sabato 28 febbraio 2015

Polizza unit linked ed obbligo di informativa precontrattuale: banca condannata a risarcire il cliente

La banca è tenuta ad informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

Tale obbligo deve essere assolto dall'intermediario finanziario in modo più completo, laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E secondo il Tribunale di Gela, nella sentenza che vi proponiamo di seguito, tale rischio di confusione nella quale può cadere il cliente, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale operando in buona fede deve rendere noto che una polizza unit linked consiste in uno strumento finanziario, e non in una normale polizza assicurativa.

Tale dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza unit linked, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

Ed il giudice pare proprio non aver riscontrato che tale informazioni siano state fornite dall'intermediario al cliente secondo i criteri previsti dalla legge, ed anzi, dopo aver qualificato il prodotto oggetto di proposta come uno strumento finanziario, ha ritenuto violate le norme in materia previste dal citato TUF e dal Regolamento Consob attuativo ratione temporis applicabile.

Quale conseguenza all'inadempimento da parte della banca? il risarcimento del danno in favore del cliente, quantificato nella differenza tra quanto versato al momento dell'acquisto ed il valore residuo attuale.

Di seguito, la sentenza n. 8629/2013 del Tribunale di Gela. 
Polizza unit linked - obbligo informativa precontrattuale - violazione art. 1337 c.c.

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