lunedì 20 luglio 2015

Tribunale di Milano: vendita Lehman Brothers e violazione obblighi di condotta da parte della banca

Se l'ordine di borsa prevede uno specifico obbligo da parte della banca di informare il cliente in caso di rischio default del titolo, l'intermediario assume uno specifico obbligo contrattuale verso l'investitore. 

La violazione di tale obbligo contrattuale configura una responsabilità nei confronti della banca, la quale può essere condannata al risarcimento del danno verso il risparmiatore.

Questa è la conclusione raggiunta dal Tribunale di Milano, in una recente sentenza che potete leggere di seguito, ove il giudice è stato chiamato a valutare la responsabilità dell'intermediario bancario per non aver informato tempestivamente il cliente in merito al prossimo default dei titoli Lehman Brothers.

Il Tribunale di Milano, dando applicazione anche all'art. 21, comma 2 del Testo Unico della Finanza, ha riconosciuto un obbligo informativo continuo da parte della banca, la quale non deve limitarsi ad informare il cliente in merito ai rischi di investimento al momento dell'acquisto del titolo, ma deve fornire a quest'ultimo ogni ulteriore informazione anche in seguito, laddove vi siano significative variazioni di valore.

Nel caso affrontato dal giudice, il titolo obbligazionario aveva ricevuto valutazioni positive dalle agenzie di rating, ma vi erano molti dati economici e finanziari che avevano, sin dall'anno antecedente al fallimento della banca d'affari americana, denotato un progressivo peggioramento della situazione.

La banca avrebbe dovuto, adempiendo all'obbligo contrattuale indicato nell'ordine di investimento, avvertire il cliente del peggioramento dell'obbligazione, e l'omesso adempimento di tale obbligo legittima il risparmiatore ad ottenere il risarcimento del danno, pari quantomeno alla somma investita in Lehman Brothers.

Qui la sentenza. 

Nessun commento:

Posta un commento

Trasforma questo post