Highlights Consumatore informato

Caricamento notizie in corso...

sabato 1 novembre 2014

E' nullo il piano di ammortamento alla francese del mutuo se la clausola è generica

Il Tribunale di Isernia interviene nel dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in materia di legittimità del sistema di ammortamento alla francese che viene utilizzato dalle banche per i contratti di mutuo proposti ai clienti. 

Il “piano di ammortamento alla francese” (anche definito “a rata costante”) consiste, o così dovrebbe intendersi, come un piano ove viene stabilito che il cliente è tenuto al rimborso dell'importo ricevuto a prestito dall'istituto di credito con rate costanti nel tempo.  Tale ipotesi si realizza nell'ipotesi di mutuo a tasso fisso, ma si verifica anche per i mutui a tasso variabile, ove la banca prevede un piano di ammortamento (alla francese) ove il tasso di interesse viene calcolato al momento di stipula del contratto, stabilendo, per ciascuna rata, la parte della rata destinata al rimborso del capitale ( quota capitale) e quella destinata a versare gli interessi (quota interessi). 

La quota relativa agli interessi, però, tenderà periodicamente a variare, in base al tasso variabile, producendo i cambiamenti degli interessi dovuti dal cliente solo sul capitale residuo rimasto (ossia ridotto della quota capitale pagata dal cliente con le precedenti rate). In linea teorica, l'ammortamento alla francese non dovrebbe produrre alcun effetto di anatocismo occulto, in quanto, come sostiene parte della dottrina e della giurisprudenza, le rate comprendo sia il capitale che gli interessi e sono costanti, con una restituzione della quota capitale che cresce in modo progressivo e quella relativa agli interessi (calcolati sul capitale residuo) che, per contro, tende a diminuire, esaurendosi nella fase finale del piano di ammortamento. 

Il Tribunale di Isernia, nel caso sottoposto alla propria attenzione, non prende posizione sul punto, ma si sofferma su un altro aspetto fondamentale, ossia se vi sia stato tra le parti un apposito accordo in merito a tale modalità di ammortamento e se il cliente sia venuto a conoscenza degli effetti connessi al piano di ammortamento alla francese. 

E' chiaro, sul punto, il giudice "l’esame dell’adito Tribunale va incentrato anche sulla sussistenza di quest’ultima violazione non prima di aver dato risposta al quesito se parte attrice avrebbe potuto avere cognizione, mediante l’analisi del piano di ammortamento allegato alla parte letterale del contratto, del maggiore esborso cui sarebbe andata incontro. La risposta a tale quesito, esaminati gli atti di causa non può che essere negativa , in quanto il piano allegato agli atti è solo parzialmente sviluppato. Solo operando un confronto con ulteriori analisi di calcolo sarebbe stato possibile riscontrare i maggiori oneri sostenuti. Tale confronto, assente nella CTU, è reso possibile dall’analisi della CTP, che consente di cogliere i discostamenti, a parità di tasso applicato alle quote capitale, ora costante, ora crescente, della porzione di interessi effettivamente sostenuta quale costo del mutuo. Nell’accordo, per usare la parole della giurisprudenza beneventana richiamata, vero è che “le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate” e vero è che con la predisposizione del piano “non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo”, e soprattutto vero è che “la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali”, ma tale misura non è affatto percepibile da parte del mutuatario. Sussiste una certa indeterminatezza, che nell’immediato non è percepita, poiché il tasso indicato contrattualmente è di certo rispettato, e di certo è rispettato il piano di ammortamento. Ma l’applicazione del tasso così individuato ad un piano di ammortamento con quote di interesse decrescenti e di capitale crescente genera un maggiore esborso del costo complessivo del mutuo. E dunque, se il tasso di interesse “è” il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese, il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare.". 

L'elemento determinate, ai fini della valutazione operata dal Tribunale di Isernia, è la determinatezza della clausola relativa al calcolo degli interessi (piano di ammortamento alla francese), tale da rendere nulla la pattuizione che contrasti con l'art. 1284 c.c. e l'art. 117 TUB. 

Il Giudice è corretto sul punto, laddove afferma che "[...] di certo è possibile affermare che si è ingenerata una indeterminatezza e una incertezza circa uno degli elementi dell’accordo: se il contratto nella sua parte letterale richiama l’applicazione di un tasso, che poi sviluppato (rectius, applicato) nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore (e ciò è emerso nella CTP di parte attrice), si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario. Sussistendo dunque quella che possiamo definire incertezza o indeterminatezza del tasso sussiste una violazione dell’art. 1284 c.c., nonché dell’art. 117 TUB, commi 4 e 6, e di conseguenza, occorre procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole, ad applicazione del tasso di interesse legalmente determinato, per effetto del combinato disposto ex art. 1418, 1346, 1284 c.c.".

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Isernia

venerdì 31 ottobre 2014

Fondi comuni, 30 anni di flop: viva i Bot-people!

Fonte
Il Fatto quotidiano
30 luglio 2014
Anche quest'anno è uscita, in piena estate, l'Indagine sui fondi e sicav italiani (1984-2013). Una ponderosa pubblicazione dell'ufficio studi di Mediobanca che dal 1992 sviscera l'universo dei fondi comuni aperti e chiusi, fondi pensione ecc. e delle poche sicav (simili ai fondi) di diritto italiano. E pure quest'anno ne ha certificato il generale fallimento. La ricerca è frutto dell'iniziativa e dell'impegno di Fulvio Coltorti. 

Un economista indipendente? Nient'affatto, perché al contrario era dipendente del gruppo Mediobanca, per decenni responsabile dell'area studi. Ma era ed è onesto e competente, che è ciò che conta. Viceversa l'etichetta di indipendenza in Italia vale nell'ambito economico-finanziario meno che la denominazione di origine controllata (doc) per i vini, cioè nulla (ci furono vini doc avvelenati dal metanolo e ci sono grandi vini da 100 e passa euro la bottiglia senza la doc).

giovedì 9 ottobre 2014

Bene la Cassazione in favore dei clienti nei rapporti bancari

Siamo lieti di segnalarvi un nuovo intervento della Cassazione in favore dei consumatori, nei rapporti bancari. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014, ha stabilito il principio secondo il quale il singolo versamento eseguito dal cliente sul conto corrente, durante il rapporto bancario, ha normalmente funzione ripristinatoria della provvista, non determinando alcun spostamento patrimoniale nel rapporto tra banca e privato (spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens). 

In generale, afferma la Corte, lo schema contrattuale del contratto di conto corrente prevede continui spostamenti contabili tra le parti, senza però che a tali mutamenti segua un effettivo spostamento patrimoniale. E’ onere della banca che intenda sostenere la prescrizione delle singole annotazioni, quello di dimostrare che ad ogni operazione bancaria sia seguito uno spostamento del patrimonio tra le parti. 

Tale orientamento del giudice di legittimità risulta estremamente utile al fine di limitare la prescrizione dei rapporti bancari esistenti tra cliente e istituto di credito, consentendo al singolo soggetto di poter agire per la ripetizione degli interessi illegittimamente pagati anche per periodi superiori ai dieci anni. In secondo luogo, la Cassazione ha osservato che la Commissione di Massimo Scoperto ha funzione non dissimile da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati, e quindi anche per la CMS deve ritenersi applicabile il stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 24428/2010, e quindi anche per l’azione di ripetizione delle somme versate a titolo di tale commissione deve essere applicata la prescrizione non dai singoli versamenti, ma dalla data di chiusura del rapporto bancario.

venerdì 12 settembre 2014

Nuovo commissariamento di una banca

La Banca d’Italia interviene nel mondo bancario, formalizzando la crisi di un altro pezzo del credito cooperativo del nord est. Con decreto dello scorso 29 luglio, Bankitalia ha commissariato il Credito Trevigiano – Banca di Credito Cooperativo, disponendo lo scioglimento del consiglio di amministrazione e di tutti gli organi di controllo nominati qualche mese prima. 

L’intervento è stato reso necessario dal debito – pare superiore ai quaranta milioni – accumulato dal Credito Trevigiano nel solo anno 2013. Il grave dissesto finanziario accusato da questa piccola realtà del credito ha suggerito la Banca d’Italia ad intervenire, nominando un Commissario straordinario, nonché un Comitato di sorveglianza. 

Occorre osservare che non sempre il commissariamento di una banca rappresenta l’anticamera della sua chiusura, ed anzi può rappresentare una buona notizia per i risparmiatori, i piccoli azionisti ed i titolari di un conto corrente presso il Credito Trevigiano, così come accaduto di recente (vedi). Ricordiamo, a tal proposito, che i rischi per i possessori di conto corrente presso la banca sono limitati, come chiarito anche in questo blog di recente (vedi).

Di seguito, il comunicato stampa del Credito Trevigiano.

domenica 31 agosto 2014

COVIP Che belli i fondi pensione per l'authority

Fatto quotidiano
5 luglio 2014
La prima stortura della previdenza integrata italiana è nella stessa legge istitutiva, che la dà in appannaggio al risparmio gestito. Ma anche l'organo di vigilanza, la Covip, ci mette del suo, contribuendo a ridurne la trasparenza e aumentarne i costi, dilettandosi anche a travalicare il proprio ruolo. 
Cominciamo da quest'ultimo punto: a essa non compete spingere le vendite. Invece recentemente ha diffuso una pubblicità di otto pagine, ridondante di affermazioni tendenziose, se non false: "Previdenza complementare: 8 passi verso il futuro". 

lunedì 11 agosto 2014

Argentina: default "selettivo" per 29 miliardi di euro

L’Argentina è stata dichiarata inadempiente per la seconda volta in tredici anni e il suo debito estero è caduto in “default”. Questa è la novità sostanziale che riguarda il paese sudamericano, il quale rivive l’incubo del dicembre 2001. 

La situazione critica era nota da tempo, ma il nuovo disastro argentino è divenuto inevitabile, a seguito del taglio del rating, operato prima da Standard & Poor’s seguito dalle altre principali agenzie di rating internazionali. 

Motivo principale del declassamento? l’Argentina non ha onorato il pagamento di 539 milioni di dollari di interessi su titoli emessi con scadenza 2033, violando l’accordo di concambio sottoscritto con alcuni fondi comuni americani.  

Invero, secondo quanto si legge da fonti sudamericane, l’Argentina ha depositato su un conto corrente di un istituto di credito americano l’importo previsto, ossia i 539 milioni di interessi (per i bond scadenza 2033), ma tale importo sarebbe stato congelato dal Giudice di New York Thomas Griesa, il quale ha agito per conto di alcuni hedge fund americani che pretendono il rimborso integrale dei bond in loro possesso, pari a 1,3 miliardi. 

Da più parti viene sostenuto che il default dichiarato dallo Stato Argentina nasconderebbe il vero contrasto in atto tra il governo sudamericano ed i grandi investitori americani, interessati a recuperare (e lucrare?) gli investimenti operati in Argentina.

L'Argentina, pur disponendo dei denari per adempire ai propri obblighi verso i debitori, sta portando avanti ogni iniziativa volta a "svincolarsi" dalla presa aggressiva dei fondi avvoltoio, ridiscutendo il proprio debito a condizioni più favorevoli.

Al momento la situazione appare alquanto fluida e per i risparmiatori italiani che avessero accettato le proposte di concambio, le prospettive di ottenere le somme dovute si riducono sensibilmente.

venerdì 1 agosto 2014

Giungla del risparmio. Ecco come salvarsi

Fonte
Il fatto quotidiano
GESTIONE O FAI DA TE? I risparmiatori italiani sono in balia di promotori, banche e consulenti che impongono fondi e piani previdenziali. 
Perché e come evitarli. I fondi comuni d'investimento, il grande successo degli anni '80 e '90, hanno molto pregi. Permettono infatti di portare via tanti soldi ai risparmiatori, in modo leciti e illeciti. Limitandosi ai primi, abbiamo le commissioni di ingresso, di uscita, di passaggio da un prodotto all'altro, di gestione, di incentivo ecc.

Trasforma questo post