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mercoledì 18 maggio 2016

Tango bond - arriva il rimborso per i risparmiatori italiani

Oltre cinquantamila piccoli investitori italiani rimasti "scottati" dal default delle obbligazioni Argentina del dicembre 2001 dovrebbero essere rimborsati entro fine giugno 2016  dallo Stato sudamericano.

Questa la novità rilevante emersa, all'esito di una intensa attività di negoziazione avviata negli ultimi mesi e finalizzata al riconoscimento di un congruo indennizzo per  i  titolari di titoli emessi dal Governo di Buenos Aires (vedi qui).

Dato  atto che tale risultato è stato raggiunto con l'attività svolta dalla Task Force Argentina, l'accordo intervenuto nelle settimane scorse prevede un rimborso degli obbligazionisti italiani, si ritiene attorno a cinquantamila, pari al 150% dell'importo nominale versato all'atto dell'acquisto.

Da una nota di TFA risulta che l'importo che l'Argentina sembra disposta a rimborsare, complessivamente pari a circa 1,85  miliardi di dollari, verrà depositato in un conto infruttifero in attesa del disbrigo delle formalità necessarie per consentire il pagamento dei singoli aderenti all'iniziativa avviata da Nicola Stock.


giovedì 12 maggio 2016

La Consob sanziona il Banco Popolare per il collocamento dei fondi a "finestra di collocamento"

Di recente, la Consob ha sanzionato il Banco Popolare per il collcamento di prodotti finanziari particolarmente complessi presso la propria clientela, ravvisando la violazione delle norme in materia di profilatura dei clienti ed informativa in merito agli strumenti finanziari negoziati.

Le sanzioni amministrative che hanno riguardato i vertici di Banco Popolare sono passate sotto silenzio, quasi ignorate dagli organi di stampa, ma sono interessanti laddove hanno riguardato particolari prodotti finanziari emessi dall'istituto di credito.

Oggetto del controllo avviato da Consob, conclusosi con le citate sanzioni amministrative, sono i cosiddetti "fondi a finestra di collocamento", ossia prodotti emessi dalla stessa banca e proposti ai propri clienti nella fase precedente alla definitiva emissione sul mercato secondario di questi valori mobiliari.

L'Autorità garante ha rilevato in particolare, la violazione delle norme in materia di conflitto di interessi, laddove la banca avrebbe, come si legge nella Delibera n. 19638, "compiuto scelte strategiche, riflesse nei documenti riguardanti la pianficazione commerciale ed i sistemi di incentivazione, tali da orientare, in assenza di adeguata valorizzazione degli effettivi bisogni ed esigenze della clientela, la propria attività di commercializzazione su specifici prodotti o categorie di prodotti (prevalentemente caratterizzati da elevati commissioni up front e collocabili "a finestra") che maggiormente concorrevano alla realizzazione degli obiettivi economici della Banca, attribuento, peraltro, particolare rilevanza, tra le fondi di liquidità a cui attingere per successivi impieghi, ad operazioni di disinvestimento anticipato.".

E quindi, la Consob rileva e sanziona le condotte della banca che, versando in conflitto di interessi, ha sollecitato i clienti ad investire in questi prodotti finanziari emessi dal gruppo, interessato ad ottenere la vendita in fase di collocamento.

La Consob è andata oltre ed ha accertato la carenza di strutture e procedura per la profilatura dei clienti e, in particolar modo, della valutazione di adeguatezza del prodotto rispetto alla clientela per la quale era previsto il servizio di consulenza.

Tali carenze, a detta dell'autorità garante, violano le norme previste del TUF con conseguente determinazione delle sanzioni amministrative verso i vertici del Banco Popolare.

Qui il provvedimento.   

martedì 26 aprile 2016

Salvataggio interno (bail in) - arriva la guida dell'ABI

L'Associazione Bancaria Italiana, in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori nazionali, ha predisposto una breve brochure che, nell'intenzione degli ideatori, dovrebbe favorire una migliore comprensione delle novità introdotte, a far data dallo scorso 1° di gennaio, in materia di crisi finanziaria di una banca.

Il procedimento di bail in viene spiegato ai consumatori attraverso dieci domande (e relative risposte), con le quali vengono spiegati i principali aspetti che caratterizzano le nuove norme comunitarie, ed in particolare:

  1. Perché sono state introdotte le nuove regole europee?
  2. Cosa prevedeono le nuove regole?
  3. E se la prevenzione non fosse sufficiente?
  4. Incosa consiste la procedura di risoluzione?
  5. Come funziona il bail in (salvataggio interno)?
  6. A quali strumenti bancari si applica il bail in?
  7. E cosa succede ai conti e depositi fino a 100.000 euro?
  8. Cosa succede ai conti cointestati?
  9. Quali altri strumenti sono esclusi dal bail in?
  10. Il bail in si può applicare a strumenti finanziari sottoscritti prima del 1 gennaio 2016? 
Qui di seguito, le risposte ai quesiti riguardanti il procedimento di bail in.

domenica 17 aprile 2016

Barclays - mutuo convertibile: interpellanza per comprendere la vicenda

La recente vicenda dei mutui Barclays, caratterizzati dal rischio di cambio franco svizzero/euro, è terminata in Parlamento, ove alcuni parlamentari hanno proposto una interessante interpellanza volta a chiarire l'attività svolta dalla banca inglese.
 
L'intervento parlamentare vi viene proposto non tanto per avvalorare determinate ragioni politiche, ma perché è efficacie nel descrivere la vicenda Barclays.
 
Qui potete leggere l'interpellanza.

giovedì 14 aprile 2016

Tutto confermato: torna l'anatocismo bancario!

Tutto confermato. Torna l'anatocismo bancario, pratica abrogata dalla legge di Stabilità del 2014.

Potranno raccontarci tante storie, come quella delle limitazioni, ma la realtà è ben diversa: prepariamoci a rivedere la capitalizzazione degli interessi, grazie al nuovo intervento normativo, previsto all'interno del  decreto legge “Salva Banche” approvato in via definitiva dal Senato.

Avevamo anticipato questa possibilità (vedi), ed abbiamo riscontrato la conferma, ossia che i rapporti bancari saranno caratterizzati dalla contabilizzazione degli interessi sugli interessi, e riguarderà certamente gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso.

Questo sistema, viene sostenuto dalle banche, sarà limitato in quanto il calcolo dell'anatocismo avrà cadenza annuale, e non trimestrale....ma tant'é è tornato, contraddicendo vecchie promesse.

giovedì 7 aprile 2016

Dal Portogallo alle Marche: la regola è che non ti puoi fidare delle regole


Fonte: Il Fatto quotidiano

Chi investe in obbligazioni bancarie farà bene ad archiviare concetti come la certezza del diritto e belle espressioni latine quali "pacta sunt servanda" o "par condicio creditorum" (i creditori vanno trattati alla pari). Cambiare le carte in tavola: questa è la nuova massima del diritto. Ecco così che il 29 dicembre 2015 la Banca del Portogallo decide di spostare cinque obbligazioni di una banca sana (Novo Banco) in una banca in condizioni prefallimentari (Banco Espirito Santo). Fra l'altro solo quelle, le altre no. A chi tocca, tocca. Il loro valore, prima vicino ai 100 euro, precipita intorno a 7. Insomma, una perdita quasi totale.

giovedì 24 marzo 2016

Torna l'anatocismo bancario?

In effetti, la domanda non appare scontata alla luce della recente discussione parlamentare che si è tenuta lo scorso 17 marzo, allorché la VI Commissione finanza della Camera dei deputati ha approvato un emendamento, mediante il quale viene apportata una importante modifica all'art. 120 del TUB. 

La Commissione, chiamata ad approvare le misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (c.d. decreto banche), attualmente in discussione in Parlamento per la sua conversione in legge ha pensato bene di introdurre l'art. 17 bis che prevede questa lieve modifica dell'art. 120 del TUB.

Art. 17-bis.

(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).

1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.»
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Ci sembra evidente il tentativo di reintrodurre l'anatocismo bancario, anche se speriamo di aver inteso erroneamente la modifica normativa, con pronta smentita attraverso questo blog.

Di seguito, il Bollettino ove trovate la norma appena richiamata.

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