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sabato 6 febbraio 2016

Banca Sella - illegittimo l'anatocismo applicato dal 2014 ai clienti

Ancora una volta torniamo a trattare uno degli argomenti più "caldi" oggetto degli ultimi interventi della giurisprudenza di merito nei rapporti tra banca e clienti, ossia la legittimità nell'applicazione della capitalizzazione periodica (anatocismo bancario) dal 2014 ad oggi da parte di un istituto bancario.

Il Tribunale di Biella, chiamato a rispondere ad un reclamo sollevato da Banca Sella avverso l'azione inbitoria ex art. 140 Codice del Consumo proposta da un'associazione dei consumatori, ha confermato la illegittimità dell'applicazione della clausola anatocistica applicata dalla banca ai rapporti bancari dal 1* gennaio 2014.

Abbiamo già trattato l'argomento in più circostanze (vedi, in particolare, qui), evidenziando il carattere innovativo introdotto con la legge finanziaria per il 2013, la quale ha mandato in archivio l'anatocismo dal 1° gennaio 2014.

A fronte di questa chiara novità introdotta dal legislatore, molte banche hanno ritenuto di non dover dare seguito alla norma ed hanno continuato ad applicare la clausola anatocistica ai rapporti con i propri clienti.

A fronte di tale condotta, alcune associazioni dei consumatori hanno iniziato a rivolgersi ai tribunali chiedendo l'inibitoria della clausola anatocistica, in quanto illegittima.

E i tribunali hanno, non sempre, dato torto alle banche, accogliendo la domanda delle associazioni dei consumatori, e ordinando alle banche di interrompere l'applicazione dell'anatocismo.

Ciò è avvenuto anche nel caso affrontato dal Tribunale di Biella, ove Banca Sella è stata oggetto di inibitoria ex art. 140 Codice del Consumo, con obbligo di  interrompere l'applicazione della condizione contrattuale anatocistica ai contratti bancari accesi con i propri clienti.

Banca Sella ha deciso, però, di proporre reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Biella, contestando la legittimazione dell'associazione alla domanda di inibitoria della clausola contrattuale, nonché sostenendo la correttezza dell'applicazione della clausola anatocistica ai rapporti di conto corrente.  

Il Tribunale di Biella ha, in primo luogo, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione dell'associazione dei consumatori, premettendo che l'art. 139 del Codice del Consumo dispone che le associazioni rientranti all'art. 137 sono legittimate ad agire per ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del professionista che violi interessi collettivi (nel caso di specie, quelli dei correntisti di Banca Sella).

E tale legittimazione sorge in favore dell'associazione in ipotesi di pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista verso i consumatori, violando il dovere di buona fede contrattuale ex art. 2 del Codice del Consumo.

Accertata la legittimazione attiva, il Tribunale di Biella valuta la contrarietà rispetto all'art. 120 TUB, così come modificato all' art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2013 n. 14, della condotta tenuta da Banca Sella, che a fronte della cancellazione dell'anatocismo bancario ha continuato ad applicare la capitalizzazione periodica degli interessi ai correntisti.

Il Tribunale, dopo aver ritenuto non sussistere i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiarisce che l'intervento normativo non ha vietato la capitalizzazione degli interessi semplici, ma ha semplicemente vietato la produzione di ulteriori interessi su quelli già capitalizzati, ossia la produzione di interessi composti o interessi su interessi.

La norma introdotta con la Legge Finanziaria viene considerata di immediata applicazione, senza la necessità di specificazione da parte del CICR, in quanto il divieto di applicazione dell'anatocismo deriva direttamente dalla norma primaria.

Il Tribunale di Biella giunge a tale soluzione, respingendo il reclamo avanzato da Banca Sella, anche richiamando il CICR "Tale soluzione appare poi in linea anche con quanto indicato nella proposta di delibera CICR, citata dalla reclamata, ancora in corso di consultazione fino al 23.102015, nella cui premessa si dà atto che "l'intenzione del legislatore, quale emerge dai lavori parlamentari, era quella di stabilire la improduttività degli interessi composti, onde mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza ma costantemente tollerato dal legislatore, Questo proposito, tuttavia, sconta alcune difficoltà riscostruttive originate dal tenore letterale della norma; si è resa, pertanto un'opera di interpretazione finalizzata a far riemergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava. Nella proposta di delibera, inoltre, si è inteso delinerare soluzioni che consentissero di evitare che l'intervento legislativo, finalizzato ad assicurare un regime di maggior favore per la clientela, potesse avere ricadute negative per la stessa"".

Sulla base di questa valutazione, il Tribunale di Biella ha ritenuto illegittimo il comportamento di Banca Biella, respingendo il reclamo e confermando il provvedimento inibitorio.
  
Qui la decisione dl Tribunale.      

sabato 30 gennaio 2016

Nuove tutele per chi chiede un mutuo

Le nuove regole in materia di mutui, introdotte con la direttiva 2014/17/UE, e oggetto di attuazione in ambito nazionale, dovrebbe incrementare le tutele per coloro che vorranno accedere al mercato dei finanziamenti bancari nei prossimi mesi.

Le nuove regole per la tutela dei sottoscrittori di mutui,  infatti, entreranno in vigore nelle prossime settimane e prevedono nuovo regole ed obblighi per l'intermediario.

Vediamo quali.

(1) Il funzionario della banca obbligato a fornire maggiori informazioni

La norma comunitaria, che potete trovare di seguito, introduce nuovi canoni di condotta a carico dei finanziatori e gli intermediari del credito che propongano/sollecitino la sottoscrizione di mutui e finanziamenti verso i consumatori.

Le banche dovranno garantire maggiore diligenza, correttezza e trasparenza verso il potenziale cliente, garantendo una informazione più puntuale, semplice e chiara.

(2) Annunci pubblicitari - nuove regole

Una delle novità più interessanti dovrebbe riguardare anche gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto l'offerta di questi prodotti bancari. La norma comunitaria ha disposto nuove e più precise regole in merito al messaggio pubblicitario, che dovrà essere più chiaro, corretto e non ingannevole.

Nel caso in cui il messaggio pubblicitario contenga informazioni inerenti il tasso di interesse o altri dati relativi al credito, le onformazioni dovranno essere rese disponibili al consumatore in modo chiaro e preciso, non inducendolo in false aspettative.

(3) Il prospetto Informativo Standardizzato (PIES)


La direttiva "mortagage credit" propone una ulteriore ed intressante novità  impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) che devono essere messe a disposizione del potenziale acquirente prima della conclusione.

Il prospetto deve contenere:
- istituto di credito che eroga il mutuo;
- descrizione del tipo di finanziamento;
- Tasso nominale d'interesse e Tasso annuo effettivo globale (TAEG);
- Importo del mutuo richiesto;
- Durata - numero/importo delle rate e frequenza dei pagamenti;
- Spese di apertura del mutuo - spese accessorie;
- Condizioni per l'estinzione anticipata

(4) Divieto di abbinamento con altri prodotti bancari
Viene introdotto il divieto di abbinare al contratto di mutuo altri prodotti o servizi offerti dalla banca, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

Qui di seguito, la direttiva 2014/17/UE.

giovedì 14 gennaio 2016

La truffa di For You ovvero tutti i rischi che corre il risparmiatore

Fonte
Il Fatto Quotidiano
Puzzava d'imbroglio e la Cassazione l'ha confermato. Parliamo del famigerato prodotto finanziario For You (o 4 You) della Banca 121 del Salento, comprata poi dal Monte dei Paschi di Siena. Una trappola micidiale per il malcapitato cliente: firmava per farsi prestare soldi, che doveva però restituire subito, per comprare due prodotti della banca. C'era poi una particolare furbizia aggiuntiva dietro a tale formula finanziaria, vanto del banchiere Vincenzo di Bustis, non per nulla apprezzato da Massimo D'Alema. Trattandosi di un contratto atipico, la banca scansava bellamente l'obbligo del prospetto informativo.

venerdì 1 gennaio 2016

Fonte: comunicato stampa 25 novembre 2015
Emanata una Comunicazione sulla prestazione dei servizi di investimento alla luce della nuova normativa in materia di salvataggi bancari

Gli intermediari dovranno esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e tenerne conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.

domenica 20 dicembre 2015

Bail in: l'audizione di Vegas (Consob) al Senato

Torniamo ad affrontare il tema del bail in (vedi), proponendovi la recente audizione del Presidente di Consob, Vegas, resa alla V° Commissione del Senato.

mercoledì 16 dicembre 2015

Obbligazioni di Banca Marche, Popolare Etruria, CariChieti e CariFerrara. Dopo il danno la beffa per chi ha visto azzerarsi tutto

Fonte
www.ilrisparmiotradito.it
Dopo il danno, anche la beffa. Chi pochi giorni fa ha visto azzerarsi le sue obbligazioni, può prendersela (anche) con la Banca d'Italia per il danno subito, ma il resto deve dire grazie all'informazione economica italiana. Avrà infatti sentito in televisione e letto sui giornali che "non è stato applicato il bail-in", tanto temuto, e che "i risparmiatori sono salvi". La prima affermazione è formalmente vera ma fuorviante, la seconda bellamente falsa.

domenica 6 dicembre 2015

Bond Cirio: a Genova la banca condannata per non aver avvertito il cliente dei rischi

La sentenza che potete leggere di seguito affronta, ancora una volta, uno dei fallimenti imprenditoriali più importanti degli ultimi anni, ossia Cirio, nel quale sono rimasti coinvolti molti risparmiatori che avevano investito i propri risparmi.

La Corte d'Appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, ha ribadito il principio secondo il quale la banca che non renda noto al cliente i rischi collegati all'investimento di un prodotto finanziario ad alto rischio, negoziato fuori dai mercati regolamentati, risponde per i danni subiti dall'investitore.

Il Giudice di secondo grado genovese, riprendendo i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, ha chiarito che la banca ha un dovere di informazione verso l'investitore/cliente con il quale deve rendere noto a quest'ultimo le caratteristiche ed i rischi di investimento collegati all'acquisto di questo tipo di prodotti finanziari, e valutare l'adeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo di rischio.

Nella concreta vicenda, è stato dimostrato che il dipendente della filiale ove è stato negoziato il titolo Cirio, il piccolo investitore non era stato reso edotto di tutti i rischi connessi all'acquisto di corporate bond, emessi fuori dai mercati regolamentati.

La banca, in conclusione, viene condannata dalla Corte d'Appello per la propria condotta contraria alle norme di settore, con vittoria del risparmiatore.

Qui la sentenza.

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