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giovedì 19 giugno 2014

POS. Aiuto alle banche in nome della legalità

Fonte
Il Fatto quotidiano
12 giugno 2014
C'é una furbizia cui ricorrono spesso le banche per ottenere dal governo ciò che gli conviene. Lo spacciano come utile per combattere l'evasione fiscale, onde tacitare ogni obiezione.  L'ultimo esempio è l'obbligo (o il non obbligo, come vedremo) del cosiddetto Pos per negozi, artigiani ecc. ma pure tutti i professionisti. 

Dove l'abbreviazione Pos, a rigore point of sale, si riferisce alla macchinetta che permette di ricevere pagamenti tramite carte bancomat, di credito ecc. 

Partendo da un decreto legge del 2012 si arriva col DM 24-1-2014 all'imposizione, almeno nell'interpretazione iniziale prevalente, di dotarsi di tale congegno entro fine giugno. 

domenica 18 maggio 2014

Usura bancaria: il tasso di mora non deve essere sommato a quello convenzionale

L'usura bancaria è uno degli argomenti più trattati in siti web e blog tra consumatori ed esperti del settore, dove è possibile trovare ogni forma di interpretazione delle norme in materia di calcolo del tasso usurario.

La sentenza n. 350 della Corte di Cassazione ha avviato un lungo dibattito in merito al calcolo degli interessi effettivamente applicati dalla banca al cliente per il mutuo, applicando in modo puntuale e completo l'art. 644 c.p., il quale statuisce che ai fini dell'usura bancaria devono essere considerati tutti i costi e gli oneri pattuiti e promessi dall'intermediario bancario al cliente per il finanziamento concesso.

In buona sostanza, nel calcolo del tasso di interesse effettivo applicato dalla banca al mutuatario devono essere ricompresi anche gli interessi di mora, i quali rientrano nel calcolo usura secondo i parametri stabiliti con la legge n. 108/1996 (vedasi Tribunale di Rovereto).

Questa tesi non è stata seguita da molti tribunali, ed anzi occorre richiamare alcune recenti sentenze con le quali è stato sostenuto che i tassi moratori non vanno sommati a quelli corrispettivi, in quanto all'esito di tale somma verrebbe creato un "tasso creativo" (e virtuale) che non rientrerebbe nei parametri previsti dalla legge antiusura.

Tale principio è stato sostenuto, di recente, dal Tribunale di Verona, il quale ha risolto la controversia inerente un mutuo stipulato tra un cliente ed una banca, negando l'esistenza di interessi oltre soglia usura.

Il Tribunale di Verona ha fatto proprio un orientamento, formatosi tra i tribunali di Torino e Napoli, secondo il quale devono entrare nel calcolo dell'indicatore sintetico di costo del mutuo solo i costi effettivi addebitati al cliente per il denaro prestato dalla banca.

sabato 10 maggio 2014

Forex. Il pericoloso casinò dei tassi di cambio

Fonte: Il Fatto quotidiano
2 aprile 2014
Questa volta non è una trappola architettata dalle banche o dai venditori porta a porta. L'insidia è on line ed è la possibilità di operare, ma è meglio dire di speculare tramite computer o smartphone sul mercato delle valute, il cosiddetto Forex. 
Un'attività che rientra a pieno titolo nel trading on line ed è, a ben vedere, più simile al poker on line che agli investimenti. Diverse piattaforme - si chiamano così tali servizi su Internet - permettono infatti di cambiare una divisa in un'altra. Nel caso più semplice per esempio di comprare 138.000 dollari vendendo 100.000 euro. 

lunedì 21 aprile 2014

La Cassazione “riapre” la partita del diritto di ripensamento per gli investimenti fuori sede

La sentenza n. 7776/2014 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione lo scorso 3 aprile 2014 potrebbe riaprire il forte contrasto creatosi tra banca e cliente per gli acquisti di strumenti finanziari avvenuti fuori dai locali dell’istituto di credito. 

La Cassazione pare voler tutelare i risparmiatori, prevedendo la possibilità per questi ultimi di poter contestare alla banca la violazione delle norme in materia di diritto di ripensamento per tutti gli investimenti effettuati prima del 1° settembre 2013.

a.- Il diritto di ripensamento per l’acquisto di titoli finanziari
La questione affrontata dalla Cassazione riguarda una particolare modalità di acquisto dei prodotti finanziari: l’acquisto fuori dai locali commerciali, come ad esempio nel caso del promotore finanziario che si presenta presso l'abitazione del cliente, offrendogli prodotti finanziari della propria banca. 

L’art. art. 30 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) stabilisce " L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede". 

L’art. 30 comma 7 dispone che l'omessa indicazione del diritto di recesso nel contratto di borsa sottoscritto dall'investitore comporta la nullità dell'operazione di investimento" L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente" (vedi).

b.- Quando si applica il diritto di ripensamento? le Sezioni Unite chiamate a ricomporre il contrasto giurisprudenziale
Negli ultimi anni si era sviluppato un contrasto in merito alI’ambito di applicazione della norma appena richiamata, in quanto si erano formati due diversi orientamenti.

- Orientamento restrittivo: l'art. 30 TUF si applica solo al servizio di collocamento di strumenti finanziari
Un primo orientamento - maggioritario nella giurisprudenza di merito e seguito da una parte della Cassazione - ha sostenuto che la disciplina prevista ex art. 30 del TUF è circoscritta per i soli contratti di collocamento o di gestione di portafogli individuale, ove esiste uno specifico rapporto tra cliente e soggetto offerente (Cass. n. 2065/2012). 


In termini più semplici, la disciplina di cui all'art. 30 del TUF troverebbe applicazione solo in ipotesi marginali, ove l'intermediario finanziario offra uno specifico servizio finanziario in favore dell'investitore.

- Orientamento estensivo: il diritto di recesso dal contratto si applica per ogni servizio di investimento finanziario previsto ex art. 1, comma 5 del TUF
Un diverso orientamento ha, al contrario, sostenuto l'applicazione estensiva dell'art. 30 del TUF e quindi la previsione del diritto di recesso per ogni servizio di intermediazione finanziaria offerta in favore del piccolo investitore. 

Coloro che hanno seguito tale orientamento, hanno richiamato anche l'art. 36  del Reg. Conosb 11522/98, il quale prevedeva che: “Nell’ attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall’art. 30 del Testo Unico, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di: la facoltà prevista dall’art. 30, comma 6, del Testo Unico;". Tale norma è rimasta pressoché invariata anche con il nuovo Regolamento Consob n. 17690/2007. 

Il diritto di ripensamento, quindi, non riguarderebbe il solo servizio di collocamento, ma tutte le attività di intermediazione finanziaria realizzate dalla banca fuori dai locali commerciali. In tutti questi casi, l'intermediario deve rendere noto al cliente dell'esistenza del diritto di ripensamento (jus poenitendi) e l'ordine di borsa deve rimanere sospeso per i 7 giorni successivi, in attesa di un eventuale disdetta da parte dell'investitore. Il contrasto veniva devoluto alle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a chiarire quando la norma dovesse trovare applicazione (vedi).

c.- La Cassazione si esprime in favore del consumatore/investitore
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse lo scorso mese di luglio 2013, con sentenza n. 13095, facendo proprio l’orientamento estensivo sopra richiamato, e quindi sostenendo che il diritto di ripensamento ex art. 30 TUF debba trovare applicazione per ogni ordine di investimento disposto fuori dai locali dell’intermediario finanziario (vedi).

d.- Il Governo si esprime in favore delle banche
L’effetto innovativo, e negativo per il sistema bancario, ha suggerito un intervento legislativo “correttivo” da parte del Governo, il quale ha ben pensato di annullare ogni effetto della sentenza n. 1305/2013, prevedendo, all’art. 56 quater, che l’obbligo di informativa del diritto di ripensamento trovi applicazione solo a partire dal 1° settembre 2013 “Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)”. 

Era evidente che la finalità di tale norma era quella di “bloccare” ogni effetto retroattivo della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione, e, attraverso una norma di interpretazione autentica, evitare l’aumento del contenzioso civile su tale punto (vedi).

e.- La Cassazione “riabilita” il diritto di ripensamento anche per i casi anteriori al 1° settembre 2013?
La partita sembrava chiusa con l’intervento del Governo, salvo interventi della Consulta, e quindi pacifico che non vi sarebbe stato ulteriore conflitto giurisprudenziale sul punto, in particolar modo per tutte le vicende anteriori al 1° settembre 2013. 

Ed invece la recente sentenza della Corte di Cassazione, che potete leggere di seguito, ha riaperto la problematica, negando qualsiasi valore retroattivo alla norma introdotta con il Decreto del Fare. La Cassazione Civile, Terza Sezione Civile si è pronunciata con sentenza n. 7776/2014, affermando che il citato art. 56-quater del d. l. 21 giugno 2013, n. 69 (decreto del fare), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, non sarebbe norma di interpretazione autentica, e perciò non sanerebbe alcuna nullità dei contratti di negoziazione di strumenti finanziari sottoscritti fuori dai locali commerciali prima del settembre 2013, e privi dell’avviso del recesso accordato all’investitore. 

La Corte spiega, a tal proposito, che “il presupposto che legittima l’intervento del legislatore attraverso una norma di interpretazione autentica è la situazione di incertezza che il legislatore intende eliminare. Nel nostro ordinamento questa situazione di incertezza non solo non esisteva, ma anzi era stata esclusa proprio dall’intervento delle Sezioni Unite, cui l’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario attribuisce il compito di rimuoverle, le incertezze e non crearle. Né, ovviamente, potrebbe spacciarsi per “incertezza del diritto” l’eventuale malumore ingenerato da una decisione della Corte di cassazione confliggente con (pur legittimi) interessi od aspettative privati. Dunque l’art. 56 quater d.l. 69/2013 non può ritenersi una norma interpretativa perché dell’interpretazione autentica mancava il primo e principale presupposto, ovvero la possibilità di letture contrastanti”. Dalla lettura della sentenza, di cui questa Associazione ne condivide integralmente l’iter argomentativo con il quale la Cassazione è giunta a negare il valore di norma di interpretazione autentica, i giudici di legittimità hanno analizzato anche tutto il percorso parlamentare con il quale si è giunti all'approvazione della norma sopra richiamata. 

Nella sentenza viene evidenziato, in particolare, che nemmeno dalla discussione parlamentare sia mai emerso alcun contrasto che la norma era tesa a superare, o alcuna finalità interpretativa volta a superare l’incertezza di diritto creatasi.

giovedì 20 febbraio 2014

Usura & mutuo: anche a Rovereto viene condannata la banca

Un nuovo intervento giurisprudenziale conferma la teoria dell'usura bancaria nei mutui, dimostrando che le banche hanno applicato condizioni contrattuali capestro nei confronti dei clienti, traendo ingiusti vantaggi.

Il Tribunale di Rovereto, con provvedimento dello scorso 30 dicembre 2013, ha accertato la natura usuraria dei contratti di mutuo sottoscritti dal cliente con la Cassa Rurale di Brentonico, riconoscendo la violazione della legge usura (l. 108/1996).

Nel caso di specie, un cliente della banca non era riuscito a versare tutte le rate del mutuo, tant'è che l'istituto di credito aveva deciso di applicare il tasso di mora, intimando il mutuatario a versare gli importi delle rate rimaste insolute.

In seguito,Cassa Rurale aveva convenuto in giudizio il mutuatario al fine di chiedere il pagamento del capitale dato a prestito, maggiorato degli interessi convenzionali e quelli di mora, maturati in seguito al ritardo nel versamento delle varie rate.

Il cliente si era opposto alla richiesta giudiziale avanzata dalla banca, eccependo la nullità della clausola contrattuale inerente gli interessi convenzionali e di mora, in quanto contraria al limite usura stabilito con la legge n. 108/1996.

Il cliente aveva evidenziato, in particolare, che da un controllo dei contratti di mutuo risultava che il tasso di interesse convenzionale applicato dalla banca nei contratti di mutuo, maggiorato con quello di mora, aveva superato il limite usura stabilito periodicamente dal Ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia.

Il Tribunale di Rovereto ha accolto l'eccezione sollevata dal risparmiatore, evidenziando che "in ordine agli interessi applicati dalla Banca sussista effettivamente un dubbio non prontamente risolvibile: in realtà, dai conteggi effettuati dall'opponente il tasso soglia - considerando solo interessi convenzionali e moratori - parrebbe senz'altro essere stato sforato nel secondo contratto, mentre nel primo contratto parrebbe essersi rimasti sotto la soglia, salva l'ulteriore valutazione di tutti gli altri importi - diversi da imposte e tasse - incamerati dalla Banca in relazione del mutuo".

Il Giudice trentino, applicando l'orientamento dettato dalla Cassazione con la sentenza n. 350/2013, ha ritenuto che parte della pretesa avanzata dalla banca, quella relativa agli interessi, non sia fondata e quindi meritevole di accoglimento, ritenendo possibile la violazione della normativa usura da parte della Cassa Rurale di Brentonico.

Anche in seguito a questa sentenza vi consigliamo di operare un controllo del vostro mutuo, al fine di verificare una eventuale violazione della normativa usura da parte della banca.

Per maggiori informazioni, usura@consumatoreinformato.it.

Qui il provvedimento del Tribunale di Rovereto.

Dividendi. La tosatura silenziosa dell'azionista

Fonte:
 Il fatto quotidiano
8 gennaio 2014
Prof. Beppe Scienza.
Con l'inizio del 2014 sono dieci anni esatti dalla soppressione del credito d'imposta sui dividendi. Un istituto di equità fiscale che si sono ben guardati dal ripristinare i governi da allora succedutisi, di destra, sinistra o più o meno di larghe intese. 
Il principio a monte di tale opzione è semplice: permettere al piccolo azionista di essere tassato sugli utili distribuiti dalla società in base al suo reddito. E in particolare di meno, se questo è basso.
Il che è del tutto coerente col criterio di progressività tributaria enunciato nell'art. 53 della Costituzione

mercoledì 29 gennaio 2014

Obbligazioni. È tutta una questione di taglio

 Nell’ ambito degli investimenti circola un luogo comune, messo in giro ad arte,ossia che con i grossi capitali si avrebbe accesso a soluzioni migliori.
La cosa non è quasi mai vera.

I fondi hedge, che richiedono un minimo di 500 mila euro, sono stati campioni nel far perdere barche di soldi. Non parliamo poi dei cosiddetti family office, specializzati nel blandire e adulare facoltosi eredi incompetenti, cui vengono appioppati prodotti molto spesso peggiori di quelli piazzati dalle banche.

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