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domenica 13 gennaio 2013

Segnalazione errata della banca e violazione della privacy del cliente

Questa domenica vi proponiamo una sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno per errata segnalazione del suo nominativo nell'elenco dei soggetti a rischio negli archivi della banca dati bancari  CRIF

Nella concreta fattispecie, un consumatore aveva concluso con un istituto di pagamento un contratto di apertura conto per un determinato importo mensile. Il cliente poteva spendere tale importo attraverso una carta di credito che gli era stata consegnata dalla società.

Egli decideva, successivamente, di chiudere il rapporto bancario in quanto la carta di credito messa a disposizione dall’ intermediario non era mai stata utilizzata.

Comunicava la propria intenzione alla società, e questa provvedeva a rendergli nota la chiusura del conto e l'annullamento della carta.

Il cliente si recava successivamente presso altra banca per chiedere un finanziamento e scopriva in quella circostanza di essere stato segnalato al CRIF/Experian come "cattivo pagatore".

La segnalazione proveniva da parte dell'intermediario, il quale aveva lamentato un residuo debito non pagato di euro 55.00, per asserite spese non meglio specificate.

La segnalazione impediva al risparmiatore di ottenere il finanziamento.

Il cliente agiva in giudizio e contestava all'intermediario di aver illegittimamente segnalato la sua posizione al CRIF e di aver violato le norme in materia privacy.

Il Tribunale di Milano ha accolto le contestazioni sollevate dall'attore, riconoscendo il danno subito per violazione dei dati personali e condannando la banca al risarcimento del danno.

Il giudice ha riconosciuto come l'errata comunicazione verso il CRIF costituisca illegittima diffusione di un dato personale, comunque suscettibile di determinare la concreta attitudine alla lesione della riservatezza, tutelata dagli artt 1 e segg. nel decreto legislativo n. 196 del 2003.

In generale, il consumatore ha diritto di accedere alle informazioni sui propri dati contenute nelle diverse centrali rischi, sia private che pubbliche, e chiedere di ottenere gratuitamente la cancellazione o la modifica di eventuali dati inesatti.

Se dalla errata segnalazione ad un SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) deriva un danno, o comunque un errato trattamento dei suoi dati personali, è altresì possibile chiedere il risarcimento del danno come accaduto nella vicenda affrontata dal Tribunale di Milano e che vi proponiamo qui di seguito.

mercoledì 19 dicembre 2012

Derivati - truffa: JP Morgan, Deutsche Bank, Ubs e Depfa Bank condannate per la vendita di strumenti finanziari esotici al Comune di Milano

Riconosciuta la truffa nei confronti del Comune di Milano

Quattro tra i gruppi bancari più importanti sono stati riconosciuti colpevoli del reato di truffa a danno del Comune di Milano da parte del Tribunale di Milano, in persona del giudice Dr. Oscar Magi.
La vicenda risale al 2005, allorché Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa Bank negoziarono con il Comune di Milano la vendita di derivati finanziari (swap) per un ingente importo. Il Comune accettò la proposta avanzata dalle banche, nella convinzione di poter "controllare" il proprio debito attraverso strumenti finanziari molto complessi.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la condotta truffaldina tenuta dalle suddette banche nella vendita dei prodotti finanziari derivati.
Il Giudice Magi ha condannato i dirigenti delle banche per truffa, ha riconosciuto la violazione di varie norme della legge n. 231/2001 da parte di Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa Bank. Ogni istituto di credito è stato condannato a pagare un milione di euro.

Il Tribunale ha altresì disposto la confisca di circa 88 milioni di euro nei confronti delle medesime banche condannate. 

domenica 16 dicembre 2012

La banca deve risarcire il cliente vittima di phishing

La truffa on line è una pratica sempre più frequente e riguarda anche i rapporti bancari, in particolar modo coloro che hanno acceso un servizio di home banking.

Usualmente, attraverso una operazione di phishing, il codice del correntista viene "scippato" dal ladro digitale, il quale si intrufola nel conto corrente del consumatore e provvede a svuotarlo con bonifici su altri rapporti di conto corrente in paesi esteri.

Usualmente la banca si difende in questi casi addossando la responsabilità per il furto al cliente che non ha predisposto sufficienti misure di controllo del proprio personal computer.

La sentenza pronunciata dall'Arbitro Bancario e Finanziario, affrontando una vicenda simile a quella appena ricostruita, ha riconosciuto la responsabilità della banca per il danno sofferto dal correntista.

Quest'ultimo, vittima di una operazione di phishing, si era visto derubare i soldi presenti nel proprio conto corrente ed aveva segnalato alla propria banca il prelievo fraudolento dal proprio conto corrente, sporgendo formale denuncia alla Polizia.

La banca, come in altre circostanze, aveva opposto rifiuto di rimborso della somma rubata al correntista, affermando che la sottrazione del denaro da parte del ladro era da addebitare alla condotta negligente del correntista.

L'Arbitro Bancario ha invece riconosciuto la condotta negligente della banca, evidenziando che in siffatte occasioni, l'intermediario bancario si deve sempre attivare per tutelare il proprio cliente o comunque deve fornire prova di aver adottato tutte le misure idonee per salvaguardare il correntista.

L’ ABF ha rilevato che “qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento sia stata autenticata”.

Nel caso di specie, l'Arbitro ha ritenuto non provata tale circostanza e riconosciuto la responsabilità della banca per il danno sofferto dal cliente.
Di seguito, la pronuncia dell' ABF.

  
Truffa on line - home banking - risarcimento del danno

giovedì 6 dicembre 2012

Beppe Scienza: “L’oro del Reno e del Tevere”

Lo stesso punto di partenza porta in Germania a un'esigenza di rassicurazioni, tipicamente tedesca, in Italia invece a silenzi inammissibili, pretese demagogiche e proposte dilettantesche.
Oro della Bundesbank. Il punto di partenza sono le riserve auree della banca centrale. La corte di conti tedesca ne ha richiesto un inventario, che ne verifichi sia i quantitativi, sia l'autenticità.

Tale richiesta mira anche a fare chiarezza sulle voci secondo cui molto dell'oro della Federal Reserve sarebbe stato segretamente prelevato e magari addirittura sostituito con lingotti di tungsteno dorati. Delle 3.396 tonnellate di oro della Bundesbank ufficialmente più di due terzi non sono a Francoforte sul Meno, bensì 1.536 proprio alla Federal Reserve a New York, 450 alla Bank of England a Londra e 374 alla Banque de France a Parigi. Ai tempi della guerra fredda si voleva così proteggere l'oro da un'eventuale occupazione del Patto di Varsavia. Al riguardo la Germania ha una certa esperienza: il Terzo Reich poté resistere anche grazie all'oro saccheggiato dalle banche centrali degli stati occupati.
Per altro si può convenire col governatore stesso, Jens Weidmann, che obietta che la Bundesbank ha problemi più impellenti che inventariare l'oro, la cui rilevanza è confutata da quotati economisti, quale Wolfgang Münchau.
Oro della Banca d'Italia. Cosa capita invece in Italia? La banca centrale possiede 2.452 tonnellate d'oro del valore attualmente di circa 103 miliardi di euro (Relazione annuale 31-5-2012) ma ben tiene segreto quanto sia depositato all'estero. Quindi per cominciare c'è da chiedersi perché i cittadini siano trattati come sudditi.
Poi potremmo registrare la richiesta di alcune associazioni di consumatori di venderne una parte per rilanciare la crescita economica. È una vecchia storia: ogni tanto qualcuno salta su a farsi bello con tali proposte, che ovviamente non hanno nessun seguito. Per giunta esse non c'entrano nulla col c.d. consumerismo, per cui mai formula richieste simili la tedesca Stiftung Warentest (unica entità a tutela dei consumatori, al posto di alcune decine di associazioni italiane).
Più interessante smontare la trovata del direttore del settimanale il Mondo, ulteriore conferma del basso livello del giornalismo economico italiano. Propone infatti (il Mondo, 2-11-2012 pag. 7) che l'Italia e il Portogallo emettano titoli di stato garantiti dall'oro delle riserve. Un'idea davvero balzana, frutto della totale ignoranza delle dinamiche dei mercati finanziari.
Sorvoliamo sulle difficoltà pratiche: l'oro dovrebbe essere trasferito presso uno stato terzo, perché altrimenti la garanzia non varrebbe nulla. Soprattutto verrebbe dato agli investitori un segnale devastante: l'Italia al livello di chi porta i gioielli al monte di pietà, costretto a darli in pegno per ottenere credito. Gli altri titoli chiaramente crollerebbero, con gioia dei lettori del Mondo cui comunque nei decenni passati sono stati consigliati investimenti sciagurati uno dopo l'altro.
È anche semplicistico affermare che così "non vi sarebbe alcuna necessità di vendere l'oro", perché in caso di insolvenza l'oro verrebbe comunque coattivamente venduto.
Bisogna dire che negli editoriali di Enrico Romagna-Manoja, l'attuale direttore del Mondo, si nota un grave scollamento dalla realtà italiana. Si veda quello del 16-9-2011 (pag. 5) quando scrisse: "Tutti, al nord come al sud, avrebbero accettato senza protestare più di tanto un innalzamento immediato dell'età pensionabile a 65 anni per uomini e donne". Ma aveva provato a chiedere il parere di un qualunque 61-enne, 62-enne ecc. in procinto di andare in pensione?

domenica 11 novembre 2012

Home banking & SMS alert: il correntista ha diritto al risarcimento del danno da phishing se non viene informato tempestivamente della truffa

L'utilizzo di sistemi bancari on line (cd. home banking) si è fortemente sviluppato negli ultimi anni, con conseguente aumento di ipotesi di furto dei dati bancari da parte di truffatori esperti, i quali non esitano a ripulire il conto corrente con bonifici bancari verso l'estero (cd phishing).

Il truffatore si appropria dei codici di accesso al conto corrente on line del cliente e provvede a disporre bonifici on line su un conto corrente aperto ad hoc su stati esteri, chiusi successivamente all'operazione.

Si sono sviluppate, a tal proposito, una serie di misure di protezione e sicurezza predisposte dalla banca in favore del cliente e che sono finalizzate ad evitare, o comunque limitare, il fenomeno appena descritto.
 
Per il conto corrente on line è previsto il codice password, nonchè il codice di accesso al codice on time (cd token) che consente di personalizzare l'accesso al conto corrente.

Una ulteriore mezzo di sicurezza del cliente è il sistema di sms alert: il correntista viene avvisato dalla banca che sul proprio conto corrente è stato impartito un ordine di bonifico bancario verso terzi. 

Egli può accedere al proprio conto corrente, verificare se si tratta di truffa ed annullare l'ordine impartito dal truffatore.
 
La sentenza che proponiamo questa settimana affronta tale problematica, chiarendo che esiste un obbligo da parte della banca di predisporre idonee misure per evitare truffe on line a danno del proprio cliente (cd. phishing).

La predisposizione di tali misure esclude la responsabilità dell'intermediario bancario per eventuali truffe avvenute sul conto corrente del cliente.

Quest'ultimo, come esposto in precedenza, può attivarsi appena viene informato del tentativo di truffa ed evitare di subire il pregiudizio economico nei propri confronti.

Per contro, se la banca non predispone corretti sistemi di controllo e sicurezza del conto corrente, come ad esempio un sistema di avviso via sms di tentativo di bonifico on line,  ossia il c.d. Sms alert, è responsabile del danno sofferto dal correntista.

Tale strumento, chiarisce il Tribunale di Verona, "consiste nell'invio al correntista della segnalazione di effettuazione di disposizioni di bonifico a distanza di pochi minuti dal momento in cui sono le stesse sono avvenute e assolve, quindi, una specifica funzione informativa, suppletiva rispetto a quella consistente nella visione dell'estratto conto, che è funzionale alla revoca della operazione, disposta per errore o in modo fraudolento.".

L'errato o parziale funzionamento dello stesso è causalmente connesso al danno patito dal correntista e comporta una grave violazione del dovere di controllo che incombe sulla banca al fine di evitare episodi di furto sul conto corrente on line del cliente.

L'istituto di credito è costretto, come si legge nella sentenza che trovate di seguito, a risarcire il danno sofferto dal cliente a causa della propria condotta negligente. 

TribunaleVR Phishing

mercoledì 7 novembre 2012

Banca BPM: già più di duemila adesioni alla conciliazione del bond convertendo

Il bond convertendo 2009/2012, caduto in default ed oggetto di indagine anche da parte della Consob, ha convinto Banca Popolare di Milano ad avviare una procedura di conciliazione con gli acquirenti di questo prodotto finanziario. In accordo con alcune dei consumatori, l'istituto di credito ha previsto dei tavoli di conciliazione ove vengono prese in considerazione tutte le posizioni "critiche" (vedi).  BPM sta cercando di chiudere questi rapporti con i propri clienti in via transattiva, proponendo un rimborso di parte del valore nominale investito dai piccoli risparmiatori.  
La procedura di conciliazione, che dovrebbe partire con i primi mesi del 2013, sta riscontrando un imprevisto successo, in quanto sino ad oggi pare che oltre 2000 domande di adesione siano state avanzate dai piccoli risparmiatori rimasti "scottati" dall'acquisto della vicenda.

La Banca Popolare di Milano ha comunicato che Ã¨ ancora possibile  aderire alla procedura sino al prossimo aprile 2013.

Consumatore Informato ribadisce la propria perplessità in merito a tale iniziativa ed invita coloro che intendono partecipare alla conciliazione di verificare le condizioni concrete di conciliazione previste.


mercoledì 17 ottobre 2012

Bond Lehman: arriva la seconda tranche di rimborso per gli obbligazionisti italiani

Nuovo rimborso per i risparmiatori italiani che hanno acquistato i bond Lehman, caduto in default, e che hanno aderito alla procedura fallimentare della banca americana (cd Chapter 11) avviata dal Tribunale di New York.

Ricordiamo che gli obbligazionisti italiani, più di 50.000, avevano già ottenuto un primo rimborso lo scorso aprile, così come avevamo evidenziato a suo tempo (vedi).

Nei primi giorni di ottobre, la procedura fallimentare ha provveduto a liquidare una seconda tranche di rimborso, pari al 3,8% sul valore nominale per i bond emessi direttamente dalla banca americana, e del 2,4% sul valore nominale per i bond emessi dall società olandese LBT, consociata di Lehman.

Invitiamo i possessori di obbligazioni Lehman Brothers che hanno aderito alla procedura fallimentare di prendere contatto con la propria banca e verificare l'accredito sul proprio conto corrente della somma liquidata dal Tribunale di New York.

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