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domenica 6 agosto 2017

A chi è rimasto il cerino in mano delle obbligazioni Alitalia?

Fonte: Il Fatto Quotidiano 15/5/2017
Chi ci rimetterà da un fallimento della nuova Alitalia? Per forza gli azionisti, poi di sicuro molti fornitori, i contribuenti italiani, i dipendenti ecc. A prima vista nessun risparmiatore. Ma è proprio così? A giudicare da alcuni dati scovati e forniti da Marco Vinciguerra della Tokos, la situazione è peggiore e anche più opaca.

L’Alitalia-Società Aerea Italiana (SAI), cioè l’attuale compagnia subentrata alla precedente, ha emesso diverse obbligazioni per importi rilevanti. Vogliamo però concentrarci su quella da 375 milioni di euro che circola sul mercato secondario, di cui si parla pochissimo o niente. È il prestito Alitalia-SAI 5,25% 30-7-2020, codice Isin XS1263964576, quotato in Irlanda. Sorvoliamo sull’entusiasmo ostentato dell’amministratore delegato Silvano Cassano che lo definiva “un importante segnale di fiducia dei mercati finanziari”, a ulteriore conferma di quanto sia idiota la massima di Borsa “Il mercato ha sempre ragione”.

giovedì 14 aprile 2011

Da Trentino inBlu al Blog: titoli Alitalia - a che punto siamo?

Si conclude con Alitalia il nostro breve percorso attraverso le vicende finanziarie che hanno caratterizzato gli ultimi anni con gravi danni nei confronti dei piccoli risparmiatori.

La compagnia di bandiera fallisce
Il fallimento di Alitalia dell' agosto 2008 è una notizia annunciata ed aspettata dal mercato, tant'è che i titoli della ormai ex compagnia di bandiera erano stati sospesi dal mercato borsistico ben tre mesi prima.

L'esigenza di salvare Alitalia e la sua italianità (si ricordi la famosa vicenda Air France e ancor prima KLM) portano a svendere gli assets del vettore ad un gruppo di imprenditori italiani con la tristemente famosa divisione tra “bad company/ good company”.

Con questa operazione, in altri termini, viene creata una nuova società nella quale confluisce il patrimonio positivo della vecchia Alitalia e che può tornare ad operare.

I debiti della vecchia Alitalia, invece, rimangono in mano ai risparmiatori, i quali devono attendere il 2009 per poter ottenere una offerta dal Governo Italiano, vero regista di tutta l'operazione.


L'offerta ALITALIA – CTZ 2012

Il Governo propone agli obbligazionisti una offerta di concambio sul modello argentino, ossia offre circa 71 euro per gli obbligazionisti e 0,27 euro per ogni azione. Tale offerta, però non è in denaro contante, bensì in titoli di Stato infruttiferi con scadenza a fine 2012: i CTZ 2012 (vedasi “ALITALIA - ECCO IL DECRETO CONCAMBIO TITOLI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE”).

L'offerta di concambio dei titoli Alitalia è stata considerata positiva dal Prof. Beppe Scienza, il quale in un recente articolo si è così espresso “Per i risparmiatori italiani la vicenda dell'Alitalia è giunta a conclusione. La Banca d'Italia ha consegnato a banche, sim ecc. i titoli di Stato offerti in cambio delle sue obbligazioni e azioni. La scadenza ultima di fine 2010 è stata rispettata. Un po' antipatico il fatto che il Tesoro avesse promesso di provvedervi entro l'estate, ma in compenso i nuovi titoli, cioè i Ctz 31-12-2012 con codice Isin IT0004662356, sono già quotati.
Per ogni cento euro di nominale originario gli obbligazionisti ne hanno ricevuti 71 di Ctz, fatto salvo un limite massimo. Vendendo ora, ricavano quasi 68 €. Non è un pugno di mosche, anche se con l'accordo con Air France avrebbero portato a casa ben di più.” (“I cattivi consigli della stampa economica italiana. I risparmiatori devono guardarsi da chi si presenta come loro paladino oltre che da banche, assicuratori e promotori finanziari”).

L'offerta avanzata dal Governo ed accettata da molti piccoli investitori appare positiva, in quanto i risparmiatori otterrano, nel 2012, un importo quasi pari al 70% del valore nominale investito. Certamente, l'investitore in titoli Alitalia ha perso parte del proprio capitale e non ha maturato alcun vantaggio dall'investimento, ma almeno è stata salvaguardata parte consistente del suo patrimonio investito in valori mobiliari decotti.

domenica 14 novembre 2010

CONSOB: vietato introdurre nel mercato notizie fuorvianti gli investitori

Questa settimana vi segnaliamo un recente provvedimento adottato dalla CONSOB e con il quale l'Autorità ha stabilito delle condanne nei confronti di chi ha introdotto sul mercato notizie false in merito all'esistenza di una seconda cordata per l'acquisto di ALITALIA.
La sentenza è importante anche per i consumatori perché la CONSOB ribadisce che sono vietate tutte le manovre finalizzate a disturbare il mercato.


Delibera n. 17538
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Prof. Antonio Baldassarre, ai sensi degli articoli 187-ter e 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la nota del 2 novembre 2009 con la quale, in esito all'attività di vigilanza complessivamente svolta, la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato al Prof. Antonio Baldassarre, ai sensi dell'art. 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell'art. 187-ter , comma 1, del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per avere egli diffuso, nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2007- attraverso dichiarazioni dal medesimo pronunciate e pubblicate da diversi organi di stampa [...omissis...] - informazioni che erano false e comunque idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti, concernenti, in particolare, la disponibilità da parte dei soggetti partecipanti alla c.d. "Cordata Baldassarre" a sottoscrivere quote e a conferire risorse finanziarie in una costituenda Newco che avrebbe concorso all'acquisizione della predetta quota del capitale di Alitalia;

CONSIDERATO che il Prof. Baldassarre è stato reso edotto, con la stessa lettera di contestazione, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

ESAMINATA la nota del 1° dicembre 2009, con cui il Prof. Baldassarre ha presentato deduzioni difensive volte a confutare i fatti contestati e ha, altresì, chiesto di essere sentito personalmente;

ESAMINATO il verbale di audizione del 16 febbraio 2010 e l'allegato file audio;

ESAMINATA la Relazione Istruttoria dell'11 maggio 2010, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha espresso le proprie valutazioni in merito alle difese svolte dal Prof. Baldassarre nel senso di ritenerle inidonee a rimuovere la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 20 maggio 2010, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Prof. Baldassarre l'avvio della "Parte istruttoria della decisione" del procedimento sanzionatorio ed ha contestualmente inoltrato al medesimo copia della sopra richiamata Relazione Istruttoria, indicando altresì la facoltà per l'interessato di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della Relazione medesima;

RILEVATO che con nota in data 23 giugno 2010 il Prof. Baldassarre ha presentato ulteriori deduzioni difensive chiedendo, altresì, di avere accesso agli atti del procedimento e di essere audito personalmente;

ESAMINATO il verbale di accesso agli atti del 14 luglio 2010;

ESAMINATO il verbale dell'audizione del Prof. Baldassarre tenutasi il 30 luglio 2010;
ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 15 ottobre 2010, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dal soggetto interessato nel corso dell'intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, accertata la violazione da parte del Prof. Antonio Baldassarre dell'art. 187-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e ciò avuto riguardo, in particolare, alle seguenti circostanze:

egli ha diffuso, nel periodo agosto-dicembre 2007 - attraverso reiterate dichiarazioni dal medesimo rilasciate e pubblicate dalla stampa - informazioni false e comunque idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito alle azioni Alitalia, che hanno accreditato la sussistenza di una "cordata" di imprenditori italiani e stranieri dotati delle risorse finanziarie e tecniche necessarie a rilevare la quota del capitale di Alitalia posta in vendita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, laddove, invece, nessuno dei soggetti di volta in volta partecipanti alla Cordata ha mai assunto in concreto l'impegno a mettere a disposizione le risorse necessarie a sostenere l'iniziativa;

la credibilità di tali informazioni e la loro conseguente fuorvianza è risultata amplificata in ragione delle prestigiose cariche, istituzionali e non, ricoperte in passato dal Prof. Baldassarre e del ruolo concretamente svolto nel caso di specie, non soltanto di advisor legale della Cordata, ma anche di coordinatore e, in taluni casi, di promotore della stessa;

VISTO il più volte richiamato art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi del quale le condotte illecite sostanzianti manipolazione del mercato sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100.000,00 a un massimo di € 25.000.000,00;



VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del medesimo decreto, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del predetto art. 187-ter comporta la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

CONSIDERATO che i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie, sia alle sanzioni amministrative accessorie;

CONSIDERATO con riguardo alla gravità oggettiva della violazione che il Prof. Baldassarre ha rilasciato alla stampa molteplici dichiarazioni in un arco di tempo considerevole (agosto-dicembre 2007), così ponendo in essere una condotta illecita volta ad ingenerare il convincimento, rivelatosi errato e comunque fuorviante, circa l'effettiva esistenza di una cordata di imprenditori interessati all'acquisizione della quota di capitale di Alitalia posta in vendita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; tutto ciò in un contesto di mercato caratterizzato da numerosi e pressoché quotidiani rumors e da uno spiccato interesse, anche mediatico, circa le future sorti della compagnia di bandiera;

RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la condotta illecita accertata è stata posta in essere quantomeno con colpa grave;

CONSIDERATO, inoltre, che la condotta illecita risulta grave attesa anche la personalità dell'autore come già sopra rilevato;

SULLA BASE di quanto precede nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:
Nei confronti del Prof. Antonio Baldassarre, nato a Foligno (PG) il 18 dicembre 1940 e residente a Roma, […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

1) sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di € 400.000,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento;
2) sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, dello stesso decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per un periodo di mesi quattro.
[…omissis…]

La presente delibera è notificata all'interessato e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Roma, 25 ottobre 2010
IL PRESIDENTE VICARIO

Vittorio Conti

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