sabato 25 luglio 2015

Azioni illiquide - PopVi, i titoli non quotati e le difese del consumatore

Il problema emerso lo scorso 11 aprile, all'esito dell'Assemblea degli azionisti di della Banca Popolare di Vicenza, non è del tutto nuovo e sta riguardando gli istituto di credito, in particolar modo le banche popolari, che hanno venduto ai propri clienti titoli illiquidi e non facilmente commerciabili sul mercato, in particolar modo alla luce della recente svalutazione.

Gli azionisti, in quella sede, hanno potuto apertamente contestare la riduzione del valore delle azioni, pari al 23%, aprendo seri dubbi sulla possibilità di poter recuperare il capitale investito in valori mobiliari privi di mercato.

a. Titoli illiquidi: cosa sono?
La categoria dei titoli illiquidi è divenuta molto famosa di recente, nel momento in cui alcuni istituti di credito hanno accusato la crisi, dovendo svalutare il valore delle azioni collocate presso il pubblico, in particolare i propri clienti.

Questi strumenti finanziari sono stati oggetto di molti interventi da parte della Consob, a seguito delle direttive comunitarie emanate in materia finanziaria, la quale ha previsto gli obblighi informativi che devono essere assolti dal venditore con Comunicazione n. 9019104 del marzo 2009, e che potete leggere di seguito.

L'Autorità ha definito i prodotti finanziari illiquidi quelli per i quali all'investitore siano posti ostacoli o limitazioni per la vendita, tali da rendere difficile lo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di mercato soddisfacenti per il risparmiatore.

In tale categoria rientrano, tra gli altri, i valori mobiliari non quotati, come le azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza (ma anche Carife e Banca Veneto), ossia titoli esclusi dalla quotazione della borsa e quindi, più difficilmente alienabili.

In termini più semplici, la illiquidità di questi valori mobiliari sorge dalla difficoltà alla vendita nel momento in cui l'acquirente intenda smobilizzare il proprio portafoglio, e tale aspetto emerge in modo più evidente laddove, come nel caso di PopVi, l'istituto di credito denunci una minore solidità patrimoniale, con conseguente difficoltà per i titolari di titoli della banca di poter trovare qualcuno interessato ad acquisire un prodotto rischioso.

Ecco perché, nel caso di vendita di questo tipo di titoli, come chiarito dalla Consob con la citata Comunicazione del 2009, la banca deve indicare in modo corretto e trasparente, le caratteristiche del titolo oggetto di vendita, proprio per colmare il gap informativo esistente tra l'intermediario e il cliente.

L'obbligo a carico della banca permane anche in seguito alla vendita di questo tipo di prodotti finanziari, e si estende anche nelle comunicazioni annuali successive, proprio al fine di consentire all'investitore di poter comprendere l'eventuale difficoltà di vendita dei titoli presenti nel proprio portafoglio.

La questione, invero, si allarga nel momento in cui l'acquisto di questi valori mobiliari è stato accoppiato all'accensione di un contratto di mutuo o un finanziamento, e quindi, il cliente viene "costretto" ad acquistare (vedi).

b. La vicenda Banca Popolare di Vicenza: - 23% del valore dei titoli e consumatori rimangono....al palo
La vicenda Vicenza, invero, trae fondamento dagli aumenti di capitale intervenuti negli ultimi anni, ove i clienti della banca sono stati invitati ad acquistare questo tipo di valore mobiliare, proprio sulla base della presunta solidità della banca veneta.

Il valore del titolo, arrivato fino ad 62,50 euro, verso aprile 2015 subisce un improvviso (ma non troppo) scossone, con il quale viene ridotto a 48 euro, con una improvvisa riduzione del 23% del valore nominale.

Gli acquirenti dei titoli PopVi si trovano, di fatto, in mano valori mobiliari già fortemente deprezzati, con il rischio di veder ulteriormente ridotto il prezzo reale e, quindi, azzerato l'investimento. 

La vicenda azioni illiquide, invero, non riguarda la sola Banca Popolare di Vicenza, ma molti altri soggetti emittenti, i quali hanno venduto prodotti finanziari non quotati, e quindi al di fuori delle regole Mifid che regolano i mercati.

c. Risparmiatori: che fare?

Per chi possiede questi titoli e, magari, ha già provato venderli sul mercato, consigliamo di inviare una lettera di reclamo alla banca, chiedendo spiegazioni in merito alle recenti vicende e, se del caso, avanzando una diffida verso l'intermediario perché provveda a restituire tutto il capitale.

Nel caso in cui la risposta fornita dalla banca non sia ritenuta soddisfacente, è possibile avviare una procedura di mediazione o un ricorso al garante bancario (Ombudsman).

Per maggiori informazioni, info@consumatoreinformato.it

Di seguito, la Comunicazione n. 9019104 del  2 marzo 2009.



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