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domenica 8 novembre 2015

"For You" - investimento invece che piano pensionistico: nullo il contratto di Monte dei Paschi

La vendita di presunti piani pensionistici denominati "For You", avvenuta nei primi anni 2000, da parte di istituti di credito appartenenti al Gruppo Banca Monte dei Paschi è salita alle cronache degli ultimi anni a seguito dei ripetuti interventi con i quali i giudici hanno dichiarato la nullità di queste operazioni.

Ed anche la recente sentenza n. 15559/2015 della Cassazione ha ad oggetto questo particolare tipo di investimento finanziario, presentato dalla banca come "piano pensionistico integrativo dai profilo di rischio molto basso".

E la Cassazione, chiamata ancora una volta ad analizzare questo particolare tipo di contratto, ha ritenuto non valido questo rapporto finanziario, che non può essere qualificato come un piano previdenziale, ma come un vero investimento con trasferimento dell'alea di rischio verso il cliente/risparmiatore.

E la Corte di Cassazione osserva che in questa tipologia di investimento, si ravvisa un esclusivo trasferimento del rischio verso il consumatore, senza che tale circostanza sia resa nota dalla banca, la quale addirittura si prende quale garanzia i titoli del cliente, e dalle ulteriori garanzie inserite nel contratto.

E la banca avrebbe dovuto chiarire al cliente la natura e la tipologia di questa operazione, solo all'apparenza con finalità previdenziale, mentre in realtà altro non è che un investimento finanziario.

Per tale ragione, la Cassazione arriva a decidere che il ricorso di Monte dei Paschi debba essere rigettato perchè questo tipo di contratto "non integra, ai fini del secondo comma dell'art. 1322 cod. civ., un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i princpi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni del cliente da parte degli operatori professionali, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all'investitore destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi".


Qui il testo della sentenza della Corte di Cassazione.   

sabato 31 ottobre 2015

Unicredit condannata a non applicare più l’anatocismo!

Questa domenica vi proponiamo la recente ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione VI civile, con la quale il giudice, dott. Antonio S. Stefani, ha ordinato ad Unicredit di non applicare più l’anatocismo ai rapporti di conto corrente con i propri clienti.

Il provvedimento è importante perché rappresenta un nuovo esempio dell’orientamento assunto dal Tribunale di Milano, il quale ha deciso di dare pieno ed immediata applicazione al divieto di anatocismo introdotto dal Governo dal 1° gennaio 2014.

Il Giudice ha ordinato alla banca di avvertire i singoli correntisti della decisione assunta con l’ordinanza, vietando l’applicazione dell’anatocismo bancario per i saldi negativi.

L’aspetto grottesco dell’intera vicenda è che Unicredit sta avvisando i propri clienti di aver proposto reclamo contro l’ordinanza e che la prossima riforma del cicr dovrebbe introdurre le nuove norme in merito all'applicazione dell’anatocismo bancario “si evidenzia, inoltre, che, nella materia della produzione degli interessi, sia attivi che passivi, la Banca si adeguerà scrupolosamente alle disposizioni che il Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio (CICR) emanerà, in applicazione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93), per stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria”.

Insomma, come ignorare la realtà……..

Qui, l’Ordinanza del Tribunale di Milano

martedì 20 ottobre 2015

Quei fondi italiani gestiti all'estero: se li avete, il consiglio è liberarsene

Fonte:
Il Fatto Quotidiano
27 luglio 2015
Un monito che ricorda le grida manzoniane. Gli intenti della comunicazione Consob n. 55927 del 10-7-2015 sono lodevoli, ma si può scommettere che non cambierà nulla.

Tutto parte da una grave anomalia: il 70% dei fondi comuni sbolognati in Italia a italiani da società italiane sono prodotti la cui gestione e soprattutto regolamentazione è oltre confine. Senza nessuno sciovinismo, vien da chiedersi perché tanti fondi siano domiciliati all'estero e per questo detti estero-vestiti o round-trip. Infatti le loro società di gestione, lussemburghesi o irlandesi, sono spesso possedute o controllate da società italiane.

sabato 10 ottobre 2015

Tribunale di Milano: la banca non può più applicare l'anatocismo bancario dal 1° gennaio 2014

Questa domenica vi proponiamo la recente Ordinanza del 29 luglio 2015, con la quale il Tribunale di Milano, ribadendo un proprio orientamento formatosi negli ultimi mesi, ha negato la possibilità da parte della banca di poter continuare ad applicare la capitalizzazione degli interessi (anatocismo bancario) nei rapporti con i propri correntisti.

Abbiamo già trattato l'argomento di recente, evidenziando che a seguito dell'intervento del Legislatore, con la modifica dell'art. 120 TUB, si è creata un particolare contrasto tra l'interpretazione della norma fornita dai giudici, e quella offerta di recente dalla Banca d'Italia, la cui volontà è quella di ripristinare l'anatocismo (vedi).

Il Tribunale di Milano, già con due ordinanze del 23 marzo e 3 aprile 2015, ribadite dal provvedimento che potete leggere di seguito, ha preso una posizione netta sull'argomento, proprio analizzando l'art. 120 del TUB.

I giudici milanesi hanno evidenziato che la modifica dell'articolo appena richiamato, la quale introduce il divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° gennaio 2014, sarebbe norma immediatamente valida e vincolante nei rapporti tra banca e correntista, senza la necessità di alcuna norma applicativa (nello specifico intervento del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio) che alla data odierna non è ancora intervenuto.

In termini più semplici, il Tribunale di Milano afferma che l'art. 120, comma 2 del TUB è immediatamente valido e vincolante nella parte in cui stabilisce che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

Con l'Ordinanza del 29 luglio 2015, riprendendo le conclusioni già raggiunte in precedenza dallo stesso giudice, il Tribunale di Milano osserva che "la modifica dell'art. 120, II comma Tub introdotta con l'art. 1, comma 629 l. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi", in collegamento col successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale.

Questa interpretazione corrisponde anche alla volontà del Legislatore, come si evince dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale si afferma che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo e come si deduce dalla mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva ripristinato l'anatocismo bancario.

La norma in esame è d'immediata applicazione, senza necessità di attendere l'intervento del CICR, considerato che la norma ha demandato al CICR il compito d'individuare le modalità ed i criteri per la contabilizzazione degli interessi che maturano nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di produzione d'interessi ulteriori su quelli contabilizzati periodicamente, sancito dalla lettera b della norma.".

E quindi, il Tribunale di Milano ritiene che, trovando applicazione diretta ed immediata la novità normativa di cui all'art. 120 TUB e non avendola seguita la banca a partire dal 1° gennaio 2014, l'istituto di credito ha violato il generale dovere di correttezza e diligenza nei rapporti con il cliente/consumatore sancito, peraltro, dall'art. 2 della Costituzione.

Qui l'Ordinanza del 29 luglio 2015 pronunciata dal Tribunale di Milano. 

mercoledì 23 settembre 2015

Popolare di Vicenza: avviata l'indagine verso i vertici della banca


E' iniziata, con le perquisizioni eseguite ieri, l'indagine da parte di alcune procure della repubblica nei confronti di Banca Popolare di Vicenza, al fine di verificare la regolarità della gestione amministrativa degli ultimi anni.


La crisi di Popolare di Vicenza parte da lontano, ed è conseguente ad alcune scelte aziendali adottate dal Consiglio di amministrazione negli ultimi anni, risultate quanto meno infelici.

A seguito di vari esposti depositati presso le procure italiane da parte di investitori della banca, la Procura della Repubblica di Vicenza  ha dato avvio all'indagine verso i vertici di PopVi, ipotizzando i reati di aggiotaggio e ostacolo alle funzioni dell'autorità di vigilanza.

Alle perquisizioni effettuate ieri dovrebbero seguire ulteriori indagini ed approfondimenti nei prossimi mesi, al fine di accertare l'eventuale rilevanza penale delle condotte tenute dai principali esponenti della banca, passati e presenti.

Cosa può fare il risparmiatore che ha acquistato titoli PopVi, rimanendo "impelagato" nella vicenda che riguarda il gruppo bancario veneto?

Non possiamo che ribadire i suggerimenti già forniti alcuni mesi addietro (vedi), e seguire l'evoluzione dell'indagine penale avviata verso la banca.

martedì 22 settembre 2015

Anatocismo: no alla modifica dell’art. 120 TUB proposta da Bankitalia

Consumatore Informato non può che esprimere il proprio pieno dissenso alla proposta di modifica dell'art. 120 TUB avanzata da Banca d'Italia attraverso il documento dello scorso 25 agosto, messo a disposizione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (Cicr) e che, di fatto, rappresenta un nuovo aiuto alle banche, reintroducendo di fatto questa pratica cancellata con l'ultimo intervento legislativo (vedasi l. n. 147/2013).
  1. Anatocismo bancario - non si possono più capitalizzare gli interessi con la legge n. 147/2013
L’anatocismo bancario è una pratica seguita nei decenni dalle banche, le quali hanno capitalizzato gli interessi periodicamente maturati nei rapporti bancari con i clienti (specialmente quelli a proprio favore), arrivando a calcolare gli interessi non solo sul capitale, ma anche sugli interessi formatesi nel periodo precedente.

Accadeva, ed accade tuttora, che la posizione debitoria del cliente aumenta come semplice conseguenza della trasformazione degli interessi passivi in capitale sul quale la banca calcolava gli interessi nel periodo successivo (capitalizzazione degli interessi debitori).

Di conseguenza, il debito del correntista (o mutuatario) aumenta senza che vi sia alcuna operazione bancaria, ma solo come conseguenza della pratica bancaria adottata, e contraria all'art. 1283 c.c. che stabilisce che gli interessi possono produrre nuovi interessi solo a seguito della domanda giudiziale avanzata dal creditore, o per una convenzione (accordo) successivo alla loro maturazione.

I ripetuti interventi dei giudici, in primo luogo la Corte di Cassazione (vedasi, tra le tante, Cass. 20172/13), hanno ripetutamente ribadito la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi bancari, proprio perché contraria al citato art. 1283 c.c..

Alla fine, anche il nostro Governo si è dovuto rendere conto che la pratica seguita dagli istituti bancari era contraria anche ai principi costituzionali, ed è intervenuto per prevederne la cancellazione.

Con la legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), il Governo Renzi ha disposto la modifica dell’articolo 120 del Tub, introducendo il divieto assoluto dell'anatocismo bancario (vedi).

La norma, però, ha demandato al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (Cicr) di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, con norma di disciplina da rendere attuativa in tutti i rapporti bancari.
  1. La novità introdotta con la legge finanziaria è immediatamente applicabile? si, secondo il Tribunale di Milano
L'aspetto paradossale della vicenda è che da fine 2013 sino alla data odierna, non vi è stata ancora una definitiva stabilizzazione normativa dell'art. 120 TUB, non essendo ancora intervenuto il Cicr.
Nel frattempo, le banche hanno continuato ad applicare l'anatocismo, affermando che si sarebbero adeguate al nuovo quadro normativo solo in seguito all'attuazione delle norme avvenuta con il Cicr, secondo la delega ricevuta dall'esecutivo.
Ma la novità normativa introdotta con la legge finanziaria per il 2014 può/deve trovare applicazione immediata, o dobbiamo attendere l'intervento del Comitato?
La giurisprudenza di merito, ed in particolare il Tribunale di Milano, sembrano aver colto nel segno rispetto al problema, fornendo una soluzione non solo condivisibile, ma rispettosa degli interessi dei correntisti.
I giudici, infatti, hanno chiarito che la modifica legislativa consiste in norma già completa e immediatamente applicabile, senza dover attendere alcun intervento da parte dell'organo legislativo di secondo grado.
Le banche, in altre parole, non possono più applicare l'anatocismo bancario nei rapporti con i propri clienti.
  1. Bankitalia vuole reintrodurre l'anatocismo bancario ignorando l'intervento legislativo!
E visto che siamo alle prese con una delle tante paradossali realtà italiane, la Banca d'Italia non poteva sottrarsi a tale vicenda, e con il recente documento di consultazione del 25 agosto ha voluto proporre le linee guida della normazione del Cicr, cercando di riproporre l'anatocismo bancario.
A tal proposito, Banca d’Italia ha posto in consultazione il testo che vorrebbe proporre al Cicr, e che potete leggere di seguito, con il quale attuare le modifiche dell'art. 120 comma 2 del Testo Unico Bancario.
La proposta di Bankitalia è la seguente:
  • viene riproprosto l'anatocismo, in quanto gli interessi, attivi e passivi, sono oggetto di conteggio con la medesima periodicità annuale;
  • il conteggio avviene, di conseguenza, ogni 31 dicembre di ciascun anno;
  • tutti gli interessi maturati nel periodo devono essere oggetto di contabilizzazione separata rispetto al capitale, al fine di evitare qualsivoglia influenza del calcolo del capitale;
  • gli interessi, sia attivi sia passivi, sono esigibili decorso il sessantesimo giorno dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto;
  • Superato il termine di sessanta giorni, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito), con aumento del debito per conseguenza dell'aggiunta degli interessi passivi.
In altri termini, l'anatocismo bancario uscito dalla porta rischia di rientrare dalla finestra.
La consultazione di Banca d'Italia è aperta sino al prossimo 23 ottobre 2015, termine entro il quale possono essere proposte osservazioni, modifiche e critiche.

Qui, il provvedimento di Banca d'Italia.


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