Highlights Consumatore informato

Caricamento notizie in corso...

domenica 30 agosto 2015

La roulette delle obbligazioni in valuta estera. State attenti al tasso di cambio

Fonte:
Il Fatto Quotidiano
Il crollo di quello che gli economisti chiamano il saggio d'interesse, in pratica la redditività del denaro, ha disintegrato parecchie aspettative. Ma molti non vogliono rassegnarsi all'idea che i loro risparmi, sudati o ereditati, fruttino ora pochissimo; quasi niente, tolte imposte e costi vari. Si lasciano così lusingare da proposte presentate in maniera tendenziosa. Tipica l'insistenza del venditore di prodotti obbligazionari che dice: "Con la Borsa può ottenere molto di più", senza aggiungere "...oppure molto di meno".

Discorso analogo vale per il reddito fisso in valute estere, che attrae per gli alti tassi nominali offerti. Un titolo in lire turche o in rubli rende un 10% abbondante e uno della Nuova Zelanda pur sempre più del 3% annuo, seppur lordo, rispetto allo 0,6% dei Btp a cinque anni.

martedì 18 agosto 2015

Popolare di Vicenza: modificate le regole dello statuto in vista di una nuova riduzione delle azioni?

Lo scorso 30 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione della Popolare di Vicenza ha approvato una serie di interventi finalizzati, secondo le intenzioni del board della banca veneta, a consentire la futura trasformazione della banca in una società per azioni, come previsto dalle norme del Testo Unico Bancario, e dalle circolari della Banca d'Italia (vedi).

Il Consiglio di Amministrazione di BPopVi ha adeguato le disposizioni normative in vista della trasformazione, ma non si può negare il dubbio che tale intervento possa, di fatto, aprire la strada verso una nuova contrazione del valore delle azioni emesse dalla banca vicentina (sul punto, si veda qui).

Invitiamo i possessori di titoli Banca Popolare di Vicenza di rimanere in constante aggiornamento rispetto all'evoluzione societaria dell'istituto di credito, e non esitare a contattare l'Associazione (info@consumatoreinformato.it) che sta predisponendo una azione comune volta a tutelare i piccoli azionisti.

Si invita, chi interessato, a contattarci per predisporre comuni iniziative e far sentire la voce dei piccoli consumatori.

lunedì 3 agosto 2015

Le paure sbagliate sul bail-in. Però delle banche è meglio diffidare

Fonte:
Il fattoquotidiano
13-07-2015
Molti risparmiatori sono preoccupati. Il Parlamento italiano ha infatti recepito una direttiva europea per cui dal 2016 sarà più facile che le crisi bancarie si ripercuotano anche su di loro. In realtà alcune preoccupazioni forse sono eccessive, mancando ancora i provvedimenti che fisseranno importanti aspetti e limiti. Circolano però voci del tipo: "i conti correnti non sono più garantiti", "hanno autorizzato prelievi forzosi sui conti", "i soldi in banca non sono più al sicuro" ecc.

Parecchi sedicenti esperti attizzano infatti i timori dei risparmiatori, per rifilargli immondizia finanziaria e previdenziale. Meglio quindi chiarire fin d'ora un paio di cose. Per cominciare sono previste varie soluzioni per evitare i salvataggi delle banche a carico dello Stato. 

sabato 25 luglio 2015

Azioni illiquide - PopVi, i titoli non quotati e le difese del consumatore

Il problema emerso lo scorso 11 aprile, all'esito dell'Assemblea degli azionisti di della Banca Popolare di Vicenza, non è del tutto nuovo e sta riguardando gli istituto di credito, in particolar modo le banche popolari, che hanno venduto ai propri clienti titoli illiquidi e non facilmente commerciabili sul mercato, in particolar modo alla luce della recente svalutazione.

Gli azionisti, in quella sede, hanno potuto apertamente contestare la riduzione del valore delle azioni, pari al 23%, aprendo seri dubbi sulla possibilità di poter recuperare il capitale investito in valori mobiliari privi di mercato.

a. Titoli illiquidi: cosa sono?
La categoria dei titoli illiquidi è divenuta molto famosa di recente, nel momento in cui alcuni istituti di credito hanno accusato la crisi, dovendo svalutare il valore delle azioni collocate presso il pubblico, in particolare i propri clienti.

Questi strumenti finanziari sono stati oggetto di molti interventi da parte della Consob, a seguito delle direttive comunitarie emanate in materia finanziaria, la quale ha previsto gli obblighi informativi che devono essere assolti dal venditore con Comunicazione n. 9019104 del marzo 2009, e che potete leggere di seguito.

L'Autorità ha definito i prodotti finanziari illiquidi quelli per i quali all'investitore siano posti ostacoli o limitazioni per la vendita, tali da rendere difficile lo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di mercato soddisfacenti per il risparmiatore.

In tale categoria rientrano, tra gli altri, i valori mobiliari non quotati, come le azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza (ma anche Carife e Banca Veneto), ossia titoli esclusi dalla quotazione della borsa e quindi, più difficilmente alienabili.

In termini più semplici, la illiquidità di questi valori mobiliari sorge dalla difficoltà alla vendita nel momento in cui l'acquirente intenda smobilizzare il proprio portafoglio, e tale aspetto emerge in modo più evidente laddove, come nel caso di PopVi, l'istituto di credito denunci una minore solidità patrimoniale, con conseguente difficoltà per i titolari di titoli della banca di poter trovare qualcuno interessato ad acquisire un prodotto rischioso.

Ecco perché, nel caso di vendita di questo tipo di titoli, come chiarito dalla Consob con la citata Comunicazione del 2009, la banca deve indicare in modo corretto e trasparente, le caratteristiche del titolo oggetto di vendita, proprio per colmare il gap informativo esistente tra l'intermediario e il cliente.

L'obbligo a carico della banca permane anche in seguito alla vendita di questo tipo di prodotti finanziari, e si estende anche nelle comunicazioni annuali successive, proprio al fine di consentire all'investitore di poter comprendere l'eventuale difficoltà di vendita dei titoli presenti nel proprio portafoglio.

La questione, invero, si allarga nel momento in cui l'acquisto di questi valori mobiliari è stato accoppiato all'accensione di un contratto di mutuo o un finanziamento, e quindi, il cliente viene "costretto" ad acquistare (vedi).

b. La vicenda Banca Popolare di Vicenza: - 23% del valore dei titoli e consumatori rimangono....al palo
La vicenda Vicenza, invero, trae fondamento dagli aumenti di capitale intervenuti negli ultimi anni, ove i clienti della banca sono stati invitati ad acquistare questo tipo di valore mobiliare, proprio sulla base della presunta solidità della banca veneta.

Il valore del titolo, arrivato fino ad 62,50 euro, verso aprile 2015 subisce un improvviso (ma non troppo) scossone, con il quale viene ridotto a 48 euro, con una improvvisa riduzione del 23% del valore nominale.

Gli acquirenti dei titoli PopVi si trovano, di fatto, in mano valori mobiliari già fortemente deprezzati, con il rischio di veder ulteriormente ridotto il prezzo reale e, quindi, azzerato l'investimento. 

La vicenda azioni illiquide, invero, non riguarda la sola Banca Popolare di Vicenza, ma molti altri soggetti emittenti, i quali hanno venduto prodotti finanziari non quotati, e quindi al di fuori delle regole Mifid che regolano i mercati.

c. Risparmiatori: che fare?

Per chi possiede questi titoli e, magari, ha già provato venderli sul mercato, consigliamo di inviare una lettera di reclamo alla banca, chiedendo spiegazioni in merito alle recenti vicende e, se del caso, avanzando una diffida verso l'intermediario perché provveda a restituire tutto il capitale.

Nel caso in cui la risposta fornita dalla banca non sia ritenuta soddisfacente, è possibile avviare una procedura di mediazione o un ricorso al garante bancario (Ombudsman).

Per maggiori informazioni, info@consumatoreinformato.it

Di seguito, la Comunicazione n. 9019104 del  2 marzo 2009.

lunedì 20 luglio 2015

Tribunale di Milano: vendita Lehman Brothers e violazione obblighi di condotta da parte della banca

Se l'ordine di borsa prevede uno specifico obbligo da parte della banca di informare il cliente in caso di rischio default del titolo, l'intermediario assume uno specifico obbligo contrattuale verso l'investitore. 

La violazione di tale obbligo contrattuale configura una responsabilità nei confronti della banca, la quale può essere condannata al risarcimento del danno verso il risparmiatore.

Questa è la conclusione raggiunta dal Tribunale di Milano, in una recente sentenza che potete leggere di seguito, ove il giudice è stato chiamato a valutare la responsabilità dell'intermediario bancario per non aver informato tempestivamente il cliente in merito al prossimo default dei titoli Lehman Brothers.

Il Tribunale di Milano, dando applicazione anche all'art. 21, comma 2 del Testo Unico della Finanza, ha riconosciuto un obbligo informativo continuo da parte della banca, la quale non deve limitarsi ad informare il cliente in merito ai rischi di investimento al momento dell'acquisto del titolo, ma deve fornire a quest'ultimo ogni ulteriore informazione anche in seguito, laddove vi siano significative variazioni di valore.

Nel caso affrontato dal giudice, il titolo obbligazionario aveva ricevuto valutazioni positive dalle agenzie di rating, ma vi erano molti dati economici e finanziari che avevano, sin dall'anno antecedente al fallimento della banca d'affari americana, denotato un progressivo peggioramento della situazione.

La banca avrebbe dovuto, adempiendo all'obbligo contrattuale indicato nell'ordine di investimento, avvertire il cliente del peggioramento dell'obbligazione, e l'omesso adempimento di tale obbligo legittima il risparmiatore ad ottenere il risarcimento del danno, pari quantomeno alla somma investita in Lehman Brothers.

Qui la sentenza. 

sabato 4 luglio 2015

Popolare Vicenza: da esempio virtuoso alla crisi delle azioni svalutate

Un nuovo caso di un istituto di credito in difficoltà finanziaria é quello che sta riguardando la Banca Popolare di Vicenza, ossia una realtà del nord est che negli ultimi tempi è salita alla cronaca causa una situazione contabile ed economica tutt'altro che florida.

Le azioni di Banca Popolare di Vicenza sempre più sotto pressione, con conseguente svalutazione di titoli divenuti, sia formalmente che di fatto, illiquidi.

Ormai la situazione appare consolidata e, dai rumors, fuori dal controllo di Popolare Vicenza, anche perché le recenti ispezioni svolte dalla Bce di  Francoforte, nonché l'indagine avviata da Consob sul prezzo  delle azioni e gli ordini di vendita dei clienti pare che abbiano accertato gravi anomali. Tale risultato pare confermato dalla recente dimissione dichiarata da Samuele Sorato, consigliere della Banca Popolare di Vicenza.

mercoledì 24 giugno 2015

Tribunale di Cuneo - Patti Chiari condannata per Lehman Brothers

Questa domenica torniamo ad affrontare la vicenda Lehman Brothers, proponendovi una nuova sentenza ove l'intermediario finanziario è stato riconosciuto colpevole per non aver valutato ed esposto al cliente il rischio collegato a questo tipo di investimento. Il Tribunale di Cuneo, con una sentenza del gennaio 2015 che potete leggere di seguito, ha riconosciuto la responsabilità della banca che ha venduto i titoli Lehman Brothers, Banca Regionale Europea.

Nel caso affrontato, però, il giudice piemontese ha altresì riconosciuto la presponsabilità solidale del consorzio Patti Chiari, per aver inserito nella propria lista "obbligazioni sicure" un titolo dimostratosi altamente rischioso.

Nella concreta fattispecie, come accertato dal giudice, l'ordine di investimento predisposto dalla BRE indicava chiaramente che "il titolo in ordine fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio - rendimento "pattichiari" emesso alla data dell'ordine. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una significativa variazione del livello di rischio".

I clienti della banca, per tale ragione, hanno citato in giudizio anche Patti Chiari, ritenendo anche il Consorzio responsabile per il danno subito a causa del default di Lehman.

Il Tribunale di Cuneo, accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dai clienti, ha considerato solidalmente responsabili sia la Banca che il Consorzio, per aver fornito all'investitore informazioni parziali e approssimative, fondando il proprio giudizio di solidità di Lehman sul solo rating della banca d'affari indicato dalle principali società di rating internazionale.

Il Giudice di Cuneo ritiene, invece, che Banca Regionale Europea avrebbe dovuto valutare la solidità dell'obbligazione proposta ai clienti utilizzando altri indici di rischio dai quali sarebbe risultato agevole accertare una scarsa affidabilità del titolo Lehman oggetto di negoziazione. 

E il Giudice piemontese individua, in particolare, le variazioni dell'indice di rischio rappresentato dal VaR (Value at Risk) che nel caso dei bond Lehman aveva ottenuto una significativa variazione già nel 2007 e, in modo più marcato, nell'anno 2008.

Da una analisi approfondita delle obbligazioni Lehman, il Tribunale di Cuneo ha accertato che il titolo in oggetto non presentava alcuna solidità e sicurezza tale da poter essere inserito nel listino Patti Chiari, come obbligazione a basso rischio.

Il Tribunale di Cuneo, inoltre, ha contestato alla Banca e a Patti Chiari di non disporre di indici di valutazione del rischio appropriati per valutare il reale livello di rischiosità dei titoli Lehman, e quindi fornire al cliente informazioni appropriate per una decisione consapevole.

Banca Regionale Europea viene condannata, quindi, in quanto responsabile per non aver informato il cliente sui rischi di investimento e per non aver valutato la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti.

I risparmiatori piemontesi, grazie alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, hanno ottenuto la restituzione dell'importo investito in bond Lehman brothers, e gli interessi legali non percepiti negli anni.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Cuneo.

Trasforma questo post