sabato 6 febbraio 2016

Banca Sella - illegittimo l'anatocismo applicato dal 2014 ai clienti

Ancora una volta torniamo a trattare uno degli argomenti più "caldi" oggetto degli ultimi interventi della giurisprudenza di merito nei rapporti tra banca e clienti, ossia la legittimità nell'applicazione della capitalizzazione periodica (anatocismo bancario) dal 2014 ad oggi da parte di un istituto bancario.

Il Tribunale di Biella, chiamato a rispondere ad un reclamo sollevato da Banca Sella avverso l'azione inbitoria ex art. 140 Codice del Consumo proposta da un'associazione dei consumatori, ha confermato la illegittimità dell'applicazione della clausola anatocistica applicata dalla banca ai rapporti bancari dal 1* gennaio 2014.

Abbiamo già trattato l'argomento in più circostanze (vedi, in particolare, qui), evidenziando il carattere innovativo introdotto con la legge finanziaria per il 2013, la quale ha mandato in archivio l'anatocismo dal 1° gennaio 2014.

A fronte di questa chiara novità introdotta dal legislatore, molte banche hanno ritenuto di non dover dare seguito alla norma ed hanno continuato ad applicare la clausola anatocistica ai rapporti con i propri clienti.

A fronte di tale condotta, alcune associazioni dei consumatori hanno iniziato a rivolgersi ai tribunali chiedendo l'inibitoria della clausola anatocistica, in quanto illegittima.

E i tribunali hanno, non sempre, dato torto alle banche, accogliendo la domanda delle associazioni dei consumatori, e ordinando alle banche di interrompere l'applicazione dell'anatocismo.

Ciò è avvenuto anche nel caso affrontato dal Tribunale di Biella, ove Banca Sella è stata oggetto di inibitoria ex art. 140 Codice del Consumo, con obbligo di  interrompere l'applicazione della condizione contrattuale anatocistica ai contratti bancari accesi con i propri clienti.

Banca Sella ha deciso, però, di proporre reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Biella, contestando la legittimazione dell'associazione alla domanda di inibitoria della clausola contrattuale, nonché sostenendo la correttezza dell'applicazione della clausola anatocistica ai rapporti di conto corrente.  

Il Tribunale di Biella ha, in primo luogo, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione dell'associazione dei consumatori, premettendo che l'art. 139 del Codice del Consumo dispone che le associazioni rientranti all'art. 137 sono legittimate ad agire per ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del professionista che violi interessi collettivi (nel caso di specie, quelli dei correntisti di Banca Sella).

E tale legittimazione sorge in favore dell'associazione in ipotesi di pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista verso i consumatori, violando il dovere di buona fede contrattuale ex art. 2 del Codice del Consumo.

Accertata la legittimazione attiva, il Tribunale di Biella valuta la contrarietà rispetto all'art. 120 TUB, così come modificato all' art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2013 n. 14, della condotta tenuta da Banca Sella, che a fronte della cancellazione dell'anatocismo bancario ha continuato ad applicare la capitalizzazione periodica degli interessi ai correntisti.

Il Tribunale, dopo aver ritenuto non sussistere i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiarisce che l'intervento normativo non ha vietato la capitalizzazione degli interessi semplici, ma ha semplicemente vietato la produzione di ulteriori interessi su quelli già capitalizzati, ossia la produzione di interessi composti o interessi su interessi.

La norma introdotta con la Legge Finanziaria viene considerata di immediata applicazione, senza la necessità di specificazione da parte del CICR, in quanto il divieto di applicazione dell'anatocismo deriva direttamente dalla norma primaria.

Il Tribunale di Biella giunge a tale soluzione, respingendo il reclamo avanzato da Banca Sella, anche richiamando il CICR "Tale soluzione appare poi in linea anche con quanto indicato nella proposta di delibera CICR, citata dalla reclamata, ancora in corso di consultazione fino al 23.102015, nella cui premessa si dà atto che "l'intenzione del legislatore, quale emerge dai lavori parlamentari, era quella di stabilire la improduttività degli interessi composti, onde mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza ma costantemente tollerato dal legislatore, Questo proposito, tuttavia, sconta alcune difficoltà riscostruttive originate dal tenore letterale della norma; si è resa, pertanto un'opera di interpretazione finalizzata a far riemergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava. Nella proposta di delibera, inoltre, si è inteso delinerare soluzioni che consentissero di evitare che l'intervento legislativo, finalizzato ad assicurare un regime di maggior favore per la clientela, potesse avere ricadute negative per la stessa"".

Sulla base di questa valutazione, il Tribunale di Biella ha ritenuto illegittimo il comportamento di Banca Biella, respingendo il reclamo e confermando il provvedimento inibitorio.
  
Qui la decisione dl Tribunale.      

Nessun commento:

Posta un commento

Trasforma questo post