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giovedì 15 agosto 2013

Banca d'Italia interviene nella discussione mutuo & usura: nel calcolo del TEG non deve essere incluso il tasso di mora

La Banca d'Italia è di recente intervenuta nella discussione che si è sviluppata in materia di mutuo e tasso usura, specificando che la corrente normativa prevede che ai fini del calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale medio) non deve essere incluso il tasso di mora, in quanto non è un onere dovuto all'intermediario da parte del cliente.

In particolare, Bankitalia osserva che "I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi l’erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. 
Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di
un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è
mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.".

Di seguito il Comunicato del 13 luglio 2013.

domenica 11 agosto 2013

Errata segnalazione alla “Centrale dei Rischi”– il cliente deve essere risarcito

Questa domenica puntiamo la nostra attenzione su una recente ed importante sentenza, con la quale il Tribunale di Lecce – Sez. di Galatina ha riconosciuto che Monte dei Paschi ha erroneamente segnalato alla “Centrale dei Rischi” della Banca d'Italia un proprio cliente.

- Cosa succede quando la banca segnala un cliente alla Centrale dei Rischi?
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo creato dalla Banca d'Italia al cui interno sono indicati tutti coloro che non hanno regolarmente adempiuto al proprio debito nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari.

In parole più semplici, con la Centrale dei Rischi ogni intermediario bancario può sapere e valutare il merito creditizio del cliente, verificando se quest'ultimo è inserito nella “black list”, ovverossia se ha già avuto problemi di solvibilità con altri istituti di credito.

La Banca d'Italia organizza e gestisce un sistema il cui fine è quello di mettere a disposizione di tutti gli operatori uno strumento volto a conoscere immediatamente il grado di solvibilità dei richiedenti del credito.

Tale sistema è finalizzato, in ultima istanza, a garantire il risparmio, evitando che soggetti non solvibili, o di dubbia solvibilità, possano accedere al mercato del credito, in danno di coloro che risultano meritevoli del credito bancario.

Usualmente, quando un creditore non adempie regolarmente al proprio debito nei confronti della banca, quest'ultima provvede a segnalare il creditore insolvente alla Centrale dei Rischi, evidenziando la categoria di rischio, e il grado di insolvenza (per approfondire l'argomento, vedi qui).

E' di tutta importanza, per la tutela dell'interesse pubblico (risparmio) e di quella del soggetto segnalato, che la banca deve operare una istruttoria corretta nei confronti del cliente, a cui deve seguire una segnalazione esatta del debito censito.

Con la segnalazione alla Centrale dei Rischi, il debitore difficilmente potrà ottenere altro credito dal sistema bancario tradizionale.

- Errata segnalazione – danno subito dal cliente/debitore
Come abbiamo già affrontato in altra sede (vedi), può accadere che la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sia errata, ovverossia non corrisponda alla reale situazione bancaria esistente tra istituto di credito e cliente.

Quando la segnalazione alla Centrale dei Rischi è errata (o meglio illegittima), il cliente/consumatore subisce un ingiusto danno dalla condotta adottata dalla banca ed ha diritto ad essere risarcito.

Quale è il danno sofferto dal cliente a causa del comportamento della banca?

La giurisprudenza ha ormai accolto la tesi secondo la quale nel momento in cui la banca opera una errata comunicazione alla Banca d'Italia, è responsabile nei confronti del cliente per aver fornito a terzi false/inesatte informazioni.

Ne deriva, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, una responsabilità di natura contrattuale della banca, per violazione delle norme di comportamento che devono esistere tra istituto di credito e cliente, previste a mente degli artt. 1175, 1374, 1375 c.c..

Sotto questo profilo, il danno lamentato dall'imprenditore/cliente è quello di non aver potuto accedere al credito bancario, proprio a causa della illegittima segnalazione presso la Banca d'Italia, con lesione del diritto, riconosciuto anche ex art. 41 della Costituzione (sviluppo della libera iniziativa privata).

L'erronea segnalazione configura, inoltre, un danno extracontrattuale per il cliente, il quale viene rovinato nella propria immagine, risultando ingiustamente considerato non solvibile per il sistema bancario, e quindi soggetto non positivo.

- Errata segnalazione sconfino – Tribunale di Lecce
L'errata segnalazione alla Centrale dei Rischi riguarda, in particolare, lo sconfinamento dell'azienda, per il quale la banca è tenuta a segnalare, in automatico, l'insolvenza bancaria.

Tale segnalazione era prevista, sino allo scorso 31 dicembre 2012, decorsi 180 giorni dall'origine del debito bancario accusato dal cliente. A partire dal 1° gennaio 2013, invece, l'obbligo di segnalazione decorre dopo 90 giorni dallo sconfino da parte del cliente.

Le nuove norme bancarie hanno ristretto il termine per la segnalazione dello sconfinamento da parte del cliente, obbligando le banche ad essere più attente e precise nel identificare i dati da segnalare alla Banca d'Italia.

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce – Sez. di Galatina ha affrontato il caso ove Banca Monte dei Paschi aveva ingiustamente segnalato una società per aver tenuto uno sconfinamento superiore ai 180 giorni.

Il caso è interessante, in quanto la banca aveva segnalato una società per aver superato lo sconfinamento per un lungo periodo, violando le norme previste dal contratto.

Aveva proceduto, in seguito, a notificare alla medesima società ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo il pagamento del proprio credito.

La società si era opposta al ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi, contestando la legittimità del saldo determinato dalla banca negli anni.

Il Giudice aveva disposto consulenza tecnica, dalla quale è emerso che l'importo dovuto dalla società alla banca era notevolmente inferiore a quello preteso, e segnalato da Monte dei Paschi di Siena.

Il consulente accertava l'applicazione da parte della banca di illegittime commissioni e calcolo degli interessi, sicché la situazione debitoria della società rappresentata da Monte dei Paschi di Siena alla Banca d'Italia non era corrispondente a quella effettiva.

Il Tribunale di Lecce, alla luce della consulenza tecnica, ha ritenuto non solo infondata la pretesa di MPS, ma ha altresì considerato errata ed illegittima la segnalazione operata dalla Banca nei confronti della società, con conseguente danno cagionato a quest'ultima.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione “In verità, nel caso in esame è di tutta evidenza che la necessità cautelare non è mai stata legata ad un’azione risarcitoria, bensì alla corretta comunicazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia dell’esatto dare-avere. Il giudizio n. 495 R.G. del 2008 è stato introdotto dalla M. Srl al fine di ottenere il ricalcolo dell’esatto dare-avere relativo ad un rapporto di apercredito utilizzata con scoperto su un c/c principale, con secondari confluenti, intrattenuto dall’attrice con la banca e detto ricalcolo costituisce elemento fondamentale per la comunicazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia del saldo. Detta comunicazione, inoltre, è dovuta per legge in quanto si tratta di un servizio gestito dalla Banca d’Italia e disciplinato dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle circolari emanate dalla Banca d’Italia fra le quali vi è la circolare n, 139 dell’11 febbraio 2004 ( cfr. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51 e art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), artt. 106 e 107 - come integrati: a) dalla Delib. Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR) 29 marzo 1994; b) dalla Circolare Banca d’Italia n. dell’11 febbraio 1991 in tema di istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo risultante dall’8^ aggiornamento del 14 novembre 2001 e dal provvedimento della Banca d’Italia del 5 agosto 1995 denominato “Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia ed infine dalle “Modifiche alla Circolare 139/91. Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari Creditizi” della stessa Banca d’Italia del novembre 2009). Il punto 6.5 del foglio informativo così dispone: “Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche. La C.R. acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata”. In sostanza, dunque, nel caso in esame la CTU è servita a delineare l’oggetto della domanda, ovvero l’esatto saldo e, dunque, anche il dato che la banca avrebbe dovuto comunicare alla C.R.”.

Il principio ribadito dalla sentenza è che l'errato calcolo delle competenze e degli interessi bancari può cagionare un danno ulteriore, consistente nell'errata segnalazione del cliente alla Centrale dei Rischi.

Quest'ultimo ha diritto ad ottenere il ristoro del danno patito anche per tale errata segnalazione, contestando all'istituto di credito sia il danno contrattuale e quello extracontrattuale.

Di seguito la sentenza.
Tribunale Lecce Sez Galatina

lunedì 29 luglio 2013

Titoli Parmalat: per evitare la prescrizione, dovete inviare la lettera di diffida alla banca entro dicembre 2013

I risparmiatori travolti dalla vicenda Parmalat e che intendono contestare alla banca la violazione della legge hanno ancora pochi mesi per poter sollevare i rilievi all'istituto di credito, chiedendo il risarcimento del danno.

La vicenda Parmalat è molto nota, ed è stata affrontata più volte da Consumatore Informato (vedi blog), ed ha colpito molti risparmiatori rimasti "scottati" dal fallimento del più grande Gruppo alimentare italiano, avvenuto nel dicembre 2003.

Negli ultimi anni, all'esito dei procedimenti penali avviati nei confronti di Parmalat, è emerso che il progressivo indebitamento della società, il quale ha costretto gli amministratori ha falsificare i bilanci, è stato favorito anche dalle banche.

I piccoli risparmiatori, negli anni, hanno deciso di agire anche nei confronti delle banche, chiedendo il risarcimento del danno sofferto a causa del default dichiarato da Parmalat.

Hanno contestato al proprio istituto di credito la violazione delle norme di settore, ottenendo la restituzione dei propri denari investiti in obbligazioni Parmalat attraverso la sentenza del tribunale.

Orbene, il prossimo dicembre 2003 scatta il termine di prescrizione decennale del diritto di risarcimento del danno spettante all'investitore per inadempimento da parte del proprio intermediario finanziario.

Come già evidenziato più volte, il consumatore che intenda contestare alla banca un grave inadempimento contrattuale deve agire entro e non oltre 10 anni dal momento in cui si manifesta il danno lamentato.

Nel caso delle obbligazioni Parmalat, la prescrizione scatta, al più tardi, nel mese di dicembre 2013, ossia dopo 10 anni dal default dichiarato dal Gruppo alimentare di Collecchio.

Coloro che non hanno ancora richiesto alla banca il risarcimento del danno, devono inviare una lettera di diffida con  lettera raccomandata.







domenica 28 luglio 2013

Pratica commerciale scorretta - Unicredit sanzionata per "Conto risparmio sicuro"

Questa settimana proponiamo all'attenzione dei lettori di questo blog il recente provvedimento con il quale l'Antitrust ha sanzionato Unicredit Banca per pratica commerciale scorretta.

L'Antitrust ha sanzionato il Gruppo bancario per i messaggi pubblicitari diffusi attraverso le principali reti televisive italiane, via internet e presso le proprie filiale, con i quali è stato proposto il prodotto bancario "conto risparmio sicuro".

Il sottoscrittore di questo prodotto bancario poteva, depositando un importo presso la banca per un periodo minimo di diciotto mesi, vedere rivalutato il proprio capitale a tassi di interesse ritenuti interessanti dalla stessa Unicredit.

Gli annunci pubblicitari, infatti, lasciavano intendere che la sottoscrizione di questo prodotto bancario avrebbe garantito al cliente un "risparmio sicuro", con capitale garantito e con interessi crescenti sino al 7%.

Il messaggio televisivo indicava, solo in caratteri estremamente ridotti, che trattavasi di proposta pubblicitaria e che vi era la necessità di leggere tutte le condizioni contrattuali, accedendo al sito web di Unicredit, o chiedendone copia presso una delle filiali della banca.

Il prodotto bancario veniva, inoltre, pubblicizzato mediante messaggi radiofonici ove era sostanzialmente riportato il messaggio di cui sopra, rinviando al call center per tutte le informazioni dettagliate in merito a "conto risparmio più".

L'AGCM ha sanzionato la campagna pubblicitaria di Unicredit, accertando che alcune delle informazioni fornite attraverso il messaggio proposto ai consumatori erano parziali, non rappresentando la reale performance del prodotto bancario.

Osserva l'Authority "dagli atti si evince che il tasso di interesse pubblicizzato, che fino al 2012 era pari al 7% e successivamente pari agli inferiori importi indicati nella TAB 1, è riconosciuto esclusivamente per il quinto anno di vincolo delle somme depositate, mentre nei quattro anni precedenti i tassi di interesse sono notevolmente inferiori. Inoltre, è previsto un vincolo temporale minimo di diciotto mesi delle somme depositate, sono imposte limitazioni per svincoli successivi ed è richiesto un deposito minimo di 5.000 euro.

Pertanto, i messaggi oggetto del presente procedimento sono idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo all'effettivo rendimento ottenibile complessivamente dal prodotto e alle sue caratteristiche, in quanto omettono di fornire tutte le informazioni essenziali per effettuare una scelta finanziaria consapevole.

In particolare, i messaggi omettono di specificare o non evidenziano con sufficiente chiarezza, che il tasso di interesse massimo, superiore a quello offerto nel medesimo periodo da operatori commerciali concorrenti per conti di deposito con vincolo a dodici mesi, è riconosciuto, in realtà, solo ad esito di un vincolo di lunga durata, ovvero di cinque anni, ed esclusivamente per il quinto anno".

Il messaggio pubblicitario, quindi, ha rappresentato solo parzialmente le caratteristiche del prodotto bancario, favorendo l'errore in chi lo visioni e non riesca a comprenderne a pieno le caratteristiche del prodotto bancario.

L'Autorità Garante Concorrenza e Mercato ha, quindi, sanzionato Unicredit per violazione dell'art. 27, comma 9 del Codice del Consumo, per pratica commerciale scorretta. 

Potete leggere, di seguito, il Provvedimento n. 24402/2013. 

AGCM Provvedimento n. 24402 2013

sabato 27 luglio 2013

"Non tocca ai risparmiatori salvare l'economia del paese"

Fonte: "La Stampa"
 venerdì 5 luglio 2013 
Professore, il tesoretto accumulato dai Piemontesi in questi anni è un'ulteriore conferma del fatto che la crisi spinge a non investire la propria ricchezza?
«Mantenere liquidità per far fronte a eventuali periodi di difficoltà è un comportamento del tutto logico. I 110 miliardi accumulati dai piemontesi e depositati sui conti correnti, in particolare, si spiegano con le preoccupazioni che spingono i risparmiatori a non rischiare comprando titoli, fondi ecc. che possono sempre scendere di prezzo o peggio»
Però, passare dai 55 miliardi del 2005 ai 110 del 2012 nonostante una crisi economica così pronunciata è singolare...

«Ãˆ sicuramente un dato significativo per il Piemonte. Meriterebbe solo capire in che misura all'aumento dei depositi corrisponde una diminuzione degli investimenti a medio-lungo termine».

Consumi e investimenti sono crollati: risparmiare così tanto fa male all'economia sul lungo periodo?

«In altri termini tali comportamenti non sarebbero etici? Io non credo che il singolo risparmiatore debba porsi l'obiettivo di contribuire a salvare l'economia del Paese (e in che modo poi?). Se vuole privilegiare la liquidità, evitando investimenti di lungo periodo, non c'è nulla di biasimevole in tale scelta»

Tutta questa liquidità di cui le banche dispongono non potrebbe essere impiegata per concedere prestiti alle imprese?

«In teoria sì, con una tale disponibilità sarebbe possibile erogare mutui e prestiti vari. Ma i banchieri, non solo in Italia, preferiscono comprare titoli di Stato e soprattutto del proprio Stato. Tale comportamento favorisce i buoni rapporti coi loro rispettivi governi. Si è creata una complicità tacita, se non esplicita, fra banchieri e politici, da alcuni giustamente criticata»

Ma ciò va a scapito di investimenti altrettanto necessari per la ripresa...

«Sì, d'altro canto prestare denaro a imprese può comportare rischi anche maggiori. C'è poi un altro aspetto di cui tener conto: stiamo parlando di risparmi accumulati dai piemontesi, ma non bisogna pensare che tali risparmi verrebbero per forza reinvestiti in Piemonte. Negli istituti bancari le scelte di fondo su come impiegare le risorse non vengono prese a locale. Insomma, l'ultima parola su come utilizzare quella liquidità spetta alle sedi centrali e non alle sedi territoriali»

Esistono strumenti alternativi al deposito bancario per i propri risparmi?

«Certo, una valida alternativa sono i buoni fruttiferi postali. Esattamente come da un conto corrente, conto deposito o libretto non vincolato è sempre possibile prelevare quanto investito senza rischi di perdite. In più non c'è nessun costo o commissione e invece, volendo, una protezione dall'inflazione. Ovviamente poi uno può investire in impieghi a medio-lungo termine (Btp, obbligazioni, azioni ecc.), ma la scelta tra mantenere liquide le proprie risorse o investirle altrimenti, spetta solo e unicamente al singolo risparmiatore».










domenica 14 luglio 2013

Recupero crediti e pratica commerciale aggressiva - interviene l'Antitrust

Questa domenica proponiamo il recente provvedimento amministrativo con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato una società di recupero crediti per pratica commerciale aggressiva.

Il soggetto sanzionato aveva, come si evince dalla lettura del provvedimento, inoltrato a molti consumatori, attraverso vari avvocati, atti di citazione presso diverse sedi dei Giudici di Pace, chiedendo il pagamento di determinati crediti.

Le varie azioni legali, però, non sono mai effettivamente partite in quanto le domande giudiziali non sono state successivamente iscritte a ruolo presso le diverse cancellerie dei GdiP.

La pratica commerciale contestata dall'Antitrust alla società Ã¨ quella di aver minacciato di promuovere azioni legali manifestamente temerarie o infondate, in quanto aventi ad oggetto crediti scaduti o prescritti.

L'invio dell'atto di citazione aveva come unico fine quello di mettere pressione psicologica sui consumatori, e costringerli a pagare crediti ormai inesistenti.

AGCM - Provvedimento 15/06/2013

domenica 7 luglio 2013

Le Sezioni Unite della Cassazione decideranno in merito alla legittimità della TCG

La Tassa di Concessione Governativa (conosciuta anche con l'acronimo TCG) è una imposta che lo Stato Italiano, dal 1995, richiede agli intestatari di abbonamento a telefonia mobile.

E’ una imposta introdotta con il DPR 26 ottobre 1972, n. 641 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni governative"), normativa successivamente adeguata alle novità legislative comunitarie, ed è ancora oggi riscossa dall’ Agenzia delle Entrate attraverso le compagnie telefoniche, le quali trattengono euro 12,91 mensili, nel caso di contratto intestato ad azienda o ditta individuale, e di euro 5,16 se l’utenza è intestata a privato.

Negli ultimi anni la legittimità della TCG è stata messa in discussione, e sono aumentate le decisioni con le quali le commissioni provinciali hanno dichiarato la illegittimità di questa pretesa dello Stato (vedi).

La Cassazione, invece, ha sempre assunto una posizione contraria, ossia ha ritenuto legittima la pretesa dello Stato, affermando che tale imposta è giustificata dalla concessione governativa prevista per coloro che intendono usufruire del servizio pubblico.

Questo orientamento è stato, però, rivisto di recente dalla Corte di Cassazione, la quale ha rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione la questione legittimità della TCG.

La Cassazione, con Ordinanza n. 12056 del 2013 e che è possibile leggere di seguito, ha ritenuto che la questione debba essere decisa dalle Sezioni Unite della Cassazione, la quale è stata chiamata a risolvere il contrasto.

La Cassazione ha, in particolare, evidenziato che la riforma nel settore delle telecomunicazioni intervenuta nel 2003, con il D. Lgs. 259/2003, ha reso tutt'altro che certa l'applicazione della Tassa di Concessione Governativa nei confronti degli intestatari di abbonamento di telefonia mobile.

Vi sarebbe, o almeno questo si può intendere dall'Ordinanza della Cassazione, un vuoto legislativo in materia, o comunque non vi sarebbero i presupposti di legge per la pretesa tributaria fatta valere nei confronti dei contribuenti.

In particolare, osserva la Cassazione, il contratto sottoscritto dal cliente con la compagnia telefonica non può essere equiparato a documento sostitutivo del provvedimento amministrativo (licenza di esercizio)  che giustifica il pagamento dell'imposta per la concessione governativa da parte del contribuente.

Per tali ragioni, quindi, la Corte ha ritenuto necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, al fine di chiarire in modo definitivo la questione ed appurare se l'amministrazione finanziaria può chiedere il pagamento della concessione governativa ai contribuenti.

Cosa fare? come abbiamo già suggerito in una trasmissione radiofonica di Trentino inBlu, conviene inviare una lettera di diffida all'Agenzia delle Entrate, nonché alla compagnia telefonica, per chiedere la restituzione delle somme trattenute a titolo di imposta TCG.

Con la lettera dovete bloccare i termini di prescrizione e chiedere l'immediata restituzione delle somme illegittimamente trattenute dallo Stato (vedi).

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