualsivoglia momento, anche successivamente al termine espressamente previsto dalla legge e riportato in appresso, sub 8., previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale ultimo caso, spirato il termine di legge ivi indicato, la società od i professionisti incaricati avranno diritto a pretendere dal Cliente l'intero compenso pattuito.".

Nel caso di specie, il consumatore aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto, chiedendo la restituzione degli effetti cambiari inviati alla società di consulenza.

La società aveva opposto rifiuto alla restituzione delle cambiali invocando la clausola contrattuale sopra richiamata.

Il Tribunale di Bolzano, ai fini della decisione, è stato chiamato a valutare il carattere vessatorio della citata condizione contrattuale ed opera una ricostruzione del quadro normativo previsto in materia, ricordando che la clausola può essere classificata come vessatoria nel caso in cui, malgrado la buona fede, determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore.

Con la clausola vessatoria, di conseguenza, vengono ridotti i diritti del consumatore, oppure vengono "allargati" quelli del professionista, con limitazione nell'applicazione della normativa di settore.

Peraltro, al Professionista è data la possibilità di superare il limite normativo, facendo apporre la famosa doppia firma, previa dimostrazione che la seconda sottoscrizione è stata oggetto di specifica trattativa personale. 

Quindi? il professionista può superare le clausole vessatorie, facendo firmare al consumatore in modo specifico l'approvazione della condizione contrattuale, ma dovrà dimostrare di aver illustrato e negoziato in modo specifico la clausola con la controparte.

In materia di mediazione, appare opportuno richiamare la Corte di Cassazione (sentenza n. 22357/2010), la quale ha statuito che deve presumersi come vessatoria la clausola con la quale il mediatore attribuisca a se stesso la provvigione anche nel caso di mancata conclusione dell'affare oggetto del contratto, con applicazione delle regole sopra richiamate.

Peraltro, la valutazione della clausola e della sua applicazione nel rapporto tra le parti, non può non tenere in considerazione l'attività e l'organizzazione predisposta dal mediatore nella ricerca di arrivare alla conclusione dell'affare.

E ciò è avvenuto nel caso di specie? il contratto di consulenza/mediazione ha rispettato i principi sopra enunciati e la clausola vessatoria è stata oggetto di pregressa trattativa personalizzata? ed è stata svolta dell'attività tale da giustificare il compenso preteso dal mediatore?

Il Tribunale di Bolzano è, sul punto, inequivocabile e merita di essere richiamato: "La clausola prevede infatti una cd. “multa penitenziale” (art. 1373 co. 3 c.c.) e non attiene alla misura del corrispettivo delle prestazioni pattuite. 

Nel merito, la clausola prevede che, nel caso di recesso del consumatore in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, il consumatore sia obbligato a corrispondere alla società di consulenza l'intero compenso pattuito. La clausola non prevede dunque alcuna modulazione o gradualità dell'ammontare della multa penitenziale, in funzione dell'attività fino a quel momento concretamente svolta dalla società professionista. 

In forza di una simile previsione contrattuale, pertanto, pur a fronte di prestazioni assai limitate o ridotte (o addirittura di nessuna prestazione) da parte del professionista, quest'ultimo ha comunque diritto all'intero compenso pattuito per il solo fatto del recesso esercitato dal consumatore. 

Ebbene in tal caso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte sopra citato, il controllo del giudice impedisce tale automatismo, che si tradurrebbe altrimenti in uno squilibrio eccessivo delle prestazioni contrattuali a svantaggio della parte debole del contratto.".

Nel caso di specie, infatti, l'agenzia aveva svolto una limitata attività nei due mesi successivi al conferimento del mandato, e non ha dato prova di aver svolto dell'attività tale, con una organizzazione volta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la conclusione dell'accordo tra le parti.

Il Giudice, quindi, non ritiene giustificata la condizione contrattuale, considerandola vessatoria nella misura in cui crea una carenza di equilibrio contrattuale tra le parti, non superata da alcuna trattativa personalizzata.

Il Tribunale di Bolzano conclude dichiarando la nullità della clausola contrattuale, con ordine di restituzione delle cambiali sequestrate in favore del consumatore.

Qui la sentenza del Tribunale di Bolzano.

martedì 25 aprile 2023

Mutuo fondiario & limite di finanziabilità: nuovo intervento della Cassazione

Il nostro intervento settimanale è focalizzato su una vicenda già trattata in questo blog, ossia la validità del contratto di mutuo fondiario ove sia superata la soglia di finanziabilità prevista ex art. 38 T.U.B. comma 2.

La vicenda è stata risolta, infatti, dalla Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 16/11/2022, n. 33719, con la quale il Giudice di legittimità ha definitamente superato il contrasto creatosi sul punto, stabilendo che la norma non ha natura imperativa volta a tutelare la validità del contratto (vedi qui).

La Cassazione, con il provvedimento in commento, ha voluto dare seguito ai principi sanciti con la citata sentenza n. 33719/2022, stabilendo che l'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 385/1983 è norma introdotta al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività bancaria secondo un criterio prudenziale per la tutela del mercato.

Ne discende che, come osservato dalla Suprema Corte, la norma non incide sul rapporto contrattuale, non rappresentando un elemento essenziale ai fini della validità del contratto, la cui violazione possa comportare la nullità, parziale o totale, del mutuo.

La Cassazione si discosta, però, dalle Sezioni Unite nel momento in cui deve individuare gli effetti della violazione del limite di finanziabilità disciplinato ex art. 38 T.U.B. comma 2.

Mentre le Sezioni Unite hanno ritenuto che la violazione della norma di cui trattasi può al più trasformare il mutuo fondiario in finanziamento ordinario, perdendo così l'istituto di credito tutte le prerogative garantite dalla legge, diversa è la conclusione raggiunta dalla Cassazione con la sentenza n. 7949/2023.

Secondo la Corte, accertata la violazione della citata norma del Testo Unico Bancario, è escluso che il giudice possa riqualificare il mutuo fondiario in mutuo ordinario, ma si deve limitare ad interpretare la volontà delle parti, mantenendo l'applicazione delle norme previste ex art. 38 TUB e deliberazioni CICR.

La questione viene così chiarita dalla Corte: "Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull’astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimo consesso della Corte di Cassazione ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all’interprete intervenire (d’ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.

Pertanto, qualora la volontà dei contraenti – incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione – sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione  della  validità  del  negozio  sotto  il  profilo  del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.".

Di seguito il testo completo del provvedimento della Corte di Cassazione Sez. Civ. III^ - sentenza n. 7949/2023

lunedì 10 aprile 2023

I principi della Lexitor non si applicano ai mutui

E' già stata etichettata come la sentenza "salva banche", in quanto ha evitato agli istituti di credito di avviare una massiccia operazione di rimborso in favore dei consumatori che abbiano estinto in anticipo il mutuo.

La Corte europea, chiamata ad esprimersi dopo il caso Lexitor, ha stabilito che il principio del rimborso in favore del consumatore di tutti i costi sostenuti per il mutuo, nel caso di  estinzione anticipata non può trovare applicazione per i contratti di mutuo.

Per i finanziamenti, quindi, il consumatore può esigere la mera riduzione degli interessi e dei costi che dipendono dalla durata del credito, mentre non può recuperare, ad esempio, le spese di istruttoria.

Abbiamo trattato la questione anche di recente (vedi qui), richiamando i principi emersi con la sentenza Lexitor e il tentativo legislativo, bloccato dalla Corte costituzionale, di salvare il sistema bancario (vedi qui).

Nella vicenda decisa dalla Corte di giustizia, un'associazione dei consumatori austriaca, Verein für Konsumenteninformation (VKI), ha convenuto in giudizio Unicredit Austria, contestando alla banca la clausola contenuta nei contratti di mutuo e che disciplina l'ipotesi di rimborso anticipato del credito da parte del mutuatario.

La norma pattizia prevede che nel caso di conclusione anticipata del rapporto, la banca rende gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, mentre nulla la banca deve al consumatore per le spese non connesse alla vita del contratto.

VKI contesta la clausola e chiede che ne sia dichiarata la nullità, richiamando i principi della pronuncia Lexitor e della Direttiva n. 2014/17/UE che disciplina i contratti di credito ai consumatori per l'acquisto di immobili residenziali. 

L'art. 25 della direttiva prevede che: "Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.". 

La vicenda è terminata avanti alla Corte di giustizia, chiamata dal giudice austriaco a comprendere se possa essere prevista la sola riduzione di interessi e costi dovuti per la parte restante del credito e il giudice comunitario ha risposto in senso positivo, osservando che la norma comunitaria non impedisce all'esistenza di una norma nazionale che preveda, nel caso di estinzione anticipata, la sola restituzione al consumatore degli interessi e delle spese collegate alla residua durata del contratto.

Allo stesso tempo, il giudice europeo evidenzia che la Direttiva n. 2014/17/UE mira a tutelare i consumatori contro le condotte scorrette degli operatori di settore, facendo in modo che al consumatore sia riconosciuto, in caso di conclusione anticipata del mutuo, il diritto a tutte le somme versate alla banca per il credito e non più giustificate.

Qui di seguito, il provvedimento della Corte di Giustizia.

mercoledì 29 marzo 2023

Euribor manipolato: finalmente un giudice italiano stabilisce che le banche hanno preteso troppi interessi

Torna di attualità la vicenda “manipolazione euribor”, ossia la famosa alterazione del “tasso parametro” europeo, utilizzato ai fini del calcolo degli interessi periodici applicati dalle banche ai propri clienti nei finanziamenti a tasso variabile.

Un giudice italiano ha finalmente deciso di dare seguito alla segnalazione della Commissione europea, ordinando la restituzione del maggiori interessi versati alla banca dai consumatori (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Come è noto, nel dicembre 2013 venne pubblicata una famosa decisione della Commissione dell’Unione europea, la quale rese nota la manipolazione del tasso interbancario Euribor da parte di un cartello formato da alcuni gruppi bancari (tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale).

Tale condotta aveva, di fatto, alterato i tassi di interessi applicati ai mutui a tasso variabile tra il 2005 e, quantomeno, il 2008, con richiesta di interessi da parte delle banche del tutto illegittima.

La vicenda non ha mai trovato un giusto riscontro mediatico, ed è stata ampiamente contestata dal sistema bancario, il quale non ha mai ritenuto di dover riconoscere il proprio errore, rendendo ai clienti le maggiori somme illegittimamente trattenute per interessi non dovuti.

Di recente, la Corte di Appello di Cagliari Sezione di Sassari è tornata sull’argomento, con la sentenza n. 260/2022 (Pres. Rel. Spanu), ribadendo che è nulla la clausola contrattuale che preveda, quale parametro per il calcolo degli interessi mensili, il tasso Euribor manipolato, così come denunciato nel 2013.

E’ interessante evidenziare un passaggio del provvedimento reso dal giudice di secondo grado sardo, il quale osserva come: “La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.” (qui un approfondimento).

E’ del tutto irrilevante che la banca non abbia partecipato al cartello che ha posto in essere la condotta anticoncorrenziale, in quanto ha comunque tratto giovamento dalla violazione delle norme anticoncorrenziali, le quali hanno valenza imperativa ed inderogabile.

Anche questo ultimo rilievo è fondamentale, in quanto supera la più comune eccezione sollevata dalle varie banche, le quali affermano che la segnalazione della Commissione non le riguarderebbe, in quanto non facenti parte del cartello oggetto della condotta incriminata.

Nè può assumere alcuna importanza che il contratto de quo sia stato stipulato in periodo antecedente all'accertata condotta anticoncorrenziale, per le ragioni affermate dalle Sezioni Unite della Cassazione (30 dicembre 2021, n. 41994 – Pres. Raimondi, Rel. Valitutti) in materia di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI.

Quale conseguenza? beh, appare chiaro che gli interessi del mutuo relativi al periodo contestato andranno calcolati sulla base del tasso legale ex art. 1284 c.c., con evidente vantaggio per il consumatore.


domenica 12 marzo 2023

Finanziamento chiuso prima del previsto? fatevi restituire interessi e commissioni dalla banca!

Finalmente i consumatori potranno ottenere una completa tutela nei confronti delle banche, ottenendo la restituzione di tutte le somme versate, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Tale principio è stato ribadito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha voluto tendere una mano in favore dei consumatori, evitando le condotte scorrette delle finanziarie nel caso di chiusura anticipata dei vari rapporti di credito al consumo.

Occorre premettere che dal 2008 esistono nuove regole che disciplinano l’obbligo di rimborso in favore del consumatore dei costi sostenuti alla banca per la concessione del credito, nel caso di estinzione anticipata del rapporto bancario.

Nonostante le norme comunitarie e il provvedimento che maggiormente ha evidenziato detto obbligo di rimborso, la sentenza C – 383/2008 o sentenza Lexitor, ancora oggi alcuni istituti di credito o finanziarie non danno applicazione alla legge e non rimborsano i clienti di tutte le somme dovute.


- Le novità introdotte con la direttiva 2008/48/UE – credito al consumo

Come anticipato, dal 1° giugno 2013, il legislatore italiano ha dato applicazione alla direttiva comunitaria del 2008, prevedendo nuove regole nel caso di estinzione anticipata del credito al consumo.

Nel caso in cui il consumatore richieda di concludere il finanziamento prima della naturale scadenza, è tenuto a versare al professionista un indennizzo pari:

- all’1% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore a un anno;

- allo 0,5 % dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

Per contro, la banca dovrà restituire tutte le somme versate dal consumatore e collegate al finanziamento ottenuto, sia i costi sostenuti alla conclusione del contratto (costi upfront), come ad esempio le spese per l’istruttoria, sia quelli che il cliente sostiene durante la vita del contratto (costi recurring), tra i quali rientrano gli interessi.

L’art. 125 sexies TUB statuisce che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.

La norma è chiara nel disporre il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dei maggiori costi sostenuti per ottenere il credito, laddove decida di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza e tra questi costi rientrano anche quelli versati all'atto della conclusione del contratto (upfront).

Detti costi, negli ultimi anni, non sono mai stati rimborsati dalle banche, le quali hanno sempre ritenuto tali oneri come maturati e dovuti dal consumatore, il quale non può ottenere alcun rimborso.


- La sentenza Lexitor

Tale questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza Lexitor, avente ad oggetto i costi upfront, ossia gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore è tenuto a versare in relazione al contratto di credito consumo concluso (vedi qui).

La Corte ha affermato l'obbligo da parte dell'istituto di credito di rendere al consumatore tutti i costi sostenuti per ottenere il credito, e quindi non solo quelli recurring, ma anche le somme versate all'atto dell'avvio del rapporto bancario.

Il giudice europeo ha richiamato, sul punto, i principi introdotti con la Direttiva 2008/48, il cui fine è quello di riconoscere la massima garanzia in favore del consumatore, permettendogli di non dover sostenere un costo troppo elevato per il credito bancario, in particolar modo laddove egli restituisca il capitale prima della scadenza.

La restituzione di questi importi deve avvenire in modo automatico, in assenza di una qualsivoglia valutazione sulla natura e la tipologia dei costi collegati finanziamento o alla durata del contratto: in ultima istanza, secondo la Corte risulta corretto che qualsiasi somma versata dal cliente durante la vita del contratto, sia rimborsata dall'istituto di credito nel caso di estinzione anticipata.

Le banche e le finanziarie italiane hanno ritenuto di dover ignorare la novità normativa, nonostante i principi di applicazione siano stati esposti in modo chiaro dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


- la legge n. 106/2021 cerca di aiutare le banche mitigando gli effetti della Lexitor

In aiuto delle banche è anche intervento il Governo, il quale ha cercato di limitare gli effetti della pronuncia della Corte di giustizia, e più in generale della direttiva 2008/48, impedendo ai consumatori di poter chiedere la restituzione di somme anticipate alle banche e da queste trattenute in modo illegittimo nel momento in cui il finanziamento è stato estinto in modo anticipato.

La legge n. 106/2021, in conversione dell'art. 11 octies decreto legge n. 73/2021 (aiuti bis), ha disciplinato il diritto di rimborso spettante ai consumatori, negandolo per coloro che avevano sottoscritto un contratto di finanziamento, con rimborso anticipato, in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa norma, ossia il luglio 2021, e quindi di fatto a tutti i rapporti di credito al consumo.

Appare di tutta evidenza che tale norma ha legalizzato il diritto delle banche a trattenere ogni costo collegato al credito, anche nell’ipotesi di estinzione anticipata del credito, così negando ogni diritto del consumatore alla restituzione dei costi cosiddetti recurring (interessi corrispettivi, assicurazione del credito ecc.) e up front (commissioni di istruttoria, commissione all'agente finanziario, spese gestione pratica).


- Incostituzionale la norma salva banche. Così deciso dalla Corte costituzionale 

Con sentenza n. 263/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limita il diritto del consumatore alla restituzione delle somme anticipate ai soli costi recurring. 

La Corte ha stabilito che la direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) deve trovare applicazione per tutti i contratti e non solo per quelli conclusi dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. 

La Corte conclude affermando che: "Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.".

A tutti i consumatori, quindi, spetta il diritto alla restituzione delle somme anticipate, nel caso in cui abbiano estinto il loro finanziamento prima della conclusione naturale del contratto.

Rivolgetevi alla vostra banca, o finanziaria, con la quale avete concluso il rapporto contrattuale in anticipo, e fatevi restituire i maggiori interessi e costi illegittimamente trattenuti.

giovedì 2 marzo 2023

False polizze RCA - truffati i consumatori di Treviso

False polizze RCA vendute a prezzi stracciati ad ignari consumatori, agganciati via whatsapp o con altri social, con profili creati ad hoc per garantire l'esito positivo della condotta criminosa.

La truffa è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione di Riese Pio X, Comune della Provincia di Treviso, all'esito di una complessa operazione di indagine, avviata grazie alle segnalazione dei truffati e che ha portato alla denuncia per truffa ed uso di atto falso di quattordici persone, già pregiudicate.

Sono state accertate sedici truffe perfezionate contro consumatori di tutta Italia, ai quali sono state proposte e vendute false polizze di responsabilità civile a prezzi vantaggiosi. 

La banda ha usato uno schema collaudato, presentandosi ai truffati come falsi dipendenti di una compagnia assicurativa, a cui hanno proposto la conclusione di contratti assicurativi  RCA, a prezzi molto bassi, tra le 400,00 e i 600,00 euro a seconda del modello di autovettura.

Incassate le somme dai clienti, i truffatori hanno inviato falsi documenti attestanti la copertura assicurativa, del tutto privi di validità, circostanza scoperta dalle vittime troppo tardi, in particolare quando erano fermati delle forze dell'ordine per dei controlli di routine.

I Carabinieri di Riese Pio X hanno scoperto la banda, fermando i responsabili delle truffe, nella speranza di poter recuperare le somme sottratte ai truffati.

mercoledì 1 marzo 2023

Mutuo Banco Popolare? potresti aver pagato troppi interessi alla banca. Fatti rimborsare!

Il recente aumento del tasso Euribor ha reso più onerosi i mutui a tasso variabile, mitigando i vantaggi di cui i consumatori hanno tratto giovamento in questi ultimi anni, quantomeno dal 2015, allorché il tasso di riferimento sui mercati europei ha cominciato la sua lenta e progressiva discesa sotto zero.

Questi vantaggi, peraltro, sono stati ampiamenti limitati nei contratti di finanziamento a tasso variabile, i quali prevedono clausole che frenano gli effetti delle oscillazioni dei tassi.

E’ noto, infatti, che il calcolo degli interessi applicati dalla banca nei mutui a tasso variabile, è "legato" alla variazione dell'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro mensile - bimestrale - semestrale - annuale), ossia il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

I mutamenti del parametro sono giornalieri e conseguentemente anche gli interessi bancari del mutuo hanno delle oscillazioni periodiche.

Gli istituti di credito hanno voluto limitare questi sbalzi mediante l'introduzione nei contratti di clausole denominate “cap” e “floor”, le quali prevedono che se l’Euribor supera un determinato valore (in negativo o positivo), il tasso di interesse applicato al finanziamento sarà sempre lo stesso.

Detta norma contrattuale limita le oscillazioni dell’Euribor, inserendo un “blocco” degli interessi, sia nel caso di discesa repentina del tasso europeo, come avvenuto negli ultimi anni, sia nella fattispecie opposta, ossia con aumento del tasso europeo.

Cosa accade, però, se il contratto di mutuo prevede la sola clausola “floor”, ossia prevede il solo blocco verso il basso, garantendo alla banca di ottenere il pagamento “minimo” di interessi da parte del cliente, anche nel caso di discesa sotto zero dell’Euribor.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Milano, il quale ha accertato e dichiarato la vessatorietà della clausola "floor" inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile sottoscritti tra il Banco Popolare BPM e i suoi clienti negli anni, così come emerge dalla sentenza n. 2836/2022 (qui un approfondimento).

Nel caso di specie, il Banco Popolare ha predisposto dei contratti di mutuo collegati all’acquisto della casa, ove è stata prevista la sola clausola floor, ossia quella che prevede che nel caso di discesa del tasso Euribor, il cliente deve comunque versare “una somma minima di interessi”.

La Corte di Appello di Milano ha considerato vessatoria questo tipo di clausola, laddove non sia prevista una equivalente clausola che limiti il rialzo dei tassi in caso di aumento dell'Euribor (cosiddetta clausola tetto o cap).

Il Giudice ha correttamente ritenuto che l’assenza di una clausola equivalente con la quale sia previsto un limite agli interessi dovuti dal mutuatario nel caso  di aumento dell’Euribor, di fatto crea un disequilibrio nel rapporto tra le parti, ove il professionista acquisisce un evidente vantaggio verso il contraente debole, pre determinando un livello minimo di interessi dovuti dal quest’ultimo.

Tale situazione incide, come correttamente osservato dal giudice, nel rapporto sinallagmatico, creando un vantaggio esclusivo in favore del contraente forte, in spregio a quanto previsto ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

Quale conseguenza? la vessatorietà, e conseguente nullità, della clausola floor legittima i consumatori a richiedere alla banca i maggiori interessi versati negli anni 2015 - 2022, ossia il periodo nel quale l'Euribor è sceso sotto lo "0".

Ci permettiamo di osservare che detta condotta, del tutto scorretta e non rispettosa del Codice del Consumo, è stata adottata da altri istituti di credito, i quali hanno voluto da una parte garantirsi la maggior resa possibile nel caso di aumento dei tassi, dall’altra evitando (o meglio limitando) eventuali riduzioni, così come avvenuto negli ultimi dieci anni.

Di conseguenza, previo controllo delle condizioni contrattuali del vostro mutuo, avete diritto a richiedere la restituzione dei maggiori interessi versati negli ultimi anni alla banca.

Per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it.

domenica 5 febbraio 2023

Fondo Risparmiatori prorogato fino al 30 giugno 2023

La legge milleproroghe di fine anno ha ridato speranza per i risparmiatori rimasti vittime delle crisi bancarie che hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi anni.

Si legge all’Art 3 comma 7 del Decreto-legge 29.12.2022 n. 198 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2022: “All’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 34 -ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

L'intenzione dell'esecutivo è quella di far lavorare la commissione istituita per aiutare i consumatori ancora per sei mesi, al fine di consentire ai consumatori che hanno subito un pregiudizio dai crack bancari di poter ottenere un indennizzo.

E' chiaro che questa proroga potrebbe, in via teorica, avvantaggiare tutti i risparmiatori rimasti fregati dalle ex banche popolari, i quali potrebbero ottenere un indennizzo parziale (circa il 30% dell'investimento per le azioni, e circa il 90% per le obbligazioni) attraverso le somme provenienti dai fondi dormienti.

Maggiori informazioni sul sito del Fondo Risparmiatori (clicca qui).

domenica 29 gennaio 2023

Estinzione anticipata del finanziamento: si alla restituzione dei soldi dalla banca. Lo dice anche la Corte costituzionale

E alla fine i conti tornano, ossia la Corte costituzionale non ha potuto che ribadire alcuni principi fondamentali ed in primo luogo che il consumatore deve essere tutelato dalla legge nei confronti delle banche.

La recente sentenza n. 263/2022 della corte di legittimità, oggetto del nostro commento, riafferma un principio fondamentale: nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'istituto di credito deve restituire al consumatore i maggiori costi - interessi o costi generali pagati - collegati al credito erogato.

Occorre premettere che tale principio, fondamentale per i piccoli finanziamenti concessi ai consumatori, si pensi al credito erogato con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ove il piccolo risparmiatore si vede "spennato" fino alla fine.

Il diritto all'indennizzo è stato stabilito, come ribadito più volte in questo blog, all'art. 16 par. 1 Direttiva 2008/48/CE: “il consumatore ha il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

La norma comunitaria è stata recepita dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), all'art.  125 sexies ove si parla di rimborso anticipato: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

La restituzione dei costi sostenuti dal consumatore riguarda, secondo quanto ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza, sia quelli collegati alla vita del prestito (recurring), sia quelli sostenuti all'avvio del rapporto (upfront), seppur in maniera ridotta.

Al professionista deve essere riconosciuto, invece, un rimborso dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, nel caso di rimborso anticipato superiore all'anno antecedente all'estinzione (oppure lo 0,5% se inferiore) così come evidenziato in molti casi dai giudici (vedasi qui), i quali hanno dato piena attuazione alla oramai famosa sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione europea (vedi qui).

- la legge n. 106/2021 e il goffo tentativo di mitigare gli effetti della Lexitor
Gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia si sono visti in questi anni, allorché molti consumatori hanno chiesto la restituzione delle maggiori somme illegittimamente versate alle banche, costringendo il governo italiano ad emanare una norma volta a limitare le legittime richieste avanzate verso gli istituti di credito.

La legge n. 106/2021, in conversione dell'art. 11 octies decreto legge n. 73/2021 (aiuti bis), ha disciplinato il diritto di rimborso spettante ai consumatori, negandolo per coloro che avevano sottoscritto un contratto di finanziamento, con rimborso anticipato, in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa norma, ossia il luglio 2021.

Il paradosso di tale norma era quello di negare, in caso di anticipato rimborso, il diritto del consumatore alla restituzione sia dei costi cosiddetti recurring, vale a dire quelli connessi con l'intera durata del contratto (es. interessi corrispettivi, assicurazione del credito ecc.), sia di quelli up front, ossia sostenuti una tantum dal cliente, come ad esempio commissioni di istruttoria, commissione all'agente finanziario, spese gestione pratica.

Detto diritto veniva dalla norma riconosciuto solo per i crediti al consumo più recenti, creando una ingiustificata differenza nella tutela dei creditori, alla luce della norma comunitaria del 2008.

- La Corte costituzionale - illegittima la legge n. 106/2021 
Corte costituzionale è intervenuta con la recente sentenza n. 263/2022, con la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del  2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limita il diritto del consumatore alla restituzione delle somme anticipate ai soli costi recurring. 

La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. 

Il Giudice delle legge ha correttamente evidenziato che la norma nazionale si è posta in contrasto con le norme comunitarie, in particolare, con l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor. 

La Corte conclude affermando che: "Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021."

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