sabato 25 luglio 2015

Azioni illiquide - PopVi, i titoli non quotati e le difese del consumatore

Il problema emerso lo scorso 11 aprile, all'esito dell'Assemblea degli azionisti di della Banca Popolare di Vicenza, non è del tutto nuovo e sta riguardando gli istituto di credito, in particolar modo le banche popolari, che hanno venduto ai propri clienti titoli illiquidi e non facilmente commerciabili sul mercato, in particolar modo alla luce della recente svalutazione.

Gli azionisti, in quella sede, hanno potuto apertamente contestare la riduzione del valore delle azioni, pari al 23%, aprendo seri dubbi sulla possibilità di poter recuperare il capitale investito in valori mobiliari privi di mercato.

a. Titoli illiquidi: cosa sono?
La categoria dei titoli illiquidi è divenuta molto famosa di recente, nel momento in cui alcuni istituti di credito hanno accusato la crisi, dovendo svalutare il valore delle azioni collocate presso il pubblico, in particolare i propri clienti.

Questi strumenti finanziari sono stati oggetto di molti interventi da parte della Consob, a seguito delle direttive comunitarie emanate in materia finanziaria, la quale ha previsto gli obblighi informativi che devono essere assolti dal venditore con Comunicazione n. 9019104 del marzo 2009, e che potete leggere di seguito.

L'Autorità ha definito i prodotti finanziari illiquidi quelli per i quali all'investitore siano posti ostacoli o limitazioni per la vendita, tali da rendere difficile lo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di mercato soddisfacenti per il risparmiatore.

In tale categoria rientrano, tra gli altri, i valori mobiliari non quotati, come le azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza (ma anche Carife e Banca Veneto), ossia titoli esclusi dalla quotazione della borsa e quindi, più difficilmente alienabili.

In termini più semplici, la illiquidità di questi valori mobiliari sorge dalla difficoltà alla vendita nel momento in cui l'acquirente intenda smobilizzare il proprio portafoglio, e tale aspetto emerge in modo più evidente laddove, come nel caso di PopVi, l'istituto di credito denunci una minore solidità patrimoniale, con conseguente difficoltà per i titolari di titoli della banca di poter trovare qualcuno interessato ad acquisire un prodotto rischioso.

Ecco perché, nel caso di vendita di questo tipo di titoli, come chiarito dalla Consob con la citata Comunicazione del 2009, la banca deve indicare in modo corretto e trasparente, le caratteristiche del titolo oggetto di vendita, proprio per colmare il gap informativo esistente tra l'intermediario e il cliente.

L'obbligo a carico della banca permane anche in seguito alla vendita di questo tipo di prodotti finanziari, e si estende anche nelle comunicazioni annuali successive, proprio al fine di consentire all'investitore di poter comprendere l'eventuale difficoltà di vendita dei titoli presenti nel proprio portafoglio.

La questione, invero, si allarga nel momento in cui l'acquisto di questi valori mobiliari è stato accoppiato all'accensione di un contratto di mutuo o un finanziamento, e quindi, il cliente viene "costretto" ad acquistare (vedi).

b. La vicenda Banca Popolare di Vicenza: - 23% del valore dei titoli e consumatori rimangono....al palo
La vicenda Vicenza, invero, trae fondamento dagli aumenti di capitale intervenuti negli ultimi anni, ove i clienti della banca sono stati invitati ad acquistare questo tipo di valore mobiliare, proprio sulla base della presunta solidità della banca veneta.

Il valore del titolo, arrivato fino ad 62,50 euro, verso aprile 2015 subisce un improvviso (ma non troppo) scossone, con il quale viene ridotto a 48 euro, con una improvvisa riduzione del 23% del valore nominale.

Gli acquirenti dei titoli PopVi si trovano, di fatto, in mano valori mobiliari già fortemente deprezzati, con il rischio di veder ulteriormente ridotto il prezzo reale e, quindi, azzerato l'investimento. 

La vicenda azioni illiquide, invero, non riguarda la sola Banca Popolare di Vicenza, ma molti altri soggetti emittenti, i quali hanno venduto prodotti finanziari non quotati, e quindi al di fuori delle regole Mifid che regolano i mercati.

c. Risparmiatori: che fare?

Per chi possiede questi titoli e, magari, ha già provato venderli sul mercato, consigliamo di inviare una lettera di reclamo alla banca, chiedendo spiegazioni in merito alle recenti vicende e, se del caso, avanzando una diffida verso l'intermediario perché provveda a restituire tutto il capitale.

Nel caso in cui la risposta fornita dalla banca non sia ritenuta soddisfacente, è possibile avviare una procedura di mediazione o un ricorso al garante bancario (Ombudsman).

Per maggiori informazioni, info@consumatoreinformato.it

Di seguito, la Comunicazione n. 9019104 del  2 marzo 2009.

lunedì 20 luglio 2015

Tribunale di Milano: vendita Lehman Brothers e violazione obblighi di condotta da parte della banca

Se l'ordine di borsa prevede uno specifico obbligo da parte della banca di informare il cliente in caso di rischio default del titolo, l'intermediario assume uno specifico obbligo contrattuale verso l'investitore. 

La violazione di tale obbligo contrattuale configura una responsabilità nei confronti della banca, la quale può essere condannata al risarcimento del danno verso il risparmiatore.

Questa è la conclusione raggiunta dal Tribunale di Milano, in una recente sentenza che potete leggere di seguito, ove il giudice è stato chiamato a valutare la responsabilità dell'intermediario bancario per non aver informato tempestivamente il cliente in merito al prossimo default dei titoli Lehman Brothers.

Il Tribunale di Milano, dando applicazione anche all'art. 21, comma 2 del Testo Unico della Finanza, ha riconosciuto un obbligo informativo continuo da parte della banca, la quale non deve limitarsi ad informare il cliente in merito ai rischi di investimento al momento dell'acquisto del titolo, ma deve fornire a quest'ultimo ogni ulteriore informazione anche in seguito, laddove vi siano significative variazioni di valore.

Nel caso affrontato dal giudice, il titolo obbligazionario aveva ricevuto valutazioni positive dalle agenzie di rating, ma vi erano molti dati economici e finanziari che avevano, sin dall'anno antecedente al fallimento della banca d'affari americana, denotato un progressivo peggioramento della situazione.

La banca avrebbe dovuto, adempiendo all'obbligo contrattuale indicato nell'ordine di investimento, avvertire il cliente del peggioramento dell'obbligazione, e l'omesso adempimento di tale obbligo legittima il risparmiatore ad ottenere il risarcimento del danno, pari quantomeno alla somma investita in Lehman Brothers.

Qui la sentenza. 

sabato 4 luglio 2015

Popolare Vicenza: da esempio virtuoso alla crisi delle azioni svalutate

Un nuovo caso di un istituto di credito in difficoltà finanziaria é quello che sta riguardando la Banca Popolare di Vicenza, ossia una realtà del nord est che negli ultimi tempi è salita alla cronaca causa una situazione contabile ed economica tutt'altro che florida.

Le azioni di Banca Popolare di Vicenza sempre più sotto pressione, con conseguente svalutazione di titoli divenuti, sia formalmente che di fatto, illiquidi.

Ormai la situazione appare consolidata e, dai rumors, fuori dal controllo di Popolare Vicenza, anche perché le recenti ispezioni svolte dalla Bce di  Francoforte, nonché l'indagine avviata da Consob sul prezzo  delle azioni e gli ordini di vendita dei clienti pare che abbiano accertato gravi anomali. Tale risultato pare confermato dalla recente dimissione dichiarata da Samuele Sorato, consigliere della Banca Popolare di Vicenza.

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