sabato 30 gennaio 2016

Nuove tutele per chi chiede un mutuo

Le nuove regole in materia di mutui, introdotte con la direttiva 2014/17/UE, e oggetto di attuazione in ambito nazionale, dovrebbe incrementare le tutele per coloro che vorranno accedere al mercato dei finanziamenti bancari nei prossimi mesi.

Le nuove regole per la tutela dei sottoscrittori di mutui,  infatti, entreranno in vigore nelle prossime settimane e prevedono nuovo regole ed obblighi per l'intermediario.

Vediamo quali.

(1) Il funzionario della banca obbligato a fornire maggiori informazioni

La norma comunitaria, che potete trovare di seguito, introduce nuovi canoni di condotta a carico dei finanziatori e gli intermediari del credito che propongano/sollecitino la sottoscrizione di mutui e finanziamenti verso i consumatori.

Le banche dovranno garantire maggiore diligenza, correttezza e trasparenza verso il potenziale cliente, garantendo una informazione più puntuale, semplice e chiara.

(2) Annunci pubblicitari - nuove regole

Una delle novità più interessanti dovrebbe riguardare anche gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto l'offerta di questi prodotti bancari. La norma comunitaria ha disposto nuove e più precise regole in merito al messaggio pubblicitario, che dovrà essere più chiaro, corretto e non ingannevole.

Nel caso in cui il messaggio pubblicitario contenga informazioni inerenti il tasso di interesse o altri dati relativi al credito, le onformazioni dovranno essere rese disponibili al consumatore in modo chiaro e preciso, non inducendolo in false aspettative.

(3) Il prospetto Informativo Standardizzato (PIES)


La direttiva "mortagage credit" propone una ulteriore ed intressante novità  impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) che devono essere messe a disposizione del potenziale acquirente prima della conclusione.

Il prospetto deve contenere:
- istituto di credito che eroga il mutuo;
- descrizione del tipo di finanziamento;
- Tasso nominale d'interesse e Tasso annuo effettivo globale (TAEG);
- Importo del mutuo richiesto;
- Durata - numero/importo delle rate e frequenza dei pagamenti;
- Spese di apertura del mutuo - spese accessorie;
- Condizioni per l'estinzione anticipata

(4) Divieto di abbinamento con altri prodotti bancari
Viene introdotto il divieto di abbinare al contratto di mutuo altri prodotti o servizi offerti dalla banca, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

Qui di seguito, la direttiva 2014/17/UE.

giovedì 14 gennaio 2016

La truffa di For You ovvero tutti i rischi che corre il risparmiatore

Fonte
Il Fatto Quotidiano
Puzzava d'imbroglio e la Cassazione l'ha confermato. Parliamo del famigerato prodotto finanziario For You (o 4 You) della Banca 121 del Salento, comprata poi dal Monte dei Paschi di Siena. Una trappola micidiale per il malcapitato cliente: firmava per farsi prestare soldi, che doveva però restituire subito, per comprare due prodotti della banca. C'era poi una particolare furbizia aggiuntiva dietro a tale formula finanziaria, vanto del banchiere Vincenzo di Bustis, non per nulla apprezzato da Massimo D'Alema. Trattandosi di un contratto atipico, la banca scansava bellamente l'obbligo del prospetto informativo.

venerdì 1 gennaio 2016

Fonte: comunicato stampa 25 novembre 2015
Emanata una Comunicazione sulla prestazione dei servizi di investimento alla luce della nuova normativa in materia di salvataggi bancari

Gli intermediari dovranno esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e tenerne conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.

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