venerdì 9 settembre 2016

Anatocismo bancario: introdotte le nuove norme

Lo scorso 3 agosto, con apposito comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze, sono entrate in vigore le modifiche all'art. 120, comma 2 del Testo unico bancario da parte del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, così sostituito dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

E il nuovo intervento normativo dovrebbe porre fine alla lunga diatriba in corso in merito alla corretta applicazione degli interessi bancari da parte dell'istituto di credito verso i propri clienti.

La nuova norma, entrata in vigore da agosto, reintroduce l'anatocismo bancario prevedendo le nuove regole per l’individuazione delle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività di intermediazione bancaria.

Le novità normative sono:

- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, esiste la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Tale periodicità non può essere inferiore ad un anno (gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti).

- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora. Gli interessi di mora sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. In materia di apertura di credito di conto corrente e in conto di pagamento, gli interessi sono calcolati solo per gli sconfinamenti oltre il limite di fido o quelli in assenza di affidamento in tal modo:
  1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
  2. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
La norma dispone, inoltre, che:

- gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;

- gli interessi debitori divengono esigibili dal 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati in ogni caso, prima che gli interessi maturati diventino esigibili, al cliente deve essere assicurato un periodo pari ad almento trenta giorni dal momento in cui egli viene messo a conoscenza dell'ammontare degli interessi negativi al fine di consentirgli di poter pagare all'intermediario bancario quanto dovuto;

- il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).
In conclusione, alla luce dell'ultimo intervento normativo possiamo sostenere che è stata disciplinata l'applicazione degli interessi bancari da parte dell'istituto di credito verso il cliente, con norme dettagliate e che dovranno essere correttamente applicate nei prossimi mesi dagli istituti di credito nei rapporti  con i propri clienti.

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