lunedì 31 ottobre 2016

Internet & home banking: intervento del Garante

Fonte: newsletter garante
Per combattere i furti di identità o le frodi nell'internet banking, una banca potrà analizzare informazioni biometrico-comportamentali dei clienti, quali la pressione sul touch screen o i movimenti del mouse,  in occasione della loro "navigazione" nell'area privata del proprio sito web.

Il sistema, sottoposto al Garante della privacy per una verifica preliminare, si propone di innalzare i livelli di tutela attualmente previsti (come password per l'accesso al conto corrente on line, oppure one time password per bonifici e altre operazioni) con nuove modalità di "identificazione" dell'utente.


Per raggiungere tale obiettivo, l'istituto di credito ha chiesto a un partner tecnologico di generare profili univoci dei propri clienti basati sull'analisi del loro comportamento durante le operazioni svolte nell'area riservata del sito di internet banking. La società, in una prima fase, raccoglie informazioni su azioni spontanee dell'utente, come i movimenti del mouse (incluse reazioni inconsce a "interferenze" prodotte appositamente dal sistema), la pressione del dito su schermi tattili, oppure la velocità di digitazione sulla tastiera. Tali dati biometrici sono combinati con altre informazioni relative alla tecnologia usata per collegarsi (pc, tablet, smartphone), come i parametri del sistema operativo e del browser di navigazione.

Ogni volta che il cliente si ricollega ai servizi bancari on line, il sistema provvede a comparare le caratteristiche della sua navigazione sul sito con quelle associate al profilo in memoria, così da individuare eventuali tentativi di accesso illecito ai conti on-line, informandone i clienti ed eventualmente inibendo determinate operazioni.

Il Garante ha riconosciuto l'importanza delle finalità perseguite dalla banca a garanzia della sicurezza dei servizi on-line ma, proprio per la delicatezza dei dati personali trattati, ha vincolato l'attivazione del nuovo sistema alla rigorosa osservanza delle misure individuate a tutela della privacy degli interessati.

La banca, ad esempio, potrà attivare il sistema di verifica biometrico-comportamentale solamente su base volontaria, dopo aver fornito al cliente una completa informativa e averne ottenuto lo specifico consenso. Dovrà inoltre valutare con attenzione l'effettiva pertinenza e non eccedenza di tutti i "dati di navigazione" astrattamente utilizzabili, configurando il sistema in modo tale da acquisire e trattare, fin dall'inizio, solo quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Il partner tecnologico non avrà accesso alle schede anagrafiche dei clienti dell'istituto di credito in modo tale da non poter risalire alla loro identità e, in ogni caso, non potrà interconnettere i profili comportamentali con le informazioni contenute in altre banche dati, così da scongiurare il rischio di trattamenti illeciti.

Sono state inoltre definite precise misure di sicurezza e limiti ai tempi di conservazione dei dati raccolti per la fornitura del servizio, garantendo comunque gli adempimenti previsti da specifiche normative di settore e la tutela di eventuali diritti in sede giudiziaria.

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