Le nuove regole in materia di mutui, introdotte con la direttiva 2014/17/UE, e oggetto di attuazione in ambito nazionale, dovrebbe incrementare le tutele per coloro che vorranno accedere al mercato dei finanziamenti bancari nei prossimi mesi.
Le nuove regole per la
tutela dei sottoscrittori di mutui, infatti, entreranno in vigore nelle prossime settimane e prevedono nuovo regole ed obblighi per l'intermediario.
Vediamo quali.
(1) Il funzionario della banca obbligato a fornire maggiori informazioni
La norma comunitaria, che potete trovare di seguito, introduce nuovi canoni di condotta a carico dei finanziatori e gli intermediari del credito che propongano/sollecitino la sottoscrizione di mutui e finanziamenti verso i consumatori.
Le banche dovranno garantire maggiore diligenza, correttezza e trasparenza verso il potenziale cliente, garantendo una informazione più puntuale, semplice e chiara.
(2) Annunci pubblicitari - nuove regole
Una delle novità più interessanti dovrebbe riguardare anche gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto l'offerta di questi prodotti bancari. La norma comunitaria ha disposto nuove e più precise regole in merito al messaggio pubblicitario, che dovrà essere più chiaro, corretto e non ingannevole.
Nel caso in cui il messaggio pubblicitario contenga informazioni inerenti il tasso di interesse o altri dati relativi al credito, le onformazioni dovranno essere rese disponibili al consumatore in modo chiaro e preciso, non inducendolo in false aspettative.
(3) Il prospetto Informativo Standardizzato (PIES)
La
direttiva "mortagage credit" propone una ulteriore ed intressante novità impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore
informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato (PIES) che devono essere messe a disposizione del potenziale acquirente prima della conclusione.
Il prospetto deve contenere:
- istituto di credito che eroga il mutuo;
- descrizione del tipo di finanziamento;
- Tasso nominale d'interesse e Tasso annuo effettivo globale (TAEG);
- Importo del mutuo richiesto;
- Durata - numero/importo delle rate e frequenza dei pagamenti;
- Spese di apertura del mutuo - spese accessorie;
- Condizioni per l'estinzione anticipata
(4) Divieto di abbinamento con altri prodotti bancari
Viene introdotto il divieto di abbinare al contratto di mutuo altri prodotti o servizi offerti dalla banca, se
questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.
Qui di seguito, la direttiva 2014/17/UE.
DIRETTIVA
2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
4 febbraio 2014
in
merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010
(Testo
rilevante ai fini del SEE)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare
l’articolo 114,
vista
la proposta della Commissione europea,
previa
trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,
visto
il parere della Banca centrale europea (1),
visto
il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando
quanto segue:
(1)
Nel
marzo 2003 la Commissione ha avviato un processo inteso a stabilire e
a valutare l’impatto delle barriere che ostacolano la realizzazione
del mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili
residenziali. Il 18 dicembre 2007 ha adottato il Libro bianco
sull’integrazione dei mercati UE del credito ipotecario, nel quale
ha annunciato l’intento di valutare l’impatto — tra l’altro —
delle opzioni politiche per l’informativa precontrattuale, le
banche dati relative ai crediti, il merito di credito, il tasso annuo
effettivo globale (TAEG) e la consulenza sui contratti di credito. La
Commissione ha costituito un gruppo di esperti sulle informazioni
storiche sui crediti (Expert Group on Credit Histories), incaricato
di assisterla nella preparazione di misure intese a migliorare
l’accessibilità, la comparabilità e la completezza dei dati sui
crediti. Sono inoltre stati avviati studi sul ruolo e l’attività
degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che erogano
contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.
(2)
A
norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il
mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel
quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi
nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un mercato
creditizio più trasparente ed efficiente in tale spazio senza
frontiere interne è essenziale per promuovere lo sviluppo delle
attività transfrontaliere e per realizzare un mercato interno dei
contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Tra le
legislazioni dei vari Stati membri relative alle norme di
comportamento nell’attività di erogazione di crediti per beni
immobili residenziali e tra i sistemi di regolamentazione e vigilanza
degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che offrono
contratti di credito relativi a beni immobili residenziali esistono
differenze sostanziali. Tali differenze creano ostacoli che limitano
il livello dell’attività transfrontaliera sia sul lato
dell’offerta che su quello della domanda, riducendo così la
concorrenza e le possibilità di scelta sul mercato, facendo
aumentare il costo dell’erogazione di crediti a carico dei
prestatori e addirittura impedendo loro di esercitare tale attività.
(3)
La
crisi finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile
da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi
del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra
tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a
conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. Molti
consumatori hanno perso fiducia nel settore finanziario e i mutuatari
si sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri
prestiti: ciò ha portato all’aumento degli inadempimenti e delle
vendite forzate. Di conseguenza il G20 ha incaricato il Consiglio per
la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) di fissare
principi in materia di requisiti validi per la sottoscrizione in
relazione a beni immobili residenziali. Anche se durante la crisi
finanziaria alcuni dei maggiori problemi si sono verificati fuori
dall’Unione, i consumatori nell’Unione accusano un considerevole
livello di indebitamento, in gran parte concentrato su crediti
concernenti beni immobili residenziali. È pertanto opportuno
assicurare che il quadro regolamentare dell’Unione in questo
settore sia solido, coerente con i principi internazionali e ricorra
opportunamente alla gamma di strumenti disponibili, tra cui i
rapporti prestito/valore, prestito/reddito, debito/reddito e simili,
vale a dire livelli minimi al di sotto dei quali un credito non
sarebbe considerato accettabile o altre misure di compensazione per
le situazioni in cui i rischi sottostanti sono più elevati per i
consumatori oppure laddove queste misure siano necessarie per evitare
il sovraindebitamento delle famiglie. Dati i problemi portati alla
luce dalla crisi finanziaria e al fine di garantire un mercato
interno efficiente e competitivo che contribuisca alla stabilità
finanziaria, la Commissione ha proposto, nella comunicazione del 4
marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», misure in
merito ai contratti di credito relativi ai beni immobili
residenziali, compreso un quadro di riferimento affidabile
sull’intermediazione creditizia, nell’ottica della creazione di
mercati responsabili e affidabili per il futuro e del ripristino
della fiducia dei consumatori. La Commissione ha ribadito l’impegno
per un mercato interno efficiente e competitivo nella comunicazione
del 13 aprile 2011 dal titolo «L’Atto per il mercato unico —
Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia».
(4)
Sono
stati individuati diversi problemi nei mercati del credito ipotecario
all’interno dell’Unione legati al comportamento irresponsabile
nella concessione e accensione dei mutui e al potenziale margine per
comportamenti irresponsabili da parte degli operatori del mercato,
fra cui gli intermediari del credito e gli enti non creditizi. Alcuni
problemi hanno riguardato i crediti denominati in una valuta estera
contratti dai consumatori in tale valuta al fine di beneficiare del
tasso debitore offerto, ma senza un’adeguata informazione o
comprensione in ordine al rischio di cambio connesso. Si tratta di
problemi dovuti a carenze a livello di mercato e di regolamentazione
nonché ad altri fattori, quali la situazione economica generale e la
scarsa cultura finanziaria. Altri problemi riguardano regimi
inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito
e gli enti non creditizi che erogano crediti per beni immobili
residenziali. I problemi individuati possono avere effetti a cascata
significativi sul piano macroeconomico, danneggiare i consumatori,
fungere da barriera economica o giuridica alle attività
transfrontaliere e creare condizioni diseguali per gli operatori del
mercato.
(5)
Al
fine di agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante
e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori
nel settore dei contratti di credito relativi ai beni immobili e al
fine di garantire che i consumatori interessati a tali contratti
possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si
comportino in maniera professionale e responsabile, è necessario
definire un quadro giuridico dell’Unione adeguatamente armonizzato
in diversi settori, tenendo conto delle differenze nei contratti di
credito derivanti in particolare da differenze nei mercati nazionali
e regionali dei beni immobili.
(6)
La
presente direttiva dovrebbe pertanto realizzare un mercato interno
più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a disposizioni
uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito relativi a
beni immobili, promuovendo sostenibilità nell’erogazione e
assunzione dei prestiti e l’inclusione finanziaria e garantendo
dunque ai consumatori un elevato livello di protezione.
(7)
Per
creare un autentico mercato interno, con un livello elevato ed
equivalente di protezione dei consumatori, la presente direttiva
stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena
armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali
attraverso il formato del Prospetto informativo europeo
standardizzato (PIES) e il calcolo del TAEG. Tuttavia, tenendo conto
della specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili
e delle differenze nell’evoluzione e nelle condizioni del mercato
negli Stati membri, soprattutto in ordine alla struttura e agli
operatori del mercato, alle categorie dei prodotti disponibili e alle
procedure per la concessione del credito, gli Stati membri dovrebbero
avere facoltà di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose
di quelle stabilite dalla presente direttiva nei settori non
espressamente oggetto di piena armonizzazione. Tale approccio mirato
è necessario per evitare di incidere negativamente sul livello di
protezione dei consumatori in relazione ai contratti di credito che
rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Gli
Stati membri dovrebbero ad esempio essere autorizzati a mantenere o
adottare disposizioni più rigorose in ordine ai requisiti di
conoscenza e competenza del personale e alle informazioni per la
compilazione del PIES.
(8)
La
presente direttiva dovrebbe migliorare le condizioni per
l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno ravvicinando
le legislazioni degli Stati membri e definendo standard qualitativi
per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la
distribuzione e l’erogazione di crediti attraverso creditori e
intermediari del credito, nonché la promozione di buone pratiche. La
definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di
crediti implica necessariamente l’introduzione di alcune
disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti
prudenziali.
(9)
Per
i settori che non sono compresi nella presente direttiva, gli Stati
membri sono liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. In
particolare, gli Stati membri possono mantenere o introdurre
disposizioni nazionali in settori quali il diritto contrattuale, per
quanto riguarda la validità dei contratti di credito, il diritto
patrimoniale, la registrazione fondiaria, l’informativa
contrattuale e, ove non disciplinate nella presente direttiva, le
questioni post-contrattuali. Gli Stati membri possono disporre che il
perito o la società che esegue la perizia o i notai possano essere
scelti di comune accordo tra le parti. Considerate le differenze
nelle procedure di acquisto e di vendita dei beni immobili
residenziali che sussistono negli Stati membri vi è la possibilità
che i creditori o gli intermediari del credito tentino di ricevere
anticipi di pagamento dai consumatori con l’intesa che tali
anticipi possano contribuire a garantire la conclusione del contratto
di credito ovvero l’acquisto o la vendita di un bene immobile, e
che tali pratiche siano oggetto di abuso in particolare laddove i
consumatori non siano al corrente dei requisiti e delle pratiche
usuali nello Stato membro interessato. È pertanto opportuno
consentire agli Stati membri di imporre limiti a tali pagamenti.
(10)
La
presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il
creditore o l’intermediario del credito sia una persona giuridica o
una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe
pregiudicare il diritto degli Stati membri di limitare, conformemente
al diritto dell’Unione, il ruolo del creditore o dell’intermediario
del credito ai sensi della direttiva stessa alle sole persone
giuridiche o a talune tipologie di persone giuridiche.
(11)
Dato
che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione,
non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è
importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui
non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire che le
imprese e le organizzazioni possano pattuire accordi diversi.
(12)
La
definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che
agiscono al di fuori della loro attività commerciale o
professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo,
qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano
nell’ambito delle attività commerciali o professionali della
persona e parzialmente ne restino al di fuori e lo scopo commerciale
o professionale sia talmente limitato da non risultare predominante
nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe
altresì essere considerata un consumatore.
(13)
Sebbene
disciplini contratti di credito che si riferiscono unicamente o
principalmente a beni immobili residenziali la presente direttiva non
osta a che gli Stati membri estendano le misure adottate in
conformità della stessa per proteggere i consumatori con riguardo a
contratti di credito relativi ad altre forme di beni immobili, o
disciplinino altrimenti tali contratti di credito.
(14)
Le
definizioni stabilite nella presente direttiva circoscrivono l’ambito
dell’armonizzazione. L’obbligo degli Stati membri di recepire la
presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all’ambito
d’applicazione della stessa fissato da tali definizioni. Per
esempio, l’obbligo per gli Stati membri di recepire la presente
direttiva è limitato ai contratti di credito conclusi con i
consumatori, vale a dire persone fisiche che, nelle operazioni
disciplinate dalla presente direttiva, agiscono al di fuori della
loro attività commerciale o professionale. Analogamente gli Stati
membri hanno l’obbligo di recepire le disposizioni della presente
direttiva che disciplinano l’attività di persone operanti in
qualità di intermediario del credito quale definita dalla direttiva
stessa. La presente direttiva dovrebbe tuttavia far salva
l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al
diritto dell’Unione, della presente direttiva a settori che esulano
dall’ambito di applicazione della stessa. Inoltre le definizioni
stabilite nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare agli
Stati membri la possibilità di adottare sottodefinizioni ai sensi
della legislazione nazionale a fini specifici, purché compatibili
con le definizioni stabilite nella presente direttiva. Ad esempio gli
Stati membri dovrebbero poter stabilire ai sensi della legislazione
nazionale sottocategorie di intermediari del credito non identificati
nella presente direttiva, laddove necessarie a livello nazionale per
diversificare requisiti in termini di conoscenze e competenze che
devono essere soddisfatti dai vari intermediari del credito.
(15)
L’obiettivo
della presente direttiva è garantire un elevato livello di
protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito
relativi a beni immobili. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti
garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del
credito, ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito
che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene
immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per
acquistare un bene immobile in alcuni Stati membri, compresi i
prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o, a meno che
gli Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato,
quelli il cui fine è il finanziamento temporaneo tra la vendita di
un bene immobile e l’acquisto di un altro e a crediti garantiti per
la ristrutturazione di un bene immobile residenziale.
(16)
La
presente direttiva non dovrebbe applicarsi a quei contratti di
credito in cui il creditore versa una tantum o periodicamente una
somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in
cambio di una somma derivante dalla vendita di un immobile
residenziale e il cui obiettivo primario è quello di facilitare il
consumo, ad esempio di prodotti basati su prestito vitalizio
ipotecario (equity release) o di altri prodotti specializzati
equivalenti. Tali contratti di credito hanno caratteristiche
specifiche che esulano dall’ambito di applicazione della presente
direttiva. La valutazione del merito di credito del debitore, ad
esempio, non è pertinente, in quanto i pagamenti sono effettuati dal
creditore al debitore piuttosto che al contrario. Tale operazione
richiederebbe, tra l’altro, informazioni precontrattuali
sostanzialmente diverse. Inoltre, altri prodotti quali ad esempio le
home reversion (vendita della nuda proprietà), che hanno funzioni
comparabili ai reverse mortgage o ai lifetime mortgage (prestiti
vitalizi ipotecari), non implicano l’erogazione del credito, e
quindi resterebbero fuori dall’ambito d’applicazione della
presente direttiva.
(17)
La
presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di contratto
di credito di nicchia, specificamente elencati, che sono diversi per
natura e rischi dai crediti ipotecari standard e richiedono pertanto
un approccio ad hoc, in particolare i contratti di credito risultanti
da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un’altra autorità
prevista dalla legge e determinati tipi di contratti di credito in
cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti
in determinate circostanze, come già previsto dalla direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (4). È
opportuno consentire agli Stati membri, a determinate condizioni, di
escludere certi contratti di credito, ad esempio quelli concessi a un
pubblico ristretto a condizioni vantaggiose o quelli erogati dalle
cooperative di credito, purché sussistano adeguati meccanismi
alternativi volti ad assicurare che gli obiettivi programmatici in
ordine a stabilità finanziaria e mercato interno siano raggiunti
senza impedire l’inclusione finanziaria e l’accesso al credito. I
contratti di credito in cui il bene immobile non è destinato ad
essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di
residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è
occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza
sulla base di un contratto di locazione, comportano rischi e
caratteristiche che li distinguono dai contratti di credito standard
e pertanto possono richiedere un quadro più specifico. Gli Stati
membri dovrebbero pertanto potere escludere tali contratti di credito
dalla direttiva qualora sussista un quadro nazionale adeguato al
riguardo.
(18)
I
contratti di credito non garantiti il cui obiettivo sia il restauro
di un bene immobile residenziale per un ammontare del credito
superiore a 75 000 EUR dovrebbero ricadere nell’ambito della
direttiva 2008/48/CE al fine di assicurare a quei consumatori un
livello di protezione equivalente ed evitare ogni lacuna
regolamentare tra tale direttiva e la presente direttiva. È
opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/48/CE.
(19)
Per
ragioni di certezza del diritto, il quadro giuridico dell’Unione in
materia di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali
dovrebbe essere coerente con gli altri atti dell’Unione e
complementare ad essi, in particolare nei settori della protezione
dei consumatori e della vigilanza prudenziale. Alcune definizioni
essenziali quali «consumatore», e «supporto durevole», nonché
concetti chiave usati nelle informazioni di base per designare le
caratteristiche finanziarie dei crediti, compresi l’importo totale
che il consumatore deve pagare e il tasso debitore dovrebbero essere
in linea con quelli stabiliti nella direttiva 2008/48/CE, in modo che
la medesima terminologia si riferisca alle stesse situazioni di
fatto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito al
consumo o di un credito relativo a beni immobili residenziali. Nel
recepire la presente direttiva, pertanto, gli Stati membri dovrebbero
garantire coerenza di applicazione e di interpretazione in relazione
a queste definizioni essenziali e a questi concetti chiave.
(20)
Per
garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e
per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli
intermediari del credito, la struttura della presente direttiva
dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva 2008/48/CE,
in particolare i principi che stabiliscono che le informazioni
contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito
concernenti beni immobili residenziali siano fornite al consumatore
con un esempio rappresentativo, che al consumatore siano fornite
informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto informativo
standardizzato, che il consumatore riceva spiegazioni adeguate prima
della conclusione del contratto di credito, una base comune da
definire per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG),
spese notarili escluse, e che i creditori valutino il merito di
credito del consumatore prima di erogare un credito. Analogamente,
per creare parità di condizioni con le disposizioni stabilite dalla
direttiva 2008/48/CE, dovrebbe anche essere assicurato ai creditori
l’accesso, a condizioni non discriminatorie, alle pertinenti banche
dati relative ai crediti. In maniera analoga alla direttiva
2008/48/CE, la presente direttiva dovrebbe garantire che tutti i
creditori che offrono contratti di credito relativi a beni immobili
siano sottoposti all’appropriata procedura di abilitazione e
all’appropriata vigilanza, e dovrebbe prevedere requisiti relativi
all’instaurazione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale
delle controversie e all’accesso a tali meccanismi.
(21)
La
presente direttiva dovrebbe integrare la direttiva 2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002,
concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari
ai consumatori (5), che impone che — nelle vendite a distanza —
il consumatore sia informato dell’esistenza o della mancanza del
diritto di recesso e che prevede un diritto di recesso. Tuttavia,
benché la direttiva 2002/65/CE preveda la possibilità per il
prestatore di comunicare le informazioni precontrattuali dopo la
conclusione del contratto, ciò non sarebbe adeguato per i contratti
di credito relativi a beni immobili residenziali, data la rilevanza
dell’impegno finanziario per il consumatore. La presente direttiva
non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale generale,
quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un
contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto
contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.
(22)
Allo
stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei
contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che
giustificano un approccio differenziato. Data la natura dei contratti
di credito relativi a beni immobili residenziali e le conseguenze che
essi possono avere per il consumatore, il materiale pubblicitario e
le informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero includere
adeguate avvertenze sui rischi specifici, ad esempio il potenziale
impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sull’importo che il
consumatore deve rimborsare e, se valutate opportunamente dagli Stati
membri, la natura della garanzia e le implicazioni legate alla sua
sottoscrizione. Sulla base di ciò che nel settore dei mutui relativi
ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, in
aggiunta alle informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero
essere rese disponibili in permanenza anche informazioni
precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre
giustificato dall’opportunità di tenere conto degli insegnamenti
tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il
credito avvenga in maniera sana. A questo proposito, per la
valutazione del merito di credito sarebbe opportuno prevedere
disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere
dagli intermediari del credito informazioni più precise circa il
loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce
eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori
coinvolti nell’emissione di contratti di credito relativi a beni
immobili siano sufficientemente abilitati e sottoposti a vigilanza.
(23)
Occorre
disciplinare alcuni altri aspetti al fine di tener conto della
specificità dei crediti relativi ai beni immobili residenziali. Data
l’importanza di un’operazione di questo tipo, è necessario
garantire che i consumatori dispongano di un periodo sufficiente di
almeno sette giorni per considerarne le implicazioni. Gli Stati
membri dovrebbero poter prevedere questo periodo sufficiente a titolo
di periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di
credito, ovvero di periodo per esercitare il recesso dopo la
conclusione del contratto stesso o ancora una combinazione dei due. È
opportuno che gli Stati membri possano prevedere che il periodo di
riflessione obbligatorio per il consumatore sia di dieci giorni al
massimo ma che, in altri casi, i consumatori che desiderano procedere
durante il periodo di riflessione possano farlo, a fini di certezza
giuridica nel contesto delle operazioni patrimoniali. Gli Stati
membri dovrebbero poter prevedere che il periodo di riflessione cessi
o il diritto di recesso venga meno allorché il consumatore
intraprende un’azione che, in base al diritto nazionale, si risolve
nella creazione o nel trasferimento di diritti di proprietà in
connessione con o mediante l’utilizzo di fondi ottenuti attraverso
il contratto di credito, ovvero — in caso — nel trasferimento di
fondi a terzi.
(24)
Date
le caratteristiche particolari dei contratti di credito relativi a
beni immobili residenziali è pratica comune che i creditori offrano
ai consumatori una serie di prodotti o servizi acquistabili insieme
con il contratto. Data la rilevanza di tali contratti per i
consumatori è opportuno stabilire le norme specifiche in materia di
commercializzazione abbinata. La combinazione dei contratti di
credito con uno o più servizi o prodotti finanziari sotto forma di
pacchetto permette ai creditori di diversificare l’offerta in uno
spirito di concorrenza, purché le componenti del pacchetto possano
essere acquistate anche separatamente. Se è vero che i consumatori
possono beneficiare della combinazione di contratti di credito con
uno o più servizi o prodotti finanziari in pacchetti, è anche vero
che la mobilità dei consumatori e la loro capacità di operare
scelte informate può essere ostacolata da questa stessa pratica a
meno che le componenti del pacchetto non possano essere acquistate
separatamente. È importante impedire pratiche quali la
commercializzazione abbinata di taluni prodotti che possono indurre i
consumatori a concludere contratti di credito non rispondenti al loro
interesse, senza peraltro limitare la commercializzazione aggregata
di prodotti potenzialmente vantaggiosa per i consumatori. Tuttavia
gli Stati membri dovrebbero continuare a controllare attentamente i
mercati dei servizi finanziari al dettaglio per garantire che le
pratiche di vendita aggregata non distorcano la scelta del
consumatore e la concorrenza nel mercato.
(25)
Di
norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero
essere ammesse, salvo che i servizi o prodotti finanziari offerti
insieme con il contratto di credito non possano essere offerti
separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel
caso di uno scoperto garantito. In altri casi può tuttavia essere
giustificato che i creditori offrano o vendano un contratto di
credito insieme con un conto di pagamento, un conto di risparmio,
prodotti d’investimento o pensionistici laddove, per esempio, il
capitale del conto è usato per rimborsare il credito o costituisce
un prerequisito della raccolta di risorse ai fini dell’ottenimento
del credito, ovvero in situazioni in cui, per esempio, un prodotto
d’investimento o un prodotto pensionistico privato serve da
ulteriore garanzia del credito. Se è giustificato che i creditori
possano imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza
assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di
assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe
nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore, a condizione che
la sua polizza assicurativa offra un livello di garanzia equivalente
a quella della polizza proposta dal creditore. Inoltre gli Stati
membri possono standardizzare, in tutto o in parte, la copertura
offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la
comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino
effettuare tale confronto.
(26)
È
importante garantire la corretta valutazione del bene immobile
residenziale prima della conclusione del contratto di credito e, in
particolare, qualora la valutazione incida sugli obblighi residui del
consumatore, in caso di insolvenza. Gli Stati membri dovrebbero
pertanto assicurare standard di valutazione affidabili. Per essere
considerati affidabili gli standard di valutazione dovrebbero tenere
conto degli standard di valutazione riconosciuti a livello
internazionale, in particolare quelli sviluppati dall’International
Valuation Standards Committee, dall’European Group of Valuers’
Associations o dal Royal Institution of Chartered Surveyors. Tali
standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale
contengono principi di alto livello che, tra l’altro, impongono ai
creditori di adottare e seguire adeguate procedure interne di
gestione del rischio e delle garanzie — comprendenti processi
rigorosi di valutazione —, di adottare standard e metodi di
valutazione che consentano stime realistiche e circostanziate dei
beni immobili, al fine di assicurare che tutte le relazioni di
valutazione siano redatte con la competenza e la diligenza
professionali dovute, che i valutatori rispondano a determinati
requisiti in materia di qualifiche e che sia conservata un’adeguata
documentazione sulla valutazione delle garanzie esauriente e
plausibile. Al riguardo è altresì auspicabile un monitoraggio
adeguato dei mercati dei beni immobili residenziali, con meccanismi
le cui disposizioni siano in linea con la direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso
all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale
sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (6). È
possibile adempiere alle disposizioni della presente direttiva
relative alle norme di valutazione dei beni, ad esempio, attraverso
normativa o autoregolamentazione.
(27)
Considerate
le conseguenze significative di un pignoramento per creditori,
consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è
opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera
proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e che
si disponga delle misure necessarie affinché i creditori esercitino
un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per
risolvere la situazione con altri strumenti, prima di dare avvio a
procedure di pignoramento. Ove possibile è opportuno trovare
soluzioni che tengano conto delle circostanze concrete e dei bisogni
ragionevoli del consumatore in termini di spese di sostentamento.
Qualora dopo la procedura di pignoramento permangano debiti residui,
gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni minime di
sussistenza e porre in essere misure che facilitino il rimborso
evitando, al contempo, il sovraindebitamento a lungo termine. Almeno
nei casi in cui il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce
sull’importo dovuto dal consumatore gli Stati membri dovrebbero
incoraggiare i creditori ad adoperarsi ragionevolmente per ottenere
il miglior prezzo possibile per il bene immobile pignorato alle
condizioni di mercato. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle
parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il
trasferimento della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il
credito.
(28)
Gli
intermediari spesso operano anche in attività diverse
dall’intermediazione creditizia, in particolare in attività di
intermediazione assicurativa o servizi di investimento. Pertanto, la
presente direttiva dovrebbe anche garantire una certa coerenza con la
direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa (7), e con la
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8). In
particolare gli enti creditizi autorizzati in conformità alla
direttiva 2013/36/UE e gli altri enti finanziari soggetti ad un
regime di abilitazione equivalente ai sensi della legislazione
nazionale non dovrebbero richiedere un’abilitazione distinta per
operare in qualità di intermediari del credito, in modo da
semplificare il processo di stabilimento come intermediario del
credito e l’esercizio dell’attività a livello transfrontaliero.
La piena e incondizionata responsabilità di creditori e intermediari
del credito in ordine alle attività degli intermediari del credito
con vincolo di mandato o dei rappresentanti designati dovrebbe
estendersi soltanto ad attività che rientrano nell’ambito di
applicazione della presente direttiva, a meno che gli Stati membri
scelgano di estendere tale responsabilità ad altri settori.
(29)
Al
fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere
autonomamente decisioni informate e responsabili in materia di
accensione di prestiti e di gestione del debito gli Stati membri
dovrebbero promuovere misure a sostegno dell’educazione dei
consumatori relativamente all’accensione responsabile di prestiti e
alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito
ipotecario. È particolarmente importante fornire orientamenti ai
consumatori che contraggono per la prima volta un credito ipotecario.
A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di
migliori pratiche per agevolare l’ulteriore sviluppo di misure tese
a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia
finanziaria.
(30)
A
causa dei rischi significativi insiti nel prestito in valuta estera è
necessario prevedere misure atte a garantire che i consumatori siano
consapevoli del rischio che stanno assumendo e abbiano la possibilità
di limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata
del credito. Il rischio può essere limitato riconoscendo al
consumatore il diritto di convertire la valuta in cui è denominato
il credito ovvero con altri meccanismi, quali l’introduzione di
limiti massimi o, qualora esse siano sufficienti a limitare il
rischio di cambio, avvertenze.
(31)
Il
quadro giuridico applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel
fatto che i creditori, gli intermediari del credito e i
rappresentanti designati considerano gli interessi del consumatore,
sulla base delle informazioni aggiornate a disposizione del
creditore, dell’intermediario del credito e dei rappresentanti
designati e di ipotesi ragionevoli circa i rischi a cui è esposta la
situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di
credito proposto. Ciò potrebbe implicare, ad esempio, che i
creditori non dovrebbero commercializzare crediti in modo tale che la
commercializzazione limiti o possa limitare considerevolmente la
capacità del consumatore di considerare con attenzione un credito,
ovvero che il creditore non dovrebbe usare la concessione di crediti
come principale metodo di commercializzazione allorché
commercializza, presso i consumatori, beni, servizi o immobili. Per
assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un
elevato livello di equità, onestà e professionalità nel settore e
un’appropriata gestione dei conflitti d’interesse, compresi
quelli legati alla remunerazione, nonché prevedere che la consulenza
sia fornita nel migliore interesse del consumatore.
(32)
È
opportuno assicurare che il personale interessato dei creditori,
degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati
possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da
raggiungere un’elevata professionalità. La presente direttiva
dovrebbe pertanto richiedere di dimostrare, a livello di società,
delle conoscenze e competenze del caso, facendo riferimento ai
requisiti minimi di conoscenza e competenza stabiliti dalla direttiva
stessa. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o
mantenere tali requisiti applicabili alle persone fisiche. Gli Stati
membri dovrebbero poter consentire a creditori, intermediari del
credito e rappresentanti designati di differenziare i requisiti
minimi di conoscenza secondo il grado di partecipazione
all’esecuzione di determinati servizi o procedure. In questo
contesto nel personale è incluso il personale esterno che lavora per
e presso il creditore, l’intermediario del credito o i
rappresentanti designati nonché i relativi dipendenti. Ai fini della
presente direttiva il personale direttamente impegnato in attività
disciplinate dalla direttiva stessa dovrebbe comprendere gli addetti
al front-office e al back-office, dirigenza compresa, che ricoprano
un ruolo importante nelle procedure relative ai contratti di credito.
Le persone che svolgono mansioni di supporto non legate alle
procedure dei contratti di credito (ad esempio personale delle
risorse umane o personale impegnato nei servizi in materia di
tecnologia dell’informazione e della comunicazione) non dovrebbero
essere considerate personale ai sensi della presente direttiva.
(33)
Se
un creditore o un intermediario del credito fornisce i suoi servizi
nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera
prestazione di servizi, lo Stato membro d’origine dovrebbe essere
responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e
competenza minimi applicabili al personale. Non di meno gli Stati
membri ospitanti che lo considerino necessario dovrebbero poter
stabilire i propri requisiti di competenza in taluni settori
determinati applicabili a creditori e intermediari del credito che
forniscono i loro servizi nel territorio di detto Stato membro in
regime di libera prestazione di servizi.
(34)
Data
l’importanza di assicurare che i requisiti di conoscenza e
competenza siano applicati e rispettati nella pratica gli Stati
membri dovrebbero imporre alle autorità competenti di vigilare sui
creditori, sugli intermediari del credito e sui rappresentanti
designati e abilitare le autorità stesse ad esigere le prove
necessarie per valutare con affidabilità l’osservanza di tali
requisiti.
(35)
La
maniera in cui i creditori, gli intermediari del credito e i
rappresentanti designati remunerano il proprio personale dovrebbe
essere uno degli aspetti essenziali per garantire la fiducia dei
consumatori nel settore finanziario. La presente direttiva fissa le
norme per la remunerazione del personale allo scopo di limitare le
pratiche di vendita indiscriminata e di garantire che la maniera in
cui è remunerato il personale non rechi pregiudizio all’obbligo di
considerare gli interessi del consumatore. In particolare i
creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati
non dovrebbero concepire le politiche retributive in modo da
incentivare il proprio personale a concludere un determinato numero o
un determinato tipo di contratti di credito o ad offrire servizi
accessori particolari ai consumatori senza tenere nella debita
considerazione gli interessi e i bisogni dei consumatori stessi. In
questo contesto gli Stati membri possono ritenere necessario
stabilire che una determinata pratica, ad esempio la riscossione di
provvigioni da parte di intermediari con vincolo di mandato, è
contraria agli interessi del consumatore. Gli Stati membri dovrebbero
altresì poter specificare che la remunerazione del personale non
dovrebbe dipendere dal tasso o dal tipo di contratto di credito
concluso con il consumatore.
(36)
La
presente direttiva fissa norme armonizzate riguardo alle conoscenze e
competenze di cui dovrebbe essere in possesso il personale dei
creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti
designati per la predisposizione, l’offerta, la concessione e
l’intermediazione di un contratto di credito. La presente direttiva
non fissa disposizioni specifiche direttamente connesse al
riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in uno Stato
membro per soddisfare i requisiti di conoscenza e competenza in un
altro Stato membro. È opportuno pertanto continuare ad applicare la
direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali (9), in ordine alle condizioni per il riconoscimento e
ai provvedimenti di compensazione che uno Stato membro ospitante può
richiedere a una persona la cui qualifica non è stata rilasciata
nella sua giurisdizione.
(37)
I
creditori e gli intermediari del credito fanno spesso ricorso ad
annunci pubblicitari, annunciando frequentemente condizioni speciali,
per attirare i consumatori verso un particolare prodotto. I
consumatori dovrebbero pertanto essere protetti contro pratiche
pubblicitarie scorrette o fuorvianti, e dovrebbero avere la
possibilità di confrontare le offerte pubblicitarie. Per consentire
ai consumatori di confrontare offerte diverse, è necessario
prevedere disposizioni specifiche circa la pubblicità di contratti
di credito e stabilire un elenco di elementi da includere nel
materiale di pubblicità e marketing diretto ai consumatori, che
specifichi tassi di interesse o dati relativi al costo del credito.
Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di introdurre o
mantenere nella legislazione nazionale requisiti relativi agli
annunci pubblicitari che non precisano un tasso di interesse o non
contengono cifre relative al costo del credito. Tali requisiti
dovrebbero tenere conto delle specificità dei contratti di credito
relativi ai beni immobili residenziali. In ogni caso è opportuno
assicurare che, conformemente alla direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa
alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno (10), la pubblicità dei contratti di credito non dia
un’impressione ingannevole del prodotto.
(38)
La
pubblicità tende a concentrarsi in particolare su uno o più
prodotti, mentre invece i consumatori dovrebbero poter decidere sulla
base della conoscenza di tutta la gamma dei prodotti di credito
offerti. A tale proposito le informazioni generali svolgono un ruolo
importante in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell’ampia
gamma di prodotti e servizi offerti e delle principali
caratteristiche degli stessi. I consumatori dovrebbero pertanto avere
la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle informazioni
generali sui prodotti di credito disponibili. Qualora questo
requisito non si applichi agli intermediari del credito senza vincolo
di mandato, ciò non dovrebbe pregiudicare il loro obbligo di fornire
ai consumatori informazioni pre-contrattuali personalizzate.
(39)
Per
garantire la parità di condizioni e per far sì che la decisione del
consumatore si basi sui dettagli dei prodotti di credito offerti
piuttosto che sul canale di distribuzione attraverso cui tali
prodotti sono diffusi, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni
sul credito a prescindere dal fatto che stiano o meno trattando
direttamente con il creditore o con l’intermediario del credito.
(40)
I
consumatori dovrebbero inoltre ricevere informazioni personalizzate
in tempo utile prima della conclusione del contratto di credito, in
modo da poter confrontare e riflettere sulle caratteristiche dei
prodotti creditizi. Ai sensi della raccomandazione 2001/193/CE della
Commissione, del 1o marzo 2001, sull’informativa precontrattuale
fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui
per la casa di abitazione (11), la Commissione si è impegnata a
monitorare l’osservanza del codice di condotta volontario in
materia di informativa precontrattuale per i contratti di mutuo
destinati all’acquisto o alla trasformazione di immobili
residenziali che contiene il PIES, il quale fornisce al consumatore
informazioni personalizzate sul contratto di credito. Gli elementi
raccolti dalla Commissione hanno dimostrano la necessità di rivedere
il contenuto e la presentazione del PIES per garantire che questo sia
chiaro e comprensibile e che contenga tutte le informazioni ritenute
rilevanti per i consumatori. Il contenuto e la struttura del PIES
dovrebbero integrare i miglioramenti necessari individuati nel corso
dei test compiuti presso i consumatori in tutti gli Stati membri. La
struttura del PIES, in particolare l’ordine delle informazioni,
dovrebbe essere riesaminata, la formulazione dovrebbe essere resa più
semplice, e sezioni quali «tasso nominale» e «tasso annuo
effettivo globale» dovrebbero essere accorpate, mentre nuove
sezioni, quali «caratteristiche flessibili» dovrebbero essere
aggiunte. Una tabella di ammortamento esemplificativa dovrebbe far
parte del PIES ed essere fornita al consumatore nei casi in cui il
credito è a interessi differiti, nel quale rimborso del capitale è
differito per un periodo iniziale o il tasso debitore sia fisso per
l’intera durata del contratto. È opportuno che gli Stati membri
possano prevedere che la tabella di ammortamento esemplificativa nel
PIES non sia obbligatoria per altri contratti di credito.
(41)
Le
ricerche presso i consumatori hanno evidenziato che, nelle
informazioni fornite ai consumatori stessi, è importante l’uso di
un linguaggio semplice e comprensibile. Per questo motivo i termini
del PIES non sono necessariamente gli stessi termini giuridici
definiti nella presente direttiva, ma hanno lo stesso significato.
(42)
I
requisiti di informativa sui contratti di credito contenuti nel PIES
non dovrebbero pregiudicare i requisiti di informativa dell’Unione
o nazionali relativi ad altri prodotti o servizi che possono essere
offerti con il contratto di credito, come condizioni per ottenere il
contratto di credito relativo a beni immobili, o offerti per ottenere
il contratto a un tasso debitore inferiore, ad esempio assicurazioni
contro gli incendi o assicurazioni sulla vita o prodotti
d’investimento. È opportuno che gli Stati membri possano mantenere
o introdurre una normativa nazionale laddove manchino disposizioni
armonizzate, ad esempio requisiti di informativa sul livello dei
tassi di usura in fase precontrattuale o informazioni che potrebbero
essere utili a fini di educazione finanziaria o di risoluzione
extragiudiziale. Le informazioni aggiuntive dovrebbero essere
tuttavia fornite in un documento separato, eventualmente allegato al
PIES. Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare, nelle lingue
nazionali, un lessico diverso all’interno del PIES senza cambiarne
i contenuti e la sequenza in cui sono fornite le informazioni laddove
un linguaggio che potrebbe essere più facilmente comprensibile ai
consumatori lo richieda.
(43)
Al
fine di garantire che il PIES fornisca tutte le informazioni
pertinenti perché un consumatore possa compiere una scelta
informata, il creditore dovrebbe seguire, allorché compila il
prospetto, le istruzioni contenute nella presente direttiva. Gli
Stati membri dovrebbero poter elaborare o specificare ulteriormente
le istruzioni per la compilazione del PIES in base alle istruzioni
contenute nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero ad
esempio poter precisare ulteriormente le informazioni da fornire per
descrivere il «tipo di tasso debitore» al fine di tenere conto
delle specificità dei prodotti e del mercato nazionali. Tali
ulteriori precisazioni non dovrebbero tuttavia confliggere con le
istruzioni contenute nella presente direttiva, né comportare
modifiche al testo del modello PIES, che il creditore dovrebbe
riprodurre fedelmente. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiungere
ulteriori avvertenze sui contratti di credito, adattate al mercato e
alle pratiche nazionali, laddove il PIES non le preveda già
specificamente. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che,
qualora decida di concedere il credito, il creditore sia vincolato
dalle informazioni fornite nel PIES.
(44)
Dopo
aver dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua
situazione finanziaria e le sue preferenze il consumatore dovrebbe
essere informato tramite il PIES senza indebito ritardo e in tempo
utile prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta di
credito, in modo da poter confrontare e riflettere sulle
caratteristiche dei prodotti di credito e da ottenere se necessario
il parere di un terzo. In particolare quando al consumatore viene
proposta un’offerta vincolante, tale offerta dovrebbe essere
accompagnata da un PIES, a meno che un PIES sia stato precedentemente
fornito al consumatore e le caratteristiche dell’offerta
corrispondano alle informazioni fornite precedentemente. Tuttavia,
gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la fornitura obbligatoria
del PIES sia prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante sia
insieme all’offerta vincolante, qualora un PIES contenente le
medesime informazioni non sia già stato fornito. il PIES dovrebbe
essere personalizzato e rispecchiare le preferenze espresse dal
consumatore, ma la fornitura delle informazioni personalizzate non
dovrebbe implicare l’obbligo di un parere. I contratti di credito
dovrebbero essere conclusi solo quando il consumatore abbia
beneficiato del tempo necessario a confrontare le offerte, valutarne
le implicazioni, ottenere se necessario il parere di un terzo e abbia
preso una decisione informata quanto all’accettazione o meno
dell’offerta.
(45)
Nel
caso di un contratto di credito garantito per l’acquisto di beni
immobili o terreni, con durata della garanzia superiore a quella del
contratto di credito, e laddove il consumatore possa decidere di
ritirare di nuovo il capitale rimborsato previa firma di un nuovo
contratto di credito, dovrebbe essere fornito al consumatore —
prima della firma di tale nuovo contratto — un altro PIES che
precisi il nuovo TAEG e si basi sulle caratteristiche del nuovo
contratto.
(46)
Almeno
nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o,
se applicabile, l’intermediario del credito o un rappresentante
designato dovrebbe fornire al consumatore copia della bozza di
contratto di credito all’atto della presentazione dell’offerta
vincolante per il creditore. Negli altri casi al consumatore dovrebbe
essere fornita almeno una copia della bozza del contratto di credito
all’atto della presentazione dell’offerta vincolante.
(47)
Per
garantire la massima trasparenza possibile e per evitare abusi
derivanti da possibili conflitti di interesse quando i consumatori si
avvalgono dei servizi degli intermediari del credito, questi ultimi
dovrebbero essere soggetti a determinati obblighi di diffusione delle
informazioni, prima di prestare i propri servizi. Tali informazioni
dovrebbero comprendere l’identità degli intermediari del credito e
le loro relazioni con i creditori, precisando ad esempio se gli
intermediari del credito si interessano ai prodotti di un’ampia
gamma di creditori o solo di un numero più ristretto di essi.
L’esistenza di commissioni o altri premi pagabili dal creditore o
terzi all’intermediario del credito in relazione al contratto
dovrebbe essere comunicata ai consumatori anteriormente allo
svolgimento di attività di intermediazione e i consumatori
dovrebbero essere informati in quella fase dell’importo di tali
pagamenti, qualora noto, ovvero del fatto che l’importo sarà
comunicato successivamente nella fase precontrattuale tramite il
PIES, nonché del diritto di essere informati sull’entità di
questi pagamenti in tale fase. I consumatori dovrebbero essere
informati dei compensi che dovrebbero pagare agli intermediari del
credito in relazione ai loro servizi. Fatto salvo il diritto della
concorrenza, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre
o mantenere disposizioni che vietano il pagamento di compensi da
parte dei consumatori ad alcune o a tutte le categorie di
intermediario del credito.
(48)
È
possibile che un consumatore abbia bisogno di ulteriore assistenza
per decidere quale contratto di credito, nella gamma di prodotti
proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione
finanziaria. I creditori e, se del caso, gli intermediari del credito
dovrebbero assicurare tale assistenza sui prodotti creditizi che
offrono al consumatore, spiegando a quest’ultimo le pertinenti
informazioni, fra cui in particolare le caratteristiche essenziali
dei prodotti offerti in modo personalizzato, affinché egli possa
comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I
creditori e, in caso, gli intermediari del credito dovrebbero
adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze
in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del
consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in
materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi
offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse
una raccomandazione personale.
(49)
Al
fine di promuovere l’instaurazione e il funzionamento del mercato
interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in
tutta l’Unione, è necessario assicurare uniformemente la
comparabilità delle informazioni riguardanti i TAEG in tutta
l’Unione.
(50)
Il
costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere
tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve
pagare e che sono noti al creditore. Dovrebbe pertanto includere
interessi, commissioni, imposte, compensi per gli intermediari del
credito, costi della valutazione dei beni immobili a fini ipotecari e
tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per
ottenere il credito, per esempio un’assicurazione sulla vita,
oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per
esempio un’assicurazione contro gli incendi. Le disposizioni della
presente direttiva in materia di prodotti e servizi accessori (ad
esempio le disposizioni riguardanti i costi di apertura e tenuta di
un conto bancario) dovrebbero far salve la direttiva 2005/29/CE e la
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (12). Il
costo totale del credito per il consumatore dovrebbe escludere i
costi che il consumatore sostiene in relazione all’acquisto
dell’immobile o del terreno, ad esempio le tasse associate e le
spese notarili o i costi di registrazione catastale. È opportuno
stabilire in modo oggettivo in quale misura il creditore è a
conoscenza dei costi, tenendo conto degli obblighi di diligenza
professionale. A tale proposito dovrebbe presumersi che il creditore
sia a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti al
consumatore in proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo non
dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla situazione del
consumatore.
(51)
Se
si ricorre a informazioni basate su stime il consumatore dovrebbe
esserne messo al corrente, precisando altresì che tali informazioni
dovrebbero essere rappresentative del tipo di contratto o di pratiche
in questione. Le ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG hanno lo
scopo di assicurare che il TAEG sia calcolato in modo coerente e che
sia garantita la comparabilità. Ipotesi ulteriori sono necessarie
per determinati tipi di contratti di credito, ad esempio quando
importo, durata o costo del credito sono incerti o variano secondo le
modalità di funzionamento del contratto. Se le disposizioni non sono
di per sé sufficienti ai fini del calcolo del TAEG il creditore
dovrebbe servirsi delle ipotesi ulteriori di cui all’allegato I.
Tuttavia, considerato che il calcolo del TAEG dipenderà dalle
condizioni del singolo contratto di credito, dovrebbero essere usate
soltanto le ipotesi necessarie e pertinenti per il credito in
questione.
(52)
Per
garantire ulteriormente un livello elevato di comparabilità del TAEG
tra le offerte di creditori diversi, gli intervalli tra le date usate
nel calcolo non dovrebbero essere espressi in giorni se possono
essere espressi sotto forma di unità di anni, mesi o settimane. In
tale contesto è implicito che se determinati intervalli di tempo
sono usati nella formula TAEG, questi intervalli dovrebbero essere
usati anche per determinare gli importi degli interessi e altre spese
usate nella formula. Per questo motivo i creditori dovrebbero usare
il metodo di misura degli intervalli di tempo di cui all’allegato I
per ottenere le cifre relative al pagamento delle spese. Tuttavia
quest’impostazione si applica soltanto ai fini del calcolo del TAEG
e non incide sugli importi effettivamente imputati dal creditore in
base al contratto. In caso di differenza di cifre una spiegazione al
consumatore può rendersi necessaria per evitare di indurlo in
errore. Ciò comporta altresì che, in mancanza di spese non connesse
agli interessi ed ipotizzando un metodo di calcolo identico, il TAEG
sia uguale al tasso debitore effettivo del credito.
(53)
Poiché
nella fase di pubblicità il TAEG può essere indicato soltanto
tramite un esempio, quest’ultimo dovrebbe essere rappresentativo.
Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media
e all’importo totale del credito concesso per il tipo di contratto
di credito in questione. Nel determinare l’esempio rappresentativo
si dovrebbe prendere in considerazione anche la prevalenza di certi
tipi di contratto di credito in uno specifico mercato. Può essere
preferibile che ogni creditore si basi su un importo di credito
rappresentativo della gamma dei propri prodotti e della base di
consumatori prevista, dato che questi elementi possono variare
considerevolmente da un creditore all’altro. In merito al TAEG
comunicato nel PIES si dovrebbe tener conto ove possibile delle
preferenze e delle informazioni fornite dal consumatore e il
creditore o l’intermediario del credito dovrebbero precisare se
l’informazione fornita è esemplificativa o rispecchia le
preferenze e le informazioni fornite. In ogni caso gli esempi
rappresentativi non dovrebbero confliggere con i requisiti di cui
alla direttiva 2005/29/CE. È importante che nel PIES si chiarisca al
consumatore, se del caso, che il TAEG si basa su ipotesi e che
potrebbe subire modifiche in modo che i consumatori possano tenerne
conto quando confrontano i prodotti. È importante che il TAEG tenga
conto di tutti i prelievi derivanti dal contratto, siano essi pagati
direttamente al consumatore o a un terzo per conto del consumatore.
(54)
Per
assicurare la coerenza tra il calcolo del TAEG dei diversi tipi di
credito le ipotesi assunte per il calcolo di forme simili di
contratto di credito dovrebbero essere in linea generale coerenti. A
questo riguardo le ipotesi della direttiva 2011/90/UE della
Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l’allegato I, parte
II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
con l’aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del TAEG (13), che
modificano le ipotesi assunte per tale calcolo, dovrebbero essere
incorporate. Benché non necessariamente tutte le ipotesi si
applichino ai contratti di credito disponibili ora, l’innovazione
dei prodotti in questo settore è dinamica ed è pertanto necessario
disporre di ipotesi pertinenti. Inoltre, per il calcolo del TAEG,
l’individuazione dei meccanismi di prelievo più comuni dovrebbe
basarsi su previsioni ragionevoli quanto alla categoria di
transazione più comunemente utilizzata dai consumatori per il tipo
di prodotto offerto dal creditore in questione. Per i prodotti
esistenti le previsioni dovrebbero basarsi sui dodici mesi
precedenti.
(55)
È
essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a
rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula
del relativo contratto. Tale valutazione del merito di credito
dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che
potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il
credito per la sua intera durata. In particolare la capacità del
consumatore di servire e rimborsare integralmente il credito dovrebbe
tenere conto di pagamenti futuri o aumenti dovuti ad ammortamenti
negativi o pagamenti differiti del capitale o degli interessi e
dovrebbe essere considerata alla luce di altre spese periodiche,
altri debiti e impegni finanziari nonché redditi, risparmi e attivi.
È opportuno tenere ragionevolmente conto di eventi futuri per tutta
la durata del contratto di credito proposto, come la riduzione di
reddito quando la durata del credito non cessa con il pensionamento
o, laddove applicabile, un aumento del tasso debitore o oscillazioni
negative del tasso di cambio. Mentre il valore del bene immobile è
un elemento importante nella valutazione dell’importo del credito
che può essere concesso al consumatore nel quadro di un contratto
garantito, la valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi
sulla capacità del consumatore di far fronte ai propri obblighi nei
termini del contratto. Di conseguenza la possibilità che il valore
del bene immobile possa superare l’importo del credito o possa
aumentare in futuro non dovrebbe costituire in generale condizione
sufficiente per concedere il credito in questione. Tuttavia, se il
fine del contratto di credito è costruire o rinnovare un bene
immobile esistente, il creditore dovrebbe poter considerare questa
possibilità. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori
orientamenti in merito a tali o altri criteri e ai metodi da
applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad
esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore
dell’immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito, e
dovrebbero essere incoraggiati ad attuare i principi del Consiglio
per la stabilità finanziaria relativi alle buone pratiche di
sottoscrizione di mutui ipotecari per immobili ad uso residenziale.
(56)
Per
i vari elementi di cui si può tener conto nella valutazione del
merito creditizio di taluni tipi di contratti di credito possono
essere necessarie disposizioni specifiche. Ad esempio nel caso di
contratti di credito relativi all’acquisto di un bene immobile
esplicitamente non destinato a essere occupato come abitazione,
appartamento o altro luogo di residenza del consumatore o di un
familiare del consumatore (contratto per acquisto a fini locativi),
gli Stati membri dovrebbero poter specificare che il futuro reddito
locativo sia preso in conto nella valutazione della capacità del
consumatore di rimborsare il credito. Negli Stati membri in cui
questa precisazione non figura nelle disposizioni nazionali i
creditori possono decidere di considerare una valutazione prudente
del futuro reddito locativo. La valutazione del merito di credito non
dovrebbe comportare il trasferimento al creditore della
responsabilità del consumatore per successivi inadempimenti degli
obblighi derivanti dal contratto di credito.
(57)
La
decisione del creditore sulla opportunità di concedere il credito
dovrebbe essere coerente con l’esito della valutazione del merito
creditizio. Ad esempio, la capacità del creditore di trasferire
parte del rischio di credito a terzi non dovrebbe condurlo a ignorare
le conclusioni della valutazione del merito di credito, rendendo
disponibile un contratto di credito a un consumatore che
probabilmente non sarà in grado di rimborsarlo. Gli Stati membri
dovrebbero poter recepire questo principio chiedendo alle autorità
competenti di adottare le misure del caso nell’ambito delle
attività di vigilanza e di monitorare l’osservanza delle procedure
di valutazione del merito di credito da parte dei creditori.
Tuttavia, una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe
tradursi nell’obbligo per il creditore di erogare il credito.
(58)
In
linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità
finanziaria la valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi
sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria
del consumatore, reddito e spese comprese. Tali informazioni possono
essere ottenute da varie fonti, tra cui il consumatore, e dovrebbero
essere opportunamente verificate dal creditore prima di concedere il
credito. Al riguardo i consumatori dovrebbero fornire le informazioni
per facilitare la valutazione del merito di credito, in quanto la
loro mancata comunicazione conduce al probabile rifiuto del credito
richiesto, a meno che le informazioni possano essere ottenute
altrimenti. Fatti salvi i contratti di diritto privato gli Stati
membri dovrebbero assicurare che i creditori non possano risolvere un
contratto di credito a motivo del fatto che, dopo la firma del
contratto stesso, si sono resi conto che la valutazione del merito di
credito era stata condotta scorrettamente a causa di informazioni
incomplete all’epoca della valutazione. Ciò non dovrebbe comunque
pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di consentire ai
creditori di risolvere il contratto di credito laddove si accerti che
il consumatore ha fornito deliberatamente informazioni imprecise o
false all’epoca della valutazione ovvero non ha intenzionalmente
fornito informazioni che avrebbero portato a una valutazione negativa
o laddove sussistano altre ragioni valide compatibili con il diritto
dell’Unione. Se è vero che non sarebbe opportuno applicare
sanzioni a un consumatore che non fosse in grado di fornire
determinate informazioni o valutazioni o che decidesse di
interrompere la procedura di ottenimento di un credito, gli Stati
membri dovrebbero comunque poter prevedere sanzioni nei casi in cui i
consumatori forniscano consapevolmente informazioni incomplete o
scorrette per ottenere una valutazione positiva del loro merito
creditizio, in particolare quando informazioni complete e corrette
avrebbero portato ad una valutazione negativa, e non siano pertanto
nella condizione di rispettare i termini del contratto.
(59)
La
consultazione di una banca dati relativa ai crediti è un elemento
utile nella valutazione del merito di credito. Alcuni Stati membri
impongono ai creditori di valutare il merito creditizio del
consumatore consultando una banca dati pertinente. I creditori
dovrebbero poter consultare la banca dati per l’intera durata del
credito, al solo scopo di individuare e valutare il potenziale di
inadempimento. Per assicurare che sia usato per l’individuazione e
la risoluzione tempestive dei rischi di credito nell’interesse del
consumatore e non a fini di negoziazioni commerciali, tale
consultazione della banca dati relativa ai crediti dovrebbe essere
assoggettata ad adeguate garanzie. A norma della direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (14), i
consumatori dovrebbero essere informati dai creditori della
consultazione della banca dati relativa ai crediti prima della
consultazione stessa e debbono avere il diritto di accedere ai dati
personali che li riguardano contenuti in tale banca dati in modo da
poter, se del caso, rettificarli, cancellarli o bloccarli qualora
siano inesatti o trattati in modo illegittimo.
(60)
Al
fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori,
sarebbe opportuno garantire a tutti i creditori — compresi gli enti
creditizi o non creditizi che offrono contratti di credito relativi a
beni immobili residenziali — a condizioni non discriminatorie,
l’accesso a tutte le banche dati relative ai crediti, private o
pubbliche, contenenti dati relativi ai consumatori. Tali condizioni,
pertanto, non dovrebbero includere, per i creditori, il requisito di
essere stabiliti come enti creditizi. Le condizioni di accesso, quali
i costi per l’accesso alla banca dati o la necessità di fornire
informazioni alla banca dati su base di reciprocità, dovrebbero
continuare ad essere valide. Gli Stati membri dovrebbero essere
liberi di stabilire se, nelle loro giurisdizioni, anche gli
intermediari del credito possono avere accesso a tali banche dati.
(61)
Qualora
una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della
consultazione di una banca dati o della mancanza di informazioni
all’interno della stessa, il creditore dovrebbe informarne il
consumatore e fornire gli estremi della banca dati consultata e ogni
altro elemento richiesto dalla direttiva 95/46/CE in modo da
consentire al consumatore di esercitare il suo diritto di accesso e,
ove giustificato, rettificare, cancellare o bloccare i dati personali
che lo riguardano ivi trattati. Se la decisione di respingere la
richiesta di credito deriva da una valutazione di merito creditizio
negativa, il creditore dovrebbe informare immediatamente il
consumatore del rifiuto. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi
di decidere se richiedere ai creditori ulteriori precisazioni sui
motivi del rifiuto. Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere tenuto
a fornire tali informazioni se altre norme dell’Unione lo vietano,
per esempio le disposizioni in materia di riciclaggio dei proventi di
attività illecite e di finanziamento del terrorismo. Tali
informazioni non dovrebbero essere fornite se fossero in contrasto
con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quali la
prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento di un
reato.
(62)
La
presente direttiva tratta l’uso dei dati personali nel contesto
della valutazione del merito di credito del consumatore. Per
garantire la protezione dei dati personali, la direttiva 95/46/CE
dovrebbe applicarsi alle attività di trattamento dati svolte nel
contesto di tali valutazioni.
(63)
Fornire
consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate costituisce
un’attività separata che può, ma non deve necessariamente, essere
combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del
credito. Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i
consumatori dovrebbero pertanto sapere quando i servizi di consulenza
sono o possono essere forniti loro e quando non lo sono e in che cosa
consistono tali servizi. Considerata l’importanza rivestita per i
consumatori dai termini «consulenza» e «consulenti», è opportuno
che gli Stati membri possano vietare l’uso dei termini stessi o di
termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza siano
forniti ai consumatori. È opportuno provvedere a che gli Stati
membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è descritta
come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti
considerata e le modalità di remunerazione siano commisurate alle
aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze.
(64)
Per
garantire che al consumatore vengano presentati prodotti
corrispondenti ai suoi bisogni e alla sua situazione, coloro che
forniscono servizi di consulenza dovrebbero attenersi a determinati
standard. I servizi di consulenza dovrebbero basarsi su un’analisi
equa e sufficientemente estesa dei prodotti offerti, quando i servizi
di consulenza sono forniti dai creditori e dagli intermediari del
credito con vincolo di mandato, o dei prodotti disponibili sul
mercato, quando i servizi di consulenza sono forniti dagli
intermediari del credito senza vincolo di mandato. Coloro che
forniscono servizi di consulenza dovrebbero potersi specializzare in
determinati prodotti di «nicchia» — ad esempio i prestiti ponte —
purché considerino una gamma di prodotti all’interno di quella
particolare «nicchia» e la loro specializzazione in questi prodotti
di «nicchia» sia resa nota al consumatore. In ogni caso, i
creditori e gli intermediari del credito dovrebbero rivelare al
consumatore se stanno fornendo un parere soltanto riguardo alla
propria gamma di prodotti o a una gamma più ampia di prodotti
reperibili sul mercato affinché il consumatore stesso comprenda i
fondamenti della raccomandazione.
(65)
I
servizi di consulenza dovrebbero basarsi su un’adeguata
comprensione della situazione finanziaria del consumatore, delle sue
preferenze e dei suoi obiettivi, a sua volta fondata sulle necessarie
informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli sui rischi per la
situazione del consumatore per l’intera durata del contratto di
credito. Gli Stati membri dovrebbero poter chiarire come deve essere
valutata l’adeguatezza di un determinato prodotto per un
consumatore nel quadro dell’offerta di servizi di consulenza.
(66)
La
capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della
scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante
nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera
circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché nel contribuire a
prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di
credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea
con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria.
Tuttavia, esistono differenze sostanziali tra i principi e le
condizioni nazionali in base ai quali i consumatori possono
rimborsare il debito e tra le condizioni alle quali il rimborso
anticipato può avvenire. Pur riconoscendo la varietà dei meccanismi
di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili,
determinati standard a livello dell’Unione relativi al rimborso
anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori
la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data
concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia
necessaria per confrontare le offerte al fine di trovare i prodotti
più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi
garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio
attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il
diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri,
tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l’esercizio
di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni
temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a
seconda del tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle
condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Qualora il
rimborso anticipato cada in un periodo per il quale il tasso debitore
è fisso, l’esercizio del diritto può essere subordinato
all’esistenza di un interesse legittimo da parte del consumatore,
da precisarsi da parte dello Stato membro. Tale interesse legittimo
può sussistere, ad esempio, in caso di divorzio o disoccupazione. Le
condizioni fissate dagli Stati membri possono prevedere che il
creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente
giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso
anticipato del credito. Nel caso in cui gli Stati membri prevedano
che il creditore ha diritto all’indennizzo, quest’ultimo dovrebbe
essere equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali
direttamente connessi al rimborso anticipato del credito in
conformità alle norme nazionali in materia di indennizzo.
L’indennizzo non dovrebbe essere superiore alla perdita economica
sofferta dal creditore.
(67)
È
importante assicurare una trasparenza sufficiente a chiarire ai
consumatori la natura degli impegni contratti nell’interesse della
stabilità finanziaria e l’esistenza o meno di una certa
flessibilità nel corso del contratto di credito. I consumatori
dovrebbero ricevere informazioni sul tasso debitore durante il
rapporto contrattuale nonché nella fase precontrattuale. Gli Stati
membri dovrebbero poter mantenere o introdurre restrizioni o divieti
relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal
creditore. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora
il tasso debitore subisca modifiche, i consumatori abbiano diritto a
ricevere una tabella di ammortamento aggiornata.
(68)
Benché
gli intermediari del credito svolgano un ruolo essenziale nella
distribuzione dei contratti di credito relativi ai beni immobili
residenziali nell’Unione, tra le disposizioni nazionali relative
alle norme di comportamento per gli intermediari del credito e quelle
relative alla vigilanza di questi ultimi sussistono differenze
sostanziali, che ostacolano l’accesso e l’esercizio delle
attività degli intermediari del credito sul mercato interno. Il
fatto che gli intermediari del credito non possano operare
liberamente in tutta l’Unione ostacola il corretto funzionamento
del mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili
residenziali. Pur riconoscendo l’eterogeneità degli operatori
coinvolti nell’intermediazione creditizia, determinati standard a
livello dell’Unione sono essenziali per garantire un elevato
livello di professionalità e servizio.
(69)
Prima
di poter esercitare l’attività, gli intermediari del credito
dovrebbero essere soggetti a una procedura di abilitazione da parte
delle autorità competenti dello Stato membro d’origine e soggetti
a una vigilanza continua per assicurare che rispondano a rigorosi
requisiti professionali attinenti almeno alla competenza,
all’onorabilità e alla copertura della responsabilità civile
professionale. Tali requisiti dovrebbero applicarsi almeno a livello
degli intermediari del credito in quanto persone giuridiche. Gli
Stati membri, tuttavia, possono chiarire se questi requisiti per
l’abilitazione si applichino anche alle persone fisiche, ossia ai
singoli dipendenti dell’intermediario del credito. Gli Stati membri
d’origine possono disporre ulteriori requisiti, ad esempio,
l’onorabilità degli azionisti dell’intermediario del credito,
ovvero che un intermediario del credito con vincolo di mandato può
essere vincolato a un solo creditore, laddove tali requisiti siano
proporzionati e compatibili con altra normativa dell’Unione. Le
informazioni relative all’intermediario del credito abilitato
dovrebbero inoltre essere iscritte in un registro pubblico. Gli
intermediari del credito con vincolo di mandato che operano
esclusivamente con un creditore sotto la sua totale e incondizionata
responsabilità dovrebbero avere la possibilità di essere abilitati
dall’autorità competente sotto il patrocinio del creditore per
conto del quale agiscono. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà
di mantenere o imporre restrizioni sull’assetto giuridico di taluni
intermediari del credito, ossia se siano essi autorizzati ad agire
esclusivamente come persona fisica o giuridica. Gli Stati membri
dovrebbero rimanere liberi di decidere se iscrivere tutti gli
intermediari del credito in un unico registro o se imporre registri
diversi a seconda che l’intermediario del credito sia con vincolo
di mandato o agisca come indipendente. Inoltre, gli Stati membri
dovrebbero rimanere liberi di mantenere o imporre restrizioni quanto
alla possibilità che gli intermediari del credito con vincolo di
mandato verso uno o più creditori imputino compensi ai consumatori.
(70)
In
alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono decidere di
utilizzare i servizi di rappresentanti designati che agiscono a loro
nome. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di applicare il
regime specifico previsto dalla presente direttiva per i
rappresentanti designati. Non di meno gli Stati membri dovrebbero
essere liberi di non introdurre tale regime o di consentire ad altre
entità di svolgere un ruolo comparabile a quello dei rappresentanti
designati, purché tali entità siano assoggettate allo stesso regime
degli intermediari del credito. Le norme sui rappresentanti designati
di cui alla presente direttiva non obbligano in alcun modo gli Stati
membri a consentire ai rappresentanti designati di operare nella
rispettiva giurisdizione, a meno che tali rappresentanti siano
considerati alla stregua di intermediari del credito ai sensi della
direttiva stessa.
(71)
Al
fine di garantire la vigilanza efficace delle autorità competenti
sugli intermediari del credito, un intermediario del credito che sia
persona giuridica dovrebbe essere abilitato nello Stato membro in cui
ha sede legale. Un intermediario del credito che non sia persona
giuridica dovrebbe essere abilitato nello Stato membro in cui ha la
sede principale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero esigere che la
sede principale di un intermediario del credito sia sempre situata
nello Stato membro d’origine e che essa vi operi effettivamente.
(72)
I
requisiti di abilitazione dovrebbero consentire agli intermediari del
credito di operare in altri Stati membri secondo i principi della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi,
previo espletamento di un’adeguata procedura di notificazione tra
le autorità competenti. Anche nei casi in cui gli Stati membri
decidano di abilitare tutti i singoli dipendenti dell’intermediario
del credito, l’intenzione di svolgere un’attività di prestazione
di servizi dovrebbe essere notificata sulla base dell’intermediario
del credito piuttosto che del singolo dipendente. Tuttavia, benché
la presente direttiva preveda un quadro che consente a tutti gli
intermediari del credito abilitati, compresi gli intermediari del
credito con vincolo di mandato verso un solo creditore, di operare
nell’intera Unione, la stessa non prevede tale quadro per i
rappresentanti designati. In questo caso i rappresentanti designati
che intendono operare in un altro Stato membro dovrebbero osservare i
requisiti di abilitazione degli intermediari del credito stabiliti
nella presente direttiva.
(73)
In
alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono operare in
relazione a contratti di credito offerti da enti creditizi e da enti
non creditizi. In linea di principio agli intermediari del credito
abilitati dovrebbe essere consentito di operare nell’intero
territorio dell’Unione. Tuttavia l’abilitazione da parte delle
autorità competenti dello Stato membro d’origine non dovrebbe
consentire agli intermediari del credito di fornire servizi in
relazione a contratti di credito offerti da enti non creditizi ai
consumatori in uno Stato membro in cui a tali enti non è consentito
operare.
(74)
Gli
Stati membri dovrebbero poter disporre che chi svolge attività di
intermediazione del credito a titolo accessorio nell’ambito di
un’attività professionale, ad esempio avvocati o notai, non sia
soggetto alla procedura di abilitazione ai sensi della presente
direttiva, purché tale attività professionale sia disciplinata e le
norme pertinenti non ostino allo svolgimento, a titolo accessorio, di
attività di intermediazione del credito. Tuttavia la deroga alla
procedura di abilitazione di cui alla presente direttiva dovrebbe
comportare che le persone in questione non possono beneficiare del
regime di passaporto previsto dalla direttiva stessa. Le persone che
presentano o rinviano semplicemente un consumatore a un creditore o a
un intermediario del credito a titolo accessorio nell’esercizio
della loro attività professionale, ad esempio segnalando l’esistenza
di un particolare creditore o intermediario del credito al
consumatore o un tipo di prodotto offerto da detto creditore o
intermediario del credito senza ulteriore pubblicità né intervento
nella presentazione, nell’offerta, nei preparativi o nella
conclusione del contratto di credito, non dovrebbero essere
considerate intermediari del credito ai sensi della presente
direttiva. Né dovrebbero essere considerati intermediari del credito
ai sensi della presente direttiva i mutuatari che, senza svolgere
alcuna altra attività di intermediazione del credito, trasferiscono
semplicemente un contratto di credito a un consumatore mediante una
procedura di surrogazione.
(75)
Per
garantire la parità di condizioni tra i creditori e per promuovere
la stabilità finanziaria — e in attesa di una maggiore
armonizzazione — gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano
misure appropriate per l’abilitazione e la vigilanza degli enti non
creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili
residenziali. Secondo il principio di proporzionalità la presente
direttiva non dovrebbe stabilire condizioni dettagliate per
l’abilitazione o la vigilanza dei creditori che offrono tali
contratti di credito ma che non sono enti creditizi secondo la
definizione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento (15). Il numero
di tali enti operanti nell’Unione è attualmente limitato, come è
la loro quota di mercato ed il numero di Stati membri nei quali
operano, in particolare dopo la crisi finanziaria. Per la stessa
ragione, la presente direttiva non dovrebbe prevedere l’introduzione
di un regime di passaporto per tali enti.
(76)
È
opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle
sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate a norma della presente direttiva e ne garantiscano
l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla
discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(77)
Per
la risoluzione di controversie derivanti dai diritti e dagli obblighi
di cui alla presente direttiva tra i creditori e i consumatori,
nonché tra gli intermediari del credito e i consumatori, i
consumatori dovrebbero avere accesso a procedure di reclamo e ricorso
extragiudiziali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la
partecipazione a tali procedure alternative di risoluzione delle
controversie non sia opzionale per creditori e intermediari del
credito. Per assicurare il buon funzionamento delle procedure
alternative di risoluzione delle controversie in caso di attività
transnazionale gli Stati membri dovrebbero disporre che gli organi
preposti alla composizione extragiudiziale delle controversie
cooperino e incoraggiarli in tal senso. In tale contesto gli organi
degli Stati membri preposti alla composizione extragiudiziale delle
controversie dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a FIN-NET,
una rete di strumenti extragiudiziali nazionali per la risoluzione
delle controversie tra consumatori e fornitori di servizi nel settore
finanziario.
(78)
Al
fine di assicurare un’armonizzazione coerente e per tener conto
dello sviluppo dei mercati dei contratti di credito, dell’evoluzione
dei prodotti creditizi o delle condizioni economiche e al fine di
specificare ulteriormente alcuni dei requisiti contenuti nella
presente direttiva, alla Commissione dovrebbe essere delegato il
potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE
relativamente alla modifica della formulazione standard o delle
istruzioni per la compilazione dei PIES e alla modifica delle
osservazioni o all’aggiornamento delle ipotesi utilizzate per
calcolare il TAEG. È di particolare importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a
livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli
atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio.
(79)
Per
far sì che gli intermediari del credito possano prestare più
facilmente i propri servizi a livello transfrontaliero, ai fini di
cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle
controversie tra autorità competenti, le autorità competenti
responsabili dell’abilitazione degli intermediari del credito
dovrebbero essere quelle che operano nel quadro dell’Autorità
europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), come
stabilito nel regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità
europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (16), o altre
autorità nazionali purché collaborino con le autorità operanti nel
quadro dell’ABE per svolgere le loro funzioni ai sensi della
presente direttiva.
(80)
Gli
Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti abilitate a
garantire l’applicazione della presente direttiva e assicurare che
esse siano dotate di poteri di indagine e di applicazione, nonché di
risorse adeguate necessarie all’adempimento delle loro funzioni. Le
autorità competenti possono, per taluni aspetti della presente
direttiva, adire i tribunali competenti per ottenere una pronuncia
giurisdizionale, eventualmente anche interponendo appello. Ciò
potrebbe consentire agli Stati membri di demandare l’applicazione
di queste disposizioni ai suddetti organi e tribunali, soprattutto
nei casi in cui le disposizioni della presente direttiva siano
recepite nel diritto civile. Gli Stati membri dovrebbero avere
facoltà di designare autorità competenti diverse per assicurare
l’osservanza degli obblighi di ampia portata previsti dalla
presente direttiva. Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati
membri possono designare autorità competenti a far rispettare la
protezione dei consumatori, mentre per altre possono decidere di
designare autorità di vigilanza prudenziale. La scelta di designare
autorità competenti diverse non dovrebbe pregiudicare gli obblighi
di vigilanza continua e di cooperazione tra le autorità competenti
quali previsti dalla presente direttiva.
(81)
Il
funzionamento efficiente della presente direttiva dovrà essere
verificato, come anche il progresso nella creazione di un mercato
interno caratterizzato da una protezione elevata del consumatore nei
contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali. Il
riesame dovrebbe prevedere, tra l’altro, una valutazione del
rispetto e dell’impatto della presente direttiva, una valutazione
circa la costante adeguatezza del suo ambito di applicazione,
un’analisi della fornitura di contratti di credito da parte di enti
non creditizi, una valutazione circa la necessità di ulteriori
misure, tra le quali un regime di passaporto per gli enti non
creditizi e una valutazione della necessità di introdurre ulteriori
diritti e obblighi relativi alla fase postcontrattuale dei contratti
di credito.
(82)
Iniziative
intraprese dai soli Stati membri rischiano di dar vita a
regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi
ostacoli al funzionamento del mercato interno. Poiché l’obiettivo
della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato
interno dei contratti di credito per beni immobili residenziali
efficiente, competitivo e caratterizzato da un livello elevato di
protezione del consumatore, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri e può quindi, in ragione
dell’efficacia dell’azione, essere conseguito meglio a livello
dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio
di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione
europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(83)
Gli
Stati membri possono decidere di recepire taluni aspetti della
presente direttiva nel diritto nazionale con norme prudenziali, ad
esempio la valutazione del merito di credito del consumatore, mentre
altri, quali ad esempio gli obblighi dei mutuatari responsabili, sono
recepiti mediante norme civili o penali.
(84)
Conformemente
alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati
membri e della Commissione sui documenti esplicativi (17), gli Stati
membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la
notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti
che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una
direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di
recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il
legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia
giustificata.
(85)
Il
Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il
25 luglio 2011 (18) sulla base dell’articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati (19),
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO
1
OGGETTO,
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo
1
Oggetto
La
presente direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti contratti concernenti i crediti ai
consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni
immobili residenziali, compreso l’obbligo di effettuare una
valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito, come
base per lo sviluppo di standard efficaci per la stipula in relazione
a beni immobili residenziali negli Stati membri, e per alcuni
requisiti prudenziali e di vigilanza, anche per quanto riguarda lo
stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito,
rappresentanti designati e enti non creditizi.
Articolo
2
Livello
di armonizzazione
1.
La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere
o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori,
a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi
ai sensi del diritto dell’Unione.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non mantengono né
introducono nella legislazione nazionale disposizioni divergenti da
quelle di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’allegato II,
parte A, con riguardo alle informazioni precontrattuali standard
tramite un prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), e
all’articolo 17, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 17, paragrafi 7
e 8, e all’allegato I con riguardo a uno standard dell’Unione
comune e coerente per il calcolo del tasso annuo effettivo globale
(TAEG).
Articolo
3
Ambito
di applicazione
1.
La presente direttiva si applica ai:
a)
contratti
di credito garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga
comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili
residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili
residenziali; e
b)
contratti
di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti
di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o
progettata.
2.
La presente direttiva non si applica ai:
a)
contratti
di credito della tipologia «equity release» in cui il creditore:
i)
versa
una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre
forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla
futura vendita di un bene immobile residenziale o di un diritto
relativo a un bene immobile residenziale; e
ii)
non
chiederà il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più
eventi specifici della vita del consumatore, come definiti dagli
Stati membri, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore,
dei propri obblighi contrattuali che consenta al creditore di
risolvere il contratto di credito;
b)
contratti
di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della
sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza
interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non
offerti al pubblico in genere;
c)
contratti
di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori
oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente
connessi alla garanzia del credito;
d)
contratti
di credito nella forma di concessione di scoperto, qualora il credito
sia da rimborsare entro un mese;
e)
contratti
di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o
altra autorità prevista dalla legge;
f)
contratti
di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un
debito esistente che non rientrano nell’ambito di applicazione del
paragrafo 1, lettera a).
3.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare:
a)
gli
articoli 11 e14 e l’allegato II a contratti di credito per i
consumatori, garantiti da ipoteca o altra garanzia simile comunemente
usata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, ovvero
garantiti da un diritto relativo a beni immobili residenziali, non
finalizzati all’acquisto o alla conservazione di un diritto sul
bene immobile residenziale, purché gli Stati membri applichino a
tali contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e III
della direttiva 2008/48/CE;
b)
la
presente direttiva ai contratti di credito relativi a un bene
immobile ove il contratto preveda che detto bene non può mai essere
occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal
consumatore o da un familiare del consumatore ed è destinato ad
essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di
residenza in base a un contratto di locazione;
c)
la
presente direttiva ai contratti di credito relativi a crediti
concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con
finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi
debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre
condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
d)
la
presente direttiva ai prestiti ponte;
e)
la
presente direttiva ai contratti di credito in cui il creditore è
un’organizzazione che rientra nell’ambito di applicazione
dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE.
4.
Gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui al
paragrafo 3, lettera b), garantiscono l’applicazione di un quadro
adeguato a livello nazionale per questo tipo di crediti.
5.
Gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui al
paragrafo 3, lettera c) o e), garantiscono l’applicazione di
adeguate misure alternative per far sì che il consumatore riceva
informazioni tempestive circa le caratteristiche, i rischi e i costi
principali di tali contratti di credito nella fase precontrattuale e
che la pubblicità di tali contratti di credito sia corretta, chiara
e non ingannevole.
Articolo
4
Definizioni
Ai
fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
«consumatore»: un consumatore quale definito all’articolo 3,
lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
2)
«creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o
s’impegna a concedere crediti rientranti nell’ambito
d’applicazione dell’articolo 3 nell’esercizio della propria
attività commerciale o professionale;
3)
«contratto di credito»: un contratto in base al quale il
creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito
che rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3 sotto
forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione
finanziaria analoga;
4)
«servizio accessorio»: un servizio offerto al consumatore in
combinazione con il contratto di credito;
5)
«intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che
non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente —
direttamente o indirettamente — un consumatore a un creditore o
intermediario del credito e che, nell’esercizio della propria
attività commerciale o professionale, dietro versamento di un
compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da
qualsiasi altro corrispettivo finanziario pattuito:
6)
«gruppo»: un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini
della redazione di conti consolidati, secondo la definizione di cui
alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese
(20);
7)
«intermediario del credito con vincolo di mandato»: un
intermediario del credito che opera per conto e sotto la piena e
incondizionata responsabilità di:
8)
«rappresentante designato»: una persona fisica o giuridica che
svolge le attività di cui al punto 5 per conto di un solo
intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e
incondizionata di quest’ultimo;
9)
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo
4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
10)
«ente non creditizio»: un creditore che non è un ente
creditizio;
11)
«personale»:
a)
le
persone fisiche che lavorano per il creditore o l’intermediario del
credito, che esercitano direttamente le attività di cui alla
presente direttiva o che hanno contatti con i consumatori
nell’esercizio delle attività di cui alla presente direttiva;
b)
le
persone fisiche che lavorano per un rappresentante designato, che
hanno contatti con i consumatori nell’esercizio delle attività di
cui alla presente direttiva;
c)
le
persone fisiche che gestiscono direttamente o controllano le persone
fisiche di cui alle lettere a) e b);
12)
«importo totale del credito»: l’importo totale del credito
definito all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2008/48/CE;
13)
«costo totale del credito per il consumatore»: il costo totale
del credito per il consumatore quale definito all’articolo 3,
lettera g), della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della
valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere
il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il
trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse
eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione
degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;
14)
«importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: l’importo
totale che il consumatore è tenuto a pagare come definito
all’articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48/CE;
15)
«tasso annuo effettivo globale» (TAEG): il costo totale del
credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo
totale del credito, se del caso includendo i costi di cui
all’articolo 17, paragrafo 2, che corrisponde, su base annua, ai
valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e oneri)
futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore;
16)
«tasso debitore»: il tasso debitore quale definito all’articolo
3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE;
17)
«valutazione del merito creditizio»: la valutazione delle
prospettive che le obbligazioni debitorie risultanti dal contratto di
credito siano rispettate;
18)
«supporto durevole»: il supporto durevole quale definito
all’articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48/CE;
19)
«Stato membro d’origine»:
a)
se
il creditore o l’intermediario del credito è una persona fisica,
lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;
b)
se
il creditore o l’intermediario del credito è una persona
giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale
oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una
sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede
principale;
20)
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato
membro d’origine, in cui il creditore o l’intermediario del
credito ha una succursale o presta servizi;
21)
«servizi di consulenza»: le raccomandazioni personalizzate
fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a
contratti di credito, che costituiscono un’attività separata
rispetto alla concessione del credito e alle attività di
intermediazione del credito di cui al punto 5;
22)
«autorità competente»: l’autorità designata come tale da uno
Stato membro ai sensi dell’articolo 5;
23)
«prestito ponte»: un contratto di credito che non ha una durata
determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi,
utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella
transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene
immobile;
24)
«responsabilità o garanzia eventuale»: un contratto di credito
che funge da garanzia per un’altra operazione separata ma
accessoria, nel quale il capitale garantito da un bene immobile è
prelevato soltanto se si verificano uno o più eventi specificati nel
contratto;
25)
«contratto di credito in regime di condivisione»: un contratto di
credito in cui il capitale rimborsabile è basato su una percentuale
del valore del bene immobile al momento del rimborso o dei rimborsi
del capitale fissata contrattualmente;
26)
«pratica di commercializzazione abbinata»: l’offerta o la
commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che
comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il
contratto di credito non sia disponibile per il consumatore
separatamente;
27)
«pratica di commercializzazione aggregata»: l’offerta o la
commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che
comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il
contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche
separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni
praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi
accessori;
28)
«prestito in valuta estera»: un contratto di credito in cui il
credito:
Articolo
5
Autorità
competenti
1.
Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti
abilitate a garantire l’applicazione e il rispetto della presente
direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e
di controllo nonché delle risorse adeguate necessari all’adempimento
efficiente ed efficace delle loro funzioni.
Le
autorità di cui al primo comma sono pubbliche autorità o organismi
riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità
espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Non
sono creditori, né intermediari del credito o rappresentanti
designati.
2.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le
persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto
delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati
dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d’ufficio.
Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone
nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere
divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria
o aggregata, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o
dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità
competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del
diritto nazionale e dell’Unione.
3.
Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto
competenti per garantire l’applicazione e il rispetto degli
articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35 della presente direttiva siano
alternativamente o congiuntamente:
a)
autorità
competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1093/2010;
b)
autorità
diverse dalle autorità competenti di cui al punto a), purché le
leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali
dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui al
punto a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai
sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)
(ABE), come richiesto dalla presente direttiva.
4.
Gli Stati membri informano la Commissione e l’ABE circa la
designazione delle autorità competenti e le relative modifiche,
indicando l’eventuale ripartizione delle funzioni tra le diverse
autorità. La prima di tali notifiche va effettuata non appena
possibile e comunque al più tardi il 21 marzo 2016.
5.
Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità al
diritto nazionale:
a)
direttamente
in forza della la propria autorità o sotto la supervisione delle
autorità giudiziarie; o
b)
mediante
richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a
pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente anche proponendo
appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie
sia stata respinta, salvo per gli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35.
6.
Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli
Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive siano
chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in
stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento delle
rispettive funzioni.
7.
La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno una volta all’anno
e lo aggiorna costantemente sul suo sito web.
CAPO
2
EDUCAZIONE
FINANZIARIA
Articolo
6
Educazione
finanziaria dei consumatori
1.
Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l’educazione
dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del
debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti
di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente quelli
che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta, sono
necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la
concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla
guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali
possono fornire ai consumatori.
2.
La Commissione pubblica una valutazione degli strumenti di
educazione finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati
membri e individua gli esempi di migliori pratiche che potrebbero
essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la
consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.
CAPO
3
CONDIZIONI
APPLICABILI AI CREDITORI, AGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO E AI
RAPPRESENTANTI DESIGNATI
Articolo
7
Norme
di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai
consumatori
1.
Gli Stati membri esigono che il creditore, l’intermediario del
credito o il rappresentante designato, quando mettono a punto
prodotti creditizi o concedono, fungono da intermediari o forniscono
servizi di consulenza relativi a crediti e, se del caso, a servizi
accessori ai consumatori o quando eseguono un contratto di credito,
agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale,
tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.
Nell’ambito della concessione, dello svolgimento di attività di
intermediario o della fornitura di servizi di consulenza relativi a
crediti, le attività si basano sulle informazioni circa la
situazione del consumatore e su ogni bisogno particolare che questi
ha comunicato e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta
la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di
credito. In relazione alla fornitura di servizi di consulenza
relativi a crediti, l’attività si basa inoltre sulle informazioni
richieste a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera a).
2.
Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori
remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito,
nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il
proprio personale e i loro rappresentanti designati non impediscano
il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1.
3.
Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare
le politiche retributive per il personale responsabile della
valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti
principi in maniera e misura appropriata alle loro dimensioni, alla
loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità
delle loro attività:
a)
la
politica retributiva promuove ed è coerente con una gestione sana ed
efficace del rischio e non incoraggia un’assunzione di rischi
superiore al livello di rischio tollerato del creditore;
b)
la
politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli
obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del creditore e
comprende misure volte a evitare conflitti di interesse, in
particolare facendo in modo che la retribuzione non dipenda dal
numero o dalla percentuale di domande accolte.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori, gli
intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscono
servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale
interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore
interesse del consumatore e, in particolare, non dipenda dagli
obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati
membri possono inoltre vietare le commissioni pagate dal creditore
all’intermediario del credito.
5.
Gli Stati membri possono vietare o imporre restrizioni ai pagamenti
da un consumatore a un creditore o a un intermediario del credito
prima della conclusione di un contratto di credito.
Articolo
8
Obbligo
di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito
Gli
Stati membri provvedono affinché, ove ai consumatori siano fornite
informazioni in conformità del disposto della presente direttiva,
ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori.
Articolo
9
Requisiti
di conoscenza e competenza per il personale
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari
del credito e i rappresentanti designati richiedano al loro personale
di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza
adeguato per mettere a punto, offrire o concludere contratti di
credito, svolgere attività di intermediazione del credito di cui
all’articolo 4, punto 5, o fornire servizi di consulenza. Quando la
conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un
servizio accessorio, è richiesto un livello di conoscenza e di
competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio.
2.
Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri
d’origine stabiliscono i requisiti di conoscenza e di competenza
minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito
e dei rappresentanti designati conformemente ai principi di cui
all’allegato III.
3.
Qualora un creditore o intermediario del credito fornisca i propri
servizi nel territorio di uno o più altri Stati membri:
i)
attraverso
una succursale, lo Stato membro ospitante è responsabile della
determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi
applicabili al personale di una succursale;
ii)
in
regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d’origine
è responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e
competenza minimi applicabili al personale conformemente all’allegato
III, tuttavia, gli Stati membri ospitanti possono stabilire i
requisiti di conoscenza e competenza minimi per quanto riguarda i
requisiti di cui all’allegato III, paragrafo 1, lettere b), c), e)
e f).
4.
Gli Stati membri provvedono affinché la conformità ai requisiti
fissati al paragrafo 1 sia soggetta alla vigilanza delle autorità
competenti e affinché le autorità competenti abbiano il potere di
imporre ai creditori, agli intermediari del credito o ai
rappresentanti designati l’obbligo di fornire tutte le informazioni
che l’autorità competente ritenga necessarie per consentire detta
vigilanza.
5.
Per la vigilanza efficace dei creditori e degli intermediari del
credito che forniscono i loro servizi nel territorio di altri Stati
membri in regime di libera prestazione di servizi, le autorità
competenti degli Stati membri ospitante e d’origine cooperano
strettamente per la vigilanza e i controlli efficaci dei requisiti di
conoscenza e competenza minimi dello Stato membro ospitante. A tal
fine possono delegarsi a vicenda compiti e responsabilità.
CAPO
4
INFORMAZIONI
E PRATICHE PRELIMINARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO
Articolo
10
Disposizioni
generali in materia di pubblicità e marketing
Fatta
salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le
comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di
credito siano corrette, chiare e non ingannevoli. In particolare,
sono vietate formulazioni che possano indurre nel consumatore false
aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito.
Articolo
11
Informazioni
di base da includere nella pubblicità
1.
Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi pubblicità relativa ai
contratti di credito che indichi un tasso d’interesse o qualunque
altro dato numerico riguardante il costo del credito per il
consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente
articolo.
Gli
Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi nei
casi in cui il diritto nazionale richieda l’indicazione del TAEG
nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un
tasso di interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il
costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.
2.
Le informazioni di base precisano, in maniera chiara, concisa ed
evidenziata:
a)
l’identità
del creditore o, se del caso, dell’intermediario del credito o del
rappresentante designato;
b)
se
del caso, il fatto che il contratto di credito sarà garantito da
un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata
in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un
diritto connesso ai beni immobili residenziali;
c)
il
tasso debitore, precisando se fisso o variabile o una combinazione
dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle
commissioni comprese nel costo totale del credito per il consumatore;
d)
l’importo
totale del credito;
e)
il
TAEG, che deve avere un’evidenza all’interno dell’annuncio
almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;
f)
se
del caso, la durata del contratto di credito;
g)
se
del caso, l’importo delle rate;
h)
se
del caso, l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
i)
se
del caso, il numero delle rate;
j)
se
del caso, un’avvertenza relativa al fatto che eventuali
fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull’importo
che il consumatore è tenuto a pagare.
3.
Le informazioni elencate al paragrafo 2 diverse da quelle di cui
alle lettere a), b) o j) sono specificate con l’impiego di un
esempio rappresentativo e si attengono interamente a tale esempio
rappresentativo. Gli Stati membri introducono criteri per la
definizione di «esempio rappresentativo».
4.
Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio
accessorio, in particolare un’assicurazione, sia obbligatoria per
ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali
offerte e qualora il costo di tale servizio non possa essere
determinato in anticipo, anche l’obbligo di sottoscrivere detto
contratto è indicato in forma chiara, concisa ed evidenziata,
assieme al TAEG.
5.
Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono facilmente leggibili
o chiaramente udibili, a seconda del mezzo utilizzato per la
pubblicità.
6.
Gli Stati membri possono prescrivere l’inclusione di
un’avvertenza concisa e proporzionata riguardante rischi specifici
connessi ai contratti di credito. Essi notificano senza indugio tali
prescrizioni alla Commissione.
7.
Il presente articolo fa salva la direttiva 2005/29/CE.
Articolo
12
Pratiche
di commercializzazione abbinata e aggregata
1.
Gli Stati membri consentono le pratiche di commercializzazione
aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i
creditori possano chiedere al consumatore o a un familiare o parente
stretto del consumatore:
a)
l’apertura
o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico
fine sia l’accumulo di capitale per rimborsare il credito in
capitale o interessi, raccogliere risorse per ottenere il credito o
fornire ulteriore garanzia per il creditore nell’eventualità di un
inadempimento;
b)
l’acquisto
o la tenuta di un prodotto di investimento o un prodotto
pensionistico privato, laddove tale prodotto che principalmente offre
all’investitore un reddito pensionistico serve anche a fornire
ulteriore garanzia per il creditore nell’eventualità di un
inadempimento o ad accumulare capitale per rimborsare il credito in
capitale o interessi o a raccogliere risorse per ottenere il credito;
c)
la
conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto
di credito in regime di condivisione per ottenere il credito.
3.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire
pratiche di commercializzazione abbinata qualora il creditore possa
dimostrare alla pertinente autorità competente che i prodotti o le
categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili,
che non sono messi a disposizione separatamente, comportano un chiaro
vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della
disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato.
Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti immessi in
commercio dopo il 20 marzo 2014.
4.
Gli Stati membri possono consentire ai creditori di richiedere al
consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata
al contratto di credito. In tali casi gli Stati membri provvedono
affinché il creditore accetti la polizza assicurativa di un
fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza
fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza
proposta dal creditore.
Articolo
13
Informazioni
generali
1.
Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli
intermediari del credito con vincolo di mandato o i loro
rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento
informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di
credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto
forma elettronica. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che
gli intermediari del credito senza vincolo di mandato rendano
disponibili le informazioni generali.
Le
informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
l’identità
e l’indirizzo geografico dell’emittente delle informazioni;
b)
gli
scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
c)
le
forme di garanzia, con indicazione, ove applicabile, della
possibilità che il bene sia ubicato in un diverso Stato membro;
d)
la
possibile durata dei contratti di credito;
e)
i
tipi di tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o
di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle
caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese
le relative implicazioni per il consumatore;
f)
qualora
siano disponibili crediti in valuta estera, un’indicazione della
valuta o delle valute estere, compresa una spiegazione delle
implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in
una valuta estera;
g)
un
esempio rappresentativo dell’importo totale del credito, del costo
totale del credito per il consumatore, dell’importo totale che il
consumatore deve pagare e del TAEG;
h)
un’indicazione
degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del
credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di
credito;
i)
la
gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al
creditore (compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche
di rimborso);
j)
se
del caso, una dichiarazione chiara e concisa che affermi che il
rispetto delle condizioni contrattuali dei contratti di credito non
garantisce il rimborso dell’importo totale del credito, in base al
contratto di credito;
k)
una
descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso
anticipato;
l)
l’eventuale
necessità di una perizia sul valore dell’immobile e, in tal caso,
chi sia responsabile di provvedere alla sua esecuzione, e gli
eventuali costi che ne derivano per il consumatore;
m)
un’indicazione
dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare
al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni
offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori
possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e
n)
un’avvertenza
generale relativa alle possibili conseguenze dell’inosservanza
degli impegni legati al contratto di credito.
2.
gli Stati membri possono prescrivere ai creditori di includere
altri tipi di avvertenze rilevanti nello Stato membro. Essi
notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.
Articolo
14
Informazioni
precontrattuali
1.
Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso,
l’intermediario del credito o il rappresentante designato
forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a
confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le
implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità
di concludere un contratto di credito:
a)
senza
indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni
necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le
sue preferenze in conformità con l’articolo 20; e
b)
in
tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto
di credito o da un’offerta.
2.
Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il PIES
di cui all’allegato II.
3.
Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore è proposta
un’offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia fornita su
supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sia accompagnata da
un PIES se:
a)
non
è stato fornito alcun PIES in precedenza al consumatore; o
b)
le
caratteristiche dell’offerta sono diverse dalle informazioni
contenute nel PIES precedentemente fornito.
4.
Gli Stati membri possono prevedere la fornitura obbligatoria del
PIES prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante per il
creditore. Qualora uno Stato membro disponga in tal senso, impone
l’obbligo di fornire nuovamente il PIES solo se ricorrono le
condizioni del paragrafo 3, lettera b).
5.
Gli Stati membri che prima del 20 marzo 2014 hanno predisposto un
prospetto informativo che adempie ad obblighi di informazione
equivalenti a quelli previsti all’allegato II possono continuare ad
utilizzarlo ai fini del presente articolo fino al 21 marzo 2019.
6.
Gli Stati membri precisano il periodo, di almeno sette giorni,
durante il quale il consumatore ha il tempo sufficiente per
confrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una
decisione informata.
Gli
Stati membri precisano se il periodo di cui al primo comma è un
periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di
credito oppure un periodo per l’esercizio del diritto di recesso
dopo la conclusione del contratto di credito oppure una combinazione
dei due.
Se
uno Stato membro prevede un periodo di riflessione prima della
conclusione di un contratto di credito:
a)
l’offerta
è vincolante per il creditore per la durata del periodo di
riflessione; e
b)
il
consumatore può accettare l’offerta in qualunque momento durante
il periodo di riflessione.
Gli
Stati membri possono prevedere che i consumatori non possano
accettare l’offerta per un periodo non superiore ai primi dieci
giorni del periodo di riflessione.
Se
il tasso debitore o altri costi applicabili all’offerta sono
determinati sulla base della vendita di obbligazioni sottostanti o di
altri strumenti di raccolta a lungo termine, gli Stati membri possono
prevedere che il tasso debitore o altri costi possano variare
rispetto a quanto riportato nell’offerta a seconda del valore
dell’obbligazione sottostante o dell’altro strumento di raccolta
a lungo termine.
Se
il consumatore gode del diritto di recesso a norma del secondo comma
del presente paragrafo, l’articolo 6 della direttiva 2002/65/CE non
si applica.
7.
Solo una volta fornito almeno il PIES prima della conclusione del
contratto, si ritiene che il creditore e, se del caso,
l’intermediario del credito o il rappresentante designato che hanno
fornito il PIES al consumatore abbiano soddisfatto i requisiti
relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della
conclusione del contratto a distanza di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE e i requisiti di cui
all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
8.
Gli Stati membri non modificano il modello PIES salvo per quanto
previsto nell’allegato II. Qualsiasi informazione aggiuntiva che il
creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il
rappresentante designato forniscano al consumatore o siano tenuti, in
base al diritto nazionale, a fornire al consumatore è fornita in un
documento distinto che può essere allegato al PIES.
9.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 40 riguardo alla modifica della
formulazione standard dell’allegato II, parte A, o delle istruzioni
contenute nella parte B per tenere conto della necessità di
informazioni o avvertenze riguardo a nuovi prodotti che non erano
offerti prima del 20 marzo 2014. Tali atti delegati non modificano
tuttavia la struttura o il formato del PIES.
10.
Per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all’articolo
3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle
principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino,
di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui all’allegato
II, parte A, sezioni da 3 a 6, della presente direttiva.
11.
Gli Stati membri assicurano che, almeno nei casi in cui non
sussiste il diritto di recesso, il creditore o, se del caso,
l’intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca
al consumatore una copia della bozza del contratto di credito
all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il
creditore. Nei casi in cui sussiste il diritto di recesso, gli Stati
membri assicurano che il creditore o, se del caso, l’intermediario
del credito o il rappresentante designato proponga al consumatore di
fornire una copia della bozza del contratto di credito all’atto
della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore.
Articolo
15
Obblighi
di informazione relativi agli intermediari del credito e ai
rappresentanti designati
1.
Gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima dello
svolgimento di una delle attività di intermediazione del credito di
cui all’articolo 4, punto 5, l’intermediario del credito o il
rappresentante designato fornisca al consumatore almeno le
informazioni seguenti su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole:
a)
l’identità
e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito;
b)
il
registro in cui è iscritto, il numero di registrazione, se del caso,
e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;
c)
se
l’intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o
lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori. Qualora sia
soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o
più creditori, l’intermediario del credito fornisce il nome del
creditore o dei creditori per i quali opera. L’intermediario del
credito può comunicare che è indipendente se soddisfa le condizioni
stabilite in conformità all’articolo 22, paragrafo 4;
d)
se
l’intermediario del credito offra servizi di consulenza;
e)
il
compenso che il consumatore deve versare, se del caso,
all’intermediario del credito per i suoi servizi o, qualora ciò
non sia possibile, il metodo per il calcolo del compenso;
f)
le
procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti
interessate di presentare reclami internamente circa gli intermediari
del credito e, ove opportuno, le modalità con le quali si può
ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali;
g)
se
del caso, l’esistenza e, se noto, l’importo di commissioni o
altri incentivi che il creditore o terzi devono versare
all’intermediario del credito per i suoi servizi in relazione al
contratto di credito. Qualora l’importo non sia noto al momento
della comunicazione, l’intermediario del credito informa il
consumatore che l’importo effettivo sarà comunicato in una fase
successiva nel PIES.
2.
Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito senza
vincolo di mandato ma che ricevono commissioni da uno o più
creditori forniscono informazioni circa i diversi livelli delle
commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che
erogano i contratti di credito proposti ai consumatori. Il
consumatore è informato di avere il diritto di richiedere tali
informazioni.
3.
Se l’intermediario del credito chiede un compenso al consumatore
e riceve in aggiunta una commissione dal creditore o da un terzo,
spiega al consumatore se la commissione sarà o meno detratta dal
compenso, in tutto o in parte.
4.
Gli Stati membri dispongono che l’intermediario del credito
comunichi al creditore l’eventuale compenso che il consumatore deve
versargli per i suoi servizi, ai fini del calcolo del TAEG.
5.
Gli Stati membri prescrivono agli intermediari del credito di
garantire che, oltre alle informazioni prescritte dal presente
articolo, il loro rappresentante designato comunichi al consumatore,
al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, in che
veste opera e quale intermediario del credito rappresenta.
Articolo
16
Spiegazioni
adeguate
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso,
gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano
al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed
eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa
valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti
siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
Le
spiegazioni, se del caso, comprendono in particolare:
a)
le
informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi:
i)
dell’articolo
14 nel caso dei creditori;
ii)
degli
articoli 14 e 15 nel caso degli intermediari del credito o dei
rappresentanti designati;
b)
le
caratteristiche essenziali dei prodotti proposti;
c)
gli
effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il
consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte
del consumatore; e
d)
quando
servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la
precisazione se per ciascuno dei componenti del pacchetto è
possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il
consumatore.
2.
Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle
spiegazioni di cui al paragrafo 1 e il soggetto che le fornisce al
contesto nel quale il contratto di credito è offerto, al
destinatario e alla natura del credito offerto.
CAPO
5
TASSO
ANNUO EFFETTIVO GLOBALE
Articolo
17
Calcolo
del TAEG
1.
Il TAEG è calcolato conformemente alla formula matematica che
figura nell’allegato I.
2.
I costi di apertura e tenuta di uno specifico conto, i costi
relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di
effettuare operazioni e prelievi su quel conto e gli altri costi
relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale
del credito per il consumatore qualora sia obbligatorio aprire o
mantenere un conto per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni offerte.
3.
Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di
credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il
creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini
ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
4.
Nel caso dei contratti di credito contenenti clausole che
permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese
computate nel TAEG ma non quantificabili al momento del calcolo, il
TAEG è calcolato muovendo dall’ipotesi che il tasso debitore e le
altre spese rimarranno fissi rispetto al livello stabilito alla
conclusione del contratto.
5.
Per i contratti di credito per i quali è concordato un tasso
debitore fisso in relazione al periodo iniziale di almeno cinque
anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato per
concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di
riferimento, il calcolo dell’ulteriore TAEG esemplificativo
comunicato nel PIES copre solo il periodo iniziale a tasso fisso ed è
fondato sull’ipotesi che, al termine del periodo per il quale è
stabilito il tasso debitore fisso, il capitale residuo sia
rimborsato.
6.
Se il contratto di credito consente variazioni del tasso debitore,
gli Stati membri fanno sì che il consumatore sia informato almeno
tramite il PIES delle possibili conseguenze delle variazioni sugli
importi da pagare e sul TAEG. A tal fine forniscono al consumatore un
ulteriore TAEG che illustra i possibili rischi legati a un aumento
significativo del tasso debitore. Se il tasso debitore non è
assoggettato a massimali, tale informazione è corredata di
un’avvertenza che sottolinea la possibilità che il costo totale
del credito al consumatore, indicato dal TAEG, subisca variazioni.
Questa disposizione non si applica ai contratti di credito il cui
tasso debitore è fisso per un periodo iniziale di almeno cinque
anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato al fine di
concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di
riferimento, per il quale è previsto nel PIES un ulteriore TAEG
esemplificativo.
7.
Se del caso, le ulteriori ipotesi di cui all’allegato I sono
utilizzate per il calcolo del TAEG.
8.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 40 per modificare le indicazioni o
aggiornare le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG di cui
all’allegato I, in particolare nei casi in cui le indicazioni o
ipotesi di cui al presente articolo e all’allegato I non siano
sufficienti per calcolare in modo uniforme il TAEG o non siano più
adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato.
CAPO
6
VALUTAZIONE
DEL MERITO CREDITIZIO
Articolo
18
Obbligo
di verifica del merito creditizio del consumatore
1.
Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di
un contratto di credito, il creditore svolga una valutazione
approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione
tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della
verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore
degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.
2.
Gli Stati membri assicurano che le procedure e le informazioni su
cui è basata la valutazione siano messe a punto, documentate e
tenute aggiornate.
3.
La valutazione del merito creditizio non si basa prevalentemente
sul fatto che il valore del bene immobile residenziale sia superiore
all’importo del credito né sull’assunto che il bene immobile
residenziale si apprezzerà, a meno che il fine del contratto di
credito non sia costruire o ristrutturare il bene immobile
residenziale.
4.
Gli Stati membri assicurano che, se un creditore conclude un
contratto di credito con un consumatore, il creditore non risolva né
modifichi in un secondo tempo il contratto di credito a danno del
consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito
creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente paragrafo
non si applica se è comprovato che il consumatore ha
intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni
ai sensi dell’articolo 20.
5.
Gli Stati membri assicurano che:
a)
il
creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati
della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi
derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti
secondo le modalità prescritte dal contratto di credito;
b)
conformemente
all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE, il creditore informa in
anticipo il consumatore che sarà consultata una banca dati;
c)
quando
la richiesta di credito è respinta il creditore informa il
consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che
la decisione è basata sul trattamento automatico di dati. Se il
rifiuto è basato sul risultato della consultazione di una banca
dati, il creditore informa il consumatore dei risultati di detta
consultazione e indica gli estremi della banca dati consultata.
6.
Gli Stati membri provvedono affinché il merito creditizio del
consumatore venga rivalutato sulla base di informazioni aggiornate
prima di procedere ad un aumento significativo dell’importo totale
del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che
tale credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione
del merito creditizio originaria.
7.
Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.
Articolo
19
Valutazione
dei beni immobili
1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate nel proprio
territorio standard per la valutazione dei beni immobili residenziali
affidabili ai fini della concessione dei crediti ipotecari. Gli Stati
membri impongono ai creditori di assicurare il rispetto di tali
standard quando effettuano la valutazione di un immobile o di
prendere misure ragionevoli per assicurare l’applicazione di tali
standard quando la valutazione è condotta da terzi. Se le autorità
nazionali sono responsabili della disciplina dei periti indipendenti
che effettuano le valutazioni dei beni immobili, devono provvedere
affinché tali periti rispettino la normativa nazionale vigente.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché i periti interni ed esterni
che conducono valutazioni di beni immobili siano competenti sotto il
profilo professionale e sufficientemente indipendenti dal processo di
sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una valutazione
imparziale ed obiettiva, che deve essere documentata su supporto
durevole e della quale deve essere conservato un esemplare dal
creditore.
Articolo
20
Informativa
e verifica delle informazioni sul consumatore
1.
La valutazione del merito creditizio di cui all’articolo 18 è
effettuata sulla base delle informazioni sul reddito e le spese del
consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e
finanziaria necessarie, sufficienti e proporzionate. Le informazioni
sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti interne o esterne,
incluso il consumatore, e comprendono le informazioni fornite
all’intermediario del credito o al rappresentante designato nel
corso della richiesta di credito. Le informazioni sono opportunamente
verificate, anche attingendo, se necessario, a documentazione
indipendente verificabile.
2.
Gli Stati membri assicurano che gli intermediari del credito o i
rappresentanti designati abbiano cura di fornire le necessarie
informazioni ottenute dal consumatore al pertinente creditore per
consentire l’esecuzione della valutazione del merito creditizio.
3.
Gli Stati membri assicurano che i creditori precisino in modo
chiaro e diretto già nella fase precontrattuale le informazioni e le
evidenze documentali necessarie provenienti da fonti indipendenti
verificabili che il consumatore deve fornire e il termine entro il
quale devono essere fornite. Tale richiesta di informazioni è
proporzionata e limitata a quanto necessario per eseguire un’adeguata
valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri consentono ai
creditori di chiedere chiarimenti sulle informazioni ricevute in
risposta a tale richiesta, se necessario per consentire la
valutazione del merito creditizio.
Gli
Stati membri non consentono a un creditore di risolvere il contratto
di credito a motivo del fatto che le informazioni fornite dal
consumatore prima della conclusione del contratto di credito erano
incomplete.
Il
secondo comma non osta a che gli Stati membri consentano la
risoluzione del contratto di credito da parte del creditore qualora
sia comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di
fornire o ha falsificato le informazioni.
4.
Gli Stati membri pongono in essere misure per assicurare che i
consumatori siano consapevoli della necessità di fornire
informazioni corrette in risposta alla richiesta di cui al paragrafo
3, primo comma, e che tali informazioni siano sufficientemente
complete per condurre un’adeguata valutazione del merito
creditizio. Il creditore, l’intermediario del credito o il
rappresentante designato avverte il consumatore che, se il creditore
non può effettuare la valutazione del merito creditizio in quanto il
consumatore sceglie di non fornire le informazioni o gli elementi di
verifica necessari alla valutazione del merito creditizio, il credito
non può essere accordato. Tale avvertenza può essere fornita
utilizzando un formato standardizzato.
5.
Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE, in particolare
l’articolo 6.
CAPO
7
ACCESSO
ALLE BANCHE DATI
Articolo
21
Accesso
alle banche dati
1.
Ciascuno Stato membro garantisce a tutti i creditori l’accesso di
tutti gli Stati membri alle banche dati utilizzate nello Stato membro
in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e al
solo scopo di verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di
credito per tutta la durata del contratto di credito. Le condizioni
di tale accesso non sono discriminatorie.
2.
Il paragrafo 1 si applica sia alle banche dati gestite da credit
bureau privati o da sistemi di informazione creditizia privati sia ai
registri pubblici.
3.
Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.
CAPO
8
SERVIZI
DI CONSULENZA
Articolo
22
Standard
in materia di servizi di consulenza
1.
Gli Stati membri garantiscono che, nel contesto di una determinata
operazione, il creditore, l’intermediario del credito o il
rappresentante designato indichino esplicitamente al consumatore se i
servizi di consulenza vengono prestati o possono essere prestati al
consumatore.
2.
Gli Stati membri garantiscono che, prima della fornitura di servizi
di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto
per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore,
l’intermediario del credito o il rappresentante designato
forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole:
a)
se
la raccomandazione prenderà in considerazione solo la gamma dei
propri prodotti ai sensi del paragrafo 3, lettera b), o un’ampia
gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal
paragrafo 3, lettera c), in modo che il consumatore possa comprendere
su che base la raccomandazione è effettuata;
b)
se
del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di
consulenza o, qualora al momento della comunicazione l’importo non
possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo.
Le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono
essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni
precontrattuali.
3.
Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consulenza, oltre
ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9, gli Stati membri provvedono
affinché:
a)
i
creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati
ottengano le informazioni necessarie circa la situazione personale e
finanziaria del consumatore, le sue preferenze ed i suoi obiettivi,
in modo da poter raccomandare contratti di credito adeguati. Tale
valutazione si fonda su informazioni aggiornate e tiene conto di
ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore
per tutta la durata del contratto di credito proposto;
b)
i
creditori, gli intermediari del credito con vincolo di mandato o i
rappresentanti di intermediari del credito con vincolo di mandato
prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di
credito nella loro gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di
prodotti un contratto di credito adeguato o più contratti di credito
adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del
consumatore;
c)
gli
intermediari del credito senza vincolo di mandato o i rappresentanti
di intermediari del credito senza vincolo di mandato prendano in
considerazione un numero sufficiente di contratti di credito
disponibili sul mercato e raccomandino un contratto di credito
adeguato o più contratti di credito disponibili sul mercato adeguati
ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;
d)
i
creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati
agiscano nel migliore interesse del consumatore:
i)
informandosi
in merito ai bisogni e alla situazione del consumatore; e
ii)
raccomandando
contratti di credito adeguati conformemente alle lettere a), b) e c);
e
e)
i
creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati
forniscano al consumatore un documento cartaceo o su altro supporto
durevole contenente la raccomandazione formulata.
4.
Gli Stati membri possono vietare l’utilizzo dei termini
«consulenza» e «consulente» o simili quando i servizi di
consulenza sono forniti ai consumatori dai creditori, dagli
intermediari del credito con vincolo di mandato o dai rappresentanti
designati di intermediari del credito con vincolo di mandato.
Se
non vietano l’utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente»,
gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l’utilizzo
della menzione «consulenza indipendente» o «consulente
indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito
o dei rappresentanti designati che prestano servizi di consulenza:
a)
i
creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati
prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di
contratti di credito disponibili sul mercato; e
b)
i
creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati
non sono remunerati per tali servizi di consulenza da uno o più
creditori.
Il
secondo comma, punto b), si applica solo se il numero di creditori
presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato,
Gli
Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l’utilizzo
della menzione «consulenza indipendente» o «consulente
indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito
o dei rappresentanti designati, compreso un divieto di ricevere una
remunerazione da un creditore.
5.
Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per i creditori, gli
intermediari del credito e i rappresentanti designati di avvisare il
consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un
contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo
carico.
6.
Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza siano
prestati soltanto da creditori, intermediari del credito o
rappresentanti designati.
Gli
Stati membri possono decidere di non applicare il primo comma per le
persone che:
a)
svolgono
le attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4,
punto 5, o forniscono servizi di consulenza se tali attività sono
svolte o i servizi sono prestati a titolo accessorio nell’ambito di
un’attività professionale e se quest’ultima è disciplinata da
disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di
deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali
attività o la prestazione di tali servizi;
b)
prestano
servizi di consulenza nel contesto della gestione del debito
esistente e svolgono professionalmente attività per la soluzione di
situazioni di insolvenza, se tale attività è disciplinata da
disposizioni legislative o regolamentari o servizi pubblici o
volontari di consulenza sul debito che non operano su base
commerciale; o
c)
prestano
servizi di consulenza e non sono creditori, intermediari del credito
o rappresentanti designati, se tali persone sono abilitate e
sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti conformemente ai
requisiti per gli intermediari del credito di cui alla presente
direttiva.
Le
persone che beneficiano della deroga di cui al secondo comma non
beneficiano del diritto di cui all’articolo 32, paragrafo 1, di
prestare servizi nell’intero territorio dell’Unione.
7.
Il presente articolo fa salvi l’articolo 16 e la competenza degli
Stati membri ad assicurare che siano messi a disposizione dei
consumatori servizi di assistenza per aiutarli a comprendere le
proprie esigenze finanziarie e a individuare le tipologie di prodotti
potenzialmente in grado di soddisfarle.
CAPO
9
PRESTITI
IN VALUTA ESTERA E TASSI DI INTERESSE VARIABILI
Articolo
23
Prestiti
in valuta estera
1.
Gli Stati membri provvedono affinché, se il contratto di credito
si riferisce a un prestito in valuta estera, sia messo a punto un
quadro regolamentare adeguato nel momento in cui è concluso il
contratto di credito, in modo da assicurare almeno che:
a)
il
consumatore abbia il diritto di convertire il contratto di credito in
una valuta alternativa a determinate condizioni; o
b)
esistano
altri meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il
consumatore è esposto in forza del contratto di credito.
2.
La valuta alternativa di cui al paragrafo 1, lettera a), è:
a)
quella
in cui il consumatore percepisce principalmente il reddito o detiene
gli attivi con i quali dovrà rimborsare il credito, come indicato al
momento della più recente valutazione di merito creditizio condotta
in relazione al contratto di credito; o
b)
quella
dello Stato membro in cui il consumatore era residente al momento
della conclusione del contratto di credito o è attualmente
residente.
Gli
Stati membri possono precisare se sono a disposizione del consumatore
entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una
di esse o possono consentire ai creditori di precisare se sono a
disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo
comma, lettere a) e b), o solo una di esse.
3.
Se un consumatore ha il diritto di convertire il contratto di
credito in una valuta alternativa conformemente al paragrafo 1,
lettera a), gli Stati membri garantiscono che il tasso di cambio al
quale avviene la conversione sia il tasso di mercato applicabile il
giorno della domanda di conversione, salvo se diversamente precisato
nel contratto di credito.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché, se un consumatore ha un
prestito in valuta estera, il creditore avvisi il consumatore
regolarmente su carta o mediante un altro supporto durevole almeno
laddove il valore dell’importo totale o delle rate periodiche
residui a carico del consumatore vari di oltre il 20 % rispetto a
quello che si avrebbe se si applicasse il tasso di cambio tra la
valuta del contratto di credito e la valuta dello Stato membro
applicabile al momento della conclusione del contratto di credito.
L’avvertenza informa il consumatore dell’aumento dell’importo
totale dovuto dal consumatore, indica, se del caso, il diritto di
convertirlo in una valuta alternativa e le condizioni per farlo e
illustra altri eventuali meccanismi applicabili per limitare il
rischio di cambio cui è esposto il consumatore.
5.
Gli Stati membri possono disciplinare ulteriormente i prestiti in
valuta estera, a condizione che tale regolamentazione non sia
applicata retroattivamente.
6.
Le disposizioni applicabili a norma del presente articolo sono
comunicate al consumatore nel PIES e nel contratto di credito. Se nel
contratto di credito non esiste alcuna disposizione volta a limitare
il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una
fluttuazione del tasso di cambio inferiore al 20 %, il PIES include
un esempio illustrativo dell’impatto di una fluttuazione del 20 %
sul tasso di cambio.
Articolo
24
Crediti
a tasso variabile
Se
il contratto di credito è un credito a tasso variabile, gli Stati
membri assicurano che:
a)
ogni
indice o tasso di riferimento utilizzato per calcolare il tasso
debitore sia chiaro, accessibile, obiettivo e verificabile dalle
parti contrattuali e dalle autorità competenti; e
b)
gli
archivi storici degli indici per il calcolo dei tassi debitori siano
mantenuti dai fornitori di tali indici o dai creditori.
CAPO
10
BUONA
ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI CREDITO E DIRITTI CONNESSI
Articolo
25
Estinzione
anticipata
1.
Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di
adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un
contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal
caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del
credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti
per la restante durata del contratto.
2.
Gli Stati membri possono provvedere affinché l’esercizio del
diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni.
Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali
sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del
tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita
il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il
diritto può essere esercitato.
3.
Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto,
laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli
eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non
impongono una sanzione penale al consumatore. A tale riguardo,
l’indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal
creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono
prevedere che l’indennizzo non possa superare un determinato
livello o sia consentito soltanto per un certo periodo.
4.
Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano
da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, il
creditore fornisce al consumatore, senza indugio dopo la ricezione
della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole,
le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale
opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per il
consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della
scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi
utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.
5.
Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso
debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che l’esercizio
del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all’esistenza di
un interesse legittimo del consumatore.
Articolo
26
Mercati
flessibili e affidabili
1.
Gli Stati membri mettono a punto meccanismi adeguati per assicurare
che il diritto sulla garanzia reale sia esigibile da parte o a nome
dei creditori. Gli Stati membri assicurano che i creditori mantengano
idonei registri riguardanti i tipi di beni immobili accettati come
garanzia reale, nonché le relative politiche di sottoscrizione di
mutui ipotecari utilizzate.
2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un
controllo statistico adeguato del mercato immobiliare residenziale,
anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando lo
sviluppo e l’utilizzo di specifici indici dei prezzi, che possono
essere pubblici, privati o entrambi.
Articolo
27
Informazioni
relative alle modifiche del tasso debitore
1.
Gli Stati membri provvedono affinché il creditore informi il
consumatore di eventuali modifiche del tasso debitore dandone
comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima
che decorrano gli effetti della modifica. L’informazione comprende
almeno l’importo dei pagamenti da effettuare dopo che il nuovo
tasso debitore sia divenuto applicabile e, se il numero o la
frequenza dei pagamenti sono modificati, i relativi dettagli.
2.
Gli Stati membri possono tuttavia consentire alle parti di
convenire nel contratto di credito che l’informazione di cui al
paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui
la modifica del tasso debitore sia correlata a una modifica di un
tasso di riferimento, che il nuovo tasso di riferimento sia reso
pubblico con mezzi appropriati e che l’informazione relativa al
nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali
del creditore e comunicata personalmente al consumatore unitamente
all’importo delle nuove rate periodiche.
3.
I creditori possono continuare a informare i consumatori
periodicamente qualora la modifica del tasso debitore non sia
correlata a una modifica di un tasso di riferimento, ove ciò fosse
già consentito a norma del diritto nazionale prima del 20 marzo
2014.
4.
Qualora le variazioni del tasso debitore siano determinate tramite
asta sui mercati dei capitali e, di conseguenza, il creditore non sia
in grado di comunicare la variazione al consumatore prima che essa
divenga applicabile, il creditore provvede, in tempo utile prima
dell’asta, a informare il consumatore su carta o mediante un altro
supporto durevole dell’imminente procedura e a fornire
un’indicazione delle possibili conseguenze per il tasso debitore.
Articolo
28
Morosità
e pignoramenti
1.
Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad
esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a
procedure di escussione della garanzia.
2.
Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia
consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti
dall’inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto
necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa
dell’inadempimento.
3.
Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri
aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli
Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.
4.
Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di
credito di convenire espressamente che la restituzione o il
trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della
garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito.
5.
Se il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sull’importo
dovuto dal consumatore, gli Stati membri predispongono procedure o
misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile
per la vendita del bene immobile in garanzia.
Se
a seguito di una procedura esecutiva rimane un debito residuo, gli
Stati membri assicurano che siano poste in essere misure intese a
facilitare il rimborso al fine di proteggere i consumatori.
CAPO
11
REQUISITI
PER LO STABILIMENTO E LA VIGILANZA DI INTERMEDIARI DEL CREDITO E
RAPPRESENTANTI DESIGNATI
Articolo
29
Abilitazione
degli intermediari del credito
1.
Gli intermediari del credito sono debitamente abilitati per
l’esercizio di tutte o una parte delle attività di intermediazione
del credito di cui all’articolo 4, punto 5, o per la prestazione di
servizi di consulenza da un’autorità competente nel loro Stato
membro d’origine. Se uno Stato membro consente di designare i
rappresentanti di cui all’articolo 31, tale rappresentante
designato non necessita di un’abilitazione come intermediario del
credito ai sensi del presente articolo.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché l’abilitazione degli
intermediari del credito sia subordinata al possesso almeno dei
seguenti requisiti professionali, oltre ai requisiti di cui
all’articolo 9:
a)
gli
intermediari del credito sono in possesso di un’assicurazione per
la responsabilità civile professionale valida in tutto il territorio
dei paesi nei quali offrono i propri servizi, oppure di analoga
garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della
loro professione. Tuttavia, per gli intermediari del credito con
vincolo di mandato, lo Stato membro di origine può prevedere che
tale assicurazione o analoga garanzia possa essere fornita da un
creditore per conto del quale l’intermediario del credito è
delegato ad operare.
Alla
Commissione è delegato il potere di adottare e, qualora necessario,
modificare norme tecniche di regolamentazione che determinano
l’importo monetario minimo dell’assicurazione della
responsabilità civile professionale o di garanzie analoghe di cui al
primo comma della presente lettera. Tali norme tecniche di
regolamentazione sono adottate conformemente agli articoli da 10 a 14
del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’ABE
elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che
stabiliscono l’importo monetario minimo dell’assicurazione della
responsabilità civile professionale o della garanzia analoga di cui
al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione
entro il 21 settembre 2014. L’ABE riesamina e, se necessario,
elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che modificano
l’importo monetario minimo dell’assicurazione della
responsabilità civile professionale o della garanzia analoga di cui
al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione
per la prima volta entro il 21 marzo 2018 e successivamente ogni due
anni;
b)
una
persona fisica abilitata come intermediario del credito, coloro che
ricoprono cariche presso un intermediario del credito costituito come
persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti
equivalenti all’interno di un intermediario del credito che è una
persona giuridica ma non ha organi societari possiedono il requisito
dell’onorabilità. Essi devono almeno possedere un certificato
penale che non riporta condanne o un documento avente funzione
analoga a livello nazionale in riferimento a gravi illeciti penali
connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad
attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto
nazionale;
c)
una
persona fisica abilitata in qualità di intermediario del credito,
coloro che ricoprono cariche di un intermediario del credito
costituito come persona giuridica e le persone fisiche che svolgono
compiti equivalenti all’interno di un intermediario del credito che
è una persona giuridica ma non ha organi societari hanno un livello
di conoscenza e di competenza adeguato in relazione ai contratti di
credito. Lo Stato membro di origine stabilisce il livello adeguato di
conoscenza e competenza conformemente ai principi di cui all’allegato
III.
3.
Gli Stati membri assicurano che siano resi pubblici i criteri
stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del
credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza
professionale ad esso richiesti.
4.
Gli Stati membri assicurano che tutti gli intermediari del credito
abilitati, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in qualità
di persone fisiche o giuridiche, siano iscritti in un registro tenuto
da un’autorità competente nei loro Stati membri di origine. Gli
Stati membri assicurano che il registro degli intermediari del
credito sia aggiornato e pubblicamente disponibile in linea.
Il
registro degli intermediari del credito contiene almeno le seguenti
informazioni:
a)
i
nomi delle persone che fanno parte del personale dirigente e che sono
responsabili dell’attività di intermediazione. Gli Stati membri
possono esigere la registrazione di tutte le persone fisiche che
svolgono una funzione a contatto con la clientela in un’impresa che
esercita l’attività di intermediario del credito;
b)
gli
Stati membri in cui l’intermediario del credito esercita l’attività
in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di
servizi e di cui l’intermediario del credito ha informato
l’autorità competente dello Stato membro d’origine,
conformemente all’articolo 32, paragrafo 3;
c)
se
l’intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o
meno.
Gli
Stati membri che decidono di avvalersi dell’opzione di cui
all’articolo 30 garantiscono che il registro indichi il creditore a
nome del quale agisce l’intermediario del credito con vincolo di
mandato.
Gli
Stati membri che decidono di avvalersi dell’opzione di cui
all’articolo 31 garantiscono che il registro indichi
l’intermediario del credito o, nel caso di un rappresentante
designato di un intermediario del credito con vincolo di mandato, il
creditore a nome del quale agisce il rappresentante designato.
5.
Gli Stati assicurano che:
a)
ogni
intermediario del credito che sia una persona giuridica abbia la sua
sede principale nello stesso Stato membro nel quale è situata la sua
sede legale (se ha una sede legale in base alla legislazione
nazionale);
b)
un
intermediario del credito che non è una persona giuridica o un
intermediario del credito che è una persona giuridica ma che in base
alla legislazione nazionale non ha una sede legale, abbia la sede
principale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua
attività principale.
6.
Ogni Stato membro istituisce uno sportello unico che consenta di
accedere agevolmente e rapidamente alle informazioni provenienti dal
registro nazionale, istituito elettronicamente e aggiornato
costantemente. Lo sportello unico consente di identificare le
autorità competenti di ciascuno Stato membro.
L’ABE
pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali a
tale sportello.
7.
Gli Stati membri d’origine garantiscono che tutti gli
intermediari del credito abilitati e i loro rappresentanti designati
rispettino in via permanente i requisiti di cui al paragrafo 2. Il
presente paragrafo lascia impregiudicati gli articoli 30 e 31.
8.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente
articolo per quanto riguarda le persone che svolgono le attività di
intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, se
svolgono tali attività a titolo accessorio nell’ambito di
un’attività professionale e se quest’ultima è disciplinata da
disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di
deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali
attività.
9.
Il presente articolo non si applica agli enti creditizi titolari di
un’autorizzazione in conformità alla direttiva 2013/36/UE né ad
altri enti finanziari che, a norma del proprio diritto nazionale,
sono soggetti a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente.
Articolo
30
Intermediari
del credito con vincolo di mandato verso un solo creditore
1.
Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 1, gli Stati membri possono
consentire agli intermediari del credito con vincolo di mandato
indicati nell’articolo 4, punto 7, lettera a), di essere abilitati
dalle autorità competenti attraverso il creditore a nome del quale
agiscono a titolo esclusivo.
In
tali casi il creditore mantiene la responsabilità piena e
incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta
dall’intermediario del credito con vincolo di mandato che agisce
per conto del creditore nei settori disciplinati dalla presente
direttiva. Gli Stati membri esigono che il creditore assicuri che gli
intermediari del credito con vincolo di mandato rispondano almeno ai
requisiti professionali di cui all’articolo 29, paragrafo 2.
2.
Fatto salvo l’articolo 34, i creditori controllano le attività
esercitate dagli intermediari del credito con vincolo di mandato
specificati all’articolo 4, punto 7, lettera a), in modo che
continuino a rispettare la presente direttiva. In particolare il
creditore è responsabile del controllo del rispetto dei requisiti di
conoscenza e di competenza dell’intermediario del credito con
vincolo di mandato e del suo personale.
Articolo
31
Rappresentanti
designati
1.
Gli Stati membri possono decidere di permettere a un intermediario
del credito di nominare rappresentanti designati.
Se
un rappresentante designato è nominato da un intermediario del
credito con vincolo di mandato specificato all’articolo 4, punto 7,
lettera a), il creditore mantiene la responsabilità piena e
incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal
rappresentante designato che agisce per conto di tale intermediario
del credito in settori disciplinati dalla presente direttiva. Negli
altri casi l’intermediario del credito mantiene la responsabilità
piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal
rappresentante designato che agisce per conto dell’intermediario
del credito nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
2.
Gli intermediari del credito assicurano che i loro rappresentanti
designati siano in possesso almeno dei requisiti di cui all’articolo
29, paragrafo 2. Tuttavia lo Stato membro di origine può prevedere
che l’assicurazione della responsabilità civile professionale o
l’analoga garanzia possa essere fornita da un intermediario del
credito per conto del quale il rappresentante designato è
autorizzato ad agire.
3.
Fatto salvo l’articolo 34, gli intermediari del credito
controllano le attività esercitate dai loro rappresentanti designati
in modo da garantire il pieno rispetto della presente direttiva. In
particolare gli intermediari del credito sono responsabili del
controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza
dei rappresentanti designati e del loro personale.
4.
Gli Stati membri che decidono di permettere agli intermediari del
credito di nominare rappresentanti istituiscono un registro pubblico
che contiene almeno le informazioni di cui all’articolo 29,
paragrafo 4. I rappresentanti designati sono iscritti nel registro
pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. Il registro è
aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato in linea dal
pubblico.
Articolo
32
Libertà
di stabilimento e libertà di prestazione di servizi da parte di
intermediari del credito
1.
L’abilitazione di un intermediario del credito da parte
dell’autorità competente del suo Stato membro d’origine di cui
all’articolo 29, paragrafo 1, è valida per l’intero territorio
dell’Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione
supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri
ospitanti per svolgere le attività e fornire i servizi contemplati
dall’abilitazione, a condizione che le attività che un
intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro
ospitante siano coperte dall’abilitazione. Tuttavia agli
intermediari del credito non è permesso fornire i loro servizi in
relazione a contratti di credito offerti da enti e non creditizi ai
consumatori in uno Stato membro in cui a tale ente non creditizio non
è permesso operare.
2.
Ai rappresentanti designati negli Stati membri che si avvalgono
dell’opzione di cui all’articolo 31 non è permesso svolgere le
attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4,
punto 5, in tutto o in parte, o di fornire servizi di consulenza
negli Stati membri in cui a tali rappresentanti designati non è
permesso operare.
3.
Qualsiasi intermediario del credito abilitato che intenda
esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria
attività in regime di libera prestazione di servizi o al momento di
stabilire una succursale informa le autorità competenti del proprio
Stato membro d’origine.
Entro
un mese a decorrere da tale comunicazione le suddette autorità
competenti notificano alle autorità competenti degli Stati membri
ospitanti interessati l’intenzione dell’intermediario del credito
e, contestualmente, informano della notificazione l’intermediario
interessato. Esse notificano alle autorità competenti degli Stati
membri ospitanti interessati i creditori a cui l’intermediario del
credito è vincolato da un vincolo di mandato e se i creditori
assumano la responsabilità piena e incondizionata per le attività
dell’intermediario del credito. Lo Stato membro ospitante utilizza
le informazioni ricevute dallo Stato membro di origine per inserire
le informazioni necessarie nel suo registro.
L’intermediario
del credito può iniziare l’attività un mese dopo la data alla
quale è stato informato dalle autorità competenti dello Stato
membro d’origine della notificazione di cui al secondo comma.
4.
Prima che la succursale dell’intermediario del credito avvii le
attività o entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento
della notificazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, le autorità
competenti dello Stato membro ospitante predispongono la vigilanza
sull’intermediario del credito in conformità all’articolo 34 e
indicano all’intermediario del credito, se del caso, le condizioni
alle quali, in settori non armonizzati nel diritto dell’Unione,
tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.
Articolo
33
Revoca
dell’abilitazione degli intermediari del credito
1.
L’autorità competente dello Stato membro di origine può
revocare l’abilitazione concessa a un intermediario del credito
conformemente all’articolo 29 se tale intermediario del credito:
a)
rinuncia
espressamente all’abilitazione o non ha né svolto attività di
intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, né
prestato servizi da sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato
non abbia disposto, per tali casi, la decadenza dall’abilitazione;
b)
ha
ottenuto l’abilitazione presentando dichiarazioni false o
ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)
non
risponde più ai requisiti necessari per ottenere l’abilitazione;
d)
rientra
in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione
nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione
della presente direttiva;
e)
ha
violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in
applicazione della presente direttiva che disciplinano le condizioni
di esercizio dell’attività degli intermediari del credito.
2.
Qualora l’abilitazione di un intermediario del credito venga
ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine,
questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri
ospitanti appena possibile e al più tardi entro quattordici giorni,
con tutti i mezzi adeguati.
3.
Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito
la cui abilitazione è stata ritirata siano cancellati dal registro
senza indebito ritardo.
Articolo
34
Vigilanza
degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte nel
continuo dagli intermediari del credito siano soggette alla vigilanza
delle autorità competenti dello Stato membro d’origine.
Gli
Stati membri d’origine stabiliscono che gli intermediari del
credito con vincolo di mandato siano soggetti a vigilanza
direttamente o nell’ambito della vigilanza del creditore per conto
del quale agiscono se il creditore è un ente creditizio titolare di
un’autorizzazione in conformità alla direttiva 2013/36/UE o altro
ente finanziario che, a norma del diritto nazionale, è soggetto a un
regime di autorizzazione e vigilanza equivalente. Tuttavia, se presta
servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine,
l’intermediario del credito con vincolo di mandato è direttamente
soggetto a vigilanza.
Gli
Stati membri di origine che consentono agli intermediari del credito
di designare rappresentanti conformemente all’articolo 31
assicurano che tali rappresentanti designati siano soggetti a
vigilanza esercitata direttamente o nel quadro della vigilanza
condotta sull’intermediario del credito per conto del quale
agiscono.
2.
Le autorità competenti degli Stati membri in cui un intermediario
del credito ha una succursale hanno la responsabilità di accertarsi
che i servizi prestati dall’intermediario del credito nel loro
territorio soddisfino gli obblighi previsti dall’articolo 7,
paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
22 e 39 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.
Se
le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che
un intermediario del credito con una succursale nel territorio di
tale Stato membro viola le disposizioni adottate nello Stato membro
stesso in attuazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39, tali autorità esigono
che l’intermediario del credito interessato ponga fine alla sua
situazione irregolare.
Se
l’intermediario del credito interessato non adotta i provvedimenti
necessari, le autorità competenti dello Stato membro ospitante
adottano tutte le misure appropriate per assicurare che esso ponga
fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è
comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
Se,
nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante,
l’intermediario del credito persiste nel violare le disposizioni di
cui al primo comma vigenti nello Stato membro ospitante, quest’ultimo
può, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro
d’origine, adottare misure appropriate per impedire o sanzionare
ulteriori irregolarità e, nella misura necessaria, per impedire a
detto intermediario del credito di avviare ulteriori operazioni nel
suo territorio. La Commissione è informata di tali eventuali misure
senza indebito ritardo.
Se
l’autorità competente dello Stato membro di origine è in
disaccordo con le misure adottate dallo Stato membro ospitante, può
rinviare la questione all’ABE e richiederne l’assistenza
conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In
tal caso l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce
tale articolo.
3.
Le autorità competenti degli Stati membri in cui la succursale è
ubicata hanno il diritto di esaminare l’organizzazione della
succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente
necessarie per adempiere alle sue responsabilità di cui al paragrafo
2 e per consentire alle autorità competenti dello Stato membro di
origine di far rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 7,
paragrafi 2, 3 e 4, e dalle misure adottate in applicazione di tali
disposizioni per quanto riguarda i servizi prestati dalla succursale.
4.
Se l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi
chiari e dimostrabili per ritenere che un intermediario del credito
operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di
servizi non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni
adottate a norma della presente direttiva, o che un intermediario del
credito con una succursale nel suo territorio non ottemperi agli
obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente
direttiva diversi da quelli indicati nel paragrafo 2, ne informa
l’autorità competente dello Stato membro di origine, che adotta le
misure adeguate.
Se
l’autorità competente dello Stato membro di origine non adotta
misure entro un mese dalla ricezione di tali elementi o se,
nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato
membro di origine, un intermediario del credito persiste nell’agire
in modo tale da mettere chiaramente a repentaglio gli interessi dei
consumatori dello Stato membro ospitante o il funzionamento ordinato
dei mercati, l’autorità competente dello Stato membro ospitante:
a)
dopo
aver informato l’autorità competente dello Stato membro di
origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i
consumatori e garantire il corretto funzionamento dei mercati, anche
impedendo all’intermediario del credito in questione di avviare
nuove operazioni nel suo territorio. La Commissione e l’EBA sono
informate di tali misure senza indebito ritardo;
b)
può
portare la questione all’attenzione dell’ABE e richiederne
l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. In tal caso l’ABE può agire conformemente ai poteri
che le conferisce tale articolo.
5.
Gli Stati membri prevedono che, se un intermediario del credito
abilitato in un altro Stato membro ha stabilito una succursale nel
suo territorio, le autorità competenti dello Stato membro di origine
possano, nell’esercizio delle loro competenze e dopo aver informato
le autorità competenti dello Stato membro ospitante, effettuare
ispezioni presso tale succursale.
6.
La ripartizione dei compiti tra Stati membri indicata nel presente
articolo fa salve le competenze degli Stati membri in relazione agli
ambiti non contemplati dalla presente direttiva conformemente ai loro
obblighi ai sensi del diritto dell’Unione.
CAPO
12
ABILITAZIONE
E VIGILANZA DEGLI ENTI NON CREDITIZI
Articolo
35
Abilitazione
e vigilanza degli enti non creditizi
Gli
Stati membri assicurano che gli enti non creditizi siano soggetti ad
un’adeguata procedura di abilitazione, che comprenda l’iscrizione
dell’ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da
parte di un’autorità competente.
CAPO
13
COOPERAZIONE
TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI DEI DIVERSI STATI MEMBRI
Articolo
36
Obbligo
di cooperazione
1.
Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra
loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento
delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi
dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto
nazionale.
Le
autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti
degli altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e
collaborano nell’ambito delle indagini o in relazione alle attività
di vigilanza.
Al
fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più
particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri
designano un’unica autorità competente quale punto di contatto ai
fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità
designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di
collaborazione a norma del presente paragrafo.
2.
Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative
necessarie per facilitare l’assistenza prevista al paragrafo 1.
3.
Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate
quali punti di contatto ai fini della presente direttiva a norma del
paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni
richieste per lo svolgimento dei compiti delle autorità competenti
designate in conformità all’articolo 5, previste dalle
disposizioni adottate a norma della presente direttiva.
Le
autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità
competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al
momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere
divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette
informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per
le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.
L’autorità
competente designata quale punto di contatto può trasmettere le
informazioni ricevute alle altre autorità competenti, ma non
trasmette le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o
giuridiche senza il consenso esplicito delle autorità competenti che
le hanno fornite ed esclusivamente per i fini per i quali tali
autorità hanno espresso il loro consenso, tranne in circostanze
debitamente giustificate, nel qual caso informa immediatamente il
punto di contatto che ha fornito le informazioni.
4.
Un’autorità competente può rifiutare di adempiere a una
richiesta di collaborazione in un’indagine o in un’attività di
vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al
paragrafo 3 solo qualora:
a)
l’indagine,
l’ispezione, l’attività di vigilanza o lo scambio di
informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o
l’ordine pubblico dello Stato membro interessato;
b)
sia
già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e
contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro
interessato;
c)
le
stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in
giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti.
In
caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente
informa l’autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il
più dettagliate possibile.
Articolo
37
Risoluzione
delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi
Le
autorità competenti possono portare all’attenzione dell’ABE la
situazione in cui la richiesta di cooperazione, in particolare lo
scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito
entro un periodo di tempo ragionevole, e chiedere l’assistenza
dell’ABE ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n.
1093/2010. In questi casi l’ABE può agire conformemente ai poteri
che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante
adottata dall’ABE conformemente con tale articolo è vincolante per
le autorità competenti interessate, che siano o meno membri
dell’ABE.
CAPO
14
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
38
Sanzioni
1.
Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni
applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno
adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le
misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono
efficaci, proporzionate e dissuasive.
2.
Gli Stati membri prevedono che l’autorità competente possa
rendere al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per
il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della
presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa
mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un
danno sproporzionato alle parti coinvolte.
Articolo
39
Meccanismi
di risoluzione delle controversie
1.
Gli Stati membri garantiscono l’istituzione di procedure di
reclamo e risoluzione adeguate ed efficaci per la composizione
extragiudiziale di controversie tra consumatori e creditori,
intermediari del credito e rappresentanti designati in relazione a
contratti di credito, avvalendosi, se del caso, di organi già
esistenti. Gli Stati membri assicurano che tali procedure siano
applicabili ai creditori e agli intermediari del credito e coprano le
attività dei rappresentanti designati.
2.
Gli Stati membri impongono agli organi responsabili delle
composizioni extragiudiziali di controversie riguardanti i
consumatori di collaborare affinché possano essere risolte
controversie transfrontaliere in materia di contratti di credito.
Articolo
40
Esercizio
della delega
1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione
alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14,
paragrafo 9, e all’articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla
Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 marzo
2014.
3.
La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 9, e
all’articolo 17, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di
revoca pone fine alla delega di poteri specificati nella decisione
stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa
non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo
9, e dell’articolo 17, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro
il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione
che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo
41
Natura
vincolante della presente direttiva
Gli
Stati membri assicurano che:
a)
i
consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalla
normativa nazionale di recepimento della presente direttiva;
b)
le
disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non
possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita
della protezione concessa ai consumatori dalla presente direttiva
attraverso particolari formulazioni dei contratti, in particolare
includendo contratti di credito che rientrano nell’ambito di
applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui
natura o finalità consenta di evitare l’applicazione di tali
disposizioni.
Articolo
42
Recepimento
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 marzo 2016, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2.
Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a
decorrere dal 21 marzo 2016.
Le
disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
stabilite dagli Stati membri.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo
43
Disposizioni
transitorie
1.
La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in
essere prima del 21 marzo 2016.
2.
Gli intermediari del credito che già svolgono le attività di
intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, prima
del 21 marzo 2016 e che non sono stati ancora abilitati conformemente
alle condizioni stabilite nel diritto nazionale dello Stato membro di
origine che recepisce la presente direttiva possono continuare a
svolgere tali attività conformemente al diritto nazionale fino al 21
marzo 2017. Se un intermediario del credito invoca tale deroga, può
svolgere le attività soltanto all’interno del suo Stato membro
d’origine a meno che non soddisfi anche i necessari requisiti
giuridici degli Stati membri ospitanti.
3.
I creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti
designati che svolgono attività disciplinate dalla presente
direttiva prima del 20 marzo 2014 si conformano alla normativa
nazionale che recepisce l’articolo 9 entro il 21 marzo 2017.
Articolo
44
Clausola
di riesame
La
Commissione procede ad un riesame della presente direttiva entro il
21 marzo 2019. Il riesame valuta l’adeguatezza e l’efficacia
delle disposizioni sui consumatori e sul mercato interno.
Il
riesame comprende almeno i seguenti aspetti:
a)
una
valutazione dell’uso del PIES, della sua comprensione da parte dei
consumatori e della loro soddisfazione rispetto ad esso;
b)
un’analisi
delle altre informazioni precontrattuali;
c)
un’analisi
dell’attività transfrontaliera da parte di intermediari del
credito e creditori;
d)
un’analisi
dell’evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che offrono
contratti di credito per beni immobili residenziali;
e)
una
valutazione della necessità di ulteriori misure, tra cui un regime
di passaporto per gli enti non creditizi che offrono contratti di
credito per beni immobili residenziali;
f)
una
valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi
aggiuntivi rispetto alla fase post-contrattuale dei contratti di
credito;
g)
una
valutazione dell’attualità dell’ambito di applicazione della
presente direttiva, tenendo conto del suo impatto su altre forme di
credito alternative;
h)
una
valutazione della necessità di ulteriori misure per assicurare la
tracciabilità dei contratti di credito garantiti da beni immobili
residenziali;
i)
una
valutazione della disponibilità di dati sull’andamento dei prezzi
dei beni immobili residenziali e sul grado di comparabilità dei
dati;
j)
una
valutazione della questione se continui ad essere opportuno applicare
la direttiva 2008/48/CE ai crediti non garantiti finalizzati alla
ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo
totale del credito superiore all’importo massimo precisato
nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva;
k)
una
valutazione dell’adeguatezza della trasparenza delle modalità di
pubblicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 38, paragrafo
2;
l)
una
valutazione della proporzionalità delle avvertenze di cui
all’articolo 11, paragrafo 6, e all’articolo 13, paragrafo 2, e
del potenziale di ulteriore armonizzazione delle avvertenze sui
rischi.
Articolo
45
Ulteriori
iniziative in materia di concessione e accensione responsabili di
mutui
Entro
il 21 marzo 2019 la Commissione presenta una relazione esauriente
intesa a valutare le sfide più generali poste dal sovraindebitamento
privato direttamente connesso all’attività creditizia. Tale
relazione esaminerà altresì la necessità della vigilanza sui
registri dei crediti e la possibilità di sviluppare mercati più
flessibili e affidabili. Essa è corredata, se del caso, di proposte
legislative.
Articolo
46
Modifica
della direttiva 2008/48/CE
All’articolo
2 della direttiva 2008/48/CE è inserito il paragrafo seguente:
«2
bis. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si
applica a contratti di credito non garantiti finalizzati alla
ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo
totale del credito superiore a 75 000 EUR.»
Articolo
47
Modifica
della direttiva 2013/36/UE
Nella
direttiva 2013/36/UE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo
54 bis
Gli
articoli 53 e 54 lasciano impregiudicati i poteri d’inchiesta
conferiti al Parlamento europeo dall’articolo 226 TFUE.»
Articolo
48
Modifica
del regolamento (UE) n. 1093/2010
Il
regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:
1)
l’articolo
13, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Quando
la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata
rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato
dall’Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e
il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di
notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale
termine è prorogato per un periodo inziale di un mese ed è
prorogabile per un ulteriore periodo di un mese.»;
2)
l’articolo
17, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Fatti
salvi i poteri di cui all’articolo 35, l’autorità competente
fornisce senza indugio all’Autorità tutte le informazioni che
l’Autorità considera necessarie per le sue indagini, incluse le
modalità di applicazione degli atti di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, in conformità al diritto dell’Unione.»
Articolo
49
Entrata
in vigore
La
presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo
50
Destinatari
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Strasburgo, il 4 febbraio 2014
Per
il Parlamento europeo
Il
presidente
M.
SCHULZ
Per
il Consiglio
Il
presidente
E.
VENIZELOS
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