venerdì 1 gennaio 2016

Fonte: comunicato stampa 25 novembre 2015
Emanata una Comunicazione sulla prestazione dei servizi di investimento alla luce della nuova normativa in materia di salvataggi bancari

Gli intermediari dovranno esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e tenerne conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.

E' questo il senso di una Comunicazione (n.0090430 del 24.11.2015) emanata dalla Consob, con la quale l'Autorità di vigilanza intende richiamare l'attenzione degli intermediari sul nuovo contesto normativo creatosi per effetto del recepimento in Italia della direttiva europea Brrd (Banking Resolution and Recovery Directive), che introduce anche il cosiddetto "bail-in".

La normativa - che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre scorso, applicabili in parte immediatamente e in parte dal primo gennaio 2016 - prevede limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi.

In base alla Comunicazione, l'applicazione delle regole già in vigore in materia di correttezza di comportamento degli intermediari e di trasparenza delle informazioni da fornire ai clienti dovrà tenere conto del nuovo contesto di riferimento del "bail-in".

In particolare gli intermediari dovranno assicurarsi che tutta la clientela - sia quella professionale sia quella "retail", cioè la platea dei piccoli risparmiatori – abbia informazioni adeguate e pertanto piena consapevolezza dei rischi connessi con le proprie scelte di investimento. La clientela dovrà essere resa edotta del fatto che, in caso di avvio delle procedure di gestione della crisi da parte della Banca d'Italia in quanto soggetto all'uopo preposto, gli strumenti finanziari interessati dal "bail-in" (come per esempio le obbligazioni, subordinate o meno) potranno subire un abbattimento di valore fino al 100%. La clientela dovrà essere informata sul diverso grado di rischio dei vari strumenti in ragione della gerarchia in base alla quale la procedura di recupero andrà a coinvolgere clienti e investitori. Gli intermediari dovranno, infine, adottare le soluzioni procedurali più idonee a far sì che le informazioni siano recepite dalla clientela e che lo stesso intermediario possa dimostrare la loro effettiva ricezione.

Gli intermediari dovranno tener conto del nuovo contesto normativo anche ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo dei loro clienti. Dovranno, pertanto, assicurarsi a) che le operazioni consigliate o comunque realizzate nel quadro della prestazione dei servizi di gestione dei portafogli corrispondano agli obiettivi di investimento del cliente; b) che siano di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi; c) che i clienti abbiano l'esperienza necessaria a comprendere i rischi ai quali si espongono.

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