Highlights Consumatore informato

Caricamento notizie in corso...

sabato 24 dicembre 2016

CMS non entra nel controllo usura fino al 2010

Nuovo intervento della Suprema Corte di Cassazione volto, si  spera, a mettere chiarezza in merito alla intricata questione di quali voci debbano essere incluse nel calcolo del tasso effettivo applicato dalla  banca al  correntista, al fine della verifica dell'eventuale superamento della soglia usura.

La Cassazione, Sez. I^ Civ., (sentenza n. 12965/2016 pubblicata il 22 giugno 2016 e che potete trovare di seguito) ha dato seguito all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito, in base al quale sino al 2010 ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) per la verifica del tasso usura, non debba essere considerata la Commissione di Massimo Scoperto.

Tale voce deve essere considerata, per i fini sopra esposti, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ovvero la data dalla quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in virtù delle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009, ha introdotto le nuove norme nella determinazione dell'usura.

Le norme introdotte dal Ministero, proposte in ottemperanza al D.L. n. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009, hanno dato seguito alle istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, ove viene chiarito che in materia di rilevazione del TEG,  “fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente  nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006” (rif. punto “D” delle suddette Istruzioni 2009). Tali Istruzioni prevedono altresì che: “Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG  per la verifica del limite di cui al punto precedente: a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla Legge 2 del 2009…”. Solo successivamente, invece, devono essere considerate le nuove norme per la  determinazione del tasso effettivo globale.

La Corte di Cassazione ha considerato tale norma come innovativa, e non meramente interpretativa, con la conseguenza che la sua applicazione può valere solo per il futuro:“ in tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall’art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ.,dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl’interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti come quello in esame, esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl’interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto”.

Qui la sentenza.

giovedì 8 dicembre 2016

Titoli Etruria - quale soluzione?

La recente vicenda che ha riguardato la vendita dei titoli bancari emessi da Banca Etruria (obbligazioni ed azioni illiquide) ha riguardato molti clienti che hanno visto azzerati i propri risparmi dopo le note vicende che hanno riguardato l'istituto di credito lo scorso mese di novembre.



E' noto che, a seguito dell'intervento del Governo (il salva banche del 3 maggio 2016), sono state predisposte possibili soluzioni alla vicenda che riguarda molti possessori di obbligazioni Banca Popolare dell' e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti.



Sappiamo che, ad oggi, le soluzioni prospettate per i risparmiatori sono le seguenti e variano a seconda del momento dell''acquisto.

A) Acquisto titoli illiquidi pre 12 giugno 2014 - il rimborso
Gli azionisti e obbligazionisti “subordinati” che hanno acquistato i titoli prima  del 12 giugno 2014 stanno partecipando al procedimento di rimborso previsto dal salva banche.

Vi ricordiamo che il decreto dispone che il titolare di questi titoli possa ottenere un rimborso forfettario fino all'80% del valore, se vengono rispettati i seguenti presupposti:


- acquisto entro il 12 giugno 2014 e possesso delle obbligazioni al momento della risoluzione delle 4 banche;
- patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 inferiore ai 100.000 euro OPPURE reddito Irpef nell’anno 2014 inferiore ai 35.000 euro.

Per accedere a questo rimborso occorre, entro il 3 gennaio 2017, inviare la richiesta secono la seguente modalità:


- il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;
- l’attestazione degli ordini eseguiti;
- una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo, con le modalità previste dall’art. 9, comma 8, lettera e) comprendente espressa dichiarazione di consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000.

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della procura conferita, nel caso in cui l’istanza sia presentata al FITD tramite Studi legali o Associazioni di Consumatori.

B) Conciliazione - Autorità anticorruzione
Tutti coloro che sono  esclusi dal rimborso previsto con  il "salva banche", possono  avviare la procedura di conciliazione paritetica prevista presso l'Autorità Anticorruzione, ma che ad oggi non risulta  ancora definita ed attuata. Ricordiamo che questa è una procedura  di soluzione extragiudiziale della lite attraverso un mediatore terzo, imparziale e neutrale, istituito presso l'Autorità anticorruzione.

C) Ombudsman bancario
Una ulteriore soluzione prospettabili per i possessori di azioni ed  obbligazioni illiquide possono cercare una soluzione ai titoli  caduti in default attraverso l'Ombudsman - Giurì bancario, un arbitro privato istituito all'interno del conciliatore bancario e finanziario e che si occupa  di dare soluzione alle controversie inerente la materia finanziaria.

Si può ricorrere a questo procedimento extragiudiziale, contestando alla banca che vi ha venduto questo titolo di non avervi fornito informazioni adeguate in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi a questa forma di investimento.

Il  ricorrente può, infatti, contestare alla banca che ha venduto i titoli:
- la carenza di informazioni fornite dalla banca;
- la scarsa trasparenza delle informazioni fornite dalla banca in merito alla caratteristica  di "illiquidità" delle azioni/obbligazioni;
- la omessa indicazione dell'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento.

Attraverso questa procedura, il Giurì bancario può ritenere non corretto il comportamento tenuto dalla banca venditrice ed ordinare la restituzione del  capitale investito.

Vi ricordiamo, però, che l'operatività del Giurì bancario è limitata sino al 7 gennaio 2017, data di termine dell'attività dell'organismo come risulta da un recente comunicato pubblicato: "Il 9 gennaio 2017 sarà pienamente operativo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. Poiché i ricorsi che possono essere proposti all’Ombudsman-Giurì Bancario saranno proponibili anche all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l’Ombudsman-Giurì Bancario a partire dalla stessa data del 9 gennaio 2017 non accetterà più ricorsi, ma si limiterà a gestire i ricorsi ricevuti fino all’8 gennaio 2017".

D) Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
A partire dal prossimo gennaio 2017, le controversie inerenti i titoli illiquidi dovranno essere sottoposti al giudizio   (extragiudiziale) dell'Arbitro  per le Controversie Finanziarie, organismo creato all'interno di Consob e il cui fine è quello di regolare questo tipo di controversie.
Il regolamento attribuisce a Consob i poteri per dare soluzione extragiudiziale delle controversie in materia finanziaria, mediante la procedura introdotta con il  regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007.

L'accesso alla procedura  arbitrale è gratuito per l'investitore ed i tempi perla decisione sono estremamente ridotti, ossia entro 90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti.

Il limite di competenza dell'Arbitro è di 500.000 euro e gli interventi di ACF riguarderanno la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza che gravano sull'intermediario finanziario a mente dell'art. 21 del TUF.


Un aspetto rilevante è che la decisione del collegio non è vincolante per l'investitore, il quale può liberamente ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui non sia soddisfatto di quanto stabilito da ACF.

 
Qui di seguito la Delibera Consob n. 19770.

venerdì 2 dicembre 2016

No alla firma della variazione "anatocismo"

Negli ultimi mesi, le banche stanno inviando ai propri clienti una comunicazione di variazione del rapporto bancario con il quale l'istituto di credito chiede l'autorizzazione preventiva di addebitare gli interessi passivi sugli interessi, ovvero applicare nuovamente l'anatocismo  bancario (sul punto, vedi qui).

Le banche stanno dando attuazione alla delibera n. 343 Cicr del 3 agosto 2016, norma con la quale è stato stabilito che l'intermediario bancario può dare attuazione alle nuove regole sull'anatocismo solo dopo aver comunicato tale novità al cliente, e raccolto il suo consenso a dare seguito all'applicazione del nuovo sistema di norme.

Quale novità?

venerdì 25 novembre 2016

Contratto non valido se manca la firma della banca

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza della Cassazione ove è stato ribadito il principio per il quale il contratto bancario, privo di firma della banca, non è valido e vincolante per le parti.

Abbiamo già analizzato il profilo con una precedente sentenza della Suprema Corte, evidenziando il carattere innovativo dell'intervento del giudice di legittimità.

Questa nuova sentenza pare proprio aver dato piena consistenza al principio sopra richiamato, imponendo l'obbligo di firma del contratto anche alla banca, la quale non può limitarsi a dare consenso alle condizioni contrattuali attraverso l'esecuzione del contratto.

Qui la sentenza. 

venerdì 18 novembre 2016

Banca Popolare di Vicenza & mutuo soci: è pratica commerciale scorretta

Ancora bufera per la Banca Popolare di Vicenza, già al centro della cronaca negli ultimi mesi, ed ora condannata dall'Antitrust per aver costretto a diventare soci migliaia di consumatori, al fine di poter ottenere un mutuo casa a condizioni agevolate. 

Il provvedimento di AGCM, che potete leggere di seguito, è interessante perché riguarda molti consumatori chiamati a coprire l'aumento di capitale sociale di BPVI del 2013 e 2014, trovandosi in seguito 100 azioni che, oggi, non valgono nulla. 


La condotta tenuta dai dipendenti delle varie filiali è stata bollata da AGCM come pratica commerciale  scorretta per la quale l’Antitrust ha inflitto una multa di 4 milioni e 500.000 euro Banca Popolare di Vicenza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'esito di una lunga indagine, ha appurato che la banca ha, nel periodo 2013-aprile 2015, condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’investimento di parte dell'importo ottenuto in titoli emessi dallo stesso istituto di credito, ed in particolare proprie azioni od obbligazioni convertibili.


Con tale operazione, BPVI si è garantita il successo degli aumenti di capitale intervenuti nel periodo di riferimento, "spalmando" il rischio tra i diversi mutuatari.


Si tratta dei cosiddetti “mutui soci”, ove al socio che acquista un mutuo vengono applicate condizioni di favore, sempreché:

i) il consumatore acquisti un pacchetto minimo di 100 azioni della Banca;

ii) il consumatore non venda il pacchetto azionario per tutta la durata del mutuo, per poter beneficiare delle condizioni economiche di favore.


L'Autorità garante ha potuto notare, inoltre, che i  rapporti tra le parti si sono moltiplicati, avendo i clienti sottoscritto anche contratti di conto corrente e deposito titoli, senza essere nella condizione di poter rivolgersi ad altro istituto di credito.


Tutte queste condotte, a parere dell’Antitrust, hanno limitato la scelta dei consumatori, costretti ad avviare tutti i rapporti bancari con la Banca Popolare di Vicenza.

I consumatori, in particolare, hanno dovuto sottoscrivere i titoli della Banca, illiquidi e difficilmente rivendibili, e che il cliente non avrebbe comunque potuto rivendere per tutta la durata del finanziamento, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste.

L’Antitrust ha, infine, accertato anche la scorrettezza della condotta della Banca Popolare di Vicenza, laddove abbia obbligato i consumatori anche all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo, in quanto contraria al Codice del Consumo.

Qui il provvedimento dell'Antitrust.

martedì 8 novembre 2016

Investimento in options - la banca risponde per il danno subito dall'investitore in derivati finanziari

La banca che offre il servizio di intermediazione in strumenti finanziari derivati (options, future, swap etc.) è tenuta ad informare il cliente in modo più completo ed appropriato al fine di informare l'investitore sui rischi collegati a queste particolari forme di investimento.

La Cassazione ha ribadito, con la sentenza che potete leggere di seguito, il principio per il quale l'intermediario finanziario è chiamato a rispondere del danno subito dal cliente a seguito di questo investimento, laddove non dimostri di aver adeguatamente informato il risparmiatore, adempiendo in modo completo ai suoi obblighi di informazione.

Nel caso di specie, la banca era stata conavenuta in giudizio da alcuni risparmiatori danneggiati dall'investimento in prodotti finanziari derivati a causa delle scarse informazioni ricevute dal funzionario della filiale chiamato a negoziare i titoli per ocnto degli investitori.

La Cassazione, dopo aver richiamato la normativa di settore, ha evidenziato che esiste un generale dovere di informazione che, nel caso di operazioni di investimento in derivati finanziari, è ancora più preciso ed impone all'intermediario di fornire al cliente dati e valutazioni idonei per una corretta decisione da assumere al momento dell'acquisto, e aggiornarlo/avvertirlo nel caso di perdite subite sucessivamente all'acquisto.

L'omesso adempimento di tali obblighi informativi legittima l'investitore ad ottenere dalla banca il risarcimento del danno sofferto a causa della cattiva consulenza.

Qui la sentenza.

lunedì 31 ottobre 2016

Internet & home banking: intervento del Garante

Fonte: newsletter garante
Per combattere i furti di identità o le frodi nell'internet banking, una banca potrà analizzare informazioni biometrico-comportamentali dei clienti, quali la pressione sul touch screen o i movimenti del mouse,  in occasione della loro "navigazione" nell'area privata del proprio sito web.

Il sistema, sottoposto al Garante della privacy per una verifica preliminare, si propone di innalzare i livelli di tutela attualmente previsti (come password per l'accesso al conto corrente on line, oppure one time password per bonifici e altre operazioni) con nuove modalità di "identificazione" dell'utente.

mercoledì 26 ottobre 2016

Polizze vita, offerte di cui è meglio non fidarsi: cosa propongono le Poste Italiane

Fonte: Beppe Scienza
La prima regola di vendita del risparmio gestito e della previdenza integrativa è raccontare frottole a voce, ma mai per iscritto. Però qualcuno più baldanzoso a volte si lascia prendere la mano. Un mio lettore ligure mi ha infatti inoltrato l'e-mail di un venditore delle Poste, che merita commentare. Ciò aiuterà anche a capire come Posta Vita sia riuscita a piazzare polizze per 10,5 miliardi nel primo semestre del 2016, fermo restando che le altre compagnie non sono meglio.


Quello che costui ha scritto, corrisponde a ciò che raccontano in giro per l'Italia moltissimi promotori, agenti, bancari ecc., da quanto mi riferiscono parecchi risparmiatori. Per questo non merita citare nome e codice del venditore né l'ufficio postale, che posso però produrre all'occorrenza. Ecco dunque il messaggio:

sabato 22 ottobre 2016

Rimborso titoli Argentina - il procedimento

In queste ultime settimane è iniziata la procedura di rimborso dei denari verso i possessori dei bond Argentina rimasti scottati dalla moratoria dichiarata nel 2001.

Come già anticipato, i titolari di titoli Argentina hanno ricevuto la felice notizia del rimborso la scorsa primavera (vedi), ed in questi ultimi mesi è stata avviata la procedura che, per parte italiana, è seguita dalle banche italiane. 

Come aderire all'offerta?

Vi ricordiamo, in primo luogo, che l'offerta coinvolge tutti i titolari di obbligazioni Argentina che non abbiano  aderito alle offerte di concambio del 2005 e 2010 e, quindi, siano ancora in possesso dell'obbligazione originale, senza aver aderito all'arbitrato Icsid.

Per aderire alla procedura occorre seguire due diverse strade:

(1) Titoli con codice ISIN "DE": si tratta dei titoli obbligazionari regolati dalla legge tedesca e collocati sul mercato borsistico di Francoforte. Se possedete questi titoli, dovete trovare il modulo sul sito web del Ministero dell'economia  (vedi), compilarlo  e spedirlo aagreementinprinciple@mecon.gov.ar.

(2) Altri titoli Argentina: gli altri titoli emessi dall'Argentina saranno oggetto di rimborso accedendo al sito web del Governo (vedi), ove trovate tutta la procedura per ottenere il pagamento dell'importo previsto. 

giovedì 13 ottobre 2016

Banche venete, il bacio della morte

Fonte: Il Fatto Quotidiano
Le “rime baciate” sono versi di una poesia o canzone, dove uno fa rima col successivo, diversamente dalle rime alternate o dalla dantesca terza rima. Non c’è invece nulla di poetico nei “prestiti baciati” venuti alla ribalta coi dissesti della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. L’espressione si riferisce all’obbligo di sottoscrivere un po’ di azioni della banca, imposto a chi voleva un finanziamento. Una combinazione con conseguenze sciagurate, col valore di quei titoli vicino a zero. Su di essa indaga la Magistratura.

venerdì 30 settembre 2016

Arbitro finanziario - da ottobre importanti novità

La recente Delibera Consob del 4 maggio 2016, con la quale è stata data emanazione all’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007, ha introdotto novità interessanti per quel che concerne la figura del  nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf).

Qui alcune novità interessanti che entreranno in vigore il prossimo ottobre:

- composizione del collegio dell'ACF
Gli arbitri che comporranno il collegio dovranno rispecchiare tutte le realtà e gli interessi coinvolti nelle controversie sottoposte al procedimento ADR, e quindi il Presidente e due membri del collegio sono nominati da Consob, altri due membri sono scelti su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.

- materia oggetto delle decisioni dell'ACF
Oggetto delle decisioni dell'arbitro sono tutte le controversie che riguardano la violazione degli obblighi di informazione da parte delle banche in materia di investimenti finanziari e di gestione collettiva del risparmio. Esiste un limite quantitativo all'accesso all'arbitro nel senso che questo sistema di soluzione alternativa delle controversie può avvenire solo per importi inferiori ad euro 500.000,00.

- procedura telematica e gratuita
L'avvio e la gestione della procedura è totalmente telematica, sicché l'investitore (od anche l'intermediario finanziario) che intenda rivolgersi all'arbitro lo dovrà fare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Solo il ricorso può, in particolare nel caso di investitori poco telematici, essere inviato attraverso la normale raccomandata.

Il sistema telematico dovrebbe consentire una condivisione real time di documenti, istanze ed ogni fase della procedura

La procedura è completamente gratuita e dovrebbe essere abbastanza rapida dovendosi concludere entro 90 giorni dall'invio della domanda di mediazione.

- Avvio vigilanza Consob
Una novità interessante che dovrebbe essere introdotta con il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie della Consob riguarda, secondo molti commentatori, la possibilità da parte dell'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) di attivare la vigilanza Consob, laddove dall'istruttoria dello specifico fascicolo, il collegio dovesse ravvisare  condotte gravi e ripetute da parte dell'intermediario finanziario.

Qui la Delibera Consob.

martedì 27 settembre 2016

Life Portfolio Italy - si alla restituzione del capitale se il cliente non viene avvisato dell'aumento di rischio dei fondi Madoff

La vendita di polizze assicurative indicizzate ha segnato, negli ultimi anni, una grossa crescita, alla quale non è seguita una soddisfazione per i consumatori che avevano sottoscritto questo tipo di contratti.

I sottoscrittori di questi prodotti assicurativo/finanziari molto spesso non hanno compreso le caratteristiche e la natura di questo tipo di polizze, collegate all'andamento di determinati prodotti finanziari o dei mercati.

A seguito dei ripetuti interventi dei giudici di merito, è risultato che non sempre le informazioni fornite ai consumatori erano precise e trasparenti, e comunque vi sono stati una serie di inadempimenti da parte della banca o della compagnia assicurativa.

Con la recente sentenza del Tribunale di Torino n. 1540 del 18 marzo 2016, il giudice piemontese ha affrontato l'obbligo informativo che grava sull'intermediario finanziario che propone una polizza assicurativa indicizzata, evidenziando che tale dovere informativo sussiste anche successivamente alla vendita della polizza unit linked.

Nel caso di specie, un risparmiatore aveva investito una ingente somma in una polizza unit linked denominata Life portfolio Italy di Credit Suisse, sostenendo di essere stato sollecitato dalla compagnia assicurativa ad investire in tale contratto assicurativo trattandosi di prodotto “più sicuro” rispetto ad altri investimenti all’epoca detenuti dal cliente.

La  società venditrice e il soggetto emittente non rendevano informazioni complete in merito alla natura del prodotto, ed in particolare alla rischiosità perché fondato su “fondi Madoff”.

Ed anche dopo l'investimento, allorché era scoppiato il caso Madoff, la compagnia assicurativa non aveva trasmesso una comunicazione con l'aggravamento del rischio della polizza conseguente allo scandalo che aveva investito il finanziere americano.

Il consumatore veniva a conoscenza di tale comunicazione solo tre anni dopo, allorché veniva comunicato allo stesso che era giacente una comunicazione a lui indirizzata, mai trasmessa, ove la compagnia assicurativa gli rendeva noto che il Fondo Interno collegato alla sua polizza era caratterizzato da un profilo di rischio molto elevato.

E proprio su questa carenza, che il consumatore si è rivolto al Tribunale di Torino chiedendo che sia dichiarato l'inadempimento della compagnia con risarcimento del danno, consistente nella somma persa a causa della vicenda Madoff.

E il Tribunale di Torino ha dato ragione al consumatore, evidenziando che la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte di Credit Suisse ha cagionato il danno subito dal cliente.

La banca, infatti, è responsabile per la mancata consegna della lettera, non mettendo l'investitore nella condizione di poter eventualmente limitare il suo danno uscendo dal contratto.  

Tale obbligo, peraltro, compare  nel contratto di Credit Suisse all'art. 20 ove la società si era impegnata  a  comunicare tempestivamente per iscritto al contraente, per tutta la durata contrattuale, ogni informazione utile relativa agli elementi essenziali del contratto, nonché tutte le eventuali variazioni conseguenti alla sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure conseguenti ad eventuali modifiche nella legislazione applicabile, od ancora ogni dato ed informazione che possa assumere rilevanza per il contratto sottoscritto.

Ed il Tribunale ritiene estremamente grave che Credit Suisse non abbia informato il cliente in merito alla aggravamento della polizza unit linked, passata da prodotto a rischio "medio" a strumento finanziario a rischio "elevato": "In questa prospettiva si ritiene necessario muovere da un preciso e non contestabile dato di fatto: l’attore aveva deciso di investire una parte consistente del suo patrimonio mobiliare (un milione di euro) in un prodotto finanziario caratterizzato da un livello di rischio “medio”. Se si pone mente al fatto che la redditività degli investimenti è normalmente direttamente proporzionale al loro grado di rischio, può affermarsi che il X. non fosse – almeno per quanto riguarda quella parte del suo patrimonio – alla ricerca di un investimento dai rendimenti particolarmente elevati; ma, piuttosto, di un investimento “ragionevolmente sicuro”, che consentisse cioè, con ragionevole grado di probabilità, di salvaguardare il capitale investito. D’altra parte il X. allega – e le convenute non contestano – che l’investimento nella Life Portfolio Italy fosse (stato prospettato dalle banche convenute come) più sicuro rispetto a quelli dismessi dall’attore al fine di acquistare la polizza. Il fatto che nel settembre 2008 – quando pervenne a CSI la comunicazione circa l’aumentato livello di rischio del fondo interno – il rendimento di questa polizza fosse superiore a quelli degli altri prodotti in cui il X. aveva investito non induce affatto una prognosi negativa sulla probabilità che il X. disinvestisse, ma è, semmai, conferma del grado di rischio più elevato del fondo Alternative Asset Class. I prodotti finanziari “ad alto rischio” si caratterizzano infatti proprio per le prestazioni elevate (anche) nei momenti di crisi generale dei mercati. Salvo però mettere a maggior rischio di perdita il capitale investito. Per valutare l’importanza dell’informazione omessa va ricordato che essa riguardava proprio l’elemento “chiave” di ogni investimento, cioè il livello di rischio del prodotto finanziario (a cui è normalmente legata la prevedibile redditività); e che tale livello era repentinamente salito, non di uno solo, ma di ben due gradini, portandosi al Y. grado contemplato. Un simile grado – contrariamente a quanto afferma CSLP – non era neppure allineato al profilo del X. quale emerge dalla profilatura cliente (doc. 2 CSLP), che era “accentuato” (quarto grado su cinque della scala), e quindi inferiore a quello assunto con il prodotto in esame. La circostanza che il X. non abbia disinvestito dopo il crollo della polizza determinato dalla “vicenda Madoff” non dimostra affatto che, qualora fosse stato tempestivamente informato (nel settembre 2008) del maggior livello di rischio, egli avrebbe comunque mantenuto fermo l’investimento. Anzitutto perché la scelta odierna è verosimilmente dettata da strategie legate al contenzioso in essere con le banche. In secondo luogo, perché è evidente che un disinvestimento dopo che la perdita si è già prodotta (e quindi il rischio insito nello strumento finanziario si è già verificato) è, in generale, operazione economicamente poco oculata, perché non consente di beneficiare di eventuali “recuperi” dei titoli. Alla luce di queste considerazioni si ritiene che se il X. fosse stato informato che il livello di rischio del fondo interno era passato dal livello “medio” a quello “elevato” e che quindi – in una congiuntura già generalmente sfavorevole per i mercati finanziari, caratterizzata dalla crisi delle banche d’affari americane – ben un terzo del suo patrimonio mobiliare era investito in un prodotto che lo esponeva al rischio di perdita del capitale, egli avrebbe presumibilmente riscattato la polizza Life Portfolio Italy e impiegato il ricavato in investimenti allineati con la sua propensione al rischio.".

Tale carenza informativa comporta una ipotesi di grave inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente condanna della società alla restituzione della somma investita e risarcimento del mancato guadagno.

Qui la sentenza del Tribunale di Torino.

venerdì 9 settembre 2016

Anatocismo bancario: introdotte le nuove norme

Lo scorso 3 agosto, con apposito comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze, sono entrate in vigore le modifiche all'art. 120, comma 2 del Testo unico bancario da parte del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, così sostituito dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

E il nuovo intervento normativo dovrebbe porre fine alla lunga diatriba in corso in merito alla corretta applicazione degli interessi bancari da parte dell'istituto di credito verso i propri clienti.

La nuova norma, entrata in vigore da agosto, reintroduce l'anatocismo bancario prevedendo le nuove regole per l’individuazione delle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività di intermediazione bancaria.

venerdì 26 agosto 2016

Tassi bassi: basta rischiare un po', per guadagnare di più. Ma è vero?

Fonte: Fatto Quotidiano 18/4/2016
I risparmiatori sono comprensibilmente spiazzati dai tassi vicini allo zero di titoli di Stato, buoni fruttiferi, libretti postali ecc. Ma c'è chi millanta di avere la soluzione: "Per ottenere di più, bisogna rischiare un po'" o peggio ancora, in maniera più diretta: "Basta rischiare di più e si hanno rendimenti più alti". Questo è il messaggio ricorrente, quasi martellante, in articoli e in interviste radiofoniche e televisive di pretesi esperti.

È tutto molto semplice, a sentire costoro e quanto ripetono impiegati di banca, promotori finanziari e sedicenti consulenti. Basta dare l'addio senza rimpianti alle soluzioni dai rendimenti sicuri, ma ormai irrisori. È sufficiente passare ai fondi azionari, ai certificati, ai titoli in valuta estera ecc. e mediamente (e comunque a lungo termine) si avranno risultati soddisfacenti.

venerdì 12 agosto 2016

Niente di buono dal decreto banche

Non potevamo aspettarci buone notizie dal recente D.L. 59/2016 (convertito con la legge n. 119/2016) con il quale sono state introdotte alcune novità che dovrebbero rendere più facile l'attività delle banche nei rapporti con i consumatori.

Vediamo alcune delle novità più rilevanti del provvedimento licenziato dal parlamento.

(1) Etruria e sorelle: rimborso per gli acquirenti di obbligazioni entro il 12 giugno 2014

Il D.L. n. 59/2016 ha voluto mettere chiarezza in merito alla vicenda Etruria, intervenendo in favore degli obbligazionisti titolari di titoli emessi dalle banche colpite dal bail in (vedi).

La norma stabilisce che coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate prima del 12 giugno 2014 possono ottenere il rimborso dell'80% del valore nominale dei titoli acquistati se rispettano questi due requisiti:

- il reddito è inferiore ad euro 35.000,00;
- il patrimonio immobiliare non supera 100.000,00.

(2) Etruria e sorelle: rimborso per gli acquirenti di obbligazioni dopo il 12 giugno 2014

Gli acquirenti di obbligazioni dopo il 12 giugno 2014 dovranno, invece, avviare il procedimento arbitrale per ottenere l'eventuale rimborso integrale o parziale dell'importo investito in obbligazioni emesse dalle banche insolventi.

L'arbitrato dovrebbe essere organizzato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), al quale potranno rivolgersi tutti gli obbligazionisti che si riterranno danneggiati dall'acquisto.

Gli investitori, però, dovranno offrire valida prova della violazione dei doveri di diligenza, trasparenza e correttezza da parte dell'intermediario nella fase di negoziazione del titolo secondo le regole stabilite in materia di intermediazione finanziaria.

(3) Patto Marciano - incredibile vantaggio per le banche?

Altra discussa novità introdotta con il D.L. n. 59/2016 (convertito con la L. 119/2016) riguarda il c.d. Patto Marciano, ossia la norma con la quale nel caso di inadempimento del debitore (impresa), il creditore (la banca) può procedere immediatamente all'esproprio del bene (l'immobile), salvo restituire alla controparte la differenza tra il valore del bene e il debito residuo.

La norma ha introdotto questo patto in favore della banca, la quale quando sottopone al mutuatario il contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile, può prevedere una speciale  garanzia sull'immobile, sicché se il mutuatario non paga nove rate l'istituto di credito può entrare immediatamente nella proprietà del bene a garanzia.

Ora, la novità non è da poco, in quanto vengono create due strade per i creditori: quella normale di tutti i creditori che per ottenere soddisfazione del proprio credito dovranno seguire la via ordinaria; quella  della banca più rapida e snella che consentirà all'istituto di credito di agire direttamente verso l'immobile senza dover seguire la normale via, salvo versare al mutuatario la  differenza tra il valore del bene e il debito residuo.

Nel caso di inadempimento del debitore, l'istituto di credito può rivolgersi al tribunale del luogo ove si trova l'immobile, chiedere la nomina di un perito per la stima del bene oggetto di patto e procedere con l'acquisizione del bene, con pagamento del credito residuo al debitore.

(4) Pegno non possessorio - nuova forma di garanzia

Altra dubbia riforma riguarda il pegno non possessorio, una nuova forma di garanzia che dovrebbe consentire agli imprenditori di poter ottenere più facilmente il credito, ove il creditore ottiene una garanzia sul pagamento, ma i beni rimangono di proprietà del debitore richiedente.

La novità legislativa prevede che questa tipologia di debiti, che possono essere assunti dall'imprenditore per finanziare la propria attività produttiva, devono essere iscritti in un apposito registro, fornendo forme di pubblicità.

Nel caso di inadempimento dell'imprenditore, il creditore può procedere alla vendita o locazione del bene, comunicandogli la propria intenzione. La bontà di questa norma dovrà essere verificata sul campo, ossia alla prova del mercato.

giovedì 4 agosto 2016

Credito al consumo e clausola abusiva - Corte di Giustizia in favore dei consumatori

La Corte di Giustizia, con la recente sentenza che trovate di seguito, ha risolto il contrasto in merito al giudice competente a decidere nel procedimento dell'esecuzione l'eventuale clausola contrattuale abusiva,  dichiarandone la nullità.

La Corte di Giustizia ha chiarito che nel procedimento di esecuzione forzata, il giudice può rilevare d'ufficio la clausola abusiva e dichiararne la nullità, applicando in modo immediato la Direttiva comunitaria "Tale tutela effettiva dei diritti derivanti da tale direttiva, infatti, può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale consenta, nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell’ingiunzione di pagamento, un controllo d’ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi".

Qui la sentenza.

martedì 2 agosto 2016

Mutuo convertibile Barclays? valido, ma non chiara la clausola di estinzione

Il Tribunale di Milano, chiamato a decidere la class action proposta da Altroconsumo per i mutui  svizzeri venduti da Barclyas, ha valutato la validità delle condizioni contrattuali predisposte dall'intermediario bancario, considerando pienemente legittimo il tasso di cambio franco/euro predisposto dalla banca.
Ricordiamo che Barclays è stata protagonista della vendita di mutui in euro indicizzati al franco svizzero (chl) e che, con l'abbandono da parte della Sivzera della soglia minima d cambio di 1,20 franchi per 1,00 euro, ha comportato un improvviso aggravio dei costi del finanziamento, in particolare dell'estinzione anticipata dal mutuo.

- Ma quali sono le peculiarità ed i rischi di questi mutui emessi da Barclays?

Come evidenziato nell'ordinanza del Tribunale di Milano, ma anche nella recente interpellanza parlamentare (vedi), la banca ha sollecitato la propria clientela all'acquisto di un particolare tipo di mutuo, a condizioni più favorevoli perché caratterizzato dal cambio franco svizzero/euro, più favorevole per i cittadini europei.

I  contratti di mutuo Barclays prevedono una clausola ove, nel caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, l'importo residuo che deve essere versato dal cliente alla banca deve essere prima convertito in franchi svizzeri, al tasso convenzionale; successivamente, tale importo deve essere convertito in euro al cambio rilevato il giorno successivo. 

Tale conversione, nel caso di estinzione, avrebbe consentito al cliente di poter usufruire appieno del cambio favorevole tra franco svizzero ed euro.

Il problema si è posto nel momento in cui  tale cambio è "saltato", ossia la Svizzera ha abbandonato il sistema di cambio con l'euro, lasciando fluttuare la propria moneta.

L'effetto di tale scelta monetaria è quello di aggravare le rate versate periodicamente dal mutuatario e, nel caso in cui egli voglia estinguere il proprio mutuo, l'importo convertito è decisamente più elevato di quello prospettato al momento della conclusione del contratto.

In altri termini, il consumatore che sottoscrive questo tipo di contratto tra un certo vantaggio immediato e determinato derivante dal cambio favorevole, ma viene sottoposto ad un rischio futuro ed indeterminabile derivante dalla conversione tra franco svizzero ed euro.

- Questo contratto è nullo? no, ma la clausola di estinzione non è chiara (Tribunale di Milano)

Il Tribunale di Milano ha considerato pienamente valido questo tipo di contratto, non ravvisando alcun particolare difetto di questi mutui indicizzati.

Il giudice milanese, però, ha contestato la genericità ed oscurità terminologica della clausola di estinzione, nel senso che la spiegazione fornita al mutuatario che intenda esercitare il suo diritto di estinzione anticipata del mutuo è poco chiaro e trasparente.

Tale norma contrattuale, quindi, si pone in contrasto con l'art. 35 del Codice del Consumo, la quale prevede che "Nel caso di contratti di tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile".

Il Tribunale di Milano afferma, ed è questo l'aspetto più rilevante a nostro parere, che la chiarezza della clausola può comportare la nullità parziale del contratto, o comunque consentire al cliente di poter arrivare all'estinzione del contratto in modo più favorevole.

Qui la sentenza.

domenica 10 luglio 2016

Manca l'Indicatore sintetico di costo? nullo il finanziamento di Unicredit

La sentenza che trovate di seguito ha ad oggetto la invalidità del contratto di finanziamento per omessa comunicazione al soggetto finanziato dell'indice sintetico di costo (ISC).

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7779/2015 pronunciata lo scorso 25 maggio 2015, ha dichiarato la nullità del finanziamento concesso da Unicredit ad una società campana per violazione dell'art. 117, comm 8 del Testo Unico Bancario.

Nel caso di specie, Unicredit aveva convenuto in giudizio una società partenopea chiedendo un decreto ingiuntivo di pagamento di quasi 200.000,00 euro, quale residuo di un finanziamento concesso al cliente nel 2007.

Quest'ultima si oppone alla richiesta di Unicredit, contestando la validità del contratto per carenza, tra le altre, del indice sintetico del costo del finanziamento, ossia la percentuale che identifica il reale onere del prestito.

Ricordiamo che l'Isc (anche conosciuto come Taeg) è una percentuale che include tutte le spese, commissioni, interessi ed altri oneri che accompagnano il  finanziamento concesso dall'intermediario al  cliente.

L'art. 117, comma 8 del TUB (nella versione applicata dal giudice napoletano) prevede un preciso obbligo di indicazione del dato percentuale, la cui violazione implica la nullità  del contratto (con ricalcolo della posizione bancaria applicando il tasso di interesse TUB).

E' evidente che la norma in parola introduce un requisito di forma - contenuto ad substantiam, il cui fine è quello di rendere edotto il cliente in merito alla reale onerosità del finanziamento concesso dalla banca.

Quest'ultima, come osservato dal Tribunale di Napoli, non può omettere tale adempimento, né tantomeno può indicare in modo generico e poco chiaro l'indice percentuale.

Unicredit avrebbe dovuto considerare tutti i costi ed oneri del finanziamento, onde consentire al consumatore di valutare il peso finanziario del prestito.

Qui la sentenza n. 7779/2015.

venerdì 24 giugno 2016

Il Presidente di Consob si deve dimettere?

La trasmissione "Report" di domenica 5 giugno ha scosso il mondo della finanza, ed in particolare le alte sfere dell'autorità di controllo del mercato borsistico, la Consob, insinuando possibili condotte poco trasparenti del Presidente Vegas.

E proprio alla luce della denuncia di "Report" che abbiamo posto il quesito che trovate nel titolo, ossia è ancora credibile il Presidente di Consob, autorità di controllo dei mercati, e può ancora rappresentare il soggetto che ha l'obbligo di controllare il mercato mobiliare, in qualità di garante degli investitori?

Nel blog trovate, per le prossime settimane, il nostro box con la possibilità di esprimere la vostra opinione: Vegas si deve dimettere?

- L'affondo di "Report"

 La trasmissione della RAI ha, la scorsa domenica, affrontato il tema della vendita delle obbligazioni subordinate, titoli illiquidi, poco trasparenti che sono stati venduti agli investitori retail negli ultimi anni.

Le obbligazioni bancarie di cui stiamo parlando sono quelle delle famose banche (Banca Etruria, Cari Ferrara, Banca Marche, Cari Chieti), ma anche Popolare Vicenza e Banca del Veneto. Si tratta, in altri termini, degli istituti di credito che hanno venduto titoli altamente rischiosi senza avvisare in modo appropriato i piccoli investitori che le obbligazioni bancarie proposte erano strettamente collegate alla vita delle azioni. 

Con la caduta dei titoli azionari, stessa sorte è toccata alle obbligazioni subordinate, rimaste insolvibili per i risparmiatori che hanno visto andare in fumo i propri risparmi.

Uno degli aspetti più dibattuti in relazione alla vendita di questi prodotti finanziari poco trasparenti è collegato alle informazioni fornite agli investitori, ed in particolare la carenza di "scenari probabilistici", con i quali l'intermediario bancario avrebbe dovuto informare il potenziale acquirente dell'alta percentuale di perdita dell'intero capitale.

E Report ha rilevato, proponendo un documento inedito, che già da alcuni anni la Consob aveva, attraverso i vertici, escluso l'obbligo degli intermediari di fornire ai consumatori i diversi scenari probabilistici nel caso di vendita di titoli illiquidi.

Il documento, che potete vedere qui di seguito, dispone il divieto da parte delle banche di dover fornire agli investitori tutti i documenti contenti scenari di probabilità "le banche saranno invitate a non inserire le informazioni sugli scenari di probabilità nel prospetto e ne richiederanno l'eliminazione nel caso in cui il prospetto le dovesse riportare per autonoma iniziativa del proponente conformemente alle indicazioni fornite per le vie brevi dalla S.V. ...".

E quindi, non solo l'organo di controllo sconsigliava di inserire questi dati informativi nel prospetto informativo, ma addirittura ordinava alle banche di toglierli laddove il proponente corretto le avesse inserite nel documento informativo.

Qui la Comunicazione Consob.




La Gabanelli ha concluso  il proprio intervento chiedendo al Presidente di Consob Vegas di fornire una spiegazione in merito al documento, oppure dimettersi.

- La risposta di Vegas
"La Consob non ha mai abrogato l'obbligo di inserire gli scenari probabilistici di rendimento nei prospetti informativi delle obbligazioni bancarie per il semplice fatto che non è mai stato introdotto, né a livello nazionale né a livello europeo, alcun obbligo di includere nei prospetti questa informativa". Con questa nota di Consob, il Presidente Vegas ha rintuzzato l'attacco proveniente da Report, evidenziando che tale norma non sarebbe mai stata applicata in ambito europeo.

Vegas, inoltre, ha sostenuto di aver sempre agito nell'interesse del mercato e dei consumatori, favorendo l'intervento di Consob tempestivamente ogni volta che se ne è reso necessario.

Voi cosa ne pensate? se volete potete rispondere attraverso Consumatore Informato e prendere posizione: Vegas deve dimettersi?

mercoledì 18 maggio 2016

Tango bond - arriva il rimborso per i risparmiatori italiani

Oltre cinquantamila piccoli investitori italiani rimasti "scottati" dal default delle obbligazioni Argentina del dicembre 2001 dovrebbero essere rimborsati entro fine giugno 2016  dallo Stato sudamericano.

Questa la novità rilevante emersa, all'esito di una intensa attività di negoziazione avviata negli ultimi mesi e finalizzata al riconoscimento di un congruo indennizzo per  i  titolari di titoli emessi dal Governo di Buenos Aires (vedi qui).

Dato  atto che tale risultato è stato raggiunto con l'attività svolta dalla Task Force Argentina, l'accordo intervenuto nelle settimane scorse prevede un rimborso degli obbligazionisti italiani, si ritiene attorno a cinquantamila, pari al 150% dell'importo nominale versato all'atto dell'acquisto.

Da una nota di TFA risulta che l'importo che l'Argentina sembra disposta a rimborsare, complessivamente pari a circa 1,85  miliardi di dollari, verrà depositato in un conto infruttifero in attesa del disbrigo delle formalità necessarie per consentire il pagamento dei singoli aderenti all'iniziativa avviata da Nicola Stock.


giovedì 12 maggio 2016

La Consob sanziona il Banco Popolare per il collocamento dei fondi a "finestra di collocamento"

Di recente, la Consob ha sanzionato il Banco Popolare per il collcamento di prodotti finanziari particolarmente complessi presso la propria clientela, ravvisando la violazione delle norme in materia di profilatura dei clienti ed informativa in merito agli strumenti finanziari negoziati.

Le sanzioni amministrative che hanno riguardato i vertici di Banco Popolare sono passate sotto silenzio, quasi ignorate dagli organi di stampa, ma sono interessanti laddove hanno riguardato particolari prodotti finanziari emessi dall'istituto di credito.

Oggetto del controllo avviato da Consob, conclusosi con le citate sanzioni amministrative, sono i cosiddetti "fondi a finestra di collocamento", ossia prodotti emessi dalla stessa banca e proposti ai propri clienti nella fase precedente alla definitiva emissione sul mercato secondario di questi valori mobiliari.

L'Autorità garante ha rilevato in particolare, la violazione delle norme in materia di conflitto di interessi, laddove la banca avrebbe, come si legge nella Delibera n. 19638, "compiuto scelte strategiche, riflesse nei documenti riguardanti la pianficazione commerciale ed i sistemi di incentivazione, tali da orientare, in assenza di adeguata valorizzazione degli effettivi bisogni ed esigenze della clientela, la propria attività di commercializzazione su specifici prodotti o categorie di prodotti (prevalentemente caratterizzati da elevati commissioni up front e collocabili "a finestra") che maggiormente concorrevano alla realizzazione degli obiettivi economici della Banca, attribuento, peraltro, particolare rilevanza, tra le fondi di liquidità a cui attingere per successivi impieghi, ad operazioni di disinvestimento anticipato.".

E quindi, la Consob rileva e sanziona le condotte della banca che, versando in conflitto di interessi, ha sollecitato i clienti ad investire in questi prodotti finanziari emessi dal gruppo, interessato ad ottenere la vendita in fase di collocamento.

La Consob è andata oltre ed ha accertato la carenza di strutture e procedura per la profilatura dei clienti e, in particolar modo, della valutazione di adeguatezza del prodotto rispetto alla clientela per la quale era previsto il servizio di consulenza.

Tali carenze, a detta dell'autorità garante, violano le norme previste del TUF con conseguente determinazione delle sanzioni amministrative verso i vertici del Banco Popolare.

Qui il provvedimento.   

Trasforma questo post