sabato 24 dicembre 2016

CMS non entra nel controllo usura fino al 2010

Nuovo intervento della Suprema Corte di Cassazione volto, si  spera, a mettere chiarezza in merito alla intricata questione di quali voci debbano essere incluse nel calcolo del tasso effettivo applicato dalla  banca al  correntista, al fine della verifica dell'eventuale superamento della soglia usura.

La Cassazione, Sez. I^ Civ., (sentenza n. 12965/2016 pubblicata il 22 giugno 2016 e che potete trovare di seguito) ha dato seguito all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito, in base al quale sino al 2010 ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) per la verifica del tasso usura, non debba essere considerata la Commissione di Massimo Scoperto.

Tale voce deve essere considerata, per i fini sopra esposti, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ovvero la data dalla quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in virtù delle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009, ha introdotto le nuove norme nella determinazione dell'usura.

Le norme introdotte dal Ministero, proposte in ottemperanza al D.L. n. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009, hanno dato seguito alle istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, ove viene chiarito che in materia di rilevazione del TEG,  “fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente  nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006” (rif. punto “D” delle suddette Istruzioni 2009). Tali Istruzioni prevedono altresì che: “Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG  per la verifica del limite di cui al punto precedente: a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla Legge 2 del 2009…”. Solo successivamente, invece, devono essere considerate le nuove norme per la  determinazione del tasso effettivo globale.

La Corte di Cassazione ha considerato tale norma come innovativa, e non meramente interpretativa, con la conseguenza che la sua applicazione può valere solo per il futuro:“ in tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall’art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ.,dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl’interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti come quello in esame, esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl’interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto”.

Qui la sentenza.
Usura e tasso effettivo globale - CMS solo dal 2010 by Consumatore Informato on Scribd

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