domenica 3 aprile 2022

Polizza unit linked. Corte di giustizia precisa gli obblighi informativi

Torniamo a trattare, questa domenica, la vendita di prodotti assicurativi e/o finanziari e gli obblighi informativi che gravano sull'operatore professionale.

La Corte di giustizia è stata a chiamata a valutare l'adempimento degli obblighi di legge in una controversa tra dei consumatori polacchi che avevano acquistato polizze «unit–linked» attraverso una compagnia assicurativa.

Il contratto prevede l'obbligo da parte dell'aderente di pagare il premio periodico a fronte del pagamento di una determinata somma di denaro nel caso di morte o sopravvivenza al termine del periodo di assicurazione. 

La somma versata (premio) viene investita in quote di un fondo di investimento finalizzato all'acquisto di strumenti finanziari secondo la "politica" stabilita al momento della creazione del fondo. 

In generale, con la polizza «unit–linked», quando maturano le condizioni per il suo pagamento in favore del beneficiario (ad esempio, morte dell'assicurato), la somma riconosciuta a quest'ultima è proporzionale ai risultati ottenuti dal fondo comune di investimento e alle quote investite.

Nel caso di specie, il fondo comune aveva accusato significative perdite, tant'è che i consumatori si erano rivolti all'autorità giudiziaria per chiedere il rimborso della somma versata contestando alla compagnia assicurativa di non averli adeguatamente informati in merito alla natura della polizza, alle caratteristiche e dei rischi del prodotto assicurativo.

La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia, chiamata dal tribunale polacco a precisare il contenuto dei doveri di informazione introdotti in materia con la Direttiva UE 2002/83.

La norma in parola, prevede che prima della conclusione del contratto «unit–linked», il contraente debole debba ricevere tutte le informazioni idonee a fargli effettuare una scelta consapevole del prodotto assicurativo.

La norma comunitaria impone all'impresa assicurativa una serie di obblighi informativi da dover comunicare al cliente sul funzionamento del contratto e i diversi scenari.

Le informazioni devono essere fornite in modo trasparente, preciso e chiaro, con modalità idonee a realizzare il fine previsto dalla norma comunitaria.

Tali informazioni devono riguardare sia il fondo comune ove i denari dell'assicurato vengono investiti, sia la contropartita prevista, sia la destinazione degli acquisti di prodotti finanziari perseguiti con la «unit–linked».

La Corte osserva, quindi, che l'omissione delle informazioni contenute nella direttiva 2002/83 costituisce grave omissione ingannevole idonea a configurare una responsabilità pre contrattuale e contrattuale dell'operatore professionale.

Sentenza Corte giustizia UE - C-213/2020.

Polizza unit linked - adempimento obblighi informativi precontrattuali by Consumatore Informato on Scribd

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