Le nuove regole in materia di mutui, introdotte con la direttiva 2014/17/UE, e oggetto di attuazione in ambito nazionale, dovrebbe incrementare le tutele per coloro che vorranno accedere al mercato dei finanziamenti bancari nei prossimi mesi.
Le nuove regole per la
tutela dei sottoscrittori di mutui, infatti, entreranno in vigore nelle prossime settimane e prevedono nuovo regole ed obblighi per l'intermediario.
Vediamo quali.
(1) Il funzionario della banca obbligato a fornire maggiori informazioni
La norma comunitaria, che potete trovare di seguito, introduce nuovi canoni di condotta a carico dei finanziatori e gli intermediari del credito che propongano/sollecitino la sottoscrizione di mutui e finanziamenti verso i consumatori.
Le banche dovranno garantire maggiore diligenza, correttezza e trasparenza verso il potenziale cliente, garantendo una informazione più puntuale, semplice e chiara.
(2) Annunci pubblicitari - nuove regole
Una delle novità più interessanti dovrebbe riguardare anche gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto l'offerta di questi prodotti bancari. La norma comunitaria ha disposto nuove e più precise regole in merito al messaggio pubblicitario, che dovrà essere più chiaro, corretto e non ingannevole.
Nel caso in cui il messaggio pubblicitario contenga informazioni inerenti il tasso di interesse o altri dati relativi al credito, le onformazioni dovranno essere rese disponibili al consumatore in modo chiaro e preciso, non inducendolo in false aspettative.
(3) Il prospetto Informativo Standardizzato (PIES)
La
direttiva "mortagage credit" propone una ulteriore ed intressante novità impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore
informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato (PIES) che devono essere messe a disposizione del potenziale acquirente prima della conclusione.
Il prospetto deve contenere:
- istituto di credito che eroga il mutuo;
- descrizione del tipo di finanziamento;
- Tasso nominale d'interesse e Tasso annuo effettivo globale (TAEG);
- Importo del mutuo richiesto;
- Durata - numero/importo delle rate e frequenza dei pagamenti;
- Spese di apertura del mutuo - spese accessorie;
- Condizioni per l'estinzione anticipata
(4) Divieto di abbinamento con altri prodotti bancari
Viene introdotto il divieto di abbinare al contratto di mutuo altri prodotti o servizi offerti dalla banca, se
questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.
Qui di seguito, la direttiva 2014/17/UE.