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sabato 13 luglio 2024

Credito bancario cartolarizzato: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova la cessione del credito

Si torna a parlare di crediti cartolarizzati, questione tutt'altro che marginale, in quanto riguarda molti consumatori rimasti, purtroppo, insolventi verso le banche.

Ciò che capita con una certa frequenza, è che al creditore originario (la banca con cui abbiamo firmato il contratto di mutuo) se ne sostituisce un altro (e un altro ancora), il quale si presenta alla nostra porta chiedendo il pagamento del proprio credito.

Questo tipo di vicenda è stata già trattata in questo blog (vedi qui), ed in particolare abbiamo evidenziato come sia molto importante per chi ricevere richieste di pagamento da parte di una società diversa da quella con cui ha firmato il contratto, accertare la legittimazione da parte di chi bussa alla nostra porta.

Stiamo parlando del caso di cessione del credito  e del particolare privilegio concesso alle banche, in deroga ai principi previsti ex artt. 1260 c.c. e seguenti che prevedono l'obbligo di consenso del debitore ceduto al cambio del creditore.

E' noto, infatti, che l'art. 58, comma II^, TUB dispone che la cessione possa avvenire con la semplice pubblicazione della comunicazione in Gazzetta Ufficiale, con piena opponibilità al debitore ceduto.

Il punto problematico, emerso anche di recente (clicca qui), riguarda l'attendibilità probatoria della comunicazione rispetto alla legittimazione ad agire davanti ad un tribunale da parte del nuovo creditore.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte e che potete leggere di seguito, riguarda proprio i doveri probatori che ricadono sulla società cessionaria (ossia quella che ha acquisito il credito da altra banca) che agisce nel giudizio esecutivo per recuperare il credito.

Secondo il giudice di legittimità, infatti, che chi agisce per il recupero del credito deve non solo dichiarare, ma anche provare, la cessione e che il mero avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare il contratto di cessione e l'inclusione in tale atto del credito oggetto di pretesa. La comunicazione in Gazzetta Ufficiale assolve, osservano gli Ermellini, il solo obbligo di notifica al debitore ceduto.

Nel caso di cessione del credito, infatti, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e 58 TUB, non è stato considerato sufficiente a fornire la certezza sulla legittimazione sostanziale ad avanzare delle pretese di pagamento del credito, presupposto che può essere assolto solo con il deposito del contratto e della indicazione della posizione debitoria collegata e ceduta

Corte di Cassazione - ordinanza n. 15010/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 30 giugno 2024

Non pago più rate del finanziamento se non mi consegnano la macchina

Questa domenica torniamo ad interessarci dei contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di un bene/servizio e al particolare collegamento che si crea tra i due rapporti.

Non di rado, infatti, accade che il bene o il servizio oggetto di finanziamento non viene consegnato, oppure risulta presentare dei difetti tali da renderlo non utilizzabile, cosicché il consumatore si trova costretto a pagare delle rate per un prodotto non ricevuto o non utilizzabile.

Nel blog potete trovare diversi nostri precedenti interventi (clicca qui), con i quali abbiamo chiarito come la normativa bancaria, in particolare l'art. 125 - quinquies con la riforma del 2010, ha disciplinato in modo specifico questo tipo di eventi, stabilendo che: "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.".

Quindi, nel caso di inadempimento da parte del venditore (fornitore di beni o di servizi), il consumatore può risolvere il contratto dopo aver formalmente messo in mora il professionista.

Il secondo comma dispone che: "La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.".

Il consumatore non solo non deve pagare più le rate per l'acquisto del bene non ricevuto (o difettato), ma ha anche il diritto a farsi restituire le somme pagate alla banca.

Questo diritto, invero, è stato disciplinato anche per i contratti precedenti al 2010, grazie agli interventi dei giudici che hanno "creato" l'insieme di norme in seguito introdotto nel Testo Unico Bancario, come ci ricorda la Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5365 che potete leggere di seguito, ed avente ad oggetto una vicenda precedente al 2010,  quindi prima dell'entrata in vigore dell’art. 125-quinquies TUB.

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento era stato concluso per l'acquisto di un veicolo, il quale non era stato in seguito consegnato, costringendo il consumatore a chiedere l'interruzione del finanziamento.

La Suprema Corte ha ribadito i principi già sviluppati anche a livello comunitario, come ad esempio la Corte di Giustizia Europea (Causa C-509/2007 con sentenza del 23 aprile 2009), secondo la quale esiste il diritto per l'acquirente di far dichiarare risolto il contratto di finanziamento collegato a quello principale rimasto inadempiuto, anche nel caso in cui nel contratto di vendita non sia prevista una clausola di esclusiva tra venditore e finanziatore.

La Cassazione, richiamando i principi formati con gli interventi giurisprudenziali, individua un collegamento negoziale fondamentale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento, tant'è che la sorte del primo non può non riguardare anche il secondo.

Ne consegue che nel caso di inadempimento del primo, anche per omessa consegna del prodotto (macchina), il consumatore ha diritto ad interrompere il pagamento delle rate del finanziamento e chiedere la restituzione dell'importo già versato alla banca.

Corte di Cassazione - Sez. I^ Civ. - sentenza n. 5365/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

venerdì 14 giugno 2024

Vicenda Euribor - nuovo intervento della Cassazione

Passo indietro nella vicenda Euribor da parte della Cassazione nella vicenda che ha riguardato coloro che hanno sottoscritto, o comunque pagato interessi, nel periodo 29 settembre 2005/30 maggio 2008.

Molti consumatori che speravano di poter ottenere un parziale rimborso degli interessi versati, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte del 13 dicembre 2023, n.  34889 (vedi qui), provvedimento che ha riconosciuto il diritto ai clienti delle banche di avere un rimborso per i tassi variabili "gonfiati" a causa del cartello europeo bancario tra Crédit Agricole, Hsbc e Jp Morgan Chase che aveva manipolato i tassi di riferimento (qui un recente approfondimento).

Con la nuova sentenza numero 12007/2024 del 3 maggio 2024, che trovate di seguito, la Cassazione ha fatto un passo indietro, limitando fortemente il diritto di rimborso spettante ai consumatori, obbligando questi ultimi a dover provare che la banca mutante, nel caso in cui non rientri nel cartello sanzionato dall'Antitrust europea, fosse al corrente dell'esistenza dell'accordo manipolativo dell'Euribor. 

Questa prova è tutt'altro che facile, anche perché i privati consumatori non hanno i mezzi per trovare tale prova, tanto da rendere poco conveniente una azione legale verso la banca.

A ciò si aggiunga che, laddove sia accertata la condotta scorretta dell'intermediario bancario, l'eventuale rimborso dovrebbe essere calcolato nella differenza tra il tasso applicato dalla banca e il tasso minimo del BTP per un anno, così come disposto a mente dell'art. 117, comma 7 TUB, con evidente riduzione delle prospettive di soddisfazione per il ricorrente.

Cassazione Sez. III Civ. - sentenza n. 12007/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 11 maggio 2024

Sezioni Unite della Cassazione chiamate a risolvere la vicenda euribor

La questione Euribor manipolato finisce, come scontato, alla decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, proprio alla luce dell'evidente contrasto sorto in giurisprudenza su questo punto.

La questione è stata trattata dalla Cassazione (Ordinanza n. 34889/2023 clicca qui), la quale ha evidenziato la nullità dei contratti bancari, ove il tasso di interesse è collegato all'Euribor.

Il giudice di legittimità ha richiamato la decisione della Commissione dell'Unione europea, la quale ha condannato il cartello che, tra il 2005 e il 2008, ha manipolato il tasso di riferimento dell'euribor.

Secondo la Cassazione, infatti, l'intesa vietata, e oggetto di censura a livello comunitario, ponendosi in contrasto con l'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") produce i propri effetti non solo nei rapporti tra le banche oggetto di condanna, ma anche nei contratti conclusi tra i consumatori e le varie banche e fondati su una determinazione del tasso di interesse "alterata".

Per tutti i contratti bancari, limitatamente al periodo 2005/2008, sarebbe possibile invocare la nullità parziale con conseguente richiesta di restituzione dei maggiori interessi versati da parte del consumatore (per un approfondimento sulla vicenda Eurbor, clicca qui).

La tesi sviluppata dalla Corte di Cassazione al termine del 2023 è stata oggetto di pronta censura da parte di alcuni tribunali italiani (primo fra tutti, il Tribunale di Torino vedi qui), i quali si sono discostati dal giudice di legittimità.

Anche la Procura Generale della Cassazione, come potete leggere di seguito, ha contestato il provvedimento della Cassazione, così motivando la propria posizione: "Ciò posto va innanzitutto ricordato che L’EURIBOR è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro. L’EURIBOR, definito come un indice del «tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un’altra banca primaria all’interno della zona euro» (http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/about-euribor.html), si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un’ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un’altra banca primaria. In effetti, secondo il codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), «le banche del panel forniscono quotazioni giornaliere del tasso […] che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un’altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all’interno della zona euro» (Codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea, pag. 17.). L’EURIBOR è calcolato (Dai tassi comunicati dalle banche del panel vengono eliminati quelli rientranti nella fascia del 15 % più alta e del 15 % più bassa. Successivamente si calcola la media dei tassi rimanenti, che vengono arrotondati al terzo decimale.) in base alle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti (Al momento dell’infrazione, le banche del panel erano 44,) ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters, l’agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. Presso ciascuna delle banche del panel vi sono persone incaricate di comunicare le quotazioni per conto della banca in questione. Di norma queste persone fanno parte del diparti mento tesoreria della banca. L’EURIBOR è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11:00, ora di Bruxelles (10:00 ora di Londra). Ogni banca del panel fornisce un contributo per ciascuno dei 15 tassi di interesse diversi dell’EURIBOR [uno per ciascuna delle scadenze (tenor), che vanno da una settimana a dodici mesi]. L’EURIBOR non ha una scadenza overnight. Questo ruolo è assunto dall’EONIA, che è un tasso di interesse over night calcolato con l’aiuto della Banca centrale europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate da certe banche nel mercato interbancario. Le banche che contribuiscono all’EONIA sono le stesse banche del panel che contribuisce all’EURIBOR. Le diverse scadenze dell’EURIBOR (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) fungono da componenti di prezzo per gli EIRD basati sull’EURIBOR. Per gli EIRD, la rispettiva scadenza dell’EURIBOR che sta giungendo a maturazione o viene nuova mente fissata a una data determinata può determinare il flusso di cassa che una banca riceve dalla controparte dell’EIRD oppure il flusso di cassa che la banca deve pagare alla controparte in quella data. In funzione delle posizioni di negoziazione/esposizioni assunte per suo conto dai suoi operatori, una banca può avere un interesse per un fixing EURIBOR elevato (quando riceve un importo calcolato in base all’EURIBOR), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all’EURIBOR) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni). L'Euribor non è, dunque, un tasso fissato dalle Banche, ma è, al contrario, un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da un'agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata (escludendo dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi) dei tassi applicati, nelle operazioni interbancarie, da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee (all’epoca dell’infrazione facevano parte del panel 44 banche).".

Chiarito in cosa consiste l'Euribor, la Procura osserva che nonostante siano state accertate le condotte illegittime da parte della banche che hanno composto il cartello, "non emerge una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente alterato il valore dell'Euribor.".

Nemmeno sotto il profilo del valore probatorio esiste una aderenza con quanto affermato dalla Cassazione, la quale ritiene che la decisione della Commissione assume valore di prova privilegiata della manipolazione dei tassi presupposto per la nullità parziale del contratto bancario: la Procura criticamente osserva che: "In mancanza di prova circa l’incidenza di tali condotte nella concreta determinazione del tasso Euribor appare davvero arduo sostenere la potenziale invalidità dei tassi di interesse che fanno riferimento all'Euribor, e ciò, soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite.".

Alla luce di questa discutibile posizione assunta dalla Procura Generale, possiamo solo attendere l'intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Cassazione.

Procura Generale della Cassazione (visibile con browser Opera - VPN attivo)

giovedì 21 marzo 2024

Euribor alterato. Torino si allontana dalla Cassazione

Come era facile immaginare, la sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata dichiarata la nullità parziale dei contratti di finanziamento (mutuo o leasing) a tasso variabile per il periodo 2005/2008 (vedi qui), ha avuto immediato riscontro contrario dai giudici di merito.

Ed è stato il Tribunale di Torino ad aprire il fronte contrario all'orientamento espresso dal Giudice di legittimità, ribadendo una posizione già assunta (e mantenuta) tempo fa (vedi qui).

Nei prossimi mesi si formeranno gli schieramenti tra i giudici dei vari tribunali, e non ci resterà che attendere un ulteriore intervento risolutivo da parte degli Ermellini.

- Cosa ne pensa il Tribunale di Torino

Come anticipato, il Tribunale di Torino non ha mai aderito alla tesi della invalidità tout court di ogni contratto di finanziamento coinvolto nella vicenda Euribor, ritenendo che la nullità della clausola relativa agli interessi debba essere subordinata alla prova della partecipazione della banca al cartello censurato dalla Commissione europea.

In termini più semplici, il giudice piemontese ritiene che gli effetti dell'intesa illecita, con manipolazione dell'Euribor per il periodo 2005/2008, non possano riguardare le banche che non hanno fatto parte dell'accordo, con conseguente validità delle clausole inserite nei contratti di finanziamenti, anche se tecnicamente nulle.

Secondo il giudice, infatti, "Non è possibile qualificare come contratto “a valle”, agli effetti della repressione dell’intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento — decisivo — dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo".

In questi casi, afferma il Tribunale di Torino, il cliente rimasto danneggiato dall'utilizzo dell'Euribor manipolato può, al più, agire nei confronti dell'istituto di credito, avanzando una azione di risarcimento extracontrattuale, sempreché sia attivata entro i termini prescrittivi.

Tribunale di Torino Sez. I^ Civ. G.U. dott. Astuni - sentenza del 29 gennaio 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

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